Raccomandata
Incarto n. 35.2002.85 mm/cd
Lugano 6 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 12 settembre 2002 emanata da
__________
rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 marzo 1985, rispettivamente, 27 luglio 1998, __________ è rimasto vittima di due infortuni interessanti entrambi l'arto superiore destro (il bicipite il primo, la spalla il secondo), relativamente ai quali l'__________ ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Per tener conto dei postumi residuali degli eventi assicurati, __________ è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% a contare dal 1° luglio 1999, nonché di un'indennità per menomazione all'integrità del 5%.
La decisione su opposizione dell'__________ è stata confermata, in ultima istanza, dal TFA, con pronunzia del 10 ottobre 2001.
1.3. Nel corso del mese di marzo 2002, il patrocinatore dell'assicurato ha invitato l'Istituto assicuratore a nuovamente valutare l'entità dell'incapacità lucrativa, tenuto conto e dell'età avanzata dell'assicurato e della "… mancanza di resistenza nell'eseguire anche quei lavori in un primo momento ritenuti ancora fattibili …" (cfr. doc. _).
1.4. L'__________, con decisione formale del 31 luglio 2002, ha negato che fossero realizzati i presupposti per procedere ad una revisione della rendita di invalidità, siccome "… non risulta essere intervenuto un apprezzabile cambiamento, segnatamente un peggioramento dello stato postinfortunistico rispettivamente dell'esigibilità cagionata dallo stesso" (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 12 settembre 2002, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2002, __________, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita di invalidità del 100% dal 1° novembre 2001 ed un'IMI proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto (I, p. 9).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
7.
Con scritto 27.3.2002 alla __________, il qui sottoscritto rappresentante dell'assicurato rilevava che
"A differenza di quanto constatato in precedenza e sulla cui base sono state emesse le precedenti decisioni, è ora chiaramente emerso quale importante disturbo che affligge il signor __________ la mancanza di resistenza nell'eseguire anche quei lavori in un primo momento ritenuti ancora fattibili dall'assicurato.
Questa problematica specifica del signor __________, associata alla sua età avanzata, finora non è mai stata valutata in modo accurato, come pure ha rilevato il medico curante Dr. Med. __________ e di cui all'annesso parere 20.11.2001"
e quindi si chiedeva
"una nuova analisi della situazione, la più accurata possibile, alla luce di questi nuovi fatti con emanazione di una Vostra nuova decisione relativa alla rendita d'invalidità. Specificatamente si dovrà verificare concretamente quali possibili reali attività lavorative e in che misura può ancora svolgere l'assicurato, in considerazione in particolare della detta mancanza di resistenza".
8.
II 31.7.2002 la __________ ha emesso una decisione riconfermando le prestazioni stabilite in precedenza, ritenendo che "non risulta essere intervenuto un apprezzabile cambiamento, segnatamente un peggioramento, dello stato postinfortunistico rispettivamente dell'esigibilità cagionata allo stesso".
Con tempestiva opposizione di data 5 settembre 2002, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della decisione 31.7.2002 della __________, "nonché la conferma, tramite adeguati accertamenti medici, di un peggioramento dello stato postinfortunistico, rispettivamente dell'esigibilità cagionato dallo stesso, con conseguente aumento della rendita d'invalidità al 100% e assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica pure del 100%".
Si protestavano inoltre adeguate ripetibili per il necessario intervento del sottoscritto legale (v. Anwaltsrevue 4/2002 pag. 16 ss).
La decisione della __________ ha confermato l'incapacità lavorativa del 20% sulla base di una visita medica di revisione e di cui all'esame del 6.6.2002 effettuato dal Dr. med. __________.
Il signor __________, in tale occasione, ha chiaramente esposto la sua personale situazione e l'aggravarsi del suo stato di salute (v. dichiarazione dell'assicurato a pag. 2 dell'esame medico).
Nella valutazione seguente (p. 3) il Dr. med. __________ si è permesso di indicare l'esigibilità fisica del signor __________, senza però eseguire alcuna nuova visita o nuova prova adeguata, riprendendo invece alla lettera quanto precedentemente aveva indicato il Dr. med. __________ in data 16.08.1999.
II Dr. med. __________, quale unica analisi sul paziente, ha semplicemente chiesto al signor __________ se era in grado di sollevare una volta la sedia sulla quale si trovava, al quale il signor __________ l'ha alzata una volta fino alla vita.
Nell'opposizione si faceva inoltre presente, fatto ancor più grave, che il Dr. med. __________ abbia scritto nel referto 6.6.2002 che l'esigibilità fisica è stata confermata in accordo con l'assicurato, fatto che invece non è mai avvenuto.
Il peggioramento dello stato di salute, si faceva ancora osservare nel testo dell'opposizione, è comodamente verificabile con analisi appropriate, come pure eseguito recentemente dal Dr. med. __________ (v. annessa relazione 5.8.2002).
9.
Con la decisione qui impugnata, la __________ ha respinto l'opposizione presentata dall'assicurato.
La __________ (v. considerando 1 decisione impugnata) ha per prima cosa sostenuto che la richiesta tendente all'ottenimento di un'IMI non poteva venir esaminata poiché sarebbe stata fatta valere solo in sede di opposizione.
Con scritto 27.3.2002 alla __________, l'assicurato aveva chiesto "una nuova analisi della situazione ... con emanazione di una nuova decisione".
Quindi, contrariamente a quanto indica la __________, non devono essere esaminate unicamente le questioni in merito alle quali l'amministrazione ha precedentemente preso posizione.
Dovendo determinarsi sulla richiesta di una analisi aggiornata della situazione postinfortunistica dell'assicurato, congiuntamente alla decisione di una rendita d'invalidità l'assicuratore LAINF è tenuto a emettere una conseguente decisione pure riguardante l'IMI, a cui ogni assicurato ha per legge diritto senza che ne debba fare richiesta esplicita (art. 24 cpv. 2 LÀINF).
Nel nostro caso, inoltre, l'assicurato non ha mai rinunciato a tale diritto nell'ambito della propria richiesta di rianalisi della situazione.
Di conseguenza sono giustificate le richieste tendenti all'ottenimento di una rendita maggiore d'invalidità e di un'indennità per menomazione.
10.
La __________ ha negato l'esistenza di una mutazione notevole del grado d'invalidità (v. considerandi 3 e 4 decisione impugnata) sostenendo da un lato che i certificati del medico curante Dr. __________ prodotti dall'assicurato non attestavano ciò, mentre d'altro lato ha ritenuto di nuovo sufficienti le indicazioni espresse dal medico di circondario dott. __________ secondo cui non si rivelerebbe alcun notevole peggioramento dello stato di salute.
Lo stato di salute dell'assicurato sensibilmente peggiorato è dimostrato dai certificati medici del Dr. med. __________ del 20.11.2001 e 5.8.2002 e potrà essere meglio accertato tramite perizia medica e attitudinale che si chiede in questa sede.
Contrariamente al dire della __________, questi certificati attestano un peggioramento dopo l'emanazione della precedente decisione (v. in particolare annesso certificato 5.8.2002 "ora il paziente presenta ...").
Inoltre, come risulta dagli atti e sempre contrariamente al dire della __________, il Dr. med. __________ è stato sempre informato in merito al precedente procedimento giudiziario.
Nella propria decisione, la __________ riprende semplicemente le conclusioni arbitrarie espresse dal medico fiduciario __________.
Le critiche contenute nell'opposizione e concernenti la maniera in cui è stata eseguita la visita medica di revisione presso la __________ non sono state minimamente discusse e sono pertanto da riconfermare integralmente e meglio come segue:
II signor __________, in occasione della visita presso il dott. __________, ha chiaramente esposto la sua personale situazione e l'aggravarsi del suo stato di salute (v. dichiarazione dell'assicurato a pag. 2 dell'esame medico).
Nella valutazione seguente (p. 3) il Dr. med. __________ si è permesso di indicare l'esigibilità fisica del signor __________, senza però eseguire alcuna nuova visita o nuova prova adeguata, riprendendo invece alla lettera quanto precedentemente aveva indicato il Dr. med. __________ in data 16.08.1999.
Il Dr. med. __________, quale unica analisi sul paziente, ha semplicemente chiesto al signor __________ se era in grado di sollevare una volta la sedia sulla quale si trovava, al quale il signor __________ l'ha alzata una volta fino alla vita.
Si fa inoltre presente, fatto ancor più grave, che il Dr. med. __________ abbia scritto nel referto 6.6.2002 che l'esigibilità fisica è stata confermata in accordo con l'assicurato, fatto che invece non è mai avvenuto.
11.
Nella propria decisione qui impugnata la __________ non si è espressa sulla richiesta di versamento di adeguate ripetibili per il necessario intervento del sottoscritto legale (v. Anwaltsrevue 4/2002 pag. 16 ss.), come formulato in sede di opposizione.
Si ritiene che le stesse siano dovute dalla __________ a partire dalla procedura di opposizione e pertanto si formula tale richiesta in sede di petitum" (I).
1.6. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Con il proprio gravame, l'assicurato ha chiesto, fra l'altro, la condanna dell'assicuratore LAINF convenuto a corrispondergli un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva ("proporzionale al grado d'invalidità riconosciuto", cfr. I, p. 9).
In realtà, né con la decisione formale del 31 luglio 2002 (cfr. doc. _) né con quella su opposizione del 12 settembre 2002 (cfr. doc. _), l'__________ si è pronunciato a proposito del diritto di __________ ad essere posto al beneficio di un'IMI aggiuntiva.
Anche con la propria risposta di causa (cfr. III, p. 3), l'assicuratore convenuto si è astenuto dall'esprimersi nel merito della questione.
In tali condizioni - ricordato che, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV 81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 24.10.1991 in re N. G., 4.5.1992 in re G. V., 3.9.1998 in re C. e 9.4.1999 in re G. V.) - questa Corte non può esaminare la domanda di giudizio n. 3..
L'assicuratore LAINF convenuto è comunque invitato a pronunciarsi - senza indugio - circa l'eventuale diritto dell'assicurato a beneficiare di un'IMI aggiuntiva.
Nel merito
2.3. A norma dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (cfr., su questo aspetto, STFA del 31 dicembre 1991 nella causa C.V., non pubblicata).
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.8. In concreto, il TCA deve esaminare se il grado di invalidità del ricorrente é notevolmente mutato, così come richiesto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA del 28 luglio 1999 nella causa V. d. P.-D. consid. 1b in fine, U 95/99, e giurisprudenza ivi menzionata).
2.9. Con giudizio del 4 aprile 2000, questa Corte - fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita medica di chiusura del 14 giugno 1999, effettuata dal medico di circondario supplente, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia - ha accertato che __________, malgrado i postumi infortunistici presentati, era ancora in grado di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività alternative a quella di aiutante di tipografia, originariamente svolta.
Dal suddetto giudizio giova qui riprendere le seguenti considerazioni:
" 2.4. In concreto, in data 14 giugno 1999, ha avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Questo lo status oggettivamente costatato dal dottor _________ a livello dell'arto superiore destro:
« Oggettivamente esiste una periartropatia omero-scapolare
post-traumatica da lieve fino a media entità a destra con una capacità attiva d'elevazione possibile fino 150° e d'abduzione fino a 130°. La rotazione esterna è possibile fino a 35° e la rotazione interna fino a 80°. Non esistono segni di risparmio in paziente destrimano. Clinicamente e radiologicamente la frattura dell'omero destro è consolidata» (doc. _, p. 2).
Il medico di circondario ha poi discusso la questione relativa all'esigibilità lavorativa, pervenendo alla conclusione che __________ avrebbe potuto riprendere l'esercizio dell'attività di aiuto-tipografo, pur presentando un minimo scapito di rendimento (10-15%):
« L'assicurato è ancora in grado di lavorare come aiuto-tipografo.
Il paziente è ancora in grado di portare all'imbocco della macchina delle pile di fogli di grandezza variabile. Può anche prelevare dalla pila di carta un mazzo e depositarlo alla base dell'imbocco della rotativa. Può senza problemi sorvegliare l'operazione di stampa. Può prendere un mazzo alla volta dalla pila di fogli stampati e metterla in ordine sopra la paletta fino a formare la pila definitiva stampata da portare via con il sollevatore manuale.
L'assicurato può senz'altro anche pulire la macchina rotativa. Questa pulizia deve essere fatta con movimenti rotativi di sfregamento che l'assicurato sotto l'orizzontale può senz'altro eseguire.
Il paziente a causa di questa periatropatia omero-scapolare
post-traumatica destra è un po' rallentato nell'eseguire questi lavori e per questa ragione il rendimento sarà abbassato.
Giudichiamo la capacità lavorativa restante di 85-90%» (doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato - in cui si è fatto stato dell'impossibilità di svolgere l'originaria professione di
aiuto-tipografo, perlomeno conformemente alla valutazione espressa dal dottor __________ - l'__________ ha ritenuto indicato procedere a degli accertamenti amministrativi supplementari. In data 24 agosto 1999, un suo ispettore ha, in effetti, incontrato il direttore della ditta
__________, allo scopo di, finalmente, precisare le mansioni che __________ era concretamente chiamato a svolgere.
Proprio sulla base delle risultanze dell'incontro, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che "… l'attività di aiutante di tipografia non appare più - nel caso del signor __________ e agli occhi del signor __________ - ragionevolmente (nell'ottica produttiva di un'azienda) esigibile" (doc. _).
L'Istituto assicuratore convenuto ha, quindi, stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Seguendo le indicazioni ulteriormente fornite dal proprio medico di circondario - il quale, con rapporto 16 agosto 1999, ha puntualmente descritto gli impedimenti funzionali che l'assicurato presenta, a fronte dei postumi dell'evento traumatico del luglio 1998 (doc. _) - l'__________ ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, attività professionali fisicamente leggere, che non implicano il sollevare/trasportare pesi importanti, rispettivamente, il compiere taluni movimenti, sopra l'orizzontale, quali l'operaio presso la __________, il bobinatore presso la __________, il trafilatore presso la __________, l'assemblatore presso la __________ e, infine, il venditore presso il Garage __________ (cfr. doc. _).
Con il proprio gravame, l'insorgente ha, in primo luogo, censurato le certificazioni redatte dal medico di circondario dell'__________, le quali "… non tengono sufficientemente conto e/o non riferiscono compiutamente dei reali gravi problemi di salute risentiti e oggettivamente presenti nella persona del ricorrente" (I, p. 3). A sostegno della propria tesi, __________ si è limitato a produrre un certificato, datato 9 agosto 1999, del dottor __________, Primario di chirurgia presso l'Ospedale regionale di __________ (doc. _), ai termini del quale il suo paziente è portatore di un danno importante al braccio destro - braccio dominante - ragione per cui "… non sarà più pensabile un'attività manuale con grossi pesi" (doc. _).
Questa Corte costata immediatamente che il succitato referto stilato dal dottor __________ si trova, decisamente, in sintonia con l'opinione difesa dall'__________, secondo cui l'assicurato non è più in grado d'esercitare attività gravose con il braccio destro, interessato dall'infortunio 27 luglio 1998. Del resto, il medico curante dell'insorgente non ha affatto escluso che egli possa essere reinserito in un'attività alternativa, più leggera dal profilo dell'impegno fisico.
La descrizione degli impedimenti funzionali redatta dal dottor __________ in data 16 agosto 1999 (doc. _ ), appare, peraltro, precisa e dettagliata e, soprattutto, essa non è stata assolutamente criticata dal dottor _________. Si ricorda, a questo proposito, che rientra proprio fra i compiti del medico, quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e d'indicare, dopo averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace d'esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta, però, all'assicuratore indicare le possibilità di lavoro concrete entranti in considerazione per l'assicurato, per poi determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che questi potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro (Estr. INSAI delle sentenze del TFA 1989 n. 3; 1984 n. 4).
Ora, attentamente comparate le indicazioni contenute nel rapporto relativo alla visita medica di chiusura 14 giugno 1999 (cfr. doc. _, p. 2 in fine), rispettivamente, nel referto 16 agosto 1999 (doc. _), con la descrizione di ognuna delle summenzionate attività sostitutive, lo scrivente Tribunale non vede motivi per dubitare che queste ultime siano pienamente compatibili con gli impedimenti funzionali di cui è ancora portatore __________. Trattasi, in effetti, d'attività, estremamente leggere, che non comportano il sollevare, rispettivamente, lo spostare pesi importanti sopra l'altezza del petto, che implicano il maneggio d'attrezzi soltanto di un'entità media-leggera e, infine, che non richiedono neppure l'ingaggio dell'arto superiore destro in lavori sopra la testa (cfr. doc. _).
Relativamente all’attività ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre, dunque, far capo alle valutazioni - circostanziate ed approfondite - dell’__________, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio chiesto dall'assicurato (cfr., per la valutazione anticipata delle prove, RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 in re A. B. P., STFA del 13 febbraio 1992 in re M. O., STFA del 13 maggio 1991 in re A. A., STCA del 25 novembre 1991 in re G. M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag 39 e pag. 177; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).
In secondo luogo, __________ ha qualificato come irrealistiche le opportunità di lavoro segnalate dall'Istituto assicuratore convenuto, facendo valere, in fin dei conti, che la situazione attuale le mercato del lavoro non offrirebbe assolutamente tali possibilità occupazionali.
Nella sentenza pubblicata in RCC 1989, p. 331 consid. 4a - pronunzia pure evocata dal ricorrente - il TFA aveva affermato che non si può parlare d'attività ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, nella misura in cui la medesima è presente in una forma talmente ristretta che il mercato del lavoro praticamente non la conosce oppure soltanto a dipendenza d'irrealistiche concessioni da parte di un datore di lavoro medio (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 86).
Lo scrivente TCA ha, da parte sua, già fatto applicazione di tale giurisprudenza, ad esempio, nella sua sentenza 18 marzo 1998 in re O., affermando che l’attività di benzinaio “... resa inutile dall’introduzione sistematica dei self-service, é praticamente scomparsa dal mercato del lavoro ticinese. Il “benzinaio” che oggi si incontra é, in realtà, (...), un “cassiere-venditore” che viene impiegato soltanto quando, oltre alla benzina, il distributore vende altri prodotti (in genere, prodotti specifici per le automobili, bibite, giornali, (...) oppure é affiancato da un esercizio pubblico”.
In casu, le indagini esperite sul terreno dall’assicuratore infortuni convenuto, costituiscono la miglior prova che le relative attività professionali sono, a tutt’oggi, presenti sul mercato del lavoro.
D’altro canto, questa Corte non ignora certo le difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
Per il resto, non va dimenticato che le opportunità per un adeguato reinserimento professionale dell’assicurato, non si esauriscono certo nelle occupazioni elencate - a titolo esemplificativo - dall’_______. A questo preciso proposito, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI, la nostra Corte federale ha, ciò nondimeno, precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività. Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
A mero titolo d'esempio, possono essere citate le seguenti attività sostitutive, confacenti ad un assicurato a cui sono praticamente preclusi lavori gravosi con il braccio destro dominante: l’attività di operaio presso la __________ [cfr. inc. _] che consiste nel togliere da una pressa automatica delle conchiglie di materiale sintetico del peso massimo di 100 gr., quella di operaio presso la __________, ditta che produce volanti per autovetture del peso di 1.2-2 kg., che comporta soltanto lavori di carteggiatura, stuccatura, scocciatura delle parti da non verniciare, lisciatura [cfr. doc. _ - DPL 2658], quella d’addetto alla lavorazione del feltro presso la __________, che consiste nel porre, ad uno ad uno, dei cappelli di feltro non ancora rifiniti sopra delle forme metalliche o di legno e nel calare, successivamente, una pressa a vapore sopra la forma stessa [DPL 2612] oppure ancora quella d’addetto all’imballaggio presso il __________, che consiste nel sistemare il prodotto già imballato sotto una macchina etichettatrice, la quale provvede automaticamente all’apposizione dell’etichetta autoadesiva. In seguito, il prodotto deve essere riposto in un container, il quale, una volta pieno, viene trasportato, con l’ausilio di un carrello, fino alla cella frigorifera [DPL 2612].
A notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b)"
(STCA succitata, consid. 2.4.).
In applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi - facendo riferimento all'allora vigente propria giurisprudenza secondo la quale un uomo, costretto a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con un rendimento completo, avrebbe potuto conseguire un reddito lordo annuo pari a fr. 35'000.-- - lo scrivente TCA ha finalmente fissato al 26% il grado dell'invalidità presentata da __________ (cfr. STCA succitata, consid. 2.5. e 2.6.).
Statuendo sui ricorsi interposti da entrambe le parti, il TFA, con la pronunzia del 10 ottobre 2001, U 217+225/00, ha, da un canto, esplicitamente confermato la circostanza che, malgrado i postumi residuali degli eventi traumatici assicurati, __________ è ancora in grado di svolgere - a tempo pieno e con un rendimento normale - lavori leggeri confacenti (cfr. STFA del 10.10.2001, consid. 4a).
D'altro canto, però, la Corte federale si è scostata dalla prassi cantonale in materia di reddito da invalido ed ha confermato il valore e, in ultima analisi, anche il grado di invalidità ritenuti dall'Istituto assicuratore convenuto con la decisione su opposizione del 3 settembre 1999:
" 4.- a) Nel caso concreto emerge dagli atti che l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di aiuto tipografo, esercitata per una decina d'anni prima di rimanere disoccupato nel febbraio 1998. Questa valutazione non è contestata. Vi è per contro divergenza sulla questione di sapere in quale misura l'assicurato sarebbe in grado di mettere a frutto la sua residua capacità di lavoro in attività sostitutive confacenti allo stato di salute. A mente dell'interessato, la sua capacità sarebbe notevolmente compromessa anche in simili occupazioni. Il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide questa tesi. Dagli accertamenti esperiti ed evidenziati in particolare nel rapporto allestito il 16 agosto 1999 dal dott. __________, medico di circondario dell'__________, risulta in modo convincente che l'assicurato non è limitato nello svolgimento di determinate attività leggere, idonee dal profilo sanitario. Da tali conclusioni, fatte propria dall'autorità cantonale, non sussiste alcun motivo di dipartirsi. Le censure formulate in proposito nel ricorso di diritto amministrativo dell'assicurato, analoghe a quelle da lui proposte in sede di gravame all'istanza precedente, non permettono a questa Corte di pervenire a diversa soluzione (cfr. sull'attendibilità delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di continuare ad esercitare la sua originaria professione di aiuto tipografo, le istanze inferiori hanno fatto capo a un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato.
Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto disposto nel provvedimento amministrativo impugnato e avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere
adeguate negli anni 1994-1999. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito d'invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25 % del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni dell'istanza cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'__________ ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso diverse aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'interessato, secondo il medico di circondario, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e a rendimento normale, i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1999, un reddito annuo medio pari a fr. 38'352.11. Orbene, Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico d'invalido operata dall'__________, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione a fr. 53'810.-- (fr. 4268.-- : 40 x 41.9 x 12 x 100.3%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 surricordata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare, se realizzate, comunque, tutte le premesse, una riduzione del salario statistico fino al limite massimo del 25%.
(…)"
(STFA 10.10.2001 succitata, consid. 4 - la sottolineatura è del redattore).
2.10. Quelle esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che giustificarono, a suo tempo, l'assegnazione all’assicurato di una rendita di invalidità del 20%.
Non resta, dunque, che esaminare la situazione esistente nel mese di settembre 2002.
Dagli atti di causa si evince che, nel corso del mese di marzo 2002, l'insorgente ha chiesto all'__________ di rivalutare il grado dell'invalidità da lui presentata, rilevando, in particolare, che, citiamo: "A differenza di quanto constatato in precedenza e sulla cui base sono state emesse le precedenti decisioni, è ora chiaramente emerso quale importante disturbo che affligge il signor __________ la mancanza di resistenza nell'eseguire anche quei lavori in un primo momento ritenuti come fattibili dall'assicurato. Questa problematica specifica del signor __________, associata alla sua età avanzata, finora non è mai stata valutata in modo accurato, …" (doc. _ la sottolineatura è del redattore).
Secondo __________, simile pretesa sarebbe stata supportata dalla seguente certificazione, datata 20 novembre 2001, del suo medico curante, il dott. __________, Primario di chirurgia presso l'Ospedale regionale di __________:
" (…)
ho parlato ancora con il sig. __________ e devo constatare che la problematica è sempre la stessa: il paziente pensa che la decisione del Tribunale federale, il quale ha rigettato la richiesta di aumento di una rendita di invalidità, non sia giusta.
Posso capire il paziente perché la __________ ha valutato a fondo il suo stato attuale e la funzione della spalla che, per fortuna, dopo questo grave incidente, ha recuperato in modo sorprendente.
Quello che disturba il paziente, che probabilmente non riesce ad esprimersi e non riesce a far capire ai medici della __________, è che manca la resistenza come manovale.
Il paziente riesce a fare tutti i movimenti, con un po’ di fatica ad alzare il braccio, ma rispetto a prima non ha più resistenza se deve lavorare con dei pesi.
Secondo me questa lamentela è credibile e deve essere presa sul serio, Senza dover troppo rischiare, ci si potrebbe domandare se fare ancora un appello, in quanto questa problematica specifica del paziente finora non è mai stata valutata in modo accusato. Si tratta sicuramente di una lamentela soggettiva, che però può anche verificarsi. Questa problematica, associata all'età avanzata del paziente, può essere sicuramente un argomento valido.
(…)" (certificato accluso al doc. _).
L'Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, ha predisposto degli accertamenti di ordine medico, sottoponendo il ricorrente ad una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedico.
Queste, le considerazioni contenute nel referto datato 6 giugno 2002:
" (…)
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO
Ha problemi alla spalla destra nel senso di bloccaggi, non ha più resistenza e gli manca la forza.
Accusa anche un dolore al gomito radialmente e ulnarmente, ogni tanto le 3 dita radialmente della mano destra si bloccano.
Ogni tanto gli scappano degli oggetti dalla mano.
Ultimamente ha problemi anche alla gamba sinistra.
A Lugano è stata riscontrata un'ernia discale a livello L4/L5.
Era già previsto un intervento.
Attualmente gli manca la forza alla gamba.
È a beneficio di una rendita __________ del 20% e ha percepito un'indennità per menomazione all'integrità fisica del 5%.
Nel suo stato attuale gli è molto difficile trovare un lavoro e attualmente è in disoccupazione completa.
STATO GENERALE
Assicurato 60enne, in buone condizioni generali, di statura picnica e muscoloso.
Buona collaborazione.
STATO LOCALE
Spalla destra
All'ispezione le cicatrici sono senza particolarità.
Manca il caput lungo del bicipite.
Al gomito, parte radiale, si nota un dolore pressorio, come anche nella parte ulnare/prossimale dell'epicondilo.
Funzione
Abduzione/adduzione 160-0-30°
Elevazione/retroversione 170-0-30°
Extra-/intrarotazione 20-0-90°
Test di Jobe, Neer, Palm-up, Lift-off negativi.
Nessun'instabilità.
DIAGNOSI
- Esiti in stato dopo iniziale frattura sottocapitale dell'omero destro il 27.7.1998, trattata cruentemente tramite osteosintesi della frattura il 29.7.1998.
- Esiti dopo rottura del tendine lungo del muscolo bicipitale destro il 26.3.1985 trattata tramite una sutura e fissazione al caput breve il 12.4.1985.
- Ernia discale L4/L5 a sinistra (non _______).
- Rendita __________ del 20% e indennità per menomazione all'integrità fisica del 5% per la spalla.
VALUTAZIONE
Soggettivamente l'assicurato accusa una mancanza della resistenza alla spalla destra con mancanza di forza.
Clinicamente la funzione della spalla è ancora nella norma, i diversi test della stabilità della cuffia sono negativi.
Come già descritto dal dr. __________ nella sua lettera del 20.11.2001, si tratta sicuramente di una lamentela soggettiva e, anche a suo avviso, difficilmente oggettivabile.
In seguito, in accordo con l'assicurato, abbiamo confermato la seguente esigibilità fisica: l'assicurato talvolta è ancora in grado di sollevare portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta portare pesi di 5-10 kg, ma di rado pesi di 10-25 kg all'altezza dei fianchi.
Non è più in grado di portare pesi di pesante entità, ossia di 25-45 kg.
Può di rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, ma mai pesi oltre i 5 kg sopra l'altezza del petto.
Molto spesso è in grado di maneggiare attrezzi di leggera entità, talvolta di media entità, ma mai di pesante entità.
L'assicurato è in grado di svolgere la rotazione manuale solo talvolta. Il paziente può di rado eseguire lavori sopra la testa, la rotazione con il corpo è molto spesso eseguibile, come anche lo svolgimento di lavori in piedi e inclinato in avanti e seduto e inclinato in avanti.
Può molto spesso eseguire lavori in posizione inginocchiata o con la flessione delle ginocchia.
La posizione seduta o in piedi di lunga durata può essere eseguita molto spesso. Può percorrere molto spesso lunghi tragitti, molto spesso camminare su terreno accidentato, come anche salire le scale, ma soltanto talvolta salire su scale a pioli.
La summenzionata esigibilità concerne soltanto i problemi concernenti la spalla, l'ernia discale non è di pertinenza _________ (Cassa malati).
(…)" (doc. _).
Quindi, in data 20 luglio 2002, il medico di circondario dell'__________ ha risposto negativamente alla questione a sapere se, nel frattempo, le condizioni di salute dell'assicurato erano peggiorate a tale punto da non più consentirgli di svolgere le attività alternative prese in considerazione per la costituzione della rendita di invalidità (cfr. doc. _).
In sede di opposizione, __________ ha ancora prodotto un certificato, datato 5 agosto 2002, del dott. __________, afferente ad una consultazione che ha avuto luogo il 24 luglio 2002:
" Mi riferisco alla visita eseguita il 24.07.02 con radiografia della spalla destra operata e guarita, ma con conseguenze tardive (solitamente questi traumi distruttivi sono seguiti da una guarigione incompleta, risp. sintomi cronici).
Ora il paziente presenta diverse calcificazioni periarticolari della testa dell'omero e un probabile impingement doloroso sotto sforzo.
La visita clinica dimostra una bella muscolatura della spalla ma rumori impressionanti delle calcificazioni quando si tocca l'osso e l'articolazione.
Queste alterazioni sono tipiche per questi traumi e nel tempo peggiorano la funzione articolare"
(certificato accluso al doc. _).
2.11. Con il proprio gravame, __________ ha sostenuto che, rispetto alla situazione esistente nel 1999, il suo stato di salute si sarebbe sensibilmente aggravato, circostanza dimostrata dalle certificazioni del dott. __________ e, in particolare, da quella datata 5 agosto 2002.
D'altro canto, il ricorrente ha definito arbitrarie le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________ in occasione della visita di controllo del 6 giugno 2002, siccome egli non avrebbe fatto altro che riprendere alla lettera la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa, a suo tempo, dal dott. __________, "… senza però eseguire alcuna nuova visita o nuova prova adeguata, …" (cfr. I, p. 8).
Dopo attenta valutazione dell'insieme delle tavole processuali, questa Corte ritiene che l'opinione del dott. __________ possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e 2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. RAMI 1991 p. 311 consid. 1; RAMI 1996 p. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).
Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________ (cfr. consid. 2.11.).
Contrariamente a quanto sostenuto in sede di ricorso, l'intervento del dott. __________ non è semplicemente consistito in un semplice esercizio di copiatura dell'apprezzamento enunciato, in precedenza, dal dott. __________. Dal rapporto del 6 giugno 2002 risulta piuttosto che il medico di circondario dell'__________ ha effettivamente visitato __________, come lo dimostrano, del resto, le misurazioni ed i diversi test ai quali è stato sottoposto il suo arto superiore destro (cfr. doc. _).
Tenuto conto dei postumi infortunistici interessanti la spalla destra, occorre dunque ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che nulla é mutato per quel che riguarda la valutazione dell'esigibilità lavorativa: in effetti, ora come nel 1999, l'insorgente è da considerarsi totalmente inabile nella sua originaria professione di aiuto tipografo, mentre - ciò che in casu è decisivo - per attività confacenti, vi è ancora una capacità lavorativa integra.
Del resto, le limitazioni funzionali descritte dal dott. __________ - analoghe a quelle illustrate dal dott. __________ nel suo referto del 16 agosto 1999 (cfr. doc. _), valutazione quest'ultima che è stata fatta propria sia da questo Tribunale che dalla Corte federale (cfr. doc. _) - sono quelle che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno all'articolazione della spalla, come ad esempio una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99): in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, di trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché di ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale.
Ora, per questa categoria di assicurati, tanto il TCA quanto il TFA hanno regolarmente ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la loro residua capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive (cfr., fra le tante, STCA del 18 novembre 2002 nella causa B., inc. n. 35.2002.56, consid. 2.7. e la giurisprudenza ivi menzionata).
D'altro canto, le certificazioni stilate dal dott. __________ non appaiono suscettibili di sovvertire l'esito della presente procedura ricorsuale.
In effetti, con il suo referto del 20 novembre 2001 (accluso al doc. _), il dott. __________ - riprendendo semplicemente una lamentela espressagli dal proprio paziente ("Si tratta sicuramente di una lamentela soggettiva, che però può anche verificarsi" - la sottolineatura è del redattore) - si è limitato a sostenere che l'assicurato, a causa della menomazione alla spalla destra, manca di resistenza "… come manovale" oppure "… se deve lavorare con dei pesi".
Tale circostanza non rappresenta invero nulla di nuovo, nella misura in cui è già stato appurato che __________ non è più di grado di esercitare un'attività che implica il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di pesi anche solo relativamente importanti.
Nel certificato del 5 agosto 2002 (accluso al doc. _), il dott. __________ ha dichiarato che ora l'insorgente "… presenta diverse calcificazioni periarticolari della testa dell'omero e un probabile impingement doloroso sotto sforzo".
A prescindere dal fatto che, già in occasione della visita di chiusura del 14 giugno 1999, il dott. __________ aveva constatato la presenza di alterazioni degenerative a livello dell'articolazione omero-scapolare a destra (donde il versamento di un'IMI del 5%), il summenzionato medico curante non ha fatto valere che, nel frattempo, sarebbe intervenuto un peggioramento dello stato post-infortunistico tale da non più consentire all'assicurato di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività fisicamente leggera, che rispetti i limiti funzionali posti dal dott. ___________.
In queste condizioni - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1999, l'esigibilità lavorativa è rimasta la medesima - occorre concludere che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della rendita di invalidità ex art. 22 LAINF.
Infine, non può neppure essere validamente sostenuto che, rimasto immutato il danno alla salute, quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, aspetto che il ricorrente, del resto, non ha nemmeno ritenuto di affrontare.
2.12. __________ rimprovera infine all'Istituto assicuratore di non avergli assegnato un'indennità per ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione.
Quindi, con il proprio gravame, egli postula la rifusione delle spese ripetibili tanto per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale.
Per quanto riguarda la procedura di opposizione, il TCA può esimersi dal prendere posizione circa le critiche dottrinali (cfr. F. Hunziker-Blum, Parteientschädigungen im UVG-Einspracheverfahren: Warum eigentlich nicht?, in Anwaltsrevue 4/2002, p. 16ss.) sollevate nei confronti della giurisprudenza federale di cui alla DTF 117 V 4021ss., secondo la quale l'art. 130 cpv. 2 2a frase OAINF, che prevede che non sono versate indennità di parte nella procedura prevista dall'art. 105 cpv. 1 LAINF, non contrasta né con legge né Costituzione.
In effetti, visto che l'opposizione interposta dall'assicurato è stata correttamente respinta dall'________, egli non ha, in ogni caso, diritto ad essere posto al beneficio di ripetibili.
Parimenti - integralmente soccombente nella presente procedura ricorsuale - a __________ non può essere versata alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF e art. 22 cpv. 1 LPTCA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti