Raccomandata
Incarto n. 35.2005.41 mm
Lugano 13 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sull’istanza del 14 giugno 2005 di
RI 1
chiedente la revisione della sentenza emessa il 6 luglio 1987 da questo Tribunale (INSAI 59/84) nella causa da lei promossa con ricorso 23 ottobre 1984
contro la decisione su opposizione del 7 settembre 1984 emanata da CO 1 rappr. da: RA 1, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza del 6 luglio 1987, il TCA ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione emanata il 7 settembre 1984 dall’CO 1 che la assicurava contro gli infortuni in ambito LAINF.
Il giudizio di questa Corte è cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. In data 2 settembre 1998, l'assicurata ha domandato la revisione della pronunzia citata, postulando essenzialmente “il riconoscimento del mio stato d’invalidità”.
Con giudizio del 19 novembre 1998, il TCA ha integralmente respinto l'istanza di revisione.
Il successivo ricorso al TFA è stato dichiarato irricevibile, non avendo l'assicurata provveduto a versare l'anticipo richiestole.
1.3. Il 4 luglio 2001, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione, mediante la quale ha chiesto al TCA di "riprendere nuovamente in esame il mio caso, …" alla luce delle indicazioni contenute in un certificato, datato 7 giugno 2001, dell'Ambulatorio di neurologia dell'Ospedale di __________.
L’istanza di revisione è stata respinta con sentenza del 24 luglio 2001, confermata dal TFA con giudizio del 13 maggio 2002.
1.4. In data 14 giugno 2005, RI 1 ha chiesto a questa Corte di, citiamo: "valutare le stesse radiografie (n.d.r.: quelle concernenti i denti danneggiati nell’infortunio del 9.11.1964) e prendere in considerazione che i miei disturbi e continui mal di testa, che siete già a conoscenza, potrebbero essere a causa della rottura dei denti e delle ferite all’interno della bocca dello stesso infortunio” (I).
Con il complemento del 1° luglio 2005, l’assicurata ha versato agli atti un disco floppy su cui è stata salvata una radiografia panoramica delle arcate dentarie e ha chiesto di valutare se, citiamo: “la rottura dei denti potrebbe essere la causa dei miei disturbi (forti mal di testa e vertigini)” (III).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’istanza di revisione del 14 giugno 2005 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.6. In replica, RI 1 ha ancora formulato le osservazioni seguenti:
" A tal proposito non riesco a capire:
1) tutta la documentazione dell’incidente è in possesso CO 1 di __________ dove certifica che sono stata ricoverata una settimana all’Ospedale __________ di __________, con la diagnosi: ferita da taglio al volto di 8 (otto) cm, rottura dei denti, sutura all’interno della bocca. E il tribunale pretende nuove prove?
Tutto quello che ho ripetuto in questo scritto, penso sia sufficiente a dimostrarvi le prove che voi chiedete. Quando sono stata dimessa dall’ospedale, ero giovanissima (avevo 18 anni) non davo importanza ai miei disturbi, la cicatrice che tutt’ora è visibile non mi comporta nessun disagio estetico, quello che mi fa stare male, e non poco, sono i continui mal di testa che mi fanno vivere male. E su questo che chiedo giustizia.
2) in riferimento alla perizia del Dott. __________, forse quel giorno non mi sono spiegata bene a far capire al Dott. __________ i miei disturbi. Però in conclusione il Dott. non escludeva la predisposizione all’emicrania.
3) In data 28/09/2001 ho provveduto a spedire 667.000 lire (in valore 500 franchi) per le spese richiestomi dal tribunale di __________ per far valere i miei diritti. A tal fine chiedo che la pratica venga accettata e non respinta. Penso infine di essere stata molto chiara al vostra scritto.”
(VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se è o meno fondata la pretesa revisione della pronunzia 6 luglio 1987 di questa Corte, si determinano comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurata al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Le norme di procedura, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b).
Nel caso in esame, la domanda di revisione formulata dall’assicurata è posteriore all’entrata in vigore della LPGA.
Di conseguenza, in casu, tornano applicabili le disposizioni di diritto procedurale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.4. Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione
a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.
2.5. Perché il TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é dunque necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Nuove, secondo costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nella procedura principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all’istante.
Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, ad una diversa decisione.
Per quel che riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare o fatti nuovi importanti che fondano la revisione o fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non hanno potuto essere provati a detrimento dell’istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti già allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare di non aver potuto produrli nella precedente procedura.
Un mezzo di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse avuto conoscenza nella procedura amministrativa.
In sostanza, il nuovo mezzo di prova non deve solo servire ad apprezzare i fatti ma pure ad accertarli. Non é pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia valuti in modo diverso una determinata fattispecie. Occorrono, piuttosto, nuove circostanze, che fanno apparire oggettivamente incompleta la base su cui si fonda la precedente decisione. Per la revisione di una decisione non basta che, successivamente, il perito tragga, da fatti già conosciuti, delle conclusioni differenti. Non costituisce neppure motivo di revisione la circostanza che siano stati forse valutati in modo errato fatti già conosciuti nella procedura principale. Occorre piuttosto che l’apprezzamento non corretto sia avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non provati (cfr. DTF 127 V 358 consid. 5b, DTF 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, DTF 108 V 171 consid. 1).
2.6. Nella concreta evenienza, l’istante pretende che il mal di testa di cui soffre venga assunto dall’Istituto assicuratore convenuto, quale conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato.
In questo ordine di idee, essa ipotizza che le citate cefalee potrebbero essere imputabili alle lesioni dentarie e alle ferite all’interno della bocca, riportate in occasione del sinistro del mese di novembre 1964.
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale deve nuovamente constatare che, come già era stato il caso per le precedenti domande di revisione, RI 1 non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza di nuove circostanze, suscettibili di far apparire come oggettivamente insufficienti o errati gli elementi posti alla base della sentenza di cui è postulata la revisione.
In particolare, il fatto che l’infortunio del 9 novembre 1964 le aveva cagionato un danno all’apparato dentario, nonché delle ferite lacero-contuse al volto, era già noto al neurologo dott. __________, autore del referto peritale del 3 maggio 1984 (doc. 15), sulla cui base il TCA aveva negato l’eziologia traumatica ai disturbi neurologici lamentati, segnatamente alle cefalee a carattere emicranico (doc. 32).
Questo Tribunale ritiene infine utile sottolineare che quale mezzo giurisdizionale straordinario, suscettibile di essere esercitato contro una decisione cresciuta in giudicato, la domanda di revisione è ricevibile soltanto a severe condizioni. Essa deve non soltanto essere presentata entro un termine determinato, ma deve pure fondarsi sui motivi limitativamente previsti dal legislatore, segnatamente l’esistenza di fatti nuovi o di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 2.5.).
Se così non fosse, vi sarebbe il rischio di perpetuare le liti (cfr. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 942; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents, SZS 1990, p. 300).
In esito alle considerazioni che precedono, l’istanza di revisione presentata da RI 1 non può trovare accoglimento in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’istanza di revisione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti