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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.08.2002 35.2002.16

August 2, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,040 words·~35 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2002.00016   mm/cd

Lugano 2 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 3 dicembre 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 luglio 1999, a __________ - all'epoca alle dipendenze del Hotel __________ in qualità di ausiliaria di pulizie e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto intrappolato il pollice della mano destra nello sportello di una lavatrice.

                                         A causa del suddetto sinistro, l'assicurata ha riportato un trauma contusivo/distorsivo del pollice destro.

                                         La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Dalle tavole processuali emerge che il caso dell'assicurata ha avuto un decorso contraddistinto da importanti complicazioni. Finalmente, con decisione formale del 9 aprile 2001, l'assicuratore LAINF - sentito il parere del proprio medico di fiducia - ha dichiarato __________ completamente abile al lavoro a far tempo dal 1° aprile 2001, e ciò tenuto conto dei soli postumi residuali oggettivabili dell'infortunio del luglio 1999 (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (cfr. doc. _) successivamente completata dall'avv. __________ (cfr. doc. _) - la __________, in data 3 dicembre 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 febbraio 2002, __________, patrocinata dall'avv. __________, ha formulato le richieste seguenti:

"  1.        Il ricorso è accolto.

1.1.     è annullata la decisione su opposizione 3 dicembre 2001 della __________;

1.2.     l'__________ è tenuta ad elargire alla signora __________ tutte le prestazioni assicurative scaturenti dall'infortunio occorsole in data 5 luglio 1999 anche dopo il 1 aprile 2001, in particolare l'indennità giornaliera al 100% e la copertura delle spese di cura;

1.3.     l'__________ è tenuta a versare alla signora __________ l'indennità giornaliera al 100% per il mese di gennaio 2000 e per il periodo dal 4 novembre 2000 al 31 marzo 2001, durante i quali era inabile al lavoro nella misura del 100%;

1.4.     sull'importo delle prestazioni pecuniarie dovute alla ricorrente la __________ [recte: la __________, n.d.r.] rifonderà gli interessi di mora al 5% a far tempo dalla scadenza delle stesse. (…)" (I, p. 5).

                                         Questi in particolare gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

5.      Fino al giorno dell'infortunio accadutole al __________, la signora __________ non ha mai avuto nessun disturbo al pollice ed, in generale, al braccio destro, per cui l'unica causa della sua attuale inabilità lavorativa é l'infortunio occorsole in data 5 luglio 1999; contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione, sussiste un nesso causale naturale tra l'evento del 5 luglio 1999 ed i dolori persistenti della signora __________. Senza l'infortunio la ricorrente non avrebbe mai avuto le conseguenze di cui soffre tuttora per cui si deve legittimamente considerare che il fattore scatenante dei gravi postumi infortunistici é quanto accaduto il 5 luglio 1999. In questo senso si é espresso anche il dr. __________, il quale nel suo certificato del 22 marzo 2001 parla di "brachialgia persistente a destra in stato dopo trauma distorsivo in adduzione/contusivo del pollice destro (MCF) il 05.07.1999." (v. doc. _).

         Lo stesso professionista nel suo rapporto del 14 maggio 2001 ha attestato che "si tratta di uno sviluppo sfavorevole dopo un trauma contusivo relativamente banale con cronicizzazione di dolori espressi in modo credibile, scatenati dal trauma del 05.07.1999 con manifestazioni di tipo tendinitico cervicobrachiali". (v. doc. _).

         Alla luce deqli atti medici e della reale situazione medica della signora __________ si può certamente sostenere che sussiste un nesso causale naturale ed adeguato tra l'infortunio e l'inabilità lavorativa dell'assicurata per cui il ricorso deve essere accolto.

         (…)

6.      L'__________ ha arbitrariamente ridotto le prestazioni assicurative già a far tempo dal

         4 novembre 2000, ritenendo l'assicurata abile al lavoro nella misura dei 50%. A partire dal 1 aprile 2000 essa ha rifiutato ogni prestazione.

         Inoltre la convenuta non ha versato alcunché per il mese di gennaio 2000, nonostante non vi siano dubbi che anche in questo mese la signora __________ era inabile al lavoro al 100% (v. doc. _).

         Con il presente ricorso si chiede quindi che l'assicurazione infortuni versi l'indennità completa per il mese di gennaio 2000, nonché per il periodo dal 04.11.2000 al 31.03.2001. Inoltre l'assicurazione infortuni verserà l'indennità giornaliera a far tempo dal 1.04.2001 e fino a quando la signora __________ sarà nuovamente abile al lavoro al 100%. L'assicurazione assumerà poi tutte le spese di cura legate all'infortunio.

         La ricorrente non può infatti accettare che a partire dal 01.04.2001 non le venga più riconosciuta nessuna prestazione. Essa é infatti tuttora inabile al lavoro nella misura di almeno il 50%; nella sua professione di ausiliaria di pulizia l'inabilità permane del 100%, ritenuta la menomazione al braccio destro.

         II sottoscritto legale non ha potuto prendere visione dell'intero incarto, per cui si riserva sin d'ora di ulteriormente sviluppare le tesi in fatto e in diritto nel prosieguo di procedura. Sulla base delle risultanze istruttorie la signora __________ si riserva di adeguare, eventualmente riducendola, la sua pretesa concernente il grado di inabilità lavorativa.

         Una perizia neutra, che valuti l'aspetto causale dell'infortunio e la capacità lavorativa, sarà verosimilmente necessaria per poter correttamente valutare la situazione."  (I)

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato che la domanda di giudizio 1.4. venga dichiarata irricevibile e, per il resto, un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   Con scritto del 10 aprile 2002, il patrocinatore di __________ ha chiesto la modifica del petito del ricorso 27 febbraio 2002 nel senso che, alla domanda di giudizio 1.4., la __________ venga sostituita con la __________ (cfr. VI).

                                         in diritto

                               2.1.   La lite è circoscritta alla questione a sapere se i disturbi di cui l'assicurata soffre all'estremità superiore destra si trovavano ancora in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 5 luglio 1999, al momento in cui la __________ ha deciso di chiudere il caso (1° aprile 2001).

                               2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   In concreto, risulta dagli atti di causa che, nel luglio del 1999, __________ è stata colpita al pollice della mano destra dallo sportello di una lavatrice (doc. _).

                                         Dal rapporto del 15 dicembre 1999 del dottor __________, generalista, si evince che la cura medica (consistente nell'assunzione di antiflogistici) ha avuto inizio soltanto il 13 luglio 1999, mentre che l'assicurata è divenuta totalmente inabile al lavoro a decorrere dal 27 ottobre 1999 (cfr. doc. _).

                                         In data 6 dicembre 1999, l'insorgente ha consultato il dottor __________, spec. FMH in neurologia, il quale - predisposto un esame neurografico del nervo mediano destro - ha affermato di non poter spiegare i disturbi accusati con un deficit di natura neurologica. Egli ha peraltro consigliato un consulto presso un chirurgo della mano (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di agosto 1999, ha avuto effettivamente luogo una visita di controllo presso il dottor __________, specialista in chirurgia della mano presso l'Ospedale regionale di __________. Il suddetto sanitario ha diagnosticato degli esiti da trauma distorsivo del pollice destro, una brachialgia a destra ed una minima tendinite de Quervain a destra.

                                         Con il certificato del 23 dicembre 1999, il dottor __________ ha indicato che la brachialgia a destra non è più spiegabile con il pregresso trauma ed ha dichiarato chiusa la cura medica a far tempo dal 23 dicembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         Nel gennaio del 2000, __________ è entrata in cura dal dottor __________, spec. FMH in reumatologia. In occasione della prima consultazione, il reumatologo ha constatato dei dolori al pollice destro ed al polso destro con sintomatologia tendinitica "a catena" ascendente fino alla spalla destra. All'esame clinico, egli ha sospettato la presenza di una componente algodistrofica (cfr. doc. _).

                                         In data 15 giugno 2000, la ricorrente è stata controllata presso l'Ospedale __________, i cui specialisti in chirurgia della mano - all'esame clinico - hanno sospettato la presenza di una lieve distrofia di carattere posttraumatico in stato dopo traumatizzazione del pollice destro. Essi hanno peraltro sottolineato il fatto che - radiologicamente ed anche all'esame di risonanza magnetica - i disturbi accusati nella regione del pollice destro ("Daumengrundgelenk" e "Daumensattelgelenk") apparivano privi di sufficiente substrato organico:

"  (…)

Vom klinischen Bild kann eine geringgradige posttraumatische Dystrophie im Sinne von einer leicht vergrösserten Schwellung der Langfinger gegenüber der linken Seite und leicht vermehrter Behaarung dokumentiert werden. Die Patientin entwickelte sicherlich im Laufe des letzten Jahres eine Chronifizierung der Beschwerden des Daumens, die im Verlauf durch Fehlbelastung und rezidivierende Ruhigstellung Beschwerden im Bereich der Muskelansätze am Epicondylus lateralis und weiter in den Oberarm- Schulter- und Nackenbereich sich fortsetzen. Sowohl radiologisch als auch im MRI ist kein Korrelat für die Beschwerden im Bereich des Daumengrundgelenkes und des Daumensattelgelenkes gegeben. Vom einweisenden Arzt Dr. __________ sind die therapeutischen Möglichkeiten im Sinne von Ruhigstellung, Steroidinjektionen, lokalen und peroralen Analgetika und Antiphlogistika, ergo- und physiotherapeutische Massnahmen bereits ausgereizt. Auch die Gabe von Miacalcic hat nach Angaben der Patientin zu keiner Besserung geführt. Von unserer Seite her sollte die Ruhigstellung des Daumens weggelassen werden. Eine ergo- und physiotherapeutische Behandlung sollte fortgeführt werden mit dem Schwerpunkt, die

Chronifizierung im Oberarm, Schulter- und Nackenbereich zu stoppen.

Es ist auffällig, dass die Schmerzsymptomatik bei Ablenkung der Patientin durch den Untersucher durch ein Gespräch kaum ausgelöst werden konnten. Von unserer Seite sollte eine konservative Therapie weitergeführt werden und die Integration in die Arbeitswelt im Vordergrund stehen, so dass wir su keiner chirurgischen Intervetion raten können." (doc. _ - la sottolineatura è del redattore)

                                         Il 25 luglio 2000, ha avuto luogo una vista fiduciaria di controllo presso il dottor __________, medico chirurgo, il quale ha posto la diagnosi seguente, citiamo: "esiti di contusione al pollice destro sede metacarpofalangea con successiva manifestazione di algodistrofia con tendomiopatia a catena. Attualmente la algodistrofia non è completamente regredita: malgrado i miglioramenti sopravvenuti, lo stato non è ancora ottimale". Egli ha quindi attestato una totale incapacità lavorativa sin dal 31 gennaio 2000 (cfr. doc. _).

                                         Durante il periodo 5 ottobre-3 novembre 2000, __________ è rimasta degente presso la Clinica __________ o, a scopo riabilitativo. Dal relativo rapporto d'uscita 10 novembre 2000 risulta che le misure terapeutiche multidisciplinari applicatele non hanno portato al benché minimo miglioramento della sintomatologia interessante l'intero braccio destro:

"  (…).

Il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica. Riguardo alla modalità di attuazione della fisioterapia precedentemente segnalata, abbiamo fatto tutto quanto indicato con risultati poco soddisfacenti. Inoltre la posa di un gesso durante 3 giorni con lo scopo di vedere il comportamento del dolore alla immobilizzazione, vanamente. Rimane il dubbio riguardo a una eventuale lesione a livello del piatto volare nell'articolazione metacarpo falangeale I destra.

La sua attenzione è stata parecchio focalizzata sulla problematica dolorosa. Egli ha regolarmente partecipato al gruppo d'approccio al dolore mediante rilassamento. In ergoterapia è stata valutata la situazione funzionale, insegnata una tecnica ergoterapica di esercizi di motricità fine, economia articolare per non caricare troppo l'articolazione metacarpo falangeale, trattamento con la paraffina.

Inoltre abbiamo consegnato una ortesi per la stabilizzazione del polso e del pollice destro. Non ci sono stati sensibili miglioramenti nella funzionalità del braccio destro ed il dolore è sempre presente. L'ergoterapista consiglierebbe una valutazione specialistica per stabilire la causa di questo importante deficit funzionale"

                                         (doc. _, p. 4).

                                         Nel corso del mese di gennaio 2001, l'assicurata ha interpellato il dottor __________.

                                         Il succitato chirurgo della mano è riuscito ad oggettivare unicamente una instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea a destra, rilevando nondimeno che tale affezione "… non dovrebbe essere così invalidante come viene descritta dalla paziente". Scartata a priori l'opzione chirurgica, il dottor ________ ha finalmente raccomandato di rimanere conservativi nonché di invitare l'assicurata a riprendere la propria attività lavorativa con l'utilizzo di un tutore (cfr. doc. _).

                                         In data 5 marzo 2001 nuova visita di controllo presso il medico fiduciario dell'_______, il dottor __________, il quale - preso atto delle risultanze della scintigrafia ossea trifasica eseguita il 13 marzo 2001 preso l'Istituto oncologico della Svizzera italiana di __________ - ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del luglio 1999:

"  (…)

CONCLUSIONE:

•       esiti di contusione al pollice destro sede metacarpofalangea con successiva manifestazione di algodistrofia con tendomiopatia a catena. La algodistrofia è completamente regredita mentre permangono dolori soggettivi ma non bene definiti in assenza di atrofia muscolare dell'arto superiore destro, in assenza di limitazione funzionale significativa: infatti vi sono soltanto 10° di limitazione alla flessione della metacarpofalangea del I raggio destro per altro con forza prevalente a destra. Non soltanto ma il fatto che la paziente abbia potuto ribaltare le reti del letto nelle pulizie e che sia stata colpita dalla rete sulla tabatiere dimostra che la signora __________ utilizza in maniera quasi ottimale entrambe le mani.

CAUSALITA':

tenuto conto del risultato dei numerosi accertamenti finora eseguiti che dimostrano l'assenza di lesioni ossee, in presenza soltanto di una lassità legamentare lieve all'articolazione metacarpofalangea del pollice destro, ritenuto per altro il notevole miglioramento funzionale e, prevalente, del trofismo muscolare, si ritiene che non sussiste più un nesso di causalità naturale preponderante fra la banale fattispecie di trauma contusivo-distorsivo del pollice destro da cui è conseguita l'incredibile inabilità lavorativa in atto tuttora.

PROCEDERE:

si può ancora prevedere l'utilizzo di un tutore da portare quando la paziente esegue lavori molto pesanti che sembra comunque non essere impiegato dalla paziente (vedi la recente contusione in sede tabatiere) mentre altri provvedimenti non entrano francamente in predicato. Il caso può essere considerato stabilizzato.

CAPACITA' LAVORATIVA:

la paziente era stata dichiarata abile al lavoro in misura del 50% dal 4.11.2000.

In base al riscontro attuale, ritenuto il risultato del rilevamento scintigrafico, nonché allo stato complessivo si ritiene la paziente capace al lavoro in misura completa. Non essendo stato possibile raggiungere la paziente invito __________ a notificare le risultanze peritali all'interessata stabilendo il termine della inabilità corrispondente al momento della notifica dell'informazione"

(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Fra gli atti di causa figura pure il rapporto 14 maggio 2001 del dottor __________.

                                         Dopo aver riassunto l'anamnesi dell'assicurata, il suddetto reumatologo ha affermato trattarsi di uno "… sviluppo sfavorevole dopo un trauma contusivo relativamente banale con cronicizzazione di dolori espressi in modo credibile, scatenati dal trauma del 05.07.1999 con manifestazioni di tipo tendinitico cervicobrachiali. La situazione denota una difficoltà di interpretazione del significato della sintomatologia algica".

                                         Egli ha quindi auspicato "… un approccio di sostegno/chiarimento psicologico per meglio riuscire ad attenuare i sintomi" nonché, "vista la difficoltà di definire sia la capacità lavorativa che il nesso di causalità …", un nuovo consulto presso il Servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale __________ (cfr. doc. _).

                                         Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, la __________ ha sottoposto l'intera documentazione al dottor __________, il quale ha allestito il rapporto del 20 giugno 2001.

                                         Queste, segnatamente, le considerazioni ivi contenute:

"  (…)

Intanto si premette che, in ambito Lainf, il semplice post hoc propter hoc non è ammissibile e di conseguenza la presa di posizione del legale a questo proposito non può essere accettata. Sottolineo poi come il nesso causale naturale è di pertinenza medica e non giuridica e di conseguenza non è compito del legale esprimersi al riguardo; diversamente l'aspetto della adeguatezza è di natura giuridica e non medica e dovrà quindi essere esaminato dalla istanza competente.

In riferimento alla valutazione medica del Dott. __________, la diagnosi principale sottoscritta nel suo rapporto del 14.5.2001, in base al controllo clinico del 7.5.2001, è di: "sindrome del dolore cronico con cervico-brachialgia destra (dominante) in trauma distorsivo in adduzione/contusivo del pollice destro (articolazione metacarpofalangea) il 5.7.1999. A pagina due, ultimo paragrafo, si legge: " si tratta pertanto di uno sviluppo sfavorevole dopo trauma contusivo relativamente banale con cronicizzazione di dolori espressi in modo credibili, scatenati dal trauma dei 5.7.1999 con manifestazione di tipo tendinitico cervico­brachiale. La situazione denota una difficoltà di interpretazione del significato della sintomatologia algica. Dal punto di vista terapeutico bisognerà valutare un approccio di sostegno-chiarimento psicologico per meglio riuscire ad attenuare i sintomi".

Ritengo che sia con la diagnosi primaria indicata dal collega cosiccome dal contenuto del paragrafo testé riportato, si entri nel vivo della discussione, ossia: si è trattato di un trauma

contusivo relativamente banale; i dolori sono probabilmente stati scatenati dal trauma con manifestazioni gigantesche correlate da una componente psichica che, verosimilmente, assume un certo ruolo nella situazione complessiva. Dal profilo della causalità naturale (aspetto di competenza medica) v'è da sottolineare intanto che, fortunatamente, non tutti i traumi ad un pollice, sfocino in una sindrome da dolore cronico con cervico-brachialgia dal lato interessato dal trauma. La Lainf non prevede elargizioni per eventuali concausalità dovute a struttura psichica non ottimale di un paziente o a non interpretazione adeguata della lesione subita: nel caso specifico, da tutti gli atti medici, risulta evidente che vi è stata una contusione-distorsione del pollice destro, che vi è una minima instabilità all'articolazione metacarpo-falangea del pollice destro in assenza di qualsivoglia altra componente post­traumatica. Che poi la paziente abbia elaborato in maniera sproporzionata le sequele del banale infortunio non implica che il decorso, anche soltanto dal profilo logico, debba risultare anomalo e non naturale.

Non entro nel merito dell'adeguatezza del trauma a fronte della mega-sintomatologia lamentata attualmente.

In base ai ragionamenti sopra riassunti, ovvi e documentati, che prendo posizione in maniera obiettiva e secondo scienza e coscienza.

La posizione dell'avvocato __________ per suffragare l'opposizione presentata non può trovarmi concorde così come non trova concorde neppure il collega __________ secondo il contenuto dello scritto del 14.5.2001. Il Dott. __________ propone per altro una eventuale visita "neutra" (e qui mi permetto sottolineare che in ambito Lainf il medico che opera quale perito per la Lainf è da considerare neutro a tutti gli effetti) presso un centro universitario con domande specifiche circa l'aspetto causale e la capacità lavorativa. Per altro il Dott. _________ ha riscontrato anche un eritema all'apertura toracica superiore e alle spalle con la diagnosi differenziale di eventuale distenia neurovegetativa nonché lieve livido reticolare agli arti inferiori per cui propone di valutare nel decorso l'eventuale apparizione di manifestazioni autoimmunologiche: se e qualora vi sarà una comparsa di sintomi orientati verso questa diagnosi sarebbe elemento di difficoltà per il Dott. __________ (per sua stessa ammissione) definire una capacità lavorativa e anche di definire il nesso di causalità.

Da parte mia, a prescindere da qualsivoglia svolta diagnostica possa intervenire, ribadisco la posizione assunta in sede peritale a fronte della causalità naturale la quale è completamente esaurita per le ragioni precedentemente illustrate, sottolineando ulteriormente come il "prima non aveva niente e dopo l'infortunio è arrivato tutto" non ha alcun valore in ambito della medicina assicurativa."  (doc. _)

                                         Con certificato del 26 luglio 2001, il dottor __________ ha riferito al medico fiduciario dell'assicuratore LAINF circa il sostanziale insuccesso anche del trattamento eseguito con Arédia. Egli ha inoltre fatto stato di una "… sindrome da dolore cronico (…) di origine multifattoriale in paziente con difficoltà di interpretazione e di gestione del dolore con ripercussioni anche psicosociali, …" (doc. _).

                                         In data 5 novembre 20001, __________ è stata nuovamente sottoposta ad un esame neurografico del nervo mediano destro presso il dottor __________, risultato, una volta ancora, assolutamente normale (cfr. doc. _).

                               2.5.   Dottrina e giurisprudenza insegnano che "… ist mittels medizinisch-wissenschaftlicher Beweisführung zumindest als überwiegend wahrscheinlich gemacht, dass eine bestimmte unfallmässige Schädigung einen organischen Befund (mit)verursacht hat und dass dieser die geklagten Beschwerden auslöst, ist der natürliche kausalzusammenhang erstellt. (…). Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befunden, nach derzeitigem Wissenstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres" (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105).

                                         Nel caso di specie, questa Corte constata come gli specialisti che hanno avuto modo di interessarsi al caso di ___________ non siano riusciti a sufficientemente oggettivare un reperto organico - in ogni caso, di natura traumatica - suscettibile di correlare con i disturbi da lei soggettivamente lamentati.

                                         Al proposito, basti citare la certificazione del 15 giugno 2000 dei sanitari del Servizio di chirurgia della mano dell'Ospedale __________, i quali - sospettata clinicamente la presenza di una lieve distrofia di natura posttraumatica (doc. _: "Verdacht auf posttraumatische Dystrophie bei Status nach Adduktions- und Quetschtrauma des Daumens rechts am 15.07.1999" - la sottolineatura è del redattore), patologia, in ogni caso, assente in occasione dell'esame di scintigrafia ossea del 12 marzo 2001 (cfr. referto 13.3.2001 accluso al doc. _) - hanno esplicitamente sottolineato come i disturbi localizzati nella regione del pollice destro non trovino alcuna correlazione sul piano somatico ("Sowohl radiologisch als auch im RMI ist kein Korrelat für die Beschwerden im Bereich des Daumengrundgelenkes und des Daumensattelgelenkes gegeben" - la sottolineatura è del redattore), quella, datata 25 gennaio 2001, del dottor ________, anch'egli specialista in chirurgia della mano, il quale ha rilevato una sostanziale discrepanza fra la situazione clinica esistente a livello della mano destra - contraddistinta soltanto da una instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea - e la sintomatologia risentita dalla ricorrente (cfr. doc. _: "Nella visita in data odierna trovo di patologico una instabilità dell'articolazione trapezio metacarpea a destra, instabilità della metà della larghezza del I metacarpo sul trapezio e instabilità dolente. La valutazione globale della mano destra mi sembra tutto sommato favorevole: i perimetri muscolari sono simmetrici sia per quel che riguarda la muscolatura globale dell'avambraccio che per quella del palmo: la cute non presenta distrofie come pure la struttura ossea. Dal mio punto di vista la patologia non dovrebbe essere così invalidante come viene descritta dalla paziente" - la sottolineatura è del redattore), oppure ancora quella del 14 maggio 2001 del dottor __________, in cui si fa esplicito riferimento ad una situazione che "… denota una difficoltà di interpretazione del significato della sintomatologia algica" (doc. _).

                                         In casi del genere, la decisione non potrà che essere sfavorevole all'insorgente, nella misura in cui, non essendo stato possibile oggettivare, da un profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22 febbraio 1999 nella causa D., 35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U 429/00).

                                         Deve qui valere, insomma, il principio secondo cui: "Wo die Medizin nicht mehr Weiteres weiss, kann sich nicht das Recht an ihre Stelle setzen" (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 106).

                                         Alla luce di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene quindi di potere condividere l'opinione espressa dal medico fiduciario della __________, il dottor __________ (cfr. doc. _), la quale appare come la logica risultanza di una valutazione globale della documentazione medica presente all'inserto, senza che si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia giudiziaria).

                                         A quest'ultimo riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In esito ai considerandi che precedono, occorre concludere che - tenuto conto dei soli postumi residuali dell'infortunio assicurato - a ragione la __________ ha dichiarato __________ non più bisognosa di cure mediche nonché totalmente abile al lavoro, a contare dal mese di aprile del 2001 (cfr. doc. _, p. 2).

                                         A proposito dell'affermazione secondo la quale sarebbe dato il nesso di causalità naturale poiché i disturbi all'arto superiore destro sarebbero apparsi soltanto posteriormente all'evento del 5 luglio 1999 (cfr. I, p. 3: "Fino al giorno dell'infortunio accadutole al __________, la signora __________ non ha mai avuto nessun disturbo al pollice ed, in generale, al braccio destro, per cui l'unica causa della sua attuale inabilità lavorativa è l'infortunio occorsole in data 5 luglio 1999; contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione, sussiste un nesso causale naturale tra l'evento del 5 luglio 1999 ed i dolori persistenti della signora __________ "), occorre ricordare che, per affermata giurisprudenza, il semplice fatto d'essere insorto dopo un infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                               2.6.   Al precedente considerando si é diffusamente dimostrato come i numerosi accertamenti esperiti non abbiano permesso d’individuare una causa organica suscettibile di spiegare i persistenti dolori all’arto superiore destro presentati da __________.

                                         Può, d’altro canto, rimanere indecisa la questione a sapere se il disturbo lamentato dall’assicurata debba essere considerato piuttosto come l’espressione di una patologia presente a livello psichico - così come parrebbe emergere da alcuni dei referti versati agli atti - poiché, anche in questa ipotesi, l’obbligo contributivo dell’assicuratore infortuni convenuto dovrebbe comunque essere negato, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss..

                                         Infatti, l’infortunio occorso a ___________ - un banale trauma contusivo/distorsivo al pollice destro - può senz’altro venir classificato nella categoria degli infortuni leggeri: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l’adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992, U 154, p. 248s.).

                               2.7.   Con il proprio gravame, l'assicurata ha chiesto, fra l'altro, la condanna della __________ a corrisponderle indennità giornaliere corrispondenti ad una totale inabilità lavorativa per il mese di gennaio 2000 e per il periodo 4 novembre 2000-31 marzo 2001 (cfr. I, p. 5).

                                         In realtà, né con la decisione formale del 9 aprile 2001 (cfr. doc. _) né, tantomeno, con quella su opposizione del 3 dicembre 2001 (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF convenuto si è pronunciato a proposito del grado dell'incapacità lavorativa presentata da __________ durante i summenzionati due periodi. In effetti, la ___________ si è limitata a dichiarare l'insorgente completamente abile al lavoro a far tempo dal 1° aprile 2001, e ciò a fronte delle sole sequele dell'evento infortunistico assicurato. Anche con la propria risposta di causa, l'assicuratore convenuto si è astenuto dall'esprimersi nel merito della questione.

                                         In siffatte condizioni - ricordato che, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 24.10.1991 in re N. G., 4.5.1992 in re G. V., 3.9.1998 in re C. e 9.4.1999 in re G. V.) - questa Corte non può esaminare la domanda di giudizio 1.3..

                                         La __________ è comunque invitata a volersi pronunciare - senza indugio - circa l'entità dell'incapacità lavorativa presentata da __________ nel corso dei periodi oggetto di contestazione (gennaio 2000 e 4 novembre 2000-31 marzo 2001).

                               2.8.   __________ ha pure postulato che le venga riconosciuto un interesse di mora del 5% sulle prestazioni pecuniarie che le sarebbero ancora dovute (cfr. I, p. 5).

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali, per principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti).

                                         Ad esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis (interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR 1994 AHV Nr. 39 p. 106).

                                         Il motivo principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti, impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V 118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).

                                         Questo principio conosce nondimeno delle eccezioni.

                                         In effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.

                                         Queste circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).

                                         In DTF 108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto illecito, è ancora

                                         necessario un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327).

                                         Il ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è sufficiente: deve inoltre essere accertata una colpa.

                                         Il TFA ha rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid. 3).

                                         La situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26, recita:

"  ¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

²Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto."

                                         Nel caso concreto, il TCA, come sopra esposto, ha confermato la decisione impugnata, avallando pertanto l'estinzione del diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2001 (cfr. consid. 2.5. e 2.6.). D'altro canto, esso si è dichiarato incompetente ad esaminare se ____________, in precedenza, avesse o meno avuto diritto a delle prestazioni più estese rispetto a quelle riconosciutole dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. consid. 2.7.).

                                         Pertanto, nella fattispecie non vi è ragione di esaminare la questione relativa agli interessi di mora, la cui richiesta è priva di oggetto.

                               2.9.   Dev’essere, infine, esaminato se l’assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come da lei richiesto in sede di ricorso 27 febbraio 2002 (cfr. I).

                            2.9.1.   Secondo l’art. 108 cpv. 1 LAINF i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi Tribunali delle assicurazioni. Una delle condizioni da osservare è la seguente:

"  dev’essere garantito il diritto di patrocinio. Se le circostanze lo giustificano, al ricorrente è accordata l’assistenza giudiziaria gratuita” (art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF).

                            2.9.2.   Secondo la giurisprudenza, i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 114).

                                         Con riferimento ad una disposizione analoga all’art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, in materia di assicurazione vecchiaia (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), il TFA ha statuito che la concessione dell’assistenza giudiziaria è subordinata alle seguenti condizioni (STFA non pubbl. del 2.9.1994 in re J.P.H; DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; cfr., anche, ZBl 94/1993 p. 517):

                                         a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno.

                                              L'indigenza posta alla base dell'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS deve essere interpretata in modo analogo alla nozione del bisogno ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 OG (STFA non pubbl. citata).

                                              L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, Lugano 1993, ad art. 155, p. 237). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155, p. 237 e giurisprudenza ivi citata).

                                              Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                              Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3).

                                              Nella sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                              Nella sentenza apparsa in SVR 1998 UV 11, p. 29ss., il TFA ha, d’altro canto, ritenuto che il fatto di ricevere prestazioni complementari non permette senz’altro di concludere che il richiedente sia indigente.

                                              L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 236 n. 5).

                                              Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Essa deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

                                              Da un punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (DTF 108 V 265 consid. 4), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione è importante (cfr., pure, Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 155 p. 485).

                                              Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV 13 p. 48 consid. 7b).

                                         b) l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato.

                                              Il TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6).

                                         c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole.

                                              Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., ad art. 157 p. 42 N 4).

                                              A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.).

                            2.9.3.   La procedura per la concessione dell’assistenza giudiziaria è retta dalla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240), come del resto quelle relative alle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV 1). Tuttavia, nel caso in cui l’interessato si limita a dichiarare di non poter pagare le spese di patrocinio, ma non prova in alcun modo lo stato di bisogno e omette di fornire qualsiasi indicazione atta a renderlo verosimile, l’istanza va respinta (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., p. 240). Di conseguenza, quindi, nel caso in cui il richiedente non fa fronte al proprio obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, deve sopportarne le conseguenze (SVR 1998 UV 1 e giurisprudenza ivi citata).

                                         In concreto, in data 4 aprile 2002, il TCA ha chiesto esplicitamente all’avvocato __________ di inviare la documentazione necessaria a decidere circa l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. V).

                                         Nondimeno, sino ad oggi, l'assicurata non ha fatto pervenire al TCA la documentazione atta a comprovare il preteso suo stato di indigenza, e ciò malgrado questa Corte gli abbia dato la possibilità di farlo.

                                         In tali circostanze, in virtù della giurisprudenza suesposta, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti