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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2019 35.2019.102

November 6, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,654 words·~18 min·3

Summary

Esame di decisione incidentale riguardante la designazione del perito amministrativo (contestata la sua specializzazione) e il catalogo dei quesiti da sottoporgli

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.102   mm

Lugano 6 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione incidentale del 19 luglio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 6 luglio 1985, RI 1 è caduta uscendo dalla vasca da bagno e ha battuto il ginocchio sinistro, riportando la rottura parziale del menisco mediale posteriore. Il caso è stato assunto dall’CO 1.

                                         Il 2 agosto 2004, l’assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: giocando con il cane, ella ha subito un trauma distorsivo in valgo al ginocchio destro. Anche per questo sinistro l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

                               1.2.   RI 1 è stata degente presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di __________ dal 27 al 30 luglio 2016 e presso la Clinica __________ di __________ dal 18 ottobre al 5 novembre 2016.

                               1.3.   Con decisione formale del 6 marzo 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle degenze appena citate, in quanto si sarebbero rese necessarie per dei disturbi che non si trovano in nesso di causalità naturale con i sinistri assicurati.

                               1.4.   Con sentenza 35.2017.113 del 10 settembre 2018, questa Corte ha condannato l’CO 1 ad assumere i costi generati dalla degenza 18 ottobre – 5 novembre 2016 presso la Clinica __________ di __________ e gli ha retrocesso gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione circa il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla degenza 27 - 30 luglio 2016 presso l’__________.

                                         La succitata pronunzia è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.5.   In data 19 giugno 2019, l’amministrazione ha comunicato all’avv. RA 1 l’intenzione di sottoporre l’assicurata a una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia, chiamato a rispondere alla questione di sapere se “può la polineuropatia assonale combinata con una radicolopatia L5 a sinistra diagnosticata nel corso del soggiorno ospedaliero della signora RI 1 all’__________ (dal 27 al 30 luglio 2016) essere posta in relazione causale con i sinistri subiti dall’assicurata (6 luglio 1985 e del 2 agosto 2004) secondo il criterio della probabilità preponderante? Valuti l’esperto lo stato degli atti medici a quell’altezza cronologica.”.

                                         A seguito delle obiezioni sollevate dalla patrocinatrice dell’assicurata, in data 19 luglio 2019, l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha confermato l’incarico peritale al dott. __________, chiamato a rispondere alle seguenti domande:

" (…).

1.

Sulla scorta della documentazione integrale agli atti dica il perito se – secondo il criterio della probabilità preponderante - la polineuropatia combinata con una radicolopatia L5 a sinistra diagnosticata nel corso del soggiorno ospedaliero all’__________ dal 27 al 30 luglio 2016 può essere posta in relazione causale – quale conseguenza indiretta – degli infortuni del 6.7.1985 e 2.8.2004, risp. degli interventi chirurgici presi a carico dalla CO 1. Valuti l’esperto secondo lo stato degli atti medici a disposizione e a quell’altezza cronologica.

2.

Motivi il perito la sua risposta, in particolare con riferimento

alla conclusione della Klinik für Neurologie dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und Schmerzen auszugehen.”),

alla valutazione del dr. med. __________ del 20.05.2015 (doc. Q) Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”),

alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang zwischen der Knieproblematik links und der progredienten Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),

alle valutazioni dei medici della CO 1 (apprezzamenti 2.9.2017 dott. __________ e med. pract. __________, 4.9.2017 dott. __________ e 22.1.2018 med. pract. __________).”.

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione incidentale impugnata, l’incarico peritale venga conferito “agli specialisti in ortopedia, traumatologia e neurologia del __________ di __________ (dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________), in base ai seguenti quesiti:

" (…).

1.

Sulla scorta di tutti i documenti costituenti l’incarto CO 1 a nome della signora RI 1 (n. rif. __________ e n. rif. __________), nonché dell’Austrittbericht 30.07.2016 dell’Universitätsspital __________ (doc. F, inc. 32.2017.113 [recte: 35.2017.113, ndr.] di codesto lod. Tribunale), dell’Orthopädisches Gutachten 20.05.2015 del dr. med. __________ (doc. Q, inc. 35.2017.113 di codesto lod. Tribunale) e del rapporto 06.04.2018 del PD dr. med. __________ (doc. AA, inc. 35.2017.113 di codesto lod. Tribunale), dicano i periti se la diagnosticata radicolopatia L4/L5 a sinistra può essere posta in relazione causale – quale conseguenza indiretta – con le conseguenze degli infortuni subiti dall’assicurata agli arti inferiori (06.07.1985 e 02.08.2004), rispettivamente con gli interventi chirurgici presi a carico dalla CO 1.

1.1

Motivino i periti la loro risposta, in particolare con riferimento

-       alla conclusione della Klinik für Neurologie dell’Universitätsspital __________ (doc. F, p. 7: “In Zusammenschau der erhobenen Befunde ist der progredienten Gangstörung mit ungerichtetem Schwindel am ehesten von einer multifaktoriellen Genese im Rahmen der Polyneuropathie in Kombination mit einer L5-Radikulopathie und Peronaeusläsion links sowie assoziiertem ängstlichvermeidendem Verhalten und Schmerzen auszugehen.”),

-       alla valutazione del dr. med. __________ del 20.05.2015 (doc. Q) Themen der Untersuchung, quesiti 1 e 2: “Die Rückenproblematik sind indirekte Folgen der Teillähmung im linken Bein (Hinken) … Die Periarthropathie wäre überwiegend wahrscheinlich ohne Eingriff nicht in dieser Form aufgetreten … Die Teillähmung wäre mit Sicherheit ohne Operation nicht eingetreten.”) e

-       alla valutazione del dr. med. __________ del 06.04.2018 con relativi allegati (doc. AA: “Somit kann ein Zusammenhang zwischen der Knieproblematik links und der progredienten Bandscheibendegeneration im Lendenwirbelsäulenbereich attestiert werden.”),

2.

In caso di risposta negativa alla prima domanda, determinino i periti la causa della problematica lombare diagnosticata all’assicurata.

2.1

Motivino la loro risposta.” (doc. I)

                                1.7   Con la risposta di causa, l’CO 1 ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.8.   In replica, la rappresentante della ricorrente si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

considerato,                   in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6; STF 80_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 80_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 90211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 90_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA1623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 90_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 90_585/2014 dell'8 settembre 2015).

                               2.2.   Secondo l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

                                         Il cpv. 2 della disposizione appena citata prevede che se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

                                         L’art. 44 LPGA stabilisce che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

                                         Con la DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 e 3.4.2.7, il Tribunale federale ha modificato la sua precedente giurisprudenza concernente la disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri d’osservazione medica dell’assicurazione per l’invalidità (SAM), secondo la quale la disposizione di una perizia da parte dell’assicuratore sociale non ha carattere di decisione (DTF 132 V 93), e ha stabilito che tale atto deve rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione incidentale corrispondente alla nozione di decisione giusta l’art. 5 PA, impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni, rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. Esso ha inoltre definito i diritti di partecipazione delle parti in occasione della disposizione di una perizia amministrativa, rafforzandoli.

                                         Questi principi si applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V 317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2)

                                         L’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali di ricusa dei periti, come pure dei motivi di natura materiale contro la perizia in quanto tale (ad esempio, poiché si tratta di una “seconda opinione”), contro il tipo e l’estensione della perizia (ad esempio, trattandosi della scelta delle discipline) o ancora contro la persona dell’esperto designato (segnatamente per quanto riguarda le sue competenze professionali) (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7; 138 V 271 consid. 1.1).

                                         L’Alta Corte ha pure considerato che occorre riconoscere una più grande importanza all’attuazione consensuale di una perizia, ispirandosi segnatamente all’art. 93 LAM, secondo il quale l’assicurazione militare è tenuta a emanare una decisione incidentale suscettibile di ricorso (soltanto) se vi è disaccordo con il richiedente o i suoi congiunti sulla scelta del perito. Secondo il TF, è responsabilità sia dell’assicuratore sociale che dell’assicurato ovviare ad appesantimenti della procedura che potrebbero essere evitati. Non si deve inoltre dimenticare che una perizia fondata su un accordo comune fornisce dei risultati più concludenti e meglio accettati dall’assicurato (DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.6).

                                         Nella DTF 139 V 349 consid. 5.4, il TF ha infine stabilito che le esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e bidisciplinari.

                               2.3.   Nel caso di specie, l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia neurologica a cura del dott. __________, precisando in proposito che “… non vi è nessun elemento che permette di ammettere che il dott. __________ sia prevenuto o non sia in grado di svolgere con la necessaria competenza l’incarico peritale essendo egli uno specialista in neurologia e pertanto qualificato ad esprimersi in merito alle problematiche oggetto della presente procedura che non hanno invece nulla a che fare con l’ortopedia.” (doc. 619, p. 4).

                                         Da parte sua, l’insorgente contesta che il perito designato dall’amministrazione rappresenti la “… figura professionale specialistica adeguata per una valutazione completa e concludente del caso concreto.”, in quanto, in casu, “… non si tratta di effettuare ulteriori analisi elettro-neurologiche e/o di esprimersi in merito alla polineuropatia diagnosticata presso l’Universitätsspital di __________ – in merito alla quale codesto lod. Tribunale ha invero già preso posizione (cfr. doc. I, ad 2.8, p. 17 i.f.) – bensì di determinarsi sulla radicolopatia L5 a sinistra e sulla già nota lesione del nervo peroneo sinistro, al fine di stabilire se “la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra sia la conseguenza indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori” (come indicato dalla dr. med. __________, dal dr. med. __________ e dal PD dr. med. __________) e – in caso negativo – di chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza” (doc. I, ad 2.8, p. 19 i.f.).”.

                                         Stante ciò, l’assicurata è dell’avviso che “… la problematica attualmente aperta e oggetto di valutazione è precisamente di stampo ortopedico/traumatico, in combinazione con una tematica neurologica (repetita iuvant: radicolopatia L5 a sinistra come potenziale conseguenza indiretta dei danni infortunistici agli arti inferiori).” (doc. I – il corsivo è del redattore).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ricorda che, con la propria sentenza 35.2017.113, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse “un approfondimento peritale volto a chiarire l’eziologia della problematica lombare citata in precedenza”, posto che esso non era stato in grado “… di concludere con la necessaria tranquillità che, nel caso concreto, la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra non sia conseguenza indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori.”. In particolare, questa Corte ha ritenuto che le certificazioni agli atti dei dottori __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia e __________, Primario di chirurgia vertebrale e di neurochirurgia presso la Clinica __________ di __________, i quali avevano ritenuto che esistesse una relazione causale indiretta tra le sequele dell’infortunio del luglio 1985, e meglio il carico asimmetrico a livello del rachide lombare legato alla deambulazione viziata, e la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra, sono atte a suscitare dei dubbi, perlomeno lievi, a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo apprezzamento del 26 gennaio 2018 (doc. 568, p. 18 s.).

                                         Nella pronunzia in questione, il TCA ha peraltro già esplicitamente negato che la polineuropatia assonale di cui è affetta RI 1, costituisce una conseguenza naturale degli infortuni occorsi nel 1985 e 2004 (doc. 568, p. 17 s.). L’CO 1 è invitato a tenere conto di tale aspetto nella formulazione dei quesiti da sottoporre al perito amministrativo (cfr. il tenore del quesito n. 1).

                                         In queste condizioni, considerato che si tratta in sostanza di valutare quale ruolo causale ha giocato la prolungata deambulazione viziata (la cui eziologia infortunistica non è in discussione) per rapporto alle alterazioni riscontrate a livello dei dischi intervertebrali lombari e alla conseguente nota radicolopatia e tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, i confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata (cfr. STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 consid. 4.2), il TCA ritiene che la problematica in discussione rientri piuttosto nel campo di competenza dello specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare di quello perfezionatosi nella chirurgia della colonna vertebrale.

                                         In questo senso, è innanzitutto utile segnalare che, nelle procedure ricorsuali menzionate nella sentenza 35.2017.113, questa Corte aveva conferito il mandato peritale proprio a degli specialisti in chirurgia ortopedica e traumatologia (in una ai dottori __________ e __________, nell’altra al dott. __________ – cfr. doc. 568, p. 18 s.), ottenendo risultati concludenti e accettati dalle parti. Del resto, non può essere ignorato che, anche nel caso di specie, a pronunciarsi in merito all’eziologia del disturbo in questione, sono stati degli specialisti in chirurgia ortopedica, rispettivamente in chirurgia vertebrale (fatta eccezione per la dott.ssa __________ che è una fisiatra). In particolare, va rilevato che a prendere posizione sulla valutazione del dott. __________ (il quale ha ammesso l’esistenza di una relazione causale indiretta tra la problematica lombare e la zoppia), era stato chiamato il dott. __________ che è uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 541).

                                         D’altro canto, secondo il Programma di formazione post-graduata in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore del 1° gennaio 2013 (ultima revisione: 23 novembre 2017), elaborato dall’Istituto svizzero per la formazione medica post-graduata e continua della FMH, la chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore tratta l’insieme dei disturbi dello sviluppo, delle malattie e delle lesioni dell’apparato locomotore e delle loro conseguenze a ogni età della vita (pto. 1.1). Il chirurgo ortopedico possiede conoscenze in merito all’epidemiologia, all’eziologia, alla patogenesi e alla prognosi dei quadri clinici, dei disturbi dello sviluppo e delle lesioni dell’apparato locomotore (pto. 3.2.2). Al riguardo, va precisato che l’espressione “malattie dell’apparato locomotore” comprende tutte le malattie che riguardano l’apparato locomotore attivo (muscolatura scheletrica, tendini, guaine tendinee, borse sierose e fasce) e quello passivo (scheletro, articolazioni, legamenti, cartilagini e dischi intervertebrali), e sono spesso associate a dolori e limitazioni del movimento (cfr. l’articolo “Malattie dell’apparato locomotore” edito dall’Ufficio federale della sanità pubblica – il corsivo è del redattore).

                                         In esito a quanto precede, la decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata, nella misura in cui l’CO 1 ha assegnato il mandato peritale a uno specialista in neurologia, nella persona del dott. __________. Il nuovo perito dovrà essere specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale. È del resto utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, trattandosi della scelta delle discipline interessate, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati).

                                         La scelta del nuovo perito compete all’amministrazione e non al Tribunale.

                               2.4.   Con la propria impugnativa, l’assicurata censura la decisione incidentale impugnata anche nella misura in cui l’istituto assicuratore resistente si è rifiutato d’inserire nel catalogo delle domande da porre al perito, un quesito supplementare “… con il quale si chiede di determinare la causa della problematica lombare diagnosticata, dando una risposta sufficientemente concludente e motivata.”. Secondo l’insorgente il quesito in discussione dovrebbe avere la seguente formulazione: “2. In caso di risposta negativa alla prima domanda, determinino i periti la causa della problematica lombare diagnosticata all’assicurata. 2.1. Motivino la loro risposta.” (doc. I, p. 9 e p. 14).

                                         A tale riguardo, l’amministrazione ha affermato che “… non intende chiedere al perito di esprimersi in merito all’eziologia di disturbi in quanto non incombe alla CO 1 ricercare le causa del danno alla salute (RAMI 1994 pag. 326) né a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica (sentenza del TFA U 60/02 del 18.9.2002 e sentenza del TF 8C_206/2016 del 13.7.2016 consid. 5.2 (…).” (doc. 619, p. 3 s.).

                                         Nella DTF 141 V 330, il TF ha stabilito che gli uffici AI sono tenuti a pronunciarsi mediante decisione sull’ammissione, la modifica o il completamento dei quesiti supplementari proposti dal peritando. La corrispondente decisione può essere impugnata mediante ricorso soltanto se vi è il rischio che causi un pregiudizio irreparabile (consid. 4.2). A tal proposito, occorre considerare che l’amministrazione formula i quesiti essenziali, che servono a chiarire lo stato di salute e, in particolare, la capacità lavorativa, già nel proprio catalogo di domande (consid. 6.1). Per i quesiti rifiutati dall’amministrazione (soprattutto domande di carattere giuridico oppure estranee al contesto della perizia), va esaminato come il loro rifiuto incida sulla posizione giuridica della persona assicurata. Il rifiuto di ammettere una domanda ha in primo luogo per conseguenza che la perizia non vi fornirà una esplicita risposta. Ciò non esclude tuttavia che il perito tratti comunque la tematica, cosicché dopo la perizia anche per la persona assicurata non vi sono più questioni aperte (consid. 6.4). Il rifiuto di domande estranee al contesto della perizia e/o inammissibili dovrebbe rappresentare l’eccezione. Qualora un quesito venga rifiutato, all’assicurato rimane aperta la possibilità di riproporlo dopo la presentazione della perizia. Non è evidente che con ciò venga influenzato l’esito peritale nel suo insieme. Nel caso in cui anche l’amministrazione dovesse ritenere necessarie tali domande per chiarire la fattispecie giuridicamente rilevante, non vi è alcuna ragione per non sottoporle successivamente al perito (consid. 8.1). Da ciò se ne deduce che occorre attenersi al requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA, trattandosi di un ricorso contro una decisione riguardante i quesiti complementari. La persona richiedente deve dimostrare questo pregiudizio che va esaminato dal tribunale quale presupposto di entrata in materia (consid. 8.2).

                                         Nulla di diverso è da prevedere per la procedura in materia di assicurazione contro gli infortuni, dato che tanto nella procedura di accertamento dell’assicurazione per l’invalidità quanto in quella dell’assicurazione contro gli infortuni valgono di principio le medesime disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in relazione con gli artt. 43-49 LPGA).

                                         Nel caso di specie, questa Corte non vede quale pregiudizio irreparabile possa causare all’assicurata la decisione dell’amministrazione di non sottoporre al perito amministrativo la domanda tendente a chiarire, se del caso, a quale causa extra-infortunistica sarebbe da imputare la diagnosticata radicolopatia L5 a sinistra. Al riguardo, occorre infatti considerare che un obbligo a prestazioni dell’CO 1 potrebbe essere dato soltanto qualora venisse dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la problematica in questione costituisce una conseguenza indiretta del danno infortunistico agli arti inferiori. Nell’ipotesi in cui non si riuscisse a dimostrare tale circostanza, diverrebbe irrilevante sapere a quale altra causa (extra-infortunistica) imputare il danno alla salute. In questo contesto, è utile sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza federale, l’assicuratore contro gli infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dalla persona assicurata (cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e i riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9).

                                         In queste condizioni, facendo difetto l’esigenza di un pregiudizio irreparabile, il ricorso dell’assicurata deve essere dichiarato irricevibile nella misura in cui si chiede che al perito amministrativo venga sottoposto un quesito complementare.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Per quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

§   La decisione incidentale è annullata nella misura in cui l’incarico peritale è stato assegnato al neurologo dott. __________.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 affinché incarichi un nuovo perito specializzato in chirurgia ortopedica e traumatologia, in particolare in quella vertebrale.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

L’CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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