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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2007 35.2006.69

January 15, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,087 words·~30 min·4

Summary

2 incidenti stradali con distorsioni cervicali. In totale annunciate 4 ricadute, di cui l'ultima rifiutata dall'assicuratore. Negata eziologia traumatica ai disturbi lamentati in occasione 4. ricaduta. Ritenuto determinante che tali disturbi fossero diversi da quelli assunti in precedenza.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.69   mm/ll

Lugano 15 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 giugno 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 15 novembre 2002, __________, alle dipendenze della Carrozzeria __________ di __________ in qualità di tuttofare e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando, secondo il certificato 5 dicembre 2002 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, una distorsione cervicale e contusioni a livello toraco-lombare, temporo-mandibolare sinistro e del polpaccio destro (cfr. doc. 3).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il proprio lavoro in misura del 25% dal 25 novembre 2002, del 50% dal 3 dicembre 2002 e del 100% dal 10 dicembre 2002. La cura medica è stata dichiarata chiusa a far tempo dal 9 dicembre 2002 (doc. 9).

                                         Il suo medico curante ha ancora attestato un’incapacità lavorativa del 50% per il periodo 9 gennaio-3 febbraio 2003 (doc. 13 e 15).

                               1.2.   Nel corso del mese di gennaio 2004 RI 1 ha annunciato una ricaduta del sinistro del 15 novembre 2002, relativamente alla quale l’assicuratore LAINF ha ammesso la propria responsabilità, con incapacità lavorativa del 50% dal 12 gennaio al 9 marzo 2003 (doc. 20 e 28).

                               1.3.   Il 17 aprile 2004, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo incidente stradale, lamentando un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, una contusione alla spalla destra e alla colonna lombosacrale (doc. 3 – inc. __________ 1).

                                         Questo nuovo evento infortunistico ha comportato un’inabilità lavorativa totale durante il periodo 19 aprile-4 maggio 2004 (doc. 4 e 5 – inc. __________ 1).

                               1.4.   Nel prosieguo, all’Istituto assicuratore sono state notificate altre due ricadute dell’infortunio del novembre 2002 e, come tali, da esso assunte.

                                         RI 1, in occasione della prima ricaduta, ha presentato un’inabilità lavorativa completa dal 3 al 12 dicembre 2004 e del 50% sino al 28 gennaio 2005 (doc. 32, 33 e 40).

                                         In occasione della seconda, il suo medico curante ha attestato un’incapacità totale per il periodo 13-22 aprile 2005 e del 50% sino al 10 giugno 2005 (doc. 52).

                               1.5.   Una quarta ricaduta è stata notificata all’CO 1 in data 8 novembre 2005 (doc. 61).

                                         Con certificato del 4 novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato il suo paziente, sofferente di una lombalgia acuta, inabile al lavoro al 100% a contare dal 4 novembre 2005 (doc. 62).

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 13 dicembre 2005, ha negato la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi lombari e alla scapola destra, facendo difetto una relazione di causalità naturale con il sinistro del 15 novembre 2002 (doc. 70).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente e completata dal Sindacato RA 1 (doc. 73 e 84), l’CO 1, in data 9 giugno 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 89).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 9 ottobre 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’Istituto assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere il proprio obbligo a prestazioni anche in relazione alla quarta ricaduta, argomentando:

"   Il signor RI 1 è stato vittima di un infortunio non professionale in data 15.11.2002 quale passeggero di un'auto tamponata.

L'evento annunciato all'assicuratore LAINF è stato da questo assunto sia per quanto concerne l'indennità giornaliera che per le cure mediche a norma di Legge.

L'inabilità lavorativa si è protratta anche nel 2003 e la CO 1 ha optato per una valutazione bio meccanica (Triage).

Detto esame eseguito dall'__________ è stato oggetto di un rapporto steso in data 17.2.03 dal quale si evince

"in questo caso dal punto di vista biomeccanico, in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e i reperti riscontrati su sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili con l'effetto della collisione."

Confrontare documenti CO 1 rapporto del 17.02.2003.

Appare pacifica la responsabilità della CO 1.

In data 28.01.2004 la ditta, presso la quale il signor RI 1 lavorava, ha annunciato una prima ricaduta, che non ha avuto particolari difficoltà, ed è stata riconosciuta dalla CO 1.

In modo particolare il "certificato medico LAINF per ricaduta" nella parte riservata al medico di circondario riconosce una causalità confrontare atti CO 1 visto dal medico __________ 10.02.2004.

Una seconda ricaduta annunciata in data 10.12.2004 ha incontrato le prime difficoltà a livello di medico __________.

Il documento sempre presente nell'incarto CO 1 datato 11.01.2005 e vistato dal medico __________ Dr. __________, fa insorgere il primo motivo di confusione asserendo da una parte che non vi è una causalità, ma riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione (cfr. documento CO 1 visto in data 12.01.2005 dal Dr. __________).

In questo momento vi è pure un reperto del Dr. medico __________ datato 25.02.2005 che ben riassume i danni alla salute del signor RI 1 a seguito dell'infortunio automobilistico.

A nostro parere nasce a questo momento l'errore che ha in seguito portato la CO 1 a non più riconoscere la quarta ricaduta.

La CO 1, a sostegno della propria decisione di rifiuto delle prestazioni, elenca pure nella decisione su opposizione quale fatto al punto C. a pagina 2 della decisione su opposizione che l'assicurato ha fatto annunciare una quarta ricaduta con inabilità lavorativa dal 04.11.2005 per, a mente del dott. __________, una lombalgia acuta. Il 5.12.2005 l'assicurato ha invece dichiarato al dott. __________ di avere interrotto il lavoro a causa di dolori alla scapola destra.

L'istituto assicuratore ravvisa nelle dichiarazioni dell'assicurato una contraddizione, ma il dott. __________ nel suo certificato medico (Doc. A), rilasciato in data 06.09.2006, attesta che "… il dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali e lombali" vi è dunque un nesso causale con l'infortunio del 15.11.2002."

                                         (I)

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 15 novembre 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire l’eventuale diritto a ulteriori prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a rifiutare le proprie prestazioni in relazione ai disturbi oggetto della ricaduta annunciatagli l’8 novembre 2005 oppure no.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                               2.8.   Dalle tavole processuali emerge che, il 15 novembre 2002, RI 1, passeggero sull’autovettura guidata da un collega di lavoro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale (tamponamento).

                                         Egli ha immediatamente avvertito dolori fronto-temporali a sinistra, sul lato anteriore del collo, alla scapola destra, alla spalla destra e alla fossa poplitea destra (doc. 2, p. 3).

                                         I sanitari del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, consultati il giorno stesso del sinistro, hanno diagnosticato una distorsione cervicale e contusioni a livello toraco-lombare, temporo-mandibolare sinistro e del polpaccio destro.

                                         Da un profilo terapeutico, essi hanno prescritto l’assunzione di un anti-dolorifico e l’utilizzo del collare morbido.

                                         L’assicurato è infine stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 3).

                                         Nel prosieguo, l’insorgente è entrato in cura presso il dott. __________, medico-chirurgo a __________, il quale ha attestato una capacità lavorativa completa a contare dal 10 dicembre 2002 e la chiusura della cura medica già a far tempo dal 9 dicembre 2002 (doc. 9).

                                         In ragione di una recrudescenza dei disturbi, l’insorgente è stato ancora inabile al lavoro in misura del 50% durante il periodo 9 gennaio-3 febbraio 2003 (doc. 13 e 15).

                                         Nel mese di febbraio 2003, l’assicuratore infortuni ha richiesto una valutazione biomeccanica da parte dell’__________ di __________, i quali hanno formulato le considerazioni seguenti:

"  Il giorno 15.11.2002, il signore RI 1 (34 anni, 166 cm, 74 kg) era seduto, con la cintura di sicurezza allacciata, come passeggero (secondo autista) di una BMW, quando un altro veicolo lo urtò da tergo.

In base alle informazioni tecniche, si è potuto accertare che la valutazione della velocità (delta-v) della BMW, dovuta alla collisione era dell'ordine di 10-15 km/h; per effetto delle forza d'accelerazione l'autista e il signore RI 1 si sono mossi relativamente al veicolo all'indietro.

Sono da discutere particolarità biomeccaniche rilevanti la dichiarazione dell'assicurato di aver avuto ruotato la testa a sinistra; la "rotazione del capo durante un collisione", descritta nella documentazione, per avere rilevanza biomeccanica, deve innanzitutto essere delimitata quantitativamente. A volte, una "rotazione del capo" viene ammessa automaticamente solo se è noto che una persona stava guardando nello specchietto retrovisore. Questa conclusione automatica non è però permessa. Un conducente può sicuramente guardare nello specchietto retrovisore anche soltanto con il movimento degli occhi, senza effettuare alcuna rotazione della testa. Durante uno sguardo nello specchietto retrovisore si produce una rotazione del capo di soli 5-10°, anche quando gli occhi vengono mantenuti dritti rispetto alla testa. Stimiamo che una così lieve rotazione della testa non sia da considerare una sollecitazione biomeccanica supplementare.

In questo caso dal punto di vista biomeccanico, in base al triage tecnico e alla documentazione medica risulta che i disturbi e i reperti riscontrati sul Sig. RI 1 dopo l'evento, sono piuttosto spiegabili con l'effetto della collisione.

Vi è incertezza per quanto riguarda la valutazione tecnica e biomeccanica dell'evento, in quanto mancano informazioni sul secondo veicolo coinvolto. Anche sarebbe da chiarificare la posizione della testa dell' assicurato. Un'analisi tecnica dell'incidente e una successiva, dettagliata valutazione biomeccanica potrebbero eventualmente eliminare tale incertezza."

                                         (doc. 16)

                                         Nel corso del mese di gennaio 2004, il dott. __________ ha dichiarato RI 1 inabile al 50% dal 12 gennaio 2004 al 9 marzo 2003 a causa di una cervico-brachialgia a destra (doc. 20 e 28) e ha disposto l’esecuzione di misure fisioterapiche (doc. 21).

                                         Con rapporto del 16 febbraio 2004, il curante ha riferito di avere oggettivato, in occasione della consultazione del 12 gennaio 2004, una contrattura dei muscoli paravertebrali a livello della colonna cervicale e dorsale, nonché una ridotta mobilità del rachide cervicale (doc. 24).

                                         In data 17 aprile 2004, all’assicurato è occorso un secondo incidente della circolazione stradale (tamponamento), avvenuto a __________ (doc. 1 – inc. CO 1 1).

                                         Il dott. __________, al quale l’assicurato si è rivolto il 19 aprile 2004, ha diagnosticato un politraumatismo con colpo di frusta cervicale, contusione della spalla destra e del rachide lombo-sacrale.

                                         Egli ha attesto una completa incapacità lavorativa per il periodo 19 aprile-4 maggio 2004 e ha dichiarato chiusa la cura medica a contare dal 5 maggio 2004 (doc. 3 e 9 - inc. CO 1 1).

                                         Il 10 dicembre 2004, il datore di lavoro del ricorrente ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’infortunio del novembre 2002, determinata dall’insorgenza di cervico-brachialgie bilaterali, all’origine di una totale inabilità lavorativa a partire dal 3 dicembre 2004 (doc. 32 + allegato).

                                         Dal 12 dicembre 2004 e sino al 28 gennaio 2005, RI 1 ha invece presentato un’inabilità del 50% (cfr. doc. 34, 39 e 40).

                                         Il 25 febbraio 2005, l’assicurato si è sottoposto a una RMN del rachide cervicale, la quale ha consentito di evidenziare delle importanti turbe statiche con presenza di erniazioni discali trattenute di significato clinico a livello di C5-C6 e C6-C7, con eventuale sofferenza della radice di C7 a livello intraforaminale, più centrale della radice di C6 destra a livello di C5-C6 (doc. 41).

                                         Nel mese di marzo 2005, ha avuto luogo un consulto specialistico presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia, che ha proceduto all’esecuzione di esami elettrofisiologici sull’arto superiore destro.

                                         Tali accertamenti hanno messo in luce un netto rallentamento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per il nervo mediano a livello del canale carpale.

                                         Il reperto è così stato valutato dal dott. __________:

"  Il reperto può spiegare sicuramente parte delle brachialgie parestetiche lamentate dal paziente, apparse progressivamente dall’incidente del 2002. La compressione del n. mediano è probabilmente legata all’attività professionale, è possibile una distorsione del polso durante l’incidente in causa (contro il cruscotto per es.), il paziente non ricorda tuttavia tumefazioni particolari o dolori persistenti locali.

Nel n. mediano sono contenute le fibre radicolari di C7, verosimilmente coinvolte in una compressione cronica da parte d’un prolasso discale C6-7 piuttosto intraforaminale. Un rapporto con l’incidente con distorsione complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra è senz’altro possibile, in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti."

                                         (doc. 42)

                                         Una terza ricaduta, anch’essa assunta dall’Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. 55 e 58), è stata annunciata in data 4 maggio 2005, con incapacità lavorativa nel periodo 13-22 aprile 2005 e del 50% sino al 10 giugno 2005 (doc. 45 e 52).

                                         Il 17 giugno 2005, RI 1 è stato visitato dal medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha in particolare sottolineato la preesistenza delle alterazioni degenerative oggettivate a livello della colonna cervicale:

"  In futuro una ricaduta non potrà essere annunciata a carico della CO 1, bensì annunciata alla rispettiva Cassa Malati. Qui esiste un’importante degenerazione della colonna cervicale che non ha niente a che fare con l’infortunio del 15.11.2002.”

                                         (doc. 53, p. 3)

                                         In data 8 novembre 2005, vi è stato l’annuncio di ricaduta oggetto del caso sub judice.

                                         Con certificato del 4 novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro a causa dell’esistenza di una contrattura dei muscoli paravertebrali lombari (doc. 62).

                                         La diagnosi di lombalgia acuta figura pure sul suo certificato del 12 novembre 2005, mediante il quale il curante ha attestato un’incapacità del 50% dal 14 novembre 2005 (doc. 63).

                                         Il 5 dicembre 2005 l’insorgente è stato di nuovo sottoposto a visita fiduciaria di controllo da parte del dott. __________.

                                         In quell’occasione, RI 1 ha dichiarato di avere interrotto il lavoro a causa di, citiamo: “dolori alla scapola destra” (doc. 67, p. 2).

                                         Questo lo status clinico oggettivato dal fiduciario dell’CO 1 a livello del rachide cervicale e della spalla destra:

"  Il paziente tiene la testa dritta. L’asse delle spalle è orizzontale. Muscolatura del trapezio bilateralmente sciolta. Non dolenzia alla palpazione della muscolatura del collo e dei corpi vertebrali. La mobilità della colonna cervicale è completa. Completa pure la mobilità della spalla destra. Deboli i riflessi bicipitali a destra, mancano i riflessi tricipitali a destra e a sinistra e il bicipitale a sinistra.

Oggi nessun disturbo della sensibilità superficiali e profonda delle sue estremità superiori.”

                                         (doc. 67, p. 2)

                                         Il dott. __________ ha così valutato l’eziologia dei disturbi lamentati dal ricorrente:

"  Questo annuncio del 5.11.2005 non può essere considerato come una ricaduta.

Il medico __________ ha parlato di lombalgie e il paziente parla di dolori alla scapola.

Si può dire che né i dolori alla scapola, rispettivamente alla spalla destra, né i dolori alla colonna lombare (descritti dal curante) sono in relazione probabile con l’infortunio del 15.11.2002.”

                                         (doc. 67, p. 3)

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 30 gennaio 2006, del dott. __________ del seguente tenore:

"  Si certifica che RI 1, in data 04/11/05, ha lamentato algie cervicobrachiali bilaterali irradiate alla scapola dx e alla regione dorso-lombare per cui si è aperto un periodo di invalidità al 100% dal 04/11/05 al 13/11/05, al 50% dal 14/11/05 al 08/12/05, 0% dal 09/12/05. La patologia lamentata è verosimilmente legata all’infortunio del 15/11/2002; il 25/02/04 vengono riscontrate importanti turbe statiche della colonna cervicale con presenza di ernie discali C5/C6 e C6/C7; ad una visita neurologica a __________ nel marzo 2005 si riscontra che almeno in parte le cervicobrachialgie parestetiche sono da imputare all’incidente del 2002 e che la compressione del n. mediano è probabilmente legata all’attività professionale.

Il paziente riferisce che da dopo l’incidente del 2002 ha già avuto diversi episodi di dolore e impotenza funzionale analoghi a quest’ultimo del 04/11/05.”

                                         (doc. 79)

                                         Il medico __________ dell’CO 1 ha, da parte sua, commentato criticamente il contenuto del referto del curante, confermando l’apprezzamento espresso in occasione della visita di controllo del 5 dicembre 2005:

"  Il 15.11.2002 il paziente ha subito un incidente stradale. Nessun accertamento da parte della polizia. Si parla di una lesione del collo. Il paziente viene esaminato al PS (Ospedale Regionale di __________), dove si parla di una distorsione cervicale, contusione toraco-lombare e una contusione temporo-mandibolare sinistra.

                                        Il paziente riprende il suo lavoro in misura del 75% come tutto-fare un po' più di 2 settimane dopo.

                                        L'esame radiologico del 15.11.2002 della colonna cervicale, delle orbite dell'arto zigomatico e del ramo mandibolare destro, come pure le radiografie del torace e le radiografie della colonna toraco-lombare non rivelano lesioni traumatiche ossee. Dal 2002 non vengono più annunciate ricadute per problemi della spalla e della colonna toraco-lombare, secondo la documentazione a nostra disposizione. Solamente il 4.11.2005 il dott. __________ scrive che il paziente accusa una lombalgia acuta e prescrive della fisioterapia.

                                        In occasione della visita medico-__________ del 5.12.2005, il paziente parla di disturbi alla spalla destra. L'esame clinico mostra una spalla destra completamente sciolta.

                                        Su base della documentazione a nostra disposizione, su base delle lamentele del paziente e del nostro esame clinico del 5.12.2005, si può concludere che questa affezione non è in una relazione causale con l'infortunio del 15.11.2005.

                                        Le terapie che sono state effettuate per la spalla e per la colonna toraco-lombo-sacrale devono essere annunciate alla cassa malati. Si mantiene quindi il giudizio (vedere pag. 3) riportato nel nostro rapporto di visita del 5.12.2005, dove si consiglia all'amministrazione di non accettare questo caso come ricaduta dell'infortunio del 15.11.2002."

                                         (doc. 81)

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha trasmesso al TCA un nuovo certificato del dott. __________, secondo il quale, in data 4 novembre 2005, egli presentava una, citiamo: “… lombalgia acuta in possibile relazione con l’infortunio del 15/11/2002 (il dolore avvertito alla scapola destra era verosimilmente legato alla contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari).” (doc. A).

                               2.9.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che è contestata, in primo luogo, la natura dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005.

                                         Secondo il ricorrente, che fa riferimento alla certificazione 30 gennaio 2006 del suo medico curante (doc. 79), si sarebbe trattato delle solite cervico-brachialgie, questa volta irradiatesi alla spalla destra e alla regione lombare, relativamente alle quali l’Istituto assicuratore ha costantemente ammesso il proprio obbligo a prestazioni.

                                         L’CO 1 sostiene, per contro, che i disturbi lamentati da RI 1 nel novembre 2005, localizzati al rachide lombare, rispettivamente, alla scapola destra, a seconda se si presta fede al dott. __________ oppure all’insorgente, erano diversi rispetto a quelli assunti in precedenza.

                                         Al riguardo, il TCA constata che, con certificato del 12 novembre 2005, il dott. __________ ha esplicitamente affermato che il suo paziente soffriva di una contrattura dei muscoli lombari paravertebrali e che, per questa ragione, era divenuto totalmente inabile a decorrere dal 4 novembre 2005 (doc. 62).

                                         La presenza di disturbi in sede lombare è peraltro stata ribadita in data 12 novembre 2005 (doc. 63).

                                         Visitato fiduciariamente il 5 dicembre 2005, l’insorgente ha invece affermato di lamentare dolori a livello della scapola destra.

                                         Alla luce di quanto precede, l’assicuratore infortuni era pertanto legittimato a ritenere che la ricaduta dell’8 novembre 2005 riguardasse dei disturbi diversi da quelli saltuariamente accusati da RI 1 durante gli anni successivi al sinistro del 15 novembre 2002 (cervico-brachialgie).

                                         Del resto, ciò appare avvalorato dal fatto che, in data 5 dicembre 2005, il medico __________ dell’CO 1 ha osservato una spalla destra sciolta e completamente mobile, così come una colonna cervicale priva di contratture muscolari (cfr. doc. 67).

                                         È vero che con rapporto del 30 gennaio 2006, prodotto dopo che l’assicuratore LAINF aveva emanato la propria decisione formale di rifiuto, il dott. __________ ha fatto valere che i sintomi risentiti alla scapola destra e alla regione lombare altro non erano che un’irradiazione dei soliti disturbi cervico-brachiali (cfr. doc. 79).

                                         Nondimeno, non può essere ignorato che, con il suo successivo certificato del 6 settembre 2006, egli ha abbandonato la tesi iniziale, per sostenere che i disturbi denunciati dal suo paziente erano verosimilmente da imputare a una contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali e lombari, peraltro conseguenza semplicemente possibile dell’infortunio del 15 novembre 2002 (cfr. doc. A).

                                         Ora, tenuto conto delle palesi contraddizioni insite nelle certificazioni del dott. __________ - il quale non può neppure essere considerato come particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa -, alle stesse non può essere attribuito valore probatorio.

                                         Accertato che, in coincidenza con l’annuncio di ricaduta qui in discussione, RI 1 soffriva di disturbi in sede lombare o alla scapola destra, in ogni caso distinti da quelli precedentemente riconosciuti dall’Istituto assicuratore convenuto, questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dal parere espresso dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 5 dicembre 2005, secondo cui tali disturbi non si trovano in una relazione causale naturale con l’infortunio del novembre 2002 (cfr. doc. 67 e 81).

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Secondo il TCA, occorre innanzitutto considerare che vi è incertezza già per quanto concerne la parte del corpo interessata dalla ricaduta del mese di novembre 2005: secondo il medico curante, si è trattato della regione lombare (cfr. doc. 62, in cui figura la diagnosi di “lombalgia acuta”; solo in un secondo tempo, per la precisione con il certificato del 6 settembre 2006, egli ha fatto accenno a dolori alla scapola destra, ritenuti essere una conseguenza della contrattura della muscolatura paravertebrale lombare e dorsale), mentre che, da parte sua, il ricorrente ha riferito di dolori localizzati alla scapola destra (cfr. doc. 67, p. 2).

                                         L’assenza di una precisa diagnosi, imputabile alle contraddittorie affermazioni dell’assicurato e del suo medico curante, non consentono a questa Corte di ritenere dimostrata, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico assicurato.

                                         Contro un’eziologia infortunistica parla inoltre la circostanza che i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’8 novembre 2005, a prescindere dal fatto che essi abbiano interessato il rachide lombare piuttosto che la scapola destra, sono insorti con un tempo di latenza piuttosto lungo.

                                         Ora, un'affermata giurisprudenza stabilisce che più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99).

                                         Con la propria impugnativa, RI 1 ha censurato il fatto che il medico __________ dell’CO 1, dott. __________, con il suo parere del 12 gennaio 2005, avrebbe generato confusione, “… asserendo da una parte che non vi è una causalità, ma riconoscendo detta causalità nella sottostante motivazione …” (I, p. 2).

                                         A prescindere dal fatto che il documento in questione riguarda la ricaduta del mese di dicembre 2004, assunta regolarmente dall’assicuratore infortuni convenuto, e non quella sub judice, questa Corte non rileva contraddizioni di sorta nella valutazione del medico fiduciario appena citato, nella misura in cui egli ha negato il nesso di causalità naturale con il sinistro del 15 novembre 2002, riconoscendolo invece con quello occorso nel mese di aprile 2004 (cfr. doc. 36).

                                         Neppure il rapporto 3 marzo 2005 del neurologo dott. __________ (doc. 42), che l’assicurato ha espressamente richiamato in sede di ricorso, può essergli di soccorso.

                                         Da una parte, lo specialista appena citato è stato interpellato in relazione alla seconda ricaduta, quella del mese di dicembre 2004, che aveva per oggetto dei disturbi diversi, delle cervico-brachialgie bilaterali, da quelli insorti nel novembre 2005 (cfr. allegato al doc. 32).

                                         D’altra parte, il dott. __________ ha sostenuto che le brachialgie sono originate da una compressione del nervo mediano a livello del canale carpale, rispettivamente, da una compressione cronica da parte di un prolasso discale C6-C7.

                                         Per quanto riguarda l’eziologia di tali reperti, egli si è però espresso in termini di semplice possibilità, ciò che non sarebbe sufficiente per fondare un obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF (doc. 42, p. 2: “…, è possibile una distorsione del polso durante l’incidente in causa, per proteggersi (contro il cruscotto per es.), il paziente non ricorda tuttavia tumefazioni particolari o dolori persistenti locali. (…). Un rapporto con l’incidente con distorsione complessa a colpo di frusta con la testa voltata sulla sinistra è senz’altro possibile, in presenza di alterazioni probabilmente preesistenti.” – il corsivo è del redattore).

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa non dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi accusati da RI 1 nel mese di novembre 2005, costituivano ancora una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 15 novembre 2002.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2007 35.2006.69 — Swissrulings