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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2007 35.2007.50

July 25, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,608 words·~23 min·8

Summary

Assicurato vittima di più infortuni interessanti, rispettivamente, il ginocchio dx, il rachide lombare e la spalla dx, nonché il polso sx. Negata eziologia traumatica a disturbi localizzati all'anca (sede di una displasia congenita) e al polso destro.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.50   mm/td

Lugano 25 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 aprile 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 agosto 1995, RI 1 - dipendente del Comune di __________ in qualità di agente di polizia e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha avvertito un dolore violento al polpaccio e al ginocchio destro mentre stava per estrarre dall’abitacolo di un’autovettura un uomo rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (doc. 3 e 7 – inc. 2).

                                         L’artroscopia eseguita il 23 agosto 1995 ha evidenziato, a livello del ginocchio destro, la rottura completa del legamento crociato anteriore, la rottura del menisco postero-mediale e una grave condropatia femoro-patellare con importante sinovite non traumatica (doc. 2 – inc. 2).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi della lett. c dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere dal mese di dicembre 1996 (doc. 30 – inc. 2).

                               1.2.   Il 10 giugno 2000, RI 1, in sella alla moto di servizio, è rimasto vittima di un incidente stradale (doc. 1 e 8 – inc. 3), riportando, secondo il certificato 27 giugno 2000 del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una contusione lombare e alla spalla destra (doc. 4 – inc. 3).

                                         Anche per questo sinistro, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         L’inabilità lavorativa è terminata in data 11 agosto 2000 (doc. 9 – inc. 3), mentre la cura medica è proseguita sino al 30 novembre 2000 (doc. 13 – inc. 3).

                                         Nel mese di ottobre 2004, all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta del sinistro del giugno 2000, determinata dalla ricomparsa di dolori alla spalla destra (doc. 15 – inc. 3), ricaduta, assunta dall’Istituto assicuratore (doc. 19 – inc. 3), che ha comportato unicamente l’esecuzione di accertamenti radiologici e di un ciclo di fisioterapia (doc. 18 e 22 – inc. 3).

                               1.3.   Un terzo annuncio di infortunio - riguardante il polso sinistro - è avvenuto nel corso del mese di novembre 2003 (doc. 1 – inc. 4).

                                         Il chirurgo della mano dott. __________, consultato dall’assicurato in data 8 settembre 2003, ha formulato la diagnosi di artrosi radio-scafoidea su probabile lesione del legamento SL con importante tendinite reattiva del tendine flessore radiale del carpo (doc. 6 – inc. 4).

                                         Con decisione formale del 17 novembre 2003 - nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata -, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente alla patologia interessante l’estremità superiore sinistra, siccome, citiamo: “dalla documentazione in nostro possesso e in particolare dal colloquio con il nostro consulente, non è emerso un avvenimento particolare che abbia scatenato i disturbi in parola.” (doc. 8 – inc. 4).

                               1.4.   In data 7 agosto 2006, l’assicurato ha informato l’Istituto assicuratore che, a detta dei suoi medici curanti, la pressione esercitata sulla zona inguinale dal cinturone, durante l’utilizzo del veicolo di servizio, avrebbe provocato un’infiammazione ai muscoli adduttori della gamba destra, nonché al ginocchio destro (doc. 1 e 3 – inc. 5).

                                         Con certificato del 24 agosto 2006, il dott. __________ ha diagnosticato, in effetti, una tendinite e irritazione degli adduttori a destra, possibile conseguenza dell’attività lavorativa svolta da RI 1 (doc. 4 – inc. 5: “In questo senso vi potrebbe essere la relazione fra la tendinite agli adduttori e l’attività lavorativa che il paziente svolge.”).

                               1.5.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1, con decisione formale del 9 gennaio 2007, si é rifiutato di assumere i disturbi localizzati nella regione dell’anca destra e al ginocchio destro, poiché essi, da una parte, non costituiscono una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF e, dall’altra, non rappresentano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 13 agosto 1995 (doc. 30 – inc. 5).

                                         L’assicurato ha formulato un'opposizione contro il provvedimento appena menzionato in occasione di un colloquio intercorso con un ispettore dell’CO 1 (cfr. doc. 31 – inc. 5).

                               1.6.   Il 12 gennaio 2007, RI 1 ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’infortunio del 10 giugno 2000 (doc. 24 – inc. 3), determinata da problemi al polso destro (artrosi radiocarpale, in particolar modo radioscafoidea, dopo vecchia lesione traumatica del legamento SL e, inoltre, grossa lesione cistica a livello dell’osso capitato e dell’osso scafoide a destra, secondo il rapporto operatorio 16 gennaio 2007 del dott. __________ – doc. 26 – inc. 3).

                                         La ricaduta è stata rifiutata dall’assicuratore infortuni con decisione formale del 7 marzo 2007 (doc. 31 – inc. 3), contro la quale l’assicurato ha interposto opposizione (doc. 33 – inc. 3).

                               1.7.   In data 17 aprile 2007, l’CO 1 ha confermato sia la decisione formale del 9 gennaio, sia quella del 7 marzo 2007 (doc. 34 – inc. 3).

                               1.8.   Con tempestivo ricorso dell’11 maggio 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 17 aprile 2007, sostenendo sostanzialmente che i disturbi da lui lamentati si troverebbero in una relazione di causalità naturale con l’infortunio occorsogli nel mese di giugno 2000:

"  In data 10 giugno 2000 a seguito di un incidente motociclistico avvenuto nell'ambito della mia professione (agente di polizia comunale __________) riportavo una serie di traumi tra i quali una contusione alla spalla destra e alla colonna lombare.

Faccio presente, che nella caduta onde evitare una collisione frontale con un Bus che saliva verso __________ affrontando un tornante e che invadeva completamente la mia corsia, mi lasciavo cadere dal motoveicolo cercando di ripararmi il viso istintivamente con le mani. Nella caduta, il ruzzolamento mi portava ad essere colpito dalla pistola più volte sul lato femorale destro oltre ai traumi alle mani.

Chiaramente a seguito dell'incidente erano ben poche le mie superfici corporee che non avevano subito traumi tutto il mio corpo era dolorante ma veniva data unicamente importanza alle lesioni principali tralasciando quelle che a distanza degl'anni si sono manifestate in modo tale da rendere necessito l'intervento chirurgico.

Purtroppo con il passare del tempo si sono verificati una serie di malesseri i quali sono stati attribuiti dai medici curanti a dei vecchi traumi.

Da qui pertanto la mia richiesta di intervento da parte della CO 1.

Essi, in tutta risposta, non vogliono assumersi le spese in quanto non ritengono pertinenti le mie motivazioni.

I medici che mi hanno avuto in cura sostengono che miei malesseri siano di natura traumatica che con il passare del tempo vista anche la mia professione siano andati peggiorando di volta in volta fino a rendere necessari gli interventi chirurgici citati.

Circa tre anni fa ho subito un intervento alla mano sinistra riconducibile a trauma, la__________ non riconosceva il caso, a distanza di tre anni da quel momento si sono nuovamente manifestati una serie di disturbi (mano destra, stessa patologia mano sinistra e femore) anche in questi casi è chiara la motivazione di natura traumatica che mi hanno portato a subire due nuovi interventi chirurgici.

Faccio presente che circa dieci anni fa a seguito di un incidente pompieristico rompevo il legamento crociato del ginocchio destro dove tutt'oggi vi si trovano ancora due chiodi chirurgici mai allontanati dal medico operante da questo momento è iniziato il mio calvario che si è poi evidenziato con un intervento alla caviglia destra per una frattura.

Poi come descritto i fatti del 2000 che hanno evidenziato i fatti fin qui citati.

Mi sorge spontanea una domanda alla quale gradirei ricevere una risposta esaustiva perché i miei problemi di salute fin qui segnalati hanno a che vedere unicamente con la parte destra del mio corpo?

Inoltre a seguito dei miei problemi onde evitare un peggioramento del mio stato di salute venivo raccomandato dai medici curanti di evitare certe attività da me espletate come il pompiere, il milite volontario dell'autolettiga, alcuni sport da me praticati e il passeggiare in montagna ecc. ecc..

Da parte mia seguivo tali consigli ma vedo che purtroppo tale mio modo di agire non vuole essere riconosciuto, anzi sembrerebbe quasi che qualora io nel corso di qualche attività extra lavorativa fossi incorso in qualche incidente tale presentazione sarebbe stata riconosciuta dalla __________ quale incidente non professionale con il relativo riconoscimento del caso."

                                         (doc. I)

                               1.9.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                             1.10.   Il 13 giugno 2007, l’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi localizzati all’anca, rispettivamente, al polso destro, oppure no.

                                         Questa Corte constata che il ricorrente, in questa sede, non pretende più che la problematica riguardante l’anca destra costituirebbe una malattia professionale, da ricondurre alla pressione esercitata sulla regione inguinale dal cinturone da lui indossato in servizio, all’origine di un processo infiammatorio.

                                         Ciò a ragione, già per il solo motivo che, grazie alla RMN delle anche del 6 novembre 2006, è stato accertato che i disturbi derivano da una displasia coxo-femorale con sublussazione delle testa femorale destra in presenza di una coxartrosi prematura bilaterale (doc. 19 – inc. 5; cfr., pure, il referto 8 gennaio 2007 della __________, in cui figura la diagnosi di coxartrosi a destra in presenza di una displasia dell’anca bilaterale, a destra più che a sinistra; doc. 32 – inc. 5) e, pertanto, non da un’infiammazione dei muscoli adduttori, come era invece stato ipotizzato inizialmente dai medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 4 e 8 – inc. 5).

                                         Per quanto concerne il ginocchio destro, leso in occasione dell’evento del 13 agosto 1995, va segnalato che l’Istituto assicuratore convenuto, in sede di decisione su opposizione 16 aprile 2007 (cfr. doc. 36, p. 3 – inc. 5), ha dichiarato di prendere a proprio carico il costo della RMN del 17 luglio 2006 (doc. 6 – inc. 5), rispettivamente, quello relativo al trattamento della cartilagine e, d’altra parte, ha invitato l’insorgente, qualora in futuro dovesse necessitare di un intervento chirurgico, ad annunciare una ricaduta, relativamente alla quale l’CO 1 si pronuncerà mediante decisione suscettibile di opposizione (e, in seguito, di ricorso al TCA).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’assicuratore LAINF convenuto di negare la propria responsabilità relativamente alle patologie che interessano il polso e l’anca destra, è stata presa fondandosi sugli apprezzamenti del 2 marzo e del 2 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Trattandosi dell’estremità superiore destra, il medico di circondario dell’CO 1 - preso atto della diagnosi posta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso il Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, in occasione dell’intervento operatorio del 16 gennaio 2007 (cfr. doc. 26 – inc. 3: “Importante artrosi radiocarpale, in particolar modo radioscafoidea polso destro dopo vecchia lesione traumatica del legamento SL da questo lato, in più grossa lesione cistica osso capitato e osso scafoide a destra.”) -, ha escluso l’esistenza di una relazione di causalità naturale sia con l’incidente stradale del mese di giugno 2000, posto che all’epoca non era stato segnalato alcunché di particolare a quel livello, sia con l’evento del mese di ottobre 2006 (caduta dalle scale di casa con trauma contusivo ad entrambe le mani, cfr. doc. 25 – inc. 3), proprio in considerazione della diagnosi formulata dal curante (cfr., in proposito, doc. 25 – inc. 3: “Io ho notificato alla CO 1 una ricaduta del caso del 10.6.2000 (…) poiché il dr.__________ mi ha detto che la lesione da lui constatata con la TAC (eseguita il 6.12.2006) è da attribuire a un vecchio infortunio.” – il corsivo è del redattore):

"  nel 2000 non si fa cenno del polso e per quanto riguarda l’infortunio dell’ottobre 2006, questo è escluso dalla diagnosi TAC del 6.12.2006: “Importante artrosi radio-carpica/radio-scafoidea su vecchia rottura legamento SL con sospetta cisti scafoidea e dell’osso capitato in esiti stessa lesione anche polso sx”, per cui bilaterale.”

                                         (doc. 29 – inc. 3)

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dott. __________ – vista anche l’assenza di opinioni specialistiche contrarie -, possa validamente servire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori provvedimenti istruttori.

                                         In particolare, il TCA osserva che dalla pregressa documentazione medica relativa all’infortunio del 10 giugno 2000, si evince che quest’ultimo aveva interessato effettivamente soltanto il rachide lombare e la spalla destra. Nessun accenno per contro a eventuali problemi a livello del polso destro (cfr., in particolare, i doc. 4 e 5).

                                         Al riguardo, non convince la giustificazione fornita dal ricorrente, ovvero che, vista la gravità delle lesioni riportate in sede lombare e alla spalla destra, la problematica al polso destro sarebbe passata in secondo piano e, quindi, inosservata (cfr. doc. 25, p. 2 – inc. 3).

                                         Infatti, non può essere ignorato che, anche negli anni successivi, allorquando i disturbi lombari e alla spalla destra erano regrediti, RI 1 non si è mai lamentato di problemi al polso destro (cfr. verbale del 10 novembre 2003, in cui l’assicurato ha dichiarato che nel 2001 aveva iniziato ad avvertire dolori localizzati al polso sinistro [e non a quello destro] – doc. 3 – inc. 4: “Prima di due anni fa non ho avuto nessun disturbo al polso sinistro. Da circa due anni in qua ho iniziato a sentire dei dolori al polso sinistro, a dipendenza dei movimenti che facevo. (…). Mi sono preoccupato per il persistere dei disturbi al polso sinistro e sono andato dal dr. __________ in settembre 2003.”).

                                         Parimenti inconferente è l’affermazione dell’assicurato secondo la quale i disturbi in questione sarebbero legati all’evento traumatico del giugno 2000 visto che, in quell’occasione, egli era caduto dalla moto sul lato destro (doc. 25, p. 2 – fasc. 3). Infatti al polso sinistro, non coinvolto in quell'occasione, è stata riscontrata esattamente la stessa problematica (cfr. doc. 26 – inc. 3: “Esiti da stessa operazione per la stessa lesione al polso sinistro al 26.11.2003.” – il corsivo è del redattore).

                                         A proposito del polso sinistro – lo si ricorda, sede della stessa affezione -, l’insorgente, nel 2003, aveva sostenuto di essere rimasto vittima, nel corso degli anni, di diversi traumi alle mani, senza però indicarne uno specifico (doc. 3 – inc. 4: “Il dr. __________ mi ha detto che all’origine dei disturbi al polso sinistro deve esserci stato un trauma, un colpo. Io ho avuto diversi infortuni nella mia vita. Vedi la lista CO 1. Mi è capitato anche di cadere, per esempio sciando, e di mettere le mani a terra per parare la caduta. Penso che i miei disturbi derivino da qualche colpo, che inizialmente non mi ha creato particolari problemi. Oppure deve esserci stato qualche colpo subito durante l’uso della citata arma-bastone o durante qualche colluttazione per lavoro (sono in polizia dal 1986).”).

                                         Ora, nell’ipotesi in cui RI 1 intendesse fare valere lo stesso genere di argomento in relazione al danno al polso destro, la soluzione non potrebbe essere diversa da quella ritenuta dall’Istituto assicuratore convenuto nella decisione formale del 17 novembre 2003 (doc. 8 – inc. 4).

                                         In effetti, alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente, il TCA dovrebbe concludere che il danno all’estremità superiore destra non può essere fatto risalire a un infortunio, l’assicurato stesso, non ricordando alcun evento specifico che abbia interessato quella parte del corpo.

                                         In proposito, è utile segnalare che il TFA (TF, a partire dal 1° gennaio 2007) ha deciso in questo senso in una sentenza U 348/05 del 20 gennaio 2006, concernente un assicurato, portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio d’infortunio, non aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un secondo tempo, egli aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una passeggiata, tuttavia, sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non ricordare di essere caduto sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non aver risentito dei disturbi in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare a casa senza problemi. L’Alta Corte ha quindi negato che il danno riscontrato al ginocchio destro fosse, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, imputabile a infortunio (oppure che costituisse una lesione parificata a infortunio).

                                         Anche questo Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28 settembre 2001, inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11 aprile 2005 nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).

                                         Riguardo al fatto che il dott. __________ ha attribuito il danno alla salute lamentato dall’assicurato a un evento di natura traumatica, va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).

                                         Per quanto attiene all’eziologia della problematica interessante l’anca destra, il dott. __________ ha enunciato le considerazioni seguenti:

"  I sintomi del paziente sono pertanto chiaramente spiegati da questa diagnosi [displasia dell’anca, n.d.r.] che interessa una struttura anatomica superiore alle strutture coinvolte nei precedenti infortuni che riguardano le ginocchia, che tra l’altro erano già preda di importanti fenomeni degenerativi e da malpostura con malappoggio e con alterati scarichi di forze sulle strutture articolari.

Quindi si può dire che i sintomi lamentati dal paziente e verificati in __________, derivano da problemi dell’anca e hanno origine da una malformazione che ha e avrà una progressione nel tempo anche per la costituzione del paziente e per altri problemi costituzionali, come l’appoggio plantare e gli alterati scarichi delle linee di forza.

Queste patologie non hanno nulla a che fare con gli infortuni patiti dal paziente e non sono ricadute degli stessi e non hanno nulla a che vedere con una malattia professionale.”

                                         (doc. 43)

                                         Tutto ben considerato, anche a questo riguardo, il TCA non vede alcuna valida ragione per scostarsi dalla valutazione espressa dal medico di circondario dell’CO 1, la quale appare senz’altro convincente.

                                         È infatti stato accertato che la sintomatologia accusata da RI 1 era (poiché, nel frattempo, egli è stato sottoposto a un intervento di impianto di protesi totale dell’anca) da addebitare a una displasia dell’anca, presente a destra così come a sinistra (anche se in modo più pronunciato a destra; cfr. doc. 32 – inc. 5), ovvero a una patologia di natura congenita, all’origine di una coxartrosi (su questo tema, cfr. l’articolo “Trattamento chirurgico della displasia dell’anca nell’adulto: I. Procedure alternative all’artroplastica”, pubblicato sul sito internet www.performed.it, in cui si legge segnatamente che, citiamo: “La displasia dell’anca è un disturbo dello sviluppo che porta ad anomalie anatomiche, a un conseguente aumento dello stress da contatto nell’articolazione e, infine, alla coxartrosi.” – il corsivo è del redattore).

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui l’assicuratore infortuni convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al polso e all’anca destra, la decisione su opposizione impugnata non presta il fianco a censure di sorta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.50 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.07.2007 35.2007.50 — Swissrulings