Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2008 35.2008.23

September 8, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,332 words·~37 min·6

Summary

Stato di salute di parrucchiere indipendente ritenuto stabilizzato.Determinazione diritto rendita invalidità.Inesigibile cambiamento professionale vista età assicurato (60 anni).Rinvio atti per complemento istruttorio e per stabilire quale metodo di valutazione applicare. Conferma decisione su IMI

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.23   mm/DC

Lugano 8 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 marzo 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 febbraio 2008 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 4 dicembre 2005, RI 1 - titolare di un salone di coiffure a __________ e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la __________ -, è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato, secondo il certificato 11 gennaio 2006 del dott. __________, una lussazione anteriore della spalla destra (doc. 2).

                                         L’esame di artro-risonanza magnetica ha evidenziato una rottura massiccia della cuffia dei rotatori della spalla destra con retrazione importante dei tendini (cfr. doc. 5)

                                         Nel corso del mese di luglio 2006, l’assicurato è stato sottoposto da parte del dott. __________ a un intervento chirurgico alla spalla destra con debridement, riparazione aperta e tenodesi bicipitale (doc. 11), a cui hanno fatto seguito delle complicazioni dovute all’insorgenza di un infetto.

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF che ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 25 maggio 2006 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: mentre stava scendendo una scala, egli è scivolato e ha battuto la spalla sinistra e la testa.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha accusato, in base al certificato 23 giugno 2006 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lussazione dell’omero sinistro accompagnata da una lesione Hill Sachs, nonché un trauma cranico non commotivo (doc. 2).

                                         La Generali ha ammesso la propria responsabilità anche in relazione a questo secondo sinistro.

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 31 ottobre 2007, ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 34% a far tempo dal 1° marzo 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 35% (doc. 62).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dallo Studio di consulenza legale RA 1 (doc. 63), l’assicuratore infortuni, in data 13 febbraio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 64).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 15 marzo 2008, RI 1, sempre rappresentato dallo Studio RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente fa valere innanzitutto che l’amministrazione si sarebbe resa colpevole di una violazione del diritto di essere sentito, in quanto non gli avrebbe assicurato, citiamo: “… la benché minima possibilità di pronunciarsi e omettendo di informarlo adeguatamente. Si è certo premunita nell’inviargli un ispettore, ma non ha informato il diretto interessato sui contenuti del rapporto che l’ispettore ha allestito mentre il parrucchiere era impegnato nel suo lavoro. (…). Era e rimane quindi lecito chiedersi se l’assicuratore non avrebbe dovuto procedere ad un’audizione delle parti prima di emettere la decisione, così da rispettare il citato diritto costituzionale.” (doc. I, p. 9).

                                         In secondo luogo, con riferimento all’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui vi sarebbero stati i presupposti per procedere a una reformatio in pejus della decisione formale, il ricorrente lamenta una nuova violazione del suo diritto di essere sentito (doc. I, p. 10).

                                         Nel merito, egli contesta che, al momento della chiusura del caso da parte della Generali, le sue condizioni di salute fossero stabilizzate (doc. I, p. 11: “…, il medico fiduciario - probabilmente male informato dall’assicuratore - ha dimenticato che da tempo il signor RI 1 doveva assolutamente beneficiare di un trattamento diverso da quello paventato a più riprese, e il suo infortunio è lungi dall’essere risolto.”).

                                         D’altro canto, per quanto concerne la capacità lavorativa residua, l’assicurato è dell’avviso che la stessa sia al massimo del 50%, così come attestato dal chirurgo ortopedico curante, dott. __________ (doc. I, p. 11).

                                         Infine, RI 1 pretende di, citiamo: “… avere il diritto di esprimere nuovamente alcune sue considerazioni tendenti ad evidenziare lo stato di prostrazione e di frustrazione, all’esasperazione e allo sconforto con i quali da tempo vive.” (doc. I, p. 11).

                               1.5.   L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.6.   In replica, l’insorgente ha dapprima ribadito la necessità di procedere a un contradditorio e ha chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________ (doc. IX, p. 3).

                                         D’altra parte, egli ha censurato l’agire dell’amministrazione in relazione alla richiesta di informazioni 20 settembre 2007 indirizzata al dott. __________ (doc. IX, p. 4: “… già per il fatto di essere stata formulata in forma così diretta e a questo stadio della procedura e secondariamente, perché attesta altrettanto nettamente che al medico “di fiducia” - quindi dipendente da un contratto di prestazione con lo stesso assicuratore che lo ha cercato, eletto e pagato è stata delegata una competenza non sua che visibilmente potrebbe avere inficiato la validità di tutta la procedura.”).

                                         Inoltre, in merito al complemento peritale 22 ottobre 2007 del dott. __________ (cfr. doc. 33), l’assicurato ne ha contestato la fondatezza, ritenendo che alle certificazioni del dott. __________, specialista nella materia, debba essere conferito un valore probatorio maggiore (doc. IX, p. 6).

                                         Infine, RI 1 ha rimproverato all’assicuratore resistente di avergli nascosto il referto del medico fiduciario appena citato, della cui esistenza egli è venuto a conoscenza per caso, in occasione dell’esame dell’incarto presso la Cancelleria del TCA (doc. IX, p. 7).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Con la propria impugnativa, così come in sede di replica, RI 1 ha chiesto di comparire dinanzi a questo Tribunale per spiegare, citiamo: “… lo stato di prostrazione e di frustrazione, all’esasperazione e allo sconforto con i quali da tempo vive”, alla presenza della controparte (cfr. doc. I, p. 11 e IX, p. 3).

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

                                         Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         Il TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente domandato di essere ascoltato alla presenza della controparte.

                                         La documentazione già presente all’inserto consente peraltro a questa Corte di emanare il proprio giudizio, di modo che l’audizione dell’assicurato si rivela pertanto superflua.

                               2.3.   Sempre secondo l’insorgente, l’amministrazione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito in relazione tanto all’inchiesta esperita il 14 maggio 2007 presso il proprio salone di __________, quanto alla visita medica fiduciaria eseguita dal dott. __________.

                                         Il diritto di essere sentito - espressamente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce segnatamente il diritto dell'amministrato di prendere parte a una procedura decisionale suscettibile di ledere la sua sfera giuridicamente protetta (cfr. DTF 121 V 152 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Si tratta di un diritto di natura formale, la cui violazione comporta di regola l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dall’incidenza di una tale lesione sul risultato materiale della procedura (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi citati).

                                         Qualora l’istanza superiore gode dello stesso potere cognitivo dell’autorità che ha emesso la decisione contestata, la giurisprudenza ammette che il vizio – purché non particolarmente grave - possa essere sanato nel corso della procedura di seconda istanza. Una correzione del vizio può tuttavia entrare soltanto eccezionalmente in linea di conto (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti).

                                         Secondo l’art. 42 LPGA, le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

                                         L’amministrazione è tenuta ad accertare i fatti determinanti prima dell’emanazione della decisione formale, e non rinviare questa incombenza alla procedura di opposizione.

                                         Rimangono riservate le misure istruttorie complementari che risultano dalle obiezioni contenute nell’opposizione.

                                         Occorre distinguere l’accertamento della fattispecie ed il rispetto del diritto di essere sentito.

                                         L’audizione delle parti, che è un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nel quadro della procedura d’istruzione prima dell’emanazione di decisioni suscettibili di essere attaccate per la via dell’opposizione. La LPGA contiene al riguardo una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368, concernente una perizia medica che era stata elaborata prima dell’emanazione della decisione formale da parte dell’amministrazione).

                                         Questo Tribunale osserva che i rapporti concernenti, rispettivamente, l’inchiesta economica e la visita medica fiduciaria (compreso il relativo complemento del 22 ottobre 2007), costituiscono dei mezzi di prova che l’amministrazione ha acquisito nell’ambito della procedura antecedente all’emanazione della decisione formale del 31 ottobre 2007.

                                         In ossequio alla giurisprudenza inerente l’art. 42 LPGA, esposta in precedenza, la CO 1 non era perciò tenuta a concedere all’assicurato l’occasione di esprimersi in merito, prima del rilascio della nota decisione formale.

                                         Da questo profilo, non vi è dunque stata alcuna lesione del diritto di essere sentito.

                                         D’altro canto, è vero che RI 1, rispettivamente, il suo avvocato, hanno preso visione della documentazione in questione soltanto in corso di procedura giudiziaria (in effetti, il patrocinatore dell’assicurato ha consultato il dossier in data 28 aprile 2008 - cfr. doc. VIII), nonostante, a suo dire, “… egli ne avesse fatto esplicita richiesta” (doc. IX, p. 7) all’assicuratore infortuni resistente.

                                         Ora, nella DTF 132 V 387, l’Alta Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno possono conoscere, sono versati agli atti (consid. 6.2).

                                         Nel caso di specie, l’assicurato era forzatamente a conoscenza dell’esistenza del rapporto ispettivo del 14 maggio 2007, così come del referto relativo alla visita medica di controllo del 21 febbraio 2007.

                                         D’altro canto, dal tenore della decisione formale del 31 ottobre 2007, rispettivamente, da quello della decisione su opposizione del 13 febbraio 2008, emergeva chiaramente l’esistenza di un complemento peritale allestito dal dott. __________, le cui conclusioni erano peraltro state sintetizzate (cfr. doc. 64, p. 5: “Si evince per contro dal rapporto complementare 22 ottobre 2007 del dott. __________ che l’opponente …” - il corsivo è del redattore). Non è quindi corretto affermare che, citiamo: “… al signor RI 1 sono stati nascosti importanti documenti quali la lettera-direttiva del dr. __________ del 22 ottobre 2007. In pratica gli si sono negati importanti documenti ed è stato deliberatamente posto in condizione di non nuocere, ovvero di non fare troppe domande.” (doc. IX, p. 7).

                                         L’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe più volte sollecitato la consultazione degli atti, non trova conferma nelle tavole processuali.

                                         È vero che in sede di opposizione egli aveva richiamato il proprio incarto presso la CO 1 (doc. 63, p. 12), tuttavia ciò non può essere considerato alla stregua di una domanda di consultazione degli atti ai sensi dell’art. 47 cpv. 1 LPGA.

                                         In effetti, con il richiamo del proprio incarto, l’interessato postula semplicemente che l’autorità, amministrativa o giudiziaria, tenga conto della relativa documentazione nel prendere la decisione che le compete.

                                         Anche da questo punto di vista, non è dunque ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione.

                                         RI 1 é infine malvenuto a lagnarsi di una lesione del suo diritto di essere sentito, in relazione alla minaccia di reformatio in pejus che sarebbe stata pronunciata dall’assicuratore resistente (cfr. doc. I, p. 10).

                                         In proposito, il TCA si limita a osservare che, in sede di decisione su opposizione, la __________ ha semplicemente affermato che vi sarebbero i presupposti per procedere a una reformatio in pejus, senza avere concretamente compiuto tale passo.

                               2.4.   A detta del ricorrente, l’assicuratore infortuni convenuto non era legittimato a dichiarare stabilizzato il suo stato di salute a far tempo dal mese di marzo 2007 (doc. I, p. 11).

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         La decisione di considerare stabilizzate le condizioni di salute dell’insorgente e, quindi, di porre termine alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), è stata presa sulla base della valutazione espressa dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 21 febbraio 2007 (cfr. doc. 31, p. 5: “… allo stato attuale non sono da prevedere ulteriori approcci terapeutici alla spalla destra, mentre, nel futuro, previo accertamento della completa assenza di infetti, si potrà discutere l’eventuale intervento di protesi inversa alla spalla destra. A sinistra, complessivamente, la situazione è passabile e, grazie all’impegno del paziente (che ha posto in atto delle attitudini vicarianti), il disturbo non è così imponente cosicché, anche memori dell’esperienza precedente, un approccio chirurgico per sanare la cuffia dei rotatori non entra in considerazione.”).

                                         Contrariamente a quanto pretende l’assicurato, dalle certificazioni dei suoi medici curanti non è possibile dedurre qualcosa di diverso.

                                         Il dott. __________, rivolgendosi all’Ufficio AI, ha affermato che, citiamo: “l’indicazione di un ulteriore intervento alla spalla destra con eventuale posa di protesi inversa o di ricostruzione del sovraspinato alla spalla sinistra, deve essere valutata dallo specialista Dr. __________.” (allegato al doc. 63).

                                         Con rapporto del 29 novembre 2007, il chirurgo ortopedico dott. __________ ha definito tutto sommato stabilizzata la situazione a destra e ha sconsigliato, per il momento, un’operazione alla spalla sinistra (doc. 34).

                                         In esito a quanto precede, all’amministrazione non può pertanto essere rimproverato di avere prematuramente proceduto alla definizione della pratica.

                                         Qualora, in futuro, dovesse rivelarsi necessario intervenire chirurgicamente, così come è stato paventato dal dott. __________ (cfr. doc. 34: “… questo [l’intervento, n.d.r.] potrebbe però rivelarsi necessario se i disturbi dovessero peggiorare in futuro), all’assicurato resta riservato il diritto di annunciare una ricaduta, alle condizioni poste dall’art. 21 LAINF.

                                         Ai considerandi seguenti, questo Tribunale esaminerà quindi il diritto alle prestazioni di lunga durata.

                               2.5.   Rendita di invalidità

                            2.5.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.5.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.5.3.   Nella concreta evenienza, l’amministrazione ha ritenuto che, esercitando, a tempo parziale, la sua abituale professione di parrucchiere, RI 1 non sfrutta al meglio la sua restante abilità lavorativa. Sempre secondo la CO 1, sul mercato generale del lavoro esistono invece delle attività relativamente adeguate al suo stato di salute infortunistico, che gli consentirebbero di valorizzare la sua capacità lucrativa (doc. 64, p. 5: “Nella fattispecie, è difficilmente contestabile che l’attività attuale di parrucchiere non concretizza il massimo delle possibilità dell’opponente in quanto la sua capacità lavorativa non supera il 50% e non gli è possibile eseguire i lavori più specializzati che corrispondono alle sue qualifiche, per i quali i clienti ricercano i suoi servizi e che sono i più redditizi per la buona marcia del salone. Si evince per contro dal rapporto complementare 22 ottobre 2007 del dott. __________ che l’opponente potrebbe lavorare in misura elevata, fino all’85%, svolgendo mansioni che non richiedono movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per l’arto superiore destro e i 90° per il sinistro.”).

                            2.5.4.   Dal rapporto ispettivo del 14 maggio 2007 si evince in effetti che l’assicurato, in ragione dei postumi residuali alle due spalle, è parzialmente impedito a esercitare il proprio lavoro di parrucchiere (doc. 41: “Attività che ora non può più svolgere come prima: - asciugare i capelli con il fohn; - ad eseguire il taglio capelli, fa fatica e deve ridurre questa attività del 50%; - a seconda del tipo di acconciatura, specialmente femminili, il RI 1 ha difficoltà: pensa di rendere meno del 50% rispetto a prima. Quando proprio non ce la fa più chiama l’ausiliaria per farsi aiutare; - non è più in grado di fare spazzola e fohn come prima. Si stanca e deve farsi aiutare; - accusa mal di schiena; non può più fare le mèches e la tinta poiché deve stare molto tempo con le mani alzate.”).

                                         D’altronde, anche i suoi medici curanti hanno attestato l’esistenza di un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale (cfr. rapporto 10.1.2007 del dott. __________, in cui RA 1 è stato dichiarato inabile in misura del 50% circa nella professione di parrucchiere e rapporto 5.2.2007 del dott. __________: “Il paziente è limitato nella sua professione di coiffeur che implica il mantenimento delle braccia a livello dell’orizzontale e oltre. Questo provoca dopo alcune ore l’insorgenza di dolori soprattutto alla spalla destra. Può lavorare per 3-4 ore al giorno.”).

                                         D’altro canto, con il complemento peritale del 22 ottobre 2007, il dott. __________, autore della visita fiduciaria di controllo del 21 febbraio 2007, ha ammesso una capacità lavorativa minima del 50%, quale operaio di fabbrica, e massima dell’80/85%, quale, ad esempio, cassiere in una stazione di servizio:

"  Con riferimento al caso della persona sopra indicata, confesso di rimanere un po’ sorpreso della vostra richiesta relativa una precisazione di capacità lavorativa teorica espressa in percentuale in attività confacenti ai postumi infortunistici poiché, in ambito Lainf, questa valutazione è prettamente di pertinenza amministrativa e non medica. Il medico di pronuncia rispetto agli impedimenti e esigibilità.

A prescindere dalla professione specifica svolta dall’assicurato, ritenute le limitazioni che gravano sui cingoli omero-scapolari destro e sinistro, utilizzando entrambi gli arti superiori senza eseguire movimenti di elevazione-abduzione oltre i 60° per il destro e i 90° per il sinistro, il paziente potrebbe lavorare in misura elevata.

In occupazioni confacenti quali, per esempio, cassiere in stazione di servizio ove fossero contemplate anche vendita di sigarette e giornali, si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa di circa l’80-85%, percentuale che si riduce in attività manuali quali l’operaio di fabbrica non andando oltre il 50% a causa dei movimenti di rotazione ripetitiva, intra ed extra rotazione di uno o di entrambi gli arti superiori.”

                                         (doc. 33)

                                         Dalla decisione formale del 31 ottobre 2007 risulta che l’assicuratore LAINF ha calcolato il grado di invalidità del ricorrente (34%), partendo da una capacità lavorativa in attività alternative adeguate del 50%, ossia dall’ipotesi più favorevole all’assicurato (doc. 62, p. 2).

                            2.5.5.   Ammettendo che l’esercizio di un’attività lavorativa (relativamente) confacente consenta all’assicurato di ridurre effettivamente il danno, il TCA non può esimersi dall’esaminare se, alla luce dell'insieme delle circostanze del caso, è realistico ritenere che, su un mercato equilibrato del lavoro, egli sarebbe ancora in grado di reperire un’occupazione adeguata alle sue condizioni di salute.

                                         Quando si tratta di esaminare in che misura un assicurato può ancora sfruttare economicamente la sua capacità lucrativa residua sul mercato del lavoro che entra in linea di conto per lui (art. 16 LPGA), non si possono porre delle esigenze eccessive. L’esame dei fatti va effettuato in modo tale da garantire nel caso particolare che il grado di invalidità venga stabilito con certezza. Se ne deduce che per valutare l’invalidità, non si deve analizzare la questione di sapere se un invalido possa essere occupato tenuto conto della condizioni concrete del mercato del lavoro, ma soltanto chiedersi se egli potrebbe ancora sfruttare economicamente la sua restante capacità lavorativa nel caso in cui i posti disponibili corrispondano all’offerta di manodopera (VSI 1998, p. 293 consid. 3b e riferimenti).

                                         Se è vero che fattori quali l’età, la mancanza di formazione oppure le difficoltà linguistiche giocano un ruolo non marginale per determinare in un caso di specie le attività che possono ancora essere ragionevolmente richieste da un assicurato, essi non rappresentano delle circostanze supplementari che, a parte il carattere ragionevolmente esigibile di un’attività, sono suscettibili di influenzare l’entità dell’invalidità, anche se rendono talvolta difficile, se non impossibile la ricerca di un’occupazione e, pertanto, lo sfruttamento della capacità lavorativa residua (VSI 1999, p. 246 consid. 1 e riferimenti).

                                         Tuttavia, nel caso in cui si tratti di valutare l’invalidità di un assicurato che si trova prossimo all’età pensionabile, si deve procedere a un’analisi globale della situazione e chiedersi se tale assicurato è (o era) realisticamente in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         In altri termini, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto, segnatamente, delle attività che rimangono esigibili in ragione del danno fisico o psichico, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro all’andicap, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adattamento a una nuova occupazione, del salario e dei contributi padronali alla previdenza professionale, nonché della durata prevedibile dei rapporti di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107, I 617/02 del 10 marzo 2003, I 376/05 del 5 agosto 2005, I 293/05 del 17 luglio 2006, I 831/05 del 21 agosto 2006 e I 304/06 del 22 gennaio 2007).

                                         Nella concreta evenienza, l’assicurato è nato nel gennaio 1948, quindi, al momento determinante dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata (13 febbraio 2008), aveva da poco superato i 60 anni, una soglia a partire dalla quale è lecito parlare di età avanzata (cfr. STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2 e STFA U 218/96 del 12 giugno 1997, a differenza di una sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 concernente un assicurato di 59 anni al momento determinante).

                                         Dalle tavole processuali, segnatamente dal rapporto ispettivo del 14 maggio 2007 (doc. 41), si evince che RI 1 è di formazione maestro parrucchiere. Non risulta che egli abbia esperienza professionale in altri settori economici. In particolare, durante l’ultimo trentennio almeno, il ricorrente ha lavorato in qualità di indipendente, di modo che la ripresa di un’attività salariata necessiterebbe da parte sua un considerevole sforzo d’adattamento. Inoltre, non può essere ignorato che anche in attività sostitutive adeguate, egli presenta una capacità lavorativa limitata, da un mimino del 50% ad un massimo dell’80/85%.

                                         In considerazione del contesto personale e professionale, secondo questa Corte non è ragionevolmente esigibile, che l’insorgente abbandoni la sua attività indipendente per andare alla ricerca di un’occupazione dipendente compatibile (relativamente) con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                                         È infatti oggettivamente difficile che un datore di lavoro acconsenta ad assumere l’assicurato, tenuto conto della sua età, del tempo necessario per adattarsi a un posto di lavoro a priori limitato nel tempo e del fatto che quest’ultimo potrebbe essere esercitato soltanto a tempo parziale o con un rendimento ridotto (anche quest’ultimo aspetto differenzia il presente caso da quello di cui alla STF 9C_13/2007 succitata).

                                         Tutto ben considerato, quindi, non si può pretendere che RI 1 abbandoni la sua attività indipendente di parrucchiere (si veda, in questo stesso senso, la STF 9C_612/2007 del 14 luglio 2008, già citata in precedenza, riguardante un assicurato sessantenne che, nel corso degli ultimi quarant’anni, aveva svolto, dapprima, la professione di falegname e, successivamente, di agricoltore, sempre a titolo indipendente).

                            2.5.6.   Vista la conclusione a cui il TCA è pervenuto al considerando precedente, il diritto alla rendita di invalidità deve essere stabilito con riferimento all’attività concretamente esercitata dall’assicurato.

                                         Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).

                                         Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare, detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da paragonare sia escluso.

                                         La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico, risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento ulla capacità di guadagno.

                                         Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b).

                                         Infine, secondo la giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969, p. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205).

                                         Nel caso di specie, il TCA sulla base degli atti dell'incarto non è in grado di stabilire se l'applicazione del metodo ordinario consente di determinare, con un sufficiente grado di affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da RI 1, visto che i dati da lui forniti in corso di procedura amministrativa appaiono incompleti (in special modo per quanto attiene alla quantificazione del reddito da invalido), oppure se occorre applicare il metodo straordinario di valutazione dell'invalidità.

                                         Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 34% e gli atti retrocessi alla CO 1, affinché proceda a un complemento istruttorio e decida nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità.

                               2.6.   Indennità per menomazione all’integrità

                            2.6.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.6.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.6.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.6.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.6.5.   Nel caso di specie, visto il tenore del ricorso del 15 marzo 2008, ci si può legittimamente chiedere se, su questo specifico aspetto, la decisione su opposizione impugnata non sia cresciuta in giudicato (cfr., al proposito, la DTF 119 V 347).

                                         La questione può comunque restare irrisolta, posto che la decisione amministrativa, su questo punto, merita conferma.

                            2.6.6.   L’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 35% (cfr. doc. 62, p. 3).

                                         Questa la sua valutazione contenuta nel referto peritale del 23 marzo 2007:

"  (…).

per l’infortunio interessante la spalla destra, la valutazione è del 25%, secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 5.2, comparabile ad un’artrosi di grado grave (massima percentuale prevista) o con uno stato dopo protesi totale con risultato non ottimale.

Per l’infortunio interessante la spalla sinistra, la valutazione è del 10% secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2, comparabile ad una periartropatia omero-scapolare di grado medio o ad un’artrosi di grado da lieve tendente a medio già considerati peggioramenti futuri, secondo tabella medica Suva 5.2.

Valutazione complessiva:                 35%.”

                                         (doc. 31, p. 6)

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente, motivi che del resto neppure l’assicurato è stato in grado di evidenziare.

                                         In particolare, per quanto concerne la spalla destra, va osservato che l’indennità riconosciuta dal dott. __________ (25%) rappresenta il massimo consentito dalla Tabella 5.2 in caso di artrosi della spalla.

                                         È vero che la Tabella 1.2 prevede un tasso del 30% per una spalla completamente bloccata in adduzione, tuttavia ciò non è il caso di RI 1 (cfr, in proposito, il doc. 31, p. 3).

                                         Per quanto riguarda invece la spalla sinistra, le misurazioni eseguite in occasione della visita fiduciaria di controllo, hanno dimostrato che l’insorgente era in grado di alzare il braccio corrispondente, in flessione e in abduzione, oltre 30° al di sopra dell’orizzontale (la funzione della spalla sinistra, infatti, in flessione e in abduzione, era di 155, rispettivamente, di 140° - rapporto 23 marzo 2007 del dott. __________; cfr. pure il rapporto 5 febbraio 2007 del dott. __________, da cui emerge addirittura che la spalla sinistra non presentava alcuna limitazione funzionale).

                                         Ora, la Tabella 1.2 prevede che ad una spalla mobile fino a 30° al di sopra dell’orizzontale (90°), coincide una menomazione all’integrità del 10%, percentuale quest’ultima che - riportata nella sezione della tabella riservata alla periartrite omero-scapolare – corrisponde ad una affezione di gravità media, così come indicato dal medico consultato dall’amministrazione.

                                         Pertanto, visto che l’assicurato presenta un braccio sinistro mobile oltre i 30° al di sopra dell’orizzontale, l’indennizzo riconosciutogli (10°) si rivela persino generoso.

                                         Per un caso analogo, dove il TCA ha ritenuto di principio corrette le modalità secondo le quali il medico fiduciario aveva applicato la tabella n. 1 ad un assicurato vittima di una rottura della cuffia dei rotatori, cfr. la STCA 35.2003.92 del 30 agosto 2004, consid. 2.6.5..

                               2.7.   Rappresentato da uno studio di consulenza legale, l’assicurato ha diritto a un’indennità per ripetibili (cfr. STF I 724/06 del 19 ottobre 2007 consid. 8).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Nella misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta una        rendita di invalidità del 34%, la decisione su opposizione del          13 febbraio 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’amministrazione per complemento             istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di

                                         fr. 1'200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2008.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2008 35.2008.23 — Swissrulings