RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2002.00012 mm
Lugano 21 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 2002 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 5 dicembre 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 settembre 1998, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di praticante e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la __________ - stava lavorando nella vigna, quando il polso sinistro è stato colpito da una carrucola.
A causa del suddetto sinistro, l'assicurata ha riportato una contusione del polso sinistro e del nervo ulnare distale, danno alla salute che ha originato un'inabilità lavorativa sino al 20 settembre 1998 (cfr. doc. _).
La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge (cfr. doc. _).
1.2. Verso la fine del mese di novembre 1999, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha trasmesso all'assicuratore LAINF un certificato, mediante il quale ha attestato una totale inabilità lavorativa a far tempo dall'11 novembre 1999 e per una durata di 6 settimane (cfr. doc. _).
In data 13 gennaio 2000, lo stesso medico curante ha invitato la __________ a predisporre una visita fiduciaria di controllo (doc. _), ciò che ha effettivamente avuto luogo il 3 aprile 2000 da parte del dottor __________, spec. FMH in medicina interna (cfr. doc. _).
1.3. Con decisione formale dell'8 agosto 2000 (tradotta in lingua italiana il 12 dicembre 2000), la __________ ha negato il proprio obbligo contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1999, facendo difetto, a partire da tale data, una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 5 dicembre 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 19 febbraio 2002, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versarle le prestazioni di legge a dipendenza dell'infortunio del settembre 1998 (cfr. I, p. 8).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…)
… A norma dell'art. 57 OAINF, l'assicuratore LAINF può chiedere che medici, paramedici od altre persone del ramo eseguano per suo conto delle perizie mediche, nell'ambito dell'accertamento della fattispecie e della capacità lavorativa dell'assicurato.
Orbene, è un dato certo che la ricorrente prima dell'infortunio del settembre 1998, non aveva alcun problema al polso sinistro; in considerazione della di lei giovane età appare pacifico che tali dolori sono insorti e si sono esacerbati esclusivamente a causa dell'infortunio del 7 settembre 1998.
Il dott. __________, cui la ricorrente si era rivolta per il tramite del proprio medico curante che le aveva diagnosticato una tendinite dell'estensore ulnare del carpo a sinistra, mano dominante, aveva concluso che:
"È da presupporre che il colpo ricevuto sul polso sinistro ulnarmente in settembre 1998 abbia provocato una lesione parziale della guaina tendinea e attualmente la superficie di scorrimento sia leggermente ruvida: in questa situazione sotto sforzo subentrano dei dolori quale espressione di un'infiammazione cronica" (doc. _).
… È chiaro che nella misura in cui non fosse provato alcun nesso causale naturale tra l'evento infortunistico ed i dolori lamentati dall'assicurata, si potrebbe anche condividere la tesi che l'assicuratore LAINF non sia tenuto ad erogare le prestazioni di legge.
Ritenuto però che l'accertamento del nesso causale naturale è una questione soprattutto medica, l'assicuratore LAINF deve porre in atto tutti gli accertamenti possibili per stabilire se effettivamente esista, oppure no, una correlazione tra l'infortunio ed il pregiudizio subito.
Orbene, la "__________" si è basata principalmente sul rapporto del proprio medico fiduciario, dott. __________ (doc. _), che è peraltro uno specialista di medicina interna, e non sembra dunque particolarmente formato per valutare patologie riscontrabili nell'articolazione del polso (con tutta una serie di ossicini, nervi, tendini e vasi sanguigni che si trovano, risp. che vi transitano); a maggiore ragione quindi le indicazioni del dott. __________, specialista in chirurgia della mano, devono essere ritenute affidabili e vanno giustamente verificate.
Il citato medico infatti su richiesta del sottoscritto legale aveva avuto modo di precisare la particolarità del caso e la difficile valutazione dal profilo medico dei dolori lamentati dalla ricorrente, lasciando chiaramente intendere che un esame più approfondito presso un centro universitario sarebbe stato indicato per poter giungere ad una diagnosi più chiara.
Egli ha precisato cioè che:
" Al 17.1.2001 ho fatto effettuare una scintigrafia ossea trifasica per valutare il polso della suddetta … omissis … . Purtroppo non riesco ad avere la diagnosi adeguata per poter pianificare una conseguente terapia.
Come vede anche la medicina ha i suoi limiti e per non essere in torto con la paziente proporrei una visita in un centro universitario eventualmente anche stazionaria, per poter ripetere dalla A alla Z tutti gli esami possibili ed immaginabili per arrivare ad un'eventuale diagnosi più chiara e per stabilire una eventuale terapia più promettente"
(cfr. scritto dott. __________ del 9.3.2001, doc. _).
… L'aspetto più preoccupante di questa vicenda è che l'assicuratore LAINF avrebbe accettato di effettuare una simile valutazione unicamente alla condizione che fosse sussistita la garanzia che i costi dell'accertamento sarebbero andati a carico della ricorrente qualora dall'esame fosse emersa la conferma della tesi dell'assicuratore LAINF dell'inesistenza di un nesso causale naturale (doc. _) (!?!?).
Dello stesso avviso (!?!?) era pure la Cassa Malati __________ della ricorrente, la quale, sebbene inizialmente avesse inoltrato a titolo prudenziale un'opposizione alla decisione formale, a seguito degli accertamenti medici posti in atto dalla __________, ha inspiegabilmente ritirato la propria opposizione, accettando suo malgrado di farsi carico delle spese di cura dal 1.gennaio 1999 e rifiutandosi sorprendentemente di farsi garante per le spese della richiesta ulteriore verifica medica (doc. _), qualora questa avesse dato un esito diverso da quello che auspica la ricorrente.
È chiaro che una simile condizione non poteva naturalmente essere accettata dalla ricorrente, la quale si è pertanto trovata nella condizione di dover inoltrare il presente ricorso a tutela dei propri diritti.
… A questo punto non si può prescindere da un approfondito accertamento medico peritale ordinato da codesto Tribunale, così come suggerito dal dott. __________, affinché si possa fare chiarezza e stabilire una volta per tutte, se i dolori attualmente patiti dalla ricorrente al polso sinistro siano da ricondurre all'infortunio del 7 settembre 1998, così come previsto dall'art. 57 OAINF." (I)
1.5. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica, l'assicurata si è essenzialmente riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. La lite è circoscritta alla questione a sapere se i disturbi di cui l'assicurata soffre all'estremità superiore sinistra - oggetto dell'annuncio di ricaduta del 1° febbraio 2000 (cfr. doc. _) - si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 7 settembre 1998.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
2.6. In concreto, dalle tavole processuali emerge che, nel settembre del 1998, __________ è stata colpita al polso sinistro da una carrucola (doc. _).
Il giorno successivo, essa ha consultato il proprio medico curante, il dottor __________, il quale ha diagnosticato una contusione del polso sinistro e del nervo ulnare distale. L'inabilità lavorativa è durata fino al 20 settembre 1998 (cfr. doc. _).
Nella primavera del 1999, allorquando stava svolgendo un corso pratico di potatura, l'assicurata ha accusato una recrudescenza dei disturbi al polso sinistro.
Nel corso del mese di maggio 1999, __________ è stata visitata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano.
Il succitato specialista, diagnosticata una tendinite dell'estensore ulnare del carpo a sinistra al carico, ha dichiarato che è da presupporre che "… il colpo ricevuto sul polso sinistro ulnarmente in settembre 1998 abbia provocato una lesione parziale della guaina tendinea e attualmente la superficie di scorrimento sia leggermente ruvida: in questa situazione, sotto sforzo, subentrano dei dolori quale espressione di un'infiammazione cronica" (doc. _).
In data 3 novembre 1999, la ricorrente è stata sottoposta ad una artro-RM del polso sinistro ed ecografia degli estensori: il radiologo, dottor __________, ha accennato alla presenza di un quadro riferibile ad una tendinopatia degli estensori ulnari (cfr. doc. _).
Persistendo la sintomatologia dolorosa, __________, il 21 marzo 2000, ha privatamente consultato il dottor __________, vice-Primario presso il Dipartimento di chirurgia della mano dell'Ospedale __________, il quale ha confermato, da parte sua, il sospetto ("Verdachtsdiagnose") di una tendinite dell'estensore ulnare del carpo (doc. _).
In data 3 aprile 2000 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo da parte del dottor __________, spec. FMH in medicina interna.
Qui di seguito le considerazioni contenute nel suo referto del 4 aprile 2000:
" (…).
Conclusione:
· sospetta tendinite dell'estensore ulnare del carpo a sinistra (mano dominante)
· stato dopo contusione diretta al polso sinistro il 07.09.1998.
Gli accertamenti medici eseguiti, comprensivi di visite specialistiche da parte del dottor __________ e del dottor __________, di esami radiologici convenzionali, artro-RM ed ecografia, non hanno permesso di documentare lesioni che possano essere messe in relazione sicura o almeno probabile con l'evento traumatico del 07.09.1998.
Dopo questo trauma, la paziente è stata curata presso il PS dell'Ospedale Distrettuale di __________ e dal dottor __________ di __________, restando inabile al lavoro sino al 20.09.1998.
I successivi disturbi accusati a partire dalla primavera 1999, quando il dottor _________ poneva la diagnosi di probabile tendinite, non possono essere messi in relazione sicura ma neppure probabile con l'evento del 07.09.1998 e non sono quindi di competenza dell'assicuratore LAINF." (doc. _)
Facendo proprie le conclusioni del dottor __________, la __________ ha negato il proprio obbligo prestativo relativamente ai disturbi insorti nella primavera del 1999, difettando un nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del 7 settembre 1998 (cfr. doc. _).
Nel gennaio del 2001 - su richiesta del dottor __________ - è ancora stata effettuata una scintigrafia ossea trifasica mirata alle mani presso il Servizio di medicina nucleare dello __________. Queste le risultanze dell'accertamento:
" L'esame scintigrafico non evidenzia nessuna ipercaptazione significativa per osteoma/osteoide alla testa dell'ulna sinistra.
Sospetto per una lesione traumatica dell'os triquetrum con reazione del tessuto molle che rimane sospetta all'os scaphoideum e processo stiloideo del radio sinistro (ev. fissure-radiografie non a disposizione)." (doc. _)
Agli atti figurano pure due rapporti del dottor __________, datati entrambi 9 marzo 2001, il primo indirizzato alla __________, il secondo al patrocinatore dell'insorgente:
" (…)
In data odierna ho rivisto la suddetta.
L'esame scintigrafico non mi ha aiutato nella diagnosi e tantomeno nelle proposte terapeutiche.
Si vede comunque una iperemia nella parte laterale della regione del carpo a sinistra, iperemia di minima entità, che parla per un processo forse più infiammatorio che non contusivo: il collega __________, Capo-servizio dell'Istituto __________, interpreta questo come una probabile lesione traumatica dell'osso triquetro con reazione del tessuto molle: questa interpretazione è possibile ma è difficile da relazionare con l'incidente del 1998 in settembre, poiché nello spazio di 2 anni la frattura o fissura o chicchessia avrebbe dovuto essere guarita.
Rimane comunque il referto di minima iperemia.
Visto che fin'ora gli esami diagnostici non hanno potuto portare ad una diagnosi convincente necessaria per effettuare le terapie del caso, rispettivamente per prendere delle conseguenze assicurative, con questa mia vi chiedo di inviare la paziente in un centro universitario, fors'anche stazionariamente, per arrivare ad una conclusione definitiva sulla possibile causa di questi disturbi e sulla possibile interdipendenza con l'incidente del settembre 1998.
Come già accennato sopra, dal mio punto di vista, con gli esami fin'ora fatti, una relazione diretta e importante non riesco a eruirla."
(doc. _)
" (…)
Al 17.01.2001 ho fatto effettuare una scintigrafia ossea trifasica per valutare il polso della suddetta. Come tutti gli esami antecedenti anche questo esame rimane relativamente poco specifico ed evidenzia una minima iperemia alla parte laterale della regione del carpo a sinistra.
L'interpretazione di questa iperemia è comunque alquanto difficoltosa: dal punto di vista scintigrafico si parla di un sospetto di lesione traumatica all'osso triquetro con reazione del tessuto molle, cosa che comunque è difficile da relazionare con l'incidente del settembre 1998. A rigore di logica nello spazio di 2 anni e alcuni mesi, una qualsiasi fissura dovrebbe già essere guarita.
Propendo quindi a valutare il tutto come un infetto infiammatorio e forse una iperinterpretazione della sintomatica.
Purtroppo non riesco ad avere la diagnosi adeguata per poter pianificare una conseguente terapia.
Come vede anche la medicina ha dei limiti e per non essere in torto con la paziente proporrei una visita in un centro universitario eventualmente anche stazionaria, per poter ripetere dalla A alla Z tutti gli esami possibili ed immaginabili per arrivare ad un'eventuale diagnosi più chiara e per stabilire una eventuale terapia più promettente." (doc. _)
Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, l'assicuratore LAINF convenuto ha nuovamente interpellato il proprio medico fiduciario, il quale ha osservato quanto segue:
" (…)
come da sua richiesta ho rivalutato il caso sopra indicato, prendendo atto in modo particolare del recente scritto del Dr. __________, datato 09.03.01.
Dal punto di vista medico, non vi sono nuovi elementi. Come anche scrive il Dr. __________, neppure gli ulteriori accertamenti eseguiti dopo la mia valutazione del 03.04.00 hanno permesso di mettere in evidenza patologia in relazione causale anche solo probabile con l'evento del 07.09.98. Per questo motivo penso che la nostra precedente decisione può essere senz'altro mantenuta.
Resta evidentemente ancora aperta la diagnosi differenziale ma francamente non penso che ulteriori accertamenti, eventualmente in ambito universitario, potranno documentare lesioni in relazione di causalità con l'evento che ci interessa. La proposta del Dr. __________ è sicuramente adeguata e può essere condivisa: non penso però che sia compito dell'Assicuratore LAINF assumersi in questo caso i costi degli ulteriori accertamenti. (…)" (doc. _)
La __________ Assicurazione - assicuratore malattie di __________ - che, in un primo tempo, si era cautelativamente opposta alla decisione formale della __________ (cfr. doc. _) - è ritornata sui suoi passi, dichiarandosi disposta ad assumere il caso a contare dal 1° gennaio 1999 (cfr. doc. _).
Di un certo interesse è il contenuto dello scritto 11 luglio 2001 indirizzato dalla __________ all'avv. __________:
" … vi segnaliamo che il Servizio giuridico della __________ Assicurazione ha attentamente rivalutato con il proprio Medico di fiducia, e alla luce degli atti gentilmente messi a disposizione dalla __________ e delle analisi fin qui già eseguite, la situazione della vostra patrocinata, e nostra assicurata, Signora __________.
Tutti gli elementi risultanti dagli accertamenti medici già sin qui eseguiti, nonché gli autorevoli pareri degli specialisti che si sono interessati al caso, giungono alla conclusione che non sussistono lesioni riconducibili all'evento traumatico in cui è rimasta coinvolta la vostra cliente il 7 settembre 1998.
Stesso discorso per i disturbi di cui si lamenta ancor'oggi l'assicurata e che, dovuti probabilmente ad una tendinite o ad un'infiammazione del polso sinistro in condizioni di sforzo, non possono venir messi in relazione sicura o perlomeno probabile con l'infortunio summenzionato.
L'insieme di questi fattori non può che spingere la __________ Assicurazione a constatare l'insorgere di un problema alla salute della Signora __________. Questo ci obbliga ad intervenire in qualità di assicuratore malattia e, ritirando, l'opposizione precauzionale formulata avverso la spettabile __________ a prendere a nostro carico la quasi totalità delle fatture emesse nei confronti della vostra patrocinata a partire dal 1° gennaio 1999.
Concordando con le conclusioni cui giunge l'assicuratore infortuni, nessuna ulteriore garanzia verrà quindi da noi rilasciata per una nuova visita di controllo in un centro universitario, stazionaria o ambulatoriale, tendente allo sterile prosieguo della presente diatriba opponente la Signora __________ alla spettabile __________."
(doc. _)
2.7. Dottrina e giurisprudenza insegnano che "… ist mittels medizinisch-wissenschaftlicher Beweisführung zumindest als überwiegend wahrscheinlich gemacht, dass eine bestimmte unfallmässige Schädigung einen organischen Befund (mit)verursacht hat und dass dieser die geklagten Beschwerden auslöst, ist der natürliche kausalzusammenhang erstellt. (…). Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befunden, nach derzeitigem Wissenstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres" (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105).
Nel caso di specie, questa Corte constata come gli specialisti che hanno avuto modo di interessarsi al caso di __________ non siano riusciti a sufficientemente oggettivare un reperto organico - in ogni caso, di natura traumatica - suscettibile di correlare con i disturbi da lei soggettivamente lamentati (cfr., in particolare, la certificazione del 22 marzo 2000 del dottor __________, il quale ha indicato di semplicemente sospettare la presenza di una tendinite dell'estensore ulnare del carpo [cfr. doc. _] nonché quella datata 9 marzo 2001 del dottor __________, il quale - dopo aver preso conoscenza delle risultanze dell'esame scintigrafico del 17 gennaio 2001 - ha esplicitamente dichiarato di non riuscire ad avere la diagnosi adeguata [doc. _]).
In casi del genere, la decisione non potrà che essere sfavorevole all'insorgente, nella misura in cui, non essendo stato possibile oggettivare, da un profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10, del 22 febbraio 1999 nella causa D., 35.1998.61 e del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con sentenza del 13 marzo 2001, U 429/00).
Deve qui valere, insomma, il principio secondo cui: "Wo die Medizin nicht mehr Weiteres weiss, kann sich nicht das Recht an ihre Stelle setzen" (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 106).
Va da sé che, facendo difetto un nesso di causalità naturale con l'infortunio del settembre 1998, diviene superfluo procedere ad un esame dell'adeguatezza (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 105 in fine).
Con il proprio ricorso, __________ rimprovera alla __________, in particolare, di non avere posto in atto tutto quanto fosse possibile per delucidare compiutamente la fattispecie, ma di avere basato la propria decisione di rifiuto sulla valutazione del proprio medico di fiducia, peraltro ritenuto non particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla tematica, siccome specialista in medicina interna.
Questa Corte constata, in primo luogo, che non corrisponde al vero che l'impugnata decisione della __________ si fonda principalmente sulle certificazioni del dottor __________.
In effetti, la conclusione secondo cui, in casu, non è possibile accertare, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'infortunio del settembre 1998, si impone alla luce, non tanto dei referti stilati dal dottor __________, ma piuttosto di una valutazione globale della documentazione medica presente all'inserto (comprendente anche le certificazioni di specialisti in chirurgia della mano, uno dei quali addirittura attivo presso un ospedale universitario).
In secondo luogo, il TCA non può condividere la censura ricorsuale secondo la quale l'assicuratore infortuni avrebbe violato l'art. 47 cpv. 1 LAINF, rifiutandosi di prendere a proprio carico i costi di (ulteriori) accertamenti da eseguire a livello universitario.
A questo proposito, si osserva che i disturbi di cui __________ soffre, sono già stati approfonditamente investigati dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale ha ordinato, da parte sua, tutta una serie di esami paraclinici (radiografie convenzionali, artro-RM, ecografia e scintigrafia ossea trifasica), nonché dal dottor __________, vice-Primario presso il Dipartimento di chirurgia della mano dell'Ospedale __________.
Nonostante tutto ciò, non è stato possibile mettere in luce un reperto organico (in ogni caso di natura traumatica) che possa giustificare la sintomatologia al polso sinistro.
Questa Corte non ignora il fatto che il dottor __________, nel suo rapporto datato 9 marzo 2001, ha consigliato una (ulteriore) consultazione presso un centro universitario, eventualmente in degenza, "… per poter ripetere dalla A alla Z tutti gli esami possibili ed immaginabili per arrivare ad una eventuale diagnosi più chiara e per stabilire una eventuale terapia più promettente" (cfr. doc. _).
Ponendo mente alla quantità ed alla qualità degli esami clinici e paraclinici ai quali l'assicurata è già stata sottoposta in questi ultimi anni, la proposta formulata dal medico curante costituirebbe un vero e proprio "accanimento diagnostico", per il quale l'assicuratore LAINF non può certo essere chiamato a prestare. Esso deve sì accertare d'ufficio le circostanze dell'infortunio, ma è pure tenuto al rispetto del principio di un'amministrazione razionale (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 247s.).
Del resto, va ancora rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nell'art. 47 cpv. 1 LAINF, all'assicuratore contro gli infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p. 248). Quindi, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella causa K., U 18/92, consid. 5b).
È infine opportuno tenere ben presente la ragione per cui il dottor __________ ha suggerito questo ulteriore passo e cioè: "… per non essere in torto con la paziente proporrei …" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, lo scrivente TCA ritiene di potere fondare il proprio giudizio sulla documentazione medica versata agli atti, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia giudiziaria).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A proposito dell'affermazione secondo la quale i disturbi al polso sinistro sarebbero apparsi soltanto posteriormente all'evento del 7 settembre 1998 (cfr. V, p. 3), occorre ricordare che il semplice fatto d'essere insorto dopo un infortunio, non significa ancora che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
2.8. In esito ai considerandi che precedono, è dunque a ragione che la ___________ ha negato il proprio obbligo prestativo relativamente ai disturbi al polso sinistro, oggetto dell'annuncio di ricaduta del 1° febbraio 2000.
2.9. Con il proprio gravame, l'assicurata ha domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. I, p. 7s.).
Secondo la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Nel caso di specie, a prescindere dal quesito di sapere se la ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato; l'inammissibilità del gravame del 19 febbraio 2002 risultava in effetti evidente.
È pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti