RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00056 mm
Lugano 23 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 28 maggio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 ottobre 2000, attorno alle ore 23.40, __________ - dirigente della Banca __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso La __________ - stava percorrendo via __________ a __________, alla guida della propria autovettura, una __________. Nell'affrontare una curva piegante a sinistra, il veicolo è sbandato, ha invaso le due corsie di contromano ed ha finalmente terminato la propria corsa contro la parete di uno stabile ed il vicino guidovie laterale. A causa del forte urto, l'assicurato ed il suo passeggero sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
__________ ha riportato una frattura a livello della vertebra di C2 nonché una frattura pluriframmentaria dell'omero a sinistra.
Il caso è stato assunto da La __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Con decisione formale del 9 aprile 2001, La __________ ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state decurtate complessivamente del 40% (20% in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 LAINF e 20% in applicazione del cpv. 3 della medesima disposizione).
A __________ è stato rimproverato d'avere circolato in stato d'ebrietà, ad una velocità eccessiva e senza aver allacciato la cintura di sicurezza (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha informato quest'ultimo circa la possibilità che la querelata decisione formale potesse venire modificata a suo detrimento (riduzione globale delle prestazioni del 50%, anziché del 40%), avvertendolo, inoltre, della facoltà di procedere al ritiro dell'opposizione (cfr. doc. _).
Con scritto del 23 maggio 2001, l'assicurato ha segnatamente comunicato a La __________ di non essere intenzionato a ritirare la propria opposizione (doc. _).
1.3. Con decisione su opposizione del 28 maggio 2001 (doc. _), l'assicuratore infortuni ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti spettanti a __________ (20% per guida in stato d'ebrietà, 20% per velocità eccessiva, superamento della linea di sicurezza e messa in pericolo della sicurezza altrui e 10% per il mancato allacciamento della cintura di sicurezza).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 agosto 2001, __________, patrocinato dalla lic. iur. __________, ha chiesto, in via principale, che le prestazioni in contanti siano ridotte del 10% e, in via subordinata, che le medesime prestazioni vengano ridotte del 25%. Egli ha inoltre domandato che sulle prestazioni dovute gli venga riconosciuto un interesse moratorio del 5% a partire dal 6 ottobre 2000 (cfr. I, p. 10).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:
" (…).
… Giusta l'art. 2 cpv. 2 ONC "l'inabilità alla guida per influsso alcolico (ebrietà) è considerata in ogni caso provata se il conducente presenta un tasso alcolemico dello 0.8 grammo ‰ o più …".
Il metodo più appropriato per determinare il tasso di alcoolemia, è l'esame del sangue: qualora l'esame in parola determini un valore uguale o superiore allo 0.8‰ vi è la presunzione di ebrietà e non sono necessari ulteriori esami (art. 138 OAC, Bussy, Rusconi, Code de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 4 ad art. 55 LCR).
Nella fattispecie, il ricorrente è stato sottoposto all'esame del sangue alle ore 00.25 del 7 ottobre, ossia 45 min dopo l'incidente.
Dalle analisi effettuate subito dopo l'incidente risulta che il tasso alcoolemico nel sangue poteva variare dallo 0.79‰ allo 0.89‰, tuttavia, come emerge chiaramente dal rapporto di analisi del laboratorio bioanalitico di __________, il calcolo dell'alcoolemia al momento critico non era eseguibile (ultima frase doc. _) in quanto mancavano dati importanti.
Non è dunque stato possibile appurare con precisione il tasso alcoolemico del ricorrente al momento dell'incidente.
Ritenuto quanto sopra, l'unico valore che può essere preso in considerazione nella fattispecie è quello minimo, un valore superiore non è infatti stato comprovato.
Il valore minimo indicato dal laboratorio di analisi è di 0.79‰: con un tale tasso di alcool nel sangue non vi è la presunzione di ebrietà, che comporta sanzioni.
Tenuto conto delle fasi di assorbimento e di evacuazione dell'alcool dall'organismo, non si può nemmeno escludere che al momento critico il tasso alcoolemico potesse essere anche inferiore allo 0.79‰.
A torto l'istanza su opposizione ha ritenuto di dover considerare quale tasso di alcoolemia il valore medio dei dati indicati dal laboratorio di analisi. Ritenere che il ricorrente superava la quantità di alcool nel sangue consentita dalla legge poiché il valore medio corrisponde allo 0.84‰ è arbitrario, atteso come lo stesso laboratorio bioanalitico abbia affermato chiaramente che non era possibile stabilire il tasso di ebrietà al momento dell'incidente.
Nella fattispecie non vi sono altri elementi che potrebbero indicare che il ricorrente si trovava in stato di ebrietà quando era alla guida della propria vettura: lo stesso interrogato non rammentava se e quanto aveva bevuto prima dell'incidente e non vi sono testi che abbiano affermato che dal modo in cui guidava, il ricorrente si trovava presumibilmente in stato di ebrietà.
Ritenuto quanto sopra, non avendo superato la soglia dell'ebrietà ai sensi di legge, nella fattispecie non può ritornare applicabile l'art. 91 LCStr.. La convenuta non può pertanto effettuare riduzioni sulla base dell'art. 37 cpv. 3 LAINF.
La convenuta ha dunque effettuato erroneamente una riduzione delle prestazioni in contanti.
Abbondanzialmente si rilevi che solamente il procuratore Pubblico, peraltro sulla base di semplici indizi ha ritenuto il ricorrente colpevole di circolazione in stato di ebrietà. Né l'autorità amministrativa, né l'istanza civile hanno per contro ritenuto di dover contestare una tale infrazione al ricorrente.
Giusta l'art. 38 OAC, infatti, la Polizia ha il dovere di sequestrare immediatamente la licenza di condurre a chi si trova con un tasso alcoolemico nel sangue superiore allo 0.8‰. Nella fattispecie tale provvedimento non è stato adottato nei confronti del ricorrente né al momento dell'incidente né dopo i risultati dell'esame del sangue.
La licenza di condurre è stata revocata al signor _____ soltanto in seguito alla decisione della Sezione della Circolazione (doc. _), la quale tuttavia non ha contestato al ricorrente l'infrazione della circolazione in stato di ebrietà. In caso contrario essa avrebbe infatti dovuto applicare le norme di cui agli art. 16 cpv. 3 lit. b e 17 cpv. 1 lit. b LCStr,
Anche l'assicuratore RC (e casco totale) non ha ritenuto dover contestare tale infrazione di circolazione in stato di ebrietà all'assicurato, essa ha infatti ridotto le prestazioni al ricorrente esclusivamente per il mancato porto della cintura di sicurezza e per la velocità inadeguata.
Il Procuratore Pubblico dal canto suo ha ritenuto il ricorrente colpevole di circolazione in stato di ebrietà esclusivamente sulla base di indizi, come emerge chiaramente dal Decreto di accusa 15 gennaio 2001, e non evidentemente sulla presunzione di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC. Il Decreto di accusa è in seguito cresciuto in giudicato poiché il ricorrente, per motivi di opportunità, ha ritirato l'opposizione interposta in un primo tempo.
Premesso tutto quanto sopra, non si può esimere dal ricordare che affinché la compagnia di assicurazioni possa ridurre le prestazioni all'assicurato, il delitto commesso da quest'ultimo deve essere causale all'evento.
Secondo la giurisprudenza vi è un nesso di causalità adeguata quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, l'evento è atto a produrre l'effetto o il danno verificatosi.
Nella fattispecie non è per nulla comprovato che tra il tasso alcoolemico presente nel sangue del ricorrente (al di sotto del limite consentito nel caso si volesse considerare il valore dello 0.79‰ o corrispondente ad uno stato di ebrietà lieve se si volesse per contro considerare un tasso dello 0.84‰) e l'infortunio realizzatosi, vi sia un nesso di causalità adeguata.
Oltre a non essere data la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC, non vi sono infatti altri elementi che potrebbero indicare che il ricorrente si trovava in uno stato di ebrietà tale da non essere in grado di condurre una vettura.
La perdita di controllo della vettura non è dunque da ricondurre ad un eventuale stato di ebrietà lieve.
Non essendo l'eventuale stato di lieve ebrietà del ricorrente la causa dell'incidente, la riduzione delle prestazioni in contanti effettuata dalla convenuta non è giustificata.
(…).
… Come non è stato possibile appurare il tasso di alcoolemia contenuto nel sangue del ricorrente al momento dell'incidente, non è stato nemmeno possibile, o comunque non si è provveduto ad appurare la velocità a cui viaggiava il ricorrente al momento dell'evento.
L'istanza su opposizione ha basato la propria decisione di ridurre ulteriormente le prestazioni in contanti del 20% sul rapporto di polizia dal quale risulta che due testi hanno affermato che, a loro modo di vedere, la vettura condotta dal ricorrente li avrebbe superati poco prima dell'incidente ad una velocità elevata.
Tuttavia i testi non sono stati in grado di valutare la velocità esatta tenuta dal ricorrente.
Ulteriori rilevamenti volti a stabilire la velocità non sono stati effettuati. La determinazione della velocità non è dunque stata fatta sulla base di elementi oggettivi.
Nella fattispecie pertanto non si può affermare che il ricorrente viaggiasse ad una velocità eccessiva, in quanto non vi è alcuna prova a tal proposito.
Il fatto che il ricorrente abbia perso il controllo della propria vettura non implica che egli viaggiasse ad una velocità eccessiva. Si rammenta a tal proposito che al momento dell'incidente la strada era asciutta e non vi erano motivi particolari che inducevano a ritenere che la velocità non fosse adeguata alle circostanze. D'altro canto, non è nemmeno stato appurato per quale motivo l'autovettura del ricorrente abbia perso aderenza al fondo stradale e abbia di conseguenza sbandato, facendo perdere il controllo al conducente.
A questo proposito è doveroso purtroppo ricordare che il luogo dell'incidente è stato teatro di diversi altri incidenti avvenuti con un'analoga dinamica e questo verosimilmente a causa della particolare situazione della strada che presenta in quel punto un differente manto stradale e una pendenza rilevante.
In assenza di qualsiasi prova riguardo alla velocità la convenuta non può e non deve ridurre le prestazioni in contanti per velocità eccessiva e pericolosa. Se del caso, unicamente una velocità inadeguata potrà entrare in linea di conto.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il ricorrente circolava ad una velocità non adeguata alle circostanze, al fine di poter ridurre le prestazioni in contanti in virtù dell'art. 37 LAINF ci si dovrebbe trovare di fronte ad una negligenza grave. Nella fattispecie, non essendo stata appurata la velocità tenuta dal ricorrente e tanto meno il motivo per cui la vettura del ricorrente abbia sbandato, non si può ritenere che quest'ultimo abbia commesso una negligenza grave, tale da giustificare una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF.
Vi è infatti negligenza grave nel caso in cui vi è una crassa violazione di ogni più elementare regola di comportamento.
Non potendo valutare se vi sia stata violazione di una norma di circolazione , non vi è neppure la possibilità di valutare se l'incidente è da ricondurre ad una grave negligenza del ricorrente.
(…).
… Per quanto attiene al superamento della doppia linea di sicurezza, non si può non osservare che si è trattato di una semplice conseguenza, del tutto involontaria, dello sbandamento della vettura del ricorrente, e questa circostanza da sola non può giustificare un'ulteriore riduzione delle prestazioni del 10% applicata dalla compagnia d'assicurazioni.
(…).
… Per quanto attiene alla riduzione del 10% eseguita a seguito del mancato porto della cintura di sicurezza, si rammenta che secondo il tribunale federale il non portare la cintura di sicurezza costituisce una negligenza grave quando tra il mancato porto della cintura e l'evento o le conseguenze dell'evento vi è un nesso causale (DTF 118 V 305, 109 V 151).
Nella fattispecie non è stato comprovato se la gravità delle ferite riportate nell'incidente del ricorrente sia da mettere in relazione causale con il mancato porto della cintura. In altre parole non è stato possibile stabilire se l'eventuale porto della cintura di sicurezza avrebbe potuto evitare o limitare le conseguenze fisiche dell'incidente.
Per questo motivo anche la riduzione del 10% per mancato porto della cintura di sicurezza non è nella fattispecie giustificata.
Considerata comunque la costante prassi giudiziaria che prevede una riduzione del 10% in caso di mancato porto della cintura, il ricorrente non ritiene di dover contestare ulteriormente tale riduzione.
(…).
… per quanto attiene al decreto d'accusa emesso nei confronti del ricorrente (doc. _), e ora cresciuto in giudicato, a cui la ___________ fa riferimento per motivare le riduzioni di prestazioni, è opportuno considerare quanto segue.
Il giudice civile e il giudice competente in ambito assicurativo, non sono legati alle decisioni del giudice penale (art. 53 CO).
Nella fattispecie il Procuratore Pubblico ha ritenuto di aver sufficienti elementi per proporre una condanna incisiva nei confronti del ricorrente, il quale ha ritirato l'opposizione interposta in un primo momento al decreto di accusa per motivi di mera opportunità. In caso di opposizione egli avrebbe dovuto presenziare al pubblico dibattimento di fronte alle Assise Correzionali.
Di principio il giudice civile è legato ai fatti appurati in ambito penale, nella fattispecie tuttavia il Procuratore Pubblico non si è basato su fatti appurati, bensì su semplici indizi. Il giudice civile, e quello delle assicurazioni, non è dunque legato ai fatti esposti nel Decreto d'accusa del 15 gennaio 2001.
(…).
… Da ultimo non si può non porre l'attenzione su quanto segue.
L'assicurazione RC e casco totale La __________, presso cui il ricorrente è assicurato, dopo aver valutato attentamente tutti gli elementi e le cause dell'incidente, ha ritenuto di dover ridurre le indennità al ricorrente del 25% (10% per mancato porto della cintura e 15% per velocità non adeguata alle circostanze) (doc. _).
Non si capisce pertanto come mai un'assicurazione sociale, come lo è la convenuta, debba penalizzare un proprio assicurato più di quanto abbia ritenuto di doverlo fare l'assicurazione civile, assicurazione che, rispetto agli altri tipi di assicurazioni, di regola si dimostra più "dura" nei confronti di un assicurato, quando si tratta di valutare la possibilità di ridurre le prestazioni.
(…).
… In conclusione, ritenuto tutto quanto sopra, le prestazioni in contanti al ricorrente dovrebbero essere ridotte in via principale del 10% per mancato porto della cintura di sicurezza e in via subordinata del 10% per mancato porto della cintura di sicurezza e al massimo del 15% per velocità inadeguata alle circostanze. (I)
1.5. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica, l'assicurato ha puntualizzato alcune delle affermazioni contenute nell'allegato responsivo de La __________ (cfr. V).
1.7. In corso di causa, il TCA ha provveduto a richiamare dal Ministero Pubblico l'intero incarto riguardante il procedimento penale aperto nei confronti di __________ (cfr. VII).
Alle parti è stata concessa la facoltà di visionare la suddetta documentazione (cfr. IX).
in diritto
2.1. Giusta l'art. 37 cpv. 2 LAINF, se l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Il cpv. 3 recita, da parte sua, che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo un crimine o un delitto. Esse sono ridotte al massimo della metà se l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, doveva provvedere al sostentamento dei congiunti aventi diritto, alla sua morte, a rendite per i superstiti ovvero s’egli muore dei postumi dell’infortunio.
Il criterio della riduzione per colpa trova la sua giustificazione nel principio della mutualità caratteristico della struttura della legge (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 144ss.): si vuole con ciò evitare che la maggioranza degli assicurati sia penalizzata dal pagamento di quote elevate destinate a coprire i rischi causati od aggravati dal comportamento colpevole di alcuni assicurati.
La riduzione non può, però, costituire per l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto, soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 144s.).
2.2. In materia di circolazione stradale, secondo la giurisprudenza, va riconosciuta una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, quando è stata violata in nesso di causalità con l'infortunio - una regola elementare oppure più regole importanti della circolazione stradale (cfr. RDAT II-1997 pag. 228 consid. 2.5.; RDAT II-1996 pag. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b; 105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit. p. 147; A. Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo 1993, p. 145).
Per contro, la specificità dell'art. 37 cpv. 3 LAINF risiede nel fatto che l'infortunio è provocato in occasione della commissione di un crimine o di un delitto. È necessario, da un lato, che sia dato il grado di colpevolezza prescritto per l'infrazione, pertanto non necessariamente l'intenzione oppure la negligenza, e, dall'altro, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione (cfr. DTF 119 V 241 consid. 3a; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Se i primi due capoversi dell'art. 37 LAINF regolano la commissione intenzionale, rispettivamente, per negligenza grave di un infortunio, il capoverso 3 concerne invece la perpetrazione colpevole di un crimine o di un delitto. L'infortunio, da parte sua, non deve forzatamente essere stato causato in modo colpevole, è bensì sufficiente che esso risulti dalla commissione di un crimine o di un delitto (cfr. RAMI 2000 U 375, p. 178ss.; RAMI 1996 U 263, p. 281ss.; DTF 120 V 224, consid. 2c).
Se ne deduce che la fattispecie di cui al capoverso 3 costituisce una lex specialis. Quindi, qualora l'infortunio sia stato simultaneamente causato per negligenza grave ed in occasione della commissione di un delitto, trova applicazione soltanto l'art. 37 cpv. 3 LAINF. Per contro, se il comportamento punibile va qualificato come semplice contravvenzione e l'infortunio è contemporaneamente causato per negligenza grave, è applicabile l'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 170).
Sono ritenuti atti delittuosi, quegli atti punibili secondo il diritto penale giusta l'art. 9 cpv. 1 e 2 CP.
Di regola, l'atto delittuoso presuppone quindi che l'autore abbia agito con intenzione o per negligenza (artt. 18, 102, 333 CP). Se, per contro, l'atto illecito è stato commesso in condizioni d'irresponsabilità non è punibile (art. 10 CP), tranne quando, a norma dell'art. 12 CP, il responsabile si è posto intenzionalmente o per negligenza in stato di grave alterazione o di turbamento della coscienza al fine di commettere il reato (cfr. DTF 85 IV 2, 93 IV 42). Va aggiunto che è punibile ai sensi dell'art. 263 CP chiunque, essendo in stato d'irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commetta un fatto represso come crimine o delitto (cfr. DTF 117 IV 295 consid. 3b, 106 V 113 consid. 1).
Il comportamento sanzionato all'art. 263 CP costituisce un delitto, perciò le prestazioni assicurative vanno ridotte o soppresse in applicazione dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, malgrado l'irresponsabilità al momento del reato (cfr. DTF 106 V 113 consid. 1).
Una particolare attenzione la merita la fattispecie disciplinata dall'art. 90 cfr. 2 LCS, giacché una sua delimitazione dalla commissione di un infortunio per negligenza grave, può generare delle difficoltà. A questo proposito, la nostra Corte federale ricorda che la nozione di "negligenza grave" è più ampia di quella di "grave violazione delle regole della circolazione stradale" utilizzata all'art. 90 cfr. 2 LCS, la quale presuppone che l'autore abbia avuto un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole, ossia una colpa qualificata (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 281 consid. 1a). D'altro canto, una negligenza grave va di principio ammessa soltanto se vi è stata la trasgressione di una regola elementare oppure una grave violazione di più regole importanti della circolazione stradale (DTF 102 V 25 consid. 1; RAMI 1987 U 20, p. 324). Pertanto, l'art. 37 cpv. 3 LAINF è applicabile ogni volta che la fattispecie di cui all'art. 90 cfr. 2 LCS è realizzata. Altrimenti, occorre esaminare se è data una negligenza grave e, quindi, se l'art. 37 cpv. 2 LAINF è soddisfatto. Nonostante questa di per sé semplice formula, delle difficoltà possono comunque sorgere quando, in un caso concreto, si tratta di delimitare, da un lato, una violazione grave di una regola elementare oppure di più regole importanti della circolazione stradale e, dall'altro, un comportamento senza scrupoli oppure gravemente contrario alle regole (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 172).
2.3. Secondo una costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
In particolare, il giudice delle assicurazioni sociali si scosterà dal tasso d'alcolemia ritenuto dal giudice penale, soltanto se delle ragioni particolari lo esigono. Se l'istruttoria penale presenta delle lacune oppure se le constatazioni di fatto del giudice penale non sono convincenti, il giudice delle assicurazioni sociali potrà fondarsi su mezzi di prova differenti dal prelievo di sangue e dalla doppia analisi previsti dagli artt. 138ss. OAC. Egli potrà segnatamente considerare altre misure probatorie, quali l'etilometro oppure l'esame medico del conducente che rappresenta un utile elemento di prova per i casi dubbi. Qualora facciano difetto questi elementi di prova, il giudice potrà, alla luce dell'insieme delle circostanze, utilizzare il principio della verosimiglianza preponderante, applicabile alla valutazione delle prove nell'ambito dell'assicurazione sociale (cfr. RAMI 1996 U 263, p. 282s., nonché la dottrina e la giurisprudenza ivi menzionate).
2.4. Sul piano penale, l'incidente della circolazione del 6 ottobre 2000 ha fatto oggetto del decreto d'accusa del 15 gennaio 2001, mediante il quale il Procuratore Pubblico ha condannato __________ alla pena di 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni ed alla multa di fr. 1'200.--, per "aver condotto l'autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (alcolemia: min. 0.79 - max. 0.89 grammi per mille, dinamica dell'incidente, quantità di bevande alcoliche sorbite, ecc.); (…); reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS" nonché per "aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito ad una velocità definita "pericolosa ed eccessiva" da due testi e, in una curva per lui piegante a sinistra, perdeva negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza fuoruscendo poi dal campo stradale cozzando dapprima contro il muro di uno stabile e una barriera protettiva posta a delimitazione del campo stradale. A seguito dell'urto, l'autovettura rimbalzava sulla originaria corsia di marcia e il protagonista e il passeggero __________ venivano sbalzati dall'abitacolo terminando sulla carreggiata; (…); reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC" (doc. _).
Il fatto di condurre un autoveicolo in stato di ebrietà - infrazione prevista dall'art. 91 cpv. 1 LCS - costituisce un delitto ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 CP, ciò che giustifica, di principio, una riduzione delle prestazioni assicurative giusta l'art. 37 cpv. 3 LAINF.
Lo stesso vale per la perdita di padronanza del veicolo ed il superamento di una (doppia) linea di sicurezza, ad una velocità eccessiva, così come ha avuto già modo di stabilire il TFA, ad esempio, nella DTF 119 V 241ss. (= SJ 1994, p. 122ss.):
" d) aa) L'art. 90 ch. 2 LCR définit un cas qualifié de violation des règles de la circulation pour lequel une peine d'emprisonnement peut être prononcée. Pour que le cas qualifié soit réalisé, il faut d'une part que l'on se trouve en présence d'une violation grave d'une règle de la circulation et d'autre part que l'auteur ait créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en ait pris le risque (ATF118 V 189 consid. 2a et la jurisprudence citée).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être considérée comme grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Sous l'angle objectif, l'auteur doit avoir commis, à l'encontre d'une règle importante de la circulation, une violation qui sort du cadre de celles que l'on rencontre habituellement et causé ainsi une mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité de la route. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait eu un comportement dénué d'égards pour autrui ou ait gravement violé les règles de la circulation, de sorte que l'on doive lui imputer, à tout le moins, une négligence grave (ATF118 V 86 consid. 2a, 189 consid. 2a, 198 consid. 2).
Quant à l'exigence d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux (ATF 106 IV 49 consid. 2a, 102 IV 44 consid. 2).
bb) En l'espèce, sous l'angle objectif, le franchissement d'une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui.
Sur le plan subjectif, une négligence grave doit être admise lorsque le conducteur se rend compte du caractère dangereux de sa conduite incorrecte. Mais une semblable négligence doit aussi être retenue quand l'auteur, en violation de ses obligations, omet de considérer le danger qu'il représente pour les autres usagers, c'est-à-dire en cas de négligence inconsciente. Dans cette éventualité, il est cependant nécessaire que l'inconscience d'une mise en danger des autres usagers repose sur une absence d'égards et apparaisse donc particulièrement blâmable (ATF 118 IV 290 et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, l'on ignore pour quelle raison le véhicule du recourant, subitement, s'est déplacé sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse. Le recourant conteste avoir agi consciemment et justifie son comportement par une inattention momentanée ou une appréciation erronée d'une situation donnée. Cependant, même si l'on retient l'existence d'une semblable inattention ou erreur, cela n'enlève rien à la gravité de la négligence commise. Il n'est pas allégué et il n'apparaît pas non plus que le recourant se soit trouvé devant une situation plus ou moins imprévisible, qui eût commandé une réaction immédiate et pu, de ce fait, expliquer un réflexe inadéquat. En l'absence de telles circonstances extraordinaires ou impérieuses, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule et de franchir une ligne de sécurité, à une vitesse apparemment élevée, dans un trafic dense - qui exigeait une attention toute particulière et dans des conditions de bonne visibilité, relève, sur le plan subjectif, d'un comportement gravement contraire aux règles de la circulation, justifiant l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR (dans le même sens, mais à propos de l'inobservation d'un signal lumineux: arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 juin 1993 en la cause B.; cf. aussi: RJAM 1981 no 453 p. 155; BÜHLER, Bemerkungen zur Kürzungspraxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes wegen grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, SZS 1985 174 ss; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1984, note 4.4 ad art. 90 LCR; MURER/STAUFFER/RUMO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, p. 139 ss)"
(DTF succitata - la sottolineatura è del redattore).
Del resto, anche lo scrivente Tribunale, in una sentenza del 14 giugno 1993 nella causa K., inc. LAINF 24/93 - confermata dal TFA con pronunzia del 13 gennaio 1994, parzialmente pubblicata in RDAT II-1994, p. 192s. -, ha concluso che il cpv. 3 dell'art. 37 LAINF trovava applicazione nel caso in cui un'assicurata, in stato d'ebrietà (1.77‰), aveva perso il controllo della propria autovettura ed era uscita di strada riportando delle ferite. Il comportamento dell'automobilista realizzava infatti gli estremi dell'art. 91 cpv. 1 LCS e si configurava, dal profilo del diritto penale, quale delitto ex art. 9 CP. Il nesso causale fra la guida in stato d'ebrietà e l'infortunio era indubbio, visto che dalla documentazione non emergevano altri fattori (estranei alla guida stessa) suscettibili di spiegare l'accaduto e che il tasso d'alcolemia riscontrato nell'assicurata era idoneo, secondo l'esperienza, a provocare la perdita di padronanza di un veicolo.
Con il proprio gravame, __________ contesta la realizzazione delle circostanze che si trovano alla base della decisione de La __________ di ridurre le prestazioni in contanti.
Da un canto, egli ritiene che non sia stata sufficientemente dimostrata la guida in stato d'ebrietà, considerati i risultati dell'analisi del sangue predisposta dalla Polizia Cantonale, la quale non ha permesso di stabilire il tasso d'alcolemia al momento critico. Nondimeno, anche qualora si volesse prendere in considerazione il tasso medio dello 0.84‰, tra questo lieve stato d'ebrietà e l'infortunio occorsogli farebbe comunque difetto un nesso di causalità adeguata (cfr. I, p. 6: "Oltre a non essere data la presunzione di cui all'art. 2 cpv. 2 ONC, non vi sono infatti altri elementi che potrebbero indicare che il ricorrente si trovava in uno stato di ebrietà tale da non essere in grado di condurre una vettura. La perdita di controllo della vettura non è dunque da ricondurre ad un eventuale stato di ebrietà lieve" - la sottolineatura è del redattore).
D'altro canto, l'insorgente fa valere che farebbero pure difetto dei riscontri oggettivi che dimostrino che la sua velocità sarebbe stata effettivamente eccessiva. In questo ordine d'idee, egli sostiene che i due testi sentiti dalla Polizia non sarebbero stati in grado di valutare l'esatta velocità. Per il resto, il fatto che egli abbia perso la padronanza del proprio veicolo, non è necessariamente la conseguenza di una velocità eccessiva.
Così come già accennato al considerando 2.3. in fine, secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato.
Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00, e sentenze ivi menzionate).
Tutto ben considerato, questa Corte non ravvede sufficienti e validi motivi per scostarsi dalle constatazioni e dall'apprezzamento compiuto dal giudice penale, il quale - lo si ricorda - ha ritenuto __________ colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di grave infrazione alle norme della circolazione stradale (cfr. doc. _).
Intanto, non può essere ignorato che il ricorrente ha lasciato crescere in giudicato il Decreto di accusa 15 gennaio 2001 del PP __________ (cfr. doc. _ dell'incarto del Ministero Pubblico). Riguardo ai "motivi di mera opportunità" a cui ha fatto allusione l'insorgente per giustificare il ritiro dell'opposizione al decreto di accusa, il TCA non può nascondere la propria perplessità. In effetti, se si è convinti della propria innocenza, il pubblico dibattimento di fronte alle Assise Correzionali (cfr. consid. 1.4.), è proprio la sede adatta per fare valere le proprie ragioni.
D'altro canto, gli indizi che emergono dalle tavole processuali, gli stessi peraltro presi in considerazione dal Procuratore Pubblico (quindi, il fatto che l'assicurato provenisse da un esercizio pubblico, il tasso alcolemico accertato grazie all'analisi del sangue: min. 0.79 - max. 0.89 grammi per mille, la dinamica dell'incidente, lo stato della strada, le convergenti testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia Cantonale nonché i precedenti che risultanto dal casellario cantonale della circolazione [doc. _ dell'incarto del Ministero Pubblico]), sono tali da permettere di ritenere dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, che l'assicurato, in occasione dell'incidente della circolazione, conduceva la propria autovettura in stato d'ubriachezza (condizione che ha per effetto di alterare le facoltà di qualunque conducente, cfr. DTF 108 V 108ss.) e ad una velocità eccessiva, circostanze che, interagendo fra di loro, hanno causato la perdita di padronanza del veicolo medesimo, il superamento della doppia linea di sicurezza, l'invasione delle due corsie di contromano, la collisione contro la parete dello stabile "__________" e l'adiacente guidovie laterale e, in ultima analisi, il grave danno alla salute riportato da __________.
Con ciò può venire senz'altro riconosciuta l'esistenza di una relazione di causalità fra il comportamento avuto dall'assicurato e la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del danno alla salute).
D'altronde, non è affatto stato preteso e, del resto, neppure emerge dalle tavole processuali che l'insorgente si sia trovato confrontato ad una situazione più o meno imprevedibile, che avrebbe da lui richiesto una reazione immediata e potuto quindi spiegare un riflesso inadeguato. In particolare, va segnalato che I. __________, testimone oculare, ha dichiarato che, al momento del fatto, non vi erano altri veicoli in prossimità della vettura guidata dall'assicurato, la quale è incorsa nell'incidente senza concorso di terzi (verbale d'interrogatorio del 7.10.2000).
Dagli atti all'inserto emerge altresì che, al momento dell'incidente della circolazione, il ricorrente non era allacciato con la cintura di sicurezza (cfr. verbale di interrogatorio del 16.10.2000 di __________).
Ora, secondo un'ormai affermata giurisprudenza federale, il mancato allacciamento della cintura di sicurezza configura per principio una negligenza grave, tale da giustificare la riduzione delle prestazioni assicurative in virtù dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. DTF 118 V 305ss.; A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 153).
D'altro canto, sempre secondo la nostra Corte federale, la quale si è basata sull'esperienza scientifica, il nesso di causalità fra il mancato allacciamento della cintura di sicurezza ed il danno riportato dall'assicurato è presunto, senza che sia necessario procedere a particolari valutazioni nei singoli casi (cfr. RAMI 1986 U 9, p. 354; DTF 109 V 154 consid. 3b). La semplice possibilità che, nonostante l'allacciamento della cintura di sicurezza, l'assicurato sarebbe rimasto ferito altrettanto gravemente, non è suscettibile di rendere inadeguata la relazione di causalità fra il mancato uso della cintura ed il danno alla salute. È sufficiente che il comportamento gravemente negligente dell'interessato rappresenti una causa essenziale (cfr. SZS 1986 p. 251s. consid. 3b,c, citata in A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts …, p. 186).
In concreto, __________ ha fatto valere che "… non è stato comprovato se la gravità delle ferite riportate nell'incidente della circolazione sia da mettere in relazione causale con il mancato porto della cintura" (cfr. I, p. 8).
In realtà, applicando i dettami giurisprudenziali poc'anzi evocati, la questione si pone in altri termini: è l'assicurato che non è stato in grado di rovesciare la suddetta presunzione, motivo per cui il nesso di causalità adeguata fra il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e le lesioni riportate è da considerare dato.
In esito alle considerazioni che precedono, La __________ ha dunque legittimamente proceduto ad una decurtazione delle prestazioni pecuniarie spettanti a __________.
2.5. Per quanto attiene all'entità della riduzione, va detto che essa non può superare la metà dell'importo delle prestazioni se l'assicurato, all'epoca dell'infortunio, doveva provvedere al sostentamento di congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti (cfr. art. 37 cpv. 2, 2a frase e cpv. 3, 2a frase LAINF).
Nel decidere sulla riduzione delle prestazioni, occorre tenere conto, oltre che della colpa (art. 37 cpv. 2 LAINF), rispettivamente della gravità oggettiva dell'infrazione commessa (art. 37 cpv. 3 LAINF), anche della situazione familiare ed economica dell'infortunato (cfr. RAMI 1989 U 79, p. 368 consid. 2c; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
In tale apprezzamento, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato alla valutazione effettuata in precedenza dal giudice penale o civile (cfr. DTF 105 V 217; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
Va, comunque, sottolineato che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato al controllo della compatibilità dell'apprezzamento effettuato dall'amministrazione con i principi generali del diritto.
Il giudice non può - senza motivi importanti sostituire il proprio punto di vista a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 16 ottobre 2001 nella causa M, U 301/00; STFA del 22 maggio 2001, nella causa L., U 181/98; RAMI 2000 U 375 p. 178ss.; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 126 V 75 consid. 6; RDAT I-1997 p. 242; DTF 114 V 315 consid. 5a; RAMI 1989 U 63 p. 52ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 147).
D'altra parte, esistono delle raccomandazioni afferenti all'entità delle riduzioni, emanate dalla "AD-HOC-Kommission Schaden-UVG".
Il TFA ha avuto modo di pronunciarsi sulla validità di tali raccomandazioni: esse non rappresentano né ordinanze amministrative né direttive emanate da organismi preposti alla sorveglianza dell'attività dell'amministrazione. Si tratta di indicazioni che non hanno un valore assoluto, che vanno adattate a seconda delle particolarità del caso di specie ma che, comunque, costituiscono un valido punto di riferimento nell'ottica dell'applicazione del principio dell'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati (DTF 114 V 318 consid. 5c).
La nostra Corte federale ha ritenuto conforme al diritto la prassi dell'INSAI, secondo cui, nel caso di infortuni avvenuti sotto l'influenza dell'alcol, il tasso di riduzione viene fissato in funzione del grado di ebrietà. Secondo il TFA, non è criticabile che l'Istituto assicuratore, in presenza di un tasso alcolemico compreso fra lo 0.8 e l'1.2‰, applichi di regola una riduzione del 20%, aumentandola di un 10% per ogni 0.4‰ supplementare (cfr. DTF 120 V 231 consid. 4c).
Secondo la dottrina, è legittimo aumentare adeguatamente la quota di riduzione stabilita a fronte di una guida in stato di ebrietà, in presenza di fattori cosiddetti "aggravanti", a condizione che questi ultimi siano stati causali per l'infortunio sopravvenuto e costituiscano, da parte loro, un delitto ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCS, rispettivamente, possano essere qualificati quale negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF (cfr. A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 174).
Nel caso di specie, lo scrivente Tribunale è dell'avviso che non sussistano fondati motivi per considerare come manifestamente inadeguato il tasso di riduzione stabilito da La __________ (50% delle prestazioni in contanti).
Esso rispetta i principi suevocati e costituisce una sanzione appropriata al comportamento del ricorrente, tenuto conto dell'insieme delle circostanze.
__________, quella sera del 6 ottobre 2000, si è reso colpevole di due distinti delitti - da un lato, la guida in stato di ubriachezza (art. 91 cpv. 1 LCS) e, dall'altro, l'eccessiva velocità con perdita di padronanza del veicolo e superamento della linea di sicurezza (art. 90 cifra 2 LCS) -, causali per la sopravvenienza dell'infortunio (e quindi del danno alla salute finalmente riportato). In simili circostanze, egli ha palesato un comportamento senza scrupoli, mettendo in serio pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.
Oltre a ciò, l'insorgente si è anche dimostrato gravemente negligente, siccome ha guidato la propria autovettura senza avere allacciato la cintura di sicurezza.
L'impugnata decisione su opposizione deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti