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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 35.2005.19

July 21, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,410 words·~42 min·6

Summary

Vittima di un indidente stradale con trauma distorsivo al rachide cervicale. Causalità naturale ammessa sulla base di una perizia ordinata dall'assicuratore LAINF. Negata la causalità adeguata in applicazione della giurisprudenza federale elaborata in materia di traumi da "colpo di frusta".

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.19   mm/sc

Lugano 21 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 7 dicembre 1999, RI 1 - all'epoca alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - è rimasta vittima, al volante dell'autovettura del suo datore di lavoro, di un incidente della circolazione stradale, avvenuto sulla strada comunale __________.

                                         A causa dell’urto, essa ha riportato - stando al certificato 31 gennaio 2000 del dott__________, suo medico curante - una contusione nucale con "colpo di frusta" cervicale nonché una contusione lombare.

                                         Il caso è stato assunto da CO 1, la quale ha regolarmente riconosciuto le proprie prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione formale dell'8 novembre 2001, confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 5/24), l'assicuratore LAINF ha ritenuto le condizioni di salute dell’assicurata ormai stabilizzate. D'altro canto, l’assicuratore LAINF si è dichiarato disposto ad assumere i costi di 2 cicli annui di fisioterapia per un massimo di 3 anni. Infine, a RI 1 è stata assegnata un'indennità per menomazione all'integrità del 7% (doc. 5/26).

                               1.3.   Statuendo sul ricorso interposto da RI 1, il TCA, con sentenza del 15 luglio 2002, ha rinviato la causa all’autorità amministrativa affinché valutasse l’esistenza di disturbi di natura psichica e, nell’affermativa, la loro causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro del mese di dicembre 1999, nonché procedesse ad un riesame globale del diritto a prestazioni (cfr. doc. 5/15).

                                         La sentenza emanata da questa Corte è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.4.   Riprendendo l’istruttoria, l’assicuratore LAINF ha ordinato una perizia a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia, nonché Primario della Clinica di riabilitazione __________ di __________.

                                         Il suo referto peritale è datato 17 dicembre 2003 (doc. 4/3).

                               1.5.   Con decisione formale del 25 agosto 2004, CO 1 ha negato che i disturbi lamentati da RI 1 costituiscono una conseguenza adeguata dell’infortunio assicurato ed ha perciò dichiarato estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1° gennaio 2004 (doc. 5/9).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 5/4), l’assicuratore infortuni, in data 9 dicembre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 5/1).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 9 marzo 2005, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la causa venga retrocessa a CO 1 affinché si pronunci sull’indennità giornaliera, sulla rendita di invalidità, nonché sull’indennità per menomazione all’integrità fisica e psichica, argomentando:

"  (...)

In sostanza. CO 1, pur riconoscendo l'esistenza di un rapporto di causalità naturale fra la problematica presentata dall'assicurata e l'evento assicurato, sulla base delle conclusioni del perito che ha riconosciuto un'inabilità lavorativa del 50% per le diagnosi neurologiche e psichiatriche, e pur dando atto che siamo in presenza di un trauma equivalente a un "colpo di frusta" (punto 3.1 della decisione a pagina 5), ha sostenuto che "mancanza di riscontri clinici oggettivabili, bisogna pronunciarsi sulla causalità adeguata sulla base del metodo elaborato per le turbe psichiche" (punto 3.2. a pagina 6).

Con questa affermazione CO 1 dimostra tuttavia di avere disatteso completamente le risultanze della perizia del dott. __________, perito da essa medesima designato, il cui referto ha piena validità probatoria anche in questa sede giudiziaria, se si tien conto della nota giurisprudenza in materia del Tribunale federale delle assicurazioni, fatta propria anche da codesto lodevole Tribunale.

Infatti, come abbiamo ricordato in precedenza e come era già stato sottolineato nell'opposizione del 27 settembre 2004, il dott. __________, rispondendo al quesito peritale relativo alla sussistenza di un rapporto di causalità naturale fra i disturbi somatici e l'infortunio, non soltanto ha sostenuto in modo affermativo che questo rapporto è presente con grande probabilità, in ogni caso maggiore del 50%, ma ha aggiunto che nella sua valutazione ha ricordato i sintomi con la loro origine e precisato che

      " La sintomatologia è da riferire al trauma indiretto della colonna cervicale e alle lesioni di sue strutture, conseguenti al trauma legato all'incidente in questione".

Ne consegue che l'affermazione della CO 1 secondo cui non vi sarebbero nella perizia riscontri clinici oggettivabili di conseguenza somatiche dovute al trauma è completamente errata poiché il perito indica chiaramente che la sintomatologia denunciata dall'assicurata sotto il profilo dei disturbi somatici è in rapporto di causalità naturale con il trauma indiretto e con le lesioni alle strutture della colonna cervicale.

Riprendendo quanto la stessa decisione su opposizione ha sostenuto al punto 3 (pag. 5) e quanto esposto nella precedente sentenza di codesto lodevole Tribunale al punto 2.4. e sintetizzato al punto 2.8., si può quindi affermare che sono dati i presupposti per riconoscere la presenza anche di un nesso di causalità adeguato nell'ottica di quanto sancito dalla sentenza del Tribunale federale riportata in DTF 117 V 361 cons. 5° e 382 cons. 4a.

Se poi si considera che, accanto alle conseguenze di natura somatica provocate dal trauma assicurato, oggettivate dal perito come lesioni delle strutture della colonna cervicale, oppure come sintomi clinici che senza dubbio possono spiegare la sindrome dolorifica denunciata dalla ricorrente (pag. 11 della perizia, il perito dott. __________ ha diagnosticato un disturbo d'ansia associato a problemi biologici e sindromi fobiche isolate (F 40.2), mentre il perito neuropsicologico ha riscontrato diversi deficit tipici come conseguenza di un trauma da colpo di frusta, a maggior ragione non può essere negata la sussistenza di un nesso di causalità adeguata.

Infatti, come insegna la sentenza 15 luglio 2002 di codesto lodevole Tribunale, riprendendo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni.

      " non è determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al colpo di frusta devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d'apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico."

In altre parole, considerato che la perizia ha diagnosticato la presenza di lesioni di natura organica, ma anche conseguenze di natura psichica e neuropsicologica tipiche del trauma da colpo di frusta, un simile quadro clinico non può essere considerato in stretto rapporto di causalità adeguata con l'evento assicurato, senza che sia necessario fare capo all'applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale che distingue fra infortuni gravi, di grado medio o leggeri. (...)" (I)

                               1.7.   La CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).

                               1.8.   In data 24 giugno 2005, il patrocinatore dell’assicurata ha informato il TCA di voler ritirare la domanda di assistenza giudiziaria (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che litigiosa è l’estinzione del diritto a prestazioni a contare dal mese di gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.7.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                                         Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

                               2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

                                         (DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

                                         (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

                               2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

                                         In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.

                                         Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.

                                         Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"  Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."

                                         (RAMI succitata, consid. 3a)

                                         D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):

"  b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

                                         (RAMI succitata)

                                         Per un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, cfr. STFA del 3 aprile 2005 nella causa K., U 379/04, consid. 5.3.

                             2.10.   In concreto, con la pronunzia del 15 luglio 2002, il TCA ha accertato che CO 1 aveva completamente omesso di considerare lo stato psichico dell’assicurata e, per tale motivo, le ha retrocesso la causa affinché verificasse l’effettiva esistenza di disturbi psichici e, se del caso, la loro eziologia, nonché procedesse ad una rivalutazione globale del diritto a prestazioni:

"  Vero è che il dottor __________ non è uno specialista in psichiatria, sicché la sua valutazione dello stato psichico di RI 1 non può essere considerata come particolarmente qualificata, nondimeno CO 1 ha manifestamente violato il proprio obbligo di accertare le circostanze dell'infortunio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAINF e A. Maurer, op. cit., p. 261s.), scegliendo di semplicemente ignorare il contenuto del referto datato 29 settembre 2001 (cfr. doc. 5). Rimane, in effetti, la circostanza che l'assicurata è stata sottoposta a terapia anti-depressiva con somministrazione di Seropram, ciò che non permette di scartare a priori l'ipotesi che essa presenti effettivamente delle difficoltà a livello psichico.

Del resto, non può neppure essere ignorato che disturbi di tipo depressivo vengono frequentemente osservati a seguito di traumi di accelerazione alla colonna cervicale (oppure a seguito di traumi distorsivi del rachide cervicale avvenuti secondo un meccanismo equivalente), tanto è vero che la giurisprudenza federale insegna che essi fanno parte del quadro clinico tipico di una lesione alla colonna cervicale del tipo “colpo di frusta” (oppure di un trauma equivalente, cfr. consid. 2.6. e 2.7.).

Ininfluente è il fatto che il medico di fiducia de CO 1, in occasione della visita di controllo del 2 ottobre 2001, non abbia, all'apparenza, rilevato alcuna patologia a carattere psichico (cfr. doc. 9, p. 2 in fine), dal momento in cui nemmeno il dottor __________ può essere ritenuto qualificato per porre diagnosi in questo specifico ambito.

(…).

Pertanto, in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato a CO 1, affinché abbia a valutare - sottoponendo preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua fiducia - l'effettiva esistenza di disturbi psichici e, nell'affermativa, la loro causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico occorso a RI 1 il 7 dicembre 1999.

Successivamente, l'assicuratore infortuni convenuto dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni."

                                         (doc. 5/15)

                                         La sentenza cantonale è nel frattempo cresciuta in giudicato incontestata.

                                         Nel corso del mese di aprile 2003, CO 1 ha affidato un incarico peritale al dott. __________, spec. FMH in neurologia, Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________, già Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e la neuroriabilitazione di __________ (doc. 4/6).

                                         Il dott. __________ ha fatto capo, a sua volta, al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 4/4), e alla neuropsicologa __________.

                                         In sintesi, il perito designato dall’assicuratore LAINF convenuto ha sostenuto che, in occasione del sinistro assicurato, RI 1 ha riportato un trauma distorsivo alla colonna cervicale con un meccanismo che ha coinvolto anche il capo, che i disturbi da lei lamentati (cervico-cefalici e cervico-brachiali, nonché minimi disturbi neuropsicologici e ansioso-depressivi di un’entità da leggera a media) continuano a rappresentare, con grande probabilità, una naturale conseguenza dell’infortunio del dicembre 1999, che, pertanto, non è stato raggiunto né lo status quo ante, né lo status quo sine, che le condizioni di salute sono da ritenere stabilizzate e, infine, che il lavoro di segretaria, a determinate condizioni, risulta essere abbastanza ideale (cfr. doc. 4/16).

                                         Questa Corte ritiene di potere fare proprie le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________.

                                         Infatti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad una valutazione medica, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto incaricato dall’autorità amministrativa ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         D’altro canto, le sue valutazioni non sono messe in dubbio dalla rimanente documentazione medica presente all'inserto, né, del resto, le parti hanno sollevato al riguardo obiezioni di sorta.

                                         In esito ai considerandi che precedono, occorre ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'assicurata soffre ancora di disturbi, organici e psichici, in relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del 7 dicembre 1999.

                             2.11.   L'esistenza di un rapporto di causalità naturale non è comunque sufficiente per impegnare la responsabilità de CO 1 oltre il 31 dicembre 2003.

                                         In effetti, si tratta ancora di esaminare l’adeguatezza del legame causale fra i disturbi di cui è portatrice la ricorrente e l'infortunio assicurato.

                                         Considerata la dinamica dell'evento del 7 dicembre 1999 e la natura dei disturbi accusati da RI 1, può innanzitutto essere ammesso che essa ha riportato un trauma distorsivo alla colonna cervicale, diagnosi che, del resto, è stata posta da più di un sanitario, in particolare dal dott. __________ (cfr. doc. 4/3: "La paziente ha subito in effetti un trauma cranico chiuso, se si considera l’impatto della testa sull’appoggiatesta. Non ci sono elementi per considerare questo trauma rilevante. Lo ricordo per rendere attenti al meccanismo che ha coinvolto la colonna cervicale, dunque c’è stato un trauma indiretto della colonna cervicale in un meccanismo che ha coinvolto anche la testa” – la sottolineatura è del redattore).

                                         In secondo luogo, l'esame del nesso di causalità adeguata va eseguito alla luce dei principi elaborati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359ss. (per quanto riguarda i traumi equivalenti ad un trauma d’accelerazione cervicale, cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67, consid. 2) e non secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio.

                                         Infatti, i disturbi psichici non hanno assunto un ruolo chiaramente predominante nella sintomatologia denunciata dalla ricorrente, né immediatamente dopo l’infortunio, né sull’arco dell’intero periodo determinante (cfr., in proposito, la giurisprudenza citata al consid. 2.9.).

                                         In sede di ricorso, l’assicurata ha sostenuto che, siccome il dott. __________ ha “diagnosticato la presenza di lesioni di natura organica, ma anche conseguenze di natura psichica e neuropsicologica tipiche del trauma da colpo di frusta”, l’esistenza di un nesso causale adeguato andrebbe senz’altro ammessa, “senza che sia necessario fare capo all’applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale che distingue fra infortuni gravi, di grado medio o leggeri” (I, p. 11).

                                         Tale tesi non può essere condivisa dal TCA.

                                         In effetti, il dott. __________ ha sì osservato la presenza di limitazioni nella mobilità del rachide cervicale nonché l’insorgenza di disturbi nel compiere determinati movimenti con il capo, così come il dott. __________ e la psicologa __________ hanno constatato l’esistenza di lievi disturbi psichici, rispettivamente, neuropsicologici (cfr. doc. doc. 4/16, p. 13s.), nondimeno, nessun sanitario è stato in grado di oggettivare delle lesioni strutturali, di natura organica, suscettibili di correlare con la sintomatologia soggettivamente lamentata dalla ricorrente, ciò che è tipico in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (o di un trauma analogo oppure ancora di un trauma cranio-cerebrale).

                                         Ora, secondo l'Alta Corte federale, l’adeguatezza del nesso di causalità va valutata in ossequio alla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss., proprio qualora, fra le altre cose, la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato organico oggettivabile (cfr. B. Kahil-Wolff, Distorsions de la colonne cervicale ou «coup de lapin» - son appréciation en droit des assurances sociales, in Journées du droit de la circulation routière 2002, Friborgo 2002, p. 7).

                             2.12.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso alla ricorrente.

                                         La dinamica dell’incidente stradale del 7 dicembre 1999 risulta dalla descrizione fatta dall’assicurata stessa, e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:

"  Al mattino del 07 dicembre 1999, giornata lavorativa, distribuendo pane a domicilio, ho avuto un incidente stradale.

Mi trovavo ferma nella regolare corsia di destra pronta alla partenza e vedendo un’altra autovettura sopraggiungere non mi sono mossa.

Purtroppo il conducente arrivato in senso contrario, causa distrazione, mi ha centrato frontalmente.

Malgrado avevo un’auto color rosso e che la visuale era libera in quanto la strada era diritta, lo scontro è stato inevitabile. Il conducente ha comunque ammesso la sua colpa, dicendo di essere sopra pensiero, anche alla polizia intervenuta sul posto.”

                                         (dichiarazione acclusa al doc. 5/19)

                                         Chiamato ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

                                         A titolo di raffronto, si ricorda che il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 1995, U 185/94, ha riconosciuto essere di grado medio al limite della categoria inferiore, l’incidente in cui l’assicurata, incinta di sei mesi, ha riportato un “colpo di frusta” alla colonna cervicale a seguito di uno scontro frontale.

                                         Questa Corte, in una sentenza del 23 novembre 1998 nella causa V.-R., inc. n. 35.1996.139, confermata dal TFA con pronunzia del 18 giugno 1999, U 45/99, ha qualificato allo stesso modo un sinistro della circolazione in cui il veicolo su cui viaggiava l’assicurata si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un individuo in stato di ebrietà.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

                                         In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente (ma pure necessario) per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr. consid. 7.2; cfr., per un caso analogo, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4).

                                         L’incidente della circolazione stradale in discussione non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         A proposito del criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto tale fattore. Perché ciò sia il caso, è necessaria la particolare gravità della sintomatologia legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze (ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare il quadro clinico (cfr. STFA del 20 maggio 2005 nella causa J., U 279/04, consid. 3.3.3 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Nella concreta evenienza, tali presupposti non sono realizzati.

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga.

                                         Dalle tavole processuali emerge che RI 1 non ha mai necessitato di soggiorni stazionari in ambiente ospedaliero (cfr. doc. 4/3, p. 8) e, d’altro canto, che è stata essenzialmente sottoposta a della fisioterapia ambulatoriale, 11 cicli dal mese di dicembre 1999 a quello di agosto 2004 (cfr. IX, da cui si evince che i primi 6 cicli sono stati compiuti nei primi 18 mesi post-traumatici, mentre gli ultimi 5 nei restanti 3 anni e mezzo circa, caratterizzati da lunghe pause terapeutiche).

                                         D’altro canto, nel rapporto del dott. __________ si evidenzia che, all’epoca del consulto peritale, il trattamento dei disturbi consisteva, per l'essenziale, nel riposo e nell’assunzione di qualche analgesico (cfr. doc. 4/3, p. 7).

                                         Al riguardo, va rilevato che, in una sentenza del 30 maggio 2003 nella causa H., U 353/02 e U 354/02, al consid. 3.3, il TFA ha stabilito che la necessità di cure durante un lasso di tempo di 2/3 anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere ancora nella norma (cfr., in questo senso, pure la STFA del 20 maggio 2005 nella causa J., succitata, consid. 3.3.4).

                                         Il decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni.

                                         In proposito, occorre ricordare che la ripresa dell’attività professionale è avvenuta molto rapidamente dopo il sinistro.

                                         Per quanto concerne il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, il Tribunale rileva che - nonostante il dott. __________, nella sua perizia del 17 dicembre 2003, abbia valutato al 50% l’abilità lavorativa in un’attività adeguata (quale quella di segretaria d’ufficio; doc. 4/3, p. 12 e 14s.) - RI 1 è di fatto stata in grado di riprendere l’esercizio di un’attività a tempo pieno già a far tempo dal 13 dicembre 1999, trascorsi appena 6 giorni dall’infortunio (cfr. doc. 3/24).

                                         Dall’incarto non emerge che, nel prosieguo, i medici abbiano attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa, malgrado la persistenza di disturbi residuali.

                                         Comunque, anche se si volesse ammettere che la capacità lavorativa dell’insorgente é effettivamente limitata in modo duraturo, l’esito finale non cambierebbe, nella misura in cui il citato criterio sarebbe sì da considerare adempiuto (ciò che non basterebbe ancora per riconoscere l’adeguatezza, siccome i fattori cumulativamente realizzati devono essere almeno tre), ma non con un’intensità particolare, così come ha stabilito il TFA nella summenzionata sentenza del 30 maggio 2003 nella causa H., riguardante un'assicurata, vittima di una lesione del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, che aveva presentato una totale inabilità lavorativa durante i primi due mesi dopo il sinistro e, in seguito, un'incapacità lavorativa permanente del 50% (ragione per cui essa era stata posta al beneficio di una mezza rendita AI):

"  (…)

Ebenso gegeben ist das Kriterium des Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit, war die Versicherte doch nach dem Unfall zunächst während zweier Monate voll und anschliessend dauernd zu 50 % arbeitsunfähig. Auch wenn mit dem kantonalen Gericht auf den nach Erlass des Einspracheentscheides erstatteten Bericht des Dr. R.________ vom 27. August 2001 abgestellt wird, wonach infolge eines posttraumatischen zerviko-zephalen Schmerzsyndroms weiterhin eine hälftige Arbeitsunfähigkeit bestand und überdies dem Umstand Rechnung getragen wird, dass die Versicherte seit 1. September 2001 bei einem Invaliditätsgrad von 50 % eine halbe Rente der Invalidenversicherung bezieht, kann nicht gesagt werden, das Kriterium des Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit sei in besonders ausgeprägter Weise erfüllt (vgl. die Zusammenstellung in RKUV 2001 Nr. U 442 S. 544)."

                                         (STFA succitata, consid. 3.3 - la sottolineatura è del redattore)

                                         Infine, secondo il TCA, può rimanere indeciso se sia soddisfatto in concreto il criterio dei dolori somatici persistenti, poiché l’adempimento di questo criterio (in ogni caso, non realizzato con una particolare intensità) non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità. Complessivamente sarebbero infatti realizzati al massimo due criteri.

                                         A mente del TCA l’infortunio del 7 dicembre 1999 non ha dunque avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.

                                         In simili condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto oltre il 31 dicembre 2003.

                             2.13.   Il 24 giugno 2005, l’avv. RA 1 ha informato questa Corte di voler ritirare l’istanza tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria (VIII), di modo che la stessa è ormai divenuta priva di oggetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L’istanza tendende alla concessione dell'assistenza giudiziaria è stralciata dai ruoli poiché priva di oggetto.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 35.2005.19 — Swissrulings