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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2002 35.2001.77

June 18, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,241 words·~31 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

yRACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00077   mm

Lugano 18 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 8 agosto 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 febbraio 1997, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità di magazziniere e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto coinvolto, in sella al proprio scooter, in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa del sinistro, l'assicurato ha riportato una frattura della diafisi del femore destro, una frattura scomposta del polso sinistro nonché un danno ai denti frontali.

                                         __________ è rimasto degente presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale regionale di __________ durante il periodo 5-19 febbraio 1997, ricevendo le cure del caso.

                                         A decorrere dal 27 novembre 1997, l'assicurato ha ripreso la propria attività lavorativa in misura del 50%.

                                         La __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge all'assicurato. In particolare, sino al 30 aprile 2000, essa gli ha corrisposto indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50%.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 16 maggio 2000, la __________ ha riconosciuto a __________ una rendita d'invalidità del 40% a far tempo dal 1° maggio 2000 nonché un'indennità per menomazione all'integrità pure del 40% (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 8 agosto 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 31 ottobre 2001, __________ a, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, l'allestimento di una perizia giudiziaria volta a stabilire il suo grado di invalidità e, in via subordinata, che la __________ venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità del 50% (cfr. I, p. 1s.).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie richieste ricorsuali:

"  (…).

Si possono quindi riprendere integralmente i fatti come esposti nella decisione su opposizione per affermare che dalla stessa risulta in modo evidente che la ripresa dell'attività lavorativa del signor __________ non rappresenta neppure il 50% dell'attività che egli avrebbe potuto svolgere se non fosse stato vittima del grave sinistro della circolazione avvenuto il 5 febbraio 1997.

Infatti, risulta dall'istruttoria di causa che:

-   il signor __________ tuttora soffre di dolori continui che si accentuano in occasione di modifiche meteorologiche importanti, tanto da dover assumere regolarmente in tali occasioni (ma anche al di fuori delle medesime) antidolorifici.

-   il signor __________ non ha una preparazione scolastica e culturale tale da poter eventualmente svolgere altra attività all'infuori di quella svolta quale aiuto magazziniere (da molti anni) presso la ditta __________. Anzi, anche tale attività viene svolta con difficoltà. Lo stesso datore di lavoro ha precisato che le potenziali di adattamento del signor __________ sono limitate, tanto che non può lavorare autonomamente e non può assumere incarichi particolari. Avviene che il signor __________ non ricordi istruzioni impartitegli. A ciò si aggiunga che i piccoli lavori di riparazione o di pulizia degli attrezzi (pag. 5 della decisione) sono lavori saltuari e di minima entità, della durata massima di 2 ore alla settimana.

-   il signor __________ quale aiuto magazziniere dovrebbe poter sollevare i pacchi in arrivo ed in partenza dal magazzino. Tale capacità è tuttavia limitata non potendo egli sollevare pacchi che superano 15/20 kg. Ma, come affermato dal suo datore di lavoro, ogni giorno arrivano o partono pacchi che superano i 20 kg. Si tratta di una limitazione importante.

-   Il signor __________ lavora 4 ore al giorno (non 5 come citato nella decisione) per 4 giorni alla settimana, al venerdì, lavora solo 2 ore. La sua attività è pertanto di 18 ore settimanali ed il suo reddito o meglio la sua capacità di guadagno raggiunge al massimo il 50% (certificato ditta __________ del 15.6.2000). Non si può quindi affermare che i suoi impedimenti hanno ripercussioni solo sull'espletamento delle mansioni più pesanti.

-   Come detto, tuttavia, date le caratteristiche culturali del signor __________, egli non è in grado di svolgere altri lavori che necessitano maggior attenzione e ciò in sostituzione della mancata capacità di svolgere lavori pesanti.

                                                                           Tutto ciò è stato detto dal signor __________ all'ispettore che non ha verbalizzato queste affermazioni, purtroppo il signor __________ non rendendosi poi conto dell'importanza che le stesse rivestono ai fini della determinazione della capacità lavorativa del signor __________.

Per questi motivi si chiede che il signor __________ sia nuovamente sentito da questo Tribunale.

Inoltre per ragioni di opportunità si chiede che il ricorrente sia personalmente sentito.

-   I medici si sono ripetutamente espressi, dal loro punto di vista, sulla situazione del signor __________. In particolare, il dott. _________ ha ritenuto necessario fare allestire una nuova perizia medica, non essendo egli in grado di esprimersi sulla correttezza o meno del grado di invalidità proposto.

-   La decisione su opposizione ha ritenuto, sulla base di un parere del dott. __________, specialista FMH in chirurgia, di non dover accogliere l'istanza presentata dal signor __________ di allestimento di una nuova perizia (10.07.2001). Tuttavia, il dott. __________ afferma che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa, tenendo conto delle sue qualifiche e della sua attività di magazziniere, dell'ordine del 40%-50%, non essendo possibile, secondo lo stesso dott. __________, stabilire la capacità lavorativa residua nell'attività di magazziniere da un punto di vista strettamente medico.

A questo punto ci si trova di fronte ad un dilemma che la decisione su opposizione non scioglie in modo sufficientemente fondato.

Non è possibile, secondo il ricorrente, determinare il grado di incapacità lavorativa se non si fa allestire una perizia che, almeno dal punto di vista medico, tenuto conto delle caratteristiche del ricorrente e della sua attività di magazziniere, abbia a pronunciarsi (richiesta dott. __________).

Ciò tanto più che lo stesso dott. __________ afferma che il grado di incapacità può variare dal 40 al 50%.

Abbiamo tuttavia visto che l'istruttoria non dà un quadro sufficientemente provato circa le mansioni che il signor __________ può o non può esperire quale magazziniere.

Da una parte sicuramente il reddito da lui conseguito rappresenta solo il 50% (e non il 60%) di quello conseguibile e ciò sarebbe già sufficiente per non dover accogliere il valore più basso indicato dal dott. __________. In secondo luogo, sappiamo che la situazione circa l'attività svolta non è quella indicata nella decisione: minime sono le ore dedicate a piccoli lavori di riparazione e invece frequenti sono i momenti in cui, giornalmente, il signor __________ non può esperire il suo lavoro, perché non in grado di sollevare pacchi oltre i 15/20 kg, pacchi che si presentano quotidianamente nel suo campo di attività.

Infine, date le caratteristiche note non si può esigere altra attività da parte del signor __________a, anzi si può affermare che egli può continuare a lavorare solo perché il suo datore di lavoro ha denotato grande attenzione etica per il suo collaboratore, da molti anni fedele.

In queste condizioni il dilemma in cui viene a trovarsi il ricorrente è, primo, se accettare o meno la decisione viste le incertezze insite nella stessa proposta del dott. __________ (40-50%) o, secondo, quello di insistere, come sembra giusto, sulla richiesta di erezione di una perizia.

Può sembrare, infatti, arbitraria una decisione che propone solo il 40% e non il 50%, pure indicato dal dott. __________, che si basa su fatti in parte contestati e in parte, comunque, discutibili, ma altrettanto arbitraria una decisione che non si basa su di una nuova esauriente perizia medica, come richiesta dal dott. __________.

Per questi motivi si insiste, in linea di principio, per l'erezione di una perizia medica.

La questione qui dibattuta ha una rilevanza, da un punto di vista finanziario per una persona il cui reddito è certamente molto limitato."

                                         (I)

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VI).

                               1.5.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall'__________ l'intero incarto riguardante __________ (XI).

                                         Alle parti è stata accordata la facoltà di presentare delle osservazioni in merito (XIII).

                                         L'assicuratore LAINF convenuto ha preso posizione il 28 febbraio 2002 (cfr. XIV), mentre che l'assicurato è rimasto silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è unicamente il grado dell'invalidità presentata da __________.

                               2.2.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente altera­to nel­la sua ca­pacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo ri­levante"

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e, all'occorrenza, al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello che e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (cfr. STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - e le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 U 187 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 U 168 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che __________, a far tempo dal novembre 1997, ha ripreso ad esercitare la propria attività presso la ditta __________ nella misura del 50%, percependo pure una retribuzione dimezzata (cfr. doc. _ e doc. _ - inc. _).

                                         L'incapacità lavorativa del 50% è stata indennizzata dalla __________, sino al 30 giugno 2000.

                                         In data 31 gennaio 2000 ha avuto luogo la visita medica di chiusura presso il dottor __________, specialista in chirurgia.

                                         Il suddetto sanitario - constatato che le condizioni di salute dell'assicurato si erano, nel frattempo, stabilizzate - ha espresso la seguente valutazione dell'esigibilità lavorativa:

"  IMPEDIMENTI, ESIGIBILITÀ:

nell'ambito della occupazione svolta, il paziente, a seguito dei postumi infortunistici, incontra difficoltà nel portare pesi superiori ai kg. 30 con conseguenti difficoltà nel lavoro in magazzino di stoccaggio articoli; grazie alla ortesi che utilizza, il problema di salire sulla scala per raggiungere i scaffali è migliorato, nondimeno si tratta di una mansione sconsigliata; altresì non riesce più ad eseguire riperazioni di apparecchi ed attrezzi sanitari (stampelle, manometri, inalatori).

Nella consegna delle merci, per contro, non vi sono impedimenti particolari salvo quando scarica articoli particolarmente pesanti per cui richiede l'aiuto di colleghi.

Considerata la scarsa scolarità del signor ______ si ritiene poco fattibile una riforma professionale." (doc. _)

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, la __________ ha interpellato il proprio medico di fiducia, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, segnatamente a proposito dell'esigibilità lavorativa.

                                         Qui di seguito le considerazioni da lui espresse:

"  (…).

Nach Durchsicht der medizinischen Akten und insbesondere auch der Gutachten von Dr. __________ beantworte ich die mir gestellten Fragen wie folgt:

1. Der Versicherte ist generell nicht geeignet, eine weitgehend stehende/gehende Arbeitshaltung einzunehmen. Hier dürfte - ob als Lagerangestellter oder bei der Lageranlieferung - eine Arbeitsunfähigkeit von 40 bis 50% anzunehmen sein. Ebenfalls dürfte eine solche Arbeitsunfähigkeit in einer Tätigkeit mit erheblicher manueller Beanspruchung vorliegen. In einer angepassten Tätigkeit in weitgehend sitzender Arbeitshaltung (z.B. Büro, evtl. Kassier oder ähnliches) ist aber mit einer vollen Arbeitsfähigkeit zu rechnen.

                                                                           Eine definitive, seriöse Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit ist aber rein aufgrund medizinischer Akten nicht möglich.

(…).

3. Der Fall ist medizinisch im Wesentlichen genügend abgeklärt. Die Restarbeitsfähigkeit dürfte hier tatsächlich zwischen 50 und 60% liegen. Je nach Gutachter dürfte hier die Arbeitsunfähigkeit auf 40 bis 50% eingeschätzt werden. Eine exakte Messung aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht ist sicher nicht möglich. Ich glaube deshalb, dass ein weiteres Gutachten hier nicht weiter hilft, eher sogar geeignet ist, den Versicherten weiter zu verunsichern und die Morbidität dadurch zu steigern." (doc. _)

                                         Il 17 luglio 2000, il datore di lavoro dell'insorgente è stato sentito da un ispettore dell'assicuratore LAINF convenuto ed ha dichiarato quanto segue:

"  (…).

Il signor __________ ha voluto che prendessi visione nuovamente del magazzino, della composizione della merce, del genere di pesi da sollevare, trasportare, caricare.

La maggior parte dei cartoni è leggera. Vi sono tuttavia degli imballaggi che raggiungono i kg 60-80 e che vengono però trasportati con l'apposito carrello elevatore e depositati per terra. Non sono pertanto un problema per l'assicurato. Solo quando deve sistemare dei cartoni sopra gli altri allora deve essere aiutato. La maggior parte della merce è sistemata su scaffali ed è facilmente accessibile con un sgabello.

Contrariamente a quanto affermato dal signor __________ i camion arrivano solo ogni 15 giorni e non giornalmente. In un giorno però ne arrivano anche 3. Si devono trasportare le palette con l'elevatore fino al magazzino situato al -2, dove è pure situato l'ufficio. Vi si accede con il lift. Una volta in magazzino bisogna togliere gli imballaggi e sistemare le scatole. Quelle più pesanti vengono semplicemente depositate sul pavimento. Le altre vengono poste una sopra l'altra. Per i cartoni pesanti il signor __________ aiuta il signor __________.

Il signor __________ è pure in grado di svolgere delle piccole riparazioni e pulizie degli attrezzi sanitari. Pulisce le stampelle a noleggio e sostituisce i gommini usurati, aggiusta gli stetoscopi, ecc..

Pertanto le affermazioni che ha rilasciato al Dr. __________ ed allo scrivente sono parzialmente da correggere. Anche in magazzino è in grado di occuparsi della merce e degli attrezzi."               (doc. _)

                                         Con l'impugnata decisione, la __________ ha assegnato a __________ una rendita di invalidità del 40%, ritenendo che "… i suoi impedimenti hanno delle ripercussioni solo sull'espletamento delle mansioni più pesanti come il trasporto di cartoni a partire da una certa quantità di chilogrammi, mansioni che a detta del suo datore di lavoro non costituiscono che una parte minore nell'insieme dei compiti che l'assicurato deve svolgere" (cfr. doc. _, p. 5).

                                         D'altro canto, sempre secondo l'assicuratore infortuni convenuto, l'assicurato sarebbe addirittura in grado di meglio valorizzare la sua residua capacità lavorativa in un'attività leggera che non richieda una formazione particolare, ciò che fa apparire come addirittura generosa la decisione di riconoscergli una rendita di invalidità del 40% (cfr. doc. _, p. 6).

                               2.5.   La nozione d'invalidità utilizzata nell'__________ corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Nondimeno, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b).

                                         Dopo avere ricordato quale è stata l'evoluzione della sua giurisprudenza in materia di coordinamento fra assicurazione per l'invalidità ed assicurazione contro gli infortuni (cfr. consid. 2c), il TFA, nella DTF 126 V 288, ha inoltre precisato quanto segue:

"  d) An der hinsichtlich der Invaliditätsbemessung koordinierenden Funktion des einheitlichen Invaliditätsbegriffes in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen ist festzuhalten. Auch der Entwurf vom 27. September 1990 zu einem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sieht in Art. 22 für die Unfall-, die Militär- und die Invalidenversicherung einen einheitlichen Invaliditätsbegriff vor. Nicht weiter rechtfertigen lässt es sich hingegen, der Invaliditätsbemessung des einen Sozialversicherungsträgers ungeachtet der diesem im Rahmen seiner Abklärungen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und deren effektiven Ausnutzung im konkreten Fall generell mehr Gewicht beizumessen. Zur Frage nach einem allfälligen Vorrang der Invaliditätsbemessung eines bestimmten Versicherers enthält auch der Entwurf des ATSG keine Regelung.

Die Einräumung solcher Prioritäten birgt die Gefahr in sich, dem Verwaltungshandeln eines Versicherers weit über dessen Interessenbereich hinaus reichende Auswirkungen zu verleihen, was zu einem Missverhältnis zwischen der diesem zustehenden Entscheidungsbefugnis und den von ihm ausgelösten Konsequenzen führen könnte. Dennoch ist danach zu trachten, unterschiedliche Invaliditätsannahmen verschiedener mit demselben Fall befasster Versicherer zu vermeiden. Die Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffes entbindet die verschiedenen Sozialversicherungsträger zwar nicht davon, die Invaliditätsbemessung in jedem einzelnen Fall selbstständig durchzuführen. Keinesfalls dürfen sie sich ohne weitere eigene Prüfung mit der blossen Übernahme des von einem andern Versicherer festgelegten Invaliditätsgrades begnügen. Eine derart weitgehende Bindungswirkung wäre nicht zu rechtfertigen. Es geht indessen auch nicht an, dass die Invalidität in den einzelnen Sozialversicherungszweigen völlig unabhängig von allenfalls schon getroffenen Entscheiden anderer Versicherer festgelegt wird. Zumindest rechtskräftig abgeschlossene Invaliditätsschätzungen dürfen nicht einfach unbeachtet bleiben. Vielmehr müssen sie als Indiz für eine zuverlässige Beurteilung gewertet und als solches in den Entscheidungsprozess erst später verfügender Versicherungsträger miteinbezogen werden. Dies verlangt auch nach gewissen Mitwirkungsrechten des durch eine verfügungsmässige Festlegung der Invalidität in einem Sozialversicherungsbereich tangierten andern Versicherers. Im Unfallversicherungsrecht wird diesem Schutzbedürfnis ausdrücklich entsprochen, indem Art. 129 Abs. 1 UVV vorsieht, dass die Verfügung eines Versicherers oder einer andern Sozialversicherung, welche die Leistungspflicht des andern Versicherers berührt, auch diesem andern Versicherer zu eröffnen ist (Satz 1), und dieser die gleichen Rechtsmittel ergreifen kann wie die versicherte Person (Satz 2). Macht er von der Möglichkeit, den Entscheid der andern Versicherung anzufechten, obschon ihm dieser ordnungsgemäss eröffnet worden ist, nicht Gebrauch, hat er diesen grundsätzlich gegen sich gelten zu lassen (RKUV 1998 Nr. U 305 S. 432). Zumindest wird er sich die Vermutung der Richtigkeit der bereits vorhandenen Invaliditätsbemessung entgegenhalten lassen müssen. Eine abweichende Festlegung der Invalidität kann in solchen Fällen nur noch ganz ausnahmsweise in Frage kommen, wobei gegebenenfalls an deren Begründung strenge Anforderungen zu stellen sind. Nicht zulässig ist es, eine an sich vertretbare Ermessensausübung durch den zuerst verfügenden Versicherer ohne Vorliegen triftiger Argumente durch einen andern - unter Umständen ebenfalls vertretbar erscheinenden - Ermessensentscheid zu ersetzen. Anlass für ein Abweichen von einer bereits rechtskräftigen Invaliditätsschätzung eines andern Versicherers könnten hingegen, nebst den bereits in Erw. 2b aufgeführten, von der bisherigen Rechtsprechung anerkannten Gründen, äusserst knappe und ungenaue Abklärungen sowie kaum überzeugende oder nicht sachgerechte Schlussfolgerungen bieten."

                                         (DTF succitata, consid. 2d - la sottolineatura è del redattore).

                               2.6.   Nel caso di specie, questa Corte ha richiamato dall'__________ l'intero incarto riguardante __________, dal quale si evince che, a decorrere dal 1° febbraio 1998, gli è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 50%. La decisione - nel frattempo cresciuta in giudicato - è così motivata:

"  Nella fattispecie gli atti dell'incarto indicano che l'assicurato ha subito un infortunio della circolazione in data 05.02.1997, i postumi del quale limitano la capacità di lavoro e di guadagno in misura del 50%.

Infatti, tale percentuale emerge concretamente dall'attività lucrativa che svolge da diverso tempo, dal guadagno che ne deriva e soprattutto anche dall'esame condotto da parte del nostro consulente in integrazione professionale, il quale non ritiene esigibile e fattibile una riformazione professionale vera e propria, mancandone le basi, e conclude, alla luce anche dell'osservazione eseguita dagli specialisti del Centro di riabilitazione di Sion dal 6 novembre 2000 al 01.12.2000, che la capacità di guadagno si può ragionevolmente fissare al 50% e non può essere migliorata né con l'adozione di misure professionali, né con un cambiamento di mestiere."

                                         (doc. _ inc. _).

                                         Alla luce dei dettami giurisprudenziali evocati al consid. 2.5. - occorre dunque esaminare se vi siano dei motivi pertinenti per scostarsi dal grado di invalidità ritenuto dall'assicurazione per l'invalidità.

                                         Il TCA constata, avantutto, che il danno alla salute di cui è portatore __________ va ricondotto - integralmente - all'evento traumatico del febbraio 1997, assicurato dalla __________. Al proposito, basti citare la perizia del 2 febbraio 2000 del dottor __________, medico fiduciario dell'assicuratore, da cui risulta che, citiamo: "non sono ravvisabili fattori estranei all'infortunio che ci occupa a fronte delle diagnosi sopra riassunte" (doc. _, p. 6).

                                         Pertanto, se ne deduce che, di principio, il tasso d'invalidità stabilito dall'__________ dovrebbe corrispondere a quello ritenuto dalla __________.

                                         Come emerge dalla decisione dell'__________, __________, durante il periodo 6 novembre-1° dicembre 2000, è rimasto degente presso la Clinica __________ di riabilitazione di __________, dove è stata valutata la questione riguardante l'esigibilità lavorativa.

                                         Secondo gli specialisti __________, l'assicurato esaurisce la sua restante capacità lavorativa lavorando presso la ditta __________ nella misura del 50% (cfr. doc. _- inc. _: "En conclusion, nos observations corroborent au fonctionnement de __________ chez son employeur. Il lui faut du temps le matin afin de pouvoir assumer sono travail, du temps à midi pour se reposer et finir sa journée. Nous sommes convaincu qu'il ne faut pas changer son activité. Sa capacité de travail étant de 50%").

                                         Dal rapporto finale del 15 dicembre 2000 risulta, in particolare, che il ricorrente presenta una capacità notevolmente ridotta nel sollevamento, rispettivamente, nel trasporto di carichi leggeri (6-10 kg) e nulla per carichi medi (11-25 kg). I postumi infortunistici di cui è portatore comportano inoltre impedimenti nel mantenere una determinata posizione statica: ridotta la stazione seduta, esigua quella eretta (doc. _ - inc. _).

                                         Dal rapporto finale del consulente IP - stilato dopo avere condotto un'approfondita indagine presso la ditta __________ - è utile riprendere i seguenti passaggi:

"  (…).

Si tratta di una ditta a conduzione famigliare:

-   il signor __________ (ottantenne) si occupa dell'utenza, di organizzare il lavoro di consegna, di aiutare l'A. durante il carico/scarico della merce;

-   la moglie, si occupa dell'attività amministrativa (fatture, contabilità, …);

-   i due figli, uno è gerente del negozio collocato in centro Lugano, l'altro in sede sostiene la parte amministrativa (acquisto di materiale, …);

-   e due dipendenti, un'impiegata e un'addetta alle spedizioni.

La ditta commercia materiale sanitario (stampelle, cateteri, carrozzelle, … sono circa 4000 gli articoli a disposizione. Molti di questi articoli sono "leggeri altri, come per esempio le carrozzelle, hanno un peso complessivo di 15 kg. L'imballaggio non facilita la presa e quindi lo spostamento. In questo caso l'A. è aiutato dall'arzillo e disponibile proprietario).

Coloro che si riferiscono alla ditta sono soprattutto i medici, le cliniche e gli ospedali collocati sul territorio ticinese, in particolare nel _________.

Il sig. __________ si occupa in particolare:

-   della consegna della merce presso gli utenti,

-   del montaggio delle apparecchiature (come per esempio le carrozzelle)

-   delle semplici e convenienti riparazioni,

-   della consegna della merce/corrispondenza all'ufficio postale.

Non deve svolgere semplici compiti amministrativi poiché non è in grado di scrivere correttamente la lingua italiana (a questo proposito il DL mi mostra un cartellino scritto dall'A. A mala pena e grazie all'aiuto del sig. __________ leggo la parola membrana. La grafica è simile a quella di uno scolaro della scuola elementare, gli errori ortografici non acconsentono l'interpretazione). Legge con altrettanta difficoltà.

Il livello di scolarizzazione e le attitudini cognitive dell'A. sono purtroppo tali da pregiudicare qualsiasi progetto mirato al miglioramento delle sue capacità lavorative. Un'opportunità che il DL avrebbe già vagliato e non applicato, per i motivi appena espressi! (DL: "… manca la materia grigia").

L'A è una persona fidata, responsabile, impegnata, volonterosa e prevalentemente centrata sulle attività manuali. Il suo operare poggia prevalentemente nel sapere fare e nel presente. In questo modo evita di sollecitare la memoria, il ragionamento, l'astrazione, il concetto, …

È dunque impensabile che la persona sia in grado di svolgere semplici attività amministrative, come per esempio quelle di trascrizione/compilazione di lettere o fatture. D'altra parte, quelle mansioni molto semplici d'ufficio (come per esempio imbustare o fotocopiare) potrebbero sì migliorare la capacità lavorativa dell'A. ma non la capacità di guadagno, poiché questi compiti non procurano benefici economici a qualsiasi DL.

Ciononostante A ha raggiunto una buona conoscenza empirica del materiale sanitario.

Il DL conduce un piccolo furgone sprovvisto di mezzi ausiliari (per facilitare la guida) e di cambio automatico. L'auto dell'A. è invece automatica.

Sale e scende all'autoveicolo senza impedimenti. Il braccio destro svolge l'intera manipolazione di guida. La sinistra impugna il volante allorquando la destra è impegnata a svolgere la procedura di cambio marcia. Gli arti inferiori non sono impediti.

Nel caso di fornitura nel __________, l'A deve prevedere una breve sosta per ripristinare la circolazione sanguigna dell'arto inferiore.

Nel caso che i dolori persistono durante la giornata, l'A consuma un generico analgesico (Aulin - Roche).

La fornitura di un certo peso, 8-12 kg, avviene grazie ad un carrello (leggero e maneggevole). Sono colli ingombranti e voluminosi, per tanto complicano la deambulazione ed il trasporto.

I colli più leggeri (materiale sanitario di vario genere, come per esempio cateteri, sacche, … circa 2-5 kg) sono trasportati senza carrello. Gli arti in questi casi non sono sollecitati, poiché il peso è minimo e il tragitto da svolgere è brave (50-100 m) e semplificato da montacarichi o ascensori. (La specifica committenza ha bisogno di montacarichi o d'ascensori o altri mezzi ausiliari poiché devono facilitare le visite dei loro utenti).

I bollettini di consegna sono consegnati brevi mano, non devono essere controfirmati. Non riceve nessuna altra ordinazione.

Il pomeriggio si conclude con la visita all'Ufficio postale. Delle volte vi sono consegne pesanti (pacchi 2-15 kg ciascuno, per un totale massimo di 50 kg per fornitura), altre volte leggere (la corrispondenza del giorno). La consegna dei pacchi non necessita di nessuna fase particolare di trasporto. La merce è prelevata dal furgone e riposta sull'apposito piano/sportello PTT (in pratica una rotazione sul piano orizzontale).

Durante la visita in questione, sono state effettuate 4 consegne:

-   due medici chirurgi ortopedici. È materiale sanitario vario riposto in 3 scatole. Carico complessivo di kg 10-12 (8-10 la prima fornitura, 2 kg per la seconda),

-   una clinica ed un ospedale. Carico complessivo: 16 kg (la prima fornitura sono due scatole di 8 kg ciascuna, con l'utilizzo del carrello. La seconda fornitura è di 6 kg, a brevi mano).

Delle volte queste consegne sono più gravose. Quella di oggi rientra nella norma settimanale.

Le ore lavorative sono 18. Ripartite durante la giornata nel seguente modo: 2 al mattino, 2 al pomeriggio, tranne il venerdì (solo il mattino). Una giornata lavorativa organizzata in questo modo è a mio avviso una soluzione ottima poiché consente all'A. di recuperare.

Le ore lavorative potrebbero essere leggermente aumentate (vedi valutazione medico-teorica), ma ciò causerebbe altri disagi, come per esempio: maggiore stanchezza, meno tempo di recupero, aumento delle situazioni a rischio. Condizioni lavorative che a lungo andare possono procurare peggioramenti nell'A. Le probabili conseguenze: richiesta d'interventi fisioterapici, giornate d'inabilità lavorativa.

Conclusione:

Osservato e valutato l'attività che l'A svolge presso la ditta __________, il sottoscritto può confermare che si tratta di un'attività confacente alle caratteristiche attitudinali/fisiche dell'interessato. Quest'attività potrebbe essere teoricamente ampliata con altri semplici lavori amministrativi, come per esempio quello di occuparsi dell'intero processo di spedizione (ricevere l'ordinazione, preparare la merce, imballarla, compilare l'indirizzo, registrare l'uscita/entrata della merce e così via). In questo modo il DL ricaverebbe benefici economici poiché eliminerebbe una dipendente. Il DL ha già intuitivamente percepito e valutato questa opportunità. Un'idea che però non ha avuto un seguito poiché le attitudini intellettive dell'A. non consentono di apprendere altri processi produttivi!

Il lavoro dell'A. è a mio avviso ben remunerato. A questo proposito rammento che un autista patente B, abile al lavoro nella misura totale, dopo 5 anni di servizio, raggiunge un reddito mensile di fr. 3'579 (OCST-2001). L'A ha attualmente un reddito mensile di fr. 1'965. Il confronto è però monco di una concreta realtà. L'A è limitato nelle attitudini funzionali cognitive e produttive!

Per tanto concludo affermando, con coscienza e ragionevolezza, che l'A sta svolgendo un'attività lavorativa che gli consente di salvaguardare:

- la salute mentale e fisica;

- il profilo attitudinale;

- l'aspetto economico." (doc. _ - inc. _)

                                         Facendo proprie le conclusioni del consulente in integrazione professionale, l'__________ ha posto __________ al beneficio di una mezza rendita di invalidità, osservando, da un lato, che la capacità lavorativa presso il suo attuale datore di lavoro non è suscettibile di essere aumentata ulteriormente e, d'altro lato, che in un'attività sostitutiva egli non potrebbe comunque maggiormente valorizzare la sua residua capacità lavorativa (cfr. doc. _ - inc. _).

                                         A mente del TCA, la valutazione dell'invalidità operata dall'__________ poggia su solide basi ed è del tutto sostenibile. Non vi sono quindi ragioni per scostarsene.

                                         Al proposito occorre rilevare che tutti i sanitari che hanno avuto modo di interessarsi a __________, l'hanno dichiarato inabile al 50% nella sua abituale attività di magazziniere presso la ditta __________. Ciò è stato il caso, in particolare, per il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché __________ presso l'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _ - inc. _), nonché per il dottor __________, medico di fiducia della __________ (cfr. doc. _ - inc. _: "2.1 L'attività finora esercitata è ancora proponibile? Se sì, con quali margini di tempo? (ore al giorno) Sì. Da 4 a 5 al massimo, evitando pesi oltre 30 kg, salire e scendere scale, lavoro manuale di precisione. 2.2 Esiste ancora una limitazione del rendimento? Se sì, in quale misura? Sì. 50% ca."). Anche il dottor __________, altro medico fiduciario dell'assicuratore convenuto, ha valutato fra il 40 ed il 50% la capacità lavorativa dell'assicurato nella specifica professione di magazziniere (cfr. doc. _).

                                         Non può peraltro neppure essere ignorata la circostanza che la __________ - dal novembre 1997 e sino al 30 aprile 2000 - ha corrisposto all'assicurato indennità giornaliere corrispondenti ad una inabilità lavorativa del 50%.

                                         È vero che il consulente IP dell'__________, nel suo rapporto del 25 aprile 2001, ha affermato che l'attività di __________ presso la ditta __________ potrebbe teoricamente venire ampliata, nel senso che potrebbero essergli attribuite delle semplici mansioni di tipo amministrativo (cfr. doc. _ - inc. _). Nondimeno, a ragione, lo stesso consulente ha finalmente considerato irrealizzabile una simile eventualità - peraltro, nel passato, già attentamente vagliata e scartata dal datore di lavoro - in ragione dei grossi limiti intellettivi che presenta l'insorgente.

                                         D'altro canto, la tesi secondo la quale il ricorrente potrebbe meglio mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in un'attività da svolgere prevalentemente in posizione seduta, appare poco convincente, e ciò alla luce della documentazione presente all'inserto.

                                         In primo luogo, il TCA constata che __________ beneficia di un rapporto di lavoro stabile presso la ditta __________, alle dipendenze della quale svolge un'attività adeguata tanto da un profilo fisico che da un profilo intellettivo.

                                         In secondo luogo, non risulta dimostrato a sufficienza che il ricorrente potrebbe effettivamente svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, una attività sostitutiva.

                                         Infatti, secondo il rapporto finale del 15 dicembre 2000 della Clinica romanda di riabilitazione, la capacità di __________ di mantenere la posizione seduta è comunque limitata (doc. _ - inc. _). Inoltre, il dottor __________, rispondendo ai quesiti postigli dall'__________ nel corso del mese di marzo 2000, ha sì riconosciuto che all'assicurato sarebbero proponibili delle attività alternative, tuttavia egli ha pure precisato che queste ultime potrebbero venire esercitate soltato in ragione di circa 5 ore/giorno (doc. _ - inc. _). Lo stesso medico fiduciario, nella sua perizia del 2 febbraio 2000, ha completamento omesso di pronunciarsi a proposito dell'esigibilità lavorativa per rapporto ad altre attività professionali (cfr. doc. _, p. 7).

                                         Lo scrivente Tribunale non ignora che il dottor __________ ha dichiarato l'assicurato in grado di svolgere un'attività prevalentemente seduta, ad esempio in un ufficio. Nondimeno, all'apprezzamento enunciato dal summenzionato sanitario non può essere riconosciuto valore probante, nella misura in cui ha lui stesso osservato che un apprezzamento coscienzioso della residua capacità lavorativa di __________, non poteva fondarsi sui soli atti medici a sua disposizione (cfr. doc. _: "Eine definitive, seriöse Einschätzung der Restarbeitsfähigkeit ist aber rein aufgrund medizinischer Akten nicht möglich" - la sottolineatura è del redattore).

                                         In simili condizioni, alla decisione cresciuta in giudicato, mediante la quale l'__________ ha stabilito il grado dell'invalidità presentata da __________, deve essere riconosciuta forza vincolante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione su opposizione 8.8.2001 della __________ è annullata.

                                         §§ La __________ è condannata a versare all'assicurato una rendita di invalidità del 50%, a far tempo dal 1° maggio 2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.77 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2002 35.2001.77 — Swissrulings