Raccomandata
Incarto n. 35.2002.00017 Rif. costo n. 161.318.05 mm/gm
Lugano 23 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 11 marzo 2002 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione dell'11 dicembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 18 giugno 2002 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 3 giugno 2002 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. Doc. _);
rilevato che in data 17 ottobre 2002 l'avvocato __________ ha trasmesso la nota d'onorario per la tassazione (cfr. Doc. _);
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'518.15 (IVA inclusa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo