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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 35.2006.6

March 22, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,031 words·~15 min·4

Summary

Assicurato lamenta disturbi alla mano, senza ricordarsi alcun evento particolare a cui ricondurli. Negata esistenza sia di un infortunio sia di una lesione parificata, in assenza della prova di un evento esterno.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.6   mm

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 ottobre 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 maggio 2005, la ditta __________ di _________, società di gestione del Grotto __________, ha comunicato alla CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, di professione cuoco, verso fine della precedente stagione, aveva presentato dei dolori alla mano destra riconducibili a un trauma da frattura del dito medio (cfr. doc. 4).

                                         Da parte sua, il dott. __________, consultato il 1° marzo 2005 dall’assicurato, ha riferito che quest’ultimo lamentava disturbi al dito III della mano destra da circa 1 anno e mezzo, senza ricordarsi un trauma né passato né recente.

                                         Lo specialista in chirurgia della mano ha quindi diagnosticato dei, citiamo: “esiti da probabile molto vecchia distorsione AIFP dito III della mano destra ora riattivata con piccola calcificazione periarticolare.” (allegato al doc. 1; cfr., pure, doc. 8).

                               1.2.   Con decisione formale del 9 giugno 2005, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi annunciatigli, in quanto tali disturbi non configurerebbero né la conseguenza di un infortunio ai sensi di legge, né una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio (doc. 11).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 12) la CO 1, in data 12 ottobre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 21).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 gennaio 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione, argomentando:

"  Visto che fino a oggi né il mio datore di lavoro, né l’assicurazione hanno saputo dirmi chi mi deve pagare per il periodo che sono stato infortunato mi vedo costretto a fare ricorso. Io come persona (ignorante) visto che né di assicurazioni né di diritti non ne capisco niente chiedo a voi di dirmi ma chi mi deve pagare? Visto che il mio datore di lavoro dice che lui non deve pagare dopo quello che ha deciso la CO 1, non so proprio più cosa fare, visto che mi mancano i soldi per poter pagare tutto rischio io e la mia famiglia di andare in malora. Ho sempre lavorato, e per una volta che ho bisogno solo perché sono stato onesto e ho detto come stanno le cose la CO 1 vuole mettermela in … Inoltre la CO 1 non si è neanche degnata di farmi visitare da un loro medico visto che per loro esistono solo i paragrafi e non il mondo reale (...).”

                                         (I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In data 13 febbraio 2006, il ricorrente ha precisato quanto segue:

"  Non so proprio cosa dire ancora a parte un paio di cose che mi stanno sullo stomaco, non ho più tanto da dire.

1. L’unica cosa che mi interessa sapere è chi deve pagare, visto che dopo un colloquio telefonico avuto con le assicurazioni precedenti e con l’assicurazione malattia mi sono reso conto che siamo solo all’inizio dei ricorsi.

2. Mi sembra strano che due medici dicano che è infortunio e l’assicurazione invece dice malattia, ma in caso che sia malattia il caso è troppo vecchio. Come fanno a dire quanto vecchio visto che nessun medico dell’assicurazione mi ha visitato. Visto che sono stato assicurato dalla stagione 2004 e i primi dolori gli ho avuti a fine stagione 2004 non penso proprio che sia passato così tanto tempo che avevo una scheggia nel dito, ma ormai è sempre così, si dice la verità e si rischia di venire puniti.

3. Spero che una vostra decisione metta apposto tutto, positiva o negativa che sia l’importante sapere chi paga, visto che ormai in casa quei soldi mancano.

4. Per finire posso solo dire che negli ultimi 20 anni di lavoro non ho mai avuto un infortunio e una volta che si ha bisogno va a finire così, ormai capisco che la vostra decisione deve essere presa in base a leggi e articoli (…).”

                                         (V)

                               1.6.   In data 23 febbraio 2006, l’assicuratore infortuni si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VII).

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a indicare l’epoca alla quale fare approssimativamente risalire la pretesa distorsione (IX).

                                         La risposta dello specialista è pervenuta il 9 marzo 2006 (X).

                                         La CO 1 ha preso posizione al riguardo il 15 marzo 2006 (XII), mentre l’assicurato è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Litigiosa è la questione a sapere se la CO 1 era legittimata a rifiutare le proprie prestazioni relativamente ai disturbi all’estremità superiore destra oppure no.

                               2.3.   Affinché la responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi al III dito della mano destra accusati dall’assicurato, possano essere posti in relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.5.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr. SVR 2005 UV Nr. 2).

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.8.   In concreto, in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’assicuratore LAINF convenuto, RI 1 ha dichiarato quanto segue:

"  L’opposizione è basata sulle indicazioni datemi dal mio medico che ritiene che siamo confrontati a un chiaro caso di infortunio. Anche il mio medico di famiglia Dr. __________ è della stessa opinione. Prendo atto che la nozione di infortunio non ha nulla a che vedere con l’arte medica, ma che trattasi di una nozione giuridica.

Ribadisco che non sono in grado di indicare se e quando sono rimasto vittima di un infortunio. È stato il medico Dr. __________ a precisare che si era confrontati agli esiti di un trauma che ripeto non ricordo di aver subito.”

                                         (doc. 17 – il corsivo è del redattore)

                                         Questa Corte osserva che già in precedenza, in più di un’occasione, l’assicurato aveva affermato di non ricordare di essere rimasto vittima nel passato di un evento particolare a carico della mano destra (cfr. doc. 8 e 10).

                                         Alla luce di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno all’estremità superiore destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare che abbia interessato la spalla destra.

                                         In proposito, è utile segnalare che il TFA ha deciso in questo stesso modo in una recente sentenza del 20 gennaio 2006 nella causa T., U 348/05, concernente un assicurato, portatore di disturbi al ginocchio destro, che, nell’annuncio d’infortunio, non aveva indicato alcuna data e/o evento particolare. In un secondo tempo, egli aveva sì riferito di una caduta avvenuta durante una passeggiata, tuttavia, sentito dall’assicuratore, egli aveva ammesso di non ricordare di essere caduto sul ginocchio in questione e, in ogni caso, di non aver risentito dei disturbi in quella sede, visto che era stato in grado di ritornare a casa senza problemi.

                                         La nostra Corte federale ha quindi negato che il danno riscontrato al ginocchio destro fosse, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, imputabile a infortunio (oppure che costituisse una lesione parificata a infortunio).

                                         Anche questo Tribunale si è pronunciato nello stesso senso in una sentenza del 28 settembre 2001 nella causa N.P., inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo (cfr., per un ulteriore analogo caso, la STCA dell’11 aprile 2005 nella causa B., inc. n. 35.2005.12, cresciuta in giudicato).

                                         Riguardo all'affermazione secondo cui i dottori __________ e __________ avrebbero attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 ad un evento di chiara natura traumatica (cfr. V), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51).

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo della __________ possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.10.   Nella concreta evenienza, l'assicurato non è stato in grado di segnalare alcuno specifico episodio interessante la mano destra (cfr. consid. 2.8.).

                                         Ricordato ancora come l'assenza di prove vada a discapito di quella parte che pretende avere un diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.7.), l'assicuratore LAINF convenuto non può essere chiamato a prestare neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr., in questo senso, la citata STFA del 20 gennaio 2006 nella causa T.).

                                         Concludendo, a mente del TCA, è a ragione che la CO 1 ha rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative a RI 1 per i disturbi che le sono stati annunciati nel corso del mese di maggio 2005.

                             2.11.   A titolo abbondanziale, il TCA rileva che la responsabilità della CO 1 andrebbe comunque negata anche nell’ipotesi in cui il danno alla salute di cui soffre RI 1 fosse riconducibile a un infortunio oppure se esso costituisse una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                                         Infatti, dalle tavole processuali emerge che la copertura assicurativa presso la CO 1 ha avuto inizio in data 1° aprile 2004 (cfr. III, p. 2 e doc. 4 da cui si evince che l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ proprio il 1° aprile 2004).

                                         Ora, interpellato in corso di causa da questo Tribunale, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha sostenuto che il preteso infortunio, citiamo: “… sarebbe insorto prima del mese di aprile 2004” (X – la sottolineatura è del redattore), quindi ad un’epoca in cui la copertura assicurativa presso la CO 1 non aveva ancora preso avvio, di modo che si tratterebbe di un evento non assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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