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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 35.2002.21

June 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,422 words·~22 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00021   mm/sc

Lugano 10 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 marzo 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 7 gennaio 2002 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 novembre 1999, __________ - alle dipendenze de "__________" in qualità di praticante d'esercizio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto intrappolato fra il muro di una rampa di carico ed il furgone postale, essendo stato quest'ultimo urtato da un autocarro che procedeva in retromarcia.

                                         I medici dell'Ospedale regionale di __________ - dove l'assicurato è rimasto degente sino al 15 novembre 1999 - hanno diagnosticato una frattura ischio pubica a destra non dislocata ed una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non dislocata.

                                         __________ ha ripreso ad esercitare la propria attività lavorativa in misura del 50% dal 21 febbraio 2000 ed in misura completa dal 10 aprile 2000.

                                         L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di agosto 2000, il dottor __________ ha comunicato all'__________ che il suo paziente, dopo la ripresa del lavoro al 100%, ha iniziato a lamentare dei disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. _).

                                         La RM del 2 agosto 2001 ha permesso di escludere la presenza di lesioni post-traumatiche. D'altra parte, a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul tubercolo maggiore, è stata evidenziata un'alterazione compatibile con una rottura focale incompleta oppure flogosi nell'ambito di tendinopatia (cfr. doc. _).

                               1.3.   Sentito il parere del medico di circondario, l'__________, con decisione formale del 26 settembre 2001, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente ai disturbi localizzati alla spalla sinistra, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico dell'8 novembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 7 gennaio 2002, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 29 marzo 2002, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscere la propria responsabilità a dipendenza dei disturbi alla spalla sinistra notificatigli nell'agosto del 2000 (cfr. I, p. 7s.).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

Nella fattispecie, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni ha respinto l'opposizione del ricorrente ed ha confermato la decisione 26.09.2001 basandosi unicamente sul parere del medico di circondario Dr. __________, il quale ha ritenuto in sostanza che il nesso causale tra l'infortunio e i dolori lamentati dal ricorrente fosse solo possibile.

Le argomentazioni addotte dal medico di circondario per suffragare la propria tesi non sono tuttavia, a mente del ricorrente, debitamente e convincentemente motivate e non sono di per sé tali da escludere la probabilità preponderante di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio ed i dolori e ciò per le seguenti motivazioni.

In occasione della degenza ospedaliera e della successiva degenza al domicilio il ricorrente non ha dovuto eseguire movimenti e sollevare pesi del tipo di quelli effettuati alla ripresa della propria attività lavorativa e che hanno palesato i dolori di cui si lamenta il ricorrente.

Contrariamente a quanto asserito, il ricorrente, in occasione della visita medica circondariale del 17.04.2000, ossia una settimana dopo la ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 100%, aveva manifestato al Dr. __________ dolori.

A mente del Dr. __________ solo un intervento artroscopico potrà chiarire l'origine dei disturbi lamentati alla spalla sinistra dal ricorrente e provi rimedio.

3.

Pertanto, ritenuto che non vi è motivo di escludere la probabilità preponderante di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio 8.11.1999 e gli attuali disturbi, il ricorrente chiede che l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni si faccia carico, ai sensi dell'articolo 10 LAINF, delle cure di cui egli abbisogna onde ristabilire la piena funzionalità della spalla sinistra e permettergli di svolgere adeguatamente la propria attività lavorativa, in quanto postumi dell'infortunio." (I)

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.6.   In replica, l'assicurato si è essenzialmente limitato a chiedere che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. V).

                               1.7.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato il __________, chiedendogli di precisare il contenuto del suo certificato 28 febbraio 2002 (VI).

                                         La risposta del dottor __________ reca la data del 3 maggio 2002 (VIII).

                                         Le parti hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. IX e X).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ ha o meno correttamente negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi lamentati alla spalla sinistra.

                                         Più concretamente, occorre verificare se i suddetti disturbi si trovano o meno in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio dell'8 novembre 1999.

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

                               2.5.   In data 8 novembre 1999, __________ è rimasto intrappolato fra il muro di una rampa di carico ed il furgone postale, essendo quest'ultimo stato urtato da un autocarro in fase di retromarcia (cfr. doc. _).

                                         Durante il periodo 8-15 novembre 1999, l'assicurato è rimasto degente presso il Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale regionale di __________, dove i sanitari hanno diagnosticato una frattura ischio pubica a destra non dislocata ed una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non dislocata (doc. _).

                                         Uscito dal succitato nosocomio, __________ è entrato in cura dal dottor __________, il quale gli ha prescritto della fisioterapia nonché l'assunzione di analgesici (cfr. doc. _).

                                         L'insorgente ha potuto riprendere la propria attività lavorativa in misura del 50% dal 21 febbraio 2000 (cfr. doc. _) ed in misura completa dal 10 aprile 2000 (cfr. doc. _).

                                         In data 17 aprile 2000, ha avuto luogo una visita circondariale di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha espresso le seguenti considerazioni:

"  (…).

VALUTAZIONE

-   Disturbi residui prevalentemente alla sollecitazione degli adduttori i presenza di uno stato dopo frattura del sacro, rispettivamente delle branchie ischio- e ilio-pubiche a destra l'8.11.1999, trattate conservativamente.

I disturbi residui accusati dal paziente in accordo con il quadro clinico e quello radiologico corrispondono a un'evoluzione di per se stessa  normale, anche nei tempi, viste le fratture subite dal paziente. La prognosi è da considerarsi favorevole.

Sul piano terapeutico non ritengo necessarie al momento attuale delle misure particolari se non eventualmente il ricorso a un trattamento antiflogistico in funzione dell'intensità dei disturbi.

Paziente abile al lavoro nella misura completa a decorrere dal 10.4.2000.

Esso risulta senz'altro ancora disturbato nel sollevamento e trasporto di pesi rilevanti." (doc. _)

                                         Con certificato del 31 agosto 2000, il dottor __________ ha fatto stato, segnatamente, di dolori localizzati alla spalla sinistra, insorti dopo la ripresa del lavoro al 100%. Egli ha altresì rilevato che il suo paziente gli ha riferito che, in occasione dell'infortunio del novembre 1999, avrebbe urtato anche la spalla sinistra (cfr. doc. _).

                                         In data 12 settembre 2000, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________ in merito e alla dinamica del noto evento traumatico e all'insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra:

"  (…).

Ricordo che al momento dell'incidente, accortomi che stavo per essere schiacciato, cercai istintivamente di trattenere il furgone con la mano sinistra contro il cofano. Cofano che presentava poi una infossatura causata dalla pressione della mano sinistra.

Caddi poi al suolo e non ricordo se in tale frangente abbia battuto altre parti del corpo come per esempio la bocca. Fu solo circa 3-4 mesi orsono che mi accorsi che tra i denti 11 e 21 si era creato uno spazio di circa 1 mm che prima non avevo e poi il dente no. 11 iniziò a traballare.

La spalla sinistra iniziò a farmi male con la ripresa del lavoro. Se sollevo pesi con il braccio in estensione avverto dolore nella regione alta della scapola sin.

Raccontai questi problemi al dottor __________ e mi diede degli antidolorifici per la spalla e dovrò recarmi da lui prossimamente. Sono migliorato ma non guarito completamente. (…)"   (doc. _)

                                         Nel corso del mese di settembre 2000, l'Istituto assicuratore ha interpellato il proprio medico di fiducia, il quale ha affermato che i disturbi alla spalla sinistra sono solo possibilmente una conseguenza naturale dell'infortunio assicurato (cfr. doc. _).

                                         Dopo avere ricevuto lo scritto mediante il quale l'assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità (cfr. doc. _), __________ ha formulato alcune osservazioni:

"  (…)

-   non è escluso che nell'infortunio io abbia fatto pressione con il braccio sinistro sul cofano del furgone al momento dello schiacciamento, causando il dolore alla spalla sinistra;

-   stando sdraiato nel letto dell'ospedale con tutti quei farmaci antidolorifici, il male non lo sentivo visto che il dolore fondamentale era il bacino e l'osso sacro;

-   all'ospedale il mio pensiero fondamentale era di potere eseguire molta terapia per potere nuovamente camminare senza tutti quei dolori insopportabili;

-   dal momento che avevo le stampelle e continuando a fare fisioterapia il dolore del bacino e dell'osso sacro con il tempo diventarono "dolori sopportabili";

-   non è escluso che il dolore della spalla sinistra sia dovuto anche a causa delle stampelle usate per lungo tempo;

-   secondo il danno causato sul cofano del furgone si poteva constatare che mi sono tenuto con la mano sinistra riportando sicuramente uno strappo alla spalla." (doc. _)

                                         In data 19 febbraio 2001, è stata eseguita una radiografia della spalla sinistra, accertamento che non ha mostrato alcunché di patologico (cfr. doc. _: "La testa dell'omero è ben centrata nella cavità glenoidea della scapola e la rima articolare è di ampiezza regolare. Non si apprezzano lesioni ossee o calcificazioni dei tessuti molli intra- o peri-articolari").

                                         Nell'agosto del 2001, sempre la spalla sinistra ha fatto oggetto di una risonanza magnetica presso la Clinica __________, con il seguente esito:

"  (…).

Referto

Non si evidenziano fratture occulte a carico dell'omero.

Non indizi per rottura della cuffia.

Esiste tuttavia un enhancement a livello del tubercolo maggiore dal lato dorsale (immagine 93, 92), vedi pure immagine 9, però senza visibile versamento nella borsa subacromio-subdeltoidea.

Non segni per impingement acromio-clavicolare e normale enhancement sinoviale nell'articolazione acromio-clavicolare (immagine 103).

Posizione normale del tendine del capo lungo del bicipite.

CONCLUSIONI

· lesioni post-traumatiche non sono apprezzabili.

· Notasi a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul tubercolo maggiore dal lato esterno alterazione compatibile con una rottura focale incompleta oppure flogosi nell'ambito di tendinopatia." (doc. _)

                                         In data 27 agosto 2001, il medico di circondario dell'__________ ha avuto modo di sostanziare la propria tesi, anche alla luce delle risultanze dei suddetti accertamenti paraclinici:

"  (…).

Il nesso causale tra l'evento infortunistico dell'8.11.1999 ed i disturbi insorti progressivamente alla spalla sinistra a partire dal mese di aprile 2000 viene ritenuto solo possibile.

Questo sulla base delle seguenti considerazioni:

-   Nelle considerazioni espresse l'8.1.2001 il paziente stesso esprime delle ipotesi su quanto potrebbe essere avvenuto durante l'evento infortunistico dell'8.11.1999 senza poter affermare un'effettiva contusione o traumatizzazione della spalla in questo frangente.

-   L'insieme degli atti medici a nostra disposizione fino al rapporto intermedio del 31.8.2000 non fanno riferimento alcuno a disturbi alla spalla. Tra questi, più specificatamente, neppure il referto del Servizio di Chirurgia dell'Ospedale __________ del 17.11.1999 dove il paziente era rimasto degente per una settimana.

-   Nel caso di una traumatizzazione acuta in occasione dell'evento dell'8.11.1999 la spalla sinistra avrebbe ragionevolmente dovuto generare dei disturbi specialmente nel periodo in cui essa veniva maggiormente sollecitata e cioè quando il paziente doveva sopportare parte del peso corporeo con le braccia, per il tramite delle stampelle, non potendo caricare pienamente gli arti inferiori.

                                                                           Orbene, durante tutto questo periodo, vedi nuovamente anche quello della degenza ospedaliera, il paziente stesso non segnala nessun disturbo particolare agli arti superiori. Vedi rapporto di ispezione dell'1.2.2000 (nessun riferimento) e il rapporto del 12.9.2000 (inizio temporale dei disturbi nell'aprile del 2000).

-   Il referto riscontrato all'esame di risonanza magnetica del 3.8.2001 permette in particolare di escludere la presenza di lesioni di origine traumatica mostrando pure un referto non specifico, di natura infiammatoria (tendinopatia) del sovraspinato.

Sulla base delle considerazioni che precedono si ritiene quindi che il nesso causale tra l'evento dell'8.11.1999 e i disturbi accusati alla spalla sinistra a partire dal mese di aprile 2000 sia solo possibile."

(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Con certificato del 23 ottobre 2001, il dottor __________ ha dichiarato che __________ "… non ha subito accusato dolori alla spalla sx in occasione dell'evento del 08.11.99, in quanto si trovava in terapia antidolorifica per il bacino. Finita la cura antalgica, sono apparsi i disturbi della spalla sx. Probabilmente anche se non sono visibili lesioni articolari alla spalla sx, sicuramente un trauma contusivo consistente c'è stato" (doc. _).

                                         La succitata certificazione del medico curante è stata criticamente commentata dal dottor __________:

"  (…).

La lettera del dr. __________ del 23.10.2001, secondo la quale il paziente avrebbe accusato subito dolori alla spalla sinistra trovandosi in terapia antidolorifica per il bacino, non comporta sicuramente nuovi elementi di giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse in precedenza.

Questo in funzione più specificatamente:

-   Dell'entità del carico al quale il paziente sottoponeva i propri arti superiori durante il periodo di convalescenza dovendosi spostare con le stampelle, durante le due settimane nelle quali è rimasto alitato dovendosi giustamente aiutare con le braccia per poter cambiare posizione nel letto, …

-   Secondo le fatture presentate alla __________, il paziente ha ritirato in farmacia, il 15.11.1999, una confezione di Ponstan 500 mg (12 tabs), così come il 19.11.1999 una confezione di Voltaren (30 pastiglie) e una confezione di cerotti Flector.

                                                                           Appare lapalissiano il fatto che questo trattamento specifico non sia sicuramente in grado di mascherare in maniera completa dei disturbi a una spalla." (doc. _)

                                         Dalle tavole processuali emerge ancora che __________, nel mese di dicembre del 2001, ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Questo il contenuto del suo certificato del 28 febbraio 2002:

"  (…).

Quando è venuto da me accusava dolori importanti alla spalla sinistra dopo un infortunio sul lavoro. In questa occasione oltre al problema della spalla, ha fratturato anche il bacino.

In data 21.12.2001, avevo constatato un'instabilità anteriore della spalla sinistra.

Se dovesse persistere la problematica, sarà indicato eseguire, come già discusso, un'artroscopia, un intervento che potrà in seguito chiarire come ultima possibilità la situazione infortunistica oppure degenerativa.

D'altra parte, dobbiamo essere bene in chiaro che siamo a distanza di due anni e mezzo dall'infortunio, un periodo che chiaramente può anche alterare delle lesioni inizialmente post-traumatiche." (doc. _)

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto al dottor __________ di volere precisare il significato dell'ultimo capoverso della sua certificazione del 28 febbraio 2002 (cfr. VI).

                                         Lo specialista ha così spiegato che una lesione posttraumatica, lussazione articolare oppure rottura tendinea, porta ad un'alterazione anatomica come, ad esempio, un'incongruenza articolare, la quale, a sua volta, può provocare una degenerazione articolare (cfr. VII).

                               2.6.   Con il proprio gravame, __________ ha sostanzialmente criticato l'apprezzamento enunciato dal dottor __________, sostenendo che, da un canto, durante la degenza ospedaliera e la successiva convalescenza a domicilio, egli non avrebbe dovuto eseguire movimenti e sollevare pesi del tipo di quelli effettuati alla ripresa della propria attività lavorativa e, d'altro canto, in occasione della visita di controllo del 17 aprile 2000, egli avrebbe segnalato al medico di circondario l'insorgenza di disturbi a livello della spalla sinistra (cfr. I, p. 7).

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto, questo TCA non ritiene di dover dare seguito alle censure sollevate dall’insorgente. Infatti, l’opinione del dottor __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dall'apprezzamento espresso dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Tenuto conto che, secondo un'affermata giurisprudenza, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione é lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997, U 275, p. 188ss.; RJJ 1994, p. 46 consid. 1b; STFA del 30 novembre 2000 nella causa M., U 298/99), questa Corte è dell'avviso che un intervallo "muto" di più di cinque mesi, faccia apparire poco plausibile l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento infortunistico dell'8 novembre 1999 ed i disturbi alla spalla sinistra.

                                         __________ ha iniziato a lamentare dolori alla spalla sinistra - al più presto - a partire dal mese di aprile 2000 (cfr. doc. _: "Dopo la ripresa al lavoro 100%, accusa dolori alla spalla sn" - la sottolineatura è del redattore), anche se essi sono stati notificati all'__________, la prima volta, soltanto nel corso del mese di agosto 2000. Comunque, ancora il 12 aprile 2000, il medico curante non faceva alcun accenno alla presenza di disturbi all'arto superiore sinistro (cfr. doc. _).

                                         La tesi difesa dal dottor __________, secondo il quale i disturbi alla spalla sinistra, in realtà presenti sin dal giorno dell'infortunio, sarebbero rimasti celati grazie alla terapia antalgica somministrata in ragione delle fratture al bacino ed all'osso sacro (doc. _: "… non ha subito accusato dolori alla spalla sx in occasione dell'evento dell'8.11.1999, in quanto si trovava in terapia antidolorifica per il bacino. Finita la cura antalgica, sono apparsi i disturbi della spalla sx"), é poco convincente, e ciò alla luce degli argomenti già diffusamente esposti dal dottor __________ nella sua presa di posizione del 27 agosto 2001 (cfr. doc. _), rispettivamente, in quella datata 11 dicembre 2001 (doc. _).

                                         È possibile che l'assicurato stesso non si sia reso immediata-mente conto che, in occasione dell'evento traumatico del novembre 1999, sarebbe rimasta coinvolta, in qualche modo, anche la spalla sinistra. Nondimeno, appare inverosimile il fatto che l'interessamento di quest'ultima possa essere completamen-te sfuggito tanto ai sanitari dell'Ospedale regionale di __________ - dove __________ è rimasto degente per ben otto giorni (cfr. doc. _) - quanto al suo medico curante, consultato a scadenze regolari.

                                         D'altra parte, particolarmente pertinente appare l'osservazione fatta dal medico di fiducia dell'__________, secondo cui l'insorgente è comunque stato in grado di spostarsi con le stampelle per più settimane (circostanza questa che sta a dimostrare che gli arti superiori hanno potuto essere addirittura sovraccaricati, avendo dovuto reggere l'intero peso corporeo), rispettivamente, allorquando si è trovato immobilizzato nel letto d'ospedale, di cambiare posizione grazie all'apposita maniglia posta sopra la testa del paziente.

                                         Per il resto, le certificazioni del dottor __________ non possono essere di soccorso al ricorrente, nella misura in cui non si è pronunciato in maniera concludente riguardo all'eziologia dei disturbi lamentati alla spalla sinistra. Interpellato dal TCA in corso di causa (cfr. VI), il succitato specialista ha fornito delle indicazioni del tutto generiche, che, del resto, poco si attagliano al caso di specie, nel quale non è stato possibile oggettivare alcuna lesione di natura traumatica (cfr. doc. _).

                                         D'altro canto, egli ha dato per scontato che, in occasione dell'evento del novembre 1999, la spalla sinistra avrebbe subito un trauma diretto - riferendo addirittura che il parabrezza del furgone sarebbe stato frantumato (cfr. doc. _) - ciò che neppure lo stesso assicurato ha mai preteso.

                                         Posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, un legame causale con l'infortunio assicurato, non può neppure essere ammessa la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto per i disturbi alla spalla sinistra annunciati alla fine del mese di agosto del 2000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2002.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.06.2002 35.2002.21 — Swissrulings