Raccomandata
Incarto n. 35.2003.16 dc/fz
Lugano 7 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 20 febbraio 2003 interposto da
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 28 ottobre 2002 emanata da
__________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 18 marzo 2003 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche l'avv. __________, con scritto 03.04.03 ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della Cassa e postulato l'assegnazione di adeguate ripetibili (VII);
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la convenuta verserà alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 1'000.--;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo