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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.10.2002 35.2002.30

October 11, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,807 words·~39 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00030   mm/sc

Lugano 11 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. dott. __________,   

contro  

la decisione del 6 febbraio 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° giugno 1988, __________ - all'epoca alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - ha urtato le due ginocchia contro il gradino di una scala a pioli, utilizzata per salire sul tetto della propria abitazione.

                                         Il 2 ottobre 1991, __________, che a quell'epoca lavorava presso la ditta Costruzioni __________, é rimasto vittima di un secondo evento infortunistico. Cadendo da uno sgabello, egli ha riportato un trauma contusivo al gomito sinistro così come una frattura del capitello radiale sinistro.

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità per entrambi i casi ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         Con decisione formale del 13 aprile 1994 - cresciuta in giudicato incontestata all'assicurato è stata riconosciuta un'indennità per menomazione all'integrità del 25% (cfr. doc. _).

                                         Successivamente, in data 19 aprile 1995, l’assicuratore LAINF ha assegnato a __________ una rendita di invalidità del 40% a far tempo dal 1° marzo 1995 (cfr. doc. _).

                                         Anche questa seconda decisione è cresciuta in giudicato.

                               1.2.   Nel corso del mese di marzo 1998, l’assicurato ha postulato una revisione della rendita di invalidità a suo tempo assegnatagli, richiesta che l'__________ ha tuttavia respinto con decisione formale del 9 gennaio 1998, successivamente confermata in sede di opposizione.

                                         Il ricorso presentato da __________ contro la decisione su opposizione del 17 agosto 1998, è stato integralmente respinto dal TCA con pronunzia del 10 marzo 1999. Questa Corte ha ritenuto che i presupposti per procedere ad una revisione della rendita d'invalidità non erano soddisfatti, siccome - tenuto esclusivamente conto delle affezioni interessanti le ginocchia - l'esigibilità lavorativa era rimasta invariata rispetto alla situazione esistente al momento della costituzione della rendita di invalidità.

                                         La suddetta sentenza non è stata impugnata.

                               1.3.   Nel mese di luglio 1999, all'Istituto assicuratore è stata annunciata una nuova ricaduta, a causa di un aggravamento dei disturbi a carico, in particolar modo, del ginocchio sinistro, disturbi che, durante il mese di giugno 1999, avevano reso necessario il ricovero di __________ presso il Policlinico di __________ (cfr. doc. _).

                                         In data 14 aprile 2000, l'assicurato è stato sottoposto ad un intervento di impianto di protesi totale del ginocchio sinistro presso la Clinica di ortopedia dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. rapporto operatorio accluso al doc. _) , intervento i cui costi sono stati integralmente assunti dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. _).

                                         Successivamente all'operazione, __________ ha fatto oggetto di misure riabilitative, dapprima, presso la Clinica __________ (cfr., ad esempio, doc. _ ), in seguito, per la precisione durante il periodo 13 settembre- 4 ottobre 2000, presso la Clinica __________ (cfr. doc. _).

                               1.4.   In data 4 maggio 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. _).

                                         Con decisione formale del 7 giugno 2001, l'__________ si é rifiutato di procedere alla pretesa revisione della rendita di invalidità ex art. 22 LAINF (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 6 febbraio 2002, sentito il parere della propria Divisione medica di __________, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 3 maggio 2002, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità del 55% a far capo dal 1° gennaio 1999 nonché un'IMI del 10% (cfr. I, p. 7).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

In effetti, nell'agosto 1999, il ricorrente ha denunciato una nuova ricaduta, regolarmente assunta dalla __________, sulla scorta della quale al sig. __________, in data 14 aprile 2000, è stata applicata una protesi totale al ginocchio sinistro dal prof. __________ presso l'Ospedale cantonale di __________.

Quantunque gli esiti dell'intervento operatorio siano stati positivi, il ricorrente non ha evidentemente potuto riacquistare una completa mobilità e la sua capacità lavorativa permane molto debilitata.

In effetti, durante una visita di controllo del 24 luglio 2001 presso il Kantonsspital di __________, il medesimo dott. __________ ha rilevato un peggioramento nello stato di salute del ricorrente. Una copia di detto referto (doc. _) è peraltro subito stata trasmessa alla __________, la quale non lo ha nemmeno preso in considerazione, arguendo con l'avversata decisione, che il dott. __________, medico circondario della __________, non ha riscontrato un peggioramento rispetto alla situazione palesata nel 1994.

La decisione della __________, qui contestata, non tiene minimamente conto dell'evoluzione della situazione medico-sociale del ricorrente.

A mo' d'esempio, basti indicare che il 23.8.1999, allorché è stata fatta la visita medica circondariale presso l'agenzia di __________ della __________, la flessione del ginocchio sinistro del ricorrente era possibile fino a 100°, mentre che, attualmente, questa flessione è notevolmente diminuita. Il citato referto 24 luglio 2001 del dott. __________ parla infatti di una flessione massima di 60°.

Segno evidente che le capacità motorie del ricorrente sono notevolmente peggiorate.

Dopo l'intervento chirurgico subito a ______ nell'aprile 2000, il ricorrente, non è ad esempio più in grado di usare la cyclette per fare degli esercizi terapeutici agli arti inferiori.

2. Attualmente, il ricorrente riesce con molta fatica a salire le scale e non è in grado di svolgere un'attività lucrativa, ancorché leggera o soltanto parziale.

D'altro canto, il sig. __________ non può sperare di trovare un posto di lavoro dacché:

-- la sua formazione professionale (muratore senza diploma) non gli consente di reinserirsi in un'altra professione;

-- non esiste concretamente alcun datore di lavoro disposto ad assumere una persona che già percepisce una rendita intera ai sensi dell'__________.

-- l'età non più giovanile del ricorrente non facilita di certo le scelte professionali, le quali sono praticamente nulle.

Tenuto conto del fatto che l'__________ ha deciso, nel corso del 2000, di erogare a favore del sig. __________, una rendita intera con effetto retroattivo dal 1.1.1999, appare con meridiana evidenza la difficoltà di ammettere che la __________ possa continuare ad erogare una rendita d'invalidità dell'ordine del 40 %, allorché l'__________, eroga già da oltre no. 3 anni una rendita intera.

Pur ammettendo che l'__________ copra un ventaglio di casi superiore a quello della LAINF, non si giustifica una discrepanza di totale importanza (30 % ) tra le rendite erogate dalle rispettive assicurazioni.

E' pure utile rammentare che il sig. __________ è coniugato e padre di 4 figli, di cui due ancora minorenni ed in età scolastica. Quest'ultimi due figli sono a tutt'oggi totalmente a carico della famiglia.

IL CASO DEL SIG. __________ PRESENTA QUINDI DEGLI ASPETTI SOCIALI NON TRASCURABILI.

Ad ogni buon conto, il ricorrente si è recentemente sottoposto ad una visita medica presso il dott. __________ di __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e del lavoro, il quale, nel suo referto del 18 aprile 2002, ha concluso per un grado d'invalidità pari al 55 % ed un'indennità per menomazione dell'integrità pari al 35 % (doc. _).

3. Per questa serie di ragioni, è indispensabile ordinare una perizia giudiziaria per stabilire in maniera chiara e precisa il grado di invalidità del ricorrente ai sensi della LAINF, rispettivamente l'indennità per menomazione dell'integrità, che la __________ si è rifiutata di adeguare nonostante quella concessa in passato sia stata soltanto dell'ordine del 25 %.

La rendita della __________ deve essere adeguata con effetto retroattivo al 1 gennaio 1999, vale a dire da quando pure la rendita __________ ha riscontrato una mutazione, passando dal 40 % al 70 %.

A parere del ricorrente, un'indennità per menomazione dell'integrità del 10 % va ora assegnata ritenuto che:

-- il ricorrente lamenta dei persistenti dolori agli arti inferiori,

--                                                                            il ricorrente soffre d'insonnia, provocata dai dolori corporali;

--                                                                            il ricorrente non e più in grado di svolgere un'attività lucrativa e di disporre di una vita sociale e familiare normali;

--                                                                            le capacità deambulatorie del ricorrente sono notevolmente compromesse.

--                                                                            il ricorrente ha subito nel corso degli ultimi anni una miriade di interventi chirurgici, sedute di fisioterapia, ecc., che gli hanno sicuramente minato il fisico ed il morale.

Dopo di allora, infatti, la vita del ricorrente è stata contraddistinta da un viavai tra ospedali, medici e cliniche, dovendo egli farsi visitare, dapprima da un medico di fiducia, in seguito, ricoverarsi presso vari istituti per visite e terapie. Insomma, la vita del ricorrente, da dieci anni a questa parte, è risultata un autentico calvario di sofferenze e dolori fisici e psichici, l'ultimo dei quali ha ridotto il ricorrente in un disastrato stato di angoscia perenne.

Ed in effetti, nonostante il prodigarsi del ricorrente, lo stato di salute del medesimo, con il decorrere del tempo, non ha demarcato segni di miglioramento.

Al contrario, ben si può affermare, che la salute del ricorrente è andata vieppiù peggiorando, a tal punto che anche la __________, a fronte di un'inoppugnabile situazione, si è resa conto della gravità della medesima ed ha subito provveduto a dar seguito alle procedure onde assumere le ricadute denunciate dal sig. __________.

4. Quel che preme sottolineare è che è pacifico che la salute del ricorrente è irrimediabilmente compromessa, ragione per cui non vi è motivo (né speranza) per credere che la stessa possa migliorare con il decorrere inesorabile del tempo.

Del pari, anche dal lato professionale, la situazione del ricorrente non è suscettibile di migliorare con il decorrere del tempo. Infatti, la limitata formazione professionale del ricorrente, che non ha conseguito alcun diploma di lavoro, non gli permetterà di certo di riciclarsi facilmente in un'attività lucrativa meno dispendiosa di energie fisiche, anche perché le misure di riformazione

professionale intraprese a suo tempo per il tramite dell'__________ non hanno sortito esito positivo.

Invece di insegnare un nuovo mestiere al ricorrente, che potesse permettere a quest'ultimo di esplicare tenendo conto del suo mutato stato di salute, il centro di riformazione professionale dell'__________, al quale il sig. _________ si era rivolto, lo ha infatti destinato allo svolgimento di mansioni del tutto inappropriate in quanto il ricorrente veniva costretto a lavorare in posizione eretta, caricando di conseguenza gli arti inferiori, già malandati.

La riformazione professionale tentata dall'AI, era infatti unicamente dettata da meri scrupoli di assistenza e non teneva minimamente conto delle contingenze del caso.

Per quel che attiene all'evenienza concreta, va subito detto che le indicazioni espresse dalla __________, giusta le quali il ricorrente sarebbe totalmente abile al lavoro in un'attività leggera, sono quindi prive di riscontri pratici, ragione per cui proporre delle ipotetiche soluzioni lavorative, appare quantomeno difficile, per non dire impossibile.

5. Se ne deve giocoforza concludere, che lo stato di salute del ricorrente è ben più grave di quello che la __________, per meri fini di causa, sostiene essere.

In questo senso fa stato il citato referto 18.4.2002 del dottor __________ (doc. _) il quale, è bene ricordarlo, ha avuto modo di recentemente visitare il ricorrente, scandagliando ogni sua particolarità fisica e psichica, mettendo così in

chiara evidenza l'inadeguatezza delle conclusioni mediche della __________.

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.7.   In replica, l'assicurato si è essenzialmente riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).

                                         in diritto

                               2.1.   In primo luogo, occorre esaminare se, alla chiusura della ricaduta annunciata all'__________ nel mese di luglio 1999, il grado dell'invalidità presentata da __________ era superiore al 40%.

                                         In secondo luogo, si tratta di valutare se il ricorrente ha o meno diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva.

                               2.2.   Revisione della rendita di invalidità?

                            2.2.1.   A norma dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (cfr., su questo aspetto, STFA del 31 dicembre 1991 nella causa C.V., non pubblicata).

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.

                                         Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

                            2.2.2.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                            2.2.3.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                            2.2.4.   Per rivedere una rendita d'invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                            2.2.5.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato. I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                            2.2.6.   In concreto, si tratterebbe di esaminare se il grado di invalidità del ricorrente é notevolmente mutato, così come richiesto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA del 28 luglio 1999 nella causa V. d. P.-D. consid. 1b in fine, U 95/99, e giurisprudenza ivi menzionata; RAMI 1989 U 65, p. 70).

                                         Con sentenza del 10 marzo 1999 - cresciuta in giudicato incontestata - questa Corte ha tuttavia già avuto modo di stabilire che, per rapporto alla situazione esistente al momento in cui è stata costituita la rendita di invalidità, nulla era mutato nella valutazione dell'esigibilità lavorativa (doc. _).

                                         In questa occasione, il TCA può dunque limitarsi ad esaminare se, nel frattempo (ovvero da agosto 1998), é o meno subentrato un mutamento delle circostanze, tale da giustificare un aumento del grado di invalidità.

                            2.2.7.   Come già indicato in precedenza, con la sentenza del 10 marzo 1999, il TCA ha stabilito che, a fronte dei soli disturbi interessanti le ginocchia, __________ - alla chiusura della terza ricaduta - aveva ritrovato la capacità di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività sostitutiva, fisicamente leggera e da esercitare prevalentemente in posizione seduta. Stante ciò, questa Corte ha giudicato meritevole di tutela l'impugnata decisione su opposizione, mediante la quale l'__________ aveva ritenuto l'assicurato abile al lavoro entro i limiti della rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 9 marzo 1998 (doc. _).

                                         Dalle tavole processuali emerge che, nel corso del 1999, le condizioni di salute dell'insorgente sono effettivamente peggiorate, specificatamente quelle del suo ginocchio sinistro.

                                         In occasione della visita di controllo del 23 agosto 1999, il dottor __________, medico di circondario supplente dell'__________, aveva osservato, all'esame clinico, che il "… ginocchio sinistro è gonfio e presenta una diminuzione della flessione che è possibile solamente fino a 100°, paragonando con 135° a destra. Si trova un lieve aumento del termotatto che fa pensare ad una lieve sinovite". D'altra parte, le indagini radiologiche avevano evidenziato "… dei segni di pangonartrosi da lieve fino a media entità con restringimento del compartimento mediale e femoro-patellare e irregolarità delle superfici articolari e del condilo-femorale mediale". Nell'attesa di chiarire il prosieguo terapeutico, __________ era stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. _).

                                         In data 23 novembre 1999, su ordine dell'Istituto assicuratore convenuto, l'assicurato ha consultato il Prof. dott. __________, Primario della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________, il quale ha sostanzialmente consigliato l'impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro, prevedendo che la capacità lavorativa in un'attività adeguata sarebbe senz'altro potuta migliorare (cfr. doc. _: "Wir können dem Vorschlag einer Implantation einer Knietotalprothese von Prof. __________ von __________ nur zustimmen. Durch eine Knietotalprotheseimplantation lassen sich die Belastungsfähigkeit des Beines sowie die Ruheschmerzen des Patienten sicher positiv beeinflussen. Die Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf als Maurer lässt sich wohl nicht positiv beeinflussen, wohl aber diejenige der durchgeführten Umschulung auf sitzende und stehende Tätigkeit").

                                         Il summenzionato intervento operatorio ha effettivamente avuto luogo il 16 aprile 2000 presso il nosocomio __________ (cfr. rapporto operatorio accluso al doc. _). La relativa degenza si è protratta sino al 29 aprile 2000, senza alcuna complicazione (cfr. rapporto del 28.4.2000 dell'Ospedale cantonale di __________ accluso al doc. _).

                                         Successivamente alla dimissione dall'Ospedale cantonale di __________, __________ si è sottoposto a misure di natura riabilitativa.

                                         In particolare, dal 7 luglio al 4 agosto 2000, egli ha seguito un programma di fisioterapia intensiva in regime semi-stazionario presso la Clinica __________. Dal relativo rapporto 22 agosto 2000, risulta segnatamente che, all'uscita, "… i disturbi del paziente erano considerevolmente diminuiti: persistenza di discreti dolori notturni, soprattutto dopo avere eseguito una attività fisica più importante durante la giornata, per contro sparizione dei dolori diurni sia durante la stazione eretta che durante la marcia per piccoli tragitti. Solo discreto miglioramento della mobilizzazione (F/E 110/10/0). Netto miglioramento del trofismo muscolare" (doc. _).

                                         Durante il periodo 13 settembre-4 ottobre 2000, l'assicurato è rimasto degente presso la Clinica __________, sempre a scopo riabilitativo. Alla dimissione, i sanitari vallesani hanno riscontrato una situazione nettamente migliorata, per quel che concerne sia la mobilità sia l'aspetto algico, tanto che __________ è stato dichiarato in grado di riprendere un'attività idonea al 100%:

"  Monsieur __________ est gêné par un manque de mobilité du genou gauche et ressent des sensations de brûlures, surtout au niveau de ce genou gauche.

L'examen clinique montre un genou légèrement tuméfié et plus chaud avec une rotule hypomobile ainsi qu'une diminution de la mobilité avec un flexum de 15°. La force en flexion-extension est conservée. Il n'y a pas de laxité. On objective une atrophie du quadriceps avec une diminution du périmètre de 2,5 cm comparé au côté opposé.

En physiothérapie, Monsieur __________ a suivi un traitement de mobilisation du genou actif et passif en piscine et à sec, et il a travaillé la proprioception et le renforcement du MIG. L'évolution a été favorable avec diminution du flexum à 5° et augmentation de la flexion (à l'entrée 90°, à la sortie 105°: flexum à l'entrée 15°, à la sortie 5°). Il arrive à monter et descendre les escaliers sans problème et a pu suivre un groupe de marche rapide pendant une heure. Monsieur ___________ est content de l'évolution. Il persiste toutefois une sensation de brûlure de la face interne du genou pendant la nuit.

Ce maçon italien, ayant suivi une reconversion professionnelle entre 1992 et 1994 per l'__________, bénéficie actuellement d'une rente AI à 100% et une rente __________ à 40%. Une reprise de travail comme maçon n'est plus possible. Dans un travail adapté, assis-debout, sans sollicitation permanente du genou gauche et sans lever des charges lourdes, l'exigibilité est à 100%."

(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         In data 4 maggio 2001 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Secondo il suddetto medico di circondario dell'__________ - a fronte del buon esito dell'impianto della protesi totale del ginocchio sinistro - la situazione va ritenuta simile a quella constatata in occasione della visita circondariale di controllo del 30 dicembre 1994, donde il rifiuto di aumentare il tasso di invalidità, rifiuto che è poi stato formalizzato con la decisione del 7 giugno 2001 (cfr. doc. _):

"  (…)

VALUTAZIONE

Attualmente l'assicurato è contento, asserisce solamente qualche disturbo di notte, riscontra problemi per andare in bicicletta e non riesce ancora a correre.

Clinicamente il risultato è soddisfacente con una flessione/estensione di 90-0-0°, con un lieve versamento intrarticolare e una buona stabilità. Lo stato attuale è paragonabile con quello del 1994.

Il risultato dell'intervento può essere quantificato come buono.

Procedere medico:

Attualmente nessuna cura è indicata o da proporre.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurato viene dichiarato abile al lavoro nella misura della rendita.

Il dr. __________ il 10.8.2000 ha confermato un'incapacità lavorativa del 60%, però nel frattempo la situazione è migliorata molto e il deficit d'estensione di 15° è scom­parso. L'assicurato è in grado di flettere ed estendere il ginocchio nella misura sufficiente per un uso normale.

La situazione è invariata rispetto all'esame medico-circondariale del 30.12.1994. Un aumento della rendita non viene quindi preso in considerazione." (doc. _)

                                         Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto ha ancora interpellato la propria Divisione medica di __________ e, specificatamente, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, al quale è stata sottoposta l'intera documentazione.

                                         Il dottor __________ ha, in sostanza, avallato la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico di circondario (e, ancora prima, dagli specialisti della Clinica __________, cfr. doc. _):

"  Im Rahmen des Einsprache-Verfahrens wurden die Akten und Röntgenbilder noch einmal sorgfältig studiert, insbesondere auch die aktuellsten Aufnahmen des linken Knies vom 24.07.2001. Strittig ist die Verfügung vom 07.06.2001. Bezüglich Verlauf und Befunde sei auf die letzten kreisärztlichen Untersuchungsberichte vom 07.12.2000 und 04.05.2001 verwiesen.

Aus dem Zeugnis vom Kantonsspital ________ vom 24.07.2001 ergeben sich keine neuen Erkennt­nisse. Es wird bestätigt, dass das Resultat nach Einsetzen einer Knie-Prothese links am 14.04.2000 klinisch und radiologisch günstig ist. Auch der Patient ist sehr zufrieden. Das Gehen erfolgt hinkfrei bei guter Beweglichkeit (100-0-5°). Ob in 5 Jahren eine Verschlechterung eintritt, ist rein spekula­tiv. Im Einzelfall ist der Verlauf nicht vorhersehbar. Konkret gibt es keine Hinweise auf Komplika­tionen oder objektive Parameter, welche auf einen ungünstigen Verlauf hindeuten würden. Statis­tisch kann heute mit einer Prothesen-Lebensdauer von gut 15 Jahren gerechnet werden. Sollte es später doch vorzeitig zu Problemen kommen, steht jederzeit das Rückfallmelderecht zu. Nur auf­grund von vagen Hypothesen darf eine Rente nicht erhöht werden. Im übrigen beschäftigt sich das kurze Schreiben vom Kantonsspital ________ vor allem mit sozialen Problemen, was auch die primäre Motivation des Patienten für diese Konsultation war. Diesbezüglich sei lediglich vermerkt, dass sich die Höhe der Rente nach der Zumutbarkeit sowie erwerblichen Berechnungen richtet. Von der Ar­beitslosigkeit muss die _________ abstrahieren.

Dank des günstigen Resultates nach erfolgreicher Behandlung ist heute der klinische Befund ein­deutig nicht schlechter als bei Abschluss Ende 1994. An der zumutbaren Arbeitsfähigkeit ändert sich also aus versicherungsmedizinischer Sicht nichts. Im übrigen hat auch die __________ im Austrittsbericht vom 03.11.2000 klar darauf hingewiesen, dass eine adaptierte Tätigkeit voll zumut­bar ist" (doc. _).

                            2.2.8.   Dopo attenta valutazione dell'insieme delle tavole processuali, questo TCA ritiene che l'opinione del dottor __________ possa validamente costituire da supporto probatorio per il presente giudizio, senza che si riveli necessario compiere degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 nella causa S., 5 aprile 1984 nella causa M. e 2 novembre 1983 nella causa M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d).

                                         Realizzate queste condizioni, i pareri redatti dai medici dell'______ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         A fronte delle sole sequele degli eventi traumatici assicurati, questa Corte considera accertato - perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) - che nulla é mutato per quel che riguarda la valutazione dell'esigibilità lavorativa: in effetti, ora come nell'agosto 1998, l'insorgente è da considerarsi totalmente inabile nella sua originaria professione di muratore, mentre, per attività confacenti (attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione alternata, eretta e seduta), vi è sempre una capacità lavorativa integra.

                                         Su questo specifico aspetto, l'apprezzamento del medico di circondario dell'__________ trova, del resto, piena conferma nella restante documentazione medica agli atti. In effetti, sia gli specialisti della Clinica __________ - i quali hanno avuto modo di seguire __________ durante circa 3 settimane (cfr. doc. _: "Une reprise de travail comme maçon n'est plus possible. Dans un travail adapté, assis-debout, sans sollicitation permanente du genou gauche et sans lever des charges lourdes, l'exigibilité est à 100%"), sia il dottor __________, specialista in chirurgia consultato dall'__________ nel quadro della procedura di opposizione (cfr. doc. _), hanno dichiarato il ricorrente perfettamente in grado di esercitare - a tempo pieno e con un rendimento completo - delle attività confacenti.

                                         Lo scrivente TCA non ignora il fatto che, con decisione formale del 6 luglio 2000, l'AI ha assegnato a __________ una mezza rendita per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1998, rispettivamente, una rendita intera a contare dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _).

                                         Nondimeno, questa circostanza non può essere di alcun soccorso all'insorgente.

                                         È vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'__________ corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).

                                         Dagli atti all'inserto si evince che la decisione dell'assicurazione per l'invalidità si fonda, essenzialmente, sulla perizia 8 ottobre 1999 allestita dai sanitari della Clinica __________, i quali avevano visitato l'assicurato prima che si sottoponesse al noto intervento di impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro il 14 aprile 2000. Stante alla situazione esistente all'epoca, essi avevano dichiarato __________ inabile nella misura del 70% per un'attività adeguata, sottolineando inoltre che un intervento chirurgico non avrebbe probabilmente migliorato la capacità lavorativa (cfr. doc. _, : "Spontanément, la capacité de travail ne va pas d'améliorer. Une prothèse totale du genou sera probablement nécessaire à moyen terme, mais actuellement l'indication est très discutable; en effet si l'on prend comme référence l'indice algofonctionnel de Lequesne, le score obtenu est sans doute insuffisant pour envisager dès maintenant une intervention de cette lourdeur chez un patient si jeune. Une telle opération ne saurait dans tous les cas pas améliorer la capacité de travail dans les activités pratiquéees ou envisagées jusqu'ici").

                                         In realtà, quanto è accaduto nel prosieguo fa apparire come superata tale valutazione (cfr., in questo senso, l'apprezzamento 1° febbraio 2002 del dott. __________, doc. _).

                                         In effetti, grazie all'operazione chirurgica del 14 aprile 2000, la situazione a livello del ginocchio sinistro è a tal punto migliorata che gli stessi specialisti della Clinica di __________, al termine della degenza 13 settembre-4 ottobre 2000, hanno giudicato il ricorrente in grado di riprendere l'esercizio di un'attività confacente in misura completa (cfr. doc. _), circostanza questa che è poi stata confermata tanto dal dottor __________ (cfr. doc. _), quanto dal dottor __________ (cfr. doc. _).

                                         La pretesa ricorsuale di __________ non appare supportata neppure dal certificato 24 luglio 2001 del Prof. dott. __________, nel quale l'accento è stato posto sulle implicazioni di ordine sociale che il mancato aumento della rendita di invalidità avrebbe comportato per l'assicurato e per la sua famiglia. Per contro, il Prof. __________ non si è pronunciato in merito alla questione, centrale, dell'esigibilità lavorativa, né ha, tantomeno, messo in dubbio che il ricorrente potrebbe svolgere a tempo pieno un'attività alternativa. Egli ha semplicemente rilevato che l'assicurato stesso ha constatato - soggettivamente - un lieve peggioramento della funzionalità ed un aumento dei disturbi. D'altro canto, il dott. __________ non ha escluso che sul lungo periodo possa effettivamente subentrare un aggravamento della situazione (cfr. doc. _).

                                         La medesima conclusione si impone anche per la relazione medico-legale 18 aprile 2002 del dottor __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni di __________, il quale - contrariamente a tutti gli altri sanitari che si sono occupati di __________ - ha attestato un netto peggioramento delle sue condizioni di salute, che comprometterebbe fortemente la capacità lucrativa anche in attività alternative di tipo medio-leggero:

"  (…)

Il signor __________ fruisce dal 1995 di una rendita di invalidità lucrativa pari al 40% a causa degli esiti di due infortuni dell'88 e del '91.

Tale grado di invalidità fu riconfermato nel 1998.

La __________ riconfermò poi l'inabilità totale al 100% nelle ripetute successive ricadute in infortunio dal 1998 sino ad oggi.

Infatti la situazione in particolare del ginocchio sinistro peggiorò ulteriormente nel periodo successivo al 1998 a causa di una grave condrite femoro-rotulea tibiale in aree fondamentali per la statica, associata a sinovite diffusa, per cui, con parere favorevole anche di altri esperti ortopedici, il prof. __________ effettuò il 14.4.2000 intervento di applicazione di protesi totale al ginocchio sinistro.

Tale intervento, benché tecnicamente riuscito, determinò un netto deficit flessorio dell'articolazione e soprattutto una marcata preternaturale instabilità sul piano frontale in varo-valgo.

In presenza anche di concorrente discreto danno anatomo funzionale flessorio al ginocchio destro, con sclerosi artrosica femoro­rotuleo tibiale osteofitosica, deficit flessorio marcati scrosci articolari ed accorciamento di cm 2 a destra, la situazione statica e dinamica attuale è ulteriormente peggiorata e controindica lo svolgimento di attività usuranti, in un soggetto ancora relativamente giovane (52 anni) che è certamente inabile alla sua specifica attività di muratore nell'edilizia ed ha tentato più volte senza successo un reinserimento lavorativo (ha frequentato anche un corso di riqualificazione a Gerra Piano come orologiaio, ma è stato ritenuto non inseribile).

Coesiste inoltre un deficit flesso-estensorio di modesta entità al gomito sinistro, ma è soprattutto il danno agli arti inferiori che impedisce di camminare su terreni accidentati oppure per una lunga distanza di accosciarsi o inginocchiarsi, di pedalare anche sulla cyclette, con difficoltà anche nel vestirsi.

Il danno globale risulta perciò aggravato anche dopo l'intervento chirurgico dell'aprile 2000.

Per tali motivi, sia cioè per il peggioramento degenerativo al ginocchio destro, sia per il peggioramento della statica e della dinamica legato alla protesi articolare al ginocchio sinistro, sia per la necessità assoluta di non compromettere ulteriormente la situazione danneggiando tale protesi (non rinnovabile) in un soggetto ancora relativamente giovane, ritengo che il suo grado di capacità lucrativa sia oggi fortemente compromesso anche in attività alternative di tipo medio­leggero con una conseguente perdita lucrativa globale di carattere permanente pari al 55% (cinquantacinque per cento) della sua totale capacità." (doc. C)

                                         Il dottor __________ ha avuto modo di commentare criticamente l'apprezzamento enunciato dal dottor __________.

                                         Qui di seguito le considerazioni contenute nel suo rapporto del 16 maggio 2002, anche in relazione ai disturbi interessanti il ginocchio destro:

"  Die "Relazione medicolegale" des Dr. __________ vom 18.04.2002 wurde studiert. Neue Erkennt­nisse ergeben sich daraus aber nicht. Welche Akten ihm zur Verfügung standen, wird nicht erwähnt. Auch Röntgenbilder hat Herr Dr. __________ offenbar keine gesehen. Im relativ kursorischen körperli­chen Status wird gegenüber den Akten keine erhebliche Verschlimmerung nachgewiesen, auch nicht am rechten Knie.

Bekanntlich wird die Höhe der Rente nach erwerblichen Gesichtspunkten bestimmt. Medizinisch-­theoretische Prozentzahlen nach italienischer Usanz sind also für die Schweiz. Unfallversicherung nicht massgebend. Insbesondere ist konkret nicht nachvollziehbar, warum denn (trotz der an sich unbestrittenen Unfallfolgen an beiden Knien) eine leichte wechselbelastende Arbeit auf ebenem Boden, speziell sitzend, nicht ganztags zumutbar sein sollte? Herr __________ hat im übrigen zwei gesunde Hände.

(…)

An unseren früheren Beurteilungen vom 10.01.2002 + 01.02.2002 muss also vollumfänglich fest­gehalten werden. Wir erachten Herrn ___________ weiterhin als erwerbsfähig im Rahmen der be­stehenden Rente von 40% seit 01.03.1995. Es liegt seither keine körperliche Verschlimmerung vor, welche sich dauerhaft negativ auf eine angepasste Tätigkeit auswirken würde, wie dies der Kreisarzt schon beim Abschluss vom 30.12.1994 dargelegt hat."

(doc. _).

                                         Le obiezioni sollevate dal medico di fiducia dell'__________ appaiono senz'altro convincenti e, pertanto, meritevoli di essere seguite.

                                         In primo luogo, lo specialista privatamente consultato dall'assicurato ha espresso la propria valutazione senza avere avuto la possibilità di consultare l'intero incarto, ciò che, specialmente in materia di revisione, appare indispensabile (cfr., al proposito, STFA del 28 luglio 1999 nella causa V. d. P.-D. consid. 2b in fine).

                                         In secondo luogo, in casu, il tasso d’invalidità é stato stabilito applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.7. della STCA del 10 marzo 1999, doc. _). Si é quindi trattato di una mera valutazione di carattere economico.

                                         All’apprezzamento del grado d’invalidità eseguito dal dottor __________ (55%) non può, quindi, essere attribuito valore alcuno: compito del medico é, infatti, soltanto quello di valutare lo stato di salute dell’assicurato e di indicare in quale misura egli é capace d’esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta, per contro, all’assicuratore indicare le possibilità di lavoro concrete entranti in considerazione per l’assicurato, per poi determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che questi potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro (cfr. STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; Estr. INSAI delle sentenze del TFA 1989 n. 3, 1984, n. 4).

                                         In esito ai considerandi che precedono - assodato che, rispetto alla situazione esistente nel 1998 (e, di riflesso, nel 1994), l'esigibilità lavorativa è rimasta la medesima - occorre concludere che non sono dati i presupposti per dare seguito alla pretesa revisione della rendita di invalidità.

                               2.3.   Indennità per menomazione all'integrità

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31 p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.3.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 7 dicembre 1988 nella causa A. P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.3.5.   Nel caso di specie, con il proprio gravame, __________ ha preteso la corresponsione di un'indennità per menomazione all'integrità aggiuntiva del 10%, facendo essenzialmente riferimento alla valutazione enunciata dal dottor _________ in data 18 aprile 2002:

"  (…).

Quanto alla menomazione permanente dell'integrità psicofisica, precedentemente riconosciuta globalmente pari al 25% per un danno lordo del 27,5%, ritengo che l'aggravamento determinato dall'applicazione della protesi al ginocchio sinistro determini un'invalidità complessiva in sede IMI pari al 35% (trentacinque per cento) della totale validità." (doc. _)

                                         Per maggiore comprensione, va ricordato che all'assicurato era già stata versata un'IMI globale del 25% per una menomazione lorda del 27.5% (di cui il 17.5% per il ginocchio sinistro, il 7.5% per il ginocchio destro ed il 2.5% per il gomito sinistro). Da notare che la menomazione al ginocchio sinistro era stata ridotta del 2.5% in ragione di una lieve artrosi preesistente (cfr. doc. _).

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 4 maggio 2002, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha avuto modo di pronunciarsi anche a proposito del grado della menomazione all'integrità presentata da __________, accertando finalmente un peggioramento netto del 2.5%:

"  REFERTO

In data odierna come esiti importanti e durevoli si trova un buono stato al ginocchio sinistro in stato dopo impianto di una protesi totale del ginocchio sinistro. La muscolatura al quadricipite è ben sviluppata e non esiste un deficit dell'estensione. La flessione fino a 90-0-0° è sufficiente per l'uso normale.

VALUTAZIONE

Lordo 30%

Netto 2,5%

GIUSTIFICAZIONE

Stato dopo protesi totale al ginocchio con un buon risultato: 20%.

Lieve/moderata gonartrosi a destra: 7,5%.

Iniziale artrosi del gomito sinistro: 2,5%.

Vedi tabella 5 estratto LAINF.

OSSERVAZIONE

-   Indennità per menomazione all'integrità del 15% concessa dall'1.7.1991.

-   Indennità per menomazione all'integrità del 10% concessa dall'1.12.1993 (sui due casi).

-   Dal 30% lordo bisogna dedurre il 2,5% a causa di una lieve artrosi preesistente a sinistra." (doc. _)

                                         La valutazione del dottor __________ è stata pienamente confermata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione medica dell'__________ di __________:

"  (…).

Auch die kreisärztliche Schätzung des Netto-Integritätsschadens von 2.5% ist korrekt. Diese Beurteilung muss abstrakt und egalitär erfolgen. Nach Tabelle 5 beträgt der Wert für eine Knie Prothese mit gutem Erfolg eindeutig 20%. Nachdem früher wegen des linken Knies schon rechtskräftig 15% ausgerichtet wurden (daneben Kürzung 2.5% wegen Vorzustand), bleiben logischerweise noch 2.5% netto. Die Befunde am Knie rechts und am Ellbogen links sind unverändert."

(doc. _ - al sottolineatura è del redattore).

                                         Non avendo raggiunto il peggioramento netto la soglia minima del 5% (cfr., a questo preciso riguardo, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 110s.), l'Istituto assicuratore convenuto si è rifiutato di procedere alla revisione dell'IMI assegnata, a suo tempo, a __________.

                                         Tutto ben considerato, il TCA non vede ragioni che gli impediscano di fare proprio il convincente apprezzamento enunciato dai dottori __________ e __________.

                                         Vero è che il dottor __________, consultato dall’assicurato, ha, con il proprio referto del 18 aprile 2002, quantificato nel 35% la “menomazione permanente dell'integrità psicofisica” di cui è portatore l'insorgente (donde un peggioramento del 10%, cfr. doc. C, p. 5). Tuttavia, egli non ha minimamente spiegato come sia potuto giungere ad un tale risultato. Nel rapporto di questo sanitario fa pure difetto un qualsiasi riferimento all’Allegato 3 dell’OAINF, così come alle Tabelle INSAI concernenti la menomazione all’integrità.

                                         La certificazione del dottor __________ non è quindi suscettibile di infirmare la valutazione espressa dagli specialisti interpellati dall'__________.

                                         A proposito di quanto fatto valere a pagina 5 dell'atto ricorsuale, è utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, op. cit., p. 40s.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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