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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2006 35.2005.64

October 26, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,589 words·~28 min·4

Summary

Assicurato vittima di contusione polso destro nel 01/2004. Ricaduta nel 03/2004. Perizia giudiziaria. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato piena abilità lavorativa da 11/2004, rispettivamente, che intervento di sineviectomia (02/2005) era destinato a curare patologia extra-infortunistica (sinovite)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.64   mm/sc

Lugano 26 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 maggio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 30 gennaio 2004, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolato su una lastra di ghiaccio e ha riportato, secondo il certificato 16 febbraio 2004 dell’Ospedale regionale di __________, una contusione al polso destro, in assenza di fratture (doc. 1 e 4).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 10 febbraio 2004, la cura medica è stata dichiarata chiusa il 9 febbraio 2004 (doc. 3).

                               1.2.   Nel corso del mese di marzo 2004, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta del sinistro del mese di gennaio 2004, con incapacità lavorativa del 50% a contare dal 4 maggio 2004 (doc. 5, 8 e 9).

                                         Il medico curante di RI 1, in data 7 maggio 2004, ha attestato una limitazione funzionale ai movimenti della mano destra (doc. 10).

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro il 13 agosto 2004 (doc. 26), lavoro che è però stato nuovamente interrotto a decorrere dal 17 settembre 2004 (cfr. doc. 29).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale del 25 novembre 2004, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 29 novembre 2004 (doc. 40).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal dott. __________ per conto dell’assicurato (doc. 48), completata dal Sindacato RA 1 (doc. 65 e 72), l’Istituto assicuratore, in data 20 maggio 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 75).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 18 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato ad assumere la cura medica anche dopo il 29 novembre 2004 (in particolare in relazione all’intervento  chirurgico del 18 febbraio 2005), a corrispondergli indennità giornaliere fino al 6 marzo 2005, nonché a riconoscergli una rendita di invalidità del 20% almeno e un’indennità per menomazione all’integrità del 25%, così come la rifusione delle spese peritali, argomentando:

"  (...)

A giudizio del signor RI 1, la decisione CO 1, non può crescere in giudicato, senza che venga fatta chiarezza sui discordanti pareri medici.

Appaiono, infatti, poco convincenti le valutazioni dei due medici fiduciari CO 1 21 febbraio 2005 del Dr. __________, rispettivamente del 18 maggio 2005 del Dr. __________, che qui alleghiamo (doc. C e doc. D).

In particolare, il signor RI 1 ricorda che durante la visita del 10 agosto 2004 il medico di circondario CO 1 gli avrebbe chiaramente espresso l'opinione che il polso sarebbe stato trattato da subito in maniera errata già presso l'Ospedale di __________ e che a causa di questo approccio errato il polso non sarebbe potuto guarire entro i canonici 4/6 mesi dall'infortunio.

E' evidente che il non aver applicato immediatamente dopo l'infortunio un'ingessatura fissa sia all'origine del decorso altalenante di guarigione del polso del signor RI 1, che è stato più volte protagonista di riprese del lavoro e di conseguenti ricadute alcune in misura parziale, altre in misura totale. Come risulta dagli atti CO 1, sono stati annunciati periodi d'incapacità lavorativa completa oppure parziale, tutti riconosciuti dalla convenuta. A questo proposito si rimanda alla dettagliata descrizione dei fatti a pagina 2 della decisione su opposizione qui impugnata.

La CO 1, però, inspiegabilmente, malgrado fosse palese l'origine della difficoltà di guarigione del polso infortunato e nonostante l'assicurato avesse dimostrato la sua ferrea volontà di ritornare a lavorare, ha deciso di non riconoscere più le certificazioni mediche presentate dal signor RI 1, di chiudere completamente il caso e di negare qualsiasi ulteriore responsabilità a far data dal 29 novembre 2004.

Da ciò deriva la necessità di fare chiarezza con il presente gravame.

Si presenta all'uopo il rapporto dattiloscritto dell'artroscopia operativa al polso destro (doc. E), a cui il signor RI 1 è stato sottoposto in data 18 febbraio 2005.

Pur non disponendo di una registrazione video dell'intervento, non si può credere, come invece pretendono i medici di parte convenuta, che il signor RI 1 abbia subito un intervento chirurgico inutile e assolutamente non in causalità diretta con l'infortunio assicurato.

A questo proposito, ci si riserva di presentare nei prossimi giorni la relazione medica stilata dal Dr. __________, il quale ha già sottoposto a visita il signor RI 1 e ha già visionato i rapporti dei medici fiduciari CO 1 confutandoli, ma a causa di impegni professionali e delle intervenute ferie estive non è stato in grado di stilare il rapporto, prima della scadenza del termine per l'inoltro del presente gravame.

2.

Il signor RI 1 è finalmente abile al lavoro con decorrenza 6 marzo 2005, tuttavia secondo quanto confermato dall'Esperto Dr. __________ durante la visita di inizio estate, vi è ancora un residuo doloroso in sede di contusione con irradiazione fastidiosa alla mano destra e presenta un deficit della forza prensile, con difficoltà al sollevamento dei pesi, saltuarie parestesie in ambito del nervo ulnare a gomito.

Con il presente ricorso si chiede espressamente che il signor RI 1 venga sottoposto ad ulteriori accertamenti medici. In particolare, si chiede che codesto onorevole TCA si pronunci sull'esigibilità dell'intervento chirurgico 18.02.2005 al polso destro come conseguenza dell'infortunio assicurato e che definisca quali sono effettivamente oggi le condizioni dell'arto infortunato, in funzione della determinazione della capacità lavorativa e quindi al guadagno, considerando che esiste una limitazione nello svolgimento dell'attuale attività lavorativa. La CO 1 deve determinare la capacità al guadagno residua, che si valuta prudenzialmente all'80%. Inoltre si chiede che venga valutata anche la percentuale di IMI, considerato che il signor RI 1 ha subito un danno permanente e durevole nella funzionalità dell'arto infortunato.

Si riconfermano in questa sede le richieste d'opposizione, nel senso che venga riconosciuta la cura medica fino al 6 marzo 2005, che venga riconosciuto l'intervento chirurgico 18.02.2005, tutte le relative spese di cura, che venga riconosciuto il grado di invalidità e che venga determinata l'IMI.

Prudenzialmente si postula un grado di invalidità del 20% e il riconoscimento di un'IMI del 25%, considerate le limitazioni in estensione con perdita di pronazione e supinazione, le parestesie in sede ulnare, oltre che l'instabilità articolare polso/dita/gomito prevista alla tabella 6.2. (...)"

                                         (I)

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   In data 26 settembre 2005, l’insorgente ha versato agli atti il rapporto 22 settembre 2005 del dott. __________ (doc. F), nonché una certificazione datata 21 settembre 2005 del dott. __________ (doc. G).

                                         Le osservazioni dell’assicuratore LAINF convenuto datano del 24 ottobre 2005 (VII + doc. 78).

                               1.7.   Con ordinanza del 1° febbraio 2006, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dott. __________, Primario del Reparto di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale di __________ (IX).

                               1.8.   In data 27 settembre 2006 il dott. __________ ha consegnato il proprio referto peritale (XIX), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XX).

                               1.9.   L’Istituto assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo il 4 ottobre 2006 (XXI), mentre il ricorrente, è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se, tenuto conto delle sole sequele infortunistiche, l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare l’assicurato totalmente abile al lavoro a contare dal 29 novembre 2004, rispettivamente, a negare la propria responsabilità in relazione all’intervento chirurgico del 18 febbraio 2005.

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 30 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per definire se esiste un diritto a ulteriori prestazioni assicurative, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 7 dicembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che il sinistro è avvenuto il 30 gennaio 2004, ossia posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.6.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.7.   L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.7.1.   In caso di infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

                            2.7.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.8.   Confrontato con tesi mediche contrapposte per quanto concerne sia la capacità lavorativa del ricorrente a decorrere dalla fine del mese di novembre 2004 (in proposito, cfr., da una parte, i rapporti 23 novembre 2004 [doc. 39] e 21 febbraio 2005 [doc. 58] del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, e, dall’altra, le certificazioni dei medici curanti di RI 1, i dottori __________, spec. in urologia [doc. 48 e 60], __________, spec. in terapia fisica e riabilitazione [doc. 53] e __________, medico-chirurgo [doc. 57]), sia l’eziologia del danno alla salute che ha determinato l’operazione chirurgica del febbraio 2005 (cfr., da una parte, i referti 18 maggio e 20 ottobre 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia [doc. 74 e 78] e, dall’altra, il rapporto 22 marzo 2005 del dott. __________ [doc. 70], quelli 6 aprile e 21 settembre 2005 del dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia [doc. 71 e G], nonché la relazione peritale 22 settembre 2005 del dott. __________, medico legale e delle assicurazioni [doc. F]), il TCA ha ritenuto necessario ordinare una perizia medica giudiziaria, il cui allestimento è stato affidato al dott. __________, Primario del Reparto di chirurgia della mano dell’Ospedale cantonale di __________.

                                         Dopo aver ricostruito l'anamnesi dell'assicurato (XIX, p. 5-7) ed averne descritto lo status clinico e radiologico a livello delle estremità superiori (XIX, p. 7-12), il perito giudiziario ha posto la diagnosi di stato dopo contusione del polso destro il 30 gennaio 2004 (cfr. XIX, p. 7).

                                         Il dottor __________ ha innanzitutto indicato che - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. I, p. 2: “È evidente che il non aver applicato immediatamente dopo l’infortunio un’ingessatura fissa sia all’origine del decorso altalenante di guarigione del polso del signor RI 1, …”) - le prime cure ricevute da quest’ultimo sono state adeguate (cfr. XIX, risposta ai quesiti n. 2 e 3 di parte ricorrente).

                                         Quindi, per quanto concerne la situazione esistente nel mese di novembre 2004, l’esperto designato dal TCA, fondandosi sui risultati delle misurazioni eseguite dal medico di circondario dell’CO 1 in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2005 (cfr. doc. 58, p. 2-3), ha sostenuto che il polso destro di RI 1 aveva ritrovato una funzionalità praticamente completa, che egli avrebbe quindi potuto riprendere il proprio lavoro a tempo pieno e, infine, che egli non necessitava più di ulteriori provvedimenti terapeutici (cfr. XIX, risposta al quesito n. 3 di parte convenuta).

                                         A proposito dell’intervento del 18 febbraio 2005, in occasione del quale, secondo la cartella clinica dell’Istituto Clinica “__________” di __________, l’insorgente è stato sottoposto - contro il parere del medico di circondario dell’CO 1 (cfr. doc. 58, p. 5) - a un’artroscopia del polso con sineviectomia (cfr. doc. 67), lo specialista consultato da questa Corte ha dichiarato che la diagnosi intraoperatoria di lieve sinovite non può essere ricondotta, con il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento infortunistico del 30 gennaio 2004, posto che simili alterazioni degenerative sono di regola da considerare compatibili con l’età del soggetto e che, nel caso di specie, RI 1 ha perdipiù svolto nel passato un’attività gravosa per le estremità superiori (XIX, risposta al quesito n. 4b di parte convenuta).

                                         Sempre in relazione all’intervento artroscopico del febbraio 2005, il dott. __________ ha inoltre messo in dubbio che lo stesso abbia rappresentato una terapia appropriata ai sensi dell’art. 10 LAINF:

"  (...).

Zudem besteht der Verdacht, dass bei der Operation technische Schwierigkei­ten bestanden haben und die Dokumentation nicht "lege artis" durchgeführt wurde;

1. liegt in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen kein ausführlicher Operationsbericht vor. (Lediglich ein handschriftlicher, zum Teil unleserli­cher Eintrag im Operationsjournal (Doc. 67) und ein kurzer Bericht mit Diagnose und Operation (Arthroskopie und Synovektomie). (Doc. E)

2. eine explizite, schriftliche Dokumentation der Operationsindikation liegt nicht vor.

3. keine Photo- oder Videodokumentation vorhanden

4. keine Resultate einer histologischen Untersuchung vorhanden.

5. Unüblicher und riskanter Zugang radialseitig, (Verletzungsgefahr des Ra­mus superficialis des Nervus radialis und der Tabatière-Arterie) wobei die Inzision bzw. die Narbe sehr weit distal und somit nicht im Handgelenkbe­reich, sondern midcarpal (Handwurzel) liegt. Eine Übersicht über das Handgelenk über diesen Zugang zu bekommen erscheint schwierig bzw. unmöglich.

Der empfohlene Zugang für eine Gesamtübersicht ins Handgelenk wäre über das 3/4 Portal (Photo Nr. 1) d.h. zwischen dem 3. und 4. Streck­sehnenfach, ca. 0.5 cm distal des Tuberculum von Lister (Lit. 1 und 2).

(n.B. → Patient gibt leichte Gefühlsstörungen im Handrückenbereich radial an)

6. Die Narbe des ulnaren Zuganges kann auch nach einer vollständigen Entfernung der Haare nicht aufgefunden werden. (Photo Nr. 1,2,7,8,9) Der übliche Zugang für die "Arbeitsinstrumente" würde über das 6R-Portal er­folgen (radialseitig des 6. Strecksehnenfaches, Photo 1, Lit. 1). Eine for­melle Synovektomie mit einem Saugshaver (ca. 2.5 mm Durchmesser) oder einer entsprechenden Zange provoziert normalerweise eine erkenn­bare Narbe.

Die Diagnose einer Knorpelläsion am Os lunatum muss in Frage gestellt werden, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ausgehend von dem von Dr. med. __________ gewählten Zugang das Os lunatum eingesehen werden kann. (...)"

(XIX, p. 14s.; cfr., pure, la risposta al quesito n. 4 di parte ricorrente)

                                         Infine, secondo l’esperto giudiziario, al momento della visita peritale del 27 giugno 2006, tenuto conto unicamente dello stato del polso destro, l’assicurato era completamente abile al lavoro e non era portatore di alcuna menomazione importante e durevole alla sua integrità fisica (cfr. XIX, risposta al quesito n. 6 di parte convenuta, rispettivamente, n. 6 e 7 di parte ricorrente).

                               2.9.   Tutto ben considerato, questa Corte non ha nessuna ragione di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il perito giudiziario, specialista proprio nella materia che qui interessa.

                                         In effetti, il referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e le referenze ivi menzionate; cfr. STFA del 21 luglio 2005 nella causa S., U 216/04, consid. 5.3): in particolare, il dott. __________ ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         Il TCA non ignora il fatto che l’esperto giudiziario ha fondato il proprio apprezzamento, in particolare del grado di capacità lavorativa al momento dell’interruzione delle prestazioni da parte dell’CO 1, sui valori risultanti dalle misurazioni compiute durante la visita circondariale di controllo del 14 febbraio 2005 (cfr. XIX, p. 12: “Gestützt auf die ausführliche und objektive Untersuchung durch den Kreisarzt der CO 1 (Dr. med. __________ 14.2.2005) …”).

                                         Nondimeno, tenuto conto che il dott. __________ è stato chiamato a procedere a una valutazione retrospettiva, questa Corte non vede cos’altro avrebbe potuto fare, dal momento che quelli refertati dal dott. __________ erano gli unici dati affidabili di cui egli disponeva.

                                         Nel fornire una risposta al quesito n. 3 lett. a di parte convenuta, il perito giudiziario ha fatto presente che, in occasione della visita di controllo del 14 febbraio 2005, RI 1, a fronte di una situazione oggettivabile pressoché normale, denunciava la persistenza di dolori con irradiazione all’avambraccio destro (XIX, p. 12).

                                         In proposito, questo Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

                                         Sulla scorta delle risultanze peritali, il TCA ritiene dunque accertato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle sole sequele traumatiche, non necessitava più di ulteriori cure mediche e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 29 novembre 2004, rispettivamente, che l’intervento artroscopico del 18 febbraio 2005, già per il solo fatto che era destinato a curare una patologia di eziologia extra-infortunistica, non riguardava l’assicuratore LAINF convenuto.

                             2.10.   Con la propria impugnativa, l’assicurato ha preteso il rimborso delle spese peritali (cfr. I, p. 5), specificatamente quelle legate all’allestimento del rapporto 22 settembre 2005 del dott. __________ (doc. F).

                                         Al riguardo, si osserva quanto segue.

                          2.10.1.   In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

                                         In una sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura di opposizione, grazie alla quale era stato dimostrato che il tipo di esame esperito dall'assicuratore non consentiva di mettere in rilievo i reali disturbi accusati dall'assicurato e provocati da una importante lesione muscolare, precisando segnatamente che:

"  (…) si deve ritenere che l'interessato, per tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione, che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre 1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. X. devono essere ritenuti perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -, sia giunto alle medesime conclusioni dell'INSAI in merito alla sopravvenuta stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa dell'assicurato."

                                         (STFA succitata, consid. 4c).

                                         Infine, in RAMI 2004 U 503, p. 186ss. (= SVR 4-5/2006 UV 4, p. 15s.), il TFA ha deciso che, conformemente al principio generale del diritto processuale, secondo cui una parte, anche se vincente, deve sopportare i costi che ha provocato inutilmente o in modo colposo, i costi di una perizia ordinata dall'assicurato stesso devono essere assunti dall'assicuratore infortuni (vincente in causa), qualora sia stato possibile accertare in maniera concludente la fattispecie medica soltanto in base alle risultanze delle prove amministrate nella procedura cantonale di ricorso e che all'assicuratore possa essere rimproverata una violazione dell'obbligo di accertare i fatti pertinenti, in ossequio al principio inquisitorio.

                                         Questa giurisprudenza è stata ripresa, nella sua sostanza, all'art. 45 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che, qualora l'assicuratore non abbia ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 45 N. 11s., p. 456s.).

                          2.10.2.   Nel caso di specie, il TCA rileva che - contrariamente a quanto richiesto dalla citata giurisprudenza federale – il rapporto elaborato dal dott. __________ non fornisce alcuna nuova rilevante indicazione in relazione agli aspetti contestati, oltre a quanto già emergeva dagli atti.

                                         Se ne deduce che il costo del rapporto allestito dal dott. __________ rimane a carico della parte che l'ha ordinato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2005.64 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2006 35.2005.64 — Swissrulings