Raccomandata
Incarto n. 35.2005.77 FS
Lugano 18 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 aprile 2004, l’__________ di __________ ha annunciato alla CO 1 che la propria dipendente, RI 1, il 5 novembre 2003 ha subito un infortunio scivolando da una scala (cfr. doc. 1, punti 4 e 6).
Nel “Questionario d’infortunio LAINF” del 22 maggio 2004 l’assicurata ha indicato il 25 luglio 2003 quale data del sinistro e ha così descritto l’accaduto: “Mentre lavoravo in casa di una utente ho iniziato a pulire i vetri. Sono salita su di una scala per pulire due grandi finestre, sono scivolata perdendo l’equilibrio ed ho picchiato la spalla destra contro il telaio centrale di legno.” (cfr. doc. 7).
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale dell’8 luglio 2004, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle lesioni alla spalla destra adducendo che: “(…) A dire del nostro medico, tali lesioni sono di natura degenerativa e sicuramente preesistenti all’evento del luglio 2003. Per questo motivo, non può essere riconosciuto un nesso di causalità tra il citato infortunio e la successiva cura medica e conseguente incapacità lavorativa. (…).” (cfr. doc. 9).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 11), l’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione dell’8 settembre 2004, ha confermato il contenuto della sua decisione dell’8 luglio 2004 (cfr. doc. 12).
1.3. Con lettera del 21 giugno 2005 l’assicuratore malattia della ricorrente ha comunicato all’assicuratore LAINF di non aver ricevuto la decisione su opposizione dell’8 settembre 2004, che il suo medico di fiducia era di un altro parere e ha chiesto di emettere una nuova decisione su opposizione (cfr. doc. 13).
Esperiti ulteriori accertamenti medico-amministrativi, con decisione su opposizione del 16 agosto 2005 (che ha annullato e sostituito quelle dell’8 settembre 2004), la CO 1, ha confermato la propria decisione dell’8 luglio 2004 (cfr. doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione del 16 agosto 2005 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA adducendo:
" (…)
Che nel mese di aprile 2003, nello svolgere la mia attività lavorativa quale aiuto domiciliare in casa di un'utente, la signora __________, sono scivolata dalla scala e sono caduta.
Descrizione dell’evento:
Mi trovavo in cima alla scala a pioli per pulire i vetri (l’altezza delle finestre è di m 2,75). Ho perso l’equilibrio e sono scivolata all’indietro, per non cadere sulla schiena ho cercato un appoggio invano.
Sono caduta all’indietro con la parte destra del corpo, ho cercato di fermarmi appoggiando la mano (palmo piatto) sul davanzale ed ho picchiato la spalla contro il telaio della finestra finendo comunque per terra.
L’aver appoggiato la mano piatta sul davanzale cercando di sostenere tutto il mio peso, ha provocato un' “insaccata” alla spalla:
Che alla ripresa del lavoro in gennaio 2004 (ndr. recte: gennaio 2005 cfr. doc. V), ho subito un nuovo infortunio.
Descrizione dell’evento:
Nell’alzare un divano per sistemare un tappeto ho fatto uno sforzo con il braccio destro (spalla compresa), rompendo il tendine del sottoscapolare (vedi certificato Dr. __________).
L’infortunio non è stato da me subito annunciato in quanto non volevo avere nuovamente problemi con il medico fiduciario Dr. __________, della spett. CO 1.
Durante la visita di controllo (infortunio 2003) mi sono sentita trattata da “bugiarda”, per il fatto che sulla dichiarazione di infortunio non era stato fatto un disegno esatto dell’accaduto, ed una descrizione esatta.
Le dichiarazioni di sinistro vengono compilate dalla segretaria e non da noi, inoltre sono veramente scivolata da una scala, non è stata scritta una bugia, al massimo non è stato descritto bene l’evento.
Il Dr. __________, durante la visita, dopo che ho raccontato come sono andati i fatti mi ha detto testuali parole:
“Si solo così poteva rompere la cuffia rotatoria”
Che se la spett. CO 1 avesse fatto subito degli accertamenti sulla dinamica dell’infortunio (2003) si sarebbero evitate subito delle incomprensioni.
Che secondo il mio personale parere, un nesso di causalità tra le cure ed il danno alla salute esiste, in quanto esistono tutte le premesse per considerare quanto mi è accaduto come infortunio.
“Evento straordinario, improvviso ed esterno che colpisce il corpo umano”.
Che da giugno 2003 ad oggi ho sempre continuato con le cure mediche, anche riabilitative, tutt’ora sono inabile al lavoro ed accuso forti dolori che non mi permettono di svolgere in modo autonomo le mie mansioni in casa (sono al beneficio dell’aiuto domiciliare), é perciò impensabile poter svolgere la mia attività lavorativa.
Che oltre al disagio fisico, continui dolori, ho dovuto sopportare anche un carico finanziario, franchigia, 10%, spese non coperte e spese di viaggio per recarmi dai Medici e a fare terapia.
Conclusione e richiesta
Tenuto conto dei fatti sopra esposti, chiedo che sia riconosciuto il nesso tra l’evento (rottura della cuffia rotatoria) e le spese mediche da me sostenute quali infortunio e non malattia.
Mi scuso per la mia ignoranza in materia, se avessi saputo che il mancato annuncio dell’infortunio subito mi avrebbe causato così grossi problemi vi assicuro non avrei aspettato un attimo ad annunciarlo.
In allegato per provare che effettivamente sono caduta in casa di un utente vi allego anche la sua dichiarazione, oltre certificati medici.
(…).” (cfr. doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 23 settembre 2005 la CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:
" (…)
Circa la data dell’infortunio va osservato che, inspiegabilmente, regna una grande confusione. Infatti, nell’atto di ricorso la ricorrente indica che “nel mese di aprile 2003, nello svolgere la mia attività lavorativa quale aiuto domiciliare … sono scivolata dalla scala e sono caduta”, la notifica d’infortunio LAINF attesta quale data dell’incidente il 5 novembre 2003 (doc. 1) ed il questionario d’infortunio LAINF il 25 luglio 2003 (doc. 7). A parte queste discrepanze d’ordine temporale la dinamica dell’incidente sembra coincidere con “una scivolata da una scala”.
(…)
7.
A mente della ricorrente esiste un nesso di causa tra le cure ed il danno alla salute poiché trattasi, a suo dire, di infortunio. In proposito, la signora RI 1 osserva di patire ancora dolori e soffrire di limitazioni importanti nell’esercizio delle attività quotidiane. Orbene, nella presente fattispecie la qui convenuta ha negato la corresponsione di prestazioni adducendo che i disturbi di cui si duole la signora RI 1 non sono in relazione di causa, almeno probabile, con l’infortunio ma dipendono da fattori estranei al sinistro.
Detta tesi, fatto riferimento agli atti disponibili appare assolutamente condivisibile e ciò non solo perché la signora RI 1 nel proprio atto ricorsale non porta elementi nuovi a sostegno della propria tesi; ma principalmente poiché, come rilevato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF qui convenuto, della cui valutazione non v’è motivo di dubitare essendo completa e motivata, “L’adeguatezza del nesso di causalità dovrà essere valutato dai vostri competenti Servizi”.
Orbene, gli uffici specialistici di CO 1 hanno agito in questo senso. Più precisamente la somma dei diversi indizi (annuncio tardivo, dinamica dell’evento, prima visita dal medico curante, importanti lesioni degenerative con artrosi acromio-clavicolare e formazione di osteofiti che – in caso di assenza – avrebbero sostanzialmente modificato la situazione) porta a concludere che il criterio dell’adeguatezza debba essere negato e che di riflesso la decisione qui impugnata meriti di essere tutelata.
(…).” (cfr. doc. III)
1.6. Con ulteriore scritto del 29 settembre 2005 al TCA l’assicurata ha puntualizzato che:
" (…)
1. Quando nel mese di aprile ho subito l’infortunio, scivolando dalla scala come scritto il 17 settembre, non ho subito annunciato il fatto perché non pensavo di essermi fatta così male. Quando i dolori sono stati più forti sono andata dal Dott. __________. Dopo radiografie e risonanze è passato del tempo.
Io ho annunciato l'infortunio al mio ufficio e la nostra impiegata ha sbagliato la data che io ho subito rettificato alla spett. CO 1.
2. Io prima di quel fatto non vedevo il Dott. __________. da + di 10 anni.
3. Fino ad allora non sono mai stata ammalata e non avevo dolori alla spalla! 3 anni per l'aiuto domiciliare.
4. Vorrei specificare che se al momento sono ancora inabile al lavoro credo che sia abbastanza normale visto che ho fatto il 2° intervento solo il 5 maggio 2005! X l'infortunio che ho fatto a gennaio 2005.
5. Che visto come mi ha trattato il Dott. __________ non ho subito annunciato! Le mie colpe sono solo che essendo una persona onesta non mi so spiegare bene mi hanno assalito con paroloni.
6. Vorrei x ultimo spiegare che dopo il primo intervento 15.12.2003 avevo la ferita x di + 10 cm che la metà non si chiudeva e faceva pus poi il Dott. __________ ha fatto uno striscio e ha mandato tutto ad analizzare a __________. Questo x mesi andavo tutte le settimane a __________ x pulire la ferita che prendevo antibiotici come caramelle! Ho anche lavorato con cerotti x non infettare di più la ferita fino a l'intervento del 5.05.2004 e questa cosa c'è scritta anche sui libri di medicina che può venire dopo un intervento chirurgico. Come fa la spett. CO 1 a dire che non sussiste il nesso?
Perchè la spett. CO 1 se aveva dei dubbi non si è informata correttamente?
(...):" (cfr. doc. V).
1.7. Il doc. V è stato notificato all’assicuratore LAINF (cfr. doc. VI) che, con lettera del 10 ottobre 2005 al TCA, ha osservato che:
" (…)
in riferimento allo scritto 29 settembre 2005 redatto dalla signora RI 1, CO 1 è del parere che i 6 punti evidenziati da un lato, non sono in misura di mutare le valutazioni della convenuta; dall’altra, relativizzano la posizione della signora RI 1.
Infatti, la circostanza secondo la quale la signora RI 1 non abbia immediatamente reagito potrebbe essere ricollegata alla circostanza che l’infortunio, in quanto tale, non ha avuto conseguenze dirompenti e che, di riflesso, le valutazioni dell’assicuratore qui convenuto possono essere assolutamente condivise.
(…).” (cfr. doc. VII)
Il doc. VII à stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto a prestazioni a partire da un’epoca, il mese di luglio 2003, posteriore all’entrata in vigore della LPGA, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicuratore infortuni convenuto era o meno legittimato a negare il diritto alle prestazioni relativamente all’infortunio annunciatogli da RI 1.
Dalla decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. A1) emerge che la CO 1, ammessa l'esistenza di un infortunio, ha negato una relazione di causa tra i disturbi cui si duole l’assicurata e l’infortunio concludendo che gli stessi dipenderebbero da fattori estranei al sinistro.
2.4. Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.
Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.
Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).
Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:
" Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheits oder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel." (RAMI succitata, consid. 2c)
Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 28 giugno 2004 nella causa D., U 60/03, consid. 3.3).
Infine, occorre ancora ricordare che la citata sentenza del 5 giugno 2001 aveva dato adito a discussioni in dottrina.
A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).
Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni volta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).
Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).
2.5. Il Dott. Med. __________, Specialista FMH medicina interna, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, nella sua relazione della visita del 21 giugno 2003, ha, in particolare, attestato che:
" (…)
Anamnesi
Si tratta di una paziente 52enne, cha lavora come ausiliaria presso il __________ a __________. Si definisce in abituali buone condizioni di salute ed in particolare nega precedenti disturbi alla spalla dx.
Nel mese di luglio 2003 (non ricorda esattamente la data), mentre stava lavando i vetri su una scala, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed ha dovuto appoggiarsi con il braccio dx per evitare la caduta, scivolando successivamente in avanti e procurandosi una contusione alla spalla dx contro il bordo della finestra. Ha subito accusato importanti dolori, che non le hanno impedito anche nei giorni successivi di continuare a svolgere regolarmente la sua abituale attività lavorativa. Solo nel mese di agosto si decideva di recarsi dallo specialista chirurgo ortopedico Dr. __________, il quale ha predisposto un esame artro-RMI della spalla, eseguito il 21.08.03. Questo esame ha documentato la presenza di un’estesa rottura della cuffia. A causa della persistenza dei dolori, ulteriormente peggiorati nel corso dell’autunno, la paziente doveva interrompere l’attività lavorativa a partire dall’inizio di novembre, per poi essere operata dal Dr. __________ in data 15.12.03, quando è stata ricostruita la cuffia rotatoria. Il decorso successivo è stato favorevole, con buon recupero funzionale.
La paziente poteva riprendere il lavoro all’inizio di aprile, per poi di nuovo interromperlo all’inizio di maggio per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, con revisione della cicatrice a causa di un cheloide. Riprendeva poi in modo definitivo il lavoro a partire dal 24.05.04. Vengono riferiti leggeri dolori alla spalla soprattutto quando esegue lavori sopra l’orrizzontale.
(…)
2. Diagnosi
● Stato dopo ricostruzione della cuffia rotatoria per ampia rottura del sovraspinato della spalla dx, in presenza di impingement cronico
● Stato dopo contusione della spalla dx in luglio 2003
L’evento infortunistico che si sarebbe verificato in luglio 2003, così come viene descritto, non è in grado di spiegare l’insorgenza delle lesioni alla spalla dx successivamente documentate, che sono di natura degenerativa e sicuramente preesistenti. Non può per questo motivo essere riconosciuto un nesso di causalità tra l’evento del luglio 2003 e la successiva cura medica e conseguente incapacità lavorativa, resasi necessaria per ripristinare lo stato della spalla dx. Il trauma diretto del luglio 2003 può al massimo essere considerato un fattore scatenante. Considerato però che la paziente si è recata dal medico per la prima volta solo un mese più tardi ed ha dovuto interrompere l’attività lavorativa solo quattro mesi dopo l’evento, il caso (annunciato tardivamente) non può essere assunto dall’Assicuratore LAINF.
(…).” (cfr. doc. 8, la sottolineatura è del redattore)
Lo stesso medico, preso atto della diversa valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore malattia dell’assicurata e interpellato una seconda volta dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. 14 e 15), il 19 luglio 2005 si è, in particolare, così espresso:
" (…)
Per quanto riguarda gli aspetti medici, posso solo costatare che il medico della __________ si trova su posizioni molto vicine alle mie. E’ infatti assodato che:
● sono presenti lesioni degenerative preesistenti al trauma (artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare con formazione di osteofiti e conseguente molto probabile lesione del tendine del sovraspinato nell’ambito di una sindrome da impingement).
● In assenza di disturbi prima dell’evento del mese di luglio 2003, l’infortunio deve essere considerato il fattore scatenante che ha reso clinicamente manifesta la patologia della spalla.
(…).” (cfr. doc. 15, la sottolineatura è del redattore)
Esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).
La nostra Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).
A proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"), il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
5.- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel (Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen, sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen gewährleistet.
(…).
c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt (Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis, Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw. 5b)" (DTF 114 V 305s. consid. 5 - la sottolineatura è del redattore).
In sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse") vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"), ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, op. cit., p. 104, nota 101).
2.6. Nel caso di specie, non è contestato che grazie a un esame artro-RMI eseguito il 21 agosto 2003 e all’intervento operatorio del 15 dicembre 2003, quindi dopo le diverse date indicate dalla ricorrente quale momento dell’infortunio (il 25 luglio 2003 data indicata sul “Questionario d’infortunio LAINF” e il mese di aprile 2003 nei suoi allegati; cfr. doc. 7, I e V; per quanto riguarda la data del 5 ottobre 2003 la ricorrente ha invece affermato che l’impiegata del suo datore di lavoro si è sbagliata; cfr. doc. 1 e V), è stato accertato che l’assicurata ha subito una “(…) ampia rottura del sovraspinato della spalla destra con distacco completo del tubercolo maggiore. (…).” (cfr. doc. 3, pag. 1): il rigore probatorio richiesto dalla suevocata giurisprudenza federale è dunque soddisfatto.
Inoltre, ciò configura una lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazione dei tendini”; a proposito della lettera g, lesione dei legamenti, cfr. STCA dell'11 luglio 2005 nella causa S., 35.2004.57).
D’altra parte, il TCA non può condividere la tesi difesa dall'assicuratore convenuto, secondo cui la propria responsabilità non sarebbe impegnata, presentando l'assicurata un danno alla salute di natura degenerativa: “(…) importanti lesioni degenerative con artrosi acromio-clavicolare e formazione di osteofiti che – in caso di assenza – avrebbero sostanzialmente modificato la situazione (…).” (cfr. doc. A1 e III).
In effetti, così come già indicato al considerando 2.4, secondo la giurisprudenza federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute (cfr. DTF 123 V 43 e RAMI 2001 U 435, p. 332ss.).
Nel caso di specie è lo stesso medico fiduciario dell’assicuratore LAINF che, tra l’altro, ha attestato che: “(…) Il trauma diretto del luglio 2003 può al massimo essere considerato un fattore scatenante. (…).” (cfr. doc. 8, pag. 2, la sottolineatura è del redattore) e che “(…) In assenza di disturbi prima dell’evento del mese di luglio 2003, l’infortunio deve essere considerato il fattore scatenante che ha reso clinicamente manifesta la patologia della spalla. (…).” (cfr. doc. 15, pag. 1, la sottolineatura è del redattore).
Anche il medico fiduciario dell’assicuratore malattia della ricorrente, nel suo “Vertrauensärztliche Beurteilung” del 19 agosto 2004, ha, tra l’altro, rilevato che: “(…) Hinsichtlich Anamnese haben wir auf ein klar definiertes unfallmässiges Ereignis und Schmerzfunktionsstörung zu verweisen. Was die Einwirkungen als solche betrifft kann ich die Meinung des Kollegen __________ bezüglich fehlender Eignung zur Auslösung einer Rotatorenmanschettenläsion nicht ganz teilen. Zu verweisen ist erneut auf die Erfahrungen der __________, welche ein vehmentes und kraftvolles Abspreizen als ungeplante Abwehr oder Reflexbewegung als adäquate Einwirkung betrachtet. Im vorliegenden Fall muss anhand der Hergangsschilderung mit einem solchen Ablauf gerechnet werden, zudem prallte die Patientin mit der rechten Schulter direkt auf den Fensterrahmen auf. Überdies können befundmässig die im MRI beschriebene zusätzliche Intervallläsion und der Ansatznahe Abriss der Subscapularissehne für eine traumatische Ursache sprechen. Zu beachten ist auch, dass die seit dem Unfall im Juli 2003 bestehende Schmerzfunktionsstörung der rechten Schulter mit del operativen Eingriff inklusive Rekonstruktion der Rotatorenmanschette mit gutem Erfolg behoben werden konnte. Diese Aspekte sprechen aus versicherungs-medizinischer Sicht eindeutig für eine überwiegend wahescheindliche Teilkausalität des Unfallereignisses im Juli 2003. Ohne Sturzereignis wäre die Schulteroperation im Dezember 2003 nicht erforderlich gewesen. (…).“ (cfr. doc. 14).
In esito ai considerandi che precedono - ritenuto che gli elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia il fattore esterno, la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, senz'altro adempiuti - va ammesso l’obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni convenuto.
In queste condizioni - lo si ripete - il fatto che RI 1 presentasse delle preesistenti lesioni degenerative alla spalla destra, è del tutto irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine; STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., 35.2001.1).
Per quanto attiene al fatto che l’assicurata immediatamente dopo l’infortunio ha continuato a lavorare, questa circostanza riguarda l’entità delle prestazioni e non la causalità tra l’infortunio e il danno alla salute.
Neppure è possibile concludere differentemente solo perché l’assicurata avrebbe annunciato tardivamente l’infortunio occorsole e avuto riguardo alla dinamica dell’evento che, così come descritto: “Mentre lavoravo in casa di un'utente ho iniziato a pulire i vetri. Sono salita su di una scala per pulire due grandi finestre, sono scivolata perdendo l’equilibrio ed ho picchiato la spalla destra contro il telaio centrale di legno.” (cfr. doc. 7), e non è contestato, configura pure un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
La causa deve dunque essere retrocessa alla CO 1 affinché proceda a ridefinire il diritto a prestazioni di RI 1 a seguito dell’infortunio occorsole nel mese di luglio 2003.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione della CO 1.
§§ È accertato che l'assicurata ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo a carico della CO 1.
§§§ L’incarto è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale, in relazione ai disturbi alla spalla destra oggetto dell'annuncio d’infortunio del maggio 2004.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti