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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2005 35.2004.42

September 26, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,809 words·~9 min·4

Summary

Opposizione dichiarata dall'assicuratore irricevibile siccome tardiva. Ricorso dell'assicurata, nel frattempo deceduta, respinto. Nessun motivo di restituzione del termine di opposizione.

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.42   mm

Lugano 26 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2004 di

RI 1 (deceduta il 14.6.2004)   ora Comunione ereditaria fu RI 1, composta da: - PI 1, erede - PI 2, erede  

contro  

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2004 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 30 maggio 2002, RI 1 – a quell’epoca titolare del negozio “__________” di __________ e assicurata facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1 – è rimasta vittima di una caduta dalla bicicletta e ha riportato una paresi del nervo radiale a livello del terzo prossimale dell’avambraccio destro.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 23 dicembre 2003, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi accusati dall’assicurata, facendo difetto una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico del mese di maggio 2002 (doc. A 13).

                                         In data 4 febbraio 2004, RI 1 ha interposto opposizione contro la menzionata decisione formale (doc. A 15).

                               1.3.   Con decisione del 16 febbraio 2004, la CO 1 ha dichiarato irricevibile l’opposizione dell’assicurata, in quanto intempestiva (doc. A 17).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 10 maggio 2004, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versagli le prestazioni di legge a dipendenza del danno alla salute riportato in occasione del sinistro del 30 maggio 2002 (I).

                               1.5.   In risposta, la CO 1 ha postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile e, in via subordinata, che la medesima venga integralmente respinta nel merito (V).

                               1.6.   RI 1 è deceduta il 14 giugno 2004 (VII).

                               1.7.   In data 3 agosto 2004, il TCA ha fissato al marito della defunta ricorrente, PI 1, un termine per comunicare l’esistenza di ulteriori eredi, nonché per trasmettere copia del certificato ereditario e, eventualmente, una dichiarazione scritta di quegli eredi che intendono rinunciare alla causa (VIII).

                               1.8.   Considerato il luogo tempo trascorso senza ottenere una risposta, in data 1° febbraio 2005, PI 1 è stato sentito dal vicecancelliere Macchi (XI).

                               1.9.   Il 30 agosto 2005, questa Corte ha interpellato la Pretura del Distretto di ____________ (XIII).

                                         La relativa risposta è datata 5 settembre 2005 (XIV).

                             1.10.   In data 23 settembre 2005, il vicecancelliere ha sentito __________ per stabilire, segnatamente, il suo rapporto di parentela con la defunta ricorrente (XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Come già indicato in precedenza, la ricorrente è deceduta pendente causa.

                                         Secondo l’art. 102 CPC, disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 23 LPTCA, in caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel processo.

                                         Da parte sua, l’art. 104 CPC recita che, in caso di decesso di una parte, il processo resta sospeso sino alla scadenza del termine per la rinuncia alla successione (artt. 567 segg. CCS).

                                         Giusta l’art. 567 cpv. 1 CCS, il termine per rinunciare è di tre mesi e decorre (cpv. 2), per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l’apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.

                                         Nel caso di specie, dalle informazioni assunte da questa Corte presso la Pretura del Distretto di __________, non risulta che PI 1 abbia rinunciato alla successione, di modo che, in virtù dell’art. 102 CPC, egli è subentrato alla sua defunta moglie nella causa sub judice.

                                         La medesima conclusione vale anche per __________, figlia della defunta ricorrente (cfr. consid. 1.10 e Doc.XVIII).

                                         Nel merito

                               2.3.   Questa Corte deve esaminare, in primo luogo, se la CO 1 era o meno legittimata a dichiarare irricevibile l’opposizione interposta da RI 1 contro la decisione formale del 23 dicembre 2003.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Le norme di procedura contenute nella LPGA, in via di principio, entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2003 IV 25, consid. 1.2, p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV 37, p. 316 consid. 3b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 82, n. 8, p. 820), ragione per cui esse si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003 e quindi anche al caso concreto.

                               2.5.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono, segnatamente, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv. 4).

                               2.6.   In concreto, il TCA constata che la decisione formale del 23 dicembre 2003 è stata notificata all'assicurata e al suo assicuratore-malattie, la __________ (cfr. doc. A 13).

                                         Notificata la decisione in data 26 dicembre 2003 (cfr. doc. A 15), il termine di 30 giorni ex art. 52 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA, il 2 gennaio 2004 ed è giunto a scadenza, considerato che il 31 gennaio e il 1° febbraio nel 2004 sono caduti in sabato, rispettivamente, in domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) – il 2 febbraio 2004.

                                         L'atto di cui al doc. A 15 è stato consegnato ad un ufficio postale - nell'ipotesi più favorevole a RI 1 - il 4 febbraio 2004, donde la sua intempestività.

                               2.7.   Accertato che l'assicurata non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata dall'assicuratore convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o meno i presupposti per una restituzione del termine di opposizione giusta l'art. 41 LPGA, posto che, in sede di opposizione, essa ne aveva fatto richiesta, seppur implicitamente (cfr. doc. A 15).

                                         A norma dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.

                                         Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza, è necessario che il richiedente debba essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n° 151).

                                         È utile a questo punto sottolineare che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         RI 1 ha fatto valere di aver tardato a inoltrare l’opposizione a causa, citiamo: “delle festività e relative vacanze sia mie che del mio medico curante” (doc. A 15).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che il motivo addotto dall’assicurata non giustifichi la restituzione del termine di opposizione.

                                         Del resto, alla data in cui è scaduto il citato termine, il 2 febbraio 2004, le festività di fine anno erano ampiamente trascorse.

                                         D’altro canto, il certificato del dott. __________, accluso da RI 1 all’atto di opposizione, è datato 20 gennaio 2004, di modo che essa avrebbe avuto tutto il tempo necessario per inoltrare la propria opposizione in modo tempestivo (cfr. allegato al doc. A 15).

                               2.8.   In esito alle considerazioni che precedono, occorre concludere che l’opposizione interposta contro la decisione formale del 23 dicembre 2003 era tardiva, di modo che la CO 1 era legittimata a dichiararla irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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