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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2003 35.2003.28

July 31, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,169 words·~16 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.28   mm/sn

Lugano 31 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2003 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 7 febbraio 2003 emanata da

__________

rappr. da: __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 novembre 1998, __________ - dipendente dello Stato del Cantone Ticino e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un incidente della circolazione in sella alla propria motocicletta, avvenuto durante un periodo di vacanza di __________.

                                         A causa di quel sinistro, egli ha riportato la frattura del femore destro con recisione del nervo sciatico destro.

                                         In caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _), l'__________, con decisione formale del 13 gennaio 2003, ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione all'integrità del 15% (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), __________, in data 7 febbraio 2003, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 5 maggio 2003, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli un'IMI d'imprecisata entità, da stabilire grazie all'erezione di una perizia pluridisciplinare.

                                         Questi gli argomenti sollevati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

La presente vertenza concerne unicamente il grado di indennità per menomazione dell'integrità fisica riconosciuta a __________.

Nel suo apprezzamento medico dei 28 marzo 2002 il dott. __________, medico fiduciario della __________, ha quantificato nel 15% il grado di MI sulla base del seguente reperto:

"Deficit residuali della forza e della sensibilità al piede destro dopo sutura di una sensazione del nervo sciatico destro".

II dott. __________ é giunto a questa conclusione paragonando l'affezione di cui l'assicurato é portatore "al massimo con la metà di una paralisi completa del nervo sciatico, rispettivamente ad una paralisi del nervo peroneo con compartecipazione pure dei rami motori del nervo tibiale", secondo la tabella no. 2, oppure "ad un'amputazione dell'avampiede all'altezza del Lisfranc", secondo la tabella 4.

Come già affermato in sede di opposizione, l'assicurato ritiene di non poter aderire a questa conclusione.

In effetti, in coda alla visita del 28 marzo 2002, il dott. __________ aveva comunicato a __________ che il quadro clinico complessivo poteva essere equiparato ad un'amputazione della gamba sotto al ginocchio, per la quale la tabella 4 prevede un'IMI del 35% e non ad un'amputazione dell'avampiede all'altezza del Lisfranc.

Questa conclusione appare coerente ed adeguata se solo si pensa al fatto che lo steppaggio é assente, l'articolazione della caviglia é inesistente, il muscolo tibiale anteriore é atrofizzato e la sensibilità é compromessa quasi fino al ginocchio e che non vi é nessuna estensione o flessione del piede.

Per questa ragione appare quindi corretto paragonare questo quadro clinico ad un'amputazione della gamba fin sotto al ginocchio, per la quale la tabella 4 prevede un'IMI del 35%.

In via subordinata, la menomazione di cui __________ é portatore potrebbe essere paragonata ad una perdita di tutto il piede, per la quale la tabella 4 riconosce un'IMI del 30%.

In sede di esame dell'opposizione la __________ ha sottoposto il caso al dott. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale, nel suo referto 5 febbraio 2003, ha sostanzialmente sottoscritto le conclusioni del dott. __________.

Egli giunge a questa conclusione sostenendo che la funzione del nervo ha ripreso al 50%.

Tuttavia, questa conclusione non emerge dalla visita medica di chiusura del 28 marzo 2002. Per cui si contesta questa tesi che, fra l'altro, non tiene conto degli altri reperti dell'assicurato, che sono stati esplicitati nella visita medica di chiusura al capitolo " valutazione ".

In particolare, sembra che il dott. __________ abbia considerato solo le affezioni neurologiche, senza chinarsi su quelle di natura ortopedica legate alla frattura del femore, all'osteosintesi, alla frattura del calcagno destro, riscontrata tardivamente.

Alla luce di queste carenze l'assicurato postula l'erezione di una perizia neurologica e ortopedica che consenta di chiarire il grado di IMI complessivo (da un punto di vista neurologico e ortopedico)"

                                         (I).

                               1.4.   l'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali deve tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate anteriormente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 7 febbraio 2003), nel presente caso tornano quindi applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Secondo l'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

                                         In concreto, oggetto della lite è unicamente l'entità dell'IMI spettante a __________.

                                         Le relative norme, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

                               2.4.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.5.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                               2.6.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                               2.7.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.8.   In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 15%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura del 28 marzo 2002, nella quale egli si è così espresso:

"  REPERTO

Deficit residuali della forza e della sensibilità piede destro dopo sutura di una sensazione del nervo sciatico destro.

VALUTAZIONE

15%

GIUSTIFICAZIONE

Vedi tabella 2 estratto LAINF edizione Suva 2000. Quadro clinico complessivo paragonabile al massimo con la metà di una paralisi completa del nervo sciatico, rispettivamente, a una paralisi del nervo peroneo con compartecipazione pure dei rami motori del nervo tibiale (attinente soprattutto alla muscolatura intrinseca del piede con funzione flessoria delle dita). Tale valore del 15% corrisponde peraltro pure a un'amputazione dell'avampiede all'altezza del Lisfranc secondo tabella 4 estratto LAINF edizione Suva 1990"

                                         (doc. _).

                                         Di fronte alle obiezioni sollevate dall'assicurato in sede di opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha pure interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la Divisione medica di __________, il quale ha ritenuto corretta la valutazione espressa dal collega dott. __________.

                                         Queste le sue considerazioni contenute nel rapporto del 5 febbraio 2003:

"  Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert. Es geht um die Folgen des Unfalles vom 11.11.1998. Strittig ist die Verfügung vom 13.01.2003.

Die Beurteilung des Integritätsschadens muss abstrakt und egalitär erfolgen. Vorliegend ist die korrekt operierte Femur-Fraktur rechts bestens geheilt. Auch der Marknagel wurde bereits entfernt.

Nach der traumatischen Durchtrennung des N. ischiadicus rechts mit primärer Naht ist es zu einer teilweisen Erholung des Nerven gekommen (EMG vom 04.02.2002). Es bleiben jedoch eine reduzierte Sensibilität des Fusses und ein Steppergang.

Für eine vollständige Ischiadicus-Parese wäre eine Integritätsentschädigung  von 30% vorgesehen (gemäss Tabelle 2). Vorliegend hat sich die Nerven-Funktion aber zu über 50% erholt, so dass die Hälfte dieses Wertes, also 15% angemessen sind. Das würde auch dem Mittelwert zwischen Tibialis- (20%) und Peroneus-Lähmung (10%) entsprechen. Der objektive Befund (kreisärztliche Untersuchung vom 28.03.2002) ist funktionell und kosmetisch zweifellos wesentlich besser als ein Status nach Fuss- oder sogar Unterschenkel-Amputation. Ein zukünftige Verschlimmerung ist unwahrscheinlich. Das Rückfallmelderecht bleibt aber gewährleistet"

                                         (doc. _).

                               2.9.   Con il proprio ricorso, __________ ha sostenuto che la menomazione di cui è portatore deve essere equiparata, a titolo principale, ad un'amputazione della gamba sotto al ginocchio (per la quale la tabella 4 prevede un'IMI del 35%) oppure, in subordine, ad una perdita di tutto il piede (per la quale la stessa tabella 4 riconosce un'IMI del 30%).

                                         Per quanto concerne l'apprezzamento enunciato dal dott. ______, il ricorrente gli rimprovera di avere valutato soltanto l'aspetto neurologico, omettendo di considerare pure quello ortopedico (cfr. I, p. 6).

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dal ricorrente. Infatti, le concordanti valutazioni espresse dai due specialisti interpellati dall'Istituto assicuratore convenuto possono validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Il TFA ha inoltre precisato che i pareri redatti dai medici dell'__________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Nella presente fattispecie è innanzitutto utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Il TCA considera inoltre corretta l'affermazione, contenuta sia nel referto 28 marzo 2002 del dott. __________ sia in quello datato 5 febbraio 2003 del dott. __________, secondo cui la menomazione all'integrità di cui è portatore __________ - vittima nel 1998, fra l'altro, di una completa recisione del nervo sciatico destro - equivale al massimo alla metà di una paralisi completa del medesimo nervo, e ciò nella misura in cui essa trova pieno riscontro nella restante documentazione medica presente all'inserto.

                                         In particolare, dai rapporti relativi agli esami elettromiografici a cui l'assicurato è stato sottoposto, a scadenze regolari, durante il periodo luglio 1999-febbraio 2002 (cfr. doc. _), emerge che si è assistito ad un decorso tutto sommato soddisfacente, con una progressiva (seppure finalmente incompleta) reinnervazione della gamba e del piede destri.

                                         Ora, giacché la tabella n. 2 edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede, in caso di paralisi completa del nervo sciatico, la corresponsione di un'IMI del 30%, la pretesa di potere beneficiare di un'indennità del 35, rispettivamente, del 30%, si rivela insostenibile.

                                         Parimenti infondato appare il rimprovero, mosso nei confronti del dott. __________, di avere omesso di prendere in considerazione la componente ortopedica della menomazione all'integrità.

                                         In realtà, da quest'ultimo punto di vista, __________ non presenta certamente alcuna menomazione importante e durevole.

                                         In effetti già nel mese di agosto 1999 il Prof. dott. __________ riferiva, a proposito della frattura del femore, che, citiamo: "… la clinica è perfetta e la radiografia mostra una consolidazione ormai completamente avvenuta" (doc. _).

                                         Analoghe indicazioni si ritrovano nel certificato 10 novembre 2000 dello stesso dott. __________, il quale confermava la guarigione dell'osso con un callo solido e profilato (cfr. doc. _).

                                         In data 28 novembre 2000 si è quindi proceduto all'allontanamento del materiale di osteosintesi dal femore destro (cfr. doc. _).

                                         È vero che, nel mese di marzo 2000, al ricorrente è stata diagnosticata una frattura non dislocata al calcagno del piede destro (cfr. doc. _). Nondimeno, dalle tavole processuali si evince che la stessa è guarita senza postumi residuali (cfr. doc. _).

                                         Concludendo, nella misura in cui l'assicurato è stato posto al beneficio di un'IMI del 15%, la querelata decisione emanata dall'assicuratore LAINF convenuto non presta il fianco ad alcuna censura ed è, pertanto, meritevole di tutela.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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