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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.04.2008 35.2007.114

April 7, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,442 words·~52 min·5

Summary

Incidente stradale con distorsione cervicale. Assenza quadro tipico disturbi susseguenti "colpo di frusta" e perciò inapplicabilità relativa giurisprudenza. Raggiunto status quo sine in base a perizia medica ordinata da amministrazione. Giurisprudenza su ernia discale cervicale inapplicabile

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.114   mm

Lugano 7 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 dicembre 2001, RI 1 - dipendente della __________ del __________ in qualità di impiegata e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo sinistro, essa ha riportato, secondo il certificato 3 gennaio 2002 del dott. __________, un trauma da “colpo di frusta” al rachide cervicale (doc. 3/31).

                                         L’assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 maggio 2005, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1° giugno 2003, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. 2/13).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 2/8 e 2/5), l’assicuratore LAINF, in data 17 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 272).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2007, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscerle una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° giugno 2003, nonché a rimborsarle ogni spesa medica necessaria.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente contesta il valore probatorio della perizia pluridisciplinare allestita dal __________ di __________, visto che essa presenta diverse inesattezze e, soprattutto, che si trova in contrasto con il parere espresso dal Prof. dott. __________ nella sua certificazione del 18 gennaio 2007. Essa sostiene perciò che l’amministrazione non avrebbe dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’estinzione del nesso di causalità naturale.

                                         Per quanto riguarda invece l’adeguatezza del nesso di causalità, l’assicurata è dell’avviso che l’incidente stradale in questione vada classificato fra gli infortuni gravi oppure, subordinatamente, fra quelli di media gravità e, in quest’ultima ipotesi, che sarebbero tre i criteri di rilievo adempiuti nel caso di specie, ovvero i disturbi persistenti, il grado e la durata dell’inabilità lavorativa dovuta alle conseguenze fisiche, nonché la durata eccezionalmente lunga della cura medica.

                                         Infine, la ricorrente domanda l’applicazione della giurisprudenza elaborata in materia di ernie discali cervicali e, al riguardo, ritiene che le relative condizioni cumulative siano soddisfatte (doc. I).

                               1.4.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.5.   Nel corso del mese di gennaio 2008, l’assicurata ha prodotto una nuova certificazione, datata 9 gennaio 2008, del Prof. __________ e ha domandato che venga ordinata l’esecuzione di una perizia neutra (doc. IX + allegato).

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione in merito il 28 gennaio 2008 (doc. XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2003, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.7.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc..

                                         Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                                         Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

                               2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"

                                         (DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

                                         (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

                               2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

                                         In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.

                                         Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.

                                         Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"  Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."

                                         (RAMI succitata, consid. 3a)

                                         D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):

"  b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

                                         (RAMI succitata)

                                         Il TFA ha confermato la sua giurisprudenza in una sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:

"  Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE 117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

                                         (STFA succitata, consid. 1.2)

                             2.10.   In una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che, non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1).

                                         La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione.

                                         Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

                                         Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

                                         Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti                  intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

                             2.11.   In concreto, in data 5 dicembre 2001, RI 1 è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale: l’autovettura da lei condotta, una __________, ferma in colonna, è stata tamponata dalla conducente della vettura che la seguiva, una __________. L'automobile dell'assicurata è quindi stata spinta contro quella che la precedeva.

                                         La ricorrente è stata trasportata presso il Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________. I sanitari, dopo averla sottoposta agli accertamenti del caso, l’hanno dimessa il giorno stesso, prescrivendole una terapia medicamentosa e l’utilizzo del collare morbido (doc. 3/34).

                                         L’11 dicembre 2001, l’assicurata ha consultato il dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         Dal relativo referto, datato 12 dicembre 2001, si evince innanzitutto che RI 1 soffriva già da anni di disturbi a livello della colonna cervicale, per i quali aveva beneficiato, a più riprese, di fisioterapia (doc. 3/34, p. 1).

                                         Risulta in seguito che, nel frattempo (ossia dal sinistro), la situazione era evoluta positivamente, nel senso che i dolori al rachide cervicale, quelli alla zona lombare e gluteale di destra, così come i conati e la sensazione di vomito, erano regrediti velocemente. Per contro, l’insorgente lamentava ancora una sensazione di nausea, nonché delle dolenzie a livello del ginocchio sinistro, sede di un ematoma.

                                         L’assicurata non presentava nessuna irradiazione del dolore alle estremità superiori e inferiori, nessun disturbo della sensibilità e nessuna difficoltà di concentrazione (doc. 3/34, p. 1).

                                         Secondo il dott. __________, essa era rimasta vittima di un trauma d’accelerazione cervicale, instauratosi, citiamo: “… su una problematica degenerativa già piuttosto avanzata a livello cervicale plurisegmentale che interessa praticamente i segmenti da C3 fino a C7 con un’osteocondrosi nonché una spondilosi soprattutto posteriore e particolarmente interessante i segmenti C4/C5 e C5/C6.”. Egli ha inoltre precisato che, citiamo: “Vi sono comunque nell’anamnesi anche dei sospetti per una sindrome di tipo neurovegetativo con manifestazioni di nausea e vertigini.” (doc. 3/34, p. 2s. - il corsivo è del redattore).

                                         Il reumatologo ha infine consigliato alla paziente di continuare con la terapia medicamentosa antalgica e miorilassante, nonché di eseguire della fisioterapia (doc. 3/34, p. 2s.).

                                         Dalle tavole processuali emerge che la ricorrente è stata in grado di riprendere il proprio lavoro al 50% dal 27 dicembre 2001 (doc. 3/30) e in misura completa dall’11 febbraio 2002 (doc. 3/27). Nuova inabilità del 30% dal 4 marzo 2002 e nuovo tentativo di ripresa lavorativa a tempo pieno dal 18 maggio 2002. Dal 17 giugno 2002 in poi, l’assicurata ha presentato una inabilità del 50% (rapporto 21 marzo 2003 del dott. __________ contenuto nella sez. 7).

                                         Il 7 giugno 2002 è stata eseguita una RMN della colonna cervicale che ha evidenziato l’esistenza di discopatie multisegmentali con ernie discali che causano stenosi secondarie del canale spinale relativamente importanti a livello C5-C6 e soprattutto C6-C7 (doc. 3/25).

                                         Interpellato dall’amministrazione, il dott. __________, in data 28 agosto 2002, ha segnatamente ribadito la preesistenza dei dolori a livello cervicale, sede di alterazioni osteocondrotiche C5/C6 e C6/C7 (doc. 3/22).

                                         Il 6 dicembre 2002 ha avuto luogo una visita medica fiduciaria da parte del dott. __________, spec. in chirurgia.

                                         In quell’occasione, l’assicurata ha riferito di soffrire di dolori cervico-cefalici mantenendo la posizione seduta prolungata davanti al computer, accompagnati da una sensazione di nausea quando essi raggiungono l’apice, e di avere accusato delle turbe visive (doc. 3/21, p. 2).

                                         Per quanto concerne la causalità, il medico fiduciario appena citato ha sostenuto che il sinistro del dicembre 2001 ha provocato un aggravamento transitorio dello stato preesistente a livello del rachide cervicale, con raggiungimento dello status quo sine a far tempo dal mese di maggio 2002 (doc. 3/21, p. 5: “Le ulteriori ricadute ed inabilità lavorative non possono essere ascritte tout-court ed in modo probabile preponderante (quindi con una percentuale nettamente superiore al 50%), all’incidente in sé, e proprio l’iter terapeutico, la ripresa dell’attività lavorativa, la presenza delle gravi alterazioni preesistenti e ben dimostrate dalla risonanza magnetica, depongono per la non preponderanza dell’evento infortunistico nella situazione attuale. Uno stato quo sine si può quindi ritenere raggiunto con il mese di maggio 2002.”).

                                         Facendo proprie le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, l’assicuratore LAINF, in data 7 febbraio 2003, ha informato l’assicurata circa la propria intenzione di sospendere il versamento delle prestazioni assicurative a decorrere dal 1° giugno 2002 (doc. 2/52).

                                         Con rapporto del 10 marzo 2003, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato che la ricorrente, in sua cura dal 1991, soffriva già allora, in particolare, di cefalee di origine vertebrogena, di lombalgie croniche, così come di una sindrome premestruale accompagnata da cefalee.

                                         Egli ha comunque pure precisato che, da quando è in sua cura, RI 1 non é mai stata inabile al lavoro a causa di disturbi localizzati alla colonna cervicale e/o lombare (doc. 3/19).

                                         Durante il periodo 13-16 settembre 2004, RI 1 é stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari presso il __________ di __________.

                                         Dal rapporto dell’11 gennaio 2005 emerge che i periti basilesi hanno ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi della ricorrente e ne hanno, altrettanto puntualmente, descritto lo status reumatologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia), neurologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia), oftalmologico (a cura del dott. __________, spec. FMH in oftalmologia) e, infine, psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia).

                                         Per quanto qui di interesse, gli specialisti hanno affermato che, in occasione del noto incidente stradale, l’assicurata ha lamentato una distorsione del rachide cervicale, già interessato da un notevole stato degenerativo, che ha esacerbato le cervicalgie con irradiazioni verso l’occipite sino alla fronte. Oltre a ciò, essa ha lamentato dolori in sede lombare e alla regione dell’anca destra.

                                         Secondo i sanitari del __________, i disturbi e i dolori denunciati dalla ricorrente al momento della perizia derivavano, con verosimiglianza preponderante, dalle alterazioni degenerative esistenti a livello del rachide cervicale.

                                         D’altro canto, essi hanno sostenuto che il sinistro del 5 dicembre 2001 è stato responsabile, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, di un peggioramento transitorio dello stato preesistente, con lo status quo sine raggiunto a distanza di circa 18 mesi dall’infortunio (doc. 3/2, p. 22: “Die objektiven Befunde lassen demzufolge den Schluss zu, dass es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu einer vorübergehenden Verschlimmerung gekommen ist, der schicksalhafte Verlauf der vorbestehenden Erkrankung aber mittlerweile den Status quo sine erreicht hat, wo die Explorandin auch ohne Unfall an den heute geklagten Beschwerden leiden würde.“, p. 24, risposta al quesito n. 6.7: „Ja, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ist der Status quo sine erreicht. Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Explorandin bie Ende Dezember 2001 vollständig arbeitsunfähig war, dann wurde ärztlicherseits eine Arbeitsfähigkeit von 50% bis im Februar 2002 attestiert. Die Explorandin hat dann versuchsweise einige Wochen zu 100% gearbeitet, ging im März 2002 ihren Angaben zufolge in die Ferien und arbeitete danach - immer gemäss ihren eigenen Angaben - witer zu 50%. Offenbar aber versuchte sie dann erneut wieder zu 100% zu arbeiten und musste dann die Arbeitsfähigkeit dann noch wieder auf 50% reduzieren. Er ist heute rückblickend schwierig, ein genaues Datum festzulegen, wann dieser Status quo sine nun effektiv erreicht war. Aufgrund der Umstände, des erlittenen Traumas beim Unfall in Relation zu den degenerativen Veränderungen kann davon ausgegangen werden, dass circa 18 Monate nach dem Unfall der Status quo sine erreicht war.“ e p. 26, risposta al quesito 6.12: „Es können keine Unfallfolgen mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Sie sprechen in Ihrer Frahe allerdings von einer Möglichkeit („Esiste la possibilità“. Die reine Möglichkeit einer richtunggebenden Veschlimmerung können wir nicht ausschliessen, aber sie ist nicht wahrscheinlich, wie bereits oben ausführlich dargelegt.“- il corsivo é del redattore).

                                         I periti hanno negato l’eziologia traumatica anche alla sindrome algica lombospondilogena, alle emicranie e ai disturbi oftalmologici (doc. 3/2, p. 22 e p. 23, risposta al quesito 6.5).

                                         Da parte sua, lo specialista in psichiatria, dott. __________, non ha individuato alcun indizio a favore della presenza di un qualsiasi disturbo psichico invalidante (doc. 3/2, p. 19 e p. 27, risposta ai quesiti 6.16 e 6.17).

                                         Dalla documentazione prodotta nel corso della procedura di opposizione, risulta che l’assicurata, durante l’autunno/inverno 2005, ha consultato in più occasioni il Prof. dott. __________, spec. FMH in anestesiologia presso la Clinique de __________ di __________.

                                         Dal relativo referto del 9 dicembre 2005 risulta in particolare che RI 1 è stata sottoposta a discografie cervicali a livello dei dischi intervertebrali C5-C6 e C6-C7, le quali hanno entrambe provocato una reazione algica caratteristica.

                                         Il Prof. __________ ha quindi espresso le considerazioni seguenti:

"  Cette patiente représente un dilemme sur le plan diagnostic. Elle souffre certainement de longue date d’une discopathie cervicale, mais qui était apparemment complètement asymptomatique car elle n’a jamais consulté pour des problèmes de nuque avant l’accident. Les examens que nous avons effectués démontrent clairement qu’elle est symptomatique sur les deux niveaux observés et que la cause de ses douleurs n’est pas située au niveau des articulations facettaires. Ceci implique la nécessité de considérer une chirurgie avec discectomie et fusion à deux niveaux. Avant d’entreprendre un tel geste, il sera nécessaire d’effectuer une discographie également au niveau C4-C5 pour s’assurer que ce niveau est asymptomatique.”

                                         (allegato al doc. 2/5)

                                         Agli atti di causa figura pure un referto, datato 18 gennaio 2007, del Prof. dott. __________, Primario del Servizio __________ di neurochirurgia.

                                         Con riferimento all’esito degli esami praticati a __________, il dott. __________ ha indicato che, citiamo: ”esiste infatti una letteratura importante che non permette di considerare l’abituale relazione “lesioni degenerative preesistenti/persistenza di disturbi in assenza di una lesione ossea od osteoarticolare”. Una discografia provocativa in un disco alterato, ma non sintomatico (generatore dei dolori) non provoca disturbi di sorta. In tal senso e almeno dal punto di vista assicurativo è quindi indispensabile che questo problema, se sottoposto a valutazione peritale neutra, lo sia da parte di specialisti veramente competenti con quest’ordine di problemi e che non si limitano a riprodurre le tabelle, rispettivamente i dati dei lavori generalmente citati e che risalgono ad oltre 30 anni fa.”

                                         Ed inoltre, citiamo: “per quel che concerne invece l’aspetto assicurativo, pensiamo che questi esami abbiano chiaramente dimostrato lesioni specifiche e correlate con le manifestazioni cliniche dominanti (nucalgie, cervicalgie). Pensiamo anche che esse sia correlate con un nesso di causalità probabile (wahrscheinlich) con l’evento traumatico di 5 anni fa.” (doc. D).

                                         Con scritto del 9 gennaio 2008, prodotto pendente causa, il Prof. __________, interpellato dal patrocinatore dell’insorgente, si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie conclusioni (doc. I).

                             2.12.   Con la propria impugnativa, RI 1 postula l’applicazione della giurisprudenza che l’Alta Corte federale ha elaborato in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale.

                                         Dagli atti medici, risulta che, effettivamente, la ricorrente é rimasta vittima di un trauma distorsivo alla colonna cervicale.

                                         Tale diagnosi è stata ritenuta, ad esempio, dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. 3/34), dal dott. __________ (doc. 3/21, p. 4), dagli specialisti del __________ di __________ (doc. 3/2, p. 20), nonché dall’anestesiologo Prof. dott. __________ (allegato al doc. 2/5)

                                         Del resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA U 83/02 del 14 ottobre 2002, consid. 3.1, nonché E. Murer, Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs, in SVG-Tagung 2002, Friborgo 2002, p. 2).

                                         Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per potere applicare i principi elaborati dalla Corte federale in questo specifico ambito.

                                         Infatti, secondo il TFA, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione (DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.; cfr., pure, J.-M. Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les traumatismes cervicaux, in SZS 52/2008, p. 59).

                                         In una sentenza U 109/04 del 23 novembre 2004, l'Alta Corte ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato, tutt’al più, forti dolori occipitali con irradiazioni alla regione del collo, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al petto sinistro, nonché lombalgie con irradiazioni alla gamba sinistra:

"  Auch das Vorliegen der Folgen eines (allfälligen) Traumas der Halswirbelsäule ist zu verneinen: Das erstbehandelnde Spital X.________ hat am Unfalltag anamnestisch "etwas Kopfschmerz" erhoben und der Hausarzt berichtete im Bericht vom 9. Juni 2000 davon, dass der Beschwerdegegner "im Hals-Schultergürtel noch stark verspannt" sei und "Spontanbewegungen mit HWS/Kopf ... nur spärlich vorhanden" seien, während die Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik des Spitals Y.________ im Untersuch vom 3. Mai 2000 in der Anamnese angab, der Versicherte leide momentan "unter starken occipitalen Schmerzen mit Ausstrahlung in Nackenbereich sowie in die li Schulter, li Arm, li Brusthälfte, Lumbalgien mit Ausstrahlung ins li Bein". Weitere typische Beschwerden (wie diffuse Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Übelkeit, rasche Ermüdbarkeit, Visusstörungen, Reizbarkeit, Affektlabilität, Depression, Wesensveränderung; BGE 117 V 360 Erw. 4b; vgl. BGE 119 V 338 Erw. 2) sind dagegen nicht innert der Latenzzeit von 24 bis höchstens 72 Stunden nach dem Unfall (RKUV 2000 Nr. U 359 S. 29 Erw. 5e) aufgetreten, sondern wurden erstmals im November 2002 - d.h. zweieinhalb Jahre nach dem Unfall - von der Klinik R.________ erwähnt. Damit kann der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und dem für ein Schleudertrauma der HWS typischen Beschwerdebild sowie der als Folge davon eingetretenen Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht ohne weiteres bejaht werden (BGE 119 V 338 Erw. 1 in fine, 117 V 360 Erw. 4b);“

                                         In una sentenza U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.2 e 6.3, il TFA ha parimenti negato l’applicabilità della giurisprudenza relativa ai traumi d’accelerazione del rachide cervicale, siccome l’assicurata, nelle prime 72 ore dopo l’incidente, aveva sì lamentato dolori alla nuca e alle spalle, tuttavia, citiamo: “alcuni degli altri sintomi si sono manifestati soltanto in maniera sporadica – quindi non in modo frequente e persistente, come preteso dalla giurisprudenza (sentenza del 29 ottobre 2002 in re S., U 22/01, consid. 6.2) -, mentre altri ancora solo tardivamente, circa 2/3 anni dopo l’incidente.”.

                                         In concreto, attentamente vagliata la documentazione medica, va considerato accertato che l’assicurata, immediatamente dopo il sinistro, ha presentato dolori in sede cervicale, così come si evince, ad esempio, dal rapporto 12 dicembre 2001 del dott. __________ (doc. 3/34: “Subito dopo l’incidente si manifestano delle sensazioni di malessere generale, nausea e degli episodi di vomito e dei dolori cervicali. La paziente viene inviata per accertamenti all’ospedale __________ di __________ dove al pronto soccorso vengono fatte eseguire le radiografie della colonna cervicale.” - il corsivo è del redattore; in proposito, si veda la sentenza U 215/05 del 30 gennaio 2007, consid. 5, con cui il TF ha chiarito che la necessità di apparizione entro le prime 72 ore concerne soltanto i disturbi a livello della nuca e/o del rachide cervicale, e non anche altri disturbi rientranti nel quadro tipico del “colpo di frusta”).

                                         D’altro canto, però, non può essere ammesso che essa abbia pure lamentato altri sintomi tipici “in modo frequente e persistente” (cfr. STFA U 350/04 succitata).

                                         In effetti, in base alle informazioni fornite dal dott. __________ (ossia dal sanitario che per primo ha avuto in cura l’assicurata, dopo la dimissione dal PS dell’Ospedale __________ di __________), i conati e la sensazione di vomito, manifestatisi in concomitanza con l’incidente, erano rapidamente (nel giro di qualche giorno) regrediti sino a scomparire, così come erano regrediti i dolori localizzati alla regione lombare e gluteale destra, nonché le stesse cervicalgie. Persisteva per contro una sensazione di nausea. Per il resto, la ricorrente non accusava nessuna irradiazione dei dolori agli arti superiori e inferiori, nessun disturbo della sensibilità e nessuna difficoltà neuropsicologica (doc. 3/34).

                                         Lo stesso reumatologo, nel suo rapporto 21 marzo 2003 indirizzato all’Ufficio AI, ha fatto stato di una, citiamo: “… certa cronicità di questa sintomatologia.”, riferendosi ai dolori presenti in sede cervicale che, nel frattempo, irradiavano alle volte lungo l’arto superiore destro (doc. presente nella sez. 7).

                                         In occasione della visita fiduciaria di controllo del 6 dicembre 2002 - trascorso un anno dall’infortunio in questione -, l’insorgente aveva riferito al dott. __________ di accusare dolori cervico-cefalici mantenendo a lungo la posizione seduta, nonché di avvertire una sensazione di nausea allorquando i dolori raggiungevano il loro apice. Essa ha pure dichiarato di avere presentato dei disturbi visivi, nella forma di una “visione tremolante”, i quali, secondo quanto emerge dalla perizia 11 gennaio 2005 del ZMB, sono però gradualmente scomparsi (doc. 3/2, p. 15).

                                         Anche dal referto 28 giugno 2005 del Prof. dott. __________ si evince che, a quel momento, la ricorrente lamentava “soltanto”, citiamo: “… un dolore/tensione in sede paravertebrale cervicale ds con irradiazione dell’area suboccipitale, paramediana ds, a raggiungere la fronte e l’area peri-oculare ds. Parallelamente la paziente descrive una sensazione di tensione nell’arto superiore ds con parestesie che coinvolgono le dita II-V della mano ds, con dominanza per II-III-IV. Questo coinvolgimento dell’arto superiore ds non è dominante.” (doc. C).

                                         Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, la questione della causalità deve essere risolta secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta".

                                         In tale contesto va peraltro ricordato che, secondo l'Alta Corte, la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora, fra le altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato organico oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la colonne cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo 2002, p. 7).

                                         Ora, nella evenienza concreta, gli specialisti che si sono interessati al caso dell’assicurata, sono unanimi nel ritenere che esiste una chiara correlazione tra i disturbi da essa denunciati e i reperti presenti a livello del rachide cervicale (cfr. doc. 3/2, p. 22: “Aufgrund der Aktenlage und der Befunde muss mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass mittlerweile die degenerativen Veränderungen der Halswirbelsäule fèr die heute geklagten erheblichen Beschwerden und Schmerzen verantwortlich sind. Die krankhaften radiologischen Befunde erklären ohne weiteres diese Beschwerden.”, nonché gli allegati al doc. 2/5).

                             2.13.   Secondo i periti del __________ di __________, il cui parere é stato fatto proprio dall’amministrazione, l’infortunio del 5 dicembre 2001 ha provocato un peggioramento solo transitorio della situazione preesistente, con lo status quo sine raggiunto a distanza di circa 18 mesi (cfr. doc. 3/2, risposta al quesito n. 6.7).

                                         La ricorrente contesta tale valutazione e pretende che i disturbi presenti al momento della chiusura del caso, costituivano ancora una conseguenza naturale (e adeguata) del sinistro assicurato, e ciò facendo capo, in sostanza, alle certificazioni del Prof. dott. __________ (cfr. doc. I).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che la perizia elaborata dal __________ di __________, alla luce della quale RI 1è reputata avere raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro assicurato, a decorrere dalla fine del mese di maggio 2003, possa validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                                         In particolare, non va dato seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia bio-meccanica, nella misura in cui tale accertamento non rappresenta una base, né sufficiente né necessaria, per la valutazione del nesso di causalità naturale (cfr. RAMI 2003 U 489, p. 359 e riferimenti; STFA U 14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1).

                                         In proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         L’apprezzamento degli specialisti __________, è del resto conforme alla dottrina medica dominante.

                                         In effetti, conformemente a quest’ultima, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA U 122/02 del 28 maggio 2004, consid. 4.2.1 e U 125/97 del 31 dicembre 1997, consid. 4c; cfr., inoltre, STFA U 131/96 del 6 giugno 1997, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza U 194/94 del 3 aprile 1995, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio, è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         In questo contesto, è inoltre utile sottolineare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)

                                         Nella concreta evenienza, alla luce della documentazione medica presente all’inserto, il TCA constata che al momento in cui a RI 1 è occorso l’evento infortunistico del 5 dicembre 2001, il rachide cervicale presentava già delle accentuate alterazioni denegerative plurisegmentali e che il sinistro in questione non ha di per sé causato alcun danno strutturale.

                                         Ciò si evince dal rapporto 12 dicembre 2001 del dott. __________ (doc. 3/34, p. 2: “… questo trauma a livello della colonna cervicale si instaura su una problematica degenerativa già piuttosto avanzata a livello cervicale plurisegmentale che interessa praticamente i segmenti da C3 fino a C7 con un’osteocondrosi, nonché una spondilosi soprattutto posteriore e particolarmente interessante i segmenti C4/C5 e C5/C6.” - il corsivo è del redattore), da quello 15 gennaio 2003 del dott. __________ (doc. 3/21: “… la paziente era già sofferente per notevoli alterazioni statico-degenerative e stenosanti a livello della colonna cervicale. Era già in cura per questi problemi. L’incidente ha provocato un peggioramento transitorio.” - il corsivo è del redattore), da quello 11 gennaio 2005 del __________ (doc. 3/2, p. 24: “Man findet zusammenfasst also keine Folgen eines unfallbedingten strukturellen Schadens.”), nonché da quello datato 9 dicembre 2005 del Prof. dott. __________ (allegato al doc. 2/5: “Elle souffre certainement de longue date d’une discopathie cervicale, ...” - il corsivo è del redattore).

                                         I presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni), non sono quindi soddisfatti.

                                         Riguardo all’affermazione contenuta nel rapporto 9 dicembre 2005 del dott. __________, secondo cui la ricorrente sarebbe sempre stata asintomatica a livello del rachide cervicale antecedentemente all’infortunio, essa non corrisponde al vero, così come lo testimonia, ad esempio, il referto 21 marzo 2003 del dott. __________ (doc. presente nella sez. 7: “Essa soffriva già da tempo di un disturbo a livello della colonna cervicale su delle alterazioni degenerative. Era in cura fisioterapica.”), oppure quello 28 agosto 2002 dello stesso sanitario (doc. 3/22: “alterazioni osteocondrotiche C5/C6 e C6/C7, da anni soffriva di disturbi alla cervicale.” - il corsivo è del redattore).

                                         D’altronde, la circostanza che l’insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori prima del sinistro del dicembre 2001, sarebbe comunque irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"  (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

                                         (perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. – il corsivo è del redattore)

                                         In esito a quanto precede, occorre concludere che il sinistro del 5 dicembre 2001 ha aggravato solo temporaneamente lo stato preesistente e che, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale, trascorsi 18 mesi dallo stesso sinistro.

                                         L’apprezzamento enunciato dal Prof. dott. __________ (allegato al doc. 2/5), a cui la ricorrente si richiama, non è suscettibile di condurre a una diversa soluzione della vertenza sub judice, nella misura in cui appare in contrasto, non solo con la perizia del __________, ma pure, e soprattutto, con la dottrina medica dominante (recepita dalla giurisprudenza federale).

                                         D’altro canto, quando afferma che nel caso di specie sarebbe utile disporre di una valutazione medica neutra, il neurochirurgo curante sembra ignorare l’esistenza della perizia 11 gennaio 2005 del __________ di __________, istituto a cui fa capo di tanto in tanto con soddisfazione anche questo Tribunale, la quale, in virtù della giurisprudenza federale citata in precedenza, non può certo essere definita di parte.

                             2.14.   La ricorrente fa inoltre valere che al caso di specie troverebbe applicazione la giurisprudenza elaborata in materia di ernia discale cervicale (doc. I, p. 8).

                                         Al di là della terminologia che il radiologo dott. __________ ha utilizzato per descrivere le immagini della RMN cervicale del 7 giugno 2002 (doc. 3/25), nel caso concreto non è affatto dimostrato che RI 1 sia portatrice di vere e proprie ernie discali a livello del rachide cervicale.

                                         In effetti, dal rapporto 9 dicembre 2005 del Prof. __________ si evince che l’assicurata soffre di discopatie a livello di C5-C6 e C6-C7 con un bulging discale significativo, senza conflitto radicolare (allegato al doc. 2/5).

                                         Analoghe indicazioni si ritrovano nel referto 28 giugno 2005 del Prof. __________ (doc. C).

                                         Anche fra le diagnosi formulate dai medici del __________ di __________ non figura quella di ernia discale cervicale (cfr. doc. 3/2, p. 19s.).

                                         A proposito della differenza tra ernia discale e bulging discale, si consulti il sito web seguente: http://www.spineuniverse.com.

                                         In queste condizioni, non può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dall’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.114 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.04.2008 35.2007.114 — Swissrulings