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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2005 35.2005.11

July 13, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,637 words·~28 min·4

Summary

Caduta da un ponteggio con contusione dorso-lombare. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto trascorsi 6 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili a preesistenti alterazioni degnerative.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.11   mm/sc

Lugano 13 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione dell'11 novembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2 rappr. da: RA 3     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° ottobre 1999, RI 1 – attivo in proprio quale conservatore-restauratore e assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 – è scivolato su un impalcatura ed è caduto sulla schiena.

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         Il caso è stato dichiarato chiuso, con decisione informale del 13 marzo 2000, a far tempo dal 31 marzo 2000 (doc. G 20).

                               1.2.   Nel corso del mese di dicembre 2003, l’assicurato ha comunicato alla CO 1 di essere nel frattempo stato posto al beneficio di una mezza rendita AI e, pertanto, di pretendere, citiamo: “… un’ulteriore rendita LAINF, rispettivamente un versamento in capitale, da calcolare secondo quanto indicato dalle condizioni generali allegate alle polizze a suo tempo sottoscritte” (doc. G 27).

                               1.3.   Con decisione formale del 10 febbraio 2004, l’assicuratore infortuni ha confermato l’estinzione del proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 31 marzo 2000, difettando, da tale data, una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (doc. G 29).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. G 33), la CO 1, in data 11 novembre 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. G 38).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 2 febbraio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di una incapacità lavorativa del 55% a decorrere dal 1° aprile 2000 e che la CO 1 venga condannata a versargli le corrispondenti indennità giornaliere, sulla base di un guadagno annuo assicurato di fr. 49'000.--, secondo “le modalità di calcolazione previste nelle polizze assicurative nr. 254.270-254.271 (doc. B e C), sino alla sentenza relativa alla presente vertenza” nonché, successivamente, una rendita di invalidità ed un importo in capitale, argomentando:

"  (...)

6. La CO 1, rappresentata peraltro dalla RA 2, __________ prendeva una decisione sull'opposizione in data 11.11.2004, oggetto del presente gravame (doc. T).

In concreto buona parte della decisione su opposizione, seppur maggiormente articolata, non fa che ribadire la decisione precedente della CO 1 (doc. R).

Il ricorrente contesta integralmente il contenuto della decisione su opposizione della RA 2.

Quest'ultima decisione infatti, nelle prime due pagine, non fa altro che ricopiare in concreto quanto già indicato nella decisione della CO 1 (doc. R), oggetto di osservazioni ben precise da parte del ricorrente (doc. S), che vengono richiamate.

    In concreto pertanto la RA 2 non fa altro che:

    - ribadire l'inesistenza di un nesso di causalità naturale tra il sinistro del 1999 e i dolori lancinanti del ricorrente dopo l'1.4.2000;

    - tentare in qualche modo di dare validità assoluta all'opinione sommaria e generica del suo medico fiduciario Dr. __________, ormai desueta, risalente al 2000 (doc. H) superata dai fatti e dalla decisione AI indicata in precedenza.

Si deve nuovamente sottolineare, contestando ogni contraria argomentazione di controparte in questo contesto, che il RI 1 prima del sinistro stava benissimo.

Lo stesso svolgeva senza alcun tipo di problema la sua attività lavorativa, inclusi in particolare i lavori pesanti.

Lo abbiamo già indicato in precedenza, supportando le nostre affermazioni con la dichiarazione __________ (doc. L), che qui viene integralmente richiamata.

Si produce a questo proposito l'ulteriore dichiarazione del medico curante del ricorrente, il Dr. __________, __________.

Il medico curante del ricorrente indica in modo chiaro che quest'ultimo non ha più potuto svolgere integralmente la propria attività di restauratore esclusivamente a seguito del sinistro.

Il medico curante del RI 1 ha in particolare sottolineato che lo stesso ha sì sofferto in passato di leggere lombalgie, non peraltro in grado da compromettere la sua presenza sul lavoro (doc. U).

Quanto indicato dal Dr. __________ è peraltro confermato dal fatto che il RI 1 prima del sinistro del 1999 non aveva mai fruito di alcuna prestazione LAINF da parte della CO 1.

Il ricorrente pertanto aveva sempre potuto lavorare senza alcun impedimento alla propria attività lavorativa e ciò nella misura del 100%.

Il Dr. __________ indica chiaramente che i postumi post traumatici, come quelli che hanno colpito il ricorrente, sono a volte di difficile individuazione, tant'è che neanche il Dr. __________ li ha individuati nelle sue superficiali visite (doc. H), ma sul lavoro fisico, specie in cantiere risultano determinati, da qui peraltro la corretta decisione Al.

Anche il medico curante del ricorrente concorda con quest'ultimo, che lo ha già richiesto senza successo nell'opposizione (doc. S), sull'assoluta necessità di una nuova perizia, che tenga in considerazione gli sviluppi concreti del sinistro, inoltre la decisione AI e l'attuale situazione fisica del ricorrente.

    (...)

7. E' stato pertanto chiarito in modo inequivocabile che le problematiche fisiche del RI 1 non sono certo da ricollegare ad un peggioramento di una situazione preesistente, che non c'era.

Vi è pertanto un chiaro nesso di causalità non solo naturale ma adeguata tra il sinistro del 1999 e l'inabilità del RI 1 pari al 55% a decorrere perlomeno dall'1.4.2000.

Indipendentemente dal fatto che controparte ritenga di non doversi addentrare nell'ambito di una disamina in relazione al nesso di causalità adeguata, la stessa è evidente, ritenuto che i dolori del RI 1 e la sua attuale inabilità lavorativa, sono strettamente collegati esclusivamente al sinistro del 1999.

Si conferma nuovamente che il RI 1 prima del sinistro stava benissimo e poteva compiere senza alcun problema la sua attività.

Si fa notare alla controparte che il RI 1 non ha particolari problemi alla gamba sinistra, a cui a torto controparte si riferisce, nel tentativo di creare preesistenze che non esistono, ma ha lancinanti dolori alla schiena, dovuti esclusivamente al sinistro, che prima non aveva mai avuto.

Lo stesso ha di fatto ottenuto una rendita AI al 55%, pertanto la mezza rendita, di rilevante importanza, esclusivamente per questo.

La controparte peraltro non contesta i dolori del RI 1, e ci mancherebbe, ma tenta esclusivamente di escludere, senza peraltro alcun valido fondamento, il nesso di causalità naturale tra i dolori lamentati dal __________ dopo l'1.4.2000 e il sinistro del 1999.

Si ribadisce nuovamente come le verifiche effettuate dal Dr. __________ lo sono state in modo particolarmente superficiale, tant'è che quest'ultimo voleva chiudere il caso già alla fine del 1999, senza aver nemmeno visitato il paziente.

Ciò la dice lunga sull'oggettività della comunicazione della CO 1 sulla base dell'opinione __________ del 13.3.2000 (doc. H).

Agli atti è stata peraltro prodotta una dichiarazione __________ e la dichiarazione del medico curante del ricorrente (doc. L e U), che contrastano in modo evidente con le conclusioni del Dr. __________.

Non è pertanto vero che agli atti non vi siano elementi di contrasto tra l'opinione del medico fiduciario della Compagnia Assicurativa e altri medici, rispettivamente persone che possono al contrario corroborare la tesi del ricorrente.

Le considerazioni di controparte, che ha dedicato due pagine nel tentativo di convincere questo On. Giudice a basarsi sulle desuete opinioni del Dr. __________ e non concedere una perizia chiarificatoria in merito alle attuali condizioni del ricorrente, la dicono lunga sul timore della Compagnia Assicurativa di fare chiarezza in merito e di dover pagare il dovuto.

Da notare che quest'ultima Compagnia non ha voluto sottoporre il ricorrente ad alcuna perizia oggettiva, nonostante ne sia stata espressamente richiesta nell'ambito dell'opposizione, a dimostrazione che il RI 1 desidera esclusivamente far chiarezza in merito a quello che peraltro appare evidente, in particolare che la sua attuale inabilità lavorativa è strettamente ed esclusivamente collegata al sinistro del 1999, come già accertato dall'AI.

Si prende atto che controparte comprende perfettamente che l'obbligo di prestazione è collegato alla verosimiglianza del diritto dell'assicurato.

Bene, nel caso che ci occupa non siamo di fronte ad una verosimiglianza, ma ad una certezza e ciò nonostante la CO 1 si rifiuta di versare alcunché.

Si contestano gli assunti di controparte, quando questa afferma lapidariamente che in ogni caso gli attuali dolori del RI 1 sarebbero "prima o poi" subentrati (decisione pag. 5 pt. 4).

    L'affermazione appare a dir poco sorprendente.

    Cosa vuol dire "prima o poi"?

    Prima oppure poi?

Perché se fosse poi, in particolare quando il RI 1 avrà 80 anni o oltre, l'indennità sarebbe perlomeno dovuta sino a tale età.

Il ragionamento della Compagnia Assicurativa la dice lunga in questo contesto sulle basi scientifiche su cui si appoggia.

Si ribadisce pertanto in modo deciso che non vi è stato alcun peggioramento momentaneo della condizione fisica del RI 1, che era perfetta prima del sinistro.

Si è trattato di un nuovo evento, in particolare un infortunio, che ha minato in seguito per sempre la salute del ricorrente, da qui la decisione AI, rispettivamente la rendita assegnata al RI 1 nella rilevante misura del 55%.

Il ricorrente ribadisce pertanto integralmente quanto già indicato nell'opposizione, oggetto della decisione qui impugnata.

    (...)

8. Si contestano i tentativi di pressione della controparte contenuti nella decisione impugnata a pag. 6 pt. 6.

Quest'ultima tenta maldestramente di intimorire il ricorrente, per evitare che lo stesso faccia valere i suoi diritti, come peraltro quest'ultimo fa, mediante il presente gravame.

Controparte vorrebbe far passare il ricorrente come qualcuno che indica un salario ben maggiore di quello percepito, per lucrare in ambito assicurativo.

    Niente di più falso.

Innanzitutto il RI 1 sino al 1999 non ha mai fruito di alcuna prestazione assicurativa, pur pagando i premi alla CO 1 proporzionalmente al salario assicurato.

Si è già detto in apertura che la Compagnia Assicurativa CO 1 sottoponeva al RI 1 annualmente una proposta di adeguamento del salario assicurato, già compilata dalla stessa Compagnia Assicurativa e che si basava su una previsione relativa all'attività aziendale del RI 1.

E' chiaro a questo proposito che una precisione particolare non può essere pretesa.

Da notare peraltro che la CO 1 in questo contesto vi ha sempre guadagnato e non se ne è mai lamentata.

Appare evidente infatti che l'adeguamento annuale dello stipendio assicurato, peraltro indicato espressamente quale stipendio convenzionale (doc. A), presupponeva un corrispondente aumento del premio, che il RI 1 ha sempre pagato.

Quando il ricorrente pertanto ha pagato un premio ogni anno maggiore, la Compagnia Assicurativa non se n'è mai lamentata.

Solo ora e in modo a dire il vero sorprendente, per non dire altro, tenta di screditare il ricorrente.

I dati forniti sono peraltro del tutto errati, ritenuto che le notifiche di tassazione a cui si riferisce la controparte, non indicano nel modo più assoluto le cifre di cui alla decisione su opposizione.

Da notare a questo proposito che la notifica di tassazione del 1997, peraltro relativa al periodo 95-96, pertanto ben prima del sinistro, indicava un reddito ipotetico di CHF 36'000.- (doc. V), mentre al contrario quella determinante relativa al periodo 1997-1998, pertanto un anno prima del sinistro, indicava un reddito aziendale di CHF 40'000.- (doc. Z).

Anche il reddito aziendale per la dichiarazione fiscale 2001-2002 indica un reddito aziendale di CHF 40'000.--.

Vi è pertanto esclusivamente una differenza annua di CHF 8'000.- che non comporta certo le conseguenze paventate dalla controparte.

E' una differenza del tutto accettabile, tenuto conto delle previsioni aziendali, che non possono certo essere precise, rispettivamente in ogni caso dal fatto che le indicazioni sono state date in base convenzionale e che il ricorrente ha peraltro sempre versato un premio commisurato all'importo assicurato, su cui controparte dovrà versare le indennità giornaliere passate, la rendita, rispettivamente l'indennità in capitale prevista dalle polizze citate in precedenza (doc. B e C). (...)"

                                         (I).

                               1.5.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Con il proprio ricorso, RI 1 rivendica pure prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare alla LAINF (polizza n. 254.271).

                                         Questa copertura assicurativa soggiace, non già alla LAINF, ma alla LCA (cfr. art. 34 CGA accluse al doc. C e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 325).

                                         Nella RAMI 1990, U 103, p. 265s., il TFA ha stabilito che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni competente a derimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare.

                                         Per quel che concerne il Ticino, la LPTCA non conferisce al TCA alcuna competenza in materia di assicurazioni complementari alla LAINF (cfr. art. 1). Competenti in merito sono dunque i tribunali ordinari.

                                         Ne discende che su questo punto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, facendo difetto la competenza ratione materiae di questo Tribunale.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che litigiosa è l’estinzione del diritto a prestazioni a contare dal mese di aprile 2000, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti che RI 1, a partire dal suo diciottesimo anno di età, ha sofferto di mal di schiena.

                                         In proposito, dal rapporto 25 febbraio 2000 del dott. __________, spec. FMH in neurologia, risulta che sino ai 40 anni, le esacerbazioni erano poche, mentre che, nel corso degli ultimi anni, il ricorrente aveva presentato 2-3 episodi della durata di una settimana ciascuno, caratterizzati da lombalgie e sciatalgia a sinistra (doc. GM 14).

                                         Il 1° ottobre 1999, l’assicurato è scivolato su un’impalcatura bagnata ed ha battuto la schiena.

                                         In data 4 ottobre 1999, l’insorgente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________, il quale ha constatato la presenza di forti dolori con limitazione dei movimenti alla regione del rachide lombare ed ha certificato una totale inabilità lavorativa a far tempo dal 1° ottobre 1999 (doc. GM 3).

                                         L’esame di risonanza magnetica del 13 ottobre 1999 ha evidenziato alterazioni degenerative plurisegmentali (cfr. doc. GM 4).

                                         Il 18 ottobre 1999, l’assicurato ha privatamente consultato il neurologo dott. __________, il quale, diagnosticata una lombalgia con irradiazione pseudoradicolare a sinistra (senza deficit sensomotori né irritazione radicolare), ha prescritto della fisioterapia ed ha previsto una graduale ripresa dell’attività lavorativa (doc. GM 14).

                                         In data 28 febbraio 2000 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo presso il dott. __________, spec. in chirurgia.

                                         Dal relativo suo referto, datato 6 marzo 2000, risulta la seguente valutazione riguardante l’eziologia dei disturbi dorsali lamentati da RI 1:

"  Tenuto conto del riscontro radiologico e delle preesistenze già causa di sintomatologia dolorosa recidivante, secondo prassi medico-assicurativa vigente in Lainf, si ritiene che il nesso di causalità naturale con l’evento in causa viene pian piano a scemare.

In misura largheggiante si potrà riconoscere un nesso causale naturale parziale sino al termine del mese di marzo 2000”

                                         (doc. GM 15).

                                         Nel corso del mese di dicembre 2003, l’assicurato ha trasmesso alla CO 1 copia della decisione mediante la quale l’Ufficio AI l’ha posto al beneficio di una mezza rendita, determinata da un tasso di invalidità del 55% (doc. G 27/1-3).

                                         Egli ha quindi postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità LAINF e di un’indennità in capitale (doc. G 27).

                                         Con la decisione formale del 10 febbraio 2004, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF convenuto ha confermato l’estinzione del nesso di causalità naturale con l’evento traumatico dell’ottobre 1999, a far tempo dal 1° aprile 2000, facendo proprio il parere del dott. __________ (doc. G 29).

                               2.8.   Con la propria impugnativa, RI 1 contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia dell'assicuratore convenuto, facendo segnatamente valere che l’infortunio assicurato avrebbe provocato un peggioramento definitivo del suo preesistente stato di salute, peraltro attestato dall’assegnazione di una mezza rendita di invalidità dal parte dell’UAI, visto che in precedenza egli era sempre stato in grado di svolgere la propria attività di restauratore in misura completa (cfr. I).

                                         Attentamente vagliata la documentazione contenuta nell'incarto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista con alle spalle un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa, a mente del quale l'evento infortunistico assicurato ha aggravato solo transitoriamente una situazione patologica preesistente, con lo status quo ante/sine raggiunto a far tempo dal 1° aprile 2000.

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb)

                                         Il TCA sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il medico di fiducia della CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt"

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2).

                                         Nella concreta evenienza, un’attenta disamina della documentazione medica consente di affermare che il sinistro in questione non ha causato alcun danno strutturale alle vertebre lombari e che le alterazioni degenerative oggettivate a questo livello, sono preesistenti all’infortunio del 1° ottobre 1999.

                                         In effetti, è praticamente impossibile che le lesioni degenerative, peraltro a carattere plurisegmentale, evidenziate grazie alla RMN del 13 ottobre 1999, possano essere insorte nei 13 giorni che separano l’infortunio dall’esecuzione del menzionato esame strumentale.

                                         Non si tratta dunque di lesioni degenerative di natura post-traumatica.

                                         D’altro canto, nessuno dei sanitari interessati ha mai preteso che il sinistro assicurato abbia comportato un aggravamento delle preesistenti alterazioni degenerative.

                                         I presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non appaiono pertanto soddisfatti.

                                         Il dott. __________, nel suo rapporto del 19 novembre 1999, ha sostenuto che i disturbi constatati in occasione del consulto del 28 ottobre 1999, si trovavano in una relazione causale con l’infortunio in questione (doc. GM 7).

                                         Ciò non può tuttavia essere di soccorso all’insorgente.

                                         È la stessa CO 1 ad avere riconosciuto che il nesso di causalità naturale è persistito sino al 1° aprile 2000.

                                         Una conclusione analoga si impone per quanto riguarda il certificato 31 gennaio 2005 del dott. __________ (doc. U), nella misura in cui la sua opinione non è suscettibile di mettere in dubbio quella più generalmente ammessa in seno alla comunità scientifica internazionale.

                                         In simili condizioni, non é necessario dare seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall’insorgente (esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché audizione testimoniale del dott. __________ e di __________, dipendente dell’assicurato; cfr. I).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 1999 ha giocato un ruolo (semplicemente) scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1 al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi 6 mesi dallo stesso sinistro.

                                         Il fatto che l’UAI abbia ritenuto il ricorrente invalido al 55% in considerazione della problematica dorsale, è irrilevante ai fini del presente giudizio.

                                         In effetti, l’assicurazione per l’invalidità, in quanto assicurazione finale, è chiamata ad indennizzare la perdita di guadagno patita da un assicurato, a prescindere dall’eziologia del danno alla salute che ne è all’origine.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   In quanto ricevibile, il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.11 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.07.2005 35.2005.11 — Swissrulings