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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2016 35.2015.125

April 27, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,158 words·~21 min·6

Summary

Incidente stradale con frattura polso dx e contusione ginocchio sx. Valutazione entità dell'invalidità

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.125   MM

Lugano 27 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 27 ottobre 2015 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 23 febbraio 2011, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale allorquando si trovava in sella al proprio scooter e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 27 febbraio 2011 dell'Ospedale di __________, la frattura scomposta del polso destro e una contusione al ginocchio sinistro (cfr. doc. 12).

                                         L'assicurato è stato immediatamente sottoposto a un intervento di riduzione e sintesi del radio distale (cfr. doc. 30).

                                         L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Dalle carte processuali emerge che il decorso post-infortunistico si è rivelato difficoltoso, con la necessità per l'assicurato di sottoporsi a numerose operazioni (cfr. doc. 68, doc. 176 e doc. 294).

                               1.3.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 19 agosto 2015, l'CO 1 ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 13% a contare dal 1° luglio 2015, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 331).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 335 e 338), in data 27 ottobre 2015, l'amministrazione ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 339).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 19 novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dall'RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all'assicuratore per nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

La nostra __________ contesta integralmente

l'esigibilità valutata dal medico citato in riferimento alla visita di chiusura effettuata dal signor RI 1.

Si osserva nel merito che già in altre procedure giudiziarie, le perizie

del citato medico erano state a giusta ragione contestate.

Dalla documentazione medica allegata, due CD + il rapporto del

medico Dr. __________, specialista in ortopedia e la casa di cura __________, si evince che quanto sostenuto dalla CO 1 non è

plausibile ed è da rigettare. A tal proposito, si osserva come il nostro assistito presenti uno stato di salute con importanti deficit che non

permettono di trovare un'occupazione alternativa nella misura dell'87%.

Nel certificato medico dettagliato del 19.10.2015 si può constatare che il signor RI 1 dovrebbe essere messo al beneficio di una rendita CO 1 di almeno il 30%." (doc. I)

                               1.5.   L'CO 1, in risposta, ha postulato che l'impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. Ill).

                               1.6.   In replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                                         L'assicuratore si è pronunciato al riguardo in data 21 gennaio 2016 (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto litigioso è circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurato a dipendenza dei postumi residuali dell'evento infortunistico del febbraio 2011.

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                         Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all’introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         Il. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 22 aprile 2015.

                                         In quell'occasione - dopo aver definito stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell'insorgente -, il medico __________ appena citato ha così descritto l'esigibilità lavorativa:

" (…)

Il rapporto di esigibilità è stato compilato in presenza ed in accordo dell'assicurato.

L'assicurato può sollevare molto spesso pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi. Spesso può sollevare pesi fino a 10 kg fino all'altezza dei fianchi. Di raro può sollevare peso medio fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato non può mai sollevare pesi pesanti e molto pesanti sopra i 25 kg. L'assicurato può molto spesso sollevare oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg. L'assicurato può talvolta sollevare oltre l'altezza del petto pesi sopra i 5 kg. L'assicurato può molto spesso eseguire lavori leggeri e di precisione. L'assicurato può eseguire lavori medi dirado. L'assicurato non può più effettuare lavori pesanti e molto pesanti. L'assicurato può eseguire molto spesso lavori con la rotazione della mano. L'assicurato può eseguire spesso lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per la rotazione del busto. L'assicurato può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e inclinata in avanti e in posizione in piedi e inclinata in avanti. L'assicurato può eseguire molto spesso lavori in posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. L'assicurato può eseguire molto spesso lavori in posizione seduta e in piedi. Posizione a libera scelta molto spesso.

L'assicurato può camminare molto spesso fino a 5 metri e oltre i 20 metri e molto spesso camminare per lunghi tratti. L'assicurato può camminare molto spesso su terreni accidentati. L'assicurato può molto spesso salire le scale. Di rado può salire su scale a pioli. Uso delle due mani possibile e nessuna limitazione per stare in equilibrio." (doc. 316, p. 4)

                                         Con la propria impugnativa, l'assicurato contesta che alla valutazione del medico __________ possa essere attribuito un valore probatorio sufficiente, e ciò alla luce della restante documentazione medica, in particolare della certificazione 19 ottobre 2015 del chirurgo ortopedico dott. __________ (cfr. doc. I).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. li solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, attentamente vagliato l'insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che l'apprezzamento dell'esigibilità lavorativa espresso dal dott. Pippow possa validamente costituire da base al giudizio che ora chiamato a rendere.

                                         In particolare, il TCA constata che né il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, né i medici della Clinica universitaria __________ di __________, si sono pronunciati in merito all'esigibilità lavorativa legata al danno interessante l'estremità superiore destra.

                                         Per quanto concerne invece il certificato del dott. __________, egli ha ritenuto che RI 1 non possa più riprendere il suo precedente lavoro nell'edilizia - aspetto non contestato e che "... dovrebbe essere ritenuto invalido in una percentuale del 30-50%." (doc. A 2).

                                         In proposito, va rilevato che non compete al medico quantificare il grado dell'invalidità, essendo quest'ultima una nozione meramente economica (cfr. l'art. 16 LPGA). D'altro canto, lo specialista privatamente consultato dall'insorgente non si è minimamente confrontato con le puntuali indicazioni fornite dal dott. __________ in occasione della visita di chiusura.

                                         Occorre pertanto concludere che la documentazione richiamata dal ricorrente non risulta suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto allestito dal medico fiduciario.

                                         In esito a tutto ciò, questa Corte considera dunque accertato che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l'istituto assicuratore, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio assicurato, un importo annuo pari a fr. 58'755.85 (cfr. doc. 330).

                                         Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 292) e non contestato dal ricorrente, può senz'altro essere fatto proprio da questa Corte.

                               2.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL ("Descrizione dei posti di lavoro").

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. GRISANTI, Nuove regole per la valutazione dell'invalidità., in: RtiD Il-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (...)".

                                         Con sentenza 8C_39912007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell'8°/0 nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                               2.9.   Nella presente fattispecie, l'assicuratore convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dell'assicurato, mediante il metodo delle DPL.

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il controllore di punte di trapani per dentisti presso la ditta __________ di __________, l'addetto al reparto iniezione presso la ditta __________ di __________, l'operaio orologiero presso la ditta __________ di __________, l'affilatore presso la ditta __________ di __________ e il controllore dell'imbottigliamento presso la ditta __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 51'148.60 (cfr. doc. 327).

                                         D'altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 327 si evince che sono 61 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 34'586 e a fr. 68'471, e infine quello medio è di fr. 50'429.

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall'assicuratore LAINF convenuto (fr. 51'148.60) è leggermente superiore (1.4%) rispetto alla media dei salari medi (fr. 50'429).

                                        In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l'Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell'8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell'CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall'amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute e, del resto, l'insorgente non ha formulato al riguardo alcuna specifica obiezione -, il reddito da invalido stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 51'148.60.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'148.60 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 58'755.85 (cfr. consid. 2.7.) - è del 12.94% arrotondato al /3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l'CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.125 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2016 35.2015.125 — Swissrulings