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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2018 35.2018.22

September 6, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,219 words·~21 min·5

Summary

Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio volto a stabilire la presenza di un danno alla salute oggettivabile (lo stesso specialista consultato dall'amm. aveva consigliato l'esecuzione di ulteriori esami diagnostici, che non sono stati fatti)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.22   mm

Lugano 6 settembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 19 febbraio 2018 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 3 febbraio 2014, RI 1, dipendente del __________ in qualità di segretaria __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è caduta e ha riportato, secondo il rapporto del PS ortopedico della __________, un trauma contusivo-distorsivo del meso piede sinistro (cfr. doc. 2). A margine della successiva visita, è pure stata posta la diagnosi di trauma contusivo del grand trocantere sinistro con formazione di piccola borsite trocanterica (cfr. doc. 7).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Con comunicazione del 13 gennaio 2017, l’amministrazione ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro al 50% dal 23 gennaio 2017 e al 100% dal 20 marzo 2017 con conseguente estinzione del diritto all’indennità giornaliera (doc. 124).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 agosto 2017, l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 20 marzo 2017 il diritto all’indennità giornaliera avendo l’assicurata ritrovato una piena abilità lavorativa e con effetto immediato quello alle prestazioni sanitarie in ragione della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico. La CO 1 ha inoltre comunicato che non erano dati nemmeno i presupposti del diritto a una rendita d’invalidità, né di quello a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 151).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (cfr. doc. 154) e motivata dal __________ (cfr. doc. 163), la CO 1 ha confermato, almeno nell’esito, la sua prima decisione (doc. 166).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 marzo 2018, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’assicuratore per ulteriori atti istruttori, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Con la presente intendo far valere il mio diritto di essere sentita in merito a questa decisione che non posso condividere a più di un titolo.

In effetti, dopo l’infortunio subito in data 19 febbraio 2014, il mio stato di salute è andato peggiorando di giorno in giorno, soffro in effetti di molteplici patologie invalidanti in legame con l’infortunio in questione che sono state e, sono tutt’ora, all’origine della mia incapacità lavorativa.

Contrariamente a quanto asserito dalla CO 1, il mio stato di salute non solo non mi permette più di svolgere la mia precedente attività lavorativa ma, purtroppo, tende costantemente a peggiorare, a tal punto da giustificare senza ombra di dubbio un’incapacità lavorativa se non completa almeno parziale anche in attività professionali considerate consone al mio stato di salute.

È peraltro in corso una domanda d’invalidità presso l’Ufficio invalidità di Bellinzona.

Con la presente, alla luce del mio stato di salute in constante peggioramento, ritengo che la CO 1 non mi abbia dato un riscontro adeguato e che il suo operato vada rivisto.”(doc. I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.4.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore resistente ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 20 marzo 2017, “… per avvenuta estinzione del nesso di causalità naturale.” (doc. 166, p. 4 in fine – il corsivo è del redattore).

                                         A questo punto, ci si può chiedere se l’amministrazione non abbia proceduto a un cambiamento di motivazione – con la decisione formale, il diritto alle prestazioni sanitarie e all’indennità giornaliera era infatti stato dichiarato estinto in ragione della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, rispettivamente di una ritrovata piena capacità lavorativa, mentre nella decisione su opposizione la CO1 ha sostenuto che i disturbi ancora denunciati non si trovavano più in nesso causale naturale con l’infortunio del mese di febbraio 2014 -, senza informarne preventivamente l’assicurata, ciò che costituirebbe una violazione grave del suo diritto di essere sentito (DTF 125 V 370 consid. 4b, 116 V 185 consid. 1a, 115 Ia 96 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).

                                         La questione può comunque rimanere aperta, posto che la decisione su opposizione impugnata deve essere comunque annullata per motivi attinenti al merito, e ciò per i motivi che verranno qui di seguito esposti.

                                         Il TCA constata che, secondo l’istituto assicuratore, la decisione di porre fine alle prestazioni per intervenuta estinta causalità naturale, troverebbe il proprio fondamento nelle precisazioni fornitegli dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, nel corso della procedura di opposizione.

                                         Con rapporto del 12 febbraio 2018, il medico consulente della CO 1 ha in particolare rilevato, con riferimento “ai dolori cronici, miofasciali con continue tendinopatie della muscolatura gluteale, tensione fascia lata dell’anca sinistra post-contusiva”, che si tratta di una “… sintomatologia senza una prova chiara ed evidente agli esami radio strumentali sino ad ora eseguiti che non hanno permesso di raggiungere una effettiva diagnosi traumatica di questa sintomatologia. (…). A questo proposito faccio notare che, in data 11.2.2014, ovvero otto giorni dopo la contusione, la radiografia dell’anca sinistra evidenziava già la presenza di due piccole calcificazioni peri-trocanteriche a sinistra, senza segni di lesioni ossee recenti. Nel prosieguo, negli ulteriori esami eseguiti, non sono mai state rilevate altre componenti riferibili a lesioni pratico effettive come pure nessuna progressione di ulteriori manifestazioni evidenziabili e come conosciuto calcificazioni non si formano nel giro di 8 giorni in sede di un eventuale ematoma interno. Conseguentemente non vi è una relazione diretta con l’infortunio in causa salvo che per la sintomatologia soggettiva a livello gluteale/anca, anca sinistra senza un riscontro radio strumentale a supporto di questo.” (doc. 165 – il corsivo è del redattore).

                                         Da quanto precede si evince quindi che, secondo il medico fiduciario dell’amministrazione, la sintomatologia algica denunciata da RI 1 nella regione dell’anca sinistra, non correlerebbe a sufficienza con un danno strutturale oggettivabile imputabile all’infortunio del febbraio 2014.

                                         In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, in casi del genere, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

                                         Sulla scorta di quanto precede, in concreto, l’assicuratore LAINF convenuto non era quindi legittimato a negare a priori l’esistenza di un legame causale naturale con il sinistro assicurato per il solo motivo che i disturbi lamentati dall’insorgente non sarebbero stati oggettivati mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, ma avrebbe dovuto innanzitutto procedere a un esame della causalità adeguata in applicazione della prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133). Non risulta che ciò sia stato fatto.

                                         D’altro canto, questo Tribunale osserva che, a margine del consulto del 1° dicembre 2016, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, interpellato dalla stessa amministrazione, aveva raccomandato l’esecuzione di un esame ecografico della regione della coscia sinistra oppure, in alternativa, di una risonanza magnetica nucleare, e ciò per completare il quadro diagnostico (cfr. doc. 122 p. 5 pto 1 sub “Prozedere”).

                                         L’ulteriore procedere era stato successivamente condiviso anche dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, in occasione della visita specialistica del 24 febbraio 2017 (cfr. doc. 131, p. 2: “In questo contesto personalmente dal punto di vista ortopedico non ho indicazioni supplementari dal punto di vista investigativo o terapeutico a quanto già ben descritto in esteso dal Dr. __________.” – il corsivo è del redattore).

                                         L’istituto assicuratore e il suo medico consulente (cfr., in particolare, il doc. 123) hanno ignorato la raccomandazione formulata dal dott. __________, aspetto che la ricorrente medesima non aveva mancato di sottolineare in occasione di un colloquio telefonico del gennaio 2017 (cfr. doc. 128: “Ci informa che ha contattato il dottor __________ per chiarire come mai non ha indicato nel suo rapporto l’esame da effettuare come consigliato dal dottor __________.”).

                                         In esito a quanto precede, secondo il TCA, la CO 1 (rispettivamente il suo medico fiduciario) non poteva concludere all’assenza di postumi infortunistici oggettivabili, prima di conoscere le risultanze degli esami raccomandati dal reumatologo dott. __________. Avendo omesso di accertare una circostanza giuridicamente rilevante, l’assicuratore resistente ha violato la norma di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), per il fatto che l’accertamento della fattispecie giuridicamente rilevante non è stato completato nel senso indicato dallo specialista in reumatologia da essa stessa consultato.

                                         Si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto affinché disponga gli esami diagnostici ritenuti indicati dal dott. __________ nel suo referto dell’8 dicembre 2016 (cfr. doc.122, p. 5). Sulla scorta delle relative risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a definire il diritto alle prestazioni tenuto conto delle indicazioni che questa Corte ha fornito al considerando 2.7. e, quindi, a emanare una nuova decisione formale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2018.22 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.09.2018 35.2018.22 — Swissrulings