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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.04.2019 35.2018.122

April 10, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·977 words·~5 min·6

Summary

Rinvio atti, così come richiesto dall'assicuratore stesso con la risposta di causa (emanazione di una nuova decisione formale che tenga conto degli elementi di giudizio emersi nel frattempo)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.122   mm

Lugano 10 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2018 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2018 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                      -   che, in data 30 dicembre 2013, RI 1, dipendente della __________ in qualità di aggiunto custode e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, è scivolato sul ghiaccio e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 14 gennaio 2014 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura metafisaria pluriframmentata scomposta di tibia e perone distale dell’arto inferiore destro, trattata mediante osteosintesi;

                                     -   che l’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge;

                                     -   che, alla chiusura del caso, con decisione formale del 6 dicembre 2016, la CO 1 ha posto fine alle prestazioni di cura medica (fatta eccezione per ulteriori due cicli di fisioterapia di 9 sedute cadauno) e all’indennità giornaliera (salvo poi pagarla sino al 31 dicembre 2016, “per potersi adattare alla nuova situazione”) dal 4, rispettivamente dal 31 ottobre 2016 e ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%;

                                     -   che l’assicurato ha interposto opposizione contro il provvedimento appena citato;

                                     -   che, in data 22 ottobre 2018, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione, nel senso che si è dichiarata disposta a rimborsare inoltre il costo di due paia di plantari/scarpe ortopediche all’anno;

                                     -   che, con tempestivo ricorso del 22 novembre 2018, poi completato dalla RA 1, RI 1 ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni sanitarie dal 5 ottobre 2016, quello dell’indennità giornaliera dal 1° novembre 2016, l’assegnazione di un’IMI del 45% almeno e di una rendita d’invalidità dell’11% almeno nonché il riconoscimento ad vitam del diritto ai mezzi ausiliari in ragione di almeno 4 paia di scarpe ortopediche all’anno e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per complemento istruttorio e nuova decisione (cfr. doc. I e doc. III)

                                     -   che, in risposta, la CO 1 ha domandato la retrocessione dell’incarto “… affinché si possa annullare la decisione del 6 dicembre 2016 e sulla base della nuova valutazione aggiuntiva del Dr. __________ emettere una nuova decisione”, e ciò alla luce della diagnosi di polineuropatia periferica fatta valere in sede di ricorso (doc. IX);

                                     -   che, con scritto 27 marzo 2019, la patrocinatrice di RI 1 ha comunicato al Tribunale che “nulla osta da parte nostra ad un rinvio degli atti alla CO 1 per la resa di una nuova decisione formale, debitamente preavvisata. Si accetta pertanto la proposta formulata dalla CO 1, a condizione che vengano riconosciute congrue ripetibili, vista la palese responsabilità della convenuta che ha omesso i necessari accertamenti per tempo.” (doc. XI – il corsivo è del redattore);

considerato,               -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

                                     -   che, con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha comunicato al TCA l’intenzione di procedere all’emanazione di una nuova decisione formale, in sostituzione di quella rilasciata il 6 dicembre 2016, che tenga conto degli elementi di giudizio acquisiti nel frattempo e ha pertanto chiesto che gli vengano retrocessi gli atti (cfr. doc. IX);

                                     -   che, interpellata al riguardo, la rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata dalla CO 1, postulando però l’assegnazione di ripetibili (doc. XI);

                                     -   che questa Corte prende atto della volontà concordante delle parti;

                                     -   che, di conseguenza, il ricorso va accolto e gli atti rinviati alla CO 1 affinché proceda all’emanazione di una nuova decisione sulle prestazioni dipendenti dal sinistro assicurato;

                                     -   che, visto l'esito favorevole del ricorso, il ricorrente, patrocinato da un’assicurazione di protezione giuridica, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF resistente di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi alla CO 1 per nuova decisione sulle prestazioni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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