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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.11.2008 35.2008.74

November 27, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,288 words·~11 min·5

Summary

Soppressione prestazioni corta durata siccome stato di salute ritenuto stabilizzato. Lasciata aperta questione riguardante capacità lavorativa

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.74   mm

Lugano 27 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2008 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’8 luglio 2008 emanata da

CO 1    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 giugno 1997, RI 1 - dipendente delle ditte __________ e __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è caduto da una scala.

                                         A causa di questo infortunio egli ha lamentato la frattura del collo del femore sinistro, oggetto di un’osteosintesi con DHS, nonché una contusione del ginocchio sinistro (doc. 2).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato nel frattempo sottoposto a un intervento di asportazione del materiale di osteosintesi.

                               1.2.   Nel dicembre 1998, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava per attraversare la strada, egli è stato investito da un’autovettura, riportando contusioni multiple (allegati al doc. 3).

                                         Anche per questo sinistro la CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità.

                               1.3.   Con decisione formale del 20 maggio 2008, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 31 dicembre 2003. Esso ha d’altra parte riservato la decisione della __________ per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità doc. 44).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 45), la CO 1, in data 8 luglio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 46).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 28 agosto 2008, RI 1, sempre patrocinato da RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’incarto venga rinviato all’amministrazione per nuova valutazione, argomentando:

"  Nella presente sede ricorsuale non si contesta la proposta di sottoporre il ricorrente ad un 4. (quarto) intervento chirurgico, sottolineando tuttavia come la stessa non dia precise garanzie e sottolineando come il ricorrente ne abbia comprensibilmente timore, ritenuto il risultato negativo dei tre precedenti interventi chirurgici subiti. Si contesta per contro in toto la tesi espressa dalla spettabile CO 1, secondo la quale per l’opponente possono anche essere prese in considerazione mansioni esigibili in altra professione. Affermazione a mio avviso piuttosto generica o addirittura gratuita, ritenuto come il ricorrente quale sarto tagliatore, già lavorava in una professione considerata leggera poiché espletata da seduto e senza sforzi di pesi da alzare e/o da spostare. Palese, ad avviso del ricorrente, resta il fatto che egli è da ritenersi tuttora parzialmente inabile al lavoro e dunque fondata appare la pretesa verso controparte di tornare ad assumere il riconoscimento di prestazioni assicurative sostitutive del salario e/o di parte di esso sino a quando il ricorrente non sarà stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico come perorato dalla controparte.”

                                         (doc. I)

                               1.5.   L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                                2.2   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata oppure no a porre termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 31 dicembre 2003.

                               2.3.   Preliminarmente va osservato che l’assicuratore convenuto ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata a decorrere da una data ampiamente precedente a quella dell’emissione della decisione del 20 maggio 2008, ovvero dal 1° gennaio 2004.

                                         In proposito, occorre rilevare che con sentenza U 199/03 del 10 maggio 2004, pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.

                                         Nella citata sentenza, il TFA ha tuttavia precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.

                                         Con sentenza U 455/05/457/05 del 29 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 57 e in SVR 2007 UV Nr. 13, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

                                         E’ utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, l’operato della CO 1, che ha soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna restituzione di prestazioni (l’assicuratore ha corrisposto l’indennità giornaliera sino al 31 dicembre 2003 e le spese di cura coperte al di là di quest’ultima data, vengono assunte a titolo di “spese di accertamento”), non presta il fianco a critiche.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Nella concreta evenienza, con la decisione formale del 20 maggio 2008, confermata in sede di opposizione, l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 31 dicembre 2003 (cfr. doc. 44).

                                         Dalle tavole processuali emerge che già nel mese di ottobre 2001, dopo l’asportazione del materiale di osteosintesi (giugno 2001), il medico fiduciario dell’amministrazione, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, aveva individuato nell’impianto di una protesi totale la sola via ancora a disposizione per migliorare la situazione a livello dell’anca sinistra.

                                         Riguardo all’instabilità capsulo-legamentare del ginocchio sinistro, egli aveva invece proposto l’esecuzione di esercizi di rinforzo della muscolatura (doc. 37).

                                         L’indicazione a sottoporsi ad un’artroplastica dell’anca era stata formulata anche dagli specialisti della Clinica __________ di __________ in occasione del consulto del 2 luglio 2002 (doc. 38, p. 2: “Wir sehen in dieser Situation keine andere Möglichkeiten als eine Hüftarthroplastik. Diese Operation könnte die Schmerzen im Bereich der Hüfte links eliminieren und dem Patienten eine berufliche Aktivität wieder erlauben.” - il corsivo é del redattore).

                                         Con la certificazione del 26 agosto 2002, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva espresso, a nome del suo paziente, perplessità in merito al prospettato intervento di protesi totale dell’anca, chiedendone il rinvio in attesa di un momento un po’ più favorevole (doc. 41).

                                         Nel corso del mese di febbraio 2007, RI 1 è stato periziato, per conto dell’Ufficio AI, presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona.

                                         Per quanto qui di interesse, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha ribadito l’indicazione a sottoporsi a un intervento di artroprotesi totale dell’anca sinistra, grazie al quale, posto un decorso operatorio e postoperatorio semplice ed una riabilitazione adeguata, l’assicurato avrebbe potuto migliorare la sua capacità lavorativa residua sino al 70-75% (doc. 42, p. 18 e 20).

                                         Dal referto peritale del SAM si evince ancora che, a quel momento, l’insorgente non seguiva, citiamo: “… alcun trattamento medico, assume al bisogno farmaci AINS, riferisce di “stare alla larga dai medici” fintanto che può, essendo ancora contrario al proposto intervento di endoprotesi totale all’anca sinistra.” (doc. 42, p. 10 - il corsivo è del redattore).

                                         Unitamente all’impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 22 luglio 2008, del dott. __________, in cui si legge segnatamente quanto segue, citiamo: “È ovvio che sia io che il paziente non siamo contrari all’intervento di protesi, ma saremmo già al quarto intervento sull’anca, e non sono ancora stati studiati i piani per risanare il resto dei problemi.” (doc. D).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che, al più tardi al momento in cui l’amministrazione ha posto termine al versamento delle prestazioni di corta durata (fine dicembre 2003), il solo provvedimento terapeutico ancora suscettibile di migliorare lo stato di salute del ricorrente, era costituito dalla protesi totale dell’anca sinistra.

                                         A tale proposito, occorre tuttavia rilevare che l’insorgente si è di fatto sempre opposto a sottoporsi all’intervento in questione (contrarietà che egli ha d’altronde ancora ribadito ai sanitari del SAM, nel mese di febbraio 2007 - cfr. doc. 42, p. 10: “…, essendo ancora contrario al proposto intervento di endoprotesi totale all’anca sinistra.”).

                                         Al riguardo, il TCA ricorda che l’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.

                                         D’altro canto, giusta l’art. 61 OAINF, l’assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l’attendibile esito di dette misure.

                                         In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 31 dicembre 2003.

Può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera (oggetto della presente vertenza, unitamente a quello alla cura medica) si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.

Spetterà comunque alla __________ pronunciarsi sul diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità e indennità per menomazione all’integrità).

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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