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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2005 35.2005.43

December 20, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,574 words·~28 min·6

Summary

Vittima di incidente stradale,chiede di poter riscattare la sua rendita di invalidità. Definita in un primo tempo ammissibile, domanda viene finalmente rifiutata da assicuratore LAINF.Esame buona fede.Buona fede negata,assenza di un pregiudizio irreparabile. RICORSO TFA RESPINTO (10.7.06 - U 59/06)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.43   mm/td

Lugano 20 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Raffaello Balerna, in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto

  redattore:

  Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 marzo 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 agosto 1999, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di impiegato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma da decelerazione al rachide cervicale con lesione disco-legamentare C6-C7 e frattura del processo spinoso di C6.

                                         La CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’8 settembre 2003, l’assicuratore infortuni ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1° settembre 2003, nonché l’assunzione dei costi di due cicli annui di fisioterapia in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF (doc. 22).

                                         In data 19 gennaio 2004, la CO 1 ha rilasciato una seconda decisione formale, mediante la quale ha corrisposto a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 30% (doc. 26).

                                         Entrambe le decisioni sono cresciute in giudicato incontestate.

                               1.3.   Nel corso del mese di novembre 2004, RI 1, per il tramite del suo avvocato, ha chiesto di poter riscattare la rendita di invalidità ex art. 35 LAINF, facendo valere che il capitale gli sarebbe servito per rilevare la sua datrice di lavoro, la ditta __________ (dal 1° luglio 2001), e mettersi in tal modo al riparo da un eventuale licenziamento (doc. 30).

                                         Con scritto del 1° dicembre 2004, la CO 1 ha comunicato all’assicurato di ritenere “ammissibile” la richiesta di riscatto della rendita di invalidità, precisando che, prima di valutare l’effettivo riscatto, essa avrebbe proceduto ad una revisione del grado di invalidità (doc. 31).

                                         Con il “diritto d’audizione” del 28 dicembre 2004, l’assicuratore ha informato l’assicurato, da una parte, che il grado della sua invalidità sarebbe stato aumentato al 55%, nonché, d’altra parte, di non ritenere soddisfatti i presupposti per procedere al postulato riscatto della rendita di invalidità (doc. 34), aspetto quest’ultimo che è stato in seguito confermato con la decisione formale del 31 dicembre 2005 (doc. 36).

                                         A seguito dell’opposizione presentata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 38), in data 31 marzo 2005, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 42).

                               1.4.   In data 25 maggio 2005, l’assicurato è stato licenziato dalla ditta __________ con effetto a far tempo dal 1° agosto 2005 (cfr. doc. 46).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda al computo del riscatto della rendita di invalidità e, in via subordinata, che il computo del riscatto venga disposto direttamente dal TCA, argomentando:

"  9.       A norma dell'art. 35 cpv. 1 LAINF il riscatto della rendita è

possibile solo con il consenso dell'avente diritto e se lo stesso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto. L'assicurato è cosciente del fatto che, di principio, la dottrina non ammette la possibilità di obbligare il Giudice e l'assicurazione a disporre il riscatto della rendita. In concreto tuttavia il quesito non si pone, giacché l'assicurazione aveva già dato il proprio assenso per l'accoglimento dell'istanza dell'assicurato con scritto 1. dicembre 2004. In altri termini l'assicurazione non poteva più ragionevolmente revocare la propria decisione di principio di riscattare la rendita con l'assenso dell'assicurato, atteso che questa assicurazione era poi stata confermata con scritto 1. dicembre 2004 (Doc. B) e ribadita nei colloqui che il signor RI 1 ebbe con il signor __________ della CO 1.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost. È noto che il cittadino e quindi anche gli assicurati possono esigere dalle autorità che esse si conformino alle promesse e alle assicurazioni che sono state fatte loro al fine di non frustrare l'affidamento che costoro avevano legittimamente riposto in quest'ultime. In egual misura il diritto alla protezione della buona fede può essere evocato in presenza di un comportamento dell'amministrazione suscettibile di evocare nell'amministrato un'aspettativa legittima (DTF 129 11 381 consid. 7.1; 126 11 387 e rif.). Fra altre condizioni l'amministrazione deve essere intervenuta nei confronti dell'amministrato in una situazione concreta e quest'ultimo di aver preso, fondandosi sulle promesse ricevute o sul comportamento dell'amministrazione, delle disposizioni che non potrebbe modificare senza patire un pregiudizio (DTF 129 II cit., 121 V consid. 2 a 66/67).

In termini più generali il principio della buona fede si applica allorché l'amministrazione crea un'apparenza di diritto sulla quale l'amministrato può adottare un comportamento che considera conforme al diritto (Moor, Droit administratif, Vol. I, ed. 1988, pag. 361).

10.    Diversamente da quanto ha sostenuto l'CO 1 SA, non è stato il ricorrente a chiedere la revisione della propria rendita (consid. 10 pag. 6). È stata l'assicurazione che ha anteposto il riesame del grado di invalidità prima di erogare la prestazione in capitale (cfr. Doc. B). Il signor RI 1 con l'istanza 9 novembre 2004 non chiese la revisione della propria rendita di invalidità (cfr. Doc. A).

Al riguardo occorre ricordare che verso la fine del mese di novembre 2004 il signor RI 1 fu convocato dal signor __________ presso gli uffici dell'CO 1 a __________, il quale confermò che la richiesta di riscatto della rendita, debitamente motivata, era stata accolta e che l'assicurazione avrebbe confermato questa presa di posizione con uno scritto che fu puntualmente intimato al ricorrente il 1. dicembre 2004 (Doc. B).

In data 17 dicembre 2004 il signor __________ ha riconvocato il signor RI 1 negli uffici dell'CO 1, confermandogli che i dati che erano stati assunti presso il datore di lavoro in relazione alla revisione della rendita, avevano consentito di stabilire il nuovo grado di invalidità che si fissava intorno al 54 %, come pure che dai calcoli eseguiti, l'importo da riscattare ammontava a ca. Fr. 357'000.--. In quella sede il signor RI 1 aveva chiesto delle precisazioni intorno al grado di invalidità che andava arrotondato al 55 % e che il calcolo per il computo andava fatto tenendo conto del fatto che egli aveva 51 anni e non 52. Era comunque certo, a quell'epoca, che egli avrebbe potuto riscattare la rendita per un importo che si aggirava intorno a Fr. 355'000.--/Fr. 360'000.--.

Sulla base di queste assicurazioni in data 21 dicembre 2004 il signor RI 1 ha confermato per scritto al suo datore di lavoro l'impegno di ritirare il pacchetto azionario della __________ entro il 15 gennaio 2005. Conseguentemente il rifiuto dell'assicurazione LAINF ha quindi causato un pregiudizio al ricorrente, specie avuto riguardo a quanto si dirà nel seguito. Diversamente da quanto pretende l'assicurazione, l'assicurato non ha anteposto le trattative dell'acquisto del pacchetto azionario della __________ in maniera frettolosa e prima che la CO 1 si pronunciasse. Il principio del riscatto della rendita non aveva suscitato alcuna discussione da parte della CO 1. L'assicurato era certo di poter esercitare questo diritto con il consenso dell'CO 1.

Non a caso in data 22 dicembre 2004 il signor __________ confermava telefonicamente al signor RI 1 che:

         - il grado di invalidità era stato arrotondato al 55 %;

   - per l'anno di computo si doveva tener conto di 52 anni e che

    l'CO 1 avrebbe continuato a corrispondere la rendita 

    mensile di invalidità sino alla fine del mese di maggio del 2005;

- l'ammontare dell'importo da riscattare sarebbe aumentato un

  po' rispetto a quello che era stato computato in precedenza.

Il signor RI 1 diede quindi il proprio assenso e il signor __________ confermò, nei giorni a seguire, che la CO 1 avrebbe provveduto al pagamento del riscatto della rendita.

In tale ambito il signor RI 1 riferì altresì al signor __________ di aver confermato il 21 dicembre 2004 alla __________, la sua intenzione di acquistare il pacchetto azionario di quest'ultima società entro il 15 gennaio scorso.

Nonostante queste assicurazioni e conferme, la CO 1 non ha mantenuto fede al proprio impegno.

Per contro la __________ in data 17 marzo 2005 ha inviato uno scritto all'assicurato rilevando che avrebbero concesso ad esso un termine ultimo sino al 15 aprile 2005 per pronunciarsi sull'acquisto delle azioni. In caso contrario avrebbero dato seguito ad altre richieste, ponendo in evidenza che la società, in caso di vendita a terzi, avrebbe avuto bisogno di assumere un dipendente al 100 % per svolgere l'attuale lavoro del signor RI 1.

11.    Il rischio che era stato ipotizzato dall'assicurato qualche mese fa, si è ora concretizzato. Difatti in data 24 maggio 2005 la __________ ha sciolto il rapporto di lavoro con il signor RI 1 (Doc. I). Il licenziamento del signor RI 1 era nell'aria. Come si è avuto modo di spiegare, il ricorrente lavora per la __________ 2 ore il mattino e 2 ore il pomeriggio. Questi orari di lavoro creano enormi problemi al datore di lavoro, il quale non può contare su un dipendente in maniera continuativa durante tutto l'arco della giornata o, quantomeno, almeno per mezza giornata. La sua attività è molto dispersiva e poco produttiva per il datore di lavoro.

Ovviamente il ricorrente potrebbe mantenere il suo posto di lavoro nell'evenienza in cui egli fosse posto nelle condizioni di poter acquistare le azioni della __________. A tal fine questa società ha conferito al suo dipendente un diritto di prelazione sull'acquisto del pacchetto azionario (cfr. Doc. I), ma se egli non riceverà il capitale del riscatto della rendita, i suoi sogni svaniranno ed egli sarà costretto a rimanere in

                             disoccupazione per lungo tempo, posto che difficilmente costui potrà reinserirsi nel mondo del lavoro al 50 % a causa delle affezioni di cui è portatore, e che gli impediscono di lavorare senza soluzione di continuità durante almeno una mezza giornata, come pure in relazione alla sua età.

Vi sono invero molteplici fattori che militano in favore del riscatto della rendita d'invalidità per poter garantire all'assicurato di mettere in campo tutte le sue risorse residue, che gli consentono un'attività lavorativa limitata, ma continua del 50 % ca. in un settore che conosce bene e che gli può garantire anche in futuro una certa tranquillità e stabilità. La gestione dell'attività verrebbe affidata ad una delle sue figlie, la quale ha già un ottima esperienza nel ramo.

Il fatto di detenere l'intero pacchetto azionario, garantirebbe altresì all'assicurato di mantenere il proprio posto di lavoro. In questo ramo l'assicurato dispone di ottime conoscenze e di contatti che gli consentirebbero di arrivare alla quiescenza con tranquillità.

Per contro ora la sua prospettiva è quella della disoccupazione e, verosimilmente, quella di rimanere senza lavoro, vista la sua età e le sue affezioni. La decisione dell'CO 1 è quindi incomprensibile e finanche prevaricatrice per i suoi progetti futuri. Non v'è altra soluzione che possa garantire all'assicurato un posto di lavoro sino al suo pensionamento, se non quella che già è stata prospettata dalla __________. La __________ è in vendita e se vi saranno altri offerenti sulla piazza, gli azionisti di questa società non esiteranno a vendere il pacchetto azionario al primo che accetterà le loro proposte, previa nuova offerta al ricorrente.

12.    Indipendentemente da queste considerazioni, il signor RI 1 è convinto che egli potrà uscire dall'incubo della disoccupazione solamente nel caso in cui gli verrà data la possibilità di acquistare una società nella quale egli possa continuare la sua attività lavorativa. Diversamente egli, con effetto 1. agosto 2005, cadrà inesorabilmente a carico della disoccupazione e poi della pubblica assistenza. È inaccettabile che la CO 1 frustri questa sua iniziativa imprenditoriale, benché egli ne abbia le capacità e, soprattutto, le possibilità. L'acquisto del pacchetto azionario della __________, come pure di un'altra società, non può entrare in considerazione se non attraverso la richiesta di un mutuo, che difficilmente gli istituti di credito tendono ad erogare a soggetti che sono al beneficio di rendite AI. Fra l'altro in quelle condizioni l'investimento non sarebbe più interessante. Gli interessi commerciali sul debito sarebbero invero troppo elevati e vanificherebbero le reali possibilità di guadagno del ricorrente.

13.    Da ultimo, e per completezza, si osserva che l'assicuratore LAINF potrà anche in futuro controllare il grado di invalidità del suo assicurato. In questa evenienza anche in futuro il ricorrente eserciterà un'attività lavorativa da dipendente." (I)

                               1.6.   In risposta, l’assicuratore LAINF ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.7.   In corso di causa, l’insorgente ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga nuovamente invitato a produrre l’intero incarto a sua disposizione, senza restrizione alcuna (V + allegato).

                                         Il 17 agosto 2005, la CO 1 ha versato agli atti dell’ulteriore documentazione (VII).

                                         In data 15 settembre 2005, RI 1 ha ribadito che non tutta la documentazione a disposizione sarebbe stata prodotta dalla CO 1, pretendendo l’edizione degli appunti e delle note a lui sottoposte dal collaboratore __________ (IX).

                                         Con scritto del 26 settembre 2005, l’assicuratore LAINF ha dichiarato di aver già prodotto tutto quanto a disposizione, proponendo peraltro che __________ venga sentito quale testimone (XI).

                               1.8.   Il 20 ottobre 2005, la CO 1 ha informato il TCA che, nel frattempo, la ditta __________ è stata dichiarata fallita, motivo per cui la causa andrebbe dichiarata priva di oggetto (XIII).

                                         L’insorgente si è pronunciato al riguardo il 4 novembre 2005 (XV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   In data 4 novembre 2005, il patrocinatore di RI 1 ha chiesto che lo scritto 21 settembre 2005 del suo ex datore di lavoro, prodotto dalla CO 1 il 20 ottobre 2005 (cfr. XIII, doc. 51), venga estromesso dagli atti di causa e restituito all’assicuratore convenuto, poiché riguarda una lite fra quest’ultimo e una terza persona, dipendente della __________ (XV).

                                         A proposito dell’estromissione di documenti prodotti in causa, la II Camera civile del Tribunale d’appello, con pronunzia del 24 settembre 1973, ha stabilito che le parti sono libere di produrre in causa tutti i documenti ritenuti – a ragione o a torto – opportuni per suffragare i fatti e le allegazioni delle loro memorie. Esse non hanno alcun diritto di chiedere l’estromissione dagli atti dei documenti prodotti dalla controparte, riservato il diritto di contestare la rilevanza dell’uno o dell’altro documento ai fini del giudizio (sentenza citata in B. Cocchi/F. Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 166, m. 1).

                                         Secondo Cocchi/Trezzini, ciò vale anche per i documenti la cui produzione viola un segreto professionale oppure la personalità di una parte o di terzi, o ancora per documenti ottenuti illecitamente in violazione di normative a carattere penale (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, ad art. 166, nota 331).

                                         Alla luce di questa giurisprudenza, non può essere dato seguito alla richiesta di espuntare dal fascicolo di causa la lettera 21 settembre 2005 della __________, prodotta dalla CO 1 sub doc. 51.

                                         Questa Corte non può tuttavia esimersi dal stigmatizzare l’agire dell’assicuratore LAINF convenuto, il quale avrebbe dovuto evitare di fare apparire le generalità della dipendente interessata, anonimizzando il documento.

                                         Del resto, così come verrà meglio dimostrato in seguito, il documento in questione si è rivelato completamente irrilevante ai fini del giudizio. D’altro canto, il suo tenore neppure consente di trarre quelle conclusioni che la CO 1 ha preteso anticipare (cfr. XIII).

                                         Il TCA provvederà a informare la dipendente della __________ dell’agire dell’assicuratore convenuto.

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Nella concreta evenienza, considerato che il diritto alla rendita di invalidità, della quale l’assicurato chiede ora il riscatto, è nato posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se RI 1 ha o meno diritto a che la CO 1 riscatti la sua rendita di invalidità.

                               2.4.   Giusta l’art. 35 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

                                         Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti (cpv. 2).

                               2.5.   Dal tenore letterale della disposizione succitata si evince che la decisione di riscattare la rendita di invalidità incombe, in ogni caso, all’assicuratore. Nei casi importanti (“Negli altri casi”), il suo potere è però limitato dall’esigenza del consenso dell’assicurato e dalla salvaguardia degli interessi a lungo termine di quest’ultimo (cfr., in questo senso, RVJ 1985 p. 336ss.).

                                         Tale interpretazione trova del resto piena conferma nei lavori preparatori e nella dottrina unanime.

                                         In effetti, nel suo Messaggio per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 18 agosto 1976, il Consiglio federale scriveva, a proposito della norma di cui all’art. 35 del progetto di legge, che, citiamo: “le rendite di un importo superiore possono essere riscattate unicamente col consenso degli aventi diritto e degli assicuratori. Questi ultimi, come oggi l’INSAI, non si esporranno troppo in materia di riscatto di rendite elevate: essi procederanno al riscatto solo se salvaguardati a lungo termine gli interessi all’assicurato e se appare garantita l’utilizzazione profittevole del relativo importo” (Messaggio citato, p. 61 – la sottolineatura è del redattore).

                                         L’art. 35 del progetto di legge è stato approvato dal Parlamento senza modifiche di sorta.

                                         Alfred Maurer sottolinea che l’assicuratore non è obbligato ad accettare una domanda di riscatto, poiché esso deve valutare in ogni caso concreto se ciò “si giustifica a lungo termine nel suo (dell’assicurato) interesse manifesto”, così come lo esige l’art. 35 LAINF (A. Maurer, Schw. Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1981, Vol II, p. 484).

                                         Lo stesso Maurer, a pagina 455 della sua successiva opera “Schw. Unfallversicherungsrecht”, Berna 1985, è ancora più esplicito, affermando che l’assicurato, citiamo: “besitzt keinen Anspruch auf Auskauf, da dieser im Ermessen des Versicherers liegt“.

                                         In questo medesimo senso, si sono pure espressi A. Ghélew, O. Ramelet e J.-B. Ritter nel loro commentario della LAINF (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 138: “Bien que la loi ne le précise pas expressément, l’assuré n’a aucun droit à ce que sa rente soit rachetée. En outre, le juge ne peut contraindre l’assureur à procéder à un tel rachat …”).

                                         In esito a quanto precede, occorre concludere che, nella concreta evenienza, RI 1 non può vantare alcun diritto a che la CO 1 proceda al riscatto della sua rendita di invalidità, così come ha d’altronde lui stesso riconosciuto in sede di ricorso (cfr. I, p. 4: “L’assicurato è cosciente del fatto che, di principio, la dottrina non ammette la possibilità di obbligare il Giudice e l’assicurazione a disporre il riscatto della rendita”).

                                         Pertanto, visto che l’assicuratore infortuni si è rifiutato di procedere al riscatto della rendita di invalidità, questa Corte deve esaminare se il diritto al riscatto possa o meno essere riconosciuto all’insorgente in virtù del principio della buona fede.

                               2.6.   L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del singolo cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato (cfr. J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, p. 485).

                                         Il diritto alla protezione della buona fede, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire a un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni cumulative per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato a prendere delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data

                                         (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126, p. 223, KV 133, p. 291 consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma [DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate], cfr. Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, a cura di Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer, Vallender, Zurigo 2002, ad art. 9 p. 143s; Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, p. 687s).

                               2.7.   Nel caso di specie, l’assicurato fa valere che l’assicuratore infortuni convenuto, per il tramite del suo collaboratore __________, responsabile del Servizio sinistri, gli avrebbe garantito, perlomeno nel suo principio, il diritto di ottenere il riscatto della rendita di invalidità. Ciò emergerebbe dallo scritto 1° dicembre 2004, inviatogli dalla stessa CO 1 a conferma di quanto convenuto oralmente in precedenza (I, p. 5: “Il principio del riscatto della rendita non aveva suscitato alcuna discussione da parte della CO 1. L’assicurato era certo di poter esercitare questo diritto con il consenso dell’CO 1”).

                                         Sempre secondo l’insorgente, il (successivo) rifiuto dell’assicuratore di procedere al riscatto della rendita, gli avrebbe impedito di disporre del capitale necessario a acquisire la ditta __________ entro il termine fissatogli dalla medesima, ciò che ha aperto la porta al suo licenziamento (I, p. 5 e 6: “Sulla base di queste assicurazioni in data 21 dicembre 2004, il signor RI 1 ha confermato per scritto al suo datore di lavoro l’impegno di ritirare il pacchetto azionario della __________ entro il 15 gennaio 2005. Conseguentemente il rifiuto dell’assicuratore LAINF ha quindi causato un pregiudizio al ricorrente, specie avuto riguardo a quanto si dirà nel seguito. (…). Il rischio che si era ipotizzato dall’assicurato qualche mese fa, si è ora concretizzato. Difatti in data 24 maggio 2005 la __________ ha sciolto il rapporto di lavoro con il signor RI 1. (…). Ovviamente il ricorrente potrebbe mantenere il suo posto di lavoro nell’evenienza in cui egli fosse posto nelle condizioni di poter acquistare le azioni della __________. A tal fine questa società ha conferito al suo dipendente un diritto di prelazione sull’acquisto del pacchetto azionario (cfr. doc. I), …”).

                                         La CO 1 sostiene invece che RI 1 non poteva dedurre dallo scritto del 1° dicembre 2004 -il quale viene definito quale “comunicazione di massima” - “l’integrale ed incondizionato assenso dell’assicuratore qui convenuto a procedere nel senso richiesto dall’assicurato” (III, p. 6).

                                         D’altro canto, l’assicuratore infortuni sottolinea il fatto che il ricorrente non avrebbe neppure mai intrapreso delle disposizioni irreversibili a lui pregiudizievoli (III, p. 9).

                               2.8.   Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione, in data 22 gennaio 2004, si era rifiutata tanto di procedere al versamento di un’indennità unica in capitale ex art. 23 LAINF, quanto di riscattare la rendita di invalidità ex art. 35 LAINF (doc. 29). Il 9 novembre 2004, il patrocinatore di RI 1 ha ripresentato alla CO 1 una domanda di riscatto della rendita (doc. 30).

                                         Il 1° dicembre 2004, l’assicuratore infortuni convenuto ha quindi inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

"  Ci riferiamo all’infortunio indicato a margine e al suo scritto del 9 novembre 2004.

Le comunichiamo che, dopo discussione del caso con la nostra direzione, la richiesta di riscatto della rendita in base all’art. 35 cpv. 1 LAINF (Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni) formulata per il suo cliente è ammissibile.

Le indichiamo comunque che con il riscatto della rendita si estinguono in linea di massima le pretese dell’avente diritto alla rendita nei confronti dell’assicurazione contro gli infortuni. Dal momento del riscatto, l’avente diritto si assume il rischio di un corretto utilizzo della rendita e dei futuri sviluppi in ordine economico. Il diritto alla compensazione del rincaro decade.

Prima però d’iniziare a valutare l’effettivo riscatto, vogliamo attuare una revisione sul grado d’invalidità. Da parte nostra è infatti molto importante, a più di un anno dall’inizio alla rendita, verificare la situazione attuale del suo assistito.

Per questo motivo, nei prossimi giorni il nostro ispettore sinistri prenderà direttamente contatto con il datore di lavoro del signor RI 1 alfine di raccogliere alcune importanti informazioni. Non appena saremo in possesso di questi atti, riprenderemo contatto con lei." (doc. 31)

                                         L’incontro fra l’ispettore della CO 1 e il datore di lavoro dell’insorgente ha avuto luogo in data 7 dicembre 2004 (cfr. doc. 32).

                                         Mediante il “diritto di audizione” del 28 dicembre 2004, l’amministrazione ha quindi comunicato all’assicurato che il grado della sua invalidità sarebbe stato aumentato dal 50 al 55% a partire dal 1° gennaio 2005 e, d’altra parte, che non erano adempiuti i presupposti per poter riscattare la rendita di invalidità, siccome, citiamo: “la richiesta di riscatto formulata per il ritiro dell’attività presso il quale ora il signor RI 1 è dipendente (gestione e amministrazione di saloni per coiffure), non è purtroppo da ritenere quale palese interesse a lungo termine dell’assicurato stesso” (doc. 34).

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene innanzitutto di non poter seguire la CO 1 nella misura in cui pretende di negare alla sua comunicazione del 1° dicembre 2004, il carattere di una promessa incondizionata a dar seguito al postulato riscatto della rendita di invalidità.

                                         Dichiarando “ammissibile” la richiesta formulata da RI 1, l’assicuratore ha manifestato, agli occhi di quest’ultimo, la propria disponibilità a procedere al riscatto della rendita.

                                         All’affermazione di voler attuare una revisione sul grado d’invalidità, prima di, citiamo “iniziare a valutare l’effettivo riscatto”, l’assicurato non poteva attribuire il significato che la decisione sul riscatto sarebbe stata subordinata all’esito della revisione del grado di invalidità.

                                         In effetti, posto che la CO 1 aveva accolto nel suo principio la richiesta di riscatto della rendita di invalidità, RI 1 poteva (e doveva) ragionevolmente credere che quest’ultima affermazione riguardasse unicamente le modalità di determinazione della somma di riscatto, così come d’altronde emerge dalla lettera 21 dicembre 2004 da lui inviata al proprio datore di lavoro (allegato al doc. 37: “…, ho richiesto il riscatto della rendita all’CO 1, la quale mi ha confermato per scritto il diritto. Restano con quest’ultima da chiarire due punti circa il grado e l’anno di età per definire l’importo che già in grandi linee mi è stato riferito di persona presso i loro uffici” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Tutto ciò non è comunque ancora sufficiente per tutelare la buona fede del ricorrente, visto che le condizioni enumerate al considerando 2.6. devono essere soddisfatte cumulativamente.

                                         Ora, nel caso di specie, il TCA non ritiene che l’assicurato, fidente nella promessa ricevuta da parte della CO 1, abbia preso delle disposizioni che non possono essere revocate senza subire un pregiudizio.

                                         In proposito, questa Corte osserva che, in data 21 dicembre 2004, quindi dopo aver ottenuto l’assicurazione che la sua domanda di riscatto era stata nel frattempo accettata, l’insorgente ha informato la ditta __________, la quale gli aveva precedentemente accordato un diritto di prelazione, circa la propria intenzione di rilevarne le azioni entro la metà del mese di gennaio 2005 (allegato al doc. 37: “…, in riferimento alla prelazione citata a margine, offertami negli ultimi mesi, vogliate prendere debita nota che sono molto interessato per poter mantenere il posto di lavoro come impiegato, alle condizioni attuali (2 ore al mattino e due al pomeriggio) facendo gestire a mia figlia la società e tutte le relazioni con la marca. (…). Vi prego di pazientare ancora fino alla metà di gennaio 05, per la conclusione dell’affare. In considerazione dell’impegno dimostrato per la vostra società, nonostante l’infortunio subito e lo stato attuale d’invalidità, confido nella vostra comprensione e attesa”).

                                         Da parte sua, in data 17 marzo 2005, la __________, rilevato che nel frattempo non si era concretizzato il passaggio di proprietà della società, ha concesso a RI 1 un ultimo termine, scadente il 15 aprile 2004, per concludere l’affare, con l’avvertenza che, in caso contrario, necessitando la ditta di un collaboratore a tempo pieno, egli sarebbe stato verosimilmente licenziato (doc. 40).

                                         Il licenziamento dell’assicurato ha avuto effettivamente luogo il 24 maggio 2005, con effetto a far tempo dal 1° agosto 2005 (doc. 46).

                                         Da quanto precede appare evidente che, a seguito dell’assicurazione ricevuta dal suo assicuratore infortuni circa il riscatto della rendita di invalidità, RI 1 non ha preso alcuna disposizione irreversibile.

                                         Il fatto che l’assicurato, in data 21 dicembre 2004, abbia comunicato alla __________ l’intenzione di acquisire il suo intero pacchetto azionario, non gli ha causato alcun pregiudizio.

                                         Il discorso sarebbe stato diverso, ad esempio, se l’assicurato avesse anticipato l’acquisto delle azioni grazie ad un prestito ottenuto da terzi (con conseguente obbligo di pagare interessi e ammortamento), contando proprio sulla somma di riscatto per estinguerlo.

                                         L’esistenza di una disposizione irreversibile avrebbe anche dovuto essere ammessa se le parti si fossero accordate nel senso che, in caso di mancata conclusione dell’affare imputabile al ricorrente, quest’ultimo avrebbe dovuto pagare una penale.

                                         È vero che, a decorrere dal mese di agosto 2005, l’insorgente ha perso il proprio posto di lavoro alle dipendenze della ditta __________, tuttavia tale circostanza non é conseguenza della promessa, non mantenuta, formulata dalla CO 1.

                                         In merito al pregiudizio irreparabile, quale condizione per tutelare la buona fede, il TFA, in una recente sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04, ne ha negato l’esistenza, sulla base delle considerazioni seguenti:

"  2.5 Im Hinblick auf die getroffenen Vorkehrungen geht jedoch aus den gesamten Akten hervor, dass der Versicherte bereits vor Beginn seiner Arbeitslosigkeit mit der Planung und Umsetzung der Betriebsübernahme soweit fortgeschritten war, dass er bei der Anmeldung zum Leistungsbezug nicht mehr bereit gewesen wäre, dieses Projekt wieder zu Gunsten einer Arbeitnehmertätigkeit aufzugeben, wie verfügungsweise am 4. Februar 2004 rechtskräftig festgestellt wurde, was zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit ab Anspruchserhebung (6. November 2003) führte. Wie sich des Weiteren aus dem Gesuch vom 11. Januar 2004 ergibt, begann der Beschwerdeführer bereits im Juli 2003 mit der eigentlichen Planung der Zusammenarbeit mit einer Zürcher Privatbank, welche das selbstständige Tätigsein des Versicherten im Effektenhandel als Bedingung stellte. Erst als diese Zusammenarbeit gesichert war, kündigte er seine Arbeitsstelle bei der Firma W.________ und zwar am 30. September auf den 31. Oktober 2003. Wie im vorinstanzlichen Verfahren ausgeführt wurde, "war die Planungsphase zum Zeitpunkt des Eintrittes der Arbeitslosigkeit bereits relativ weit fortgeschritten", sodass die Gründung einer eigenen Unternehmung auch schon (einen Tag) vor dem ersten Beratungsgespräch im RAV am 3. Dezember 2003 erfolgte. Der strukturelle Aufbau dauerte laut Gesuch bis Mitte Januar 2004, am 11. Januar 2004 stand der Versicherte kurz vor der produktiven Umsetzung, welche - gemäss Einsprache vom 26. Februar 2004 - am 14. Januar 2004 mit dem Handel von Effekten und Wertpapieren begann. Ziel der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung war einzig, eine finanzielle Überbrückungshilfe für die Monate November 2003 bis Januar 2004 zu erhalten.

Mit Blick auf die in Erw. 2.1 definierte Planungsphase ist bei dieser Sachlage davon auszugehen, dass selbst bei frühestmöglicher Gesuchseinreichung am 6. November 2003 (Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Arbeitslosenversicherung) das Projekt bereits so weit fortgeschritten war, dass die unternommenen Anstrengungen über eine blosse Planung hinausgingen und nicht mehr reine Vorbereitung darstellten, womit auch zu diesem Zeitpunkt dem Gesuch nicht hätte entsprochen werden können. Daraus ergibt sich, dass die Anrufung des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes ins Leere stösst. Zwar war die falsche behördliche Auskunft allenfalls kausal für eine verzögerte Gesuchseinreichung; da aber bereits bei frühestmöglicher Geltendmachung kein materieller Anspruch mehr bestand, erwuchs dem Versicherten daraus kein Rechtsnachteil."

                                         In conclusione, siccome i cinque presupposti per ammettere la protezione della buona fede non sono cumulativamente soddisfatti, al ricorrente non può essere riconosciuto il diritto al riscatto della sua rendita di invalidità da parte della CO 1.

                                         Egli continuerà dunque a beneficiare della rendita di invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2005 35.2005.43 — Swissrulings