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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2003 35.2002.57

June 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,278 words·~26 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2002.57   mm

Lugano 2 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2002 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 26 aprile 2002 emanata da

__________

rappr. da: __________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 4 luglio 1988, __________ - dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di muratore - è scivolato su un asse bagnato ed è caduto a terra, riportando una contusione/distorsione a livello della colonna lombare e del bacino.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________.

                                         L'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a far tempo dal 18 agosto 1988. La cura medica ha potuto essere chiusa nel corso del mese di dicembre 1988.

                               1.2.   Il 16 novembre 1989, __________ è rimasto vittima di un nuovo evento traumatico: mentre stava trasportando un masso, è inciampato in un gradino ed caduto lungo la scala.

                                         Il dott. __________, neurochirurgo, presso il quale l'assicurato è entrato in cura, ha segnatamente predisposto l'esecuzione di una mielografia lombare, accertamento che ha mostrato una grande ernia discale L4/5 medio-laterale a destra.

                                         Anche per questo secondo caso, l'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         __________ - nel frattempo sottoposto a trattamenti di carattere conservativo - ha potuto riprendere la propria attività lavorativa a tempo pieno a decorrere dal 1° febbraio 1991.

                               1.3.   In data 27 agosto 1998 all'assicurato è occorso un terzo infortunio - anch'esso assunto dall'Istituto assicuratore convenuto (cfr. doc. _) - allorquando è inciampato in una canna dell'acqua ed è caduto a terra sul fianco destro.

                                         Con certificato del 1° settembre 1998, il dott. __________ ha posto la diagnosi di ernia discale L4/5, probabilmente mediolaterale sinistra (cfr. doc. _).

                                         La TAC lombare eseguita il 3 settembre 1998 ha messo in luce una stenosi del canale spinale di origine primaria e secondaria a livello L4-L5 di media entità con ernia discale, una stenosi del canale spinale di lieve entità a livello L2-L3 e L3-L4 nonché un'ernia discale L5-S1" (cfr. doc. _).

                                         A far tempo dal 12 ottobre 1998 __________ ha ricominciato a lavorare in misura completa.

                               1.4.   Nel corso del mese di ottobre 1999, l'assicurato ha accusato una recrudescenza dei disturbi a livello lombare, con conseguente interruzione dell'attività lavorativa (cfr. doc. _).

                                         Esperiti i necessari accertamenti (cfr. doc. _), con decisione formale del 12 novembre 1999, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo contributivo a contare dal 1° dicembre 1999, essendo i disturbi lamentati da __________ di natura squisitamente morbosa (status quo sine raggiunto, cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 3 aprile 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                                         La decisione su opposizione è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.5.   In data 16 novembre 2001, il dott. __________ ha invitato l'__________ a riaprire il caso di infortunio del 1989, a fronte dell'accertamento, da parte del Prof. dott. __________, di una voluminosa ernia discale a livello L3-L4 (cfr. doc. _).

                                         Con decisione formale del 1° marzo 2002, l'__________ - in assenza di nuovi elementi o di nuovi mezzi di prova - ha negato che fossero realizzati i presupposti per procedere ad una revisione processuale della decisione su opposizione del 3 aprile 2000 (cfr. doc. _).

                                         L'opposizione presentata da __________ il 25 marzo 2002 (cfr. doc. _) è stata respinta dall'Istituto assicuratore in data 26 aprile 2002 (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 26 luglio 2002, __________ a, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli, con effetto dal 1° settembre 2001, le prestazioni di legge in relazione all'ernia discale L3-L4 diagnosticata con certezza nel novembre del 2001 (cfr. I, p. 5s.).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…)

… In primo luogo va sottolineato che, a mente del ricorrente, la decisione impugnata è viziata alla base da un ragionamento erroneo.

In tal senso la __________ ha omesso di esaminare se l'ernia discale fuoriuscita, diagnosticata in modo chiaro e inconfutabile dal dott. __________ e dal prof. __________, sia o meno in rapporto di causalità con i precedenti infortuni subiti dal signor __________, e riconosciuti dalla __________.

In sostanza, trincerandosi dietro i presupposti di una domanda di revisione, la __________ si è limitata a rinviare alla sua precedente decisione 3 aprile 2000.

In realtà, è sufficiente leggere la risoluzione 3 aprile 2000 per rendersi conto che la __________ a quel tempo aveva negato l'esistenza di un'ernia discale riacutizzatasi dopo il trauma dell'agosto 1998 (cfr. consid. n. 3).

Le considerazioni del dott. __________, della divisione medica della __________, non possono avere alcuna rilevanza probatoria, nella misura in cui si limitano ad una disquisizione teorica basata su un apprezzamento del dott. __________ della Clinica termale di __________ del 12 aprile 1999.

In sostanza, la decisione impugnata va annullata per il semplice motivo che costituisce un diniego di giustizia, nella misura in cui la __________ si è rifiutata di esaminare la sussistenza o meno di un rapporto di causalità tra gli infortuni subiti in passato dal signor __________, oggetto di prestazioni da parte di tale istituto, e l'ernia discale fuoriuscita, diagnosticata con estrema chiarezza nell'autunno 2001 sia dal dott. __________ che dal prof. __________.

In effetti, è evidente che di fronte a tale fatto nuovo, del tutto inconfutabile, la __________ era tenuta a valutare seriamente, mediante l'ausilio di una vera e propria perizia medica, la sussistenza o meno di un nesso di causalità tra gli infortuni e la nuova affezione.

… Richiamato quanto esposto al considerando precedente, appare chiaro che occorre esaminare compiutamente se i disturbi di cui soffre oggi il signor __________ sono o meno in rapporto di causalità adeguata con i precedenti infortuni oggetti di prestazione da parte della __________.

In tal senso si chiede sin d'ora che, nella misura in cui la __________ dovesse continuare a negare l'evidenza, il signor __________ venga sottoposto ad una perizia medica a livello universitario, che andrà ordinata da questo tribunale.

Il ricorrente ritiene che nel caso specifico si tratti di una ricaduta e/o di una conseguenza tardiva dei traumi subiti in passato, e che sono sempre stati assunti dalla __________.

È risaputo che la sussistenza di un nesso di causalità naturale è il primo presupposto per l'erogazione di prestazioni LAINF.

Affinché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre comunque che l'evento sia stato la sola o l'immediata causa del danno alla salute.

In altre parole è sufficiente che l'evento dannoso abbia avuto un influsso unitamente ad eventuali altri fattori sull'integrità fisica o psichica dell'assicurato: ovvero non sia possibile ipotizzare che l'evento non sia avvenuto, senza che anche il danno alla salute che si è prodotto venga a mancare.

Per quanto riguarda l'evoluzione giurisprudenziale in genere relativa al concetto di causalità naturale e adeguata si rinvia a DTF 117 V 359 e DTF 119 V 335.

Nel caso specifico occorre prendere atto dei tre infortuni subiti in passato dal signor __________, che emergono nel dettaglio dagli atti.

In particolare, l'infortunio del 16 novembre 1989 è atto, secondo la scienza medica, a provocare un'ernia discale traumatica: in effetti, il ricorrente era caduto lungo una scala ripida e stretta mentre teneva tra le braccia un grosso masso di 40 kg.

Come risulta dallo scritto 16 novembre 2001 del dott. __________, già a quel tempo lo specialista intravedeva i segni clinici di un'ernia discale L3/4.

Dopo la nuova caduta del 27 agosto 1998 vi era stato un riacutizzarsi di dolori e disturbi tipici.

A partire da quella data vi sono state varie ricadute, sempre più riavvicinate, e curate conservativamente.

A seguito del riacutizzarsi di dolori e sintomatologie tipiche nel corso dell'estate 2001, al ricorrente veniva diagnosticata con estrema certezza un'ernia discale L3/4 di considerevoli dimensioni.

Del resto, è notorio nella scienza medica che un'ernia del disco può rimanere clinicamente silente anche per anni, e rimanifestarsi in occasione di traumi di poca entità, così come spontaneamente, ovvero senza alcun ulteriore trauma.

In tal senso è particolarmente rilevante che, a mente del dott. __________, i disturbi attuali del signor __________ sono da porsi in relazione causale certa soprattutto con l'infortunio del 1989." (I)

                               1.7.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.8.   In data 13 marzo 2003, il TCA ha interpellato il Prof. dott. __________, __________ del Servizio cantonale di neurochirurgia, il quale è stato invitato a rispondere ad alcuni quesiti attinenti all'eziologia dell'ernia discale di cui è portatore __________ (cfr. VI).

                                         La risposta del dott. __________ è pervenuta al Tribunale il 24 marzo 2003 (VII).

                                         L'__________ ha preso posizione il 2 aprile 2003 (cfr. X), mentre ___________ è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 26 aprile 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   Con decisione su opposizione del 3 aprile 2000, cresciuta in giudicato, l'Istituto assicuratore convenuto, con riferimento ai disturbi lamentati dall'assicurato a livello del rachide lombare, aveva dichiarato lo status quo sine raggiunto a decorrere dal 1° dicembre 1999 e, pertanto, da tale data aveva negato il proprio obbligo contributivo (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di agosto 2001, __________ ha accusato una improvvisa riacutizzazione dei disturbi dorsali. In questo contesto, gli approfondimenti diagnostici posti in atto hanno evidenziato, oltre alla già nota stenosi spinale a livello L3/L4, un'ernia discale abbastanza voluminosa, sempre a livello L3/L4, sul lato sinistro (cfr. rapporto 9.11.2001 del Prof. dott. __________, accluso al doc. _).

Tramite il suo medico curante, dott. __________, l'assicurato ha postulato che la diagnosticata ernia discale venisse assunta dall'Istituto assicuratore quale ricaduta dell'infortunio occorsogli nel mese di novembre 1989 (cfr. doc. _: "Ritengo quindi che il caso debba essere preso a carico da parte della __________, essendo il nesso causale fra i disturbi attuali e l'infortunio del 1989 da ritenere sicuro").

                                         Con la decisione formale del 1° marzo 2002, l'__________ ha negato che fossero soddisfatti i presupposti per una revisione della sua decisione del 3 aprile 2000, facendo difetto "nuovi elementi o nuovi mezzi di prova necessari" (cfr. doc. _).

                                         Con atto di opposizione del 25 marzo 2002, __________ - rilevato che l'ernia discale L3/4 diagnosticata nel corso del 2001 costituiva un nuovo reperto - ha chiesto che venisse accertato il rapporto di causalità tra i disturbi lombari e gli infortuni subiti nel 1989 e 1998 (cfr. doc. _).

                                         Con l'impugnata decisione su opposizione, l'assicuratore LAINF ha esaminato la fattispecie dal profilo della revisione processuale (cfr. doc. _: "La __________ nella precedente procedura, sfociata con la decisione su opposizione 3.4.2000, è giunta alla conclusione che le affezioni al rachide lombare lamentate dall'assicurato dopo il 30.11.1999, non erano più in relazione di causale con i tre infortuni da lui subiti in data 4.7.1988, 12.4.1991 e 27.8.1998. Allora lo status quo sine, e cioè lo stato che sarebbe sussistito anche senza gli infortuni, ex art. 36 cpv. 1 LAINF era stato raggiunto. Questo significa che, essendo il nesso causale estinto, l'assicurato non ha più la facoltà di annunciare delle ricadute ma unicamente di avvalersi dei rimedi straordinari di diritto" - la sottolineatura è del redattore), ribadendo, in sostanza, l'assenza di fatti nuovi, rispettivamente, di nuovi mezzi di prova (cfr. doc. _, p. 3 in fine - _).

                                         Con il proprio gravame, __________ ha rimproverato all'__________ di avere omesso di valutare l'esistenza di un nesso di causalità fra gli infortuni di cui è rimasto vittima nel passato e la nuova affezione, ossia l'ernia del disco presente a livello L3/L4 (cfr. I, p. 4: "… la decisione impugnata va annullata per il semplice motivo che costituisce un diniego di giustizia, nella misura in cui la __________ si è rifiutata di esaminare la sussistenza o meno di un rapporto di causalità tra gli infortuni subiti in passato dal signor __________, oggetto di prestazioni da parte di tale istituto, e l'ernia discale fuoriuscita, diagnosticata con estrema chiarezza nell'autunno 2001 sia dal dott. __________ che dal prof. __________. In effetti, è evidente che di fronte a tale fatto nuovo, del tutto inconfutabile, la __________ era tenuta a valutare seriamente, mediante l'ausilio di una vera e propria perizia medica, la sussistenza o meno di un nesso di causalità tra gli infortuni e la nuova affezione" - la sotolineatura è del redattore).

                                         In corso di causa, il TCA ha avuto modo di accertare che l'ernia discale diagnosticata a livello di L3/L4 costituisce, con ogni verosimiglianza, un nuovo reperto (cfr. VII, risposta fornita dal Prof. dott. __________ al quesito n. 2: "Il quadro clinico e gli esami complementari disponibili al momento della nostra prima consultazione (07.02.00) non dimostravano una compressione della radice L4 sin. Si tratta di un problema insorto successivamente" la sottolineatura è del redattore).

                                         Pertanto, trattandosi di una patologia insorta dopo l'emanazione della decisione su opposizione del 3 aprile 2000 (circostanza che l'__________ ha esplicitamente accettato, cfr. X), l'Istituto assicuratore convenuto avrebbe dovuto pronunciarsi a proposito della sua eziologia - così come del resto più volte richiesto dal patrocinatore di __________ - anziché limitarsi ad esaminare la realizzazione delle condizioni per procedere ad una revisione della stessa decisione.

                                         Nondimeno, per economia di procedura, invece di retrocedere l'incarto all'assicuratore infortuni convenuto, questa Corte esaminerà direttamente la questione a sapere se la nota affezione discale rappresenta o meno una conseguenza, naturale ed adeguata, degli eventi traumatici assicurati, in particolare di quello occorso il 16 novembre 1989.

                                         In effetti, visto il contenuto del rapporto 24 marzo 2003 del Prof. dott. __________, ___________ del Servizio cantonale di neurochirurgia - riguardo al quale l'assicurato ha avuto la possibilità di prendere posizione (cfr. IX) - il TCA ritiene di disporre degli elementi necessari per vagliare, con cognizione di causa, la presente vertenza.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora fossero soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio ed ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Un'ernia discale è da considerare di natura traumatica - e le condizioni sono cumulative - soltanto se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi di un'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.

                                         In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni. Qualora l'ernia discale sia stata soltanto scatenata, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

                                         Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, nonché la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che - preso atto delle risultanze della mielo-TAC eseguita il 27 agosto 2001, la quale ha evidenziato la presenza, oltre che della già conosciuta stenosi spinale, di un'ernia discale abbastanza voluminosa a livello di L3/L4 a sinistra - il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha invitato l'__________ a riconoscere la propria responsabilità relativamente alla diagnosticata patologia discale, e ciò a titolo di ricaduta dell'infortunio del mese di novembre 1989:

"  (…)

Osservazioni per la __________, che mi legge in copia: ritengo che il caso debba essere riaperto, benché il paziente abbia qualche perplessità in merito (non vorrebbe più avere storie). Infatti la situazione al momento della chiusura all'inizio del 2000 poteva giustificare la decisione della __________, siccome il prof. __________ aveva posto l'accento sulla stenosi del canale spinale, quindi su di un'affezione di origine non traumatica. Ora invece è documentata radiologicamente la presenza di una voluminosa ernia discale L3/4, come risulta anche dal rapporto del prof. __________ del 9.11.01 (allegato), ma anche clinicamente.

Orbene l'analisi anamnestica permette di ricostruire tutta la storia:

·  1988 incidente alla schiena, guarito entro tempo utile.

· il 16.11.89 incidente classico che provoca un'ernia discale traumatica (caduto lungo una scala ripida e stretta con boccione di 40 kg in braccio); all'esame eseguito lo stesso giorno trovavo tutti i segni clinici di un'ernia discale L3/4 (massiccia sindrome lombo vertebrale, Lasègue pos. a destra a 30° e controlateralmente a sinistra a 50°, paresi L4 e L5 a destra, ariflessia rotulea destra). Le mielografie del 17.11.89 e 4.5.90 confermavano la diagnosi. Le cure conservative portarono ad un miglioramento e in occasione del controllo del 30.5.90 scrivevo sulla cartella: "in caso di ricaduta operazione".

· Il 27.8.98 accusava, dopo una caduta, di nuovo una sindrome lombo-sciatalgica acuta, con formicolio S1 a sinistra e massiccia acutizzazione al colpo di tosse. Lo vedevo il 1.9.98. Trovavo una massiccia sindrome lombo-vertebrale, un Lasègue positivo a sinistra a 20° e a destra omolateralmente a 45°, un'ipostesia I.5 bilateralmente e I.4 destra, un'iporiflessia rotulea a sinistra ed achillea a destra, un'ariflessia rotulea a destra ed achillea a sinistra.

· Da allora diverse ricadute, sempre più ravvicinate, sempre curate conservativamente. Da due anni è inabile totalmente al lavoro.

Essenzialmente si tratta quindi di un'ernia discale L3/4, già diagnosticata con certezza dopo l'incidente del 16.11.89, atto nel suo meccanismo (cadere sul sedere con un peso di 40 kg in braccio, dunque trauma assiale della colonna vertebrale) a provocare una rottura dell'anulo fibroso. Gli attuali disturbi sono sempre provocati dalla stessa ernia discale. Notoriamente un'ernia del disco può rimanere silente anche per un tempo prolungato e rimanifestarsi in occasione anche di traumi di poca entità, come pure spontaneamente. Ritengo quindi che il caso debba essere preso a carico da parte della __________, essendo il nesso causale fra i disturbi attuali e l'infortunio del 1989 da ritenere sicuro."

(doc. _).

                                         __________ ha basato il proprio ricorso del 26 luglio 2002 essenzialmente sul contenuto del rapporto 16 novembre 2001 del dott. __________, facendo dunque valere l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'ernia discale L3/L4 e l'evento infortunistico del 16 novembre 1989 (cfr. I, p. 4s.).

                                         Ai fini dell'istruttoria di causa, in data 13 marzo 2003, il TCA ha interpellato il Prof. dott. __________, al quale sono stati sottoposti alcuni quesiti destinati a chiarire la natura del danno alla salute di cui è portatore il ricorrente:

"  (…)

Ai fini dell'istruttoria di causa, la invitiamo a volere rispondere alle seguenti domande:

1. L'ernia discale L3/L4 a cui lei fa accenno nel rapporto del 9.11.2001 rappresenta un reperto nuovo rispetto a quanto constatato in precedenza?

2. A suo avviso, è più verosimile che la succitata patologia discale fosse già presente in occasione della prima consultazione (7.2.2000) oppure che essa sia apparsa solo successivamente?

3. Nel primo caso, come spiega che non sia stato possibile già allora diagnosticare questa ernia del disco?

4. A suo avviso, all'ernia discale L3/L4 può essere riconosciuta, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, un'eziologia traumatica? Voglia motivare la sua risposta. (…)" (VI)

                                         Con il suo rapporto del 24 marzo 2002, il Prof. __________ è pervenuto alla conclusione che l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'infortunio del novembre 1989 e l'ernia discale, va certamente esclusa.

                                         Qui di seguito le considerazioni enunciate dallo specialista:

"  (…)

In nessun caso. Una lesione discale può essere riconosciuta come post-traumatica soltanto se:

a) l'evento scatenante può essere ritenuto un infortunio (avvenimento improvviso ed imprevedibile, messa in giuoco di forze adeguate);

b) le manifestazioni cliniche fanno immediatamente seguito all'evento o insorgono in tempi relativamente brevi (da qualche giorno a un paio di settimane); e, accessoriamente,

c) se non esistono alterazioni degenerative preesistenti di particolare importanza tenuto conto dell'età.

L'evento del 16.11.89 (cade su una scaletta ripida portando un peso di circa 40 kg) riempie le condizioni per essere accettato come infortunio. I disturbi oggettivati a quel momento, tuttavia, concernevano il rachide lombare e principalmente la radice L5 dx, mentre non vi erano segni per una compressione della radice situata in un segmento superiore e sul lato opposto (compressione L4 a sin, a partire da un'ernia discale L3/L4 sin).

Se anche la radicolosaccografia realizzata nel maggio 1990 metteva in evidenza lesioni discali in L3/L4 ed L4/L5, questo non è sufficiente per affermare un'ernia del disco in L3/L4 e non permette assolutamente di considerare un'eventuale protusione in L3/L4 come conseguenza di un infortunio. Altrettanto scorretto dal punto di vista scientifico è parlare di ernie discali che fuoriescono e rientrano: la regressione delle manifestazioni cliniche dipende essenzialmente dalla risoluzione del processo infiammatorio periradicolare, generato dai prodotti di degenerazione del disco.

È soltanto in una piccola percentuale dei casi che viene osservato (principalmente nella risonanza magnetica) un riassorbimento del materiale protuso o estruso. Sulla base di questi elementi e dei dati scientifici attualmente disponibili, come pure del lungo intervallo di tempo oltre 10 anni - non resta alcun argomento in favore di un'origine post-traumatica dell'ernia discale L3/L4 mediolaterale sin. Per contro, le constatazioni iniziali e l'evoluzione del caso indicano chiaramente che ci troviamo in presenza di una malattia discale degenerativa." (VII -la sottolineatura è del redattore)

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Tutto ben considerato, in casu, occorre ritenere che l'apprezzamento puntualmente motivato e convincente - espresso dal dott. __________, _________ presso il Servizio cantonale di neurochirurgia nonché docente universitario, alla cui competenza anche questo TCA fa, di tanto in tanto, capo con soddisfazione, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Questa Corte non ignora il fatto che il dott. __________ ha sostenuto una tesi opposta.

                                         Tuttavia, la sua valutazione non può servire a derimere la lite, nella misura in cui essa parte dall'errato presupposto che l'ernia discale L3/L4 sarebbe già stata presente immediatamente dopo l'infortunio del mese di novembre 1989.

                                         Ora, a prescindere da quanto certificato dal Prof. __________, la restante documentazione medica presente all'inserto, dimostra piuttosto il contrario (cfr. perizia 9.4.1990 del dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia presso l'Ospedale cantonale di __________ [doc. _], rapporto 30.11.1999 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica [doc. _] e referto 29.3.2000 del dott. ________, anch'egli chirurgo ortopedico [doc. _]).

                                         È vero che, esplicitamente, lo specialista consultato dal TCA ha negato l'esistenza di un legame causale unicamente con l'evento infortunistico del 16 novembre 1989.

                                         Nondimeno, affermando che l'ernia del disco è insorta, in ogni caso, dopo il mese di febbraio 2000 (cfr. VII, risposta al quesito n. 2), il Prof. __________ ha implicitamente escluso che l'infortunio del 4 luglio 1988, rispettivamente, del 27 agosto 1998, possano essere ritenuti responsabili di tale patologia.

                                         Lo stesso dott. __________, rispondendo al quesito n. 4, ha pure chiaramente indicato che ci si trova in presenza di una malattia discale degenerativa (cfr. VII, p. 2).

                                         Del resto, il medico curante stesso di __________, dott. __________, ha sempre sostenuto che l'ernia discale andava sicuramente fatta risalire all'infortunio del 16 novembre 1989 (e, quindi, non a quello del 4 luglio 1988, né a quello del 27 agosto 1998, cfr. doc. _).

                                         Nel rispondere al quesito n. 1, il Prof. dott. __________ ha dichiarato che l'ernia discale localizzata a livello L3/L4 "… spiega unicamente le irradiazioni dolorose nell'arto inferiore sin. insorte nell'agosto 2001" (VII), lasciando così sottintendere che la restante sintomatologia è invece originata dalla nota stenosi del canale spinale (cfr. doc. _).

                                         Ora, non è oggetto di contestazione il fatto che tale affezione sia di natura squisitamente morbosa (così come d'altronde riconosciuto anche dal dott. __________, cfr. doc. _, p. 1: "… il prof. ___________ aveva posto l'accento sulla stenosi del canale spinale, quindi su di un'affezione di origine non traumatica …" - la sottolineatura è del redattore) e che, pertanto, non possa impegnare la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

                                         In simili condizioni, l'__________ era senz'altro legittimato a negare a __________ le prestazioni di legge in relazione alla riacutizzazione dei disturbi lombari insorta nel corso del mese di agosto 2001.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.57 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2003 35.2002.57 — Swissrulings