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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.09.2008 35.2008.54

September 29, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,799 words·~19 min·5

Summary

Annullate decisioni con le quali assicuratore ha definito diritto a prestazioni di lunga durata. Stato di salute non ancora stabilizzato. Rinvio atti a amministrazione per definire nuovamente diritto a prestazioni. Riconosciuto diritto a ripetibili anche se avvocato é figlia della ricorrente

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.54 35.2008.55   MM/DC/sc

Lugano 29 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 2 luglio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1   

contro  

le decisioni su opposizione del 28 marzo 2008 emanate da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 31 luglio 2005, RI 1 - dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma cervicale distorsivo, la rottura del tendine del muscolo sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP    di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri (doc. 12).

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, la CO 1, con due distinte decisioni formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un sostanziale miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche (salvo poi riconoscere all’assicurata il rimborso dei costi relativi a tre cicli di fisioterapia e alla terapia antalgica medicamentosa sino al 31 dicembre 2008, misure suscettibili di mantenere lo stato di salute, rispettivamente, la residua capacità lavorativa), e ha posto RI 1 al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 35% (doc. 77 - inc. 35.2008.54 e 55).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 78 - inc. 35.2008.54 e 55), l’amministrazione, in data 28 marzo 2008, ha confermato il contenuto della sue prime due decisioni (doc. 79 - inc. 35.2008.54 e 55).

                               1.3.   Con tempestivi ricorsi del 2 luglio 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, nel merito, la condanna dell’assicuratore convenuto a corrisponderle le prestazioni sanitarie oltre il 31 gennaio 2008, una rendita di invalidità corrispondente a un tasso di incapacità lucrativa del 100%, pari ad un ammontare di fr. 4’629/mese, a decorrere da una data stabilita in funzione delle censure relative alla chiusura della cura medica e dell’applicazione dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF, nonché un’IMI di un’entità da determinare successivamente ai prospettati interventi al ginocchio e alla colonna vertebrale (doc. I - inc. 35.2008.54 e 55).

                                         Per quanto riguarda, in particolare, la contestata estinzione del diritto alla cura medica, l’insorgente ha fatto valere quanto segue, citiamo:

"  Come anticipato in sede di opposizione 28 febbraio 2008, la ricorrente porta tuttora i postumi dell’infortunio 31.07.05, segnatamente al ginocchio, che si è aggravato e che occorre operare in autunno di quest’anno con inevitabile impianto di protesi! Nota bene ella ha già subito un intervento alla spalla in cui è stata impiantata una protesi. In proposito riferisce il Dr. __________ nel suo rapporto del 4 aprile 2008 qui prodotto sub doc. J.

Ma non solo, pure la colonna vertebrale già operata a seguito della rottura L4, si è aggravata di recente: la ricorrente si è infatti da poco sottoposta alla radiografia tac risonanza magnetica, dal cui esame risulta che una vite di quelle che tengono la colonna si sia allentata o rilasciata, e così spiegando i forti dolori che si sono di recente acutizzati. L’esame è stato effettuato presso l’Ospedale __________ a cura e ordine del Dr. __________, a cui chi scrive ha richiesto di voler rilasciare anche egli la sua valutazione, alla maniera del Dr. __________.

Non appena in possesso di tale scrittura, chi scrive avrà la premura di versarla in atti di codesta causa.

Da tutti questi motivi discende che un complemento istruttorio sia necessario, ovvero che l’istruzione del rapporto medico del Dr. __________ sia completata, nel senso che il Dr. __________ risponda pure egli medesimo alle questioni sollevate, contestualmente che pure il Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________ __________ e Dr. __________, __________, siano richiesti ad esprimersi sulle medesime questioni attinenti lo stato della salute della ricorrente a seguito dell’infortunio del 31.07.05.

Discende pure da quanto sopra esposto che non corrisponde al vero che le cure non sarebbero più necessarie come sfrontatamente afferma CO 1. L’infortunio non può essere chiuso e pertanto la decisione di CO 1 deve essere modificata nel senso degli innanzi sviluppati paragrafi oppure annullata.”

                                         (doc. I inc. 35.2008.54 e 55)

                               1.4.   In data 14 luglio 2008, l’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito alle domande di concessione dell’effetto sospensivo del ricorso (doc. III inc. 35.2008.54 e 55).

                               1.5.   Sempre nel corso del mese di luglio 2008, la ricorrente ha prodotto uno scritto del Servizio __________ di neurochirurgia, mediante il quale essa era stata convocata per sottoporsi a un esame di radicolosaccografia (doc. K - inc. 35.2008.54 e 55).

                               1.6.   Il 6 agosto 2008, RI 1 ha versato agli atti il rapporto 29 luglio 2008 del Servizio __________ di neurochirurgia (doc. L - inc. 35.2008.54 e 55), nonché lo scritto 28 luglio 2008 della CO 1 (doc. M - inc. 35.2008.54 e 55).

                               1.7.   L’amministrazione, con risposte di causa datate 8 agosto 2008, ha postulato l’integrale reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X - inc. 35.2008.54 e 55).

                               1.8.   In data 22 agosto 2008, questa Corte ha interpellato i medici del Servizio __________ di neurochirurgia, allo scopo di chiarire l’eziologia della stenosi del canale spinale a livello dello spazio L2/L3, diagnosticata grazie all’esame di radicolosaccografia (doc. XII - inc. 35.2008.55).

                                         La risposta del dott. __________ è pervenuta il 4 settembre 2008 (doc. XIV - inc. 35.2008.55) ed è stata intimata alle parti per osservazioni.

                                         La CO 1 ha preso posizione l’11 settembre 2008 (doc. XVI - inc. 35.2008.55), mentre l’assicurata lo ha fatto in data 19 settembre 2008 (doc. XIII + allegati - inc. 35.2008.54).

                               1.9.   Il 19 settembre 2008, l’assicurata ha presentato un allegato di replica, mediante il quale si è essenzialmente confermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIV - inc. 35.2008.54 e doc. XVII - inc. 35.2008.55).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   L'art. 72 del Codice di procedura civile ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni emesse dallo stesso assicuratore e che in entrambi i casi si pone, a titolo preliminare, la questione dell’applicabilità dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, è accertata la connessione tra loro.

                                         Per economia processuale le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 p. 48; STFA C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto 2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998; DTF 123 V 215 consid. 1).

                               2.3.   L’assicurata ha rimproverato all’assicuratore resistente di avere violato il diritto di essere sentito in relazione alle modalità secondo le quali esso avrebbe amministrato le prove (cfr. doc. I, p. 20s. - inc. 35.2008.54 e doc. I, p. 18s. - inc. 35.2008.55).

                                         Questo Tribunale può esimersi dall’approfondire oltre tale censura, poiché, così come verrà meglio dimostrato in seguito, le decisioni su opposizione impugnate vanno comunque annullate per ragioni attinenti al merito della vertenza.

                               2.4.   L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità e dell’indennità per menomazione all’integrità spettanti alla ricorrente.

                                         Preliminarmente, visto che anche questo aspetto risulta contestato, il TCA è però tenuto a verificare se lo stato di salute di RI 1 poteva essere ritenuto stabilizzato e, quindi, se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alla cura medica. Il passaggio dal regime delle prestazioni di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata (rendita di invalidità + IMI) presuppone infatti una stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata.

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.6.   La decisione di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, quindi, di porre termine alle prestazioni di corta durata, è stata presa sulla base della valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 15 marzo 2007:

"  In considerazione della natura e del tipo dei postumi infortunistici riportati, del tempo trascorso dall’evento del 31.7.2005, così come del quadro clinico riscontrato attualmente, ritengo che un miglioramento significativo dello stato attuale possa venir raggiunto limitatamente alla componente di claudicatio radicolare [presente a livello di S1, n.d.r.], ammesso che questi raggiunga un’intensità tale da richiedere delle misure cruenti.

Per quanto attiene agli ulteriori postumi infortunistici la continuazione delle cure mediche, fisioterapiche in particolare è suscettibile di favorire il mantenimento dello stato di salute attuale, rispettivamente della residuale capacità lavorativa.

In questo contesto si iscrivono pure le misure terapeutiche medicamentose, eventualmente mini-invasive (infiltrazioni) suscettibili di venire considerate dal dr. __________ nell’ambito della sua futura valutazione/presa a carico della paziente.

Complessivamente, oltre alla terapia antalgica medicamentosa, ritengo ragionevole considerare circa 3-4 cicli di fisioterapia all’anno in equivalenza a una seduta di fisioterapia ogni decina di giorni circa.

Eventuali ulteriori serie aggiuntive dovranno venir valutate di caso in caso a dipendenza della situazione clinica intercorrente.

Le misure correttive dei reperti cicatriziali cutanei superficiali al volto, nell’insieme non deturpanti, non esercitano nessuna ripercussione sulla capacità lavorativa residuale, oppure sullo stato di salute generale della signora RI 1.”

                                         (doc. 70, p. 8s. - inc. 35.2008.54 e 55)

                                         Dalle tavole processuali emerge che, posteriormente al consulto peritale, lo stato di salute di RI 1 si è aggravato, a livello del ginocchio sinistro e del rachide (cfr. rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________ - doc. J 2: “Per quanto riguarda invece il ginocchio sx lei presenta una gonartrosi femoro/tibiale mediale con un netto peggioramento nel giro di neppure 1 anno e mezzo. Come d’accordo ho inviato una lettera al Dr. __________ con preghiera di convocarla per valutare la posa di una protesi. Il secondo problema resta a livello della schiena dove presenta dei dolori irradianti alla gamba sx di tipo neuropatico che rispondono solo in parte al Lyrica.”).

                                         In ragione dei disturbi alla schiena - una sindrome algica lombo-radicolare l’insorgente, in data 24 luglio 2008, è stata sottoposta a un esame di radicolosaccografia con TAC presso Il Servizio cantonale di neurochirurgia, accertamento che ha consentito di evidenziare la presenza di una stenosi del canale spinale a livello craniale rispetto alla stabilizzazione posteriore L3-L5 eseguita nel mese di luglio 2006.

                                         Gli specialisti hanno quindi proposto un intervento di decompressione del canale spinale stretto accompagnato da una stabilizzazione, procedere al quale la ricorrente ha dato il proprio accordo (doc. L).

                                         Chiamata dal TCA a prendere posizione in merito alla patologia appena menzionata, la CO 1 ne ha negato l’eziologia traumatica (doc. X, p. 8: “Per quanto concerne il 2° complemento al ricorso prodotto dalla signora RI 1, parte convenuta rileva che il rapporto 29 luglio 2008 redatto dal dr. med. __________, fra l’altro, che necessita intervenire tramite un’operazione di “decompressione al canale spinale stretto a livello L2/L3” ciò che dimostra, semmai, la presenza di una problematica di natura degenerativa piuttosto che legata all’infortunio in narrativa.” il corsivo è del redattore).

                                         In data 22 agosto 2008, questo Tribunale ha quindi interpellato i sanitari del Servizio cantonale di__________, i quali sono stati invitati a pronunciarsi riguardo all’esistenza (o meno) di un legame causale naturale tra la stenosi del canale spinale a livello di L2/L3 e l’incidente della circolazione stradale del luglio 2005 (doc. XII).

                                         Questa la risposta che il dott. __________, __________, ha fornito il 29 agosto 2008:

"  Il 24 luglio 2008 scorso, abbiamo realizzato un esame di radicolosaccografia e TAC dopo mezzo di contrasto, che se mette in evidenza da una parte l’esito favorevole del gesto decompressivo a livello della fattura L4, dall’altra parte dimostra un restringimento che si situa nello spazio L2/L3 cioè immediatamente al di sopra del segmento stabilizzato (L3/L5). Tale stenosi non era invece evidenziabile in precedenza. Premetto che il quesito da lei posto, e cioè di sapere se la stenosi secondaria del canale spinale è in modo diretto o indiretto legata al trauma subito, non è d’immediata risposta e soggetto ad interpretazioni.

Le trasmettiamo quindi la nostra visione:

La stenosi del canale spinale L2/L3 osservata ultimamente non presenta una patogenesi traumatica ma degenerativa.

La necessità però di avere proceduto ad un gesto stabilizzatore L3-L5 ha favorito il restringimento secondario del canale spinale e non a caso sul segmento immediatamente adiacente. In altri termini, biomeccanicamente questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della frattura L4 ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di stabilizzazione e quindi sul livello L2/L3.

Analizzando a posteriori gli esami pre-operatori, non troviamo a livello L2/L3 delle alterazioni degenerative patologiche e comunque consone all’età della paziente. Possiamo quindi affermare, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che il restringimento ora clinicamente sintomatico sia stato favorito dall’intervento chirurgico di stabilizzazione L3/L4, L4/L5, indispensabile nel trattare efficacemente la problematica traumatica.

Viceversa, non consideriamo che il fenomeno (stenosi) osservato rientri nel decorso normale di una patologia degenerativa del rachide lombare ma che vi sia una correlazione indiretta (per il tramite della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della circolazione del 2005. Questo meccanismo di “scompenso” del segmento adiacente alla stabilizzazione è riportato nella letteratura scientifica più recente ma rimane dibattuto.”

                                         (doc. XIV - il corsivo è del redattore)

                                         Con l’allegato di osservazioni dell’11 settembre 2008, l’assicuratore LAINF convenuto ha fatto valere che la valutazione espressa dal dott. __________ non sarebbe atta a dimostrare, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di un legame causale con il sinistro assicurato (doc. XVI: “A questo punto, a mente di parte convenuta ed in netta opposizione con quanto asserito dal dr. med. __________, non si può certo concludere - perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante - che la stenosi in questione sia in correlazione indiretta con l’incidente della circolazione del 2005 poiché come rileva lo stesso dr. med. __________: “… Questo meccanismo di “scompenso” del segmento adiacente alla stabilizzazione è riportato nella letteratura più recente ma rimane dibattuto.”).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non doversi scostare dalla conclusione a cui è pervenuto il dott. __________ - specialista proprio nella materia che qui interessa, nella sua qualità di Viceprimario del Servizio __________ di neurochirurgia - e, dunque, di potere riconoscere l’esistenza di un nesso causale indiretto tra la patologia di cui l’insorgente soffre ed il sinistro del 31 luglio 2005 (doc. XIV, p. 2: “… ma che vi sia una correlazione indiretta (per il tramite della stabilizzazione realizzata) con l’incidente della circolazione del 2005.”), nel senso che il restringimento del canale spinale a livello di L2/L3, che di per sé presenta una patogenesi degenerativa, è stato favorito dalla stabilizzazione posteriore   L3-L5, realizzata a suo tempo per porre rimedio alle sequele infortunistiche.

                                         Il sanitario consultato dal TCA ha infatti spiegato che, da un punto di vista biomeccanico, citiamo: “… questa stabilizzazione resasi necessaria a causa della frattura L4 ha trasferito le forze bio-meccaniche rostralmente al gesto di stabilizzazione e quindi sul livello L2/L3.” (doc. XIV, p. 2).

                                         In questo contesto, è utile ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a, 115 V 134 consid. 3, 117 V 376s. consid. 3a; STFA del 16 marzo 2000 nella causa C., U 136/99, consid. 2b; STFA del 10 gennaio 2001 nella causa L., U 324/99, consid. 2b; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 101).

                                         La responsabilità dell'assicuratore LAINF si considera impegnata anche quando e nella misura in cui i postumi di un infortunio sono aggravati da uno stato patologico latente, preesistente all'infortunio medesimo (cfr. STFA U 152/01 dell'8 ottobre 2003, consid. 4.3; W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [Art. 36 UVG], in Schweizerischer Versicherungs-Kurier 42/1987, p. 133ss.).

                                         La circostanza che vi potrebbero essere delle “chiavi di lettura” diverse da quella utilizzata dal dott. __________ (doc. XVI, p. 1), non sorprende.

                                         La medicina non è una scienza esatta: accade di frequente che su una medesima problematica i pareri divergano. D'altra parte, in materia di assicurazioni sociali, l’esistenza di un fatto è ritenuta accertata qualora sia dimostrata, non con certezza, ma con verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 126 V 353 consid. 5 b pag. 360).

                                         Assodata l’eziologia infortunistica dell’affezione localizzata alla colonna lombare (e, quindi, la responsabilità dell’assicuratore LAINF), il TCA osserva che quest’ultima e la relativa sintomatologia erano verosimilmente già presenti al momento in cui l’amministrazione ha proceduto all’emanazione delle decisioni su opposizione impugnate (marzo 2008), momento che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

                                         Ciò trova conferma nel rapporto 4 aprile 2008 del reumatologo dott. __________, in cui si legge che RI 1 già allora accusava, citiamo: “dei dolori irradianti alla gamba sx di tipo neuropatici …” (doc. J), così come da quello datato 29 luglio 2008 del Servizio __________ di neurochirurgia, da cui si evince che l’assicurata aveva denunciato una recrudescenza dei dolori in sede lombare, con irradiazione algica al versante delle cosce bilateralmente, a partire da 4-5 mesi prima (doc. L).

                                         Siccome non vi è ragione di dubitare che il provvedimento terapeutico proposto dagli specialisti (decompressione del canale spinale + stabilizzazione), al quale l’insorgente ha peraltro già dato il proprio benestare (cfr. doc. L), è destinato a migliorare sensibilmente le sue condizioni di salute (e che non ha dunque un carattere semplicemente conservativo), questa Corte deve concludere che la CO 1 ha proceduto prematuramente alla definizione della pratica (ovvero alla determinazione della rendita di invalidità e dell’IMI).

                                         In altri termini - così come è stato fatto pertinentemente valere in sede ricorsuale -, l'assicuratore LAINF resistente non era legittimato a considerare stabilizzato lo stato di salute dell’assicurata (esistendo ancora un significativo margine di miglioramento) e, dunque, neppure a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata, segnatamente quello alla cura medica, a far tempo dal 31 gennaio 2008.

                                         Le decisioni su opposizione impugnate devono quindi essere annullate e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché, tenuto conto delle considerazioni che precedono, definisca di nuovo il diritto a prestazioni dell'assicurata a contare dal 1° febbraio 2008.

                                         In queste condizioni, può rimanere insoluta la questione di sapere se si sarebbe giunti alla medesima conclusione considerando la situazione del ginocchio sinistro (in proposito, si veda il doc. O).

                               2.7.   Con l’emanazione del presente giudizio divengono prive di oggetto le istanze tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo dei ricorsi.

                               2.8.   La ricorrente, vincente in lite é patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.

                                         Per giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid. 4), parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).

                                         Nella concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della presente procedura ricorsuale, ragione per cui nulla osta all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

                                         §    Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate.

                                   2.   Le domande tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo dei

                                         ricorsi sono divenute prive di oggetto.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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