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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2005 35.2004.108

June 7, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,351 words·~22 min·4

Summary

assicurato che, cadendo da un'altezza di circa 5 metri, lamenta diverse fratture a livello del rachide lombare. Valutazione dell'indennità per menomazione all'integrità fisica (10 %)

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.108   mm/td

Lugano 7 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 23 settembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 ottobre 1977, RI 1 – all’epoca dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di capo-cantiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto da un’altezza di circa 5 metri, riportando fratture al corpo vertebrale L3, ai processi traversi L1, L2 e L3 a sinistra, nonché ai processi spinosi L1/L2.

                                         Negli anni successivi, l’assicurato ha annunciato numerose ricadute dell’evento traumatico del mese di ottobre 1977.

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità in relazione sia al caso iniziale, sia alle ricadute notificategli in seguito.

                               1.2.   Con decisione formale del 19 luglio 2002, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 7.4% (doc. 225).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente (doc. 226), l’CO 1, con decisione su opposizione del 20 settembre 2004, ha parzialmente modificato la sua prima decisione, nel senso che il tasso di menomazione all’integrità è stato portato al 10% (doc. 230).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 23 dicembre 2004, l’assicurato ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a riconoscergli un’IMI del 40% almeno, argomentando:

"  Per prima cosa prendo atto che con questa decisione la CO 1 ha confermato che potrò continuare a beneficiare, come in passato, dell'assunzione da parte sua dei costi delle cure mediche, balneari e fisioterapiche, alle quali devo sottopormi per le conseguenze fisiche dell'infortunio professionale che ho subito in data 12.10.1977: da questo punto di vista la decisione datata 23.09.2004 della CO 1 è corretta.

Continuo invece a ritenere che il tasso, anche se aumentato dal 7.40% al 10%, della menomazione dell'integrità fisica riconosciutami dalla CO 1 per le conseguenze dell'infortunio professionale che ho avuto in data 12.10.1977 è sempre troppo basso e non tiene minimamente conto dell'effettiva gravità di questa mia menomazione, e questo da un profilo solo oggettivo, anche cioè senza tenere conto dei miei problemi soggettivi.

Da anni soffro infatti di fortissimi dolori alla schiena, soprattutto nella regione lombare, che si estendono anche alle gambe, maggiormente a sinistra e che sono andati sempre più peggiorando.

A causa di questi dolori sono costretto ad assumere medicamenti e devo sottopormi regolarmente a cure mediche, fisioterapiche e balneari.

Inoltre i disturbi di cui soffro, non solo mi rendono completamente impossibile fare tutta una serie di attività manuali e sportive (come, ad esempio, giardinaggio, piccoli lavori di costruzione, gite in montagna, sciare ecc.), ma ho anche parecchia difficoltà a compiere movimenti e attività della vita quotidiana, come camminare, alzarmi e sedermi, guidare ecc.: ho pure problemi a dormire e spesso mi capita di restare completamente bloccato per diverse ore (bloccaggio che mi passa solo dopo aver preso medicamenti molto forti).

Nella tabella delle menomazioni dell'integrità ho visto che per una compromissione molto grave e dolorosa della funzione della colonna vertebrale viene riconosciuto un tasso del 50%: ribadisco quindi che nella mia situazione deve essermi riconosciuto almeno un tasso del 40%.

Infine sulla mia richiesta di ottenimento di una rendita d'invalidità osservo di non aver ancora ricevuto una decisione in merito da parte della __________ o della __________, così come scritto dalla CO 1 nella decisione datata 23.9.2004."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In corso di causa, il Presidente del TCA ha interpellato il dott. __________, medico di circondario supplente, il quale è stato invitato a fornire alcune precisazioni in merito alle modalità secondo cui è stata determinata l’IMI (V).

                                         La risposta del dott. __________ data del 4 aprile 2005 (VI).

                                         L’CO 1 ha preso posizione l’11 aprile 2005 (VIII), mentre RI 1 è, da parte sua, rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 15 giugno 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che in discussione vi è l’entità di una prestazioni il cui diritto è insorto anteriormente al 1° gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Né con la decisione formale del 19 luglio 2004, né con quella su opposizione del 23 settembre 2004, l’Istituto assicuratore si è pronunciato in merito all’eventuale diritto dell’assicurato a percepire una rendita di invalidità.

                                         Ora, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         In una sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 388 e in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva procedura amministrativa o giudiziaria.

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte deve limitare il proprio esame alla questione riguardante l’entità dell’IMI spettante a RI 1.

                                         Del resto, l’assicuratore convenuto, in sede di risposta di causa, ha precisato che, citiamo: “per quanto attiene alla determinazione della rendita, la convenuta rammenta che, non appena la presente vertenza sarà terminata, l’intero dossier sarà trasmesso all’__________, affinché prenda la relativa decisione formale, esperiti gli accertamenti necessari” (III).

                               2.4.   Se al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.5.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

                               2.6.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.7.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.8.   Nel caso di specie, con decisione formale del 19 luglio 2004, l'assicuratore LAINF convenuto ha riconosciuto all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 7.4%, facendo riferimento all’apprezzamento del proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         In effetti, il citato sanitario, con referto del 18 maggio 2004, si è così espresso a proposito della menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente:

"  (…).

REPERTO

Come esiti importanti e durevoli dopo frattura del corpo vertebrale L3, frattura dei processi traversi L1/L2/L3 a sinistra e frattura dei processi spinosi L1/L2 del 12.10.1977 con in seguito undici ricadute con dolori alla schiena, esiste oggi una sindrome lombo-vertebrale cronica senza segni radicolari.

VALUTAZIONE

Lordo 10%

Netto 7.4%

GIUSTIFICAZIONE

Il paziente negli ultimi 27 anni ha peggiorato la colonna lombare. Sono aumentati i dolori anche a riposo ed è diminuita la mobilità.

L’attuale menomazione alla colonna vertebrale viene valutata al 10% (scala di dolore ++ con dolori persistenti che aumentano sotto carico e sono presenti anche a riposo).

Ammettendo una rata di progressione della patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi 27 anni è 0.37%.

Dal 1984 fino al 2004, vuol dire in 20 anni, la menomazione d’integrità ammonta così a 7.4%.

Questa menomazione è da rimunerare."

                                         (doc. 222)

                                         Con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha portato il tasso di menomazione all’integrità dal 7.4 al 10%, e ciò per motivi attinenti all’applicazione delle disposizioni transitorie della LAINF (cfr. doc. 230).

                                         In effetti, giusta l’art. 118 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all’entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.

                                         Nondimeno, a norma dell’art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF, per i casi previsti al capoverso 1, sono applicabili agli assicurati dell’CO 1, a partire dalla loro entrata in vigore, le disposizioni in materia di rendite d’invalidità, indennità per menomazione all’integrità, assegni per grandi invalidi, rendite per i superstiti e spese di trasporto della salma e funerarie, se il diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente legge.

                                         Nel caso di specie, l’infortunio in discussione è avvenuto nel 1977, quindi prima dell’entrata in vigore della LAINF (1° gennaio 1984), ad un’epoca in cui l’IMI non figurava ancora fra le prestazioni di legge.

                                         Tuttavia - stando a quanto indicato dal dott. __________ nel suo rapporto del 18 maggio 2004 (“Ammettendo una rata di progressione della patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi 27 anni è 0.37%”) - la soglia minima del 5% che da diritto all’IMI (cfr. cifra 1 allegato 3 all’OAINF) è stata raggiunta posteriormente al 31 dicembre 1983.

                                         In queste condizioni, appurato che il diritto è insorto dopo l’entrata in vigore della LAINF, l’assicuratore infortuni convenuto, in ossequio all’art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF, ha riconosciuto a RI 1 l’IMI in base alle relative disposizioni della LAINF.

                               2.9.   Con il proprio ricorso (cfr. I), l’assicurato contesta il tasso dell’IMI riconosciutogli dall’CO 1, ritenendolo insufficiente a compensare la gravità effettiva della menomazione di cui è portatore.

                                         In proposito, egli ha evidenziato l’importanza dei dolori alla schiena di cui soffre, dolori che lo costringono a sottoporsi a costanti terapie e che gli impediscono di svolgere “tutta una serie di attività manuali e sportive”, rispettivamente, gli rendono difficoltoso persino l’espletamento di gesti della vita quotidiana.

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________, sulla base di quanto emerso in occasione della visita di controllo del 26 aprile 2004 (cfr. doc. 221), possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella concreta evenienza, è utile innanzitutto ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Ai fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto) soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e egualitaria di una menomazione all’integrità.

                                         D’altra parte, questo Tribunale giudica corretto il modo in cui il dott. __________, specialista in chirurgia con alle spalle una vasta esperienza in materia di medicina assicurativa, ha applicato la tabella n. 7 (“Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen”) edita dalla Divisione medica dell’INSAI.

                                         Oltre a quanto già indicato nel suo rapporto del 18 maggio 2004, il fiduciario dell’assicuratore infortuni, interpellato in corso di causa da questo TCA (cfr. V), ha espresso le seguenti considerazioni in merito alle modalità secondo le quali è stata stabilita l’IMI nella concreta evenienza:

"  (…).

L’esame del 26.4.2004 ha fatto vedere una sindrome lombare cronica in uno stato dopo frattura L3 e frattura dei processi traversi L1/L2/L3 a sinistra e frattura dei processi spinosi L1/L2 il 12.10.1977. Si tratta di uno stato dopo undici annunci di ricaduta per dolori alla schiena.

Come diagnosi collaterale ci sono coliche renali a sinistra con calcolo renale documentato, paziente sotto anticoagulazione per aritmia in uno stato dopo pace-maker.

Soggettivamente l’assicurato ha parlato di un peggioramento dei dolori alla schiena negli ultimi anni, in seguito diminuzione delle attività anche dopo il pensionamento. È costretto a fare cure balneari in Italia.

Radiologicamente, si è potuto vedere una fusione tra i processi traversi L1, L2, L3.

Per giustificare la menomazione d’integrità per fratture della schiena ci si rivolge alla tabella 7.2 dell’INSAI.

Valutando l’anamnesi, le lamentele del paziente e l’esame clinico si arriva alla conclusione che l’assicurato soffre di disturbi persistenti alla colonna lombare che aumentano sotto sforzo e che sono presenti anche a riposo.

Visto che non c’è un collasso del corpo vertebrale L3 oltre il 10%, prendendo la scala del dolore di ++ si arriva a una menomazione d’integrità del 5 fino al 10%. In questo caso abbiamo preso il valore del 10%.

Ammettendo una rata di progressione della patologia clinica e radiologica lineare, la rata annuale per gli ultimi 7 anni è di 0.37% per quello che concerne la menomazione d’integrità.

Prima del 1984 non esisteva la legge per la menomazione dell’integrità. Il caso viene valutato dopo il 1984 fino al 2000, vuol dire 20 anni. Si arriva così alla menomazione d’integrità del 7.4%. Questa menomazione è da rimunerare.

L’allegato 3, art. 36 cpv. 2 dell’OAINF da una menomazione d’integrità del 50% per gravi limitazioni funzionali della colonna vertebrale.

Generalmente questa tabella viene presa per casi gravi di ernie discali e laminectomia, rispettivamente, spondilodesi, e non per semplici fratture.

Si potrebbe però lo stesso prendere questa tabella e concludere che l’attuale sintomatologia del paziente insieme con i reperti oggettivabili corrispondono a 1/5 di un danno dove c’è una grave limitazione dolorosa della colonna vertebrale.

Secondo l’allegato 3, art. 36 cpv. 2, si arriva così a una menomazione d’integrità del 10%, senza però prendere in considerazione ancora la legge intertemporale. Con la legge intertemporale si arriva così a 7.4%.

Per la tabella 7.2, visto che non c’è un collasso del corpo vertebrale oltre il 10%, si prende la rubrica 1 “fratture” e sopra la cifra 10%, lì una menomazione d’integrità è possibile da 0 a 25%.

La sintomatologia insieme con i reperti oggettivabili, rispettivamente, i reperti radiologici ci fa concludere che ci sono presenti dolori persistenti che aumentano sotto sforzo e sono anche presenti a riposo (++). Il valore della menomazione dell’integrità aumenta così da 5 fino a 10%. In questo caso abbiamo preso il valore superiore."

                                         (VI)

                                         Con riferimento al punto 1 della tabella n. 7 (“Frakturen: LWS/BWS/HWS, inkl. Spondylodese, Kyphose oder Skoliose”), il dott. __________ ha quindi indicato che il corpo vertebrale di L3 presenta un collasso non superiore a 10° e che l’intensità dei dolori lamentati da RI 1 va classificata, nell’apposita scala, in una posizione intermedia (++), motivo per cui l’indennità prevista va dal 5 al 10%.

                                         Ora, fatta eccezione per le considerazioni attinenti al diritto intertemporale, di cui l’Istituto assicuratore convenuto ha giustamente già fatto astrazione in sede di decisione su opposizione, assegnando all’assicurato un 10% intero di IMI (cfr. consid. 2.8.), questa Corte non ha validi motivi per mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione, debitamente motivata, espressa dallo specialista consultato dall’CO 1 e quindi per scostarsene.

                                         In particolare, il TCA rileva che la sintomatologia algica denunciata dal ricorrente – così come emerge dall’abbondante documentazione medica presente all’inserto (cfr., ad esempio, il rapporto 22.9.2003 del dott. __________, Primario del Servizio di ortopedia e chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________ [doc. 210]: “Da circa 7-8 anni risente dei blocchi iperalgici con difficoltà nell’inchinarsi e nel condurre l’automobile. La frequenza di questi blocchi ammonta a circa 5-6 all’anno ed hanno una durata di poche ore. Il paziente accusa pure delle irradiazioni non sistematiche a livello degli arti inferiori, piuttosto a sinistra che a destra, che irradiano fino alla caviglia”. Da notare che, contrariamente a quanto preteso dall’assicurato [cfr. doc. 213], lo stesso dott. __________, nel gennaio 2004, ha fatto stato di un decorso stabile [doc. 215]. Circa la gravità dei dolori normalmente lamentati dal ricorrente, è inoltre significativo il fatto che, in occasione della visita fiduciaria di controllo del 24.4.2004, egli abbia affermato di dover assumere medicamenti analgesici unicamente quando rimane bloccato [cfr. doc. 221, p. 2]) – non è di un’intensità tale da raggiungere il livello più elevato della scala del dolore prevista dalla tabella n. 7 (+++), per il quale sono richiesti, cumulativamente, forti dolori permanenti, impossibilità di compiere sforzi supplementari, dolori presenti anche di notte e durante il riposo, nonché lunghi tempi di recupero in caso di esacerbazione.

                                         D’altro canto, il ricorrente ha sì preteso avere diritto ad un’IMI di un’entità maggiore, tuttavia egli non ha portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta e, del resto, fra gli atti di causa non figurano neppure pareri specialistici contenenti una valutazione della menomazione all’integrità diversa da quella enunciata dal medico __________ dell’CO 1.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui RI 1 è stato posto al beneficio di un’IMI del 10%, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.108 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.06.2005 35.2004.108 — Swissrulings