Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2003 35.2002.87

February 7, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,834 words·~24 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2002.87   mm

Lugano 7 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 26 novembre 2002 del TFA (U 134/02) nella causa promossa con istanza di revisione del 7 aprile 1997 (inc. _) da

__________

rappr. da: avv. __________  

chiedente la revisione della sentenza emessa il 19 agosto 1996 da questo Tribunale (inc. _) nella causa promossa con ricorso del 10 novembre 1995 da  

__________  rappr. da: avv. __________   contro la decisione del 14 agosto 1995 emanata dall'__________   in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 31 maggio 1994, __________, all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di capo-muratore, è stato colpito al ginocchio sinistro da un cassero metallico.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Nell'ambito della causa dipendente dal ricorso 10 novembre 1995 presentato dall'assicurato, il TCA ha ordinato l'allestimento di una perizia medica giudiziaria a cura del dottor __________, già Primario del Reparto di chirurgia ortopedica presso l'Ospedale regionale di __________.

                                         Facendo proprio l'apprezzamento espresso dal dottor __________ - a mente del quale l'evento traumatico del maggio 1994 aveva provocato un peggioramento direzionale di un danno preesistente al ginocchio sinistro - questa Corte, con pronunzia del 19 agosto 1996, ha accolto il gravame dell'assicurato e rinviato gli atti all'__________ affinché si esprimesse sul diritto alle prestazioni.

                               1.3.   In data 7 aprile 1997, l'Istituto assicuratore ha presentato un'istanza di revisione della summenzionata sentenza, poiché, all'inizio del mese di dicembre 1996, era stato casualmente scoperto che __________, in data 17 luglio 1995, si era sottoposto ad un'artroscopia a carattere terapeutico, eseguita dal dottor __________, circostanza quest'ultima che non sarebbe stata nota a nessuno e, in primo luogo, neppure al perito giudiziario. A mente dell'__________, quindi, le conclusioni a cui pervenne il dottor __________ - e, pertanto, anche il giudizio del TCA - erano da ritenere errate, a causa della mancata conoscenza di tale circostanza.

                               1.4.   Con sentenza del 18 aprile 2000, lo scrivente Tribunale ha accolto l'istanza di revisione, accertato - essenzialmente grazie alla perizia giudiziaria del 2 novembre 1999 allestita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia - che la relazione di causalità naturale fra l'infortunio assicurato ed i disturbi all'arto inferiore sinistro si era estinta già a far tempo dal 1° giugno 1995 (cfr. LIX).

                               1.5.   A seguito di un ricorso presentato dall'assicurato, il TFA, con giudizio del 3 gennaio 2002, ha annullato la pronunzia cantonale ed ha rinviato la causa al TCA affinché statuisse sul tema della tempestività dell'istanza di revisione.

                               1.6.   Con sentenza del 22 marzo 2002, questa Corte ha accertato che l'istanza di revisione in questione era stata presentata dall'assicuratore LAINF oltre il termine di 90 giorni dopo la conoscenza del fatto nuovo rilevante (cfr. art. 15 cpv. 1 LPTCA) e, di conseguenza, ne ha dichiarato l'intempestività (cfr. XI - inc. 35.2002.8).

                               1.7.   Con sentenza del 26 novembre 2002, la Corte federale ha accolto l'impugnativa dell'__________ nel senso che, annullato il giudizio cantonale, ha di nuovo rinviato la causa al TCA affinché emetta una nuova decisione conformemente ai considerandi.

                                         Queste le ragioni alla base della pronunzia federale:

"  (…)

4.

4.1 L'assicuratore ricorrente censura l'operato dei primi giudici - che hanno ritenuto tardiva l'istanza di revisione 7 aprile 1997 - per non avere tenuto conto delle ferie giudiziarie stabilite dal diritto cantonale.

4.2 Già a diverse riprese questa Corte ha ribadito l'inapplicabilità dell'art. 22a PA - che sancisce la sospensione dei termini in ambito di procedura amministrativa federale - alle procedure di ricorso cantonali (DTF 126 V 121 consid. 2b e riferimenti; cfr. pure sentenza del 13 novembre 2001 in re S., U 264/00), consid. 2; Jürg Senn, Gerichtsferien im Sozialversicherungsrecht, in: PJA 1996 pag. 307). Per quanto esposto al consid. 3.1 e 3.2, la questione deve essere determinata secondo il diritto cantonale applicabile, essendo stato demandato ai cantoni di stabilire se intendono istituire per la procedura di cui all'art. 108 LAINF le ferie giudiziarie oppure no (SVR 1998 UV no. 10 pag. 26 consid. 2a; cfr. anche DTF 116 V 265; Senn, op. cit., ibidem).

A norma dell'art. 15 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LPTCA), la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lettere a) e b) dell'art. 14 (che ricalca quanto disposto dall'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF). Per parte sua, il Codice cantonale di procedura civile (CPC), al quale rinvia l'art. 23 LPTCA, sancisce all'art. 132 che la decorrenza dei termini previsti dalla legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto. Giusta l'art. 133 cpv. 1 lett. a CPC, le ferie giudiziarie sono stabilite 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale.

4.3 Per quanto precede, il diritto di procedura cantonale applicabile sembra disporre la sospensione dei termini - in generale, e non solo di quelli di ricorso durante le ferie giudiziarie.

Ora, eludendo - senza peraltro minimamente indicarne le ragioni e senza che sia dato a divedere se tale omissione sia da ricondurre ad una semplice svista oppure ad una interpretazione autonoma, da parte dell'autorità giudiziaria cantonale, della normativa applicabile l'esame relativo alla sospensione dei termini a dipendenza delle ferie giudiziarie, la pronuncia impugnata, non tenendo conto di un aspetto essenziale - suscettibile, in concreto, di incidere sostanzialmente sulla valutazione della vertenza - per il giudizio sulla tempestività della domanda di revisione in lite, deve essere considerata arbitraria, perlomeno perché priva di (sufficiente) motivazione.

In tali condizioni e per quanto esposto (cfr. consid. 3.2.), il giudizio cantonale non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. ed è pertanto lesivo del diritto di essere sentito.

Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e considerati il potere di esame limitato di cui fruisce nella fattispecie - concernente una questione di diritto procedurale cantonale questa Corte, nonché la volontà di garantire il doppio grado di giurisdizione, la pronunzia querelata deve essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alla menzionata carenza di motivazione e statuisca di nuovo. (…)" (XIII - inc. 35.2002.8)

                                         in diritto

                               2.1.   In esecuzione della suesposta sentenza federale, questa Corte, preliminarmente, deve verificare di nuovo la tempestività dell'istanza di revisione presentata il 7 aprile 1997 dall'Istituto assicuratore.

                               2.2.   Giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF, deve essere garantita la revisione delle sentenze se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi, oppure se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza.

                                         Pedissequamente, l'art. 14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione

                                         a) se sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

                                         A norma dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art. 14.

                                         Secondo l'art. 132 del Codice di procedura civile ticinese (CPC) - applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 23 LPTCA - la decorrenza dei termini previsti dalle legge o stabiliti dal giudice rimane sospesa durante le ferie, ove non sia diversamente disposto.

                                         Da parte sua, l'art. 133 cpv. 1 CPC recita quindi che le ferie giudiziarie sono stabilite, segnatamente, 7 giorni prima e 7 giorni dopo la Pasqua e il Natale (lett. a).

                               2.3.   Con il proprio giudizio del 22 marzo 2002, il TCA è pervenuto alla conclusione che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA ha iniziato a decorrere, al più tardi, il 3 gennaio 1997, sulla base delle seguenti considerazioni:

"  (…)

2.4.   Con la propria pronunzia del 3 gennaio 2002, il TFA ha affermato, segnatamente, che l'inizio del termine legale di 90 giorni non può dipendere, citiamo: "dalle contingenze della data in cui il medico di circondario dell'_________  decideva di procedere alla valutazione del nuovo documento …" (cfr. I, p. 6 - inc. 35.2002.8).

Ciò deve costituire il punto di partenza della presente disamina.

                             Innanzitutto, questa Corte non può che condividere il parere manifestato dall'__________ (cfr., ad esempio, VI A, p. 5: "Trattandosi di un mero problema medico, è evidente che è la rilevanza da questo profilo del documento quello che conta, non la scoperta in sé dello scritto del dr. __________ "), a mente del quale il termine di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA non può iniziare a decorrere già dal 9 dicembre 1996, siccome la semplice scoperta che il ginocchio sinistro di __________, nel passato, aveva fatto oggetto di un'artroscopia terapeutica, non permetteva ancora all'amministrazione di concludere che tale circostanza era atta a relativizzare la valutazione enunciata dal perito giudiziario, dott. __________, in data 15 luglio 1996.

                             Questa scoperta necessitava di un'interpretazione da parte di uno specialista: concretamente, si trattava di valutare gli effetti del calore prodotto dall'utilizzo di un laser Holmium-YAG, sui tessuti intrarticolari circostanti.

                             Si rivela pertanto infondata la tesi difesa dall'assicurato in sede di ricorso al TFA, ovverosia che, citiamo: "momento determinante, dove con sicurezza l'istante ha conosciuto il fatto nuovo rilevante, è il dicembre 1996, quando cioè ha ricevuto l'incarto dal dottor __________, …" (cfr. III 1, p. 7 - la sottolineatura è del redattore).

                             Alla luce di quanto stabilito dalla nostra Corte federale, assodato che un'interpretazione specialistica della nuova documentazione appariva come indispensabile (circostanza quest'ultima che, del resto, non é stata messa in discussione dal TFA), ci si deve chiedere quando l'__________, agendo con diligenza, avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi necessari per fondare l'istanza di revisione.

                             Le tavole processuali dimostrano inequivocabilmente che per il dottor __________ è stato possibile - nel giro di una decina di giorni - procedere alla visita personale di __________ e allestire il relativo rapporto medico.

                             A questo proposito, il TCA constata che il consulto ha avuto luogo il 29 gennaio 1996 (cfr. doc. _), e che già il 10 febbraio 1997 il dottor __________, al quale l'amministrazione aveva provveduto a trasmettere, segnatamente, il rapporto del medico di circondario, ha stilato il proprio apprezzamento (cfr. doc. _).

                             Pertanto - qualora, da un canto, l'amministrazione avesse immediatamente interpellato il dottor __________, il quale si trova alle sue dipendenze (anziché attendere ben 11 giorni - cfr. i timbri apposti sul doc. _) e qualora, d'altro canto, __________ fosse stato convocato entro una settimana (anziché lasciare trascorrere più di un mese - cfr. doc. _), lasso di tempo che appare senz'altro ragionevole - questa Corte è dell'avviso che l'__________ avrebbe potuto essere a conoscenza del motivo di revisione, volendo largheggiare, entro il 3 gennaio 1997 al più tardi, data dalla quale ha quindi iniziato a decorrere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA.

                             A questo punto, può pure rimanere aperta la questione a sapere se fosse veramente indispensabile, da un lato, procedere ad una visita personale dell'assicurato, ritenuto che il dottor __________ ha basato la propria valutazione, per l'essenziale, su uno studio della letteratura specialistica e, dall'altro, richiedere un secondo parere al dottor __________, visto che le conclusioni a cui era pervenuto il medico di circondario erano già di per sé chiare." (STCA del 22.3.2002, succitata)

                                         Nel 1997, la Pasqua era caduta il 30 marzo.

                                         In ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC, a cui rinvia l'art. 23 LPTCA, la decorrenza del termine di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA è rimasta sospesa durante il periodo 23 marzo - 6 aprile 1997.

                                         Tenuto conto della suddetta sospensione, il termine di 90 giorni è dunque venuto a scadere in data 17 aprile 1997.

                                         Se ne deduce pertanto che - inoltrata il 7 aprile 1997 (cfr. I - inc. _) - l'istanza di revisione dell'__________ deve essere ritenuta tempestiva.

                                         Del resto, anche volendo considerare l'ipotesi più favorevole a __________, ossia che la decorrenza del termine di cui all'art. 15 cpv. 1 LPTCA avrebbe già avuto inizio in data 9 dicembre 1996 (il giorno stesso in cui all'__________ è pervenuta copia del referto 5 settembre 1995 del dott. __________, rispettivamente, del rapporto relativo all'intervento operatorio del 17 luglio 1995, cfr. doc. _ e XI, consid. 2.3.- inc. 35.2002.8), ciò non permetterebbe ancora al TCA di dichiarare irricevibile l'istanza di revisione del 7 aprile 1997.

                                         In effetti - tenuto conto anche della sospensione disposta dall'art. 133 cpv. 1 lett. a CPC in coincidenza con il Natale (18 dicembre 1996-1° gennaio 1997) il termine di 90 giorni scadrebbe il 7 aprile 1997.

                               2.4.   Con la propria pronunzia del 18 aprile 2000 (cfr. LIX - inc. _), questa Corte ha già proceduto ad approfonditamente vagliare nel merito la domanda di revisione presentata dall'assicuratore LAINF, riconoscendone finalmente la fondatezza sulla base delle considerazioni seguenti:

"  (…)

2.5.   Dalle tavole processuali emerge chiaramente che l'artroscopia terapeutica eseguita nel luglio 1995 costituisce un elemento di fatto nuovo, che il dottor __________ - perito giudiziario nel procedimento precedente - non ha assolutamente potuto vagliare. Ciò nondimeno, la questione che ora si pone è quella di sapere se tale nuova circostanza, debitamente considerata, sia o meno suscettibile di condurre a delle conclusioni diverse rispetto a quelle a cui pervenne, a suo tempo, il dottor __________ (infortunio 31 maggio 1994 responsabile di un aggravamento direzionale dello stato preesistente del ginocchio sinistro).

                             Precisamente allo scopo di chiarire tale questione, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                             In realtà, questa Corte aveva, inizialmente, conferito mandato alla Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________, diretta dal Prof. dott. __________ (cfr. XXIII). Tuttavia - in ragione del lungo tempo d'attesa prospettato dal dottor __________, spec. in chirurgia del ginocchio presso la suddetta Clinica universitaria (cfr. XXXI) - il TCA ha, finalmente, ritenuto giudizioso interpellare il Prof. __________. Questo in risposta alla richiesta di precisazione formulata da __________ in sede d'osservazioni 6 dicembre 1999 (cfr. LII).

                             Si osserva immediatamente come il dottor __________ sia giunto a delle conclusioni analoghe a quelle dei medici di fiducia dell'__________, nel senso che egli ha espressamente ammesso che la scoperta dell'esecuzione del noto intervento artroscopico 17 luglio 1995, è circostanza atta a relativizzare la valutazione espressa, a suo tempo, dal dottor __________. D'altro canto, l'esperto designato dal TCA ha affermato che - tenuto conto delle odierne conoscenze - l'infortunio assicurato non ha affatto provocato un aggravamento direzionale e durevole dello stato preesistente ma soltanto un peggioramento temporaneo (status quo sine raggiunto al più tardi un anno dopo l'evento traumatico 31 maggio 1994).

                             Dopo aver attentamente esaminato ed approfonditamente discusso, in successione, l'anamnesi remota e, in particolare, l'evento traumatico 26 dicembre 1971, l'infortunio del 31 maggio 1994, il decorso fra il 1994 ed il 1999, l'attuale status clinico e radiologico dei ginocchi, i cambiamenti nello stato di salute intervenuti a contare dal 1994 e gli effetti del trattamento dei danni alla cartilagine mediante laserterapia, tecnica quest'ultima utilizzata dal dottor ___________ in data 17 luglio 1995, il Prof. __________ ha affrontato la questione - centrale - riguardante la causalità:

  "                          a. L'artrosi al ginocchio sinistro diagnosticata in occasione dell'incidente del 31.5.1994 sussisteva indiscutibilmente già in precedenza.

                        Sulla scorta delle esperienze della chirurgia degli infortuni va interpretata come una conseguenza dell'incidente del 1971.

                               b. L'incidente del 31.5.1994 ha provocato un'attivazione dell'artrosí sussistente, cosa che, a giudicare dalla documentazione disponibile, si era ampiamente ridotta (vedere punto 3 "Decorso della cura".

                               c. La lesione parziale del legamento crociato anteriore, riscontrata dopo l'incidente del 31.5.1994, con tutta probabilità risale a una data precedente, ovvero non è stata provocata in questa circostanza. Questa tesi è avvalorata da due motivi:

-       Il versamento insorto dopo l'incidente non era cruento, contrariamente a quanto si riscontra sulle lesioni recenti dei legamenti crociati.

-       Al momento dell'incidente del 31.5.1994 era già possibile notare notevoli alterazioni artrosiche in corrispondenza del legamento crociato, fenomeno che spesso indica una vecchia lesione dei legamenti.

                           Dal momento che l'instabilità provocata dalla lesione parziale del legamento probabilmente preesistente si è mantenuta su una lieve entità fin dall'inizio, ed oggi, probabilmente in seguito alla progressione dell'artrosi, non è più così netta, non viene considerata come causa dei disturbi duraturi.

                               d. La limitazione della flessione dell'articolazione del ginocchio, che nel periodo compreso tra il 1994 e il 1999 si è mantenuta costante all'ordine di 10‑20 gradi, è una conseguenza della frattura del femore curata nel 1972 attraverso un ricurvamento di 15°. Secondo le esperienze clinico‑ortopedíche anche quest'ultima deve essere preesistente.

                                e. Il netto peggioramento dell'artrosi preesistente subentrato nel corso del periodo di osservazione di oltre 5 anni si è manifestato sotto l'aspetto clinico soltanto dal 1997, e sotto l'aspetto radiologico addirittura dal 1999. A mio avviso deve essere attribuito in parte al decorso naturale della malattia, e forse anche alla laserterapia, dato che quest'ultima aveva causato un'irritazione dell'articolazione per un periodo piuttosto prolungato. Meno probabile appare invece una correlazione con l'incidente del 31.5.94, in quanto i sintomi dell'artrosí attivata sono regrediti nel giro di un anno, mentre il deficit di estensione e le alterazioni radiologiche si sono notati soltanto 3 anni dopo l'applicazione della laserterapia." (L, p. 7).

Rispondendo al quesito peritale n. 2, il perito giudiziario ha indicato che l'evento infortunistico del maggio 1994 ha comportato soltanto delle conseguenze temporanee:

"  Quali danni alla salute organici e oggettivabili ha causato l'incidente del 31 maggio 1994?

Risposta: irritazione temporanea, ovvero gonfiore e infiammazione dell'articolazione del ginocchio sinistro già precedentemente affetta da artrosi."

D'altra parte, così come preannunciato, il dottor __________ ha sostenuto la tesi secondo cui la scoperta dell'avvenuta esecuzione di un'artroscopia terapeutica nel luglio 1995, è una circostanza suscettibile di relativizzare le conclusioni contenute nel referto peritale 15 maggio 1996 del dottor __________, nel senso che considerando tale fatto nuovo - l'infortunio assicurato non ha affatto causato un aggravamento direzionale e duraturo dello stato preesistente del ginocchio sinistro:

"  Il dr. __________, perito consulente del tribunale, non era a conoscenza del fatto che il 17 luglio 1995 era stata operata un'artroscopia terapeutica a spese della cassa mutua. Questa informazione nuova potrebbe relativizzare le conclusioni tratte dal dr. __________?

Risposta: sì. Al momento della visita le condizioni dell'articolazione erano nettamente compromesse per effetto delle conseguenze della laserterapia artroscopica.

                  Ignorando questo particolare, il perito non ha potuto fare a meno di sopravvalutare il contributo dell'incidente al problema.    

In ogni caso non sono in grado di confermare il giudizio del dr. __________, secondo cui il problema sarebbe una conseguenza dell'instabilità, altrettanto poco come il prof. __________.

All'epoca si trattava di una conseguenza del nuovo gonfiore e irritazione dell'articolazione.

Sulla scorta delle scoperte raggiunte attualmente come giudica la relazione tra i referti e il fatto occorso il 31.5.1994:

- l'incidente ha provocato un peggioramento permanente determinante di uno stato sussistente in precedenza?

           Risposta:            no.

- oppure ha provocato un peggioramento temporaneo? In caso di risposta affermativa, quando esattamente sarebbe stato nuovamente raggiunto lo stato assunto precedentemente o successivamente anche senza l'incidente (status quo sine)?

           Risposta:            sì. A mio avviso al massimo dopo un anno, vale a dire per il 1.6.1995.

- oppure si tratta di alterazioni dovute ad una causa puramente degenerativa, che in seguito all'incidente del 31 maggio 1994 non hanno subito peggioramenti né permanenti né temporanei?

           Risposta:            no."

Il Prof. __________ si è, infine, parzialmente scostato dall'apprezza- mento espresso dal Prof. __________, il quale é stato interpellato dalle parti pendente causa. Il poc'anzi menzionato specialista - senza invero risultare particolarmente concludente - aveva, segnatamente, sostenuto che, senza il noto intervento chirurgico, il ginocchio sinistro di __________ avrebbe ritrovato la sua precedente funzionalità attorno alla metà del 1996 (cfr. XXII bis):

"  Condivide il parere espresso dal dr. __________ nella perizia del 15 febbraio 1998?

           Risposta:            soltanto in parte.

Concordo con lui riguardo alla valutazione e al giudizio dei referti clinici e radiologici, in particolare anche l'opinione secondo cui all'instabilità e la lesione parziale del legamento crociato anteriore, non va attribuita troppa importanza.

Viceversa non condivido il suo parere riguardo al fatto che la laserterapia artroscopica sarebbe stata prescritta per le conseguenze dell'incidente del 31 maggio 1994. Sono anzi fermamente convinto che sia stata eseguita per curare l'artrosi. Il dr __________, a suo tempo autore dell'intervento, scrive in una forma inequivocabile che la cartilagine da lui curata aveva subito alterazioni di natura degenerativa e non traumatica, cosa che avvalora appieno il giudizio del dr. ________ che ha eseguito l'artroscopia. Ho avuto ulteriore conferma di questo stato di fatto esaminando la videoregistrazione, da cui non si osservano danni alla cartilagine circoscritti, tipici dei casi di incidenti, bensì porzioni colpite molto estese e mal delimitate, tipiche appunto dell'artrosi.

Anche la supposizione espressa per la prima volta dal prof. __________, secondo cui l'incidente del 31.5.1994 avrebbe colpito principalmente l'articolazione patello-femorale, contrasta con le descrizioni precedenti della dinamica dell'incidente. La rotula e la sua articolazione viene colpita principalmente con un colpo inferto dal lato anteriore, come era accaduto al paziente in occasione dell'incidente d'auto del 1971. Le relazioni sulla dinamica dell'incidente del 31.5.1994 descrivono invece - chiaramente e ripetutamente! - un colpo inferto dal lato mediale, che compromette la rotula soltanto in misura ridotta.

Questo giudizio differente e l'osservazione del decorso inizialmente positivo mi hanno indotto a dissociarmi dal parere del dr. _________ ed a presupporre invece che, a partire dalla metà del 1995, venissero curate soltanto le conseguenze dell'artrosi e del relativo trattamento".

A mente di questa Corte, le risultanze della perizia 2 novembre 1999 del Prof. dott. __________ - confermative della tesi difesa dal dottori __________ e __________ - appaiono, indubbiamente, suscettibili di fondare la pretesa revisione della sentenza 19 agosto 1996, in forza degli artt. 108 cpv. 1 lett. i LAINF e 14 lett. a LPTCA.

In effetti, non è apprezzando in modo diverso fatti già noti al precedente perito giudiziario, che il dottor __________ é pervenuto alla conclusione che l'infortunio del maggio 1994 ha, in realtà, giocato soltanto un ruolo causale transitorio. Egli ha, per contro, dimostrato che il dottor __________ - e, di riflesso, il TCA, sul cui referto peritale aveva basato la propria pronunzia - è stato indotto ad ammettere l'esistenza di un peggioramento direzionale e duraturo del danno preesistente al ginocchio sinistro, siccome all'oscuro del fatto che __________, in data 17 luglio 1995, si era sottoposto ad un intervento artroscopico mediante laserterapia e che, dunque, il ginocchio presentava gli esiti di questo provvedimento terapeutico. Ciò rappresenta, pertanto, una circostanza sicuramente rilevante ai fini del giudizio (cfr. XLV, risposta al quesito peritale n. 3), sconosciuta all'epoca in cui il perito giudiziario ha allestito il proprio referto, rispettivamente lo scrivente Tribunale ha emanato la propria sentenza.

Interpellato, in via informale, dal TCA, lo stesso dottor __________, autore della perizia giudiziaria 15 maggio 1996, ha sostanzialmente dovuto ammettere che la scoperta dell'avvenuta esecuzione di un intervento d'artroscopia mediante laserterapia, rappresenta una circostanza suscettibile di relativizzare le conclusioni a cui, a suo tempo, pervenne:

" Il fatto di non di non aver saputo niente dell'artroscopia terapeutica con lisciaggio laser della cartilagine sull'articolazione femoropatellare e femorotibiale mediale, eseguita dieci mesi prima della mia perizia, relativizza le conclusioni tratte nel rapporto del 15.5.96. (…). L'abrasione laser della cartilagine è un trattamento più traumatico di quanto vogliano far credere i sostenitori e con risultati tutt'altro che scontati. Al momento della mia perizia lo stato del paziente era quasi sicuramente ancora influenzato negativamente dalla terapia laser artroscopica" (LVII).

A questo proposito, vale la pena rammentare che il summenzionato perito giudiziario, rispondendo al quesito n. 1 di parte ricorrente, aveva sì affermato che l'evento traumatico del maggio 1994 influenzò in modo decisivo il decorso spontaneo dell'artrosi post-traumatica, ciò nondimeno, il dottor __________ aveva pure aggiunto di non disporre d'argomenti medico-scientifici per supportare quest'affermazione e, soprattutto, d'essere "… semplicemente colpito dal rapido aggravamento dell'artrosi in meno di 2 anni" (cfr. XVI, p. 6 - inc. _ - la sottolineatura è del redattore).

2.6.   Con le proprie osservazioni 6 dicembre 1999, l'assicurato ha genericamente censurato la perizia allestita dal Prof. __________. A quest'ultimo é, in particolare, stato rimproverato d'esser pervenuto a "… delle conclusioni contrastanti con altre perizie fatte in precedenza, mettendo in discussione rapporti fatti da altri medici ortopedici" (LII) e di aver, per contro, sposato la tesi difesa dal medico di circondario dell'__________.

                             In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss.; STFA 6 luglio 1993 in re M. D.).

                             Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                             Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                             Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                             Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, pag. 311ss. consid. 1b).

                             Ritornando al caso di specie, questo TCA osserva che il rapporto 2 novembre 1999 del dottor __________ non contiene contraddizioni. Contraddizioni che, del resto, neppure l’assicurato é riuscito a mettere in luce.

                             D'altra parte, il referto consegnato presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere dato, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (RAMI 1991 succitata): in particolare, l'esperto giudiziario ha espresso le proprie valutazioni in modo assolutamente chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

Vero è che l'opinione espressa dal dottor __________ si trova in contrasto con quella del perito interpellato dal TCA nel quadro del precedente procedimento. Tuttavia, non va qui dimenticato come il dottor __________ abbia, sì, concluso che l'infortunio assicurato ha provocato un peggioramento direzionale della preesistente artrosi, ma senza aver potuto valutare una circostanza rilevante allora sconosciuta - quale l'artroscopia terapeutica a cui __________ è stato sottoposto nel luglio 1995. Da qui l'istanza di revisione ora sub judice.

È altrettanto vero che il perito giudiziario si è scostato dall'apprezzamento espresso in data 3 marzo 1996 dal __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. VII - inc. _). Tuttavia, già all'epoca, questa Corte, condividendo, in questo senso, le censure sollevate da ambedue le parti (cfr. IX e X - inc. _), aveva ritenuto non sufficienti le indicazioni fornite dal dottor __________, ragione per cui aveva ordinato l'esecuzione della perizia giudiziaria allestita dal dottor __________ (cfr. XI - inc. _).

In conclusione, i numerosi accertamenti esperiti hanno permesso d'accertare che l'artroscopia eseguita, nel luglio 1995, dal dottor __________, ha, decisamente, comportato più danni che vantaggi. Per le conseguenze negative del suddetto intervento, l'__________ non può essere ritenuto responsabile neppure in forza dell'art. 6 cpv. 3 LAINF, essendo i relativi costi andati a carico dell'assicurazione contro le malattie. A __________ rimane, beninteso, riservata la facoltà di convenire in giudizio il dottor __________, qualora dovesse ritenere soddisfatte le condizioni dell'art. 41 CO oppure quelle dell'art. 97 CO. (…)"

(STCA del 18.4.2000 succitata)

                                         Queste argomentazioni non possono che essere confermate in questa occasione.

                                         L'istanza di revisione presentata dall'istituto assicuratore il 7 aprile 1997 deve dunque essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza di revisione é accolta.

                                         § È accertato che il nesso causale naturale fra l'infortunio del 31 maggio 1994 ed i disturbi localizzati al ginocchio sinistro, si è estinto a decorrere dal 1° giugno 1995.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.87 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.02.2003 35.2002.87 — Swissrulings