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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2010 35.2009.87

March 29, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,644 words·~38 min·6

Summary

In una precedente decisione,cresciuta in giudicato,assicuratore LAINF ha stabilito che,al più tardi dal 13.6.2006,l'assicurato non presentava più dei postumi organici dell'infortunio del 2.12.2005.A ragione assicuratore ha escluso sia una revisione processuale,sia la presenza di una ricaduta

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2009.87   cr/DC/sc

Lugano 29 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2009 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 agosto 2009 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 2 dicembre 2005, RI 1 – allora dipendente della ditta ____________________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasto vittima di un infortunio, a causa del quale ha riportato una contusione del polso della mano destra (doc. 1).

                                         Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore - basandosi sul parere del proprio medico di __________, a mente del quale un nesso causale tra la sintomatologia al polso destro dell’interessato e l’infortunio è da ritenersi estinto - con decisione formale del 19 giugno 2006, ha posto termine al rimborso delle prestazioni assicurative, a partire dal 13 giugno 2006 (doc. 31).

                                         Contro questa decisione, __________, rappresentante dell’assicurato, ha interposto, in data 17 luglio 2006, un’“opposizione cautelativa”, chiedendo all’assicuratore LAINF di poter prendere visione degli atti “per poter perfezionare l’opposizione o per ritirarla” (doc. 32).

                                         Dopo avere preso visione degli atti, con scritto del 27 luglio 2006, il rappresentante dell’assicurato ha comunicato all’assicuratore infortuni di ritirare l’opposizione cautelativa “poiché concordiamo con la vostra decisione del 19 giugno 2006” (doc. 34).

                                         Pertanto, la decisione del 19 giugno 2006 dell’Istituto assicuratore è cresciuta in giudicato.

                               1.2.   In data 17 giugno 2008, la RA 1, nel frattempo incaricata dall’assicurato di difendere i suoi interessi, ha chiesto all’assicuratore infortuni, riferendosi alla decisione del 19 giugno 2006, di “volere riesaminare la problematica”, in quanto l’interessato “sia per buona fede, che per ignoranza, non ha impugnato la vostra decisione che fa l’oggetto della vostra lettera del 19 giugno 2006” (doc. 41).

                                         Con scritto del 9 luglio 2008, l’Istituto assicuratore ha comunicato al rappresentante dell’interessato che la decisione del 19 giugno 2006 è ampiamente cresciuta in giudicato, rammentando inoltre, da una parte, che l’allora rappresentante legale dell’assicurato, dopo avere preso visione degli atti, aveva ritirato l’opposizione cautelativa inoltrata in data 17 luglio 2006 e, d’altra parte, che la __________ non ha ritenuto di dovere interporre un’opposizione contro la decisione del 19 giugno 2006 (doc. 47).

                               1.3.   ln data 2 marzo 2009, l’RA 1, rappresentante dell’assicurato, ha comunicato all’assicuratore LAINF che l’assicurato ha subito una ricaduta, chiedendo “di volere riaprire l’infortunio e di provvedere a versare le prestazioni” (doc. 50).

                                         L'CO 1, con decisione formale del 6 agosto 2009, ha stabilito che non vi sono le premesse per procedere ad una revisione procedurale e che non intende riconsiderare la decisione del 19 giugno 2006 (cfr. doc. 59).

                                         Tale decisione è poi stata confermata con decisione su opposizione del 26 agosto 2009, nella quale l’Istituto assicuratore ha evidenziato quanto segue:

"  (...)

4.

In concreto risulta di meridiana evidenza che l'opponente ha richiesto alla CO 1 di riesaminare la situazione senza sostenere alcun motivo concreto di revisione. In particolare i certificati medici prodotti 28.4.2009 che si limitano ad enunciare che l'assicurato è in attesa di essere sottoposto all'asportazione del materiale di osteosintesi non sono atti a suffragare una richiesta di revisione procedurale fermo restando peraltro che appare incomprensibile che l'opponente voglia accollare alla CO 1 i costi dell'AMO quando l'osteosintesi non è stata pagata dall'assicuratore infortuni in quanto allora l'interessato non disponeva di alcuna copertura LAINF. Questo significa che la CO 1 __________ avrebbe anche potuto rifiutare di entrare nel merito dell'(eventuale) domanda di revisione procedurale. In ogni caso, se per ipotesi di lavoro, si dovesse rilasciare una decisone di merito, risulta di meridiana evidenza che in concreto i criteri della revisione procedurale non sono adempiuti.

5.

La CO 1, richiamati i principi giuridici vigenti, non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione. Ma anche se, visto la formulazione dell'impugnata decisione, per denegata ipotesi, dovesse essere ammesso che la CO 1 ha rilasciato anche su tale punto una decisione nel merito, l'esame degli atti non permette di ammettere che la decisione 19.6.2006 sia manifestamente erronea in quanto, in particolare, la stessa trova il proprio fondamento in un apprezzamento debitamente e convincentemente motivato del medico di __________ che non solo all'epoca ma anche a tutt'oggi non risulta essere stato messo in discussione.

6.

Anche in questa sede la CO 1 non può fare altro che ribadire all'opponente che nella sua qualità di Ente di diritto pubblico sottoposto alla sorveglianza della Confederazione non può fare altro che applicare il diritto fermo restando che l'opponente, a differenza di quanto da lui preteso, a suo tempo era seguito da un mandatario professionista che vanta una grande esperienza in materia di assicurazione infortuni per cui non può essere considerato così sprovveduto. A comprova della bontà della decisione della CO 1 è poi il fatto che la cassa malati ha riconosciuto la propria responsabilità e versato le indennità giornaliere fino alla scadenza dei termini."

(Doc. B)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:

"  (...)

Dalla documentazione medica agli atti, emerge inequivocabilmente che il predetto, non è stato mai dichiarato guarito dai medici che lo hanno avuto e ancora lo hanno in cura, e ciò è anche provato dalla risonanza magnetica.

La documentazione menzionata sono prove e non congetture e non comprendiamo, lo ribadiamo, il diniego da parte di questo assicuratore infortunio, la riapertura del caso.

Doc. C   certificati medici.

Il Signor RI 1 in data 14.7.2009 è stato ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di __________ ed operato.

Doc. D   Ospedale di __________.

Chiediamo, ai Signori Giudici di questo tribunale di applicare al presente ricorso tutta la giurisprudenza esistente in materia come pure, chiediamo che venga ordinata una visita arbitrale, per stabilire il grado di invalidità permanente, che ha subito il Signor RI 1, causato dall'infortunio del 2.12.2005.

Si chiede di acquisire gli atti, sia dell'Al, sia della CO 1." (Doc. I)

                               1.5.   Nella sua risposta del 1° ottobre 2009, l'CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, ribadendo quanto già illustrato nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).

                               1.6.   Con scritto del 22 ottobre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che, sulla base della documentazione medica prodotta, “la sospensione dell’indennità d’infortunio si deve considerare un arbitrio da parte dell’CO 1”, chiedendo che venga ordinata “una perizia arbitrale per accertare il grado di invalidità permanente, in quanto esiste un nesso sia con l’infortunio del 2 dicembre 2005 che con la ricaduta denunciata il 17 giugno 2008 (doc. VII + E-i).

                               1.7.   Con scritto del 5 novembre 2009, l’assicuratore infortuni ha ribadito quanto già espresso in sede di risposta di causa (doc. IX).

                               1.8.   In data 12 novembre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito le pretese ricorsuali, aggiungendo di avere “ancora sollecitato l’Ospedale Fondazione __________ per farci pervenire la cartella clinica (vedere doc. L allegato) e chiediamo che ci venga concesso un ulteriore termine” (doc. XI).

                                         Il doc. XI è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. XII), per conoscenza.

                               1.9.   In corso di causa, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurato di fornire alcune precisazioni (doc. XIII).

                                         In data 14 dicembre 2009, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la cartella medica dell’interessato, unitamente ad uno scritto dello stesso signor RI 1 di risposta ai quesiti posti da questo Tribunale (doc. XIV + M-N).

                                         I doc. XIII e XIV + M-N sono stati trasmessi all’assicuratore infortuni per una presa di posizione (doc. XV).

                             1.10.   Con scritto dell’8 gennaio 2010, l’assicuratore LAINF ha nuovamente confermato quanto già esposto in precedenza, indicando che la documentazione prodotta dall’interessato non è in grado di modificare la situazione (doc. XVI).

                                         Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (doc. XVII), per conoscenza.

                             1.11.   In data 27 gennaio 2010 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA delle radiografie, dalle quali, a suo parere, “emerge inequivocabilmente che la ricaduta è dovuta all’infortunio subito in data 2 dicembre 2005” (doc. XVIII).

                             1.12.   Con scritto del 12 febbraio 2010, il rappresentante dell’assicurato, dopo avere ribadito che l’interessato è inabile al lavoro a seguito della ricaduta concernente l’infortunio del 2 dicembre 2005, ha rimproverato all’assicuratore infortuni di non avere sottoposto il signor RI 1 ad una visita specialistica, che avrebbe permesso di fugare ogni dubbio (doc. XX).

                             1.13.   In data 22 febbraio 2010, l’assicuratore infortuni ha osservato che, come evidenziato dal dr. ____________________ - chiamato ad esprimersi in merito alle radiografie prodotte dal ricorrente – le radiografie eseguite in data 24 aprile 2006, ossia 4 mesi dopo l’infortunio, dimostrano che lo stato era già completamente stabilizzato e invariato rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo, in data 22 marzo 2007 (doc. XXII).

                             1.14.   In data 2 marzo 2010 il rappresentante dell’assicurato ha indicato che l’assicuratore infortuni, invece di recuperare le radiografie del 24 aprile 2006, avrebbe dovuto sottoporre l’interessato ad una visita medica, al fine di quantificare il suo grado di inabilità lavorativa.

                                         Egli ha inoltre chiesto, in via sussidiaria, che “la CO 1 corrisponda un anno di indennità giornaliere per infortunio e si pronunci in merito per trovare una giusta soluzione del caso”.

                                         Il patrocinatore ha pure fatto presente che l’assicurato versa in una situazione finanziaria precaria e che i figli dell’interessato sono stati affidati agli assistenti sociali (doc. XXIV).

                                         Questo scritto è stato inviato all’assicuratore infortuni (cfr. doc. XXVI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

                                         In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

                               2.2.   Dalle tavole processuali si evince che, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto medico del 13 giugno 2006 del dr. __________, ha accertato che, al più tardi a contare dal 13 giugno 2006, RI 1 non presentava più dei postumi organici dell'infortunio del 2 dicembre 2005 (e quindi che i disturbi al polso destro ancora denunciati non si trovavano più in un nesso di causalità naturale con tale sinistro) (cfr. doc. 31).

                                         Nell’apprezzamento medico del 13 giugno 2006, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di __________ dell’assicuratore infortuni, si è così espresso:

"  L'assicurato, nell'ultimo mese di lavoro presso la ditta __________ (scioglimento del contratto previsto per il 31.12.2005), il 9.12.2005 in ditta annuncia un infortunio del 2.12.2005 ossia una contusione della mano destra a seguito di una scivolata.

Il curante il 3.12.2005 attesta un'inabilità lavorativa per 10 giorni per riposo e cure per una contusione del polso destro, già sede di frattura scomposta.

Il signor RI 1 è stato sottoposto ad un esame radiologico che ha evidenziato una frattura non guarita. Tali pezze giustificative nel frattempo secondo l'assicurato sono scomparse e la CO 1 non è entrata neppure in possesso della refertazione dettagliata.

A questo punto l'Ente assicurativo sociale, per valutare la causalità ha disposto tempestivamente un nuovo esame radiologico del polso destro (nonché indagine comparativa a sinistra), accertamento eseguito il 24.4.2006.

Alla nostra perplessità si visualizza una vecchia pseudo-artrosi al trasversale, al III° medio dell'osso scafoide destro, con vasta zona di riassorbimento osseo, parziale necrosi asettica lungo le emirime affrontate, quadro presente almeno da qualche anno.

Questo giudizio risulta possibile grazie alla presenza di 2 fili di Kirschner, lunghe oltre 3 cm, da approccio distale, posizionati a suo tempo in modo incrociato tale da incontrare il punto d'incrocio esattamente nello spazio della frattura.

Questo significa in termini (biomeccanici) poveri, che la frattura sin dal momento dell'osteosintesi era e doveva rimanere senza unione, poiché assente qualsiasi stabilità.

Questa grave instabilità nelle 3 dimensioni ha necessariamente impedito una qualsiasi consolidazione, ma c'è di peggio: la formazione di canali osteopenici, risp. di riassorbimento osseo, anche attorno ai fili di Kirschner.

Con questa dettagliata documentazione radiologica (anche con delle prese funzionali), è provato che il signor RI 1 presenta da anni una pseudo-artrosi dello scafoide destro senza possibilità di guarigione.

Le asserzioni dell'assicurato in sede auditiva (rapporto non controfirmato del 20.3.2006) ossia che l'assicurato si era fratturato lo scafoide nel 2003 (cadendo in moto), ma la frattura in seguito dopo l'operazione era ben guarita, non corrisponde ai referti strumentali.

Sintomatico è che la nuova documentazione strumentale non presenta neppure dei segni di una nuova traumatizzazione osteo-articolare.

Pure sintomatico è il fatto che il signor RI 1 sostiene che le radiografie siano scomparse nonché la circostanza che, nonostante la sua convocazione in __________ per esame medico e per spiegare meglio al signor RI 1 lo stato locale reale del polso destro, egli non ha dato seguito alla nostra chiamata, anche telefonica (del 7.6.2006), per il 13.6.2006.

In base ai referti oggettivi quindi non è possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005.

Da un profilo medico può essere escluso anche un qualsiasi peggioramento organico.

Essendo la causalità ampiamente esaurita, l'assicurato dovrà essere pure rioperato a carico della Mutua, previa rimozione del materiale osteosintetico mal posizionato.

Indipendentemente dalla questione di causalità è da segnalare che frequentemente uno stato pseudo-artrotico risulta poco o addirittura asintomatico e permette da un profilo biomeccanico, di svolgere anche delle mansioni fisicamente impegnative.

Tant'è vero che non raramente si incontrano degli individui che sono portatori di pseudo-artrosi alla loro insaputa, sia di natura post-traumatica sia di eziologia congenita." (Doc. 30)

                                         In data 17 giugno 2008, il nuovo rappresentante legale dell’interessato, RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica, dato che l’assicurato “sia per buona fede che per ignoranza, non ha impugnato la vostra decisione” del 19 giugno 2006 (doc. 41).

                                         Secondo il TCA, a ragione, l’CO 1 non ha accolto questa richiesta dell’assicurato.

                                         Infatti, la decisione del 19 giugno 2006, emessa dall’assicuratore infortuni, è cresciuta in giudicato, posto che l’allora rappresentante legale dell’interessato, Istituto __________ - il quale aveva interposto un’opposizione cautelativa – dopo avere preso visione degli atti, con scritto del 27 luglio 2006, aveva ritirato l’opposizione cautelativa, indicando, quale motivazione, citiamo: “poiché concordiamo con la vostra decisione del 19 giugno 2006” (doc. 34, sottolineature della redattrice).

                                         In simili circostanze, quindi, contrariamente a quanto preteso ora dal rappresentante dell’assicurato, non si può certo ritenere che l’assicurato abbia rinunciato ad inoltrare un’opposizione contro la decisione del 19 giugno 2006 “per buona fede e per ignoranza”.

                               2.3.   Il TCA ritiene inoltre che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che, nel caso di specie, non vi fossero i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione del 19 giugno 2006.

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.1.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

                                         Nella fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame della decisione del 19 giugno 2006, senza tuttavia apportare dei motivi concreti di revisione.

                                         Al riguardo, l'Istituto assicuratore convenuto, nella decisione su opposizione impugnata, ha sottolineato che, “in ogni caso, se per ipotesi di lavoro, si dovesse rilasciare una decisione di merito, risulta di meridiana evidenza che in concreto i criteri della revisione procedurale non sono adempiuti” (doc. B)

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni dell’assicuratore infortuni.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, i documenti da lui prodotti - che si limitano ad enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto ad un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi (che, per inciso, era stato posizionato dopo l’infortunio del 2003, come appurato dal TCA (cfr. doc. N), allorquando, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, l'interessato non disponeva di alcuna copertura LAINF) - non costituiscono un nuovo mezzo di prova atto a suffragare una richiesta di revisione della decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato.

                                         In quell'occasione, infatti, l'CO 1 ha negato il diritto alle prestazioni ritenendo che i disturbi al polso destro di cui soffriva l'assicurato dopo l'infortunio del dicembre 2005 non si trovavano in un nesso di causalità con l'infortunio. Ora, su questo aspetto, l’assicurato non ha apportato alcun nuovo elemento.

                                         Neppure le radiografie prodotte il 27 gennaio 2010 (cfr. doc. XVIII) permettono di arrivare ad un’altra conclusione. Infatti, al riguardo, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia e sostituto del medico di __________ dell’assicuratore infortuni, chiamato dall’CO 1 ad esprimersi a tale proposito, ha pienamente confermato quanto già valutato in precedenza dal dott. __________ osservando:

"  Mi permetto presentare le mie osservazioni scritte concernenti il signor RI 1, come richiesto dal TCA con lettera del 2.2.2010, in particolare in considerazione della lettera del 27.1.2010 della RA 1, delle radiografie da loro inviatemi.

A tale scopo mi sono permesso di richiedere il rapporto radiologico della risonanza magnetica del polso destro effettuata all’Istituto __________ in data 24.11.2006 e del CD con le radiografie del polso destro effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006.

In seguito alla visione delle radiografie effettuate all’Istituto __________ in data 24.4.2006 del polso destro, si può senz’altro affermare che si tratta sicuramente di una pseudoartrosi dell’osso navicolare con segni di osteonecrosi del frammento distale. Si ha un “gap” di 3 mm fra un frammento e l’altro dell’osso navicolare. I bordi della frattura sono sclerotici e riassorbiti.

Vi sono evidenti segni di una instabilità del materiale di osteosintesi.

Da notare che il materiale di osteosintesi è sicuramente inadatto a questo tipo di osteosintesi e il fatto che i 2 fili di Kirschner si incrocino proprio nella linea di frattura costituisce un impedimento alla consolidazione della frattura stessa.

Tale stato è completamente comparabile e identico a quello che si ritrova nelle radiografie effettuate in data 22.3.2007, ossia un anno dopo le precedenti che permettono di confermare la pseudoartrosi, la presenza di questa importante instabilità dei fili di Kirschner con questi segni di osteonecrosi del frammento distale del navicolare.

Si può quindi affermare che al momento delle radiografie eseguite in data 24.4.2006, ossia a distanza di 4 mesi dall’infortunio, lo stato era completamente già stabilizzato e invariato rispetto alle radiografie eseguite un anno dopo.

Se la frattura fosse stata fresca, cioè riferita all’infortunio del 2.12.2005, sicuramente si sarebbe potuto vedere un’evoluzione in un senso o nell’altro, confrontando le radiografie del 24.4.2006 con quelle del 22.3.2007.

Nella risonanza magnetica del 24.11.2006 si conferma l’evoluzione in pseudoartrosi della frattura dello scafoide. Non vengono assolutamente citati edemi ossei che potrebbero far pensare ad una patologia di tipo recente.

In base quindi allo studio di questa documentazione radiografica si può affermare che la pseudoartrosi del navicolare della mano sinistra evidenziata nella radiografia del 24.4.2006 era sicuramente già presente al momento dell’infortunio del 2.12.2005.

La tecnica operatoria applicata in occasione del primo intervento del 2003 è sicuramente non corretta e già predisponente di per sé allo sviluppo di una pseudoartrosi in quanto l’incrocio dei fili di Kirschner nella zona di frattura impedisce lo scivolamento dei frammenti, impedendo quindi la coattazione dei due frammenti stessi.

Personalmente, quindi, la valutazione fatta dal dott. __________ in data 13.6.2006 mi trova perfettamente concorde.

In particolare fa anche specie il fatto che sia le radiografie effettuate in occasione dell’infortunio del 2.12.2005, sia il rispettivo referto radiologico, siano irrintracciabili e soprattutto il fatto che nonostante il tempo trascorso, indipendentemente dalla problematica di carattere amministrativo, non risulta che il paziente si sia più sottoposto ad alcun trattamento, almeno dagli atti in mio possesso.

Ciò mi fa pensare che evidentemente lo stato sia clinico che soggettivo era sovrapponibile a quello preesistente all’infortunio del 2.12.2005.

Concordo anche qui con il dott. __________, che a volte le pseudoartrosi del navicolare sono del tutto asintomatiche.” (Doc. 63)

                                         Il dott. __________ ha allegato a questa sua presa di posizione il referto dell’11 dicembre 2006 della Casa di Cura __________, concernente l’esame RM del polso destro, del seguente tenore:

"  Indagine RM eseguita mediante sezioni ortogonali variamente pesate.

Il paziente riferisce esiti di frattura scomposta dello scafoide e di successivo intervento chirurgico non ben precisato nell’anno 2003; segnala ulteriore trauma contusivo del polso in data 2.12.2005.

L’esame viene valutato in assenza di qualsiasi documentazione radiografica o clinica precedente che è stata richiesta ma della quale sono state successivamente allegati solo certificati medici di malattia e assicurativi.

Non è nota pertanto la situazione radiografica precedente.

Si evidenzia alterazione morfologica e di segnale che interessano in particolare la porzione distale dello scafoide, deformata, con un profilo corticale irregolare, apparentemente separata da sottile e irregolare banda iperintensa dal resto dello scafoide.

Rilievi sospetti per evoluzione in pseudoartrosi della frattura dello scafoide; in assenza di dati sul tipo di intervento chirurgico segnalato e di esame radiografico convenzionale, non è possibile una più precisa valutazione; si evidenziano anche modesti artefatti tecnici causati da fenomeni di suscettibilità magnetica per presenza di micro-frammenti metallici.

Tracce di versamento reattivo attorno alla porzione distale dello scafoide e nei recessi articolari tra questo, il trapezio ed il trapezoide. È presente versamento anche nello spazio articolare radio-ulnare, senza significativo aumento dello spazio articolare, né evidente disinserzione radiale della fibrocartilagine triangolare. Quest’ultima presenta solo minima irregolarità morfologica a livello della sua inserzione alla stiloide ulnare.

Si rileva distasi scafo-lunata. Le colonne carpali sono in asse e non si osserva deviazione in senso volare o palmare del semilunare.

Fenomeni di sofferenza del rivestimento fibrocartilagineo della superficie articolare dell’epifisi radiale con rilievo di piccola formazione similgeodica della spongiosa ossea sottocorticale, nella sua porzione mediana.

I tendini flessori presentano regolare decorso e non si osserva versamento nella guaina sinoviale comune.

Il retinacolo dei flessori appare integro, con decorso rettilineo.

È presente invece sottile falda liquida peritendinea attorno ai tendini estensore lungo ed estensore breve radiale del carpo.

Non ulteriori reperti significativi.” (Doc. 64)

                                         I documenti prodotti dall’assicurato, comprese le radiografie inoltrate in data 27 gennaio 2010, non sono quindi atti a mettere in discussione, ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, la decisione del 19 giugno 2006, che non è del resto stata contestata dall'assicurato davanti ai Tribunali ed è quindi cresciuta in giudicato.

                                         Inoltre, per quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

                                         Nel presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione”, aggiungendo tuttavia che “anche se, vista la formulazione dell’impugnata decisione, per denegata ipotesi, dovesse essere ammesso che la CO 1 ha rilasciato anche su tale punto una decisione nel merito, l’esame degli atti non permette di ammettere che la decisione del 19 giugno 2006 sia manifestamente erronea in quanto, in particolare, la stessa trova il proprio fondamento in un apprezzamento debitamente e convincentemente motivato del medico di __________, che non solo all’epoca, ma anche a tutt’oggi, non risulta essere stato messo in discussione” (doc. B).

                                         Ora, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).

                                         Inoltre, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la decisione del 19 giugno 2006 è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento medico del 13 giugno 2006 del dr. J__________, spec. FMH in chirurgia e medico di __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha chiaramente indicato che “in base ai referti oggettivi non è possibile stabilire alcun nesso causale fra la patologia risp. incapacità lavorativa presente e l'infortunio fatto valere nel 2005” (cfr. doc. 30).

                                         Alla luce delle argomentazioni del dr. __________, dunque, la decisione del 19 giugno 2006 non può quindi essere considerata manifestamente errata.

                               2.4.   In data 2 marzo 2009, il rappresentante dell’assicurato ha indicato all’assicuratore LAINF che l’interessato “ha avuto una ricaduta (v. certificato medico allegato)”, chiedendogli di volere “riaprire l’infortunio e di provvedere a versargli le prestazioni” (doc. 50).

                                         Dal referto del 19 febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, allegato a tale richiesta, si evince che l’assicurato presenta una “distorsione polso destro in esiti da frattura dello scafoide”, causato da un “incidente domestico” (doc. 50/1).

                                         A tale riguardo, l’assicuratore infortuni, in un’annotazione del 10 marzo 2009 concernente il colloquio telefonico avuto con il rappresentante dell’assicurato, ha indicato:

"  Abbiamo ricevuto la richiesta del 2.3.2009 per la riapertura del caso.

Dalla documentazione medica allegata risulta però che il sig. RI 1 ha subito un nuovo infortunio e questo non sarebbe a nostro carico (confermano che l'assicurato non lavora e non ha alcuna entrata).

Mi farà richiamare dalla persona che si occupa del caso del signor RI 1. D'accordo, attendiamo." (Doc. 51)

                                         Nel successivo rapporto concernente il colloquio telefonico dell’11 marzo 2009 intrattenuto con il rappresentante dell’assicurato, il funzionario incaricato ha osservato:

"  Lunga e cordiale discussione con il signor __________.

Lo informo innanzitutto che dalla documentazione che ci ha trasmesso risulta a chiare lettere che il signorRI 1 ha subito un nuovo avvenimento infortunistico. Anche se si tratta della stessa parte del corpo non vuol dire che si tratta di una ricaduta. Il sig. RI 1 non lavora e non ha nessuna entrata; è in attesa di una decisione da parte dell'AI.

Ribadisco che se si tratta di un nuovo evento non c'è copertura assicurativa da parte nostra.

A questo punto il sig. __________ dice che chiamerà il medico che ha steso il rapporto inviatoci per chiarire la situazione.

Rammenta nuovamente che a suo tempo, quando abbiamo rilasciato la decisione, non è stata interposta opposizione. Faccio notare che il precedente rappresentante aveva interposto un'opposizione cautelativa che poi, una volta visionati gli atti, è stata ritirata.

Secondo lui questa è stata una grande mancanza.

Purtroppo non possiamo farci nulla la decisione ora è cresciuta in giudicato e non può essere rivista.

Si appella poi al mio buon cuore per rivedere la questione. Lo informo che nel nostro lavoro c'è una legge da applicare e il buon cuore può arrivare solo fino a un certo punto.

Ci trasmetterà ulteriore documentazione per valutare la possibilità di una riconsiderazione della nostra decisione."

(Doc. 52)

                                         In data 28 aprile 2009, il rappresentante dell’assicurato, a comprova della presunta ricaduta subita dall’assicurato, ha trasmesso all’Istituto assicuratore i seguenti referti:

referto del 4 aprile 2009, redatto dal dr. __________, medico chirurgo di __________, del seguente tenore:

"  Si certifica che RI 1, nato a __________ prov. di __________ il 08/08/1977, residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data odierna, presenta la seguente patologia:

esiti stabilizzati di frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi dello scafoide destro ed impotenza funzionale del polso stesso.

Il Paziente è in attesa di essere sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del materiale di osteosintesi peraltro, pare, malposizionato che verrà effettuato entro la prima quindicina di Giugno, come da certificazione dell'Ospedale di __________ - Rep. Ortopedia, allegata.

Il Paziente non ha potuto riprendere l'attività lavorativa per i suddetti motivi e non si prevede che l'attività lavorativa potrà riprendere prima dell'intervento chirurgico programmato.

Si rilascia il presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge." (Doc. 53/1)

dichiarazione del 2 aprile 2009, rilasciata dalla segretaria del Dipartimento di scienze ortopediche e traumatologiche “__________ del seguente tenore:

"  Si certifica che il Sig. RI 1 è in lista di attesa per un intervento chirurgico alla mano dx che avverrà presumibilmente entro la metà di giugno.

La visita preoperatoria è fissata per il giorno 11.05.09."

(Doc. 53/2)

                                         Con scritto del 20 maggio 2009, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentate dell’interessato quanto segue:

"  Ci riferiamo all'assicurato in oggetto ed in particolare ai vostri scritti del 2 marzo e 28 aprile 2009, nonché al colloquio telefonico dell'11 marzo 2009 mediante i quali ci avete annunciato una ricaduta dell'infortunio del 2 dicembre 2005.

Vi comunichiamo che la stessa non può essere da noi riconosciuta in quanto in data 19 giugno 2006 è stata rilasciata una decisione formale con la quale è stata estinta la nostra responsabilità assicurativa dal 13 giugno 2006. Tale decisione è ampiamente cresciuta in giudicato; non possiamo pertanto riconoscere ulteriori prestazioni assicurative. A tal proposito rinviamo pure al nostro precedente scritto del 9 luglio 2008."

(Doc. 56, sottolineatura della redattrice)

                                         Tale presa di posizione è poi stata ribadita dall’assicuratore infortuni nella decisione formale del 6 agosto 2009 (doc. 59) e nella decisione su opposizione del 26 agosto 2009, oggetto della presente vertenza, nella quale ha, in particolare, sottolineato che “i certificati medici prodotti il 28 aprile 2009, che si limitano ad enunciare che l’assicurato è in attesa di essere sottoposto all’asportazione del materiale di osteosintesi, non sono atti a suffragare una richiesta di revisione procedurale fermo restando che appare incomprensibile che l’opponente voglia accollare alla CO 1 i costi dell’AMO, quando l’osteosintesi non è stata pagata dall’assicuratore infortuni in quanto allora l’assicurato non disponeva di alcuna copertura LAINF” (cfr. decisione su opposizione del 26 agosto 2009, doc. B).

                                         Con il ricorso, l’assicurato ha contestato tale conclusione dell’assicuratore infortuni, producendo diversi certificati medici (scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________, doc. C3; scritto del 19 dicembre 2008 del dr. __________, doc. C4; referto ambulatoriale del 26 marzo 2007 del dr. __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. C5; referto ambulatoriale del 2 marzo 2007 del dr. __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. C6; referto dell’esame RM polso destro del 24 novembre 2006, doc. C8; referto del 18 luglio 2009 del dr. __________ __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, relativo al ricovero dell’interessato dal 14 luglio 2009 al 18 luglio 2009, doc. D; referto ambulatoriale del 17 agosto 2009 del dr. __________ dell’Ospedale di Circolo di __________, doc. D1).

                                         L’assicurato ha poi trasmesso al TCA i seguenti documenti:

lettera manoscritta dell’assicurato, trasmessa dal suo rappresentante legale in data 22 ottobre 2009, del seguente tenore:

"  Mi chiamo RI 1.

Vi scrivo questa lettera per descrivervi la situazione che sto vivendo augurandomi che chi la leggerà riesca a mettersi nei miei panni e capire che ho veramente bisogno di aiuto soprattutto economico.

Tutto è iniziato con un incidente lavorativo che mi ha provocato la rottura del polso, per quanto possa sembrare una cosa di gravità minima mi ha sconvolto la vita in tutto a partire dal lavoro stesso che prima dell'incidente era per me una cosa "semplice" da eseguire, è diventato impossibile.

Mi sono rivolto alla CO 1 e sono stato regolarmente pagato per 6 mesi, dopo di che per una mia mancanza ad un appuntamento e perchè secondo la CO 1 il mio non era un infortunio ma una malattia, è stato chiuso il pagamento.

Lasciato a terra con una casa e due figli da mantenere mi rivolsi ai sindacati __________ che mi fecero partire un pagamento di malattia dall'__________, di conseguenza sono stato messo nelle mani degli ospedali italiani, sono stato messo in lista in attesa di operazione.

Tuttora a distanza di due anni e di mie continue insistenze nei confronti degli ospedali, l'operazione non è ancora avvenuta ed io sono ancora in lista d'attesa. Nell'arco dei due anni di malattia consegnai delle carte all'__________ che avrebbero dovuto utilizzare per fare la domanda AI. Loro stessi mi dissero era un mio diritto.

Parlando del mio problema con dei conoscenti, trovai l'RA 1 grazie al quale scoprii che dall'__________ non era mai partita la mia domanda AI. Infatti mi venne immediatamente fatta dall'RA 1.

Il mancato contributo economico e la totale incapacità lavorativa mi fecero perdere la casa in cui vivevo con l'attuale compagna a quel tempo in gravidanza che fortunatamente ospitò la madre, che per quanto può aiuta anche me, perlomeno per mangiare, purtroppo essendo loro una innumerevole famiglia non hanno la possibilità di farmi vivere lì.

Infatti vivo abusivamente in una cascina senz'acqua, senza luce e senza riscaldamenti.

Questa situazione economica mi ha portato anche a non poter vedere i due figli avuti dalla mia precedente compagna a cui non va giù il fatto che momentaneamente non posso contribuire al mantenimento dei bambini.

Pur avendo parenti non hanno la possibilità di aiutarmi molto, soltanto una doccia e un piatto caldo ogni tanto. Risulto anche un cattivo pagatore per non essere riuscito a pagare alcune rate di un prestito che feci precedentemente a tutto questo.

Persino nel piccolo paese in cui vivo mi sento umiliato per questa situazione. Ora capisco chi prende brutte strade arrivando anche a fare cose illegali, come capisco bene cosa vuol dire aver voglia di morire, ho pensato molto spesso al suicidio, mi ha fermato anche il fatto che da poco è nata mia figlia, a cui vorrei riuscire un giorno a comprare da mangiare con i miei soldi e nella mia casa.

Vi invito cordialmente a capire la mia situazione e cercare di aiutarmi come meglio credete.

Se volete parlarmi di persona rispondo al numero __________." (Doc. G)

scritto del 20 ottobre 2009 del dr. __________, del seguente tenore:

"  Si certifica che __________, nato a __________ prov. di __________, il 08/08/1977, residente in __________ prov. di __________, visitato dal sottoscritto in data odierna, presenta la seguente patologia:

esiti stabilizzati di frattura scomposta al polso destro, con pseudo artrosi dello scafoide destro ed impotenza funzionale del polso stesso.

Il Paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del materiale di osteosintesi.

Paziente non ha mai potuto riprendere l'attività lavorativa per i suddetti motivi .

Vista la gravità e complessità della situazione, si richiede che il Paziente venga sottoposto a perizia medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal Paziente il 2.12.2005.

Si rilascia il presente, in carta semplice, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge." (Doc. H)

elenco delle prestazioni di indennità giornaliera versate dalla Cassa malati __________ all’assicurato nel periodo dal 13 giugno 2006 all’11 giugno 2008 (730 giorni) (doc. i).

                                         Pendente causa, il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurato di fornire le seguenti precisazioni:

"  (…)

1)      l’infortunio in moto di cui è rimasto vittima il signor RI 1 e che gli ha procurato la frattura dello scafoide è avvenuto nel 2002, come indicato nei referti ambulatoriali del 26 marzo 2007 dell’Ospedale di __________ (doc. C5 e C6), da Lei prodotti unitamente al ricorso, oppure nel 2003, come indicato dall’assicurato in occasione del colloquio del 20 marzo 2006 con il signor __________ della CO 1 (doc. 16)?

2)      quando è avvenuto l’“incidente domestico” citato nel rapporto del 19 febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________, da Lei allegato allo scritto del 2 marzo 2009 inviato alla CO 1? Che cosa è successo in quell’occasione?

3)      Quante operazioni di osteosintesi e quante operazioni di rimozione del materiale di osteosintesi ha subito l’assicurato? Quando?” (Doc. XIII)

                                         Con scritto pervenuto al TCA in data 15 dicembre 2009, l’assicurato ha risposto:

"  Con la presente fornisco le precisazioni da voi richieste:

1)      l’infortunio in moto di cui sono rimasto vittima e che ha provocato la rottura dello scafoide è avvenuto nel 2003, come indicato da me in occasione del colloquio con il signor __________ della CO 1. Preciso che dopo questo incidente ho lavorato un anno come pompista in Svizzera senza che il polso mi desse problemi.

2)      l’incidente domestico è avvenuto il 2 dicembre 2005 alla fine del rapporto lavorativo con la ditta di __________. In quell’occasione stavo salendo le scale esterne per rifornire il camino di casa e scivolai sul ghiaccio battendo il polso.

3)      Ho subito una sola operazione di osteosintesi avvenuta in data 13 luglio 2009.” (Doc. N)

                                         Da tale accertamento compiuto dal TCA, quindi, emerge innanzitutto chiaramente che l’incidente domestico al quale si riferisce il certificato del 19 febbraio 2009 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 50/1) è accaduto in data 2 dicembre 2005.

                                         Di conseguenza, contrariamente a quanto indicato dall’assicuratore infortuni, i disturbi accusati dall’assicurato, sempre al polso destro, non derivano da un nuovo infortunio.

                                         In data 27 gennaio 2010, l’assicurato ha poi trasmesso al TCA delle radiografie che, a suo parere, dimostrerebbero l’esistenza di una ricaduta (cfr. doc. XVIII).

                                         Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa.

                                         Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che una ricaduta, in presenza del medesimo danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità.

                                         Ad esempio, in una sentenza U 144/04 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"  Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier 1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.

Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté antérieurement." (STFA succitata – la sottolineatura è della redattrice)

                                         Nella concreta evenienza, l'CO 1, con la decisione del 19 giugno 2006, cresciuta in giudicato, ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge, non perché si presumeva che l’assicurato fosse nel frattempo guarito, ma poiché i disturbi di cui egli ancora soffriva al polso destro erano stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal dr. __________, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. 31: “secondo il giudizio formulato il 13 giugno 2006 dal nostro medico __________, il quale ha preso visione della documentazione medica, un nesso causale tra l’attuale sintomatologia al polso destro e l’infortunio citato è da ritenersi estinto" – la sottolineatura è della redattrice).

                                         La correttezza della valutazione del dott. __________ è poi stata confermata dal dott. __________ dopo avere preso visione delle radiografie dell’assicurato (cfr. doc. 63).

                                         Ora, il fatto che la nuova domanda di prestazioni sia basata semplicemente su un diverso apprezzamento degli stessi disturbi alla salute (in effetti, il dr. __________ ha chiesto che “il paziente venga sottoposto a perizia medico legale per confermare il nesso con l'infortunio patito dal paziente il 2 dicembre 2005”, cfr. doc. H), non consente di ritenere che il ricorrente, nel corso del 2009, abbia accusato una ricaduta di un danno alla salute apparentemente guarito ai sensi dell'art. 11 OAINF.

                                         Inoltre, va pure sottolineato che lo stesso medico curante dell’assicurato, dr. __________, nel suo certificato del 3 dicembre 2005, aveva posto una prognosi di “soli” 10 giorni (cfr. doc. 2).

                                         Anche da questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

                               2.5.   L’insorgente ha chiesto l’esperimento di una perizia “arbitrale” e di richiamare gli atti Al (doc. I, doc. XI, doc. XXIV).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all’allestimento di una perizia (cfr. a questo proposito la STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, consid. 3.3).

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2009.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.03.2010 35.2009.87 — Swissrulings