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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 35.2002.50

November 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,693 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00050   mm/sn

Lugano 26 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 5 aprile 2002 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 agosto 2001, il __________ ha informato la Cassa malati __________ che il proprio dipendente, __________, il 27 luglio 2001, nel prendere una pesante pentola che si trovava in alto ad un armadio, ha riportato un trauma distorsivo alla spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Accertamenti successivamente eseguiti hanno permesso di mettere in luce la rottura della cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di dicembre 2001, __________ è quindi stato sottoposto ad un intervento di plastica della cuffia dei rotatori tramite reinserzione transossea del tendine sovraspinato e infraspinato ed acromioplastica, presso la Clinica di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione formale del 7 settembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato alla spalla destra, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurato (cfr. doc. _), la __________, in data 5 aprile 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 3 luglio 2002, __________, patrocinato dal Sindacato __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscere il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla spalla destra, osservando:

"  Con la presente si inoltra ricorso nei termini previsti al vostro Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni per i motivi seguenti:

    -    la _________ Infortuni con decisione del 05.04.2002 ha rifiutato il caso di infortunio del 27.07.2001, del nostro assistito signor __________, adducendo che non si tratta di caso di infortunio.

    -    Come da documentazione medica allegata redatta dall'Ospedale __________ Dr __________, risulta chiaramente che si tratta di infortunio professionali ai sensi dell'articolo 6 comma 1 LAINF e dell'articolo 9 comma 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni OAINF. Infatti il servizio medico competente ha sempre dichiarato la fattispecie come caso di infortunio.

    -    A differenza di quanto asserito da parte della __________ servizio giuridico, l'infortunio è stato causato da un fattore esterno straordinario. L'assicurato si è infortunato afferrando una grossa pentola di circa Kg 15 che stava cadendogli addosso. Certamente non si tratta di un movimento abituale, ma dovuto alla necessità di evitare dei danni maggiori alla sua persona. (atto di difesa istintivo dovuto ad un fattore esterno imprevedibile). La lesione grave causata dall'evento citato per cui il nostro assistito ha dovuto anche essere operato, dimostra senza dubbio alcuno, che si tratta di un infortunio.

    -    L'esistenza di alterazioni degenerative precedenti non è sostenibile, in quanto anche il consulente medico dell'__________ afferma di non essere in grado di dimostrare eventuali alterazioni precedenti, nemmeno dopo le verifiche radiologiche effettuate.

    -    Ne consegue quindi che quanto affermato dalla __________ non corrisponde ad una oggettiva presa di posizione e valutazione del caso, motivo per cui si chiede al vostro Lodevole Tribunale di voler annullare l'opposizione emessa dall'__________ e di riconoscere il caso come infortunio e quindi il conseguente diritto alle prestazioni assicurative per infortunio come da certificato di infortunio allegato." (I)

                               1.4.   La Cassa malati __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

                               1.5.   In replica, l'assicurato si è limitato a riconfermarsi nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione a sapere se la Cassa malati __________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente al danno alla salute lamentato da __________ alla spalla destra.

                               2.3.   Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Cinque sono, dunque, gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.4.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF [cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati]), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                                         Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).

                                         In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa I., U 398/00 - pubblicata in RAMI 2001 U 435, p. 332ss. e in SVR 2002 UV 3, p. 5s. - la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998, osservando, fra l'altro, quanto segue:

"  Das mit Art. 6 Abs. 2 UVG verfolgte und in Art. 9 Abs. 2 UVV ausgeführte Regelungsziel bringt notwendigerweise eine Verlagerung der Leistungspflicht von der Kranken- in die Unfallversicherung mit sich. Diese Folge haben Gesetz- und Verordnungsgeber bewusst in Kauf genommen, um die mit dem früheren Ausschluss unfallähnlicher Körperschädigungen von der obligatorischen Unfallversicherung verbundene Problematik der Ausscheidung der Unfall- von den Krankheitsfolgen in den, medizinisch gesehen, häufigsten Gemenglagen unfall-/krankheitsmässiger Einwirkungen zu vermeiden. Die von der SUVA eingenommene Haltung führt demgegenüber wieder dazu, dass in praktisch jedem Fall, da sich einer der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Tatbestände sachverhaltlich ereignet also eine der dort erwähnten Gesundheitsschädigungen eintritt - wieder die Abklärung an die Hand genommen werden müsste, ob eine "eindeutige" krankheitsoder degenerativ bedingte Verursachung vorliegt. Diese Betrachtungsweise trägt den tatsächlichen medizinischen Gegebenheiten nicht Rechnung: Ohne dass sich ein Unfallereignis im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UVV ereignet, sind bei Eintritt eines der in Art. 9 Abs. 2 lit. a-h UVV aufgezählten Gesundheitsschäden praktisch immer Krankheits- und/oder degenerative (Teil-)Ursachen im Spiel."

                                         (RAMI succitata, consid. 2c)

                                         Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 127/00 e del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

                                         La suevocata pronunzia del 5 giugno 2001 ha dato adito a discussioni in dottrina.

                                         A. Bühler - in accordo con la giurisprudenza federale - sostiene che la definizione di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF è incompleta, siccome, anche per le lesioni parificate ad infortunio, non si può rinunciare al concetto di "fattore esterno". In effetti, un processo patologico che si sviluppa esclusivamente all'interno del corpo e che non dipende da nessuna azione esterna, è costitutivo di malattia (cfr. A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2340).

                                         Da parte loro, Ch. Kieser e U. Kieser (Ch. Kieser/U. Kieser, Die unfallähnliche Körperschädigung - Bemerkungen zu einem neuen EVG-Entscheid, in SZS 45/2001, p. 580ss.) fanno valere - riferendosi a A. Maurer (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202) - che il fatto per il TFA di avere attribuito un particolare significato al presupposto del "fattore esterno", si troverebbe in contrasto con il tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 OAINF ed auspicano che, in un prossimo futuro, la Corte federale abbia a chiarire questo specifico aspetto. D'altro canto, essi osservano che, quando è presente un fattore esterno, non è più possibile attribuire il danno alla salute indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, motivo per cui, in un caso del genere, l'obbligo contributivo dell'assicuratore contro gli infortuni è senz'altro (in particolare, senza valutazione medica) dato. Sempre secondo Kieser/Kieser, il TFA ha così posto un importante principio inerente all'apprezzamento delle prove: ogni qualvolta che un assicurato dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di un fattore esterno, ne risulta un obbligo prestativo a carico dell'assicuratore contro gli infortuni. Una controprova, secondo la quale il danno alla salute è indubbiamente attribuibile a malattia o a fenomeni degenerativi, non entra più in linea di conto (contra, A. Bühler, Meniskusläsionen und …, p. 2341).

                                         Infine, a mente di O. Niederberger e K. Stutz, la giurisprudenza del TFA, applicabile a tutte le lesioni parificate ad infortunio enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, ha reso insignificante il fatto che una lesione meniscale (oppure un'altra lesione) corrisponda, da un profilo morfologico, ad una tipica conseguenza traumatica. Pertanto, il medico deve soltanto porre la diagnosi. È, per contro, compito dell'amministrazione valutare l'esistenza di un evento esterno a carattere infortunistico (O. Niederberger/K. Stutz, Wann liegt nach neuester Rechtsprechung des EVG eine unfallähnliche Körperschädigung (UKS) vor - auch an der Rotatorenmanschette?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2002; 83: n. 20, p. 999s.).

                               2.5.   In concreto, è pacifico che, in data 27 luglio 2001, l'assicurato non è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                                         In effetti, dalla descrizione dell'evento, così come è stata formulata dall'insorgente stesso (cfr. doc. _), non emerge la presenza di un fattore esterno straordinario. Del resto, __________ non ha affatto preteso di avere compiuto un movimento scoordinato del corpo, prodottosi in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr., per un caso analogo, STFA 30.8.2001 nella causa SWICA Organizzazione Sanitaria c/ INSAI, U 277/99, in cui la nostra Corte federale ha negato l'esistenza di un infortunio, trattandosi di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore).

                               2.6.   Non rimane che esaminare se, in occasione dell'evento del 27 luglio 2001, il ricorrente ha riportato una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                                         In data 27 luglio 2001, __________, nell'effettuare un movimento con il braccio destro per trattenere una pesante pentola che stava per cadere a terra, ha improvvisamente risentito un intenso dolore alla spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Il giorno seguente, egli è stato sottoposto ad un esame ecotomografico che ha dimostrato un quadro suggestivo per rottura a tutto spessore della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Il 31 luglio 2001, l'assicurato ha consultato il dott. __________, spec. in ortopedia a __________, il quale ha confermato la diagnosi di rottura della cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di agosto 2001, la __________ ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a mente del quale l'evento del luglio 2001 ha soltanto reso manifesto uno stato patologico preesistente (doc. _).

                                         In data 5 ottobre 2001, __________ è stato visitato presso la Clinica di ortopedia e chirurgia ortopedica dell'Ospedale regionale di __________ (), dove i sanitari hanno predisposto l'esecuzione di una artro risonanza magnetica, con lo scopo di stabilire l'ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. _).

                                         Il suddetto esame strumentale, effettuato il 16 ottobre 2001 presso il Dipartimento di radiologia dell'__________, ha mostrato una rottura del tendine del sovraspinato ed una modica artrosi acromio-clavicolare (cfr. doc. _).

                                         Durante il mese di dicembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto ad una plastica della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. _).

                                         Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, la __________ ha provveduto a risottoporre la pratica al dott. __________, il quale ha essenzialmente ribadito la preesistenza di uno stato morboso (cfr. doc. _).

                               2.7.   Le parti appaiono concordi nel ritenere che la lesione corporale presentata da __________ - una rottura della cuffia dei rotatori a destra (cfr. doc. _: referto relativo alla RM del 16.10.2001) - è compresa fra quelle esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF: "lacerazioni dei tendini").

                                         Da parte sua, il TCA può prestare adesione a questa opinione (cfr., al proposito, RAMI 1997 U 277, p. 203ss.).

                                         La Cassa malati __________ ha comunque negato la propria responsabilità in base all'art. 9 cpv. 2 OAINF, sostenendo che il danno alla salute accusato dal ricorrente sarebbe attribuibile indubbiamente ad uno stato patologico-degenerativo preesistente (cfr. doc. _, p. 6 in fine: "Alla luce di quanto precde, la Cassa giunge alla conclusione che era giustificato rifiutare la presa a carico dell'evento del 27 luglio 2001 in virtù dell'articolo 9 comma 2 OAINF, poiché l'assicurato soffriva di uno stato anteriore manifestamente degenerativo. L'evento ha verosimilmente rivelato i dolori, senza che l'origine di questi dolori possa essere rinvenuta nell'evento indicato").

                                         Tale tesi appare supportata dalle certificazioni del dottor __________, medico fiduciario della convenuta.

                                         Sulla scorta dei fatti esposti al considerando 2.6., lo scrivente TCA considera provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del luglio 2001 abbia provocato la diagnosticata lesione tendinea, perlomeno quale fattore scatenante. Tale circostanza è stata, del resto, esplicitamente ammessa anche dal medico di fiducia della __________, il quale, nel suo rapporto del 30 agosto 2001, ha affermato che l'evento in questione ha resi manifesti i disturbi all'arto superiore destro (cfr. doc. _).

                                         È così dato l'evento esterno.

                                         A questo riguardo, è utile ricordare che, come indicato al considerando 2.3., il fattore scatenante può essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo.

                                         In questo ordine di idee, il TCA ha ammesso l'esistenza del fattore esterno, trattandosi di un'assicurata che per trattenere un classificatore che stava per cadere a terra, aveva compiuto un brusco movimento con il braccio sinistro, riportando finalmente una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. STFA del 6 novembre 2001 nella causa L.-P., inc. 35.2000.67, confermata dal TFA con sentenza del 12 luglio 2002, U 1/02).

                                         Il TCA è pervenuto ad una identica conclusione nella sentenza del 17 giugno 2002 nella causa S., inc. 35.2001.78, concernente un'assicurata che aveva riportato una lesione parziale del sovraspinato preinserzionalmente al tubercolo maggiore, all'atto di sollevare una paziente in carrozzella, nella sentenza del 7 gennaio 2002 nella causa B., inc. 35.2001.49, cresciuta in giudicato, riguardante un assicurato che aveva accusato una lesione del menisco laterale, compiendo il gesto di salire con un piede sopra un sasso dell'altezza di 40-50 cm., oppure ancora nella sentenza del 16 maggio 2002 nella causa C., inc. 35.2000.19, cresciuta in giudicato, concernente un assicurato che aveva lamentato una lesione al tendine estensore del pollice, sopravvenuta in coincidenza con lo sforzo da lui profuso per spingere uno stampo del peso di circa 400 kg sul piano della pressa.

                                         Per contro, il TFA non ne ha ammesso l'esistenza in una sentenza del 30 agosto 2001 nella causa K., U 198/00, concernente un'assicurata, cameriera in un ristorante, che aveva accusato un progressivo peggioramento dei disturbi al ginocchio, a seguito di un aumento del carico di lavoro. La nostra Corte federale ha giustamente constatato l'assenza, in casu, di un avvenimento immediato, unico e repentino.

                                         Ora, in concreto, __________ ha costantemente dichiarato di avere avvertito un intenso dolore alla spalla destra, in coincidenza con il gesto da lui compiuto per trattenere una pentola che stava per cadere a terra dall'alto di un armadio (cfr. doc. _).

                                         Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in concreto, soddisfatte, va ammesso l'obbligo contributivo di principio della Cassa malati __________.

                                         Il fatto che __________ presentasse un preesistente stato patologico a livello della cuffia dei rotatori a destra, è qui del tutto irrilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435, p. 332ss.; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine).

                                         L'incarto va quindi retrocesso all'assicuratore LAINF convenuto, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §                                      È annullata l'impugnata decisione su opposizione della Cassa malati __________.

                                         §§                                   È accertato che l'assicurato ha lamentato una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico della __________.

                                         §§§    L'incarto è retrocesso alla __________ affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.50 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 35.2002.50 — Swissrulings