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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.04.2005 35.2005.12

April 11, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,570 words·~18 min·4

Summary

lussazione della spalla insorta durante il sonno. Infortunio negato: difetta un fattore esterno e non si é verificato alcun movimento scombinato del corpo. Negata pure una lesione parificata a infortunio. Dichiarata illegale una direttiva dell'UFAM sulle lussazioni recidivanti della spalla

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.12   mm/td

Lugano 11 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 5 novembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 gennaio 2004, RI 1 – dipendente della __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è stato improvvisamente svegliato da un dolore acuto alla spalla destra, la quale presentava una lussazione.

                                         Dalle tavole processuali emerge che, già nel passato, l’assicurato aveva lamentato problemi analoghi, la prima volta il 1° maggio 1998 durante il servizio militare (cfr. doc. 8 e 13).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 9 agosto 2004, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità al riguardo, ritenendo che l’evento del mese di gennaio 2004 non configura né un infortunio, né una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio (doc. 28).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 29), la CO 1, in data 5 novembre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 39).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 2 aprile 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore infortuni convenuto venga condannato a versare le prestazioni di legge in relazione all’evento del 6 gennaio 2004, argomentando:

"  Il fatto di rigirarsi nel letto consiste certamente in un caso di cambiamento repentino di posizione, che adempie a tutti i requisiti necessari alla qualifica d'infortunio ed in tutti i casi quanto occorso all'assicurato trattasi di lesione parificabile all'infortunio.

Nel caso in esame si é in presenza di un fattore esterno (il rigirarsi nel sonno) che ha sicuramente provocato o quantomeno scatenato il già preesistente danno alla salute dell'assicurato.

Vista la situazione e sulla base delle chiare risultanze mediche rilasciate dall'ortopedico Dr. __________, di __________, risulta evidente che la lussazione subita dal signor RI 1 sia oramai da considerarsi lussazione abituale della spalla; in perfetta relazione di causalità (naturale ed adeguata) con il primo ed i successivi eventi . infortunistici, sempre riconosciuti tali dalla CO 1.

Quanto subito dal signor RI 1 non trattasi evidentemente, come a torto sostenuto dalla CO 1 di danno alla salute dovuto a malattia.

Come ribadito in precedenza in data 31 marzo 2003 il qui ricorrente aveva già subito la lussazione della spalla alzandosi dal letto. In sostanza detta lussazione della spalla é avvenuta nelle medesime circostanze dell'infortunio oggetto del presente gravame.

Per detto infortunio la CO 1, assicuratrice LAINF aveva, giustamente, riconosciuto la copertura del caso, ammettendo che trattavasi di lesione corporale parificabile ai postumi d'infortunio, in quanto provocata da movimento fisico che eccede la quotidianità

dell'atto.

Nell'ipotesi in cui quanto occorso all'assicurato non fosse qualificabile d'infortunio ai sensi LAINF, I'evento 6.1.2004 é però da considerarsi a tutti gli effetti lesione corporale parificabile ai postumi d' infortunio.

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lit. b OAINF, se non attribuibili indubbiamente a una malattia od a fenomeni degenerativi, come risulta da escludere nel caso in esame, una lussazione articolare (della spalla) é equiparata ad infortunio. Sussiste evidentemente anche un rapporto di causalità (naturale ed adeguato), tra il movimento operato nel sonno dal signor RI 1 (girarsi nel letto) - ed in quanto tale valutabile quale fattore esterno, che prende necessariamente origine al di fuori dal corpo -e la lussazione della spalla destra.

Anche nella terza ipotesi in cui la lesione corporale é intervenuta grazie alla precedente instabilità dell'arto ed in quanto tale qualificabile quale di lesione corporale abituale; la presa a carico della lussazione deve essere comunque imputata all'assicuratrice LAINF.

A torto l'assicuratrice LAINF rinvia anche l'assicurato all'assicurazione militare. E' invece sostenibile che essendo in presenza di una lussazione oramai abituale/ripetitiva; anche conformemente alle regole di coordinazione Assicurazione militare /Assicurazione LAINF (art. 103 LAINF e 123 OAINF), essendoci un aggravamento dell'affezione preesistente e di conseguenza in tutti i casi l'obbligo di prestazioni da parte dell'assicuratrice LAINF."

                                         (I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                               1.5.   In corso di causa, l’assicurato ha prodotto uno scritto, datato 23 febbraio 2005, del proprio assicuratore malattie, la __________ (VI + allegato).

                                         La presa di posizione dell’assicuratore LAINF è pervenuta al TCA il 10 marzo 2005 (X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. RAMI 2005 U 536, p. 57s.; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 5 novembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto l’evento in discussione è accaduto il 6 gennaio 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Affinché la responsabilità della CO 1 sia impegnata, é necessario che i disturbi alla spalla destra accusati dall’assicurato il 6 gennaio 2004, possano essere posti in relazione ad un infortunio ai sensi di legge oppure, in caso di risposta negativa, che essi costituiscano una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.4.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.5.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr. SVR 2005 UV Nr. 2).

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.8.   In concreto, rispondendo il 22 gennaio 2004 ai quesiti sottopostogli dalla CO 1, RI 1 ha riferito quanto segue relativamente all'insorgenza dei disturbi alla spalla destra, citiamo:

"  Stavo dormendo, mi sono svegliato e ho sentito un forte dolore alla spalla destra, avevo la spalla destra lussata!"

                                         (doc. 6)

                                         Alla luce di quanto dichiarato dall’insorgente, il TCA deve concludere che il danno alla spalla destra non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare che abbia interessato la spalla destra.

                                         In proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso modo in una sentenza del 28 settembre 2001 nella causa P., inc. n. 35.2001.19, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo.

                                         Del resto, anche volendo ammettere che la nota lussazione si sia prodotta nel compiere un movimento spontaneo con il braccio destro durante il sonno, così come è stato sostenuto dal dott. __________ in data 22 giugno 2004 (doc. 19: “In seguito altre quattro lussazioni di cui l’ultima il 6.01.04 avvenuta con una mossa sprovvista spontanea ancora nel letto”), l’esito non potrebbe comunque essere diverso, nella misura in cui tale gesto non si configura quale movimento scombinato del corpo.

                                         Al riguardo, va precisato che, secondo la giurisprudenza, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma (cfr. RAMI 2004 U 502, p. 183ss., consid. 4.1). Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                                         In casu, il movimento del braccio destro che il ricorrente avrebbe compiuto durante la notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2004, non può certamente essere qualificato di manifestamente insolito, fuori programma.

                                         L’ipotesi di un movimento scoordinato non è dunque realizzata e, con essa, fa pure difetto uno degli elementi costitutivi dell’infortunio.

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo della CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.10.   Nella concreta evenienza - a prescindere dalla circostanza che l'assicurato stesso non è stato in grado di descrivere alcuno specifico evento che abbia interessato la spalla destra (cfr. consid. 2.9.) – nel fatto di compiere il preteso movimento spontaneo con il braccio durante il sonno, non può essere ravvisato un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza evocata al precedente considerando.

                                         In effetti, fa chiaramente difetto il richiesto potenziale di pericolo accresciuto.

                                         D’altronde, nella DTF 129 V 466, l’Alta Corte, avallando la prassi __________, ne ha negato l’esistenza nel caso di un assicurato, anch’egli vittima di lussazioni recidivanti della spalla, che nell’afferrare con il braccio teso un sacco di plastica del peso di 20 chili dal ponte di un autocarro, aveva nuovamente risentito dei dolori a questa stessa parte del corpo (cfr. consid. 4.3).

                                         In assenza del necessario fattore esterno causale, il danno alla salute riportato dall’assicurato non può essere assunto dalla CO 1, neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio (cfr., in questo senso, A. Bühler, art. cit., p. 101: “Habituelle Luxationen treten auf, ohne dass durch Kraft oder Bewegung auf das Gelenk eingewirkt worden wäre. Bei solchen im Rahmen einer physiologischen Körperhaltung oder –bewegung auftretenden Luxationen ist der Tatbestand einer unfallähnlichen Körperschädigung mangels eines plötzlichen, äusseren Ereignisses nicht erfüllt“).

                             2.11.   Dalla documentazione medica presente all’inserto si evince che le lussazioni della spalla lamentate da RI 1, compresa quindi quella del 6 gennaio 2004, sono imputabili al sinistro del 1° maggio 1998, che aveva provocato un’instabilità anteriore (cfr. , in proposito, le certificazioni dello specialista dott. __________ - doc. 13: “instabilità anteroinferiore post-traumatica da ricondurre all’avvenimento della primavera del 1998”, doc. 19: “Nel caso RI 1 per l’instabilità della spalla sono competenti due assicurazioni. La prima l’Assicurazione militare in occasione del 1.05.1998. Nella vita civile invece sono successe altre lussazioni, sempre da ricondurre all’instabilità del 1.05.98” e doc. 21: “Questa prima lussazione è la causa dell’instabilità trattata il 25.3.04 e va a carico dell’Assicurazione militare” – la sottolineatura è del redattore. Cfr., pure, Baur/Nigst (Hrsg.), Versicherungsmedizin, Berna 1985, p. 211s., a proposito delle lussazioni abituali: “Nach einer ersten, unfallmässig entstandenen Luxation bleiben vielfach Defekte im Kapselbandapperat zurück, die Reluxationen begünstigen”).

                                         Tale circostanza non è tuttavia suscettibile di impegnare la responsabilità dell’assicuratore convenuto siccome l’evento in questione è accaduto durante il servizio militare, ossia ad un epoca in cui l’assicurazione LAINF (qualora l’insorgente vi fosse già assoggettato) era sospesa (cfr. art. 3 cpv. 4 LAINF).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, RI 1 ha prodotto una direttiva dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare intitolata ”La lussazione abituale della spalla dal punto di vista tecnico-assicurativo. Classico esempio di un caso di coordinamento AM/AINF”.

                                         A pagina 2/3 della stessa si legge quanto segue, citiamo:

"  Nei casi l’evento dannoso si verifica durante il servizio, l’assicurazione militare è tenuta a fornire secondo l’art. 5 LAM (principio di contemporaneità).

Nell’ambito dell’assicurazione infortuni, l’obbligo di prestazione è vincolato al verificarsi di un infortunio come definito dalla legge (ossia un’azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario) o almeno di una lesione corporale parificabile al postumo di un infortunio.

Una disposizione questa che non vale per le lesioni corporali abituali o recidivanti. In questi casi viene applicato anche nell’ambito dell’assicurazione infortuni il puro e semplice principio di contemporaneità."

                                         (cfr. doc. B)

                                         In proposito, il TCA constata che, secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso di infortuni professionali, di infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale ha poi esteso l’obbligo a prestazioni alle lesioni corporali parificate ai postumi di un infortunio (art. 6 cpv. 2 LAINF) esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         La lussazione abituale della spalla cade sotto la nozione di “lussazioni di articolazioni” di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. b OAINF (cfr., al riguardo, Baur/Nigst (Hrsg.), op. cit., p. 212 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 204). Affinché quest’ultima disposizione possa trovare applicazione è però indispensabile, così come indicato al considerando 2.9., che il danno alla salute sia riconducibile ad un fattore esterno e repentino (ciò che nella presente fattispecie non è il caso, cfr. consid. 2.10).

                                         Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alle direttive amministrative. Ne deve tenere conto soltanto nella misura in cui esse consentono una corretta applicazione delle disposizioni legali in un caso di specie. Per contro, il giudice è tenuto a scostarsene se esse contengono delle norme che non sono conformi alle regole legali applicabili (cfr. DTF 123 123 V 72 consid. 4a, 122 V 253 consid. 3d, 363 consid. 3c e riferimenti).

                                         A mente di questo TCA, la direttiva dell’UFAM in questione, perlomeno nella sua parte conclusiva, é contraria alla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni, di modo che essa non è vincolante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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