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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2017 35.2017.58

November 29, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,236 words·~21 min·5

Summary

Sarta a tempo determinato. Scivolata sul ghiaccio (lussazione coccige). Pendente causa accertamento medico e provvedimento professionale (formazione breve nel dettaglio) da parte UAI: RINVIO per nuova decisione

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.58   PC/sc

Lugano 29 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 24 aprile 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 24 gennaio 2015, RI 1, nata il __________ 1969, - allora impiegata come sarta a tempo determinato dal 1° giugno 2014 al 31 gennaio 2015 presso la __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 verso le 8.00 è scivolata sul ghiaccio fuori dalla porta di casa, riportando una lussazione del coccige (doc. 1, 7, 8, 9, 10, 17, 52 e 121).

In seguito ha sviluppato una coccigodimia resistente alla terapia antalgica (doc. 20, 28, 38, 40, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 74, e 121).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

RI 1 è stata visitata il 10 novembre 2015 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, la quale - dopo aver posto la diagnosi di competenza della CO 1 di "Lussazione sacro-coccigea con coccige retroverso su caduta del 24.01.2015 con sospetto di pseudo-radicolopatia arto inferiore destro" e quella non di competenza della CO 1 di "Alterazioni degenerative della colonna lombare bassa: Sacro arcuato" - ha concluso che l'assicurata rimaneva in incapacità lavorativa al 100% nell'attività abituale di cucitrice (doc. 52).

Dopo essere stata visitata il 30 novembre 2015 dal dr. __________, specialista FMH in neurologia (doc. 70) ed aver consultato privatamente il 26 novembre 2015 ed il 7 gennaio 2016 (doc. 74 e 76) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia, primario del servizio di chirurgia dell'Ospedale __________ di __________, si è sottoposta il 28 gennaio 2016 ad un intervento di resezione del coccige ad opera del precitato chirurgo (doc. 77 e 82). È stata dimessa il 1° febbraio 2016 (doc. 78).

A seguito della persistenza della sintomatologia dolorosa, il 7 marzo 2016 (doc. 88), il 18 aprile 2016 (doc. 91), il 31 maggio 2016 (doc. 94), il 12 luglio 2016 (doc. 100), il 28 luglio 2016 (doc. 103), l'assicurata è stata visitata dal Primario __________, che il 3 agosto 2016 ha continuato ad attestarne l'inabilità lavorativa al 100% (doc. 102).     

                               1.2.   Preso atto dell'apprezzamento medico del 25 agosto 2016 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, che ha ritenuto giustificato riconoscere nel caso concreto un'IMI del 10% (doc. 113) come pure dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 25 agosto 2016, eseguita dal precitato medico di circondario, giusta il quale, nei limiti dell'esigibilità posta, "L'assicurata viene giudicata abile nella misura massima possibile. L'ufficio competente sarà più esplicito al riguardo" (doc. 114), il 2 settembre 2016 l'CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° ottobre 2016, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che avrebbe assunto i costi dei controlli medici ancora necessari (doc. 117).   

L'CO 1 ha assunto pure i costi per l'agopuntura (doc. 142-144).

                               1.3.   Con decisione del 21 marzo 2017 l'CO 1 ha negato all'assicurata una rendita [a fronte di un grado di invalidità del 4,95%; considerato un reddito "da valida" di fr. 51'446.-  (determinato, in quanto disoccupata, sulla base della TA1 2014, ramo 13-15 "industria tessile/abbigliamento", livello 1, donne, aggiornato al 2016) e "da invalida" pari a fr. 48'899.- (determinato sulla base della TA1 2014, ramo 13-15 "industria tessile/abbigliamento", livello 1, media totale, aggiornato al 2016 e applicando una deduzione sociale del 10% "per tener conto delle sue variabili personali e professionali ")], attribuendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 148).

                               1.4.   A seguito dell’opposizione interposta per conto dell’assicurata il 14 aprile 2017 dall'avv. __________ (doc. 153), a cui era allegata la relazione medico-legale del 21 settembre 2016 del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria e specialista in medicina legale e delle assicurazioni, medico competente di fabbrica, con studio a __________ (__________; doc. 155), l'CO 1 in data 24 aprile 2017 ha confermato il contenuto della decisione del 21 marzo 2017 (doc. 159).

                               1.5.   In ambito LAI, il 28 aprile 2017 l'UAI ha comunicato all'assicurata che si assumeva il costo per una formazione breve (parte teorica) nel settore della vendita al dettaglio per il periodo 27 aprile 2017-31 dicembre 2017 (doc. 161).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 24 maggio 2017 RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo favore in via principale, di una rendita d’invalidità "retroattiva nella misura del 35%" e di un'IMI "del 15% del guadagno annuale massimo assicurabile" e, in via subordinata, la retrocessione dell'incarto alla CO 1, "affinché, previa esecuzione di tutti gli accertamenti medici/clinici del caso, abbia a rendere una nuova decisione" (doc. 1, pag. 7 e 8). Il patrocinatore dell'assicurata, a fronte della decisione del 28 aprile 2017 dell'UAI, ritiene innanzitutto che l'avversata decisione è prematura, in quanto emanata prima che siano stati portati a termine i provvedimenti d'integrazione, o meglio la riqualifica professionale quale venditrice, che permetterebbe alla CO 1 di accertare il reddito da invalida con una situazione professionale e salariale concreta dell'interessata, accertamento che in virtù della giurisprudenza è dovuto ed ha il passo sui salari statistici (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa).  

Il rappresentante dell'insorgente contesta, secondariamente, l'esigibilità lavorativa stabilita dal medico di circondario, poiché non ha visitato personalmente la sua cliente ed, inoltre, secondo il dr. med. __________ la sua assistita soffre ancora di una sintomatologia dolorosa che necessita ancora di specifiche e prolungate terapie antidolorifiche con impossibilità a mantenere la postura seduta.

Il legale della ricorrente non contesta la metodologia di calcolo del reddito da valido, ma il livello di competenza stabilito (1 anziché 3) così come il reddito da invalido attribuito. Chiede inoltre una deduzione sociale del 20%, in quanto la sua patrocinata non può stare per lungo tempo seduta o in posizione eretta (10%), è frontaliera (5%) e per l'età (5%) avendo quasi 50 anni.

Il patrocinatore dell'assicurata chiede pure un'IMI di almeno il 15%.

Da ultimo, il rappresentante dell'insorgente chiede l'esperimento di "ulteriori accertamenti medici da parte di un perito indipendente che svolga una visita completa oggettiva sullo stato di salute dell'insorgente e, in particolare, che rivaluti la capacità lavorativa della stessa" (doc. I, pag. 5), l'edizione dell'incarto CO 1 e l'interrogatorio dei testi __________ e dr. med. __________ (doc. I, pag. 1 e 8). 

                               1.7.   Nella risposta del 3 luglio 2017 l'CO 1, rappresentato dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.8.   Il 13 luglio 2017 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA la perizia ortopedica del 5 luglio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, traumatologia e medicina dello sport SSMS (giusta il quale RI 1 è "ritenuta inidonea a qualsiasi attività lavorativa, in un ambito tra il 20-30% dell'abilità lavorativa": doc. F) e si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.9.   Il 21 agosto 2017 la rappresentante della resistente ha trasmesso al TCA l'apprezzamento ortopedico del 18 agosto 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, del Centro __________ della __________ (doc. IX-1), e si è riconfermata, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

                             1.10.   Il 5 ottobre 2017 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA lo scritto del 28 settembre 2017 del dr. med. __________ (doc. G), lo scritto del 31 agosto 2017 del dr. med. __________ (doc. H), il referto radiologico dell'11 settembre 2017 ("Discopatia L5-S1. Piccola protrusione discale mediana paramediana a sinistra che prende contatto con la radice S1 a sinistra, non sicuri segni di conflitto radicolare. Canale spinale stretto su base prevalentemente acquisita da L3 a S1. Restanti reperti nella norma a livello lombo-sacrale e coccigeo": doc. I) e lo scritto del 21 settembre 2017 del dr. med. __________ ("Purtroppo la pz lamenta nuovi dolori lombosacrali e al persistenza dei dolori a livello sacro coccigeo nonostante le modifiche della terapia apportate. (…). Poiché la paziente lamenta non solo un dolore coccigeo ma anche dolore in sede lombare L5-S1 e talvolta irradiante a sinistra penso che un'infiltrazione epidurale potrebbe dirimere meglio se parte dei dolori non possa originare anche dalla discopatia L5-S1 e dalla stenosi relativa spinale." : doc. L), e si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVII).

                             1.11.   Il 15 novembre 2017 la rappresentante della resistente ha trasmesso al TCA l'apprezzamento del 7 novembre 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, il quale non ha la certezza che i nuovi disturbi dell'assicurata siano in relazione causale, almeno probabile, con l'infortunio del 24 gennaio 2015 e propone di sostenere i costi per un'infiltrazione epidurale in senso terapeutico, ma per la CO 1 anche diagnostico, per valutare se la dolorabilità è legata ai postumi degenerativi della colonna lombare (quindi non infortunistico) oppure è ancora dominato dai dolori sacro-iliacali, puntualizzando che, dopo il rapporto post infiltrazione, il caso va sottoposto per decisione se i costi devono essere sostenuti ancora in futuro oppure no (doc. XXII e XXII-1). La legale dell'CO 1 ha pure precisato che l'CO 1 concede il benestare (doc. XXII).

                             1.12.   Il 5 ottobre 2017 il patrocinatore della ricorrente ha ribadito la richiesta di "una perizia interdisciplinare indipendente che possa finalmente statuire sule conseguenze dell'infortunio" (doc. XXIV).

Il doc. XXIV è stato inviato per conoscenza il 24 novembre 2017 alla rappresentante della resistente (doc. XXV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Nella concreta evenienza, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, al termine della visita medica __________ di chiusura del 25 agosto 2016, giusta il quale:

"(…)  Reperti

Si rinuncia ad una visita medica clinica.

Diagnosi

Stato dopo frattura coccigea. Stato dopo coccigectomia.

Apprezzamento

Dichiarazioni soggettive dell'assicurata L'assicurata accusa ancora dolori in regione dell'intervento. Presenta difficoltà a stare sia a lungo seduta che a lungo in piedi. Non riesce a guidare per lunghi tragitti. Le terapie sino ad ora svolte non hanno portato ad un sostanziale miglioramento.

Reperti oggettivi L'assicurata verrà visitata dal dott. med. Arigoni in data 04.09.2016. L'assicurata resta in attesa di una convocazione sia da parte del dott. med. Maino che da parte del dott. med. Pelloni.

Proposte diagnostiche e terapeutiche Personalmente ritengo che anche con delle terapie del dolore o agopuntura non si possa sostanzialmente migliorare l'attuale situazione in tempi relativamente brevi. Pur lasciando quindi la libertà all'assicurata di sottoporsi alle cure che verranno proposte, ritengo che il caso debba essere risolto dal punto di vista amministrativo.

Aspetti medico-assicurativi L'assicurata viene giudicata abile nella misura massima possibile. L'ufficio competente sarà più esplicito a riguardo.

Esigibilità del lavoro La esigibilità viene compilata non tanto in base al sesso ma soltanto in base alla patologia di cui l'assicurata è affetta di origine post-traumatica. L'assicurata può quindi sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg. Talvolta fino a 25 kg ma mai più superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto anche superiori ai 5 kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori medi ma mai lavori pesanti o molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano. Molto spesso può fare lavori al di sopra della testa e lavori che comportano la rotazione. Talvolta può mantenere la posizione inclinata in avanti e talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti. Talvolta può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi. Molto spesso può camminare per tragitti fino a 50 m. Talvolta anche superiori ai 50 m, di rado per tragitti lunghi e di rado camminare su terreni sconnessi.  Talvolta può salire le scale e di rado salire le scale a pioli. L'uso delle mani è possibile" (doc. 114).

                                         Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurata andava considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 21 marzo 2017 [a fronte di un grado di invalidità del 4,95%; considerato un reddito "da valida" di fr. 51'446.- (determinato, in quanto disoccupata, sulla base della TA1 2014, ramo 13-15 "industria tessile/abbigliamento", livello 1, donne, aggiornato al 2016) e "da invalida" pari a fr. 48'899.- (determinato sulla base della TA1 2014, ramo 13-15 "industria tessile/abbigliamento", livello 1, media totale, aggiornato al 2016 e applicando una deduzione sociale del 10% "per tener conto delle sue variabili personali e professionali ")] l'CO 1 ha negato a RI 1 una rendita, attribuendole un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 148) rispettivamente con decisione su opposizione del 24 aprile 2017 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 159).

                               2.5.   Il 13 luglio 2017 il patrocinatore della ricorrente ha trasmesso al TCA la perizia ortopedica del 5 luglio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, traumatologia e medicina dello sport SSMS, giusta il quale RI 1 è "ritenuta inidonea a qualsiasi attività lavorativa, in un ambito tra il 20-30% dell'abilità lavorativa" (doc. F; cfr. consid. 1.8)

Il TCA rileva inoltre che pendente causa l'assicurata si è sottoposta l'11 settembre 2017 ad un esame radiologico dal quale è emerso quanto segue: "Discopatia L5-S1. Piccola protrusione discale mediana paramediana a sinistra che prende contatto con la radice S1 a sinistra, non sicuri segni di conflitto radicolare. Canale spinale stretto su base prevalentemente acquisita da L3 a S1. Restanti reperti nella norma a livello lombo-sacrale e coccigeo" (doc. I). Sulla base di tale referto il dr. med. __________, nello scritto del 21 settembre 2017, ha evidenziato quanto segue: "Purtroppo la pz lamenta nuovi dolori lombosacrali e al persistenza dei dolori a livello sacro coccigeo nonostante le modifiche della terapia apportate. (…). Poiché la paziente lamenta non solo un dolore coccigeo ma anche dolore in sede lombare L5-S1 e talvolta irradiante a sinistra penso che un'infiltrazione epidurale potrebbe dirimere meglio se parte dei dolori non possa originare anche dalla discopatia L5-S1 e dalla stenosi relativa spinale."  (doc. L). Il 7 novembre 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, ha osservato che non aveva la certezza che i nuovi disturbi dell'assicurata fossero in relazione causale, almeno probabile, con l'infortunio del 24 gennaio 2015 e ha proposto di sostenere i costi per un'infiltrazione epidurale in senso terapeutico, ma per la CO 1 anche diagnostico, per valutare se la dolorabilità è legata ai postumi degenerativi della colonna lombare (quindi non infortunistico) oppure è ancora dominato dai dolori sacro-iliacali, puntualizzando che, dopo il rapporto post infiltrazione, il caso andava sottoposto per decisione se i costi devono essere sostenuti ancora in futuro oppure no (doc. XXII e XXII-1). L'CO 1 ha quindi concesso il relativo benestare (doc. XXII).

Pendente causa l'assicurata è stata posta anche al beneficio di provvedimenti professionali da parte dell'UAI, che il 28 aprile 2017 ha assunto il costo per una formazione breve (parte teorica) nel settore della vendita al dettaglio per il periodo 27 aprile 2017-31 dicembre 2017 (doc. 161).

In siffatte circostanze, questa Corte non può escludere che dalle risultanze sia dell'accertamento medico sia del provvedimento professionale emergano degli elementi di valutazioni suscettibili di incidere sul giudizio relativo all'oggetto litigioso (rendita e IMI). Di conseguenza secondo il TCA sono dai i presupposti per rinviare gli atti all'istituto assicuratore convenuto affinché, sulla base delle risultanze dell'accertamento medico e del provvedimento professionale, decida nuovamente in merito al diritto dell'assicurata a prestazioni LAINF.     

                               2.6.   Per le ragioni già esposte al considerando 2.5, si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché, dopo aver acquisito agli atti le risultanze dell'accertamento medico e del provvedimento professionale, definisca nuovamente il diritto alle prestazioni di RI 1, emanando una nuova decisione formale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all'CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                        L'CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2017.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.11.2017 35.2017.58 — Swissrulings