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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 35.2003.15

June 16, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,527 words·~1h 8min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2003.15   mm/DC

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 29 gennaio 2003 del TFA nella causa promossa con ricorso del 12 aprile 2001 (inc. n. 35.2001.25) di

__________ rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 23 gennaio 2001 emanata da

__________

rappr. da: avv. __________     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 marzo 1995, __________ - di formazione meccanico di automobili, attività esercitata sino al mese di febbraio del 1995, allorquando è entrato alle dipendenze del Ristorante "__________" di __________ in qualità di cameriere - è rimasto coinvolto di un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura, sinistro avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa dell'urto l'assicurato ha lamentato, stando al certificato del 12 aprile 1995 dell'Ospedale regionale di __________, un trauma alla colonna cervicale secondo un meccanismo del tipo "colpo di frusta" (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni di legge.

                               1.2.   A cavallo fra i mesi di ottobre e novembre 1999, __________ ha fatto oggetto di pedinamenti ordinati dalla __________ assicuratore RC della conducente che causò il summenzionato incidente della circolazione stradale.

                                         Successivamente, per la precisione il 17 agosto 2000, l'assicuratore LAINF ha emanato una decisione formale - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. _) - del seguente tenore:

"  (…).

Dagli atti componenti l'incarto è dimostrato che il sig. __________ ha svolto quotidianamente abituali mansioni attribuibili ad un meccanico, nel corso di una settimana almeno, così come la spett. __________ ha documentato a seguito dell'investigazione che mise in atto. Nessuno degli argomenti da lei addotti a contestazione degli accertamenti eseguiti appare tale da indurci a modificare la nostra presa di posizione.

La circostanza secondo cui il sig. __________ abbia svolto l'attività di meccanico, seppure nell'ambito di un puro e semplice tentativo, dimostra inequivocabilmente che egli era in grado di sfruttare la capacità lavorativa, in quanto il tentativo riuscì! La __________, dal canto suo, non fu mai posta al corrente di tale situazione; ignari degli avvenimenti, prestammo fede ai referti medici, rispettivamente alle pretese apparentemente obiettivabili dell'assicurato ed erogammo le prestazioni assicurate.

Premesso quanto sopra, concludiamo che l'atteggiamento assunto dal sig. __________ nei nostri confronti è stato chiaramente abusivo e fraudolento. Questo determina la cessazione delle prestazioni assicurative con effetto immediato, rispettivamente il diritto a nostro favore di recuperare gli esborsi. A tale proposito, nulla ci impedisce di scostarci dall'opinione, secondo cui il sig. __________ abbia svolto l'attività di meccanico sin dalla data in cui l'officina del fratello entrò in esercizio; le nostre prestazioni, pertanto, sono da recuperare almeno retroattivamente fino alla data del 04.03.1998.

In virtù di quanto sopra, confermiamo l'estinzione del diritto a tutte le prestazioni ai sensi della LAINF con effetto dal 04.03.1998; di seguito, indichiamo l'ammontare degli esborsi registrati

(…).

Invitiamo il suo cliente a rifonderci l'importo complessivo di CHF 45'464.60 per il tramite dell'allegata polizza di versamento. In caso di preferenza di versamenti rateali, voglia sottoporci eventuali proposte del suo cliente"

                                         (doc. _).

                               1.3.   Statuendo sul ricorso presentato dall’assicurato per il tramite dell'avv. __________, il TCA, con pronunzia del 20 marzo 2002, ha negato l'esistenza di un nesso di causalità adeguata fra l'evento traumatico del mese di marzo 1995 ed i disturbi ancora accusati da __________ posteriormente al 3 marzo 1998, confermando pertanto, nel suo risultato, la querelata decisione su opposizione (cfr. XXVII - inc. 35.2001.25).

                               1.4.   Contro il giudizio cantonale, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto amministrativo al TFA. Nell’allegato ricorsuale, __________ ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dell'esistenza di una totale incapacità lavorativa, l'assegnazione di ulteriori indennità giornaliere a far tempo dal 1° novembre 1999 nonché la determinazione della relativa rendita di invalidità e, in via subordinata, che l'incarto venga retrocesso alla Corte cantonale per un complemento di istruttoria (cfr. XXVIII - inc. 35.2001.25).

                               1.5.   Con sentenza del 29 gennaio 2003, il TFA ha accolto il gravame di __________ nel senso che, annullato il giudizio cantonale, ha rinviato la causa al TCA perché proceda conformemente ai considerandi e renda una nuova pronunzia. Queste le ragioni alla base del giudizio federale:

"  (…).

2.2 Da un attento esame degli atti e della più recente giurisprudenza di questa Corte, la valutazione operata dai primi giudici non può tuttavia essere condivisa.

A prescindere dal fatto che, come evidenzia la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni in materia (DTF 117 V 360 consid. 4b; RAMI 2001 no. U 412 pag. 79), anche uno stato depressivo ricollegabile ad un infortunio del tipo "colpo di frusta" configura un disturbo tipico rientrante nel normale quadro clinico di una simile lesione, nel caso di specie si osserva che questa affezione, il cui fattore scatenante è stato riconosciuto essere l'evento del 26 marzo 1995 (cfr. perizia della __________ del 7 dicembre 1996), è stata diagnosticata per la prima volta a distanza di nove mesi dall'incidente in parola, pertanto non immediatamente dopo l'infortunio (cfr. in quest'ottica anche la sentenza del 20 agosto 2002 in re N., U 89/02, consid. 3.1). Né si può affermare che, nel periodo entrante in linea di considerazione, i disturbi fisici, complessivamente, abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano. A tal proposito, basti pensare che, a distanza di quasi due anni dall'infortunio, il già citato referto medico e neurologico 7 dicembre 1996 della clinica riabilitativa di __________ continua ad attestare una 9pertonia muscolare dolorosa alla pressione e alla percussione lungo i trapezi e la regione della muscolatura cervicale, in particolare nella regione dei punti d'intersezione all'occipite, nonché una lieve limitazione della mobilità della colonna cervicale in inclinazione, flessione ed estensione" proponendo, quale misura terapeutica, fisioterapia e massaggi puntuali, e continua ad accertare, dal profilo neuropsicologico, "deficit dell'attenzione e della memoria". Né può passare inosservato il fatto che ancora nel gennaio 1999, nel corso di una degenza - peraltro riconosciuta dall'assicuratore infortuni presso la __________, siano stati rilevati, oltre ai già indicati dolori occipitali e cervicali, anche parestesie nella regione del mignolo, disturbi alla vista, saltuarie vertigini, nausee, disturbi del sonno nonché (gravi) disturbi della concentrazione e della memoria - tipici di un "colpo di frusta" - e siano state ulteriormente adottate, a livello terapeutico, misure fisioterapiche, oltre a quelle di ordine psicologico.

In tali condizioni, non potendo, per quanto appena esposto, ritenere che, complessivamente, i disturbi fisici abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano dalle affezioni di natura psichica, se ne deve dedurre che la valutazione del rapporto di causalità adeguata con l'evento del 26 marzo 1995 doveva essere effettuata sulla base dei principi adottati dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359 e non, come stabilito dai primi giudici, secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (cfr. a titolo di paragone la sentenza del 27 agosto 2002 in re H., U 172/00).

Nulla modifica, in un simile contesto, il fatto che gli esperti medici intervenuti, le cui valutazioni sono state riprese nella pronuncia querelata, abbiano ritenuto __________ (pienamente) abile al lavoro dal profilo puramente somatico ed abbiano per il resto precisato che l'incapacità lavorativa sarebbe unicamente dovuta ai disturbi di natura psichica (cfr. per esempio rapporti 15 febbraio 1996 del dott. __________ [pag. 3], 22 aprile 1996 del dott. __________ [pag. 4], 7 dicembre 1996 della clinica riabilitativa di __________ [pag. 6]). Siffatta considerazione non è infatti di alcun rilievo nei presente ambito, questo Tribunale avendo già avuto modo di stabilire che, in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" e conseguente realizzazione del relativo quadro clinico, una differenziazione tra affezioni fisiche e psichiche non è operabile (DTF 117 V 367 consid. 6a; cfr. pure sentenza dei 24 dicembre 2002 in re M., U 437/00, consid. 7.2).

3.

Stante quanto precede, tenuto conto dell'opportunità di garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione (cfr. ZAK 1991 pag. 370 consid. 8; cfr. pure sentenza citata del 24 dicembre 2002 in re M., consid. 7.2 in fine, e sentenza del 27 aprile 2001 in re R., U 328/00, consid. 2c), si giustifica di annullare, in accoglimento del gravame, il giudizio cantonale e di retrocedere gli atti alla istanza precedente affinché si determini nuovamente sull'adeguatezza del rapporto causale e sul diritto di __________ alle prestazioni assicurative anche successivamente al 4 marzo 1998, esaminando, se necessario, anche i motivi (comportamento asseritamente abusivo e fraudolento dell'assicurato) addotti in sede cantonale dalla __________ a negazione di ogni ulteriore obbligo prestativo"

                                         (STFA del 29.1.2003, consid. 2.2. e 3).

                               1.6.   Riprendendo l’istruttoria, questa Corte ha, in data 24 febbraio 2003, interpellato i sanitari della __________, i quali sono stati invitati a pronunciarsi riguardo alla capacità lavorativa dell'assicurato all'epoca della degenza (cfr. II inc. 35.2003.15).

                                         La risposta è pervenuta il 5 marzo 2003 (III - inc. 35.2003.15).

                                         Le parti hanno avuto modo di prendere posizione in merito (cfr. V e VI - inc. 35.2003.15).

                               1.7.   In data 12 maggio 2003, le parti sono state citate dal Presidente del TCA per la discussione di causa.

                                         Nel corso dell'udienza, esse hanno preso visione della videoregistrazione versata agli atti dalla __________.

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di formulare delle osservazioni in merito (cfr. XI e XII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 23 gennaio 2001), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.2.   Con il proprio giudizio del 20 marzo 2002, il TCA - fondandosi su un'abbondante ed affidabile documentazione specialistica - ha riconosciuto l'esistenza, da un canto, di un trauma distorsivo al rachide cervicale del tipo "colpo di frusta" e, d'altro canto, di una relazione di causalità naturale con l'incidente della circolazione del 26 marzo 1995 (cfr. STCA del 20.3.2002, consid. 2.11.).

                                         Queste due questioni non sono state rimesse in discussione nella procedura ricorsuale dinanzi al TFA e, pertanto, possono essere considerate ormai acquisite.

                                         Del resto, con la sentenza di rinvio del 29 gennaio 2003, l'Alta Corte ha ordinato al TCA di valutare di nuovo l'esistenza di una relazione di causalità adeguata fra il danno alla salute e l'evento infortunistico assicurato (cfr. STFA del 29.1.2003, consid. 3).

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro

                                         conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                               2.4.   Nondimeno, è utile ricordare che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U 47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                         Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U 154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                         Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U 154, p. 246ss.). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U 215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                               2.7.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata era negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella succitata pronunzia, la Corte federale ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                                         Un discorso analogo, del resto, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

                               2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - é necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si é o meno in presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa).”

(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale é stata ammessa, é ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

                               2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche (RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 177; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115).

                                         Con una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.

                                         Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.

                                         Il TFA ha così motivato la sua precisazione giurisprudenziale:

"  Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden"

                                         (RAMI succitata, consid. 3a).

                                         In altre parole, in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, se i disturbi psichici non sono apparsi subito dopo l'infortunio e se i disturbi fisici non rivestono un'importanza del tutto marginale, si applicano i principi sviluppati nella DTF 117 V 359.

                                         A titolo di esempio, la nostra Alta Corte, in una sentenza del 21 marzo 2003 nella causa A., U 335/02 - pubblicata in Plädoyer 3/03, p. 61s. - ha stabilito che l'adeguatezza del nesso causale andava esaminata secondo i principi sviluppati nella DTF 117 V 359, trattandosi di un assicurato, vittima di una distorsione cervicale del tipo "colpo di frusta", i cui disturbi depressivi erano stati diagnosticati, per la prima volta, circa 10 mesi dopo l'infortunio. D'altro canto, mai i disturbi somatici lamentati dall'interessato (una sindrome cronica cervicocefalica e toracovertebrale) avevano giocato un ruolo assai marginale per rapporto alla problematica psichica.

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha ricordato che il fatto che i disturbi fisici siano stati aggravati dalla componente psichica già breve tempo dopo l'infortunio, non è decisivo, giacché uno stato depressivo costituisce un disturbo che rientra nel quadro clinico tipico di un trauma d'accelerazione al rachide cervicale.

                                         Ad analoghe conclusioni, il TFA è pure giunto nelle sentenze del 27 agosto 2002 nella causa H., U 172/00 e del 20 agosto 2002 nella causa N., U 89/02.

                                         Per contro, in una sentenza del 2 aprile 2003 nella causa S., U 58/02, il TFA ha valutato l'adeguatezza dal profilo della DTF 115 V 133, nonostante che la problematica ansio-depressiva fosse stata diagnosticata, per la prima volta, poco meno di 20 mesi dopo l'infortunio e che l'assicurata continuasse a presentare (anche) dei disturbi di natura somatica (dolori cervico-cefalici, irritazione del sistema simpatico cervicale posteriore con occasionali vertigini e nausee nonché fono e fotofobie).

                             2.10.   Nella presente fattispecie, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza federale di rinvio, l'esame del nesso di causalità adeguata va eseguito alla luce dei principi elaborati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 369, senza pertanto operare una differenziazione tra affezioni fisiche e psichiche, e non - contrariamente quindi a quanto stabilito dal TCA nella propria pronunzia - secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133ss.).

                                         In effetti:

"  (…).

A prescindere dal fatto che, come evidenzia la prassi del Tribunale federale delle assicurazioni in materia (DTF 117 360 consid. 4b; RAMI 2001 U 412 pag. 79), anche uno stato depressivo ricollegabile ad un infortunio del tipo "colpo di frusta" configura un disturbi tipico rientrante nel normale quadro clinico di una simile lesione, nel caso di specie si osserva che questa affezione, il cui fattore scatenante è stato riconosciuto essere l'evento del 26 marzo 1995 (cfr. perizia della ____________ del 7 dicembre 1996), è stata diagnosticata per la prima volta a distanza di nove mesi dall'incidente in parola, pertanto non immediatamente dopo l'infortunio (cfr. in quest'ottica anche la sentenza del 20 agosto 2002 in re N. U 89/02, consid. 3.1).

Né si può affermare che, nel periodo entrante in linea di considerazione, i disturbi fisici, complessivamente, abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano. A tal proposito, basti pensare che, a distanza di quasi due anni dall'infortunio, il già citato referto medico e neurologico 7 dicembre 1996 della clinica riabilitativa di __________ continua ad attestare una "ipertonia muscolare dolorosa alla pressione e alla percussione lungo i trapezi e la regione della muscolatura cervicale, in particolare nella regione dei punti d'intersezione all'occipite, nonché una lieve limitazione della mobilità della colonna cervicale in inclinazione, flessione ed estensione" proponendo, quale misura terapeutica, fisioterapia e massaggi puntuali, e continua ad accertare, dal profili neuropsicologico, "deficit dell'attenzione e della memoria". Né può passare inosservato il fatto che ancora nel gennaio 1999, nel corso di una degenza - peraltro riconosciuta dall'assicuratore infortuni - presso la __________, siano stati rilevati, oltre ai già indicati dolori occipitali e cervicali, anche parestesie nella regione del mignolo, disturbi alla vista, saltuarie vertigini, nausee, disturbi del sonno nonché (gravi) disturbi della concentrazione e della memoria - tipici di un "colpo di frusta" - e siano state ulteriormente adottate, a livello terapeutico, misure fisioterapiche, oltre a quelle di ordine psicologico.

In tali condizioni, non potendo, per quanto appena esposto, ritenere che, complessivamente, i disturbi fisici abbiano giocato un ruolo assai marginale e siano stati completamente relegati in secondo piano dalle affezioni di natura psichica, se ne deve dedurre che la valutazione del rapporto di causalità adeguata con l'evento del 26 marzo 1995 doveva essere effettuata sulla base dei principi adottati dal Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359 e non, come stabilito dai primi giudici, secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (cfr. a titolo di paragone la sentenza del 27 agosto 2002 in re H., U 172/00)"

                                         (STFA del 29.1.2003, consid. 2.2. - la sottolineatura è del redattore).

                             2.11.   Nella sua precedente pronunzia (cfr. STCA del 20.3.2002, consid. 2.13., p. 30), il TCA ha già avuto modo di accertare che __________, al volante della propria autovettura, si trovava fermo in colonna, quando è stato tamponato dalla conducente della vettura che lo seguiva. L'autovettura dell'assicurato è quindi stata spinta contro quella che la precedeva. La vettura del ricorrente ha riportato danni materiali tutto sommato assai contenuti (la struttura portante non é stata toccata). Questi danni hanno interessato soprattutto la sua parte posteriore. Così come risulta dalla documentazione fotografica presente nell'incarto della __________, la parte anteriore è stata solo leggermente danneggiata.

                                         Chiamato ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratta di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).

                                         Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri di rilievo elaborati dal TFA. Per ammettere l’adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati o la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         In una sentenza del 12 maggio 2000 nella causa F., U 339/98, il TFA ha precisato che, in presenza di un evento infortunistico di grado medio, al limite della categoria inferiore, tre criteri soddisfatti con una certa intensità sono sufficienti per ammettere l'esistenza di un legame causale adeguato (cfr., pure, STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 41 p. 18).

                                         Ciò è il caso nella concreta evenienza.

                                         Posto come non debba essere operata alcuna distinzione fra componente organica e componente psichica (cfr. consid. 2.10.), questa Corte ritiene infatti soddisfatti - con una particolare intensità - il criterio dei disturbi persistenti, quello della lunga durata della cura medica, nonché quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

                                         Al riguardo, occorre ricordare che __________, dal giorno in cui rimase vittima dell'infortunio assicurato, non ha più potuto riprendere alcuna attività lavorativa, e ciò a causa, sostanzialmente, di una persistente sindrome dolorosa cervico-cefalica, di disturbi a carattere neuropsicologico a livello dell'attenzione e del pensiero, nonché, infine, di una grave depressione reattiva con tendenza all'isolamento ed all'introversione.

                                         Ancora in occasione della degenza 20 gennaio-3 marzo 1999 presso la __________, dunque a distanza di poco meno di 4 anni dall'evento traumatico, i sanitari - constatato il persistere di dolori occipitali e cervicali, di parestesie nella regione del mignolo, di disturbi della vista, di sporadiche vertigini, di nausee, di disturbi del sonno, nonché di disturbi della concentrazione e della memoria (cfr. doc. _, p.3) - hanno dichiarato l'assicurato ulteriormente incapace al lavoro, considerandolo momentaneamente non reintegrabile nel mondo del lavoro, ed hanno raccomandato l'esecuzione di fisioterapia ambulatoriale, così come di una psicoterapia di sostegno (cfr. doc. _, p. 6).

                                         È soltanto nel corso del mese di marzo 2000 che il dott. __________ ha riconosciuto il ricorrente parzialmente abile al lavoro, nella misura del 25% (cfr. certificato del 23.3.2000 accluso al doc. _). Da notare che, sempre secondo il medico curante, questa parziale abilità lavorativa aveva invero piuttosto un fine terapeutico, allo scopo di cercare di riabituare l'assicurato alla vita sociale (cfr. doc. _: "…, sperando in un miglioramento fisico, si è cercato negli ultimi sei mesi, di spingere il sign. __________, a incrementare la sua partecipazione alla vita di relazione con l'aiuto, a sua insaputa, dei parenti e dei conoscenti, particolarmente del fratello __________, che avendo una attività commerciale, risultava il più idoneo a tale scopo").

                                         D'altro canto, dagli atti di causa emerge che il decorso post-infortunistico è stato caratterizzato - oltre che da costanti trattamenti, somatici e psichiatrici, effettuati su base ambulatoriale - da innumerevoli soggiorni di cura in cliniche specializzate nella riabilitazione (11 luglio-3 agosto 1995 presso la Clinica __________ [cfr. doc. _], 18 dicembre 1995-20 gennaio 1996 nuovamente presso la Clinica __________ [cfr. doc. _], 7-21 maggio 1996 presso la __________ [doc. _] e 20 gennaio-3 marzo 1999 presso il Centro di riabilitazione di __________ [doc. _]), degenze che non hanno comunque consentito di risolvere i problemi di salute lamentati dall'insorgente.

                                         A titolo di raffronto, va ricordato che, in una sentenza del 30 luglio 2002 nella causa M., U 249/01 - parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 470, p. 531ss.- il TFA ha ammesso la realizzazione di questi stessi tre criteri di rilievo (e, quindi, del nesso di causalità adeguata), trattandosi di un caso che presentava una costellazione certamente più favorevole all'assicurato rispetto al caso sub judice:

"  (…).

bb) En revanche, l’intimée souffre de douleurs à la nuque en permanence, ainsi que de céphalées plus diffuses pouvant parfois durer plusieurs jours de suite et de lancées douloureuses occipitales, la médication antalgique ne supprimant qu’une partie des douleurs (rapport du docteur G., p. 2). De manière plus circonstanciée, le docteur V. évoque, près de six ans après l’accident, d’une part, des douleurs latéro-postérieures bilatérales dans la nuque avec accentuation à gauche et irradiation dans l’épaule, exacerbées à l’effort, éveillant l’intimée entre cinq et dix fois par nuit et, d’autre part, de vives douleurs, à caractère quotidien, vrillantes à type de «lancées» partant de la nuque, irradiant dans la région occipitale, accompagnées de nausées et non maîtrisables par des manifestations antalgiques.

cc) En ce qui concerne la durée et l’intensité de l’incapacité de travail consécutive à l’accident, peu importe, contrairement à l’opinion de la recourante, que les attestations relatives à la capacité de travail de l’intimée émises par ses médecins traitants au cours de la convalescence présentent une certaine discontinuité. Ces dernières reflètent en effet les efforts pour reprendre son travail déployés par l’intimée, qui n’est cependant jamais parvenue à atteindre les taux d’activité prévus pour une période prolongée (rapport du docteur G., p. 4; rapport du docteur V., p. 4). Ces deux derniers médecins s’accordent, en revanche, à reconnaître rétroactivement une incapacité de travail complète durant les dix-huit mois qui ont suivi l’accident et à 50% depuis lors, pour une durée de six mois pour le premier (rapport du docteur G., ad question 6, p. 6), respectivement de manière permanente pour le second (rapport du docteur V., ad question 11, p. 16).

En ce qui concerne la persistance d’une incapacité de travail au-delà de vingt-quatre mois après l’accident, les critiques émises par le docteur V. (rapport précité, p. 11) à l’égard des conclusions du docteur G. sont pertinentes et convaincantes. On relèvera, en outre, que dans la mesure où le docteur G. suggère, en réalité, une proposition de règlement du cas d’assurance emportant «compensation» d’une incapacité de travail résiduelle par la reconnaissance d’un certain taux d’atteinte à l’intégrité, ses considérations, qui procèdent d’une certaine confusion entre évaluation de la capacité de travail et existence d’un dommage permanent (cf. rapport précité, p. 6, spéc. ad question 8), ne parviennent pas à emporter la conviction. Il faut, dès lors admettre, conformément aux conclusions du docteur V., que l’intimée subit une incapacité de travail de 50%.

dd) Enfin, comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, l’intimée a été durant une longue période l’objet d’investigations et de traitements médicaux, sous forme de chiropraxie, de médication antalgique et de physiothérapie – qui a d’ailleurs eu pour effet, dans un premier temps, d’aggraver la symptomatologie douloureuse (rapport du docteur E., du 20 avril 1995).

d) L’ensemble de ces circonstances – la persistance des douleurs, la durée de l’incapacité de travail ainsi que la longue durée du traitement médical – permettent d’admettre, en l’espèce, l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’accident et les atteintes à la santé dont souffre l’intimée audelà du 30 juin 1996. Comme l’ont admis à bon droit les premier juges, la recourante n’était dès lors pas en droit de mettre un terme au versement des indemnités journalières dès cette date"

                                         (STFA succitata).

                                         Questo Tribunale deve dunque concludere che l’infortunio del 26 marzo 1995 ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi di cui __________ è sofferente.

                                         In siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, che essere ammessa anche dopo il 3 marzo 1998, data dalla quale continua, di principio, a sussistere un diritto alle prestazioni assicurative da parte dell'insorgente.

                             2.12.   Dall'impugnata decisione su opposizione emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità a contare dal 4 marzo 1998, siccome - considerato l'esito di alcuni pedinamenti eseguiti da un'agenzia privata d'investigazione, nei giorni del 30 ottobre, nonché 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 novembre 1999, indagini che avrebbero dimostrato un agire fraudolento dell'assicurato che, in quei giorni, avrebbe regolarmente svolto l'attività di meccanico di automobili presso il garage del fratello - __________ è stato dichiarato totalmente abile al lavoro a partire dalla data in cui ha avuto inizio l'attività della succitata ditta (appunto il 4 marzo 1998):

"  (…).

Si richiamano gli allegati sopra elencati. I medici e gli specialisti hanno ammesso l'esistenza dei disturbi evocati dall'assicurato poiché compatibili con il quadro clinico acquisito, seppure non dimostrabili e meglio obiettivabili. In tale contesto, le versioni rese dall'assicurato hanno contribuito prevalentemente al riconoscimento delle prestazioni medico-assicurative.

3.2.       Viste le prove acquisite, vengono a mancare le premesse per giustificare:

3.2.1     i disturbi pretesi dall'assicurato o, quantomeno, l'importante incidenza di questi sulla di lui capacità lavorativa;

3.2.2     le indagini mediche eseguite e, di rilesso, le cure istituite.

e ciò a far tempo, almeno, dalla data di entrata in esercizio dell'impresa di proprietà del fratello dell'assicurato, alla quale è affiliata parimenti la moglie di quest'ultimo (sig.ra __________) a titolo di socio accomandante. Si ricorda che l'iscrizione al registro di Commercio dell'impresa è avvenuta in data 22.12.1997 e l'entrata in servizio in data 04.03.1998"

                                         (doc. _, p. 8).

                                         L'assicurato, con il proprio gravame, ha contestato la tesi della __________, facendo essenzialmente valere che la propria presenza presso l'impresa del fratello deve essere vista come un semplice tentativo di reinserimento professionale e, quindi, non come una vera e propria attività lucrativa.

                                         D'altra parte, egli considera assurdo pretendere di stabilire il grado della sua capacità lavorativa fondandosi, citiamo: "… su risultanze investigative effettuate in maniera dilettantesca, superficiale e il cui contenuto non è neppure comprovato in maniera oggettiva" (I, p. 4).

                                         Al riguardo il TCA ricorda innanzitutto che, a proposito delle video-registrazioni, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa F., U 161/01 - riguardante un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore RC, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ - ne ha riconosciuto la legittimità di principio, argomentando come segue:

"  (…).

Die Überwachung (inkl. die entsprechenden Videoaufnahmen) - vorgenommen im Verhältnis zwischen privater Haftpflichtversicherung und einer Privatperson - sind nicht widerrechtlich, sondern durch ein überwiegendes privates und öffentliches Interesse gerechtfertigt (Art. 28 Abs. 2 ZGB): Weder die Versicherung noch die dahinter stehende Versichertengemeinschaft sollen zu Unrecht Leistungen erbringen müssen (JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381). Zudem ist bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen, dass die Versicherte gegenüber der Haftpflichtversicherung (wie auch gegenüber der __________) einen Anspruch erhebt, der sich auf den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit abstützt, so dass diesbezüglich Eingriffe in die Persönlichkeit zu erdulden sind, was das Interesse der Beschwerdeführerin geringer erscheinen lässt. Damit sind die im Verhältnis Privatversicherung - Beschwerdeführerin erhobenen Beweismittel rechtmässig erlangt worden.

Dies bedeutet aber noch nicht, dass solche Beweise auch von der SUVA erhoben oder verwertet werden dürfen, da es sich bei der SUVA um eine öffentlich-rechtliche Anstalt handelt (Art. 61 Abs. 1 UVG), welche vom öffentlichen Recht beherrscht wird und damit - als Teil des Staates - die Grundrechte der Versicherten (hier Schutz der Privatsphäre; Art. 13 Abs. 1 BV) zu berücksichtigen hat. Dieser Schutz gilt jedoch nicht absolut; vielmehr können die Grundrechte gemäss Art. 36 BV eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage vorliegt (Abs. 1), ein öffentliches Interesse an der Einschränkung besteht (Abs. 2), die Einschränkung verhältnismässig ist (Abs. 3) und der Kerngehalt der Grundrechte nicht angegriffen wird (Abs. 4). In vorliegender Sache besteht die gesetzliche Grundlage für die Verwertung der fraglichen Beweismittel in Art. 47 UVG, welcher dem Versicherer eine Pflicht zur Sachverhaltsabklärung auferlegt, ohne dabei eine Beschränkung der Beweismittel vorzusehen (mit Ausnahme der Autopsie eines tödlich Verunfallten; Art. 47 Abs. 4 UVG). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Schutzes der Privatsphäre liegt darin, keine nicht geschuldeten Leistungen zu erbringen (vgl. JdT 1998 I 763 Erw. 2b = SJ 1998 S. 303 f. Erw. 2b, bestätigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 28. Juni 2001, VPB 65 [2001] Nr. 134 S. 1381), um die Gemeinschaft der Versicherten nicht zu schädigen. Nach der Rechtsprechung verlangt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass der Grundrechtseingriff zur Erreichung des angestrebten Zieles geeignet und erforderlich ist und dass das verfolgte Ziel in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, den zu seiner Verwirklichung notwendigen Freiheitsbeschränkungen, steht (Verhältnismässigkeit im engeren Sinne; Urteil K. des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Oktober 2001, 2P.52/2001). Die Verwertung der durch den Privatdetektiv erbrachten Beweise ist zur Erreichung des angestrebten Zieles (keine Leistungszusprechung an Unberechtigte und entsprechender Schutz der Versichertengemeinschaft) geeignet und auch erforderlich, da nur diese Beweismittel - bei offensichtlich bestehenden Anhaltspunkten einer effektiv bestehenden Arbeitsfähigkeit - eine unmittelbare Wahrnehmung wiedergeben können (vgl. JdT 1998 I 764 Erw. 2c = SJ 1998 S. 304 Erw. 2c). Zudem sind sie auch im engeren Sinne verhältnismässig, da nur die für die Anspruchsbeurteilung notwendigen Aspekte berücksichtigt worden sind (faktische Arbeitsfähigkeit als Putzfrau). Die Verwertung der aus der beschränkten Überwachung durch einen Privatdetektiv erlangten Beweismittel greift zudem den Kerngehalt des Schutzes auf Privatsphäre gemäss Art. 13 Abs. 1 BV nicht an, womit die Verwertung der durch den Privatdetektiv erstellten Beweismittel in casu zulässig ist. Ob dies auch bei einer Beweisaufnahme durch die SUVA so wäre, kann offen gelassen werden"

                                         (STFA succitata, consid. 3.3.3.).

                                         Nella presente fattispecie, il TCA constata che la __________, assicuratore RC della conducente responsabile del noto incidente della circolazione stradale, ha ordinato il pedinamento di __________, da parte di un'agenzia privata di investigazioni, tale __________.

                                         I pedinamenti sono state eseguiti a cavallo fra i mesi di ottobre e novembre 1999.

                                         All'inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti ed una videocassetta.

                                         Questo il tenore dei rapporti giornalieri allestiti dai detective:

"  (…).

SABATO 30 OTTOBRE 1999

ore 10.00 Inizio servizio.

ore 11.00 arriviamo a __________

ore 11.30 individuiamo l'abitazione del Sig. __________, notiamo che la parte superiore della stessa é stata ristrutturata recentemente mentre il resto della casa é in condizioni molto precarie.

Perlustriamo la zona per individuare eventuali postazioni atte ad effettuare gli appostamenti, non notiamo la presenza di persone nell'abitazione essendo sabato e presumendo l'assenza delle persone interessate sospendiamo il servizio.

ore 13.00 fine servizio.

(…).

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 1999

ore 05.00 Inizio servizio.

ore 06.05 Arriviamo a __________ - Italia presso la piazzetta della chiesa, controlliamo tutti i parcheggi possibili senza riscontrare una vettura __________.

ore 06.20 Localizziamo la casa del signor __________ di __________.

La casa sembra disabitata, si vedono che sono stati effettuati diversi lavori, però rimane un cantiere aperto. Sul muro della stessa vediamo un cartello di vendita con l'indirizzo di un'immobiliare.

La bucalettere presenta il nome __________ scritto con un gesso ed inoltre c'è un disegno di un viso disegnato sulla stessa. Ci sono due pulsanti di citofono.

Restiamo nei dintorni.

ore 08.30 Parliamo con una vicina che ci conferma che il signor __________ e sua moglie __________ non abitano più in via __________ da circa 1 anno e con molta probabilità si sono trasferiti ad __________ presso __________.

Partiamo per __________.

ore 09.10 Arriviamo a __________, località situata subito dopo __________, in quanto il municipio responsabile per le persone domiciliate ad __________ è appunto __________.

Ci rechiamo presto iI municipio di __________ dove non risulta abitare il signor __________ e sua moglie.

Telefoniamo al municipio di __________, responsabile per le persone di __________, e ci rispondono che il signor __________ è sempre domiciliato in via __________.

Partiamo per __________.

ore 10.00 Arriviamo a __________ presso la clinica __________ dove veniamo a sapere che la signora __________, nata __________, non lavora più nella clinica.

Risulta un indirizzo in via __________ ed un numero telefonico __________

Veniamo a sapere inoltre che la stessa __________ a suo tempo era stata contattata dall'istituto __________ dove però non riscontriamo, attraverso una nostra telefonata, che la stessa lavora.

ore 11.20 Partiamo per __________.

ore 12.30 Arriviamo a __________, località situata vicina a __________, dove localizziamo la __________.

La casa si trova sulla strada principale e sembra divisa in due appartamenti, non riscontriamo il nome del signor __________ o __________.

Proviamo più volte a telefonare alla famiglia __________ (lo stesso che la signora __________ lasciò alla clinica) papà di __________ senza successo.

La stessa prova la indirizziamo alla famiglia __________ o, papà di __________ senza successo. All'esterno della casa non vediamo nessuna __________, è parcheggiata un __________ targata __________ con il bollo svizzero per l'autostrada. Restiamo nei dintorni.

ore 14.30 Una donna esce dalla casa di via __________ a __________, sale a bordo della __________ e parte in direzione __________, la pediniamo.

ore 14.45 La __________ arriva a __________ presso il parcheggio situato vicino al __________. La donna scende dall'auto ed attende nei dintorni.

ore 15.45 La donna è sempre nei dintorni del porto a __________, convinti che non era collegata con il __________ ci spostiamo a __________ presso l'indirizzo del signor __________ per controllare se una vettura __________ è parcheggiata.

ore 15.55 Non riscontriamo nessuna vettura __________.

Ci spostiamo presso il domicilio del signor __________, papà di __________, in via __________ a __________ senza però riscontrare nessuna vettura __________. Al telefono dello stesso __________ c'è sempre una segreteria telefonica.

ore 16.30 Ritorniamo a __________ in via __________ dove ci appostiamo.

ore 18.20 Presso la casa di via __________ a __________ non riscontriamo la presenza del signor __________.

Sospendiamo la sorveglianza.

ore 19.30 Fine servizio.

(…).

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

ore 05.00 Inizio servizio.

ore 06.15 Arriviamo a __________ - Italia in via __________, all'esterno della casa ci sono due auto parcheggiate. Una __________ ed una __________.

Restiamo in posizione.

ore 08.20 Un uomo di 45 anni ca. esce dalla casa di via __________ a __________, ci spostiamo in quanto è evidente che il signor __________ non vive a __________.

ore 08.30 Arriviamo a __________, domicilio del signor __________, papà di __________, dove non riscontriamo nessuna __________.

Partiamo per __________.

ore 09.10 Arriviamo a __________ dove incontriamo una signora che abita di fianco all'abitazione di via __________ la quale ci confida che il signor __________ e sua moglie __________ non vivono più a __________ da circa 1 anno e che il signor __________ ha aperto un garage a __________.

Inoltre ci confida che la signora __________ non lavora più in Svizzera ma esercita a __________ in un istituto, probabilmente, per anziani.

Veniamo a sapere anche che sono stati spesi parecchi soldi per ristrutturare la casa di via __________ e che ne servono ancora molti.

Ci trasferiamo a __________ in cerca del garage.

ore 10.30 Dopo alcune indagini veniamo a sapere che tre soci hanno, da diverso tempo, aperto un garage a __________ situato in via __________.

Localizziamo il possibile garage __________ in via __________ a __________ - __________. Entriamo e ci mostriamo interessati all'acquisto di una vettura.

Individuiamo due persone che non corrispondono all'indentikit di __________.

L'officina dello stesso garage è aperta, una vettura si trova all'interno per riparazioni. Azzardiamo chiedere, dopo la trattativa dell'auto, dove è situato il garage dei signori __________ e __________. Il signor __________, responsabile delle vendite e possibile terzo socio, ci risponde che é questo e che il signor __________ rientrerà a momenti con un pezzo da sostituire.

Chiudiamo velocemente la conversazione, promettendo di ripassare presto, e ci allontaniamo. Restiamo nascosti nei dintorni.

ore 12.15 Passiamo presso il garage __________ a __________, lo stesso è chiuso per la pausa. Cerchiamo una postazione ideale per vedere tutti gli spostamenti e l'officina dove il signor __________ lavora.

Individuiamo l'unico posto possibile per l'operazione, dobbiamo comunque sospendere per motivi di sicurezza.

sospendiamo la sorveglianza.

ore 13.30 Fine servizio.

(…).

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 1999

ore 20.15 Inizio servizio.

Trasferta a __________ - Italia per sopralluogo della postazione ideale.

ore 21.40 La postazione é ritenuta ottima in tutti i particolari compresa una certa sicurezza di manovra.

ore 23.45 Fine servizio.

(…).

GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1999

ore 07.00 Inizio servizio.

ore 08.30 Il signor __________ indossa una tuta da meccanico, si trova all'interno dell'officina del garage __________ di via __________ dove é intento a riparare un'auto.

ore 12.00 I 2 colIeghi del signor __________ partono dal garage __________ separatamente, chiudono il cancello.

Lo stesso __________ rimane nell'officina con un altro uomo che lo aiuta nei lavori.

ore 13.20 Un collega del signor __________ arriva presso il garage __________ a __________ dove entra.

ore 13.25 II signor __________ abbassa la vettura __________ dal ponte dell'officina.

ore 14.00 Il signor __________ si toglie la tuta di lavoro.

ore 14.05 Il signor __________ o, il collega e l'altro uomo partono a bordo di una __________, alla guida si trova il __________. che parte sgommando.

ore 14.15 __________ rientra al garage __________ a __________ con a bordo il signor __________, il collega e l'altro uomo.

ore 14.30 L'altro collega del signor __________ arriva a bordo di una __________ presso il garage __________.

ore 14.35 Il signor __________ indossa nuovamente la tuta da lavoro ed inizia a lavorare.

ore 17.55 Il signor __________ si toglie la tuta da lavoro, lo vediamo conversare con delle persone e uno dei colleghi.

ore 18.25 Il signor __________ parte da via __________ a __________ a bordo della vettura __________ targata __________.

Sospendiamo la sorveglianza.

ore 20.00 Fine servizio.

(…).

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

ore 06.30 Inizio servizio.

ore 08.35 Un Collega del signor __________ arriva a bordo di una __________ presso il garage __________, entra ed apre l'officina.

ore 08.37 Il signor __________ arriva a bordo della __________ __________ presso il garage __________.

ore 09..00 Il signor __________ indossa la tuta da lavoro, alza una vettura sul ponte dell'officina ed inizia a lavorare.

ore 12.05 II signor __________ o si toglie la tuta da lavoro e subito dopo parte a bordo della __________.

ore 12.30 Passiamo a __________ in via __________, domicilio del signor __________, papà di __________, dove troviamo la vettura __________ del signor __________ parcheggiata.

ore 13.45 Un collega del signor __________ arriva in via __________ presso il garage __________, entra ed apre lo stesso.

ore 14.25 Il signor __________ arriva a bordo della __________ presso il garage __________. Indossa la tuta da lavoro.

ore 15.20 il Signor __________ e un uomo partono a bordo di una __________.

ore 15.50 La __________ rientra a __________ presso il garage __________, il signor __________ ha con sé un pezzo di ricambio. Lo stesso __________ indossa la tuta da lavoro e riprende il lavoro.

ore 19.30 il signor __________ si trova ancora all'interno dell'officina del garage __________ con due colleghi.

Sospendiamo la sorveglianza.

ore 21.00 Fine servizio.

(…).

LUNEDÌ 08 NOVEMBRE 1999

Ore 07.00 Inizio servizio.

Ore 08.20 una persona (presumibilmente un socio del garage) arriva al garage __________ a bordo di una __________ apre il cancello e entra nel garage.

Ore 08.30 arriva il sig. __________ a bordo di una __________ e entra nel garage __________.

Ore 08.33 vediamo il Sig. __________ scaricare due grossi sacchi (tipo spazzatura).

Ore 12.30 il Sig. __________ parte dal garage.

14.30 Il Sig. __________ rientra al garage.

Ore 17.30 Il Sig. ____________ é ancora all'interno del garage, sospendiamo la sorveglianza.

Ore 19.00 fine servizio.

(…).

MARTEDÌ 09 NOVEMBRE 1999

ore 05.30 inizio servizio.

ore 07.00 ci troviamo a __________ - Italia presso il domicilio del signor __________, papà di __________.

Non troviamo la __________.

ore 08.05 Arriviamo, sempre a __________, presso la nostra postazione e decidiamo per motivi di sicurezza di non avvicinarci. Restiamo nei dintorni.

ore 08.25 Un collega del signor __________ arriva a bordo di una __________ presso il Garage __________. Entra ed apre lo stesso.

ore 08.35 Il signor __________ arriva a bordo della __________ entra presso il garage __________. Nello stesso tempo arriva l'altro collega a bordo di una __________.

Ore 08.45 Ci spostiamo a __________ presso il municipio per riuscire ad ottenere l'estratto che conferma chi sono i soci della ditta __________.

Dopo varie ricerche ed attese ci comunicano che per ottenere l'estratto dobbiamo trasferirci a __________ presso la Camera di Commercio.

ore 09.30 Partiamo per __________.

ore 10.00 Arriviamo presso la Camera di Commercio di __________, riusciamo ad ottenere l'estratto.

Rientriamo a __________ e restiamo nei dintorni del garage __________.

ore 11.10 Vediamo il signor __________, il quale indossa la tuta da lavoro, intento nella riparazione di una vettura.

ore 12.05 Il signor __________ parte da __________ a bordo della __________.

ore 14.15 Il signor __________ arriva in via __________ presso il garage __________ a bordo della __________.

ore 17.55 Il signor __________ e un uomo partono da via __________ a bordo di una __________.

ore 18.20 La __________ rientra in via __________, il signor __________ rientra nel garage __________.

ore 18.30 Il signor __________ parte da via __________ a bordo della __________.

Sospendiamo la sorveglianza.

20.00 Fine servizio.

(…).

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1999

Ore 08.4E Effettuiamo una telefonata di controllo presso il garage __________ spacciandoci per dei conoscenti ci facciamo passare il Sig. __________ il quale ci risponde al telefono"

                                         (doc. _).

                                         Il contenuto della videocassetta prodotta dall'assicuratore infortuni, è stato visionato il 12 maggio 2003 dal Presidente del TCA, alla presenza delle parti.

                                         In occasione di questa udienza, è stato redatto un verbale, il cui contenuto è per quanto qui di interesse - il seguente:

"  (…).

Il giudice delegato chiede all'avv. del ricorrente se è a conoscenza dei rapporti investigativi della __________. La risposta è sì, l'abbiamo visto e ne ho una copia.

Il giudice delegato chiede all'assicurato informazioni sull'officina in questione. Egli risponde che si tratta dell'officina del fratello e precisa che loro cercavano di farlo andare a lavorare per tirarlo fuori di casa. Lui andava là e cercava di fare quello che poteva. Uno dei miei fratelli lavora nell'officina, anche l'altro però mi spingeva a uscire di casa. Sono contento che l'abbiano fatto altrimenti non so cosa avrei fatto.

Andavo in officina e mi dicevano di spostare le macchine, di lavarle. A domanda del giudice preciso che sono meccanico non diplomato. Mi occupavo anche di cambiare i pezzi alla macchina.

A domanda del giudice delegato preciso che per quel che posso capire io soggettivamente adesso sto meglio di prima nel senso che almeno adesso riesco a stare in mezzo alla gente.

Il giudice delegato chiede all'assicurato se aveva qualche compito specifico in merito ai pezzi di ricambio. La risposta è: non ricordo.

Il giudice delegato legge all'assicurato la terza risposta data sul questionario congiunto __________ e datato 11.1.2000. Chiede in particolare indicazioni sulla frase "a prendere un qualche pezzo per mio fratello". L'assicurato risponde che non ricorda questo aspetto.

Con riferimento al verbale del 3.11.99 della __________, il sig. __________ precisa che non è stato lui ad aprire il garage a __________, bensì il fratello. Della società fa pure parte la moglie del ricorrente in quanto per potere vendere macchine occorre avere un attestato che il fratello non ha, ma la moglie sì.

Il giudice delegato legge il verbale del 4.11.99, il signor __________ non ricorda di avere riparato una __________.

Il giudice delegato chiede all'assicurato informazioni circa la tuta di lavoro. Egli ricorda che effettivamente arrivava lì e metteva la tuta di lavoro perché anche se c'è da lavare una macchina ci si può sporcare.

L'avv. __________ sottolinea che secondo questo verbale il __________ è partito sgommando, ciò che è incompatibile con il fatto che doveva prendere delle pastiglie.

Il giudice delegato, con riferimento al verbale del 5.11.99, chiede al signor __________ se è possibile che in quel periodo lavorava anche due giorni consecutivi. La risposta è: non ricordo.

Il giudice delegato chiede all'assicurato se ricorda qualche cosa a proposito della __________. Egli risponde che non ricorda più di preciso, anche se suo cognato aveva una __________ (4x4, grigio chiaro, se non sbaglio).

Di solito, secondo il __________, era il fratello a rispondere al telefono.

Il giudice delegato procede ora alla visione della cassetta prodotta dall'assicuratore. Su richiesta del giudice, l'avv. __________ precisa che si tratta della copia della cassetta in possesso della __________, la quale ha ordinato le investigazioni alla __________. L'avv. __________ precisa che dopo aver ottenuto i rapporti scritti ha insistito per avere una copia della cassetta. L'avv. __________ segnala immediatamente che il ricorrente e il suo patrocinatore non hanno mai visto la cassetta. Il giudice segnala al riguardo che proprio per questo viene vista nel corso dell'odierna udienza.

Il sig. __________ si riconosce all'inizio della registrazione, ha indossato una tuta grigio/verde. Si avvicina a guardare una __________s, ma non ricorda cosa stava facendo.

Il giudice delegato prende atto che le immagini successive non mostrano cosa stesse facendo. Questo vale anche in relazione ad una successiva __________.

Dopo un episodio della registrazione che verosimilmente nulla ha a che vedere con il caso __________, l'assicurato riconosce il cognato, proprietario del __________, ma non riconosce il signore col cappello e con la barba.

L'assicurato riconosce la __________ del cognato, sulla quale è partito dal garage.

Si tratta di una __________ non in riparazione. Si vede poi una __________ in riparazione e l'assicurato conferma che si tratta della sua macchina.

Le parti concordano con l'opinione del giudice delegato secondo cui la cassetta contiene una parte dedicata ad altre persone.

(…)"

                                         (X).

                                         Occorre inoltre sottolineare che, nel corso del mese di dicembre 1999, visto l'esito dei pedinamenti, la __________, unitamente al patrocinatore della __________ (cfr. doc. _), aveva invitato __________ a rispondere ad alcuni quesiti attinenti, in particolare, alla presunta sua attività presso il Garage __________.

                                         Queste sono state le risposte che l'assicurato ha fornito in data 11 gennaio 2000:

"  (…).

1. Dica il sig. __________ se negli ultimi 3 anni ha mai prestato attività lavorativa. In caso affermativo, voglia precisare i periodi esatti e descrivere il tipo di attività prestata nonché fornire il nome del/dei da­tori di lavoro.

Una vera attività lavorativa, negli ultimi mesi, non è mai stata da me eseguita e nemmeno presso il Garage __________, semmai sono stato visto essere presente in questo garage che è di mio fratello e presso il quale mi fa estremamente comodo soggiornare e mi aiuta nell'ambito di questa mia volontà di voler riuscire, presto o tardi, a riprendere una qualche attività.

2. Dica il sig. __________ se nel corso del 1999 ha mai prestato attività lavorativa presso il Garage __________

vedi punto 1.

3. In caso di risposta affermativa alla domanda no. 2, dica il sig. __________ per quante ore al giorno e per quali giorni dell'anno. Voglia lo stesso fornire una descrizione precisa e dettagliata dell'attività svolta (tipo di lavoro eseguito, durata, modo di lavoro, attività pesanti, ecc.).

Sì, sono stato presso il Garage di mio fratello ma le mie presenze sono state di poca e brevissima durata in quanto ben presto, quando anche solo inizio a lavare una o due auto mi ritornano i disturbi che mi impediscono di star meglio; è vero che ho tentato di dare una mano a mio fratello e questo lo ritengo un passo, ripeto, verso il tentativo di ripristinare la capacità lavorativa ed è pertanto sicuramente probabile che son stato visto con una tuta di lavoro presso il Garage di mio fratello a lavare, soprattutto la mia autovettura, o sono stato visto una qualche volta, ma saltuariamente, ad andare a prendere un qualche pezzo per mio fratello.

Lo ripeto, considero questo esattamente come un'attività di tentativo di ripristinare la mia capacità come potrebbe essere una passeggiata in un bosco, un percorso vita o quant'altro.

Purtroppo ben presto, dopo pochi momenti, mi ritorna il forte dolore che mi getta nuovamente a letto.

4. In caso di risposta negativa alla domanda no. 2, voglia il sig. __________ precisare se nel corso del 1999 è stato presente presso il Garage __________ senza prestare attività alcuna, ad eccezione di qualche lavaggio di auto (come precisato dall'avv. __________ nella sua lettera del 16.12.99). In tal caso voglia egli indicare di quali giorni si tratta, rispettivamente quantificare il numero di lavaggi che egli ha effettuato (all'incirca).

5. Dica il sig. __________, se non lavora, cosa fa tutto il giorno, come passa le giornate.

In presenza di dolori la giornata la passo a letto e faccio uso di medicamenti. Nei momenti dove mi sento meglio mi reco da mio fratello per tentare di distrarmi.

6. Dica il sig. __________ se è sposato, da quando e con chi.

Sono sposato con __________.

7. Dica il sig. __________ se la moglie lavora, dove lavora e quanto guadagna.

Lavora in una clinica di __________.

8. Dica il sig. __________ se eventualmente la moglie partecipa economicamente come socio al Garage __________.

Tempo fa mia moglie aveva fatto da presta nome.

9. Dica il sig. __________ quali progetti ha per il futuro, per es. qualora la __________ assegnasse una rendita di invalidità.

Progetti veri e propri non ne ho ancora.

Lotto con i dolori, soprattutto alla nuca, alla testa, tento di distrarmi, come detto, con partecipazioni di momenti di vita presso mio fratello che mi dà un certo sostegno, morale prima di tutto, ma mi serve, questa attività, per distrarmi e per cercare di superare i forti dolori.

10. Dica il sig. __________ quali sono le attività fisiche e mentali che ritiene di non più poter svolgere a causa dell'infortunio.

Al momento attuale una vera attività lavorativa, seria e continuata, di qualsiasi genere, mi è molto difficile a causa dei forti dolori, pertanto non mi è possibile dare un giudizio per il futuro.

(…)"

                                         (questionario allegato al doc. _).

                                         Queste sono state le prese di posizione formulate dalle parti a proposito del contenuto della videocassetta visionata in occasione dell'udienza del 12 maggio 2003:

"  Il ricorrente è rimasto senza parole dopo aver preso visione della

cassetta allestita dalla __________ alla quale l'__________ ha ordinato le investigazioni e materiale che è stato prodotto in causa e divulgato dalla __________.

Si ribadisce innanzitutto per l'ennesima volta che il rapporto scritto, di cui si ha una copia, risulta di una superficialità disarmante, di basso profilo e sicuramente per nulla professionale.

Tutto quanto ivi riportato non è comprovato, in gran parte errato e viene integralmente contestato dal signor __________.

In ogni caso un documento del genere non può di certo neppure lontanamente attestare un'eventuale capacità lavorativa del ricorrente: il quale ribadisce di non aver mai svolto alcuna attività lucrativa in quanto impedito dalla sua situazione fisica conseguente al noto incidente della circolazione.

II rapporto di investigazione non può quindi essere considerato una prova sulla capacità lavorativa del signor __________.

Stessa sorte vale per la cassetta prodotta agli atti alla quale controparte ha sempre negato la visione fino all'udienza del 12 maggio 2003.

Le immagini sono infatti scure, non danno nessun senso di continuità; non permettono di vedere i personaggi in faccia, ma soprattutto non mostrano mai __________ che svolge un'attività lavorativa.

Si intravvede unicamente il ricorrente intento ad osservare una __________ e poi, a una distanza temporale sconosciuta (minuti, ore, giorni ?), una __________. Nessuno dei veicoli viene tuttavia toccato né tantomeno riparato da __________, stesso discorso vale per la __________.

II video contiene poi addirittura una parte dedicata ad altre persone ciò a comprova, se ancora ce ne fosse bisogno, della superficialità disarmante e dell'assoluta nullità del rapporto investigativo allestito dalla __________. Se la documentazione scritta è stata qualificata quale opera per nulla professionale, la cassetta non può neppure essere considerata quale video amatoriale talmente le immagini e i fatti riportati emergono in maniera confusa e per nulla chiara.

In altre parole la credibilità del materiale fornito da controparte equivale al "nulla" e non può di certo comprovare una capacità lavorativa del ricorrente soprattutto a fronte della voluminosissima documentazione medica agli atti tutta univoca nell'affermare __________ inabile al 100%.

L'istruttoria di causa permette quindi senza ombra di dubbio di giungere alle seguenti conclusioni:

1- esiste un nesso di causalità adeguata fra l'incidente avvenuto il 26 marzo 1995 e il degrado fisico del signor __________;

2- l'incapacità lavorativa del ricorrente è totale e verosimilmente lo sarà per sempre;

3- controparte deve quindi stabilire la relativa rendita d'invalidità e versare le indennità giornaliere con effetto a decorrere dal 1.11.1999;

4- l'__________, la __________ e la __________ (ditta peraltro sconosciuta ai sottoscritti legali) si sono resi colpevoli del reato penale previsto dall'art. 179quater CPS. Un eventuale riparto del grado di responsabilità fra le parti, o meglio fra i suoi organi, sarà ovviamente deciso dal Ministero Pubblico al quale verrà sottoposta la questione tramite querela penale." (XI)

"  (…)

Dò preliminarmente atto, che la menzionata cassetta contiene uno spez­zone, che assolutamente non riguarda il signor __________: trattasi in particolare delle immagini, di quel giovane, che ha una certa somiglianza con il ricorrente, con il cui ambiente però il ricorrente ha dichiarato a verbale di non aver assolutamente nulla a che vedere.

Del resto quelle immagini (una delle quali reca una data del settembre 1999, vale a dire di un periodo risalente addirittura ad un epoca, in cui verosimilmente il mandato dell'inchiesta __________ neppure era stato conferito alla società investigativa) non sembrano palesemente riferite al contesto personale, economico e sociale del signor __________: per di più rilevo che, se anche solo lontanamente quel filmato si riferisse all'inchie­sta __________, nel rapporto dattiloscritto si dovrebbero trovare delle trac­ce, che invece non ci sono!

Sembra perciò di poter inferire, che quelle immagini (in cui si scorgono persone con abbigliamenti estivi, alberi ancora verdi, veicoli lussuosi tar­gati TI e paesaggi di certo ticinesi) nulla abbiano a che vedere con la procedura che ci occupa.

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E' però palese, che i rimanenti filmati sono invece correlati con il testo dattiloscritto delle constatazioni dell'investigatore e riferiscono, a non averne dubbio, di una situazione chiara: in quei _giorni il signor __________ fu quotidianamente presente da mattina a sera nell'officina del fratello!

La costante presenza del ricorrente in quell'officina per periodi prolungati e dunque non interrotti dai periodi di pausa, nel corso dei quali egli si sarebbe dovuto "riprendere" dallo stress dovuto al tentativo di lavoro (cfr. la dichiarazione del ricorrente, formulata per il tramite del proprio patrocinatore nel verbale del 12 maggio 2002,

pag. 5).

"l'assicurato cerca di lavorare un giorno per tentare di reinserirsi in un qualche modo, ma poi deve smettere per i suoi problemi di salute (stilettate e mal di testa ad ogni piccolo movimento)",

lascia intendere che, con buona verosimiglianza il ricorrente sia da

ritenere siccome persona doppiamente sfortunata: egli infatti non solo ha avuto la disavventura di incappare nell'infortunio, che ci occupa, bensì dovrebbe aver avuto la sfortuna, di stare un po' meglio del solito e di aver perciò lavorato a tempo pieno e per l'intera settimana, proprio in occa­sione del controllo, cui egli a sua insaputa era stato sottoposto!

I rapporti dattiloscritti sono evidentemente più completi di quanto non sia potuto risultare dal filmato, sovente disturbato dalla presenza dei vei­coli d'occasione collocati all'esterno dell'officina; è vero, che non si riesce quasi mai a vedere il __________ lavorare sui veicoli affidati all'officina dei clienti: vi è però un'immagine dove palesemente si scorge il __________ avvicinarsi ad un'automobile posta su un elevatore ed abbassarsi quasi a verificare od a maneggiare ruote, oppure parti meccaniche.

L'investigatore lo ha comunque visto lavorare e cambiare pezzi di veicoli, come del resto egli stesso ha indicato nel verbale citato

         "mi occupavo anche di cambiare i pezzi alla macchina".

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A mente della compagnia di assicurazione convenuta la situazione dal punto di vista dell'attività svolta dal ricorrente almeno nel periodo in cui fu controllato, ma probabilmente anche prima e dopo (e forse tuttora) è dimostrata.

Di lì la prova, che (al di là delle risultanze degli accertamenti medici, che parrebbero parlare in senso almeno parzialmente diverso) fondamental­mente il ricorrente ha lavorato e verosimilmente ancora lavora, ragione per cui appare doveroso accogliere le tesi della "__________", confermandole come già codesto Tribunale ha fatto nella sentenza che ha preceduto il rinvio ad opera del Tribunale federale delle assicurazioni." (XII)

                             2.13.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che i mezzi di prova prodotti dalla __________ non dimostrino, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, il preteso comportamento abusivo dell'insorgente.

                                         In primo luogo, va evidenziato che, da un profilo medico, __________, nel periodo in cui è stato oggetto di pedinamenti, era totalmente incapace al lavoro.

                                         A questo proposito, lo scrivente Tribunale ha, in corso di causa, interpellato i sanitari della __________, dove l'assicurato è rimasto degente dal 20 gennaio al 3 marzo 1999, i quali hanno confermato che, al momento della sua dimissione, __________ presentava un'inabilità del 100% e che, del resto, un suo reinserimento professionale non appariva neppure realizzabile (cfr. III - inc. 35.2003.15).

                                         In secondo luogo, nessuno degli specialisti che ebbero in loro cura il ricorrente, ha mai messo in dubbio che i complessi disturbi da lui accusati fossero credibili.

                                         Ad esempio, nella loro perizia del 7 dicembre 1996, i medici della __________ hanno esplicitamente affermato non esservi alcun indizio per ammettere un aggravamento, una simulazione oppure una dissimulazione (cfr. doc. _, p. 33, risposta al quesito n. 9).

                                         Ad analoga conclusione sono pure pervenuti gli specialisti del __________, che indagarono __________ da un profilo psichiatrico, a mente dei quali i disturbi da lui lamentati apparivano oggettivabili e credibili (cfr. 40, p. 5: "Beim Exploranden bestehen keine Hinweise für eine Aggravation/Begehrungstendenz. Die von ihm angegebenen Beschwerden sind objektivierbar und glaubhaft").

                                         Lo stesso medico di fiducia della __________, il dott. __________, in occasione della visita di controllo del 5 settembre 1995, affermava che, citiamo: "Ci troviamo confrontati con il corteo tradizionale dei disturbi da colpo di frusta cervicale. Nulla sembra esagerato, anzi la correlazione tra le lamentele ed il reperto clinico non desta il sospetto di sovraccarico. (…). Non c'è dubbio che l'ulteriore inabilità lavorativa è ancora pienamente giustificata" (doc. _, p. 3s. - la sottolineatura è del redattore).

                                         È vero che, successivamente, pronunciandosi sul contenuto del rapporto di uscita 26 gennaio 1996 della Clinica di riabilitazione __________ (cfr. doc. _), il dott. __________ ha dichiarato l'assicurato in grado di riprendere la propria attività lavorativa in misura completa nel giro di 2 mesi al massimo, nondimeno egli ha fatto astrazione dalla componente psichica, ciò che, alla luce di quanto stabilito dal TFA (cfr. consid. 2.10), non era in realtà legittimato a fare (cfr. doc. _, p. 2: "All'occasione di questo secondo soggiorno presso la Clinica __________ l'assicurato è stato accertato e curato veramente bene, tanto da ritenere che ulteriori terapie fisiche non sono più giustificate. Il decorso tuttavia non è soddisfacente per la persistenza di un corteo di disturbi soggettivi in relazione con uno stato depresso profondo. È quindi attualmente questo stato che rimane in primo piano e deve venir curato da specialisti del ramo.").

                                         Del resto, e soprattutto, lo stesso TFA ha implicitamente giudicato credibili i disturbi presentati da __________, al punto tale da prenderli in considerazione nella discussione riguardante la questione a sapere se l'adeguatezza del nesso causale andava valutata secondo i principi elaborati nella sentenza pubblicata in DTF 117 V 359 oppure secondo quelli sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio.

                                         In terzo luogo, né il contenuto dei rapporti investigativi allestiti dall'agenzia __________, né, tantomeno, le immagini della video-registrazione, legittimavano la __________ a ritenere che __________ fosse, in realtà, totalmente abile al lavoro e, pertanto, a negargli il diritto ad ulteriori in

35.2003.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 35.2003.15 — Swissrulings