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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2003 35.2003.8

June 5, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,603 words·~23 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.8   mm/cd

Lugano 5 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2003 di

__________

contro  

la decisione del 22 ottobre 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 maggio 1999, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di una caduta da un'altezza di alcuni metri, riportando la frattura bilaterale dei calcagni.

                                         Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 13 settembre 2002, l'__________ ha posto __________ al beneficio di una rendita di invalidità del 19% a far tempo dal 1° settembre 2002 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 22 ottobre 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 20 gennaio 2003, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità corrispondente ad un'incapacità lucrativa del 100% a far tempo dal 1° settembre 2002 nonché un'IMI del 45% (cfr. I, p. 13).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…).

9.   A seguito di quanto precede ed in particolare anche a dipendenza della situazione medica messa a nudo da parte dello psichiatra dott. __________, come già detto al punto precedente, le valutazioni odierne divergono rispetto a quanto era il caso al momento dell'opposizione.

                                A mente dell'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno nella misura del 10% a seguito di infortunio ha diritto ad una rendita di invalidità.

                                Il grado di invalidità è determinato paragonando il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 18 cpv. 2 LAINF).

                                Dagli atti medici in possesso della __________, rispettivamente da quelli prodotti con il presente ricorso e che verranno senza dubbio confermati dalla perizia giudiziaria, che viene esplicitamente richiesta, la capacità lavorativa residua del signor __________ è nulla in qualsiasi tipo di attività, ciò che, forzatamente, porta a concludere come anche la sua capacità di guadagno sia assolutamente inesistente, ragione per la quale, in considerazione del raffronto dei redditi egli è da considerare invalido nella misura del 100%.

                                Per quanto attiene alla causalità dei postumi psichici invalidanti di cui al certificato medico del dott. __________ si fa notare in particolare quanto segue.

                                Conformemente alla pratica del Tribunale federale delle assicurazioni, ben riassunta in DTF 115 V 133 ss., una causalità naturale è data allorquando il danno alla salute non si sarebbe prodotto o non si sarebbe prodotto nello stesso modo e/o colla stessa intensità senza l'evento infortunistico.

                                La valutazione va fatta coll'usuale criterio della probabilità preponderante.

                                Nel caso concreto è pacifico che, senza l'evento infortunistico, il signor __________ non avrebbe sviluppato una sindrome ansioso-depressiva, per cui la causalità naturale è senz'altro data. Non vi sono indizi di sorta secondo cui un simile stato patologico si sarebbe sviluppato senza l'incidente, né vi erano turbe di questo tipo prima dell'infortunio.

                                Per la causalità adeguata il Tribunale federale delle assicurazioni ha sviluppato dei criteri d'apprezzamento secondo cui, nell'ambito delle reazioni ansioso-depressive, la causalità adeguata è sempre da ammettere nei casi di incidenti gravi, mentre non va di principio ammessa per infortuni leggeri. Per la fascia intermedia ("mitterer Bereich") una valutazione deve invece essere fatta di caso in caso, in considerazione di ulteriori elementi oggettivi, che sono in relazione coll'infortunio.

                                E' indubbio che, nel caso concreto, si tratta di un infortunio di quelli da considerarsi come gravi, ragione per la quale la causalità adeguata dei disturbi psichici deve chiaramente essere ammessa.

                                Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui non si volesse considerare l'infortunio occorso all'assicurato fare parte di quelli da classificare come gravi - ciò che tuttavia ci sembra essere il caso (si rammenta che i calcagni sono stati considerati "frantumati/fracassati") - lo stesso, nella peggiore ipotesi per l'assicurato, andrebbe comunque collocato al limite superiore del cosiddetto "mittlerer Bereich". Inoltre, i criteri oggettivi richiesti dal Tribunale federale sono chiaramente desumibili dagli atti medici e dalla perizia che verrà esperita. Trattasi in particolare del lungo iter di cura medica, della lunga degenza ospedaliera (dal 12.5 al 1.7.99 e dal 24.10.2000 al 10.11.2000, e delle degenze in clinica: __________ dal 03.11.99 al 23.12.99 e __________ dal 16.11.00 al 13.12.00), dei dolori duraturi ed importanti, della menomazione durevole con importante zoppia dovuta all'artrodesi del piede sinistro, con evidente deficit motorio, dell'artrosi al piede destro e quella progressiva che si prevede si instauri anche ad entrambi gli arti a livello tibiotarsico.

                                Tutto ciò conferma che anche i disturbi psichici del ricorrente (chiaramente oggettivati dal Dr. __________), con carattere invalidante in misura totale, sono in relazione causale adeguata con l'infortunio subito.

                                Tutto ciò potrà essere accertato ulteriormente dalla perizia giudiziaria che si chiede di voler esperire.

                                Tuttavia, anche nella denegatissima ipotesi in cui non si verificasse quanto sin qui preteso, per quanto riguarda le presunte attività esigibili da parte dell'assicurato senza i disturbi psichici va ribadito una volta ancora che quelle considerate dalla __________ non sono in realtà compatibili con la sua formazione scolastica e professionale, la sua predisposizione psichica ed intellettuale, per cui non v'è da ritenere che egli sia in grado di esercitarle (DTF 102 V 167). Alcune delle attività considerate addirittura non sono compatibili nemmeno con il quadro tracciato dal medico di circondario.

      (…).

10. Guadagno assicurato

Il guadagno assicurato del signor __________, determinante per il calcolo della rendita, è quello da lui conseguito durante il periodo di un anno direttamente precedente all'infortunio (art. 22 cpv. 4 OAINF).

Orbene, in base alla documentazione che si produce (doc. _) risulta che lo stesso, contrariamente a quanto ritenuto dalla __________, non fosse di soli Fr. 43'570.-- come, supposto, bensì di ben Fr. 48'163.--. Infatti, è questo il guadagno realizzato dal signor __________ nel periodo 1.5.1998-30.04.1999.

In considerazione di quanto precede, la rendita di invalidità dovrà ammontare, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LAINF all'80% di

Fr. 48'163.--, vale, a dire: Fr. 3'211.-- mensili, oltre al rincaro (art. 34 LAINF e 44 OAINF) di Fr. 47.--, per una rendita mensile, a far tempo dall'1.9.2002, di Fr. 3'258.--.

      (…).

11. IMI

In allegato si produce il referto datato 17.01.2003 del dott. __________ della Clinica __________, il quale attesta da parte sua un'IMI complessiva, per i due arti, del 45%, data dalla somma del 15% dovuta all'artrodesi all'arto sinistro, oltre al 30% per l'artrosi all'arto destro.

In ragione di quanto precede si chiede il riconoscimento quindi di un'IMI (art. 24 s. LAINF, 36 OAINF con allegato 3 all'OAINF) nella misura del 45% complessivamente per Fr. 43'740.--.

Anche qui, una perizia potrà certo confermare questo grado di IMI tenendo conto anche delle tabelle di cui al doc. _."

                                         (I).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In data 5 febbraio 2003, l'Istituto assicuratore convenuto ha prodotto copia del referto 9 dicembre 2002 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. VI + allegato).

                                         Chiamato a prendere posizione al riguardo (cfr. VIII), __________ ha essenzialmente sottolineato al necessità che il TCA ordini l'allestimento di una perizia medica (cfr. XI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 ottobre 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro

                                         conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Nondimeno, è utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                         Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                         Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, __________, in data 12 maggio 1999, é rimasto vittima di una caduta da un'altezza di alcuni metri, a seguito della quale egli ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta dei due calcagni (cfr. doc. _).

                                         L'assicurato è rimasto degente presso l'Ospedale regionale della __________ fino al 18 maggio 1999, quando è stato trasferito all'Ospedale regionale di __________. In questo nosocomio, l'assicurato ha soggiornato sino al 1° luglio 1999. I sanitari hanno segnatamente proceduto alla ricostruzione dei calcagni mediante osteosintesi (cfr. doc. _).

                                         Dalle tavole processuali emerge che, a causa dei persistenti disturbi a livello calcaneare, l'insorgente, in data 25 ottobre 2000, è stato sottoposto ad un intervento di artrodesi sottoastragalica a sinistra nonché di asportazione del materiale di osteosintesi bilateralmente, presso la Clinica ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. doc. _).

                                         In data 12 dicembre 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Il medico di circondario dell'__________ - tenuto conto dei postumi infortunistici residuali interessanti le estremità inferiori - ha così apprezzato l'esigibilità lavorativa:

"  (…).

Il signor __________, per le conseguenze infortunistiche non è più idoneo per le mansioni di manovale, ma adibito a delle attività professionali adeguate, può lavorare nella misura completa sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari.

Trattasi dei lavori da svolgere in posizione seduta o a carico alternato, senza l'obbligo di alzare dei pesi elevati (non superando i 25 kg) e senza dover spostarsi su del terreno accidentato o scale a pioli. Può salire le scale, camminare anche 10 minuti di fila. Può lavorare con le braccia sopra la testa.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisioni delle dita.

Può lavorare in posizione inginocchiata o con il tronco chinato. Non può guidare la macchina (non per motivi di salute, bensì per mancanza della patente)"

                                         (doc. _, p. 4).

                                         Egli ha pure proceduto a valutare la menomazione all'integrità fisica di cui è portatore __________ (cfr. doc. _).

                                         Sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che l'originaria attività di manovale non appariva più ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 3).

                                         L'__________ ha, quindi, stabilito il grado di invalidità facendo riferimento al mercato generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore ha ritenuto che l'assicurato possa ancora esercitare, a tempo pieno e con un completo rendimento, un lavoro più leggero dal profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta o con carico alternato e che non comporti l'obbligo di portare dei pesi, quali l'aiuto magazziniere presso la __________, l'aiuto meccanico presso la __________, l'operaio di fabbrica presso la __________, l'operaio addetto al controllo delle punte destinate ai trapani utilizzati dai dentisti presso la __________ e, infine, il cassiere presso la __________, e conseguire in questo modo un reddito medio annuo pari a fr. 41'237.25 (reddito da invalido, cfr. doc. _).

                                         Raffrontato quest'ultimo valore al reddito che l'assicurato avrebbe realizzato qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio del maggio 1999 (reddito da non invalido, fr. 50'894.--), il tasso dell'invalidità presentata dal ricorrente è finalmente stato fissato al 19%.

                                         D'altro canto, sempre dando seguito alle indicazioni del dott. __________, __________ è pure stato posto al beneficio di un'IMI del 20% (di cui il 15% per il calcagno sinistro [stato dopo artrodesi] ed il 5% per l'artrosi localizzata al calcagno destro).

                               2.8.   Fra gli atti presenti all'inserto, figurano due rapporti, datati, rispettivamente, 9 settembre 2002 e 15 gennaio 2003, del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. _).

                                         Da questi documenti risulta, in sostanza, che __________ si trova in sua cura dal 25 maggio 2002, su segnalazione del medico curante, per il trattamento di una reazione mista ansiosa-depressiva (in presenza di un pregresso abuso etilico), patologia invalidante reputata essere una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato.

                                         Stando alle certificazioni del dott. __________, __________ - al momento determinante dell'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione (ottobre 2002) presentava dunque una totale incapacità lavorativa di origine psichica (il suddetto psichiatra ha infatti dichiarato l'assicurato inabile al lavoro a far tempo dal 25 maggio 2002, cfr. doc. _).

                                         Come si evince dal considerando 2.7., l'assicuratore LAINF convenuto ha valutato il diritto alla rendita di invalidità ed all'IMI tenuto conto unicamente della situazione esistente a livello degli arti inferiori, senza esaminare se dovesse pure essere considerata la componente psichica (e, nell'affermativa, con quali conseguenze sull'entità della rendita di invalidità e dell'IMI).

                                         Ora, alla luce della giurisprudenza federale, non é corretto valutare il diritto alle prestazioni che potrebbe derivare dal danno somatico separatamente da quello che potrebbe invece risultare dalle sequele psichiche.

                                         In effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di invalidità - danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita:

"  1.- La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.

En effet, selon le système légal, il appartient à l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera souvent le cas, en pratique.

Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain"

                                         (DTF succitata - la sottolineatura è del redattore).

                                         Pertanto, in concreto, la decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché abbia a valutare sottoponendo preliminarmente la pratica ad uno specialista di sua fiducia l'effettiva esistenza di turbe a livello psichico e, nell'affermativa, la loro causalità, naturale ed adeguata, con l'evento infortunistico occorso a __________ il 12 maggio 1999.

                                         Al riguardo, occorre già sin d'ora sottolineare che l'assicuratore infortuni convenuto non può essere seguito allorquando sembra mettere in dubbio l'esistenza di difficoltà a livello psichico, per il semplice fatto che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, non ne ha fatto alcun accenno nel suo rapporto del 9 dicembre 2002 (cfr. VI). Decisivo è in effetti il parere espresso dallo specialista in psichiatria.

                                         Successivamente, l'assicuratore infortuni dovrà, se del caso, emanare una nuova decisione formale, mediante la quale determinarsi in merito al diritto a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e l’incarto é rinviato all'__________ affinché proceda ad un complemento di istruttoria ai sensi dei considerandi e renda, se del caso, una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2003.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2003 35.2003.8 — Swissrulings