Incarto n. 35.2017.11 mm
Lugano 19 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio 2017 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 gennaio 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di giardiniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato nella vasca da bagno e, per evitare di cadere, si è aggrappato con la mano sinistra a una maniglia, avvertendo un dolore alla spalla sinistra. Con rapporto del 23 gennaio 2011, il neurologo dott. __________ ha diagnosticato una plessopatia brachiale sinistra post-traumatica (cfr. doc. 20, p. 2).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 1° marzo 2011 (cfr. doc. 40, p. 1).
1.2. Nel mese di settembre 2011, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del 25 gennaio 2011 (cfr. doc. 33), determinata da una recidiva della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra con ipoestesia delle prime tre dita e di parte del braccio (cfr. doc. 39).
L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 febbraio 2014, l’amministrazione ha innanzitutto negato che i disturbi alla spalla sinistra e al rachide cervicale costituissero ancora delle conseguenze naturali dell’evento traumatico del gennaio 2011. Quindi - tenuto conto unicamente dei postumi infortunistici residuali - all’assicurato è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione all’integrità (IMI).
A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (cfr. doc. 174 e 182), in data 5 gennaio 2017, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 214).
1.4. Con tempestivo ricorso del 2 febbraio 2017, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione “… che tenga conto del peggioramento dello stato di salute …”, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
Il signor RI 1 non condivide la decisione su opposizione della CO 1 e l’inoltro del presente gravame è quindi inevitabile.
La decisione impugnata è troppo rigida, severa e non tiene conto del peggioramento dello stato di salute dell’interessato chiaramente da ricondurre all’infortunio subito.
Prima RI 1 non ha mai avuto alcun problema a lavorare e a portare pesi: oggi la situazione è completamente diversa e purtroppo non presenta alcuna prognosi positiva.
I referti medici a cui fa riferimento la CO 1 per motivare la sua decisione sono troppo ottimistici e sconfessati dalla triste realtà che vive il ricorrente dal momento del suo infortunio.
Conformemente a quanto già deciso in ambito AI anche per quanto attiene alla LAINF è sicuramente doveroso un esame più approfondito che si chiede venga ordinato da cod. Lod. Tribunale.
RI 1 ancor oggi non può lavorare, le sue condizioni non gli permetteranno mai più di poter lavorare quale giardiniere, ma anche in attività più leggere un’inabilità di almeno il 50% è sicuramente data.
(…).” (doc. I, p. 2)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegati).
1.6. In corso di causa, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegato e doc. VIII + allegato).
L’istituto assicuratore si è pronunciato al riguardo in data 15 maggio 2017 (doc. X).
1.7. Il 14 giugno 2017 l’avv. RA 1 ha versato agli atti una certificazione del dott. __________ (allegato al doc. XII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare all’assicurato il diritto alla rendita d’invalidità, oppure no.
Preliminarmente, questa Corte constata che, con l’opposizione del 27 febbraio 2014 (cfr. doc. 174 e 182), l’insorgente non ha contestato l’estinzione del nesso di causalità naturale tra, da una parte, i disturbi alla colonna cervicale e alla spalla sinistra e, dall’altra, l’infortunio del 25 gennaio 2011 (su questo aspetto, si veda il rapporto 29 agosto 2013 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano e generale – doc. 159, p. 6: “Per quanto riguarda la problematica alla spalla sinistra e alla colonna vertebrale cervicale vedasi esami RM sopra, non sono presenti a questi livelli lesioni traumatiche, si può passare all’estinzione del nesso causale fra l’infortunio del 25.01.2011 e la spalla sinistra e la colonna vertebrale cervicale, questo a partire dal 01.09.2013.”), cosicché, su questo punto, la decisione formale del 5 febbraio 2014 è cresciuta incontestata in giudicato.
Per quanto riguarda il rachide cervicale, è utile precisare che, in occasione del consulto del 10 marzo 2017, gli specialisti del Servizio di neurochirurgia del __________, diagnosticata all’esame radiologico un’artrosi C5-C7, hanno negato la presenza di una lesione discale con compressione radicolare o midollare (cfr. allegato al doc. VIII).
Sulla scorta di quanto precede, il diritto alla rendita d’invalidità deve dunque essere valutato prendendo in considerazione unicamente i disturbi legati alla plessopatia da trazione a sinistra.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella concreta evenienza, per quanto riguarda la valutazione medica dell’esigibilità lavorativa a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio del gennaio 2011 (in cui l’assicurato aveva riportato una plessopatia brachiale neuroprassica minima – cfr. doc. 9), l’assicuratore LAINF convenuto ha fatto capo al parere dei propri medici fiduciari.
In occasione della visita di chiusura del 27 agosto 2013, diagnosticata una plessopatia da trazione del plesso brachiale sinistro con persistenti disestesie e disturbo della sensibilità delle dita I a III della mano sinistra, il dott. __________ ha così descritto i limiti funzionali dipendenti dal danno alla salute infortunistico:
" (…).
sollevare e portare pesi: l’assicurato può sollevare pesi molto leggeri e leggeri fra i5ei 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi di raro. Può sollevare oltre l’altezza dei petto pesi fino e oltre i 5 kg. Maneggio di attrezzi leggeri, di precisione medi senza limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo spesso, molto pesante di raro, non problemi nella rotazione delle due mani. Posizione mobilità: lavori sopra la testa molto spesso, rotazione del tronco senza limitazione, posizione seduta inclinata in avanti e in piedi inclinata in avanti senza limitazione, posizione inginocchiata e di flessione delle ginocchia senza limitazione. Posizione di lunga durata seduta e in piedi o a libera scelta senza limitazione, salite le scale senza limitazione, su scale a pioli spesso.
(…).” (doc. 159, p. 6)
Nel corso del mese di settembre 2013, l’amministrazione ha interpellato l’ex datore di lavoro dell’insorgente, allo scopo di conoscere le mansioni che quest’ultimo era chiamato a svolgere (cfr. doc. 163).
Questo il tenore della risposta fornita dalla __________ il 3 ottobre 2013:
" (…).
Il signor RI 1 svolgeva le seguenti attività:
Opere da muratore:
- posa piode
- costruzioni piccole murature in sasso
- recinzioni con paletti in ferro
Opere da giardiniere:
- sfoltitura piante
- taglio erba
No, non doveva alzare pesi superiori ai 45 kg, al massimo fino a 25 kg.” (doc. 165)
Alla luce delle indicazioni fornite dall’ex datore di lavoro, il dott. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al 100% nella sua precedente attività lavorativa (cfr. doc. 170).
Con decisione formale del 5 febbraio 2014, tenuto conto delle sole conseguenze infortunistiche (plessopatia brachiale a sinistra), l’assicuratore resistente ha dichiarato RI 1 in grado di riprendere l’esercizio della professione di giardiniere a contare dal 1° ottobre 2013 e, pertanto, in assenza di una qualsiasi perdita di guadagno, gli ha negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 173).
In sede di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione del suo medico curante specialista, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, secondo il quale “… il paziente può sollevare pesi molto leggeri fra i 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione e spesso anche pesi fino a 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Sconsiglierei il sollevamento ed il trasporto di pesi maggiori. È inoltre sconsigliato il lavoro con le braccia elevate. Egli può svolgere i lavori sia da seduto che in piedi e non vi è limitazione nella flessione delle ginocchia o in posizione inginocchiata. Non vi sono limitazioni concernenti il salire le scale.” (doc. 174).
L’CO 1 ha sottoposto le considerazioni espresse dal dott. __________ al proprio medico di circondario, il quale “rivalutando ancora la situazione, inclusa la clinica dell’assicurato e rilevando che gli esami elettrofisiologici, RM del plesso brachiale sinistro erano nella norma”, ha confermato l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa contenuto nel referto relativo alla visita di chiusura del 27 agosto 2013 (cfr. doc. 176, p. 2).
Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora sottoposto gli atti al dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la __________ di __________, il quale si era già espresso sul caso di specie in due precedenti occasioni.
Queste, segnatamente, le considerazioni da lui enunciate in data 14 dicembre 2016:
" (…).
Herr Dr. __________ als Kreisarztes CO 1 __________ formulierte am 29.8.2013 ein exakt ausformuliertes Zumutbarkeitsprofil wo die Tätigkeiten des Versicherten im Einzelnen in ihrer Zumutbarkeit beschrieben werden. Ich kann von meiner Seite keine weitere Ergänzung diesbezüglich vornehmen, das formulierte Zumutbarkeitsprofil ist aus meiner Sicht zu stützen. Ich hatte ja bereits in meiner Beurteilung vom 12.03.2013 angenommen, dass die unfallbedingten Beschwerden mittlerweile weit in der Hintergrund getreten seien, dieses unter anderem da der Patient zu diesem Zeitpunkt bereits keinerlei spezifische antineuropathische Medikation mehr benötigte und allenfalls gelegentlich Medikamente aus der Reserve (WHO Stufe I Analgetika) einnahm.” (doc. 213, p. 3 – il corsivo è del redattore)
In corso di causa, RI 1 ha versato agli atti un’ulteriore certificazione del dott. __________, relativa a una consultazione che ha avuto luogo il 6 marzo 2017. In quella sede, il medico curante specialista ha riferito che l’assicurato “… presenta una nota sindrome radicolare C5 a sinistra ed eventualmente C6 o C7 a sinistra in stato da trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra nel gennaio 2011. Presenta una plessopatia al braccio sinistro su neurinoma. Il paziente riferisce un aggravamento della sintomatologia algica con ora anche dolori irradianti verso il braccio destro e bruciore all’emi-viso sinistro. Ho prescritto al paziente della fisioterapia per questa problematica. Nel decorso vi è dunque stato un aggravamento della sintomatologia algica.” (allegato al doc. VII).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal dott. __________ (e avallato dal neurologo dott. von Hippel), secondo il quale, a fronte dei limiti funzionali riscontrati a margine della visita di chiusura e delle mansioni indicate dall’ex datore di lavoro, il ricorrente potrebbe ritornare a svolgere la sua precedente attività di giardiniere (cfr. doc. 159 e 170).
Del resto, secondo il TCA, dalla documentazione medica a disposizione non emergono elementi suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dal medico __________.
Innanzitutto, per quanto concerne il referto 29 gennaio 2014 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. 174), esso non appare atto a supportare le obiezioni dell’assicurato. In effetti, il medico curante specialista ha sì sconsigliato il sollevamento/trasporto di pesi superiori ai 25 kg, tuttavia l’ex datore di lavoro ha attestato che l’attività di giardiniere non comportava una tale mansione (cfr. doc. 165: “No, non doveva alzare pesi superiori ai 45 kg, al massimo fino a 25 kg.” – il corsivo è del redattore). Per quanto riguarda invece le mansioni da svolgere con le braccia elevate, sconsigliate dal dott. __________ (ma non dal dott. __________), l’utilizzo di una scala, ad esempio nei lavori di sfoltitura di piante, permetterebbe di svolgere l’operazione in questione sempre a livello dell’orizzontale.
Parimenti irrilevante è il rapporto 4 marzo 2017 dello stesso dott. __________ (cfr. allegato al doc. VII). A prescindere dal fatto che la problematica interessante il rachide cervicale non è di pertinenza dell’assicuratore convenuto (cfr. supra, consid. 2.1) e che gli specialisti del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ hanno escluso l’esistenza di una sindrome radicolare (cfr. allegato al doc. VIII, p. 2: “Il signor RI 1 presenta un’artrosi cervicale a livello C5-C7 senza compressione midollare e senza compressione radicolare” – il corsivo è del redattore), il dott. Del Notaro si è limitato a riferire di un aggravamento soggettivo della sintomatologia (“Il paziente riferisce un aggravamento della sintomatologia algica con ora anche dolori irradianti verso il braccio destro e bruciore all’emi-viso sinistro.”), senza pretendere che l’esigibilità lavorativa si sarebbe modificata rispetto a quella da lui stesso descritta nel gennaio 2014.
Una conclusione analoga s’impone anche per la certificazione 14 giugno 2017 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, nella misura in cui vi si fa riferimento a una patologia extra-infortunistica alla spalla destra (cfr. allegato al doc. XII), per la quale l’assicuratore convenuto non può essere chiamato a prestare.
È vero che questo Tribunale non ignora che, con la sentenza 32.2015.99 del 23 luglio 2015, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché disponesse un approfondimento peritale pluridisciplinare (reumatologico, neurologico e psichiatrico). Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che l’assicuratore LAINF, diversamente da quello AI, è chiamato a rispondere unicamente del danno alla salute che si trova in nesso causale naturale e adeguato con l’infortunio assicurato (in concreto, della sola plessopatia da trazione a sinistra, ad esclusione dei disturbi interessanti la spalla sinistra e la colonna cervicale). Da questo punto di vista, il TCA ritiene che la fattispecie medica sia stata istruita a sufficienza, di modo che si può senz’altro prescindere da un rinvio degli atti all’amministrazione.
Inoltre, trattandosi della supposta problematica psichica – un problema di elaborazione del dolore (somatoforme) – degli accertamenti in merito non s’impongono. In effetti, come ha correttamente sottolineato l’istituto assicuratore nella decisione su opposizione (cfr. doc. 214, p. 8), in presenza di un infortunio insignificante o leggero (qual è indubbiamente una caduta nella vasca da bagno – per delle fattispecie analoghe, si vedano la STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra e la STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, concernente un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra), l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.
Ora, posto che l’insorgente sarebbe in grado di riprendere l’esercizio, a tempo pieno e con un rendimento completo, della sua precedente professione di giardiniere, egli non patisce alcuna perdita di guadagno, di modo che l’assicuratore LAINF era legittimato a negargli il diritto a una rendita d’invalidità.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.7. Deve ancora essere esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. doc. I, p. 4).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1, vedovo, vive soltanto grazie all'aiuto finanziario prestatogli da suo figlio __________, che lavora quale __________.
In tali circostanze, l'indigenza del ricorrente deve essere ammessa.
Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti