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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2009 35.2008.104

February 12, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,381 words·~27 min·5

Summary

Assicurato vittima di 2 infortuni nel 2005. Disturbi rachide cervicale/lombare: confermata estinzione causalità naturale trascorsi oltre 2 anni dagli infortuni. Spalla sinistra: negata esistenza causalità naturale (tempo di latenza troppo lungo)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.104   mm

Lugano 12 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2008 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 giugno 2008 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 luglio 2005, RI 1 - all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista/magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale mentre si trovava in sella alla propria motocicletta.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 29 luglio 2005 del dott. __________, contusioni al ginocchio sinistro, alla spalla destra, all’anca destra, nonché al piede destro (doc. 4/inc. 1).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a contare dal 29 agosto 2005 (cfr. doc. 7/inc. 1).

                               1.2.   Il 17 ottobre 2005 a RI 1 è occorso un secondo evento infortunistico: mentre stava per scendere dal camion, egli è scivolato ed è caduto. Dopo aver picchiato il sedere contro il predellino del camion, l’assicurato è finito a terra sul pavimento (doc. 6/fasc. 2).

                                         Secondo il rapporto 7 novembre 2005 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, l’assicurato lamentava contusioni alla spalla destra, al bacino, al rachide cervicale e alla mano destra, come pure la frattura del V. metatarso del piede destro (doc. 3/fasc. 2).

                                         In data 10 marzo 2006, RI 1 è stato sottoposto a un intervento di riparazione della cuffia rotatoria della spalla destra (doc. 34/fasc. 2).

                                         Anche in questo caso l’amministrazione ha ammesso la propria responsabilità.

                               1.3.   Nel corso del mese di aprile 2006, il dott. __________, autore dell’intervento chirurgico appena citato, ha segnalato la presenza di una sospetta rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra (allegato al doc. 35/fasc. 2).

                                         L’artro-RMN del 26 aprile 2006 ha confermato l’esistenza di una rottura parziale perinserzionale del tendine del muscolo sovraspinato quasi a tutto spessore (doc. 35/fasc. 2).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 gennaio 2008, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni per quanto riguardava i disturbi al rachide lombare e cervicale e, d’altra parte, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra ed alla sindrome del tunnel carpale bilaterale, in quanto non si sarebbe trattato di conseguenze naturali del sinistro assicurato.

                                         Quindi, tenuto conto dei soli postumi infortunistici residuali (spalla destra e ginocchio sinistro), RI 1 è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa e non più bisognoso di ulteriori cure mediche a far tempo dal 1° febbraio 2008 (doc. 76/fasc. 2).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Patronato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 79 e 80/fasc. 2), l’Istituto assicuratore, in data 27 giugno 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 86/fasc. 2).

                               1.5.   Con ricorso del 26 agosto 2008 - in un primo tempo inoltrato erroneamente all’CO 1 -, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a ripristinare il diritto a prestazioni per quanto riguarda la spalla sinistra nonché la colonna cervicale e lombare.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto evidenziato la circostanza che le sue condizioni economiche non gli avrebbero consentito di sottoporsi ad accertamenti specialistici, motivo per cui ha invitato il TCA ad ordinare una “perizia neutra”. D’altro canto, egli ha segnalato che il proprio medico curante, dott. __________, si è esplicitamente pronunciato a favore di un’eziologia traumatica del danno alla spalla sinistra.

                                         In merito al fatto che egli non avrebbe tempestivamente notificato i disturbi alla spalla sinistra, il ricorrente fa valere che già nell’annuncio d’infortunio del 19 ottobre 2005 era stato indicato che, citiamo: “le parti lese sono sinistra e destra e questo ad appena due giorni dall’evento.” Nel prosieguo, sempre a detta dell’assicurato, la problematica alla spalla sinistra sarebbe stata sottovalutata per colpa dell’CO 1, del suo ispettore e dei medici di circondario (doc. I).

                               1.6.   L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.7.   In data 22 gennaio 2009, il ricorrente si è riconfermato semplicemente nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato, da una parte, a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla colonna cervicale/lombare e l’infortunio dell’ottobre 2005 nonché, d’altra parte, a negare il proprio obbligo a prestazioni relativamente al danno alla spalla sinistra.

                                         Non è per contro contestata la circostanza che - tenuto conto unicamente delle sequele residuali dei pregressi sinistri, interessanti la spalla destra ed il ginocchio sinistro -, RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa e non ha più abbisognato di cure mediche, a decorrere dal 1° febbraio 2008.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Disturbi al rachide lombare e cervicale: causalità con l’infortunio del 17 ottobre 2005 dopo il 31 gennaio 2008?

                            2.6.1.   Dalle tavole processuali risulta che la decisione dell’CO 1 di negare la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al rachide cervicale e lombare a contare dal 1° febbraio 2008, è stata presa sulla base della valutazione che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha enunciato in occasione della visita di controllo del 5 settembre 2007.

                                         In effetti, in quell’occasione, il medico di circondario appena citato si è espresso nei seguenti termini:

"  Per quanto riguarda il rachide cervicale siamo in presenza di problemi di tipo degenerativo, l’assicurato, se si riguarda la dinamica dell’infortunio, non ha subito nessun trauma importante al rachide stesso, la sintomatologia è fluttuante, cangiante e in continuo aumento, questo non è tipico di lesioni di tipo post-traumatico.

Le radiografie effettuate e la RM possono permettere di escludere lesioni di tipo post traumatico per cui gli attuali disturbi lamentati dall’assicurato vanno messi in conto delle lesioni degenerative presenti.

Stesso discorso vale per i problemi al rachide lombare, infatti anche in questo caso non vi è stato un trauma importante alla schiena, l’assicurato presenta lesioni degenerative verificate alla RM del novembre 2005, questa RM escludeva in ogni caso lesioni di tipo post-traumatico.

Ora, anche i disturbi alla schiena dell’assicurato hanno tendenza a progredire, in data odierna si ha addirittura la mancanza del riflesso achilleo e i dolori crampiformi al polpaccio come pure un’iposensibilità alla pianta del piede sinistro, questi sintomi non erano presenti inizialmente e ora sono indizio di una possibile compressione della radice S1 a sinistra che non era presente in occasione della RM del novembre 2005 per cui, anche a livello del rachide lombare, si può parlare di una progressione della sintomatologia dovuta a lesioni degenerative e non più di conseguenze dovute all’infortunio.

Anche in questo caso si può dunque considerare che la causalità è estinta.”

                                         (doc. 62, p. 4/fasc. 2)

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, è stata prodotta una certificazione, datata 28 febbraio 2008, del dott. __________, il quale, dopo avere ricordato che l’assicurato, prima del sinistro dell’ottobre 2005, mai aveva accusato problemi, segnatamente, alla colonna cervicale e lombare, ne ha postulato l’eziologia traumatica (allegato al doc. 80/fasc. 2: “Prima dell’infortunio del 2005 il sig. RI 1 non aveva mai avuto problemi per quanto riguarda la spalla dx, la colonna cervicale, la colonna lombare, il piede dx, la spalla sx. I problemi attuali sono quindi da imputare all’infortunio del 17 10 2005.”).

                                         Interpellato dall’amministrazione, il dott. __________, con referto del 9 aprile 2008, ha dichiarato di non potere condividere quanto sostenuto dal curante (doc. 82/fasc. 2: “Il dott. __________ scrive però che visto che prima dell’infortunio l’assicurato non aveva nessun problema alla spalla sinistra, alla colonna cervicale e alla colonna lombare e al piede destro, ora i problemi devono essere per forza di natura post traumatica. Questa giustificazione, rispettivamente questa interpretazione alla luce dei referti clinici rilevati in occasione della visita medica in Agenzia e delle lesioni degenerative constatate in più occasioni, non può essere assolutamente condivisa.”).

                            2.6.2.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre, invece, nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc).

In una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 il TF, per quanto attiene alle divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

"  (…).

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.»

                            2.6.3.   Chiamata a pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti (e la certificazione del dott. __________ non può essere considerata tale) -, ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale la relazione di causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 2005 si è estinta a far tempo, al più tardi, dal 1° febbraio 2008, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dall’insorgente (perizia medica giudiziaria).

                                         Del resto, la decisione dell’amministrazione di porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2008, ciò che di fatto equivale ad avere riconosciuto che il sinistro in questione ha comportato un aggravamento temporaneo della situazione preesistente (cfr., d’altronde, il doc. 43, p. 3/fasc. 2: “Per quanto attiene ai problemi alla cervicale e alla lombare, l’assicurato presenta lesioni degenerative diffuse, il trauma può avere temporaneamente risvegliato, rispettivamente reso manifeste queste lesioni degenerative, alla prossima visita medico-circondariale bisognerà valutare se lo status quo sine sarà stato raggiunto.”), appare compatibile con la giurisprudenza elaborata in materia dal TFA.

                                         In effetti, conformemente alla dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31 dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         In questo contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)

                                         Infine, nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’esistenza del nesso di causalità naturale, dal fatto che i disturbi alla colonna cervicale/lombare sarebbero apparsi soltanto dopo il sinistro assicurato, tale sua opinione appare priva di valore probatorio.

                                         In effetti, la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         Tale circostanza è irrilevante anche alla luce delle indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"  (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

                                         (perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del redattore)

                                         Questo Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’amministrazione, i disturbi lamentati dall’assicurato alla colonna cervicale e lombare, non si trovavano più in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 17 ottobre 2005.

                               2.7.   Disturbi alla spalla sinistra: causalità con l’infortunio del 17 ottobre 2005?

                            2.7.1.   Anche per questo aspetto, all’origine della decisione dell’CO 1 di negare l’eziologia traumatica al danno oggettivato alla spalla sinistra, vi è il parere del dott. __________, medico di circondario.

                                         Nel referto relativo alla visita di controllo del 5 settembre 2007 si legge in effetti quanto segue, citiamo:

"  Per quanto attiene la spalla sinistra si ribadisce quanto già sostenuto più volte e comunicato a mezzo di lettera raccomandata all’assicurato, vale a dire che la causalità tra l’infortunio in parola e i dolori alla spalla sinistra non è data.

Malgrado le asserzioni dell’assicurato, secondo il quale avrebbe iniziato a sentire dolore alla spalla sinistra già da novembre-dicembre 2005, anche una rivalutazione degli atti medici non permette di trovare riscontro oggettivo di questa affermazione dell’assicurato, infatti ricordo che l’assicurato è stato visto in Agenzia il 5 gennaio 2006 e in quel momento non vi era assolutamente nessuna lamentela per la spalla sinistra, egli è stato inoltre seguito dai medici curanti e anche il dott. __________ scrive di un primo accenno ai problemi della spalla sinistra il 16.3.2006.

Dopo la visita medica del gennaio 2006, l’assicurato è stato anche curato in regime semi-stazionario alla Clinica __________ dove il 30.1.2006 è stata effettuata una visita d’entrata e dove non vi sono accenni a problemi alla spalla sinistra.”

                                         (doc. 62, p. 4/fasc. 2 il corsivo è del redattore; cfr., pure, il doc. 82/fasc. 2)

                                         Sempre a proposito della spalla sinistra, il TCA rileva che il dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________, autore dell’operazione chirurgica alla spalla destra, con referto del 7 aprile 2006, aveva manifestato il sospetto che fosse presente una rottura della cuffia rotatoria della spalla sinistra, “anche qui in postumi di traumatismo avvenuto il 17.10.2005.” (allegato al doc. 35/fasc. 2).

                                         Preso atto degli esiti dell’artro-RMN del 26 aprile 2006 - rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato, quasi a tutto spessore -, lo stesso specialista ha precisato che, citiamo: “il tipo di lesione, la zona e il tipo dell’esame obiettivo, concorda con l’anamnesi riferita dal paziente, pertanto è verosimile pensare che la lesione possa avere un’origine post-traumatica.” (doc. 35/fasc. 2).

                                         A favore di un’eziologia traumatica del danno alla spalla sinistra, si è pure espresso il dott. __________ (cfr. allegato al doc. 80/fasc. 2).

                            2.7.2.   Tutto ben considerato, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dall’opinione espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________.

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato ha preteso che i disturbi alla spalla sinistra sarebbero insorti immediatamente dopo l’evento del 17 ottobre 2005 (cfr., inoltre, la nota telefonica agli atti sub allegato al doc. 35).

                                         Tuttavia, da un attento esame della documentazione agli atti questa circostanza non risulta.

                                         In effetti, la presenza di problemi alla spalla sinistra non è stata rilevata né in occasione della consultazione medica iniziale presso il PS dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 3/fasc. 2), né durante la visita fiduciaria di controllo del 5 gennaio 2006 (doc. 16/fasc. 2), né ancora nel corso della degenza semi-stazionaria presso la Clinica __________ di __________ (30 gennaio-24 febbraio 2006 - cfr. doc. 33/fasc. 2).

                                         Lo stesso insorgente, sentito da un funzionario dell’CO 1 in data 7 dicembre 2005, non aveva fatto accenno alcuno all’esistenza di disturbi a quella parte del corpo. Anzi, egli aveva confermato esplicitamente che le lesioni riportate erano quelle indicate nella certificazione dell’Ospedale di __________, dunque contusioni alla spalla destra, al bacino, al rachide cervicale e alla mano destra, nonché frattura del V. metatarso del piede destro (doc. 6/fasc. 2).

                                         Dopo la segnalazione 7 aprile 2006 del dott. __________ (allegato al doc. 35/fasc. 2), l’amministrazione ha interpellato il medico curante dell’assicurato, dott. __________, il quale ha riferito di avere trovato un’annotazione relativa alla spalla sinistra solo in occasione della consultazione del 16 marzo 2006 (allegato al doc. 35/fasc. 2).

                                         Da parte sua, il dott. __________, anch’egli contattato dall’CO 1, ha affermato di ricordarsi vagamente che il paziente gli aveva riferito di saltuari disturbi alla spalla sinistra (allegato al doc. 35/fasc. 2).

                                         Visto quanto precede, secondo questa Corte, la prima segnalazione di disturbi interessanti la spalla sinistra può essere fatta risalire al mese di marzo 2006.

                                         Determinante, in questo senso, appare la circostanza che i sanitari del Centro di riabilitazione di __________, nonostante abbiano seguito l’assicurato giornalmente, durante poco meno di un mese (30 gennaio-24 febbraio 2006), non hanno refertato nulla di particolare a quel livello (cfr. il rapporto medico di uscita 13 marzo 2006, agli atti sub doc. 33/fasc. 2).

                                         Ciò contribuisce anche a relativizzare quanto dichiarato dal dott. __________.

                                         Ora, il fatto che i disturbi in questione siano apparsi con un tempo di latenza tra i quattro ed i cinque mesi parla piuttosto a sfavore dell’esistenza di un legame causale naturale con l’evento infortunistico del 17 ottobre 2006, posto che, secondo un'affermata giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA U 154/03 del 15 ottobre 2003, consid. 2.3 e U 298/99 del 30 novembre 2000).

                                         È vero che il dott. __________ si è pronunciato a favore di un’origine traumatica del danno alla spalla sinistra (doc. 35/fasc. 2).

                                         Nondimeno, e a prescindere dal fatto che egli si è espresso in termini di mera possibilità (“… è verosimile pensare che la lesione possa avere un’origine post-traumatica.” - il corsivo è del redattore), ciò che non basta dal profilo probatorio (cfr. consid. 2.4.), il suo parere non può dirsi convincente nella misura in cui si basa, per sua stessa ammissione, sui dati anamnestici fornitigli direttamente dal ricorrente.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, l’Istituto assicuratore resistente ha correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla sinistra, di modo che, anche sotto questo aspetto, la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2008.104 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2009 35.2008.104 — Swissrulings