Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2003 35.2002.69

February 21, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,840 words·~19 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00069   mm

Lugano 21 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 6 giugno 2002 emanata da

__________,

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di luglio 2001, alla __________ è stato annunciato che il proprio dipendente, __________, consulente assicurativo, il 4 giugno 2001, aveva riportato una "ferita con scarponi di montagna al piede destro - sulle dita" (doc. _).

                                         Dal certificato medico del 16 agosto 2001 dell'Ospedale regionale di __________ si evince che l'assicurato era portatore di un mal perforans non controllabile all'alluce del piede destro - diagnosticato 10 giorni dopo avere portato delle scarpe di lavoro in montagna - patologia che, in data 18 luglio 2001, ha reso necessario un intervento chirurgico di revisione ed amputazione dell'articolazione (doc. _).

                               1.2.   Con decisione formale del 23 agosto 2001, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato all'estremità inferiore destra, siccome esso non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente da __________ (cfr. doc. _), la __________, in data 6 giugno 2002, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 3 settembre 2002, __________ ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscergli le prestazioni di legge relativamente al danno alla salute causato dall'evento del 4 giugno 2001 (cfr. I, p. 2).

                                         Questi gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

Il 4 giugno 2001 ho subito una lesione al piede destro. In seguito alla stessa sono subentrate delle complicazioni (infezione), probabilmente favorite anche dal diabete mellito di cui soffro, per cui il 18.07.2001 si è resa necessaria l'amputazione dell'alluce.

La spettabile __________ (in seguito __________), presso la quale ero assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni al momento del fatto, ha rifiutato il proprio obbligo d'indennizzo con la summenzionata decisione su opposizione, qui allegata. Il rifiuto si fonda essenzialmente sul fatto che la lesione al piede destro non sarebbe stata provocata da un infortunio ai sensi di legge. L'__________ osserva da un lato che la versione da me fornita con raccomandata del 14.09.2001 non viene riconosciuta come verosimile (e questo è il motivo principale del mio ricorso) e d'altro canto che le ferite provocate dalle scarpe non soddisfano i requisiti per l'ammissione di un infortunio.

Orbene in nessun modo posso accettare simili conclusioni. In particolare contesto l'illazione secondo cui io avrei riferito della caduta dei sassi solo dopo aver ricevuto la presa di posizione dell'__________ (decisione su opposizione punto 2.5.). L'__________ stessa indica nella decisione su opposizione al punto 1.8 che le mie indicazioni del 4.7.2001 (quindi un mese e mezzo prima della decisione di rifiuto dell'__________ nei confronti del dr. __________ erano le seguenti: al paziente è caduto un mese fa un sasso sul piede destro, procurandogli una ferita all'alluce. Questo dato di fatto non può semplicemente essere ignorato. Non può nemmeno essere ritenuto inverosimile solo perché la cartella clinica era introvabile il giorno in cui l'ispettore dell'__________ si è recato all'ospedale regionale di __________a. Dopo il 4.7.2001 io al dr. __________ non ho più comunicato nessuna fattispecie. Quella da lui riportata è quindi la prima versione documentata.

Io non rammento più esattamente cosa ho riferito al sig. __________ il 13.7.2001. Mi sembra strano che non abbia detto la stessa cosa come al dr. __________, nove giorni prima. Il sig. __________, sentito dall'ispettore dell'__________ otto mesi dopo la notifica d'infortunio (!) dice di non essere a conoscenza di altri particolari sulla dinamica d'infortunio. Anche questa dichiarazione a otto mesi di distanza non inficia quanto riportato dal dr. __________.

L'__________ il 23.8.2001 ha emesso la decisione di rifiuto, senza darmi prima la possibilità di esprimermi direttamente sulla fattispecie. L'ho quindi fatto per la prima volta nei confronti dell'__________ dopo aver ricevuto la decisione di rifiuto. Se l'__________z avesse svolto le indagini prima di emettere la decisione avrebbe ottenuto la stessa versione che ho comunicato con raccomandata del 14.9.2001, perché è così che si sono svolti i fatti!

A prescindere dalla descrizione della fattispecie appare in ogni caso assodato che ho riportato una ferita aperta all'alluce del piede destro, e non solo (e su questo punto non mi sembra che vi possano essere contestazioni di sorta). Attraverso questa ferita sono penetrati dei batteri che hanno provocato un infetto, fermo restando che il diabete mellito di cui soffro ha probabilmente aggravato la situazione (ma per questo esiste l'art. 36 LAINF). Siamo quindi di fronte ad una ferita infetta che soddisfa già da sola il concetto d'infortunio, indipendentemente da come la stessa è stata provocata (cfr. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 191/192)." (I)

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato che il ricorso presentato da __________ venga integralmente respinto, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti attinenti alla patologia di cui è stato affetto __________ (cfr. V).

                                         La risposta dello specialista è pervenuta il 4 ottobre 2002 (VI).

                                         Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni in merito.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione a sapere se __________ è o meno rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA del 23 maggio 1996 nella causa B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 K 921 p. 156ss., consid. 2a).

                               2.6.   La questione a sapere a quali condizioni un'infezione costituisce un infortunio ai sensi di legge, è già stata discussa in dottrina ed in giurisprudenza.

                                         Oltre al caso in cui il germe patogeno penetra nel corpo umano attraverso le aperture naturali, quali la bocca ed il naso, relativamente al quale la presenza di un infortunio viene solo eccezionalmente riconosciuta (nei casi in cui la trasmissione dell'agente patogeno ha luogo in coincidenza con un evento che, di per sé, presenta tutte le caratteristiche di un infortunio: "Unfallmässige Infektionen", cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 226), ve ne è un altro in cui in germe si introduce attraverso una ferita ("Wundinfektion").

                                         In quest'ultimo caso, il TFA - nelle sentenze non pubblicate del 16 febbraio 1945 nella causa R. e del 12 dicembre 1945 nella causa H.-R., citate nella sentenza del 14 gennaio 1947 nella causa N. (DTFA 1947, p. 5s.) - ha precisato che non è sufficiente che i germi patogeni abbiano potuto infiltrarsi all'interno del corpo umano attraverso delle banali escoriazioni oppure dei graffi, quali se ne subiscono nella quotidianità, ma che la penetrazione deve avere avuto luogo attraverso una "vera e propria" ferita ("«eigentliche» Verletzung") o, perlomeno, in circostanze che rappresentano un fatto tipicamente "infortunistico", riconoscibile come tale e suscettibile di essere dimostrato.

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 122 V 230ss. (= SVR 1997 UV 73, p. 249ss.) - nella quale si trattava di stabilire se il morso di una zecca presentava tutte le caratteristiche di un infortunio ex art. 9 cpv. 1 OAINF - la nostra Corte federale ha stabilito che la suevocata giurisprudenza, relativa al fattore esterno, continua ad essere applicabile (cfr. consid. 5a).

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, op. cit., p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.8.   In casu, le parti appaiono concordi nel ritenere che la via attraverso la quale il germe patogeno è penetrato all'interno del corpo di __________, fu una ferita localizzata all'alluce del piede destro (cfr. I, p. 2: "A prescindere dalla descrizione della fattispecie appare in ogni caso assodato che ho riportato una ferita aperta all'alluce del piede destro, … Attraverso questa ferita sono penetrati dei batteri che hanno provocato un infetto, …" la sottolineatura è del redattore e VIII: "Il predetto medico afferma inoltre che la probabile origine della patologia che ha interessato l'alluce destro fu una ferita con infetto cronico e che tale ferita fu la porta di entrata dei batteri che hanno causato l'infezione. Tale particolarità non è mai stata contestata da __________ " - la sottolineatura è del redattore).

                                         Da parte sua, il TCA può prestare adesione a questa tesi, confermata, d'altronde, anche dal dott. __________, __________ del Servizio di chirurgia presso l'Ospedale regionale di __________.

                                         In effetti, rispondendo ai quesiti postigli in data 30 settembre 2002 (cfr. V), il dott. __________ ha, fra l'altro, affermato che, citiamo: "La più probabile porta d'entrata dei batteri era la ferita all'alluce destro in un paziente con un'arteriopatia diabetica. Teoricamente l'infezione potrebbe anche essere causata da un'infezione in qualsiasi altra parte del corpo con emboli settici, probabilità quasi da annullare nel caso del Signor __________ " (VI - la sottolineatura è del redattore).

                                         Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali evocati al considerando 2.6., decisivo é sapere se i batteri siano penetrati attraverso una ferita "vera e propria", quale potrebbe essere quella provocata dai sassi che, a detta del ricorrente, gli sono caduti sui due piedi, oppure, come invece sostiene la __________, attraverso la ferita formatasi a seguito dell'utilizzo di scarpe troppo strette.

                                         In concreto, nell’annuncio d’infortunio del 13 luglio 2001, l’evento 4 giugno 2001 così é stato descritto:

"  (…).

Descrizione     Attività all'atto dell'infortunio; dinamica dello stesso; persone,

dell'infor-         macchine, attrezzi, veicoli o sostanze coinvolti

tunio

                           ferita con scarponi di montagna al piede destro - sulle dita -"

                                         (doc. _).

                                         Identica dinamica si ritrova nel certificato medico 16 agosto 2001, stilato dal dott. __________, attivo presso l'Ospedale regionale di __________:

"  (…).

Indicazioni       Fattispecie e disturbi invocati. Ricaduta?

del

paziente           Pat. diabetico in montagna con delle scarpe strette, si procura

                           un mal perforans I D piede dx.

(…)

Reperto

locale                Mal perforans (diagnosi 10 g. dopo avere portato scarpe di lavoro in            montagna).

                           Revisione ed amputazione dell'articolazione dell'alluce il 18.7.01"

                                         (doc. _).

                                         In sede di opposizione 14 settembre 2001 - formulata dopo avere preso atto della decisione negativa emanata dall'assicuratore LAINF convenuto - __________ ha dichiarato, e ciò per la prima volta, che la nota ferita sarebbe stata principalmente causata da dei massi cadutigli, segnatamente, sull'alluce del piede destro:

"  (…).

L'infortunio capitatomi il 04.06.2001 nel mio giardino della casa secondaria di montagna, è dovuto all'improvvisa caduta di alcuni massi di sasso su tutte e due i piedi, (allego una fotografia del mucchio di sassi in questione), e in seguito ritornando a casa scendendo dal sentiero si è sollecitato la formazione di alcune vesciche ai piedi.

Malgrado portavo scarponi da montagna, la relativa caduta di alcuni sassi mi ha provocato delle piccole escoriazioni a due dita del piede sinistro attualmente guarite e come pure escoriazione a tre dita del piede destro con la ferita principale all'alluce.

Da notare pure che con la caduta dei sassi sono state rovinate ed in seguito sostituite due unghie del piede sinistro e una del piede destro (dopo essere diventate nere). (…)" (doc. _)

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, la __________                 In primo luogo, è stato sentito il signor __________, responsabile dell'Agenzia generale di __________ della __________, ovvero colui che, a suo tempo, ha compilato il questionario di infortunio del 13 luglio 2001.

                                         Questo, in particolare, il contenuto del relativo verbale 14 marzo 2002:

"  (…).

La descrizione dell'infortunio indicata nell'avviso di sinistro del 13.7.2001 è quella dettata dal dipendente __________.

Non sono a conoscenza di altri particolari sulla dinamica dell'infortunio.

Preso atto della decisione Lainf 23.8.2001 ha fatto notare a più riprese (15.9.2001 e 23.11.2001) l'esistenza anche della copertura "malattia".

In data 19.11.2001 il __________ ha presentato le proprie dimissioni, dovute a motivi di salute. (…)" (doc. _)

                                         In secondo luogo, è stato interpellato il dott. __________, consultato dall'assicurato in data 4 luglio 2001, il quale - a proposito della fattispecie allora descrittagli dal paziente - ha indicato:

"  Al paziente è caduto un mese fa un sasso sul piede destro, procurandogli una ferita all'alluce." (doc. _)

                                         Infine, in data 18 aprile 2002, è stato interrogato l'insorgente medesimo, il quale ha ribadito, sostanzialmente, la versione contenuta nel suo atto di opposizione:

"  (…)

Per completare l'avviso di sinistro del 13.7.2001 rimando alla dinamica indicata nella mia opposizione del 14.9.2001.

In pratica, l'infortunio è stato provocato dalla caduta di sassi. Trasportandoli con una carriola, la stessa si è rovesciata ed alcuni sassi sono andati a finire su tutti e due i piedi.

Conseguenza, diverse escoriazioni e fenomeno delle unghie blu. Cure in forma propria con pomate , senza consultare medici.

Durante il mese di giugno sono partito per la __________ e __________ per un periodo di vacanza (già programmate).

Al ritorno - avendo avuto sensazione di aggravamento - mi sono recato dal dr. __________ per una visita di controllo (4 luglio 2001). Questi dopo una prima visita - senza radiografie, analisi e prelievi - non ha prescritto nessuna terapia o medicamenti, ma solo riposo con l'indicazione di rivedermi la settimana successiva.

In occasione della visita di controllo del 10.7.2001 sono stato immediatamente ricoverato presso __________.

È stata infatti riscontrata una infezione. Si è prospettata una infezione contratta probabilmente all'estero, in quanto dalle analisi sono stati rilevati batteri non usuali in CH.

Dopo alcuni giorni di degenza sono stato sottoposto ad intervento chirurgico atto a fissare l'alluce mediante placca meccanica.

Durante l'intervento sono stato risvegliato in quanto era stato constatato che l'infezione si era protratta anche all'osso.

I medici mi proponevano l'unica possibilità di amputazione del dito. Da parte mia non potevo far altro che dare il consenso. (…)"

(doc. _)

                                         In un secondo tempo, un ispettore della __________ si è recato presso l'Ospedale regionale di __________, allo scopo di prendere visione della cartella clinica riguardante __________. Dal rapporto ispettivo del 13 maggio 2002 emerge che è stato possibile recuperare unicamente il rapporto operatorio (cfr. doc. _), mentre che la cartella clinica è invece risultata sparita (doc. _).

                                         Con riferimento alle risultanze della propria istruttoria, la __________ richiama la giurisprudenza (cfr. DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M. non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546) concernente la maggiore rilevanza attribuita alle cosiddette "dichiarazioni della prima ora" rispetto a quelle successivamente rilasciate dall'assicurato che possono, intenzionalmente o meno, essere influenzate da considerazioni di natura assicurativa (cfr. doc. _, p. 6: "L'assicurato non aveva dunque preteso che la ferita si sarebbe prodotta a causa di un fattore esterno straordinario. Solo dopo avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta dalla __________ e, il signor __________ ha affermato che all'origine del danno fisico vi sarebbe stata la caduta di alcuni sassi su ambo i piedi. Tale dinamica, riferita a posteriori, si trova in contrasto con la versione dei fatti costantemente fornita nel passato. (…). Il signor __________ non ha infatti fatto alcuna menzione dei sassi che avrebbe trasportato con una carriola, i quali si sarebbero rovesciati sui suoi piedi. (…). Tutto ben considerato, siamo dell'avviso che, da un punto di vista oggettivo, la versione più verosimile è la prima data, ossia quella contenuta nell'avviso di sinistro e nei primi certificati medici. (…)").

                                         Dopo attenta valutazione, questa Corte, in ossequio all'evocato principio della priorità della dichiarazione della prima ora, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute nel certificato d'infortunio del 13 luglio 2001 (doc. _), rispettivamente, nel certificato medico del 16 agosto 2001 (doc. _).

                                         In questi documenti si fa riferimento esclusivamente ad una ferita da ricondurre all'utilizzo di scarponi da montagna troppo stretti. Per contro, essi non contengono il benché minimo accenno alla pretesa caduta di sassi sui piedi del ricorrente, nonostante che si tratti, nello specifico contesto, di una circostanza indubbiamente rilevante, ragione per cui è poco plausibile che __________ abbia potuto in qualche modo dimenticarsene.

                                         Al proposito, è utile ricordare che l'Agente generale __________ ha dichiarato, con riferimento all'annuncio d'infortunio del 13 luglio 2001, di avere semplicemente trascritto quanto dettatogli direttamente dall'assicurato (cfr. doc. _), ciò che esclude la possibilità che fra i due vi possa essere stato un malinteso.

                                         Del resto - così come pertinentemente sottolineato dalla __________ in sede di decisione su opposizione - non può neppure essere ignorato che, se l'alluce destro fosse effettivamente stato colpito da un sasso, la ferita avrebbe dovuto essere localizzata sul dorso del dito. Dal rapporto operatorio del 18 luglio 2001, risulta, per contro, che il mal perforans si trovava sotto l'alluce destro (cfr. doc. _).

                                         In sede di ricorso, __________ ha sostenuto che ci si dovrebbe piuttosto basare sulla descrizione fornita dal dott. __________ nel certificato del 21 marzo 2002 (doc. _: "Al paziente è caduto un mese fa un sasso sul piede destro, procurandogli una ferita all'alluce").

                                         Al proposito, questo TCA ritiene che l'attendibilità di questa certificazione susciti qualche dubbio.

                                         In primo luogo, si constata che il certificato del dott. __________ data del 21 marzo 2002 e che, solo qualche settimana più tardi (inizio maggio 2002), un ispettore della __________, recatosi presso l'Ospedale regionale di __________, ha scoperto che la cartella clinica dell'assicurato era scomparsa (cfr. doc. _). Ci si può pertanto legittimamente chiedere da quale documentazione il summenzionato sanitario avrebbe attinto le informazioni riportate nel certificato del 21 marzo 2002.

                                         D'altro canto, il 16 agosto 2001, il dott. __________, anch'egli medico presso il nosocomio di __________, ha riferito che l'assicurato si era procurato il mal perforans calzando delle scarpe strette in montagna (cfr. doc. _). Ora, é altamente verosimile che il dott. __________ abbia ripreso tali informazioni proprio dalla cartella clinica di __________, nel frattempo andata persa.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, alle dichiarazioni della prima ora deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto fatto valere, per la prima volta, in sede di opposizione, dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della natura negativa della decisione emanata dall’assicuratore LAINF convenuto.

                               2.9.   Assodato che __________ la lesione all'alluce del piede destro se l'è procurata calzando degli scarponi da montagna troppo stretti, quindi probabilmente a causa del ripetuto sfregamento della cute contro il cuoio della scarpa, lo scrivente Tribunale ritiene che i batteri responsabili dell'infetto non siano penetrati all'interno del corpo del ricorrente attraverso una "vera e propria" ferita ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.6..

                                         In effetti, le vesciche, in questo caso ai piedi, costituiscono senza alcun dubbio delle lesioni banali e senza importanza, quali se ne riportano nella vita di tutti i giorni.

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, in casu, fa difetto il fattore esterno e, pertanto, che l'insorgente non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge.

                             2.10.   Va rilevato che il caso non può essere assunto dall'assicuratore LAINF convenuto neppure a titolo di lesione parificata ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         In primo luogo, come già indicato al considerando 2.9. in fine, nel caso di specie fa difetto un fattore esterno, elemento che deve essere necessariamente presente anche nel caso di lesione parificata (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372).

                                         In secondo luogo, __________ non ha riportato nessuna delle lesioni esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         In conclusione, l'impugnata decisione, mediante la quale la __________ ha integralmente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute di cui è stato portatore l'assicurato, merita di essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.02.2003 35.2002.69 — Swissrulings