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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.04.2003 35.2003.23

April 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·572 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.23   mm

Lugano 14 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull'istanza del 2 aprile 2003 di

__________

contro  

__________

    in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto che,                -   con atto del 2 aprile 2003, __________ ha chiesto l'intervento del TCA nella vertenza relativa alla corresponsione di un capitale di invalidità, che lo oppone alla __________ (cfr. I);

                                     -   giusta l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

                                     -   l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

                                     -   in casu, quelle fatte valere da __________ sono pretese che rilevano da un'assicurazione infortuni privata ("assicurazione infortuni personale"), retta dalla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), quindi delle pretese assolutamente estranee alle assicurazioni sociali;

                                     -   l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

                                     -   competente per il contenzioso sui diritti invocati da ___________ è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

                                     -   a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA - quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente (cfr., ad esempio, STCA del 16 gennaio 2002 nella causa H., inc. 35.2001.83).

                                         Del resto, va rilevato che l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V 406; VSI 1995 p. 1999 consid. 3b).

                                         Da notare che, su questo specifico aspetto, la situazione giuridica non è mutata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA - cfr. STCA del 27 marzo 2003 nella causa S., inc. n. 38.2003.33, consid. 2.4.);

                                     -   l'art. 69 delle CGA prevede un foro alternativo alla sede principale di Zurigo della __________ oppure al domicilio o alla sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;

                                     -   dalle tavole processuali emerge che __________ è domiciliato nel Comune di __________;

                                     -   di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza é irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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