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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2006 35.2006.43

September 5, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,178 words·~16 min·4

Summary

Assicurato si procura una lesione della cuffia rotatoria. Ricaduta assunta informalmente dall'assicuratore LAINF. Revisione decisione assunzione ricaduta, poiché, grazie a RM nel frattempo eseguita, é stato oggettivato - fatto nuovo - reperto morboso che correla con i disturbi oggetto della ricaduta

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.43   mm/td

Lugano 5 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 marzo 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 ottobre 2002, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore d’arredi/autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nell’afferrare lo schienale di una scaffalatura che stava per cadere a terra, si è procurato un danno alla spalla sinistra.

                                         L’artro-RM eseguita il 24 aprile 2004 ha fra l’altro evidenziato la presenza di una lesione trasmurale del tendine del muscolo sovrapinato, sanata mediante intervento artroscopico il 27 agosto 2003 (doc. 16).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Il caso è stato dichiarato chiuso con comunicazione del 2 novembre 2004 (cfr. doc. 70).

                               1.2.   Nel corso del mese di agosto 2005, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del sinistro del 23 ottobre 2002, determinata da una riacutizzazione dei disturbi alla spalla sinistra insorti nel sollevare una lavatrice, senza che fosse successo nulla di particolare (doc. 73 e 76).

                                         Con certificato del 19 agosto 2005, il dott. __________ ha diagnosticato una sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato dopo ricostruzione della stessa (doc. 77).

                                         L’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità al riguardo, a titolo di ricaduta del caso dell’ottobre 2003 (doc. 79).

                               1.3.   Il 3 ottobre 2005, RI 1 è stato sottoposto a una risonanza magnetica della spalla sinistra, accertamento che ha evidenziato una tendinopatia del sovraspinato sottoscapolare e infraspinato, nonché un forte sospetto di lesione del labbro ventro-craniale tipo SLAP 2 (doc. 92).

                                         Consultato in data 23 novembre 2005, il dott. __________ ha posto la diagnosi di instabilità anteriore della spalla sinistra (doc. 96).

                               1.4.   Con decisione formale dell’11 gennaio 2006, l’CO 1 ha proceduto a una revisione della propria decisione di assumere la ricaduta annunciatagli nel mese di agosto 2005, ritenendo che la documentazione successivamente prodotta avrebbe messo in luce dei fatti nuovi che fanno apparire errata la presa a carico (doc. 100).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 102) e completata dall’avv. RA 1 (doc. 107), nonché dalla __________ (doc. 110), l’Istituto assicuratore, in data 21 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 111).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 20 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che le prestazioni assicurative (cura medica e indennità giornaliere) vengano assunte dall’CO 1 sino al 31 gennaio 2006, argomentando:

"  Dal profilo fattuale, per poter rivedere nel caso di specie la decisione cresciuta in giudicato in presenza di elementi nuovi, CO 1 avrebbe dovuto provare di non aver potuto conoscere tempestivamente lo stato di fatto emerso dopo la decisione di copertura assicurativa 26.09.2005 per cause a lei non imputabili e meglio di non essersene prevalsa prima senza negligenza. Circostanze queste non evincibili dagli atti.

In effetti, l'istanza di revisione da parte di CO 1 non è suffragata da nuovi fatti. Nuove, secondo costante giurisprudenza, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute alla parte istante (STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DTF 122 V 134 e seg.), Detta attenzione, nel caso concreto, non è stata adeguatamente prestata da CO 1.

Dal profilo probatorio, nuove prove sono quelle che servono a dimostrare i fatti nuovi giustificanti la revisione o i fatti che già erano noti al momento della decisione ma che non fu possibile provare senza che ciò possa essere imputato all'assicuratore per negligenza.

Sono determinati le nuove prove, se contribuiscono in modo essenziale all'accertamento della fattispecie, non se servono unicamente a valutarla in modo diverso.

Non basta che un nuovo referto valuti differentemente il caso concreto; non è sufficiente ad esempio che sulla base dei fatti già noti a CO 1 al momento di decidere, il perito pervenga in seguito ad altre conclusioni. Egli deve piuttosto scoprire nuovi elementi di fatto che mostrino l'insostenibilità della decisione (RDAT I-1991, pag. 196 e s. N. 86).

È contestato che, alla luce delle nuove risultanze probatorie, la precedente decisione CO 1 possa in qualche modo apparire errata e tantomeno insostenibile. In altre parole si nega che a tale conclusione consenta di pervenire la documentazione medica prodotta successivamente alla decisione 26.09.2005 di CO 1.

Del resto, volendo ipotizzare un errore dell'amministrazione la portata dello stesso non comporterebbe la rettifica della decisione, pena la lesione ingiustificata della sicurezza del diritto (U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfägung nach der Rechtsprechung der EVG-Bemerkungen zur Revision, Wiederewägung und Anpassung, in SZS 1991, p 135).

In conclusione, lo stato di fatto che si è realizzato in data 22.08.2005 e che ha determinato la decisione 26.09.2005 oggetto di revisione, non può essere diversamente valutato dall'assicuratore allegando circostanze di fatto o prove che avrebbero potuto essergli note ed eccepite, a tempo debito, già nell'ambito della decisione 26.09.2005 se solo si fosse fatto parte diligente.

In altre parole l'assicuratore non produce nuove prove, né allega argomenti che non avrebbe potuto addurre in precedenza, nonostante la situazione di fatto sia rimasta immutata.

Si contesta inoltre che trattasi di fatti determinanti ai fini della decisione e meglio che la loro scoperta possa così profondamente rimodellare la fattispecie sulla quale si è fondata la prima presa di posizione da rendere quest'ultima insostenibile ed imporre una diversa pronunzia.

L'opponente può tutt'al più accettare che l'erogazione delle prestazioni assicurative a carico di CO 1 giunga a termine in data 31.01.2006."

                                         (I)

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a procedere alla revisione della decisione di riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 25 agosto 2005 oppure no.

                                         Il ricorrente non pretende che la lesione tipo SLAP 2, diagnosticata a livello della spalla sinistra grazie alla RM del 3 ottobre 2005, costituisca una lesione parificata ai postumi d’infortunio (su questo tema, cfr. il rapporto 30.12.2005 del dott. __________, agli atti sub doc. 98), né che essa si trovi in una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 23 ottobre 2002 (in proposito, cfr. le risultanze della artro-RM del 24.4.2003, la quale aveva consentito di escludere la presenza di lesioni proprio a livello del labbro glenoidale; cfr. doc. 7).

                               2.3.   L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente l’entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA.

                                         L'amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80).

                                         In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano sconosciute all'istante (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

                                         Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

                                         Relativamente alle nuove prove, va puntualizzato che l'art. 53 cpv. 1 LPGA non fa menzione del fatto che esse debbano essere rilevanti. Ciò si spiega ponendo mente alla circostanza che, alla luce dei quesiti fattuali spesso complessi, il criterio della rilevanza dei mezzi di prova spesso è difficile da chiarire (U. Kieser, op. cit., ad art. 53, n. 11).

                                         I nuovi mezzi di prova devono comunque essere tali da provare fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti nel procedimento precedente, ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.

                                         Un mezzo di prova è considerato come concludente, qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l'assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA del 13 aprile 1993 nella causa G.P.).

                                         In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli (DTF 110 V 141, consid. 2). Non è pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che facciano apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati.

                                         In una sentenza del 15 ottobre 2001, pubblicata in DTF 127 V 353 il TFA ha così riassunto quanto appena esposto:

"   (…)

b) Sont "nouveaux" au sens de l'art. 137 let. b OJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connu du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5)."

                                         (DTF 127 V 353 consid. 5b)

                                         Al riguardo cfr. pure la STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, pubblicata in RDAT I-2003 N. 69.

                                         I principi validi per la riconsiderazione e la revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a norma dell’art. 25 LPGA e questo anche se le prestazioni oggetto di restituzione non sono state erogate con una decisione formale (cfr. STFA del 28 marzo 2001 nella causa P., U 13/00, e riferimenti ivi menzionati).

                               2.4.   Dalle tavole processuali emerge che il fatto nuovo che, nelle intenzioni dell’Istituto assicuratore convenuto, dovrebbe supportare la revisione della decisione informale di assumere la ricaduta dell’agosto 2005, è rappresentato dal reperto evidenziato dalla risonanza magnetica del 3 ottobre 2005, concretamente dalla lesione del labbro glenoidale tipo SLAP 2.

                                         Secondo l’CO 1, in effetti, la presa a carico della ricaduta è stata determinata dalla convinzione – errata, alla luce appunto di quanto evidenziato dall’esame strumentale appena citato - che i disturbi alla spalla sinistra insorti il 22 agosto 2005 erano di nuovo da imputare alla cuffia dei rotatori, convinzione alimentata dal tenore della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante dell’insorgente (doc. 77: “Reperto locale: Dolori all’elevazione e rotazione della spalla sx; Diagnosi: Sospetta lesione della cuffia dei rotatori in stato dopo ricostruzione della cuffia.”), rispettivamente, dagli esiti dell’ecografia del 2 settembre 2005 (cfr. doc. 81: “In particolare si evidenzia un’alterazione e un significativo assottigliamento della cuffia dei rotatori sul versante mediale in cui non risultano riconoscibili in maniera significativa le strutture tendinee: degenerate? Nuova lesione del comparto mediale della cuffia dei rotatori?” – il corsivo è del redattore).

                                         Da parte sua, l’assicurato fa genericamente valere che l’amministrazione non sarebbe stata in grado di allegare alcun fatto nuovo, suscettibile di far apparire come errata la sua precedente decisione di assunzione della ricaduta.

                                         D’altro canto, sempre a detta del ricorrente, qualora l’Istituto assicuratore avesse prestato l’attenzione comandata dalle circostanze, la pretesa nuova circostanza non sarebbe rimasta sconosciuta (cfr. I).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che la lesione del labbro glenoidale di tipo SLAP 2 - reperto, di natura extra-infortunistica, che è stato diagnosticato, per la prima volta, grazie alla RM del 3 ottobre 2005 - correla con i disturbi risentiti dall’assicurato a decorrere dal mese di agosto 2005 (cfr., in proposito, il rapporto 25.11.2005 del dott. __________, doc. 96: “Clinicamente ho trovato una funzione dolorosamente limitata gleno-omeralmente a sx, con una chiara instabilità ventrale gleno-omerale. Radiologicamente si conferma la lesione del labbro ventro-craniale e dell’inserzione del capoluogo del bicipite.” e doc. 98: “ Successivamente invece sono stati prodotti nuovi referti di accertamenti realizzati nel mese di ottobre/novembre 2005, risp. rivelazione di una lesione del labbro tipo SLAP 2, reperto con il quale combacia la diagnosi clinica (fatta per la prima volta) di un’instabilità anteriore della spalla sinistra (25.11.2005).” – il corsivo è del redattore), ciò che fa apparire come errata ab inizio la decisione dell’CO 1, presa sulla base degli elementi di fatto a quel momento a sua disposizione (in particolare, le indicazioni fornite dal dott. __________, il quale non aveva refertato alcuna instabilità anteriore della spalla sinistra e aveva anzi sospettato la presenza di una ri-lesione della cuffia dei rotatori, cfr. doc. 77), di riconoscere la propria responsabilità in relazione a questi medesimi disturbi.

                                         Pertanto, a mente del TCA, la scoperta della nota lesione del labbro glenoidale costituisce un “fatto nuovo” ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3., suscettibile di fondare la revisione della decisione de facto di assumere la “ricaduta” del mese di agosto 2005.

                                         Il ricorrente non può essere seguito allorquando pretende che la decisione (errata) iniziale dell’assicuratore infortuni sarebbe addebitabile unicamente a una sua mancanza di attenzione.

                                         In effetti, tenuto conto del contenuto della certificazione 19 agosto 2005 del medico curante, segnatamente la clinica ivi descritta, rispettivamente, dell’esito dell’esame ecografico del 2 settembre 2005, nonché della circostanza che l’evento del 22 agosto 2005 aveva interessato una spalla che era già stata oggetto di una ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 16), la decisione dell’Istituto assicuratore convenuto appare, alla luce di questi elementi, sostenibile e, in ogni caso, non come il frutto di un apprezzamento negligente della fattispecie.

                                         In esito a quanto precede, rilevato che la tempestività della revisione non viene giustamente più contestata da RI 1, occorre concludere che l’CO 1 era legittimato a rivenire, attraverso la via della revisione processuale, sulla sua decisione di assumere i disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 25 agosto 2005.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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