RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00050 mm
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 maggio 2001 emanata da
__________,
rappr. da: avv. __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 febbraio 2000, __________ - all'epoca disoccupata e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è inciampata ed è caduta al suolo, riportando una frattura pluriframmentaria della testa dell'omero destro.
Il caso è stato assunto dall'Istituto assicuratore, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2000, l'assicurata è stata sottoposta a degli accertamenti specialistici in relazione ai disturbi che essa lamentava alla base del pollice nonché in zona dorsale e palmare della mano destra.
In particolare, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano, con rapporto del 12 gennaio 2001, ha diagnosticato un'artrosi trapezio metacarpea (cfr. doc. _).
1.3. L'__________, con decisione formale 20 novembre 2000, ha negato il proprio obbligo contributivo a dipendenza dei disturbi all'estremità superiore destra, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico del febbraio 2000. Di conseguenza, l'assicuratore LAINF ha posto termine al versamento dell'indennità giornaliera a far tempo dal 1. settembre 2000 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'__________, in data 7 maggio 2001, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso 16 agosto 2001, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscerle le prestazioni assicurative a seguito dell'infortunio assicurato sino al 9 febbraio 2001 (cfr. I, p. 3s.).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della proprie pretese ricorsuali:
" (…).
La __________ richiama il rapporto 15.11.2000 del dr. __________. Anzitutto va detto che il dr. __________ ha formulato quest'apprezzamento senza visitare la paziente. Egli nel rapporto si limita a constatare che dai referti medici sin qui eseguiti vi sia l'emergenza di una rizartrosi. Da questo fatto egli ne deduce, senza ulteriori motivazioni o argomentazioni, che "i relativi controlli medici ed eventuali cure, non possono essere assunte da parte della __________ in quanto non in diretta relazione con l'infortunio del 09.02.2000". Egli, non fosse altro che per escluderla, non menziona minimamente la possibilità o la probabilità che l'incidente possa aver scatenato o peggiorato i sintomi della rizartrosi constatata, probabilità che è stata evidenziata nei referti medici da lui esaminati. Il parere del dr. __________ è pertanto sommario e senz'altro incompleto e pertanto non può e non dev'essere considerato nella presente procedura.
Da considerare, e da ritenere decisivo, è invece il parere del dr. __________: egli è specialista in chirurgia della mano, ha potuto esaminare l'incarto, comprensivo dei pareri dei colleghi radiologo e reumatologo, ed ha visitato in modo completo e approfondito la paziente. La ricorrente ancor prima di recarsi da lui aveva anticipato che il suo parere sarebbe stato per lei vincolante, cosa che il sottoscritto legale ha pure anticipato alla __________.
La conclusione del dr. __________ è chiara: "Riesco a capire come la Ass. __________ rifiuti la assunzione del caso, poiché l'incidente ha scatenato sì i dolori all'articolazione trapezio-metacarpea, ma siamo arrivati alla situazione dello status quo sine, ovverosia dello stato in cui i dolori non sono più da attribuire alla contusione, ma bensì all'evoluzione spontanea dell'artrosi". Da questo parere si possono ritenere tre punti:
- anzitutto il dr. __________ evidenzia chiaramente la problematica dell'artrosi già presente prima dell'infortunio e capisce che sulla base di tale malattia preesistente la __________ rifiuti le sue prestazioni; il fatto non è peraltro mai stato contestato dalla ricorrente;
- l'incidente ha scatenato i dolori alla mano; il nesso di causalità naturale è quindi chiaro; quello adeguato pure in quanto rientra nel corso ordinario delle cose che un trauma come quello subito alla mano già affetta (ma senza sintomi) da artrosi possa scatenare dei dolori e la conseguente inabilità parziale al lavoro;
- siamo arrivati allo status quo sine per cui dal 16.02.2001 viene meno il nesso di causalità naturale: è pertanto giusto che a partire da tale data la __________ cessi le sue prestazioni.
L'interpretazione della __________ del rapporto del dr. __________, specialista in materia, è insostenibile sia nella sostanza che nella forma:
- il fatto che il dr. __________ riesca a capire l'argomentazione e la posizione della __________ non vuole certo dire che la condivida o che la ritenga giusta. Le parole hanno ancora un significato, anche per la __________: spiace dirlo, ma l'ultima frase del punto 3. della Decisione denota purtroppo una cattiva fede, non certo edificante per un importante ente assicurativo come la __________. Non si può prima contestare la tesi della causalità del dr. __________ ("Alla luce…") per poi sostenere che in realtà il Dottore ("Fra l'altro…") la pensava diversamente.
Il senso della frase del dr. __________ "l'incidente ha scatenato sì i dolori all'articolazione trapezio metacarpea" è piuttosto chiaro. Chiaro è pure il senso della frase "…siamo arrivati alla situazione dello status quo sine, ovverosia dello stato in cui i dolori non sono più da attribuire alla contusione ma bensì all'evoluzione spontanea dell'artrosi" L'interpretazione a contrario di questa frase evidenzia in modo logico e incontestabile che prima della situazione attuale i dolori erano da attribuire, secondo il dr. __________, alla contusione e non al decorso "normale" dell'artrosi.
- è vero, e lo ribadisce pure il dr. __________, che i medici dell'Ospedale regionale di __________ non hanno menzionato disturbi alla mano. È però falso, come sostenuto dalla __________ al punto 3. della Decisione che "…, in ogni caso, l'assicurata non ha subito alcun trauma alla mano". Il dr. __________ ricorda infatti espressamente che "alla visita iniziale all'Ospedale __________, si fecero delle radiografie della mano destra, poiché la paziente aveva dolori e credo che queste siano state fatte per escludere una frattura". Esclusa la frattura alla mani i medici si sono concentrati su quella dell'omero. L'immobilizzazione che ne è seguita ha pure ridotto l'uso e quindi i dolori alla mano.
Le argomentazioni della __________ per contraddire il parere del dr. __________ sono del tutto inconsistenti (e a tratti pretestuose) e non si basano su alcun dato oggettivo. Per questi motivi non possono e non devono essere ritenute.
In conclusione si deve constatare che il danno alla salute patito dalla ricorrente alla mano destra è in rapporto di causalità naturale ed adeguata con il citato infortunio, per cui la __________ dovrà corrispondere alla signora __________ le sue prestazioni sino al 9 febbraio 2001"
(I).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In data 28 settembre 2001, lo scrivente TCA ha interpellato il dottor __________, chirurgo della mano, chiedendogli precisazioni in merito al raggiungimento dello status quo sine (cfr. V).
La sua risposta è pervenuta il 23 ottobre 2001 (VI).
L'Istituto assicuratore ha preso posizione il 25 ottobre 2001 (cfr. VIII), mentre __________, da parte sua, è rimasta silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l'__________ ha a meno correttamente posto termine alle proprie prestazioni assicurative a far tempo dal 31 agosto 2000.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Con decisione formale del 20 novembre 2000 successivamente confermata (cfr. doc. _) - l'__________ ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi lamentati da __________ all'estremità superiore destra, giacché questi ultimi non costituirebbero una naturale conseguenza dell'evento traumatico assicurato. A fronte dei soli postumi infortunistici, la qui ricorrente è quindi stata dichiarata completamente abile al lavoro a decorrere dal 1° settembre 2000. Parimenti, l'Istituto assicuratore ha rifiutato l'assunzione dei provvedimenti diagnostici e terapeutici legati alla patologia alla mano destra (cfr. doc. _).
Dalle tavole processuali emerge che l'assicurata è stata sottoposta ad innumerevoli accertamenti specialistici, di varia natura, allo scopo d'individuare l'eziologia dei disturbi lamentati alla base del pollice nonché in zona dorsale e palmare della mano destra:
rapporto 27.10.2000 del Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________:
" (…).
L'esame elettrofisiologico non mostra segni evidenti in favore di un'importante neuropatia del nervo mediano destro al tunnel carpale.
Si ritrovano unicamente dei discreti disturbi della conduzione di uno dei potenziali sensitivi ortodromici misurati, anomalia a mio modo di vedere insufficiente per chiarire la clinica e quindi per confermare una "sindrome del tunnel carpale". D'altra parte va detto che la sintomatologia non é delle più classiche in questa direzione.
Alcune caratteristiche dei disturbi anamnestici e l'esame attuale, mi sembrano più evocatori di una problematica tendinea (e/o legamentaria) nella regione del carpo, eventualmente di tipo rizartrosi. A sfavore però di questa possibilità devo rilevare che l'esame della mano mi è sembrato esente da importanti modificazioni artrosiche e che la motilità del pollice (in particolare nella sua regione MP) è corretta (e non particolarmente dolorosa).
Sta di fatto che, in funzione dell'esame attuale, non propongo misure particolari sul nervo mediano destro e, naturalmente, misure di tipo chirurgico.
Per avere un complemento di informazioni e dei suggerimenti terapeutici per meglio poter aiutare questa paziente, mi sono permesso di rivolgermi direttamente al Dr. __________ il quale gentilmente ha previsto un appuntamento nel suo studio il 6 dicembre 2000 alle ore 14.30.
Dato importante, la paziente mi ha riferito che alcuni giorni fa è stata effettuata una MRI del polso e della mano destra (della quale non ho il risultato). Mi informerò a questo proposito e, di riflesso, invierò le lastre al Dr. __________ per una valutazione più ampia.
Devo notare poi che la sintomatologia non mi sembra compatibile con un'algodistrofia. Come ho già accennato le difficoltà psichiche di tipo ansioso e probabilmente anche depressivo (la paziente è molto sfiduciata riguardo all'avvenire, si sente svalorizzata e "invasata" da una burocrazia crescente che in buona parte proviene dalla __________ …), nonché i consecutivi disturbi del sonno potrebbero …" (doc. _);
- rapporto 15.11.2000 del medico di circondario __________:
" L'assicurata per una frattura essenzialmente sottocapitale dell'omero destro del 9.2.2000, fu trattata conservativamente (nessun deficit neurologico oggettivato). L'assicurata è pure stata esaminata in agenzia (14.4.2000), con funzione dei polsi/mani intatta.
Nel mese di ottobre, l'assicurata viene sottoposta a varie indagini specialistiche, cliniche e strumentali, per l'accusa di dolori alla base del pollice nonché in zona dorsale e palmare della mano destra. Da tali accertamenti emerge una rizartrosi, mentre un'eventuale, sospettata sindrome del tunnel carpale non può essere confermata né un'altra anomalia (a livello del carpo).
I relativi controlli medici, accertamenti e eventuali cure, non possono essere assunte da parte della __________ in quanto non in diretta relazione con l'infortunio del 9.2.2000" (doc. _);
- rapporto 12.1.2001 del dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano:
" (…).
Il problema attuale sono dei dolori alla base del pollice, precisamente nell'articolazione trapezio metacarpea a destra.
Clinicamente si sente una crepitazione, il dolore è sito nella rima articolare sia dorsalmente che ventralmente, ovverosia nella regione tenarica.
Il male che provoco nella traslazione dorso ventrale del I metacarpo sul trapezio è il male di cui la paziente soffre sin dal giorno dell'indice del 9.02.2000.
Radiologicamente si vede una degenerazione articolare della trapezio metacarpea nel senso di una diminuzione dello spazio articolare: in più vi è una strana alterazione della struttura ossea diversa dalla parte controlaterale sana con un osteofita largo e lungo tra il I e il II metacarpo: questo è di solito classico in una rizartrosi ma molto avanzata e mi sembra esagerato per una artrosi in fase iniziale.
Faccio presente che anche l'osso trapezio a sinistra porta in maniera strana la superficie articolare, che è completamente spostata sul lato radiale.
Diagnosi:
- artrosi trapezio metacarpea di origine poco chiara: potrebbe trattarsi di una artrosi incipiente traumatizzata oppure di una frattura dell'osso trapezio che ha portato ad una degenerazione in artrosi.
Purtroppo la sola anamnesi non mi aiuta. Bisognerebbe avere le radiografie del giorno dell'incidente oppure le prime radiografie del pollice datate di qualche mese orsono per valutare l'evoluzione.
Per questo motivo mi sono permesso di chiedere all'ass. __________ tutti gli incartamenti in maniera da poter riguardare la paziente e potermi esprimere sulla causalità" (doc. _);
- rapporto 16.2.2001 del dottor __________, spec. FMH in chirurgia della mano:
" (…).
Gli atti inviatimi dalla Ass. __________ mi descrivono bene tutto il decorso, ma purtroppo la problematica dell'articolazione trapezio metacarpea a destra viene citata solo marginalmente: negli atti iniziali, sia il certificato di annuncio, fatto dal Dr. __________ dell'Ospedale __________, che nella prima visita del 14.04.2000, effettuata dal Dr. __________, la mano destra non viene citata.
Devo però fare presente che alla visita iniziale all'Ospedale __________ di __________, si fecero delle radiografie della mano destra, poiché la paziente aveva dolori e credo che questa siano state fatte per escludere una frattura.
In queste radiografie si vede la presenza di una degenerazione osteoarticolare all'altezza dell'articolazione trapezio metacarpea.
I disturbi non vengono mai descritti, nemmeno sul rapporto d'uscita dell'Ospedale di __________.
La prima descrizione di una patologia in quella zona è fatta dal Dr. __________, quando descrive la risonanza magnetica nella sua del 13.10.2000 e la patologia legata al tenare è ben descritta anche dal Dr. __________ nella sua del 27.10.2000, dove esclude una problematica legata al nervo mediano e accenna a problemi di tipo rizartrosi.
Dalla mia visita del 12.01.2001, eruisce una chiara artrosi trapezio metacarpea.
La diagnosi dal mio punto di vista è chiara, le possibilità terapeutiche sono le classiche: fissazione esterna, antinfiammatori locali, eventuali infiltrazioni di corticosteroide cristallino (ne ho fatta una senza successo) e a insuccesso delle varie terapie conservative, si dovrebbe discutere un intervento chirurgico, che può andare dalla artrodesi dell'articolazione trapezio metacarpea alla artroplastica di resezione con innesto flessibile o ad una artroplastica di resezione con sospensione tipo Epping.
Il problema mi sembra però sia legato alla responsabilità assicurativa.
Riesco a capire come la Ass. __________ rifiuti l'assunzione del caso, poiché la artrosi era antecedente all'incidente: l'incidente ha sì scatenato i dolori all'articolazione trapezio metacarpea, ma siamo arrivati alla situazione dello status quo sine, ovverosia dello stato in cui i dolori non sono più da attribuire alla contusione ma bensì all'evoluzione spontanea dell'artrosi.
Credo che il giusto sia di far sì che la paziente entri a carico della Cassa malati __________, in maniera da avere la retribuzione finanziaria per perdita di lavoro e per le terapie del caso"
(doc. _ la sottolineatura è del redattore).
Fondandosi proprio su quest'ultimo apprezzamento, __________, in sede di ricorso, ha postulato che l'assicuratore LAINF convenuto le riconosca le prestazioni assicurative sino al 9 febbraio 2001, data in cui ha verosimilmente avuto luogo la seconda visita di controllo presso il dottor __________. A mente dell'insorgente, in effetti, é soltanto a quel momento che essa avrebbe raggiunto lo status quo sine a margine dell'infortunio del 9 febbraio 2000.
Questa tesi è avversata dall'__________, il quale sostiene invece che l'infortunio assicurato non avrebbe giocato alcun ruolo causale, neppure scatenante, relativamente ai disturbi accusati da __________ all'estremità superiore destra.
In corso di causa, lo scrivente TCA ha così proceduto ad interpellare il dottor __________, al quale è stato chiesto di precisare, segnatamente, quando la ricorrente è reputata aver raggiunto lo status quo sine (cfr. V).
Questa la risposta fornita dal suddetto chirurgo della mano:
" Quando l'assicurata è reputata aver raggiunto lo status quo sine a margine dell'evento traumatico del 9.02.2000?
Ritengo che lo status quo sine sia stato raggiunto alla fine di agosto 2000, ovverosia a distanza di 6 mesi dall'incidente"
(VI - la sottolineatura ed il grassetto sono del redattore).
Il dottor __________ ha pure avuto modo di sostanziare la tesi, da lui difesa (cfr. doc. _), secondo cui l'evento infortunistico del febbraio 2000 ha avuto un ruolo scatenante per i dolori accusati dall'assicurata:
" Se, come da lei sostenuto, l'infortunio del 9.02.2000 ha avuto un ruolo scatenante, come spiega il fatto che i disturbi all'estremità superiore destra sono documentati soltanto a far tempo dal mese di settembre 2000?
Vidi la paziente il 12.01.2001. Ella mi disse che dall'incidente del 9.02.2000 ha avuto dolori. Questo lo si può vedere anche dalla lettera dell'11.12.2000 del Dr. __________, che mi ha inviato la paziente, in cui dice: "dall'incidente persiste un dolore importante a livello della parte volare della mano destra nella zona dell'osso navicolare trapezio trapezoide".
Credo quindi che la risposta a questa domanda sia evasa."
(VI)
Attentamente esaminata la documentazione presente all'inserto - segnatamente i referti 16 febbraio (doc. _) e 17 ottobre 2001 (VI) del dottor __________, specialista nella materia che qui interessa - lo scrivente Tribunale ritiene che l'______ abbia correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 31 agosto 2000.
In effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.3. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 9 febbraio 2000 non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai disturbi lamentati dall'assicurata alla base del pollice nonché in zona dorsale e palmare della mano destra.
Nella misura in cui __________ ha chiesto che l'Istituto assicuratore convenuto venga condannato a corrisponderle ulteriori prestazioni durante il periodo 1° settembre 2000-9 febbraio 2001, il suo gravame non merita accoglimento in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti