Raccomandata
Incarto n. 35.2003.73 mm/fe
Lugano 2 febbraio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2003 di
__________
contro
la decisione del 24 ottobre 2003 emanata da
__________
rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 novembre 2002, __________ - dipendente del __________ in qualità di meccanico e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un infortunio della circolazione stradale, avvenuto a __________, a causa del quale ha riportato una contusione delle ginocchia.
Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di febbraio 2003, l'assicurato ha sofferto di una riacutizzazione delle gonalgie a sinistra (cfr. doc. _).
Con decisione formale del 3 giugno 2003 - intimata a __________ e, in copia, segnatamente alla __________ Assicurazione - l'__________ ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del novembre 2002 (cfr. doc. _).
1.3. In data 6 giugno 2003, la __________ Assicurazione ha interposto opposizione cautelativa avverso la succitata decisione, chiedendo, nel contempo, di poter prendere visione dell'incarto __________.
Copia dell'atto di opposizione è stata trasmessa all'assicurato (cfr. doc. _).
1.4. Il 27 giugno 2003, l'assicuratore malattie ha comunicato all'__________ il ritiro della propria opposizione cautelativa (doc. _).
1.5. In data 17 ottobre 2003, __________ ha inviato all'Istituto assicuratore uno scritto del seguente tenore, citiamo:
" (…)
come ho spiegato al telefono il 16.10.2003 il problema dell'infortunio subito l'anno scorso.
Il 03.06.2003 ho ricevuto la decisione fatta dalla __________. Poi ho telefonato alla mia cassa malattia "__________" spiegando a loro che è dovuto dall'infortunio e non a malattia, anche perché non ho mai subito un intervento dei ginocchi.
Mi hanno detto che faranno opposizione alla __________ che dovevo aspettare l'esito dell'opposizione.
Penso che l'ha ricevuta "06.6.2003" anche lei firmato da signor __________, responsabile centro servizi. Nel frattempo, hanno ritirato l'opposizione però senza avvisarmi in tempo.
Mese di settembre ho ricevuto delle fatture di fisioterapia e farmacia. Allora ho chiamato __________ per chiarimento delle fatture.
Mi hanno risposto che hanno ritirato l'opposizione quindi sono sulla stessa linea della __________.
Dovevano avvisarmi subito prima della scadenza dei 30 giorni così potevo fare ancora il ricorso della decisione.
So purtroppo che sono passati diversi mesi.
Ho chiesto il dottore __________ del certificato medico. Per conto del dottore __________ il dolore del mio ginocchio sinistro è dovuto all'incidente.
Quindi chiedo cortesemente di riesaminare il caso. (…)" (doc. _)
1.6. Con decisione su opposizione del 24 ottobre 2003, l'assicuratore LAINF ha dichiarato irricevibile l'atto inoltrato dall'assicurato il 17 ottobre 2003, argomentando:
" (…).
Giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Questo termine non può essere prolungato (art. 40 cpv. 1 LPGA) e inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 38 cpv. 1 LPGA). Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto del cantone ove l'interessato è domiciliato o ha sede, il termine scade il primo giorno feriale susseguente (art. 38 cpv. 2 LPGA).
Ad un esame, senza che sia necessario esperire delle delucidazioni presso la Posta, è innegabile che il 17.10.2003 il termine per formare opposizione era oramai scaduto. L'opponente è cosciente di tale fatto. Egli sottolinea di essere stato indotto in errore dalla cassa malati la quale non l'ha informato a tempo che aveva ritirato l'opposizione cautelativa 6.6.20003.
2.
Questo fatto non giustificata una restituzione dei termini. A mente dell'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione del termine è concessa, conformemente all'art. 41 cpv. 2 LPGA, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione..
Il termine può essere restituito solo se non è imputabile alcuna colpa ai richiedente o al suo rappresentante legale. Secondo la prassi costituiscono motivi di restituzione la malattia o il servizio militare. La malattia deve essere tale da aver impedito all'interessato o al proprio mandatario di agire entro il termine o di ricorrere a un rappresentante rispettivamente a un sostituto (DTF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 consid. 2a).
3.
Questo significa che l'assicurato il 17.10.2003 non era più legittimato, nell'ambito di una procedura di opposizione, a chiedere un riesame del caso.
All'assicurato restano però aperti i rimedi straordinari di diritto e, più in particolare, quello della revisione procedurale. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizioneformalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (DTF 122 V 21 consid. 3a, 122 V 138 consid. 2c, 122 V 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6; RAMI 1994 pag. 145). Sono considerati rilevanti solo i fatti idonei a condurre ad un'altra valutazione della fattispecie (DTF 122 V 21 consid. 3a, 122 V 138 consid. 2c, 121 V 4 consid. 6; RAMI 1994 pag. 145) e nuovi ì fatti che esistevano già all'epoca del primo giudizio ma che erano sconosciuti, senza colpa, o sono rimasti indimostrati (DTF 110 V 141 consid. 2, 110 V 293 consid. 2a; RAMI 1994 pag. 143 consid. 3b, 1991 pag. 16 consid. 1). Una valutazione differente della stessa fattispecie non basta.
4.
L'assicurato è pregato di rivolgersi alla __________ entro 10 giorni nel caso in cui, malgrado quanto indicato al considerando 3, fosse del parere che, in concreto, le condizioni per operato une revisione procedurale della decisione 3.6.2003 fossero adempiute (…)" (doc. _)
1.7. Con tempestivo ricorso del 3 novembre 2003, __________ ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Il 18.11.2002 ho subito un incidente stradale con il mio scooter, una vettura mi ha tagliato la strada in via __________, territorio di __________. Sono stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso a __________. Avevo dolore alle gambe, mi hanno fatto radiografia alle entrambi ginocchie, non sono state riscontrate delle fratture.
Il 26.11.2002 ho avuto la visita dal dott. __________, reparto ortopedico dell'ospedale __________, ha notato che avevo un leggero gonfiore alle ginocchia, specialmente quello sinistro. Allora mi ha prescritto delle sedute di fisioterapia, le pastiglie contro dolori e della crema da spalmare sulle ginocchia. Siccome era un po' difficile da giudicare se vi era rottura dei legamenti del ginocchio sinistro e il medico mi diceva che le ginocchia sono delicate e che ci voleva del tempo per guarirle. Se, dopo le sedute e di fisioterapia mi dovesse fare anche male alle ginocchia di fargli sapere.
Il mese di febbraio 2003 ho telefonato al dott. __________ perché avevo ancora dolori al ginocchio sinistro "solo trascinando la gamba sinistra all'indietro". Poi mi ha fissato un appuntamento per fare la risonanza magnetica al ginocchio, il menisco é a posto quindi mi ha prescritto ancora delle sedute di fisioterapia.
Il 3.6.2003 ho ricevuto la decisione della __________ nella quale diceva che il disturbo del mio ginocchio è preesistente, cioè prima dell'incidente, quindi si tratta di malattia e non d'infortunio, così hanno stabilito. Subito ho trasmesso il fatto alla mia cassa malattia __________, mi hanno risposto che faranno opposizione alla __________, in seguito mi daranno la risposta.
Il 6.6.2003 il __________ ha presentato opposizione alla __________, però qualche giorno dopo hanno ritirato l'opposizione senza informarmi della loro decisione.
Il 25.7.2003 ho ricevuto delle fatture da pagare per le sedute di fisioterapia e medicine, ho chiamato la __________ per il chiarimento di queste fatture e mi hanno risposto che dovrei pagare io. Ho chiesto il motivo e solo allora mi hanno informato che avevano ritirato l'opposizione perché secondo loro la decisione della __________ era corretta. Allora ho ribadito che dovevano avvisarmi prima della scadenza dei 30 giorni e, dopo di ciò, avevano assicurato che si sarebbero assunte le spese. Ma siccome ho una franchigia di fr. l'500.-- e una partecipazione del 10% sulle spese, devo saldare io le fatture. Non trovo giusto che sia io a dover pagare visto che avevo subito l'incidente.
Non sono d'accordo con le decisioni della __________ e __________. Mi chiedo su che base possano affermare che i dolori che avevo alle ginocchia siano preesistenti all'incidente in questione, dal 1980 che vivo in Svizzera non ho mai subito nessun intervento alle gambe e di nessun tipo. Quindi, non trovo giusto dover pagare queste fatture e siccome sono assicurato presso la __________ da oltre 20 anni e potranno senz'altro verificare se avevo subito qualche operazione, inoltre il certificato medico rilasciato dal dott. __________ precisa che queste spese sono da attribuire all'infortunio del 18.11.2002." (I)
1.8. L'__________, in risposta, ha postulato, in via principale, che l'impugnativa venga dichiarata irricevibile e, in via sussidiaria, che la medesima venga intergralmente respinta (cfr. III).
1.9. In data 12 dicembre 2003, l'assicurato ha ribadito di non avere colpa riguardo al mancato rispetto del termine di opposizione e, d'altra parte, ha di nuovo prodotto la certificazione 6 ottobre 2003 del dott. __________ (VI + allegato).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.
Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 24 ottobre 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono, segnatamente, dal 15 luglio al 15 agosto incluso (cpv. 4).
2.4. In concreto, il TCA constata che la decisione formale del 3 giugno 2003 è stata notificata all'assicurato nonché (segnatamente) alla __________ Assicurazione, cassa malati privata di __________ (cfr. doc. _).
La __________ Assicurazione, in data 6 giugno 2003, ha interposto opposizione cautelativa avverso la succitata decisione, chiedendo, nel contempo, all'__________ di potere prendere visione dell'incarto (doc. _: "Vi preghiamo pertanto di sottoporci per alcuni giorni il vostro incarto, ai fini di esaminarlo e di poter prendere una posizione in merito").
Copia di questa opposizione è stata trasmessa all'assicurato.
Il 27 giugno 2003 l'assicuratore malattie ha comunicato all'Istituto assicuratore il ritiro della propria opposizione (cfr. doc. _).
__________ ha affermato, nel proprio ricorso, di avere ricevuto la decisione formale dell'__________ il 3 giugno 2003 (cfr. I).
Ciò è evidentemente il frutto di una confusione di date, dal momento in cui la decisione in questione reca proprio la data del 3 giugno 2003 (cfr. doc. _).
L'attestazione de La Posta agli atti __ dimostra che la sua notificazione ha avuto in realtà luogo il 6 giugno 2003.
Notificata la decisione il 6 giugno 2003, il termine di 30 giorni di cui all'art. 52 cpv. 1 LPGA è iniziato a decorrere il 7 giugno 2003 ed è giunto a scadenza considerato che il 6 luglio nel 2003 era una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) - il 7 luglio 2003.
L'atto di cui al doc. _ è stato consegnato ad un ufficio postale - nell'ipotesi più favorevole a __________ - il 17 ottobre 2003, donde la sua manifesta intempestività.
2.5. Accertato che l'assicurato non ha contestato in tempo utile la decisione formale emanata dall'Istituto assicuratore convenuto, si tratta di esaminare se sono dati o meno i presupposti per una restituzione del termine di opposizione giusta l'art. 41 LPGA, ammesso che con scritto del 17 ottobre 2003 l'assicurato, seppur implicitamente, ne ha fatto richiesta (cfr. doc. _).
A norma dell'art. 41 cpv. 1 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente debba essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n° 151).
L'insorgente fa valere di essere stato indotto in errore dalla sua cassa malati, colpevole di non averlo tempestivamente informato circa l'avvenuto ritiro dell'opposizione cautelativa del 6 giugno 2003 (cfr. doc. _).
Da parte sua, l'assicuratore LAINF convenuto, nella decisione su opposizione impugnata, ha negato che tale circostanza possa giustificare una restituzione dei termini (cfr. doc. _).
Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che il motivo addotto dal ricorrente non giustifichi la restituzione del termine di opposizione.
Tenuto soprattutto conto del tenore dello scritto 6 giugno 2003 della __________ Assicurazione - dal quale si evince chiaramente che l'opposizione era stata formulata soltanto a titolo cautelativo e che, pertanto, la cassa malati era chiamata ancora a confermarla (oppure a ritirarla) - il comportamento dell'assicurato non può essere considerato esente da negligenza.
In effetti, il ricorrente, ricevuta copia dell'opposizione cautelativa, avrebbe perlomeno dovuto prendere contatto con l'assicuratore malattie per sincerarsi se la medesima era stata, nel frattempo, confermata oppure esercitare lui stesso il diritto di opposizione (indipendente da quello della Cassa) nei confronti dell'__________.
Oltre a quanto appena esposto e constatato come __________ abbia - per sua stessa ammissione (cfr. I; cfr. del resto, il doc. _) - ricevuto nel corso del mese di luglio 2003 due fatture di partecipazione alle spese da parte della __________ Assicurazione e che, in occasione del colloquio telefonico che ne è seguito, ha appreso dell'intervenuto ritiro dell'opposizione, a mente del TCA anche il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 41 cpv. 1 LPGA non è stato rispettato (ritenuto come l'assicurato ha interpellato l'__________, al più presto, il 16 ottobre 2003, cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti