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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2006 35.2006.54

November 20, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,673 words·~18 min·4

Summary

Assicurato vittima di frattura radio destro + lesione cuffia rotatoria spalla destra. Valutazione diritto alla rendita invalidità (negato poiché assicurato lavora a tempo pieno e riceve un salario completo, corrispondente al suo rendimento effettivo) e all'IMI.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.54   mm/sdm

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2006 di

RI 1 rappr. da  

contro  

la decisione su opposizione dell’11 aprile 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 settembre 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetto alla pulizia delle verdure e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è scivolato e ha battuto a terra l’arto superiore destro, riportando, secondo il certificato 29 settembre 2004 del dott. __________, una frattura composta del radio destro (doc. ZM 3).

                                         Nel corso del mese di gennaio 2005, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra (cfr. doc. ZM 7).

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale del 10 novembre 2005, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera), ha assegnato a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e, di fatto, gli ha negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. Z 13).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. Z 16), l’assicuratore infortuni, in data 11 aprile 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z 18).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 agosto 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità del 20% e un’IMI di uguale entità, argomentando:

"  (…)

L'assicurato contesta il fatto che non gli sia stata riconosciuta una rendita di invalidità e che le prestazioni IMI siano insufficienti rispetto al danno subito.

Per quanto concerne l'incapacità lavorativa è comprovato dal reddito percepito presso l'attuale Datore di lavoro, che il signor RI 1 percepisce un salario del 20% inferiore a quello precedente, e ciò a causa della diminuita capacità lavorativa.

I conteggi salariali sono già stati richiamati nella precedente opposizione.

Si fa notare che il signor RI 1 è riuscito a mantenere il proprio posto di lavoro solo grazie ai buoni rapporti che intercorrono tra lui ed il Datore di lavoro ed all'esperienza acquisita negli anni di servizio.

Per quanto attiene la IMI il notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento e la decisione giustificano senz'altro la gravità del danno subito e di carattere permanente.

Dobbiamo aggiungere che il signor RI 1 in vista di un ricorso, si è premurato di fare allestire una perizia medica.

Purtroppo i tempi tecnici vigenti in Italia, paese dove il signor RI 1 ha effettuato le cure, i tempi sono lunghi e detti risultati saranno a disposizione sono nel corso della prossima settimana." (I)

                               1.4.   La CO 1 Assicurazioni, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                               1.5.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il datore di lavoro, al quale sono stati posti alcuni quesiti attinenti alla retribuzione corrisposta al ricorrente (VI).

                                         La sua risposta è pervenuta in data 25 ottobre 2006 (VII).

                                         La CO 1 ha preso posizione in merito il 6 novembre 2006 (IX), mentre l’insorgente, è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 17 settembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire il diritto a una rendita di invalidità e il grado della menomazione all’integrità, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è la CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35. 2005.57).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   L’oggetto della lite è circoscritto al diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità e, all’entità dell’IMI che gli spetta.

                               2.4.   Diritto alla rendita di invalidità

                            2.4.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                            2.4.2.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato il diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che, a decorrere dal 1° novembre 2005, RI 1 ha ripreso a esercitare a tempo pieno la sua abituale professione e che quindi non presenta alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. Z 18).

                                         Questa tesi è contestata dal ricorrente, il quale fa valere che il datore di lavoro gli versa un salario del 20% inferiore a quello precedente, proprio in ragione di una diminuzione del suo rendimento (I).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che la decisione di negare all’insorgente il diritto a una rendita di invalidità, è stata presa dalla CO 1 sulla base delle risultanze della visita di controllo eseguita dal dott. __________ il 21 ottobre 2005.

                                         In effetti, in quell’occasione, il fiduciario appena citato - constatato che le sequele dell’infortunio del settembre 2004 erano limitate a un calo di forza alla flessione del cingolo omero-scapolare destro oltre i 90° e a una minima limitazione funzionale ai movimenti di elevazione-abduzione (doc. ZM 16, p. 4) - ha dichiarato l’assicurato totalmente abile nella sua abituale professione a partire dal 1° novembre 2005 (doc. ZM 16, p. 5).

                                         D’altra parte, dalle tavole processuali emerge che l’ultima certificazione che attesta l’esistenza di un’inabilità lavorativa (del 20%), è quella datata 15 settembre 2005 del dott. __________, medico-chirurgo a __________, medico curante di RI 1 (doc. ZM 14).

                                         Con la propria impugnativa del 21 agosto 2006, l’assicurato ha invero preannunciato che avrebbe versato agli atti, già “nel corso della prossima settimana”, una perizia medica (I, p. 2).

                                         Sino ad oggi a questo Tribunale non è però pervenuto alcunché.

                                         In corso di causa, il TCA ha interpellato la ditta __________, alla quale sono state rivolte le seguenti domande:

"  1. Quale attività professionale l’assicurato era chiamato a svolgere in          seno alla vostra azienda, prima di rimanere vittima dell’infortunio          del settembre 2004?

2. Vogliate descrivere nel dettaglio quali mansioni concrete questa   attività implicava.

3. Posteriormente al sinistro, per la precisione a far tempo dal mese            di marzo 2005, il signor RI 1, tenuto conto della situazione a livello       dell’arto superiore destro, si è dimostrato ancora in grado di                            svolgere la propria attività professionale con un pieno                 rendimento oppure no?

4. Nella negativa, vogliate precisare quali mansioni, a vostro avviso,             l’assicurato non è più in grado di eseguire a fronte del danno alla salute infortunistico.

5. A decorrere dal marzo 2005, il vostro dipendente ha o meno         percepito il salario pieno?

6. Questo salario corrispondeva o meno all'effettivo rendimento del signor RI 1?

7. Nella negativa, quale sarebbe stato il salario corrispondente          all'effettivo rendimento del vostro dipendente?

                                         (VI)

                                         Questo il tenore della risposta che il datore di lavoro del ricorrente ha fornito il 25 ottobre 2006:

"  In merito alla sua richiesta del 20 ottobre 2006 le comunichiamo quanto segue:

1.      L'assicurato, in seno alla nostra azienda, svolgeva e svolge tutt'ora la mansione di aiuto magazziniere, aiuto venditore.

2.      Nel nostro magazzino arriva frutta e verdura, l'assicurato deve aiutare a pulire, lavare e portare la merce nel posto predefinito. A volte aiuta anche come venditore.

3.      Da marzo 2005, tenuto conto dell'arto superiore destro, riteniamo lo stesso in grado di aver svolto e svolgere in pieno l'attività sopra descritta.

4.      ---

5.      Per il mese di marzo 2005 ha percepito il salario

      infortunio di                                                                   fr. 2'560.00

      Inizio lavoro 01.04.2005 stipendio           fr.  2'560.00              stipendio infortunio                                  fr.    512.00   fr.  3'072.00

      Da giugno 2005 fino ad ora stipendio completo         fr.   3'200.00                      

6.      Il salario corrisponde all'effettivo rendimento dell'operaio.

7.      ---."

                                         (VII)

                                         Da queste indicazioni emerge che, al più tardi a decorrere dal momento in cui la CO 1 ha chiuso il caso (novembre 2005), l’assicurato lavora a tempo pieno, percepisce un salario completo e la retribuzione versatagli corrisponde al suo rendimento effettivo, ciò che esclude l’esistenza di un cosiddetto “salario sociale”.

                                         In queste condizioni, tenuto pure conto di come il dott. __________ ha valutato l’abilità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. ZM 16), non vi è alcuno spazio per il riconoscimento di una rendita di invalidità. La CO 1 Assicurazioni ha dunque correttamente negato il diritto a questa prestazione.

                               2.5.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.5.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, spec. in chirurgia, ha posto il ricorrente al beneficio di un’IMI del 10% (cfr. doc. Z 18).

                                         Questa la valutazione che il fiduciario della CO 1 ha espresso in occasione della visita medica di chiusura del 21 ottobre 2005:

"  (…)

VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

Valutazione:                10%       della totale

secondo pubblicazione medica __________, tabella 1.2, comparabile con una periartropatia omero-scapolare di grado medio. Si precisa che il nervo ascellare non risulta leso completamente in presenza di un eccellente muscolo deltoide; la lesione interessa unicamente un ramo che si estende verso l’infraspinato e, in minore incidenza, verso il teres minor."

                                         (doc. ZM 165, p. 5).

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato pretende invece che gli venga assegnata un’IMI del 20%, tenuto conto che, citiamo: “… il notevole lasso di tempo trascorso tra l’evento e la decisione giustificano senz’altro la gravità del danno subito e di carattere permanente”. (I, p. 2)

                                         Al riguardo, è utile sottolineare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti.

                                         In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità

                                         Tutto ben considerato, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questa Corte non ha motivo alcuno di ritenere inadeguata l’indennità per menomazione all’integrità riconosciuta a RI 1 dall’assicuratore infortuni convenuto.

                                         Del resto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di maggiore entità, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.

                                         Pertanto, anche per quanto attiene al grado di menomazione all’integrità, la decisione su opposizione della CO 1 merita conferma in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2006 35.2006.54 — Swissrulings