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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2002 35.2002.54

November 22, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,237 words·~16 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00054   mm/cd

Lugano 22 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 26 aprile 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ si trovava alle dipendenze della ditta __________ in qualità di asfaltatore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________.

                                         Affetto da un lupus eritematoso cutaneo subacuto, malattia estremamente fotosensibile, l'assicurato, con decisione formale del 7 aprile 2000, è stato dichiarato dall'Istituto assicuratore inidoneo per l'attività di asfaltatore e, in generale, per tutti i lavori all'aperto (cfr. doc. _).

                               1.2.   Nel corso del mese di novembre 2000, a __________ è stata versata la prima rata (relativa al periodo 1° settembre 2000-31 agosto 2001) dell'indennità per cambiamento d'occupazione ex artt. 86ss. __________, corrispondente ad un importo pari a fr. 11'939.--.

                                         Da notare che l'__________, in questa occasione, aveva preannunciato che nel mese di settembre 2001, avrebbe proceduto a verificare l'esattezza della prima rata (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nell'ambito della suddetta verifica, l'assicuratore LAINF ha appurato che l'assicurato, durante i periodi 22 settembre-30 novembre 2000 e 1° giugno-31 agosto 2001, era stato completamente inabile al lavoro a causa di malattia e, pertanto, con decisione formale del 12 marzo 2002, ha da lui preteso la restituzione dell'importo di fr. 3'682.--, che gli sarebbe stato versato a torto (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 26 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 12 luglio 2002, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli integralmente l'indennità per cambiamento d'occupazione, osservando, in particolare, quanto segue:

"  (…)

Le ragioni contenute nel provvedimento qui impugnato si basano sull'asserzione secondo cui l'assicurato, dichiarato inabile al lavoro per malattia, non avrebbe diritto all'indennità per cambiamento di occupazione, in quanto da ritenersi non collocabile per un motivo non in relazione alla decisione di inidoneità.

Tuttavia, l'ICO non è riconosciuta soltanto in favore dell'assicurato disoccupato alla ricerca di un posto di lavoro, a complemento dell'indennità di disoccupazione, ma è una forma di indennizzo per la durata di 4 anni, che segue una decisione d'inidoneità allo svolgimento di una determinata professione, conformemente all'art. 80 OPI.

Riprendendo l'articolo 86 OPI alla lettera a), si legge che il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente inidoneo ad un lavoro, riceve un'indennità per cambiamento di occupazione, qualora "a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l'erogazione di un'indennità giornaliera di transizione e l'impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte".

Da ciò si evince che è determinante lo svantaggio economico derivante dalla decisione di inidoneità e che occorre che le possibilità di guadagno siano considerevolmente ridotte, rispetto al reddito conseguibile nell'attività, in ordine alla quale il lavoratore assicurato è stato dichiarato inidoneo.

Del resto, l'indennità viene versata a compensazione del discapito economico subito.

Nell'ordinanza non v'è traccia della pretesa (da parte della __________) necessità di idoneità al collocamento dell'assicurato durante i 4 anni di diritto all'ICO.

Anzi, va rimarcato che il discapito economico è ancora maggiore in caso di malattia, soprattutto in una situazione come quella in esame.

Inoltre, altro paradosso, analizzati gli atti relativi al presente incarto, risulterà a codesto Lodevole TCA che a suo tempo la convenuta aveva determinato con decisione formale la cessazione della responsabilità __________ a livello di malattia professionale, mentre ancora oggi il Signor __________ è inabile al lavoro, a causa della stessa allergia ai raggi solari e al calore.

Della malattia è a suo tempo insorta mentre il ricorrente svolgeva una professione particolare, qual è quella di operaio nelle pavimentazioni stradali, con esposizione ai raggi solari per tutta la giornata e al calore, che viene potenziato dal deserto di asfalto.

La richiesta del Signor __________ va ricollegata al capoverso 2 dell'articolo 87 OPI, che prevede il mancato automatico computo, in ogni caso non necessariamente integrale, dell'ICO, nell'eventualità di versamento di indennità giornaliere o di rendite per i postumi di una malattia professionale, connesse con l'attività costituente oggetto della decisione.

Se l'ICO fosse condizionata all'idoneità al collocamento, quest'ultimo articolo citato non avrebbe ragione d'essere, inoltre il Signor __________ riceve indubbiamente prestazioni di indennità giornaliera, in seguito a postumi di una malattia molto vicina, se non coincidente, a quella da cui è derivato il diritto all'ICO."

                                         (I)

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   La lite è circoscritta alla questione a sapere se l'Istituto assicuratore convenuto era o meno legittimato a negare a __________ il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione ex art. 86 __________ durante i periodi in cui egli ha beneficiato delle indennità giornaliere di malattia (22 settembre-30 novembre 2000 e 1° giugno-31 agosto 2001).

                               2.3.   A norma dell'art. 84 cpv. 2 LAINF, gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

                                         Facendo uso della facoltà concessagli dalla norma surriferita, il Consiglio federale, all'art. 86 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983, ha stabilito:

"  1 Il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall’assicuratore un’indennità per cambiamento d’occupazione qualora:

a. a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l’erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l’impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte;

b. abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all’assicurazione, l’attività pericolosa durante almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l’emanazione della decisione o il cambiamento d’occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici;

c. presenti all’assicuratore del datore di lavoro che l’occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente entro un periodo di due anni a contare dal momento in cui la decisione è cresciuta in giudicato oppure dal momento in cui si è estinto il diritto a un’indennità giornaliera di transizione.

2 Se durante il termine biennale previsto nel capoverso 1 lettera b il lavoratore è stato impedito di esercitare l’attività pericolosa durante più di un mese a cagione di malattia, di maternità, di infortunio, di servizio militare o di disoccupazione, il termine è prolungato di un periodo equivalente a quello dell’impedimento.

3 Il lavoratore, se non ha esercitato l’attività pericolosa durante il periodo di 300 giorni previsto nel capoverso 1 lettera b unicamente poiché il genere di tale lavoro lo escludeva praticamente, ha nondimeno diritto all’indennità per cambiamento d’occupazione se ha esercitato regolarmente questa attività."

                                         I presupposti di cui all'art. 86 cpv. 1 lett. a-c devono essere cumulativamente soddisfatti per avere diritto all'indennità per cambiamento di occupazione (cfr. RAMI 1995 U 225, p. 165 consid. 2b).

                                         L'indennità per cambiamento di occupazione ammonta all'80 per cento della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a cagione dell'esclusione temporanea o permanente dal lavoro pericoloso o della decisione di idoneità condizionale. È considerato salario il guadagno assicurato giusta l'articolo 15 della legge (art. 87 cpv. 1 OPI).

                                         Se il beneficiario di un'indennità per cambiamento di occupazione riceve successivamente indennità giornaliere oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionale connessi con l'attività costituente oggetto della decisione, l'indennità per cambiamento di occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni (art. 87 cpv. 2 OPI).

                                         L'indennità per cambiamento di occupazione è pagata durante quattro anni al massimo (art. 87 cpv. 3 OPI).

                                         Il versamento dell'indennità per cambiamento di occupazione persegue lo scopo di favorire il passaggio dell'assicurato dall'attività per lui pericolosa ad un'attività confacente al suo stato di salute, così come l'apprendimento delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 126 V 367 consid. 4b; DTFA 1967, p. 206 consid. 4; STFA del 22 aprile 2002 nella causa Y., U 363/01, consid. 3b).

                               2.4.   In concreto, dalle tavole processuali emerge che, nel corso del 1998, a __________ è stato diagnosticato un lupus eritematoso cutaneo subacuto, affezione infiammatoria di tipo autoimmune a carattere cronico-recidivante che viene scatenata e/o aggravata dall'esposizione ai raggi solari UVA e UVB (cfr. doc. _).

                                         Dopo avere sentito il parere della Divisione di medicina del lavoro, l'Istituto assicuratore convenuto ha riconosciuto la propria responsabilità, e ciò per il peggioramento (transitorio) della patologia provocato dall'esposizione al sole durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. doc. _).

                                         Con decisione formale del 7 aprile 2000, __________ è stato dichiarato, con effetto immediato, inidoneo per l'attività di asfaltatore e, in genere, per tutti i lavori da svolgere all'aperto (cfr. doc. _). Contestualmente, a far tempo dal 1° maggio 2000 e per la durata di 4 mesi, egli è stato posto al beneficio delle indennità giornaliere di transizione ex artt. 83ss. OPI, a complemento di quelle versategli dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di novembre 2000, all'insorgente è stata riconosciuta la prima rata (1° settembre 2000-31 agosto 2001) dell'indennità per cambiamento di occupazione ex artt. 86ss. OPI, corrispondente ad un importo di fr. 11'939.-- (cfr. doc. _).

                                         Nel quadro degli accertamenti destinati a verificare l'esattezza della prima rata, l'assicuratore LAINF è venuto a conoscenza del fatto che, durante i periodi 22 settembre-30 novembre 2000 e

                                         1° giugno-31 agosto 2001, __________ aveva presentato una completa incapacità lavorativa, indennizzata dalla ________ (cfr. doc. _), presso la quale egli beneficia di una assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LAMal (cfr. doc. _).

                                         L'__________, con decisione formale del 12 marzo 2002 (cfr. doc. _) - sostanzialmente confermata in sede di opposizione (cfr. doc. _) - ha preteso dal ricorrente la restituzione di fr. 3'682.--, importo che corrisponde all'indennità per cambiamento di occupazione corrispostagli per il periodo in cui egli era stato inabile al lavoro. In effetti, secondo l'Istituto assicuratore convenuto, se, durante i quattro anni di cui all'art. 87 cpv. 3 OPI, l'assicurato è impossibilitato oppure rinuncia a cercare un lavoro per causa di malattia o per motivi familiari, il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione dovrà essergli negato, difettando un rapporto di causalità fra la decisione di inidoneità e la mancata occupazione (cfr. doc. _, p. 3).

                                         La tesi difesa dall'assicuratore infortuni è contestata da __________, a mente del quale la succitata prestazione è "… una forma d'indennizzo per la durata di 4 anni, a conseguenza di una decisione d'inidoneità allo svolgimento di una determinata professione, conformemente all'articolo 80 OPI" (cfr. doc. _, p. 2). Del resto, l'essere idoneo al collocamento non figura neppure fra le condizioni enumerate all'art. 86 cpv. 1 OPI (cfr. doc. _, p. 3).

                                         D'altro canto, l'assicurato osserva di essere "… inabile al lavoro ancora oggi a causa dell'allergia ai raggi solari e al calore, insorta mentre l'opponente svolgeva una professione particolare, qual è quella di operaio nelle pavimentazioni stradali, con esposizione ai raggi solari per tutta la giornata, con il calore che viene potenziato dal deserto di asfalto", concludendo che, citiamo: "se l'ICO fosse condizionata all'idoneità al collocamento, quest'ultimo articolo citato [il cpv. 2 dell'art. 87 OPI, n.d.r.] non avrebbe ragione d'essere, inoltre il signor __________ riceve indubbiamente prestazioni d'indennità giornaliere in seguito a postumi di una malattia molto vicina, se non coincidente a quella da cui è derivato il diritto all'ICO" (doc. _, p. 3).

                               2.5.   Il TCA constata che la nostra Alta Corte federale ha già avuto modo di decidere in merito ad una fattispecie analoga a quella ora sub judice.

                                         In quel caso si trattava dell'assicurata C. - dichiarata inidonea per lavori a contatto con il nichelio - alla quale l'Istituto assicuratore aveva transitoriamente negato il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione, giacché essa si trovava senza lavoro per motivi estranei alla decisione di inidoneità. In effetti, l'interessata aveva sospeso le ricerce di un posto di lavoro e manifestato la volontà di non riprendere immediatamente l'esercizio di un'attività lucrativa in ragione di una gravidanza problematica. L'__________ aveva peraltro ripristinato il diritto alla suddetta indennità a decorrere dalla data in cui l'assicurata aveva ricominciato a cercare un'occupazione.

                                         Con la sentenza del 14 luglio 1994 pubblicata in RAMI 1994 U 205, p. 320ss., il TFA ha pienamente tutelato l'agire dell'amministrazione, esprimendo le considerazioni seguenti:

"  (…)

Si la grossesse n'avait pas, pour des raisons d'ordre médical, nécessité de repos jusqu'à l'accouchement, l'intéressée n'aurait pas interrompu ses démarches en vue de retrouver une occupation professionnelle et, en cas d'échec de ses recher­ches, elle aurait pu prétendre une indemnité pour changement d'occupa­tion durant la période litigieuse. L'absence d'occupation n'était donc plus la conséquence de la décision d'exclusion mais découlait directement de son inaptitude au placement. A cet égard, il y a lieu de relever que plusieurs cir­constances ont contribué à interrompre le lien de causalité adéquate entre la décision d'exclusion et l'absence d'occupation, comme le temps écoulé ou les périodes pendant lesquelles la recourante s'est abstenue de rechercher assidûment du travail en raison de ses tàches ménagères, ou encore le désé­quilibre du marché du travail, circonstance dont l'assureur n'a pas à répon­dre. La situation de la recourante est donc comparable à celle d'un assuré de sexe masculin contraint de renoncer à rechercher un emploi en raison d'une maladie ou pour un motif familial ou personnel. Le grief tiré de l'inégalité de traitement entre hommes et femmes se révèle ainsi mal fondé, comme l'ont déjà démontré les premiers juges"

(RAMI succitata, p. 324).

                                         Più di recente, in una sentenza del 13 marzo 2000, pubblicata in DTF 126 V 198ss. concernente l'assicurato I., dichiarato inidoneo per tutti i lavori a contatto con cemento, composti di cromo, cobalto e nichelio nonché con la gomma, al quale l'__________ ha negato il versamento dell'indennità per cambiamento di occupazione, siccome non più presente sul territorio svizzero in ragione di una decisione di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora - il TFA ha ribadito che, nell'esaminare la realizzazione dei presupposti di cui all'art. 86 cpv. 1 lett. a OPI, si deve tenere conto dei principi in vigore nel diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione:

"  3.- a) Rimane da esaminare la questione dell'adempimento, nella presente evenienza, delle condizioni dell'art. 86 cpv. 1 lett. a OPI. Come rilevato dai primi giudici e dall'__________, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza considerato dover valere in questo campo i fondamenti richiamabili nel diritto dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. RAMI 1994 no. U 205 pag. 323 seg. consid. 3). Ammesso detto principio e ritenuto come risultino infondate le critiche sollevate sia dall'assicurato che dalla precedente istanza nella misura in cui affermano trattarsi nella menzionata sentenza di una situazione totalmente differente dal caso di specie, non può allora che trovare applicazione la giurisprudenza di cui in DTF 115 V 449 consid. 1b, secondo la quale il diritto all'indennità di disoccupazione presuppone la residenza effettiva in Svizzera nonché l'intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali. In altri termini, il riconoscimento di assegni di transizione esige in ogni caso che l'interessato soggiorni in Svizzera. Ora, l'esigenza di una presenza qualificata in Svizzera appare a più forte ragione giustificata nell'evenienza concreta, ritenuto che l'assicurato dovrebbe trovarsi in questo Paese non solo perché si possano controllare i suoi sforzi per reperire un lavoro, ma anche al fine di poter esaminare se egli soddisfi i criteri di cui all'art. 89 cpv. 2 OPI, secondo i quali l'avente diritto deve comportarsi in modo tale da non aggravare la sua situazione sul mercato del lavoro.

b) Dato quanto precede, sulla base del solo diritto interno deve essere osservato che, fintantoché l'assicurato risiede in Macedonia, egli per mancata presenza qualificata in Svizzera non adempie il presupposto del necessario impegno sul mercato del lavoro, gli sforzi da lui intrapresi per reperire un lavoro non potendo essere controllati." (DTF succitata, consid. 3a, b)

                                         Nel caso di specie, appare incontestata la circostanza che __________, durante i periodi 22 settembre-30 novembre 2000 e 1° giugno-31 agosto 2001, fosse completamente inabile al lavoro a causa di malattia. Del resto, proprio per questa ragione, egli è stato posto al beneficio delle indennità giornaliere da parte della __________ Assicurazioni.

                                         Se ne deduce che durante i due periodi in questione, il ricorrente era da considerare inidoneo al collocamento ai sensi dell'art. 15 LADI.

                                         Giustamente, quindi, l'__________ ha ritenuto che l'assenza di occupazione non era più dovuta alla decisione di inidoneità del 7 aprile 2000, ma che essa risultava direttamente dall'inidoneità al collocamento (cfr. doc. _, p. 3).

                                         Ora, ritenuto che la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle riguardanti, gli assicurati C. e I., conformemente a quanto statuito dal TFA nelle succitate pronunzie del 14 luglio 1994 e del 13 marzo 2000, questo Tribunale deve concludere che l'Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare all'assicurato il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione durante i periodi 22 settembre-30 novembre 2000 e 1° giugno-31 agosto 2001.

                                         Il riferimento all'art. 87 cpv. 2 OPI (cfr. consid. 1.4.) appare privo di fondamento, nella misura in cui __________, dopo il 30 aprile 2000, non è più stato posto al beneficio né di indennità giornaliere né, tantomeno, di una rendita di invalidità per tenere conto dei postumi di un infortunio oppure di una malattia professionale.

                                         A questo proposito, si constata che, per quel che riguarda il caso iniziatosi il 18 agosto 1999, l'__________ ha corrisposto le prestazioni legali limitatamente al 30 aprile 2000, data a partire dalla quale sono cessati gli effetti del transitorio aggravamento provocato dall'esposizione al sole durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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