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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2006 35.2006.49

November 20, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,986 words·~20 min·4

Summary

Assicurato al beneficio di una rendita del 5% per infortunio del 10/1995. Ricaduta nel 08/2004. Valutazione diritto a cura medica e a indennità giornaliera. Rinvio atti all'amministrazione per complemento istruttorio.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.49   mm/sc

Lugano 20 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 maggio 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 ottobre 1995, RI 1, all’epoca dipendente della __________ di __________ in qualità di traxista-autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione, avvenuto in territorio del Comune di __________, e ha riportato la lesione dei tendini del muscolo extensorum digitorum IV e V e del muscolo tibiale posteriore, nonché una lesione complessa del ginocchio destro.

                                         La risonanza del 16 novembre 1995 ha, in particolare, messo in luce la rottura parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato ritenuto abile al lavoro nella sua professione al 50% a decorrere dal 28 settembre 1998 e al 100% a partire dal 4 febbraio 1999.

                                         Egli, dopo aver ripreso la propria attività presso la __________ il 22 marzo 1999, è stato licenziato con effetto dal 10 aprile 1999.

                                         RI 1, nel mese di aprile 1999, ha iniziato a lavorare presso la __________ di __________ come autista-macchinista e aiuto magazziniere, dove ha lavorato fino al 1° marzo 2000.

                               1.2.   La __________, il 7 marzo 2000, ha annunciato un nuovo evento traumatico occorso all’assicurato il 1° marzo 2000, più precisamente è stato indicato che mentre stava tagliando del calcestruzzo, è caduto da un ponteggio alto quattro metri, riportando una contusione alla colonna vertebrale toracale.

                                         L’CO 1 ha assunto il caso, facendosi carico dei costi delle cure ed erogando delle indennità giornaliere.

                                         L’assicurato ha ripreso l’attività presso la __________ alla fine del mese di febbraio 2001 nella misura del 40% e dal 18 giugno 2001 al 75%, con una resa leggermente ridotta.

                               1.3.   Con pronunzia del 10 maggio 2005, nel frattempo cresciuta in giudicato, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’assicurato, nel senso che l’CO 1 è stato condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 5% a far tempo dal 5 febbraio 1999, tenuto conto dei postumi residuali dell’infortunio del 26 ottobre 1995 (cfr. doc. 169).

                               1.4.   Nel corso del mese di agosto 2004, l’assicurato ha notificato all’Istituto assicuratore una ricaduta del sinistro del 26 ottobre 1995, con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 30 luglio 2004 (doc. 172), determinata, secondo il certificato 29 luglio 2004 del dott. __________, da una riacutizzazione del dolore al ginocchio destro con limitazione funzionale ai movimenti di flessione e rotazione della gamba (doc. 175).

                                         In data 17 settembre 2004, RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso l’Istituto ortopedico __________ di __________ (doc. 186).

                                         L’assicuratore infortuni ha ammesso la propria responsabilità al riguardo.

                               1.5.   Con decisione del 27 gennaio 2006, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 30 gennaio 2006, al 75% dal 13 febbraio 2006 e al 100% (nei limiti della rendita di invalidità del 5%) dal 27 febbraio 2006.

                                         D’altro canto, RI 1 è stato ritenuto non più bisognoso di ulteriori provvedimenti terapeutici (in particolare del prospettato intervento al ginocchio destro; doc. 248).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 267), in data 9 maggio 2006, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 278).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 13 luglio 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:

"  (...)

Il presente ricorso si giustifica, in quanto il nostro assistito è ancora inabile al lavoro al 100% e la mancata autorizzazione all'intervento al ginocchio, non permette al signor RI 1 di avere quei miglioramenti dello stato di salute che gli permetterebbero di riprendere l'attività lavorativa. Non si comprende pertanto il motivo per cui la CO 1 si opponga all'intervento e di conseguenza al riconoscimento dell'inabilità lavorativa. Alleghiamo agli atti la decisione dell'AI in cui viene riconosciuto al nostro assistito una rendita intera dal 01.10.2004 al 30.04.2006. Essendo in cura presso l'Istituto Ortopedico __________ di __________, quindi istituto specialistico nel ramo ortopedico e traumatologico, riteniamo che il giudizio della CO 1 non sia sufficiente per determinare l'attuale stato di salute del nostro assistito e la capacità lavorativa attuale. Si dovrebbe perlomeno procedere ad un'ulteriore perizia medica atta a stabilire la reale inabilità lavorativa. Ricordiamo che la CO 1, anche dopo la decisione del vostro Lodevole Tribunale di accordare una rendita del 5% ha sempre versato l'indennità giornaliera. Visto che la situazione non è cambiata, riteniamo che il diritto all'IG debba essere mantenuto ed accordato il benestare all'intervento.

Visto quanto esposto si prega il vostro Lodevole Tribunale a rivedere la decisione della CO 1 e di accettare il ricorso presentato."

                                         (I)

                               1.7.   L’INSAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.8.   In corso di causa, l’insorgente ha prodotto una certificazione, datata 18 agosto 2006, del dott. __________, ortopedico e traumatologo (V + allegato).

                                         L’Istituto assicuratore convenuto ha preso posizione in merito il 12 ottobre 2006 (VII).

                               1.9.   In data 16 novembre 2006, è stato versato agli atti in particolare un certificato dell’Istituto ortopedico __________ di __________, dal quale risulta che in data 6 dicembre 2006 l’assicurato si sottoporrà a un intervento di valgizzazione postero-esterna al ginocchio destro (IX + allegati).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare l’assicurato abile al lavoro nei limiti della rendita di invalidità del 5% a contare dal 27 febbraio 2006, rispettivamente, a negare l’assunzione di ulteriori provvedimenti terapeutici.

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.6.   Dalle tavole processuali emerge che, dopo avere avuto notizia che il Prof. __________ dell’Istituto ortopedico __________ di __________ intendeva risottoporre l’assicurato a un intervento chirurgico al ginocchio destro (cfr. doc. 200, 206, 208 e 214), l’CO 1 ha disposto l’esecuzione di una visita di controllo da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In occasione della visita del 7 aprile 2005, il medico di circondario ha accordato il proprio benestare in relazione alla prevista operazione alla caviglia destra (ricostruzione del retinacolo dei peronei, effettuata il 14 aprile 2005) e, per quanto concerne il ginocchio destro, ha predisposto un consulto specialistico presso il dott. __________, responsabile delle estremità inferiori presso la Clinica __________ di __________ (doc. 217).

                                         RI 1 è stato visitato presso il nosocomio appena citato il 31 ottobre 2005.

                                         Gli specialisti __________ hanno diagnosticato un’instabilità postero-laterale del ginocchio destro, evocabile volontariamente dal paziente.

                                         Per quanto concerne l’ulteriore procedere terapeutico, posto che una lesione del legamento crociato posteriore non ha potuto essere oggettivata, né clinicamente nè grazie alla diagnostica per immagini, essi hanno sconsigliato di seguire l’approccio chirurgico, suggerendo semplicemente l’utilizzo di un’ortesi per il ginocchio (doc. 236).

                                         In data 24 gennaio 2006 ha avuto luogo una nuova visita circondariale di controllo.

                                         In quell’occasione, il dott. __________, confrontato a una situazione più che soddisfacente a livello sia della caviglia sia del ginocchio destro, ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro come prima dell’annuncio di ricaduta, rispettivamente, non più bisognoso di ulteriori misure terapeutiche:

"  Per quanto attiene alla caviglia, il problema della lussazione del tendine del peroneo lungo è stato completamente risolto, la deambulazione è fluida, normale e senza zoppia.

Il ginocchio risulta essere stabile. Vi è un’instabilità postero-laterale che viene però evocata, in modo volontario, dall’assicurato. Questa stessa instabilità non è rilevabile clinicamente, infatti tutti i segni clinici per l’instabilità posteriore del ginocchio (valutati anche alla Clinica __________) sono negativi. Riassumendo possiamo senz’altro valutare che lo stato clinico dell’assicurato, per quanto attiene al ginocchio destro e alla caviglia destra, è uguale se non addirittura migliore, rispetto a quello rilevato in occasione della visita medico-cincondariale di chiusura del 16.5.2002, infatti il problema alla caviglia è stato completamente risolto. Il ginocchio, come già allora, non mostra nessuna instabilità rilevante.

Procedere medico

Al momento nessuna terapia è necessaria, in particolare la CO 1 non concederà nessun benestare per un ulteriore intervento al ginocchio destro, in quanto questo sicuramente non è necessario.

Procedere amministrativo

Dal punto di vista della capacità lavorativa, l’assicurato, visto che i problemi alla caviglia sono stati risolti e lo stato del ginocchio è addirittura migliore, rispetto a quello valutato in occasione della visita medica di chiusura del 16.5.2002, è di nuovo da considerare abile al lavoro come prima dell’annuncio della ricaduta.

In generale, posso senz’altro asserire che in qualità di macchinista sui cantieri, può essere preteso un rendimento completo."

                                         (doc. 244)

                                         Proprio sulla base di queste considerazioni, l’assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale del 27 gennaio 2006, ha stabilito una ripresa graduale dell’attività lavorativa (50% dal 30 gennaio 2006, 75% dal 13 febbraio 2006 e 100% dal 27 febbraio 2006; cfr. doc. 248).

                                         RI 1, su richiesta del suo medico curante, dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia, è stato nuovamente visitato in Agenzia il 16 febbraio 2006, presenti quest’ultimo e i dottori __________ e __________, entrambi medici di circondario.

                                         Questo il tenore del referto allestito in quell’occasione:

"  Il 16.2.2006 valutiamo quindi questo ginocchio, alla presenza del medico curante dott. __________, come pure anche alla presenza del dott. __________, medico supplente di circondario.

Allo stato locale si conferma la instabilità postero laterale, un cassetto anteriore a decorso prolungato con arresto rigido, come pure al Lachmann però con arresto rigido.

Il segno del quadricipite è parzialmente positivo.

La muscolatura è simmetrica, il Pivot-shift e Pivot-shift inverso sono negativi.

(…).

Come anche proposto alla clinica __________, riteniamo che un ulteriore intervento per tentativo di neutralizzare l’instabilità postero-laterale non apporta sufficienti garanzie di riuscita.

L’assicurato presenta una buona muscolatura e può sicuramente stabilizzare il ginocchio attivando la sua muscolatura.

Inoltre, abbiamo convenuto di far confezionare un’ortesi articolata su misura in fibra di carbonio, che l’assicurato deve portare sul lavoro.

Questa ortesi non deve naturalmente essere portata anche nel tempo libero, in quanto essa provocherebbe, se sempre usata, atrofia muscolare.

Procedere amministrativo

Ribadisco che lo stato attuale del ginocchio non è assolutamente diverso da quello constatato in occasione della visita medico-circondariale di chiusura del 16.5.2002, per cui ribadisco che l’assicurato può riprendere il lavoro esattamente come prima dell’annuncio di ricaduta.” (doc. 265)

                                         Con certificato del 24 febbraio 2006, il dott. __________ ha attestato la persistenza di un’instabilità postero-laterale al ginocchio destro e ha dichiarato l’assicurato totalmente inabile al lavoro (doc. 269).

                                         In data 25 febbraio 2006, lo stesso sanitario ha messo in dubbio la fondatezza del contenuto del rapporto 16 febbraio 2006, sostenendo che, citiamo: “Gli accordi, anche su indicazione del Dr. __________, era di una ripresa lavorativa al 50% in seguito ad applicazione di una ortesi da portare sul lavoro e di una ulteriore valutazione a distanza di un mese (sentito il parere anche del datore di lavoro)”. (doc. 268).

                                         Il dott. __________, da parte sua, ha ribadito che, da un lato, l’indicazione per un ulteriore intervento chirurgico al ginocchio destro non è data e, dall’altro, che l’assicurato è in grado di svolgere normalmente la sua abituale professione di macchinista da cantiere, a prescindere dall’utilizzo di un’ortesi (cfr. doc. 277).

                                         Il 26 marzo 2006, il dott. __________ ha riferito di un peggioramento della sintomatologia dolorosa a livello del ginocchio destro, in presenza della nota instabilità postero-laterale, dichiarando il suo paziente totalmente inabile al lavoro (doc. 275).

                                         L’insorgenza di un aggravamento è stata da lui ribadita con il certificato del 26 aprile 2006 (doc. 276: “persiste dolore con impotenza funzionale. Non si ravvisano miglioramenti clinici. Il paziente rimane inabile al lavoro al 100% per ulteriori gg. 30 (trenta).”), rispettivamente, con quello datato 26 maggio 2006 (cfr. doc. 279).

                                         In data 23 giugno 2006, l’ortopedico appena citato ha certificato che clinicamente il ginocchio destro presentava un versamento articolare +++, scroscio al movimento e dolore alla flesso-estensione massimale, nonché una marcata instabilità articolare con lassità postero-esterna da nota lesione del punto d’angolo postero-esterno (doc. A 4).

                                         Sentito da un ispettore dell’CO 1 il 10 luglio 2006, RI 1 ha confermato di avere accusato un peggioramento spontaneo dei disturbi al ginocchio destro a contare dal mese di marzo 2006, così come attestato dal suo medico curante (doc. 283).

                                         Con scritto del 13 luglio 2006 indirizzato all’RA 1, l’assicuratore LAINF convenuto ha evidenziato che la capacità lavorativa dell’assicurato era stata valutata dal medico di circondario, da ultimo ancora in data 16 febbraio 2006, e che i certificati del dott. __________ non avevano apportato nulla di nuovo rispetto a quanto già emergeva dalla documentazione in suo possesso (cfr. doc. 285).

                               2.7.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte, visto il tenore delle certificazioni allestite dal dott. __________, ritiene che non possa essere escluso, con la dovuta tranquillità, che a contare dal mese di marzo 2006, quindi precedentemente alla data in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata (data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366, consid. 1b), sia effettivamente intervenuto un peggioramento nelle condizioni del ginocchio destro dell’assicurato, suscettibile di avere inciso negativamente sulla sua capacità lavorativa.

                                         È vero che il citato curante, già in precedenza, aveva attestato una completa inabilità lavorativa, quando invece il medico circondariale dell’CO 1, aveva dichiarato il ricorrente in grado di riprendere normalmente il suo abituale lavoro.

                                         Tuttavia, non può essere ignorato che, proprio a partire dal certificato del 26 marzo 2006, il dott. __________, che è peraltro specialista proprio nella materia che qui interessa, ha riferito della presenza, oltre che della nota instabilità postero-laterale, anche di dolori ingravescenti che limitavano la funzionalità dell’arto inferiore destro.

                                         In questo senso, il TCA non può seguire l’Istituto assicuratore convenuto quando sostiene che, citiamo: “… i certificati medici pervenutici non apportano nulla di nuovo rispetto alla documentazione in nostro possesso.” (doc. 285).

                                         Proprio perché essi contenevano qualcosa di nuovo rispetto ai precedenti, concretamente la notizia di un peggioramento della sintomatologia a livello del ginocchio destro dell’assicurato, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre quest’ultimo a una nuova visita di controllo.

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene che l’CO 1 non abbia posto in atto tutto quanto era possibile per delucidare in modo attendibile la capacità lavorativa dell'assicurato, e ciò contravvenendo al disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         In concreto, ci troviamo dunque di fronte a un accertamento sommario dei fatti.

                                         La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all’CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica a uno specialista di sua fiducia, se, a contare dal mese di marzo 2006, è o meno intervenuto un peggioramento nello stato del ginocchio destro e, in caso di risposta positiva, la sua incidenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rispettivamente, sull’indicazione a sottoporsi a ulteriori provvedimenti terapeutici.

                                         Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto definirà  nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ La causa è retrocessa all’CO 1 affinché proceda ai sensi del                                                      consid. 2.9..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 300.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.49 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2006 35.2006.49 — Swissrulings