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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.04.2002 35.2001.47

April 16, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,868 words·~19 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00047   rs/cd

Lugano 16 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 agosto 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 giugno 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 settembre 2000, __________, responsabile del personale della ditta di __________, inciampando in un carrello porta-abiti all'interno della ditta, è caduto per terra e ha battuto la schiena sul lato destro.

                                         Egli ha riportato una contusione vertebrale lombare.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione formale del 9 aprile 2001, l'Istituto assicuratore ha negato il diritto alle prestazioni a decorrere dal 2 maggio 2001, affermando che a partire da quella data il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute e l'evento traumatico del 14 settembre 2000 si sarebbe estinto (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato, l'__________, il 20 giugno 2001 ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a corrispondergli le prestazioni assicurative anche dopo il 2 maggio 2001.

                                         A motivazione del proprio gravame egli ha osservato:

"  Come in altre mie opposizioni menziono il fatto che dall'esame fattomi, la macchina non legge i disturbi e i dolori cui sono costretto a sopportare ogni qualvolta mi debba piegare o raccattare qualcosa per terra.

Si parla di frattura della dodicesima vertebra cui dicono non è stata mai citata di cui risulta tutto l'opposto nella documentazione vi è copia della stessa.

Per cui chiedo a questo lodevole tribunale che il caso venga ritrattato." (Doc. _)     

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l'Istituto assicuratore convenuto ha o meno correttamente posto termine al proprio obbligo contributivo, concernente i disturbi lamentati dall'assicurato alla colonna vertebrale lombare a seguito dell'evento traumatico del 14 settembre 2000, a contare dal 2 maggio 2001.

                               2.3.   Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.

                                         Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.

                            2.4.1.   Va comunque ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia stabilito con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo di versare delle prestazioni soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Con l'impugnata decisione su opposizione l'__________, fondandosi sul parere espresso dal proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto che l'assicurato, a far tempo dal 2 maggio 2001, avesse raggiunto lo status quo sine, ovvero che si fosse ritrovato in quella situazione che si sarebbe, prima o poi, presentata, anche qualora non fosse sopraggiunto l'infortunio del 14 settembre 2000 (cfr. al proposito, R. Wipf, Koordinationsrechtliche Fragen des UVG, in SZS 1/1994, pag. 11; consid. 2.3.1.).

                                         L'assicurato, dal canto suo, sostiene che le sue condizioni di salute non sono per nulla migliorate e che al contrario accusa sempre disturbi e dolori. Inoltre ha asserito che prima dell'evento traumatico non ha mai avuto problemi alla schiena (cfr. doc. _ e consid. 1.3.).

                               2.6.   Il 14 settembre 2000 __________ è rimasto vittima di un infortunio professionale all'interno della ditta in cui lavorava. Egli è inciampato contro un porta-abiti ed è caduto per terra, riportando una contusione vertebrale lombare.

                                         L'assicurato, il medesimo giorno, si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale __________, dove è rimasto degente presso il reparto di chirurgia fino al 20 settembre 2000. Il rapporto medico d'uscita è il seguente:

"  (…)

Diagnosi:

- Contusione vertebrale lombare a livello L2.

Terapia istituita:

- Conservativa.

Anamnesi e decorso:

Il giorno 14.9.00 il sig. __________ cade andando a sbattere contro un carrello picchiando la testa contro il muro. Accusa in seguito forti dolori a livello L2. Egli si presenta al nostro Pronto Soccorso poiché i dolori a livello della colonna vertebrale persistono.

Tramite una RX della colonna vertebrale viene esclusa una frattura, ricoveriamo tuttavia il paziente instaurando una terapia analgesica nonché fisioterapia.

Durante il periodo di soggiorno il paziente non ha presentato particolarità di rilievo e possiamo quindi dimetterlo in migliorate condizioni in data 20.9.00, al proprio domicilio con la seguente terapia.

__________, __________

- Sirdalud 2 mg      1-0-1,

- Ponstan 500 mg    1-1-1" (Doc. _)

                                         Il 1° dicembre 2000 l'assicurato è stato convocato per una visita di controllo dal Dr. __________, medico di circondario. Da tale visita risulta:

"  (…)

STATO LOCALE

Alla deambulazione non notiamo nessun accenno di zoppia, nessuna difficoltà al­l'andatura sulle punte dei piedi né sui talloni.

Il segmento lombare presenta un moderato raddrizzamento della lordosi fisiologica senza deviazioni scoliotiche o componenti rotatorie significative.

La muscolatura paravertebrale a destra è tesa e viene dichiarata molto dolente al­la palpazione. La motilità è modicamente ridotta, la retroflessione è 10° ma viene dichiarata dolente, il Bending è 20° bilateralmente anche dichiarato dolente, la distanza dita-suolo è di 20 cm.

All'esame coricato sulla pancia, la muscolatura paravertebrale a destra risulta fortemente dolente come pure le ultime costole in questa zona.

La colonna vertebrale da L2 fino a S1 è lievemente dolente.

L'esame neurologico all'arto inferiore è senza particolarità, la sensibilità bila­teralmente presente e senza differenza, i riflessi sono vivaci e simmetrici.

Lo Pseudo-Lasègue è positivo a destra a 40°.

DIAGNOSI

-                                     Esiti in stato dopo forte contusione della muscolatura paravertebrale accanto a Th10 fino a L2, insieme alle costole nella parte destra.

VALUTAZIONE

Durante l'infortunio l'assicurato ha subìto una forte contusione della parte late­rale della colonna toraco-lombare a destra.

Attualmente questa zona risulta ancora fortemente dolente alla digito-pressione. Probabilmente non c'è stato un sanguinamento solo nella muscolatura ma anche sotto il periostio delle costole.

Il decorso protratto parla per la seconda ipotesi.

Attualmente altri accertamenti non sono necessari

Procedere medico:

Suggeriamo di applicare localmente un cerotto speciale, come per es. cerotti di Flector. Mi sono permesso di dare all'assicurato una ricetta in questo senso. Eventualmente è da discutere anche un trattamento con ultrasuoni.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurato rimane inabile al lavoro nella misura del 100%.

La capacità lavorativa dovrebbe essere aumentata al 50% fra 15 giorni." (Doc. _)

                                         Il Dr. __________ ha nuovamente visitato il ricorrente il 23 marzo 2001 e nella sua relazione ha rilevato:

"  DECORSO

Secondo l'assicurato la situazione è invariata, accusa sempre dolori sotto il fianco destro che partono dalla parte paravertebrale lombare.

Riscontra problemi per fare certi movimenti, a mettere i pantaloni e le scarpe. I dolori sono presenti anche camminando, di notte, ecc.

STATO LOCALE

I movimenti della colonna vertebrale sono ridotti, soprattutto in flessione con una distanza dita-suolo di 50 cm.

Reclinazione molto dolente e soprattutto il Bending verso destra.

All'esame coricato sul fianco sinistro si nota un forte dolore pressorio proprio sotto l'arco costale laterale fino al bacino.

Anche la muscolatura paravertebrale lombare a destra è dolente.

DIAGNOSI

-   Dolori persistenti non molto chiari in stato dopo forte contusione della musco­latura paravertebrale accanto a Th10 fino a L2, insieme alle costole nella parte destra.

VALUTAZIONE

Clinicamente e soggettivamente la situazione è invariata.

L'assicurato non riesce a lavorare al 100%, riscontra problemi in diversi lavori.

Decorso molto protratto e 6 mesi dopo una contusione non è più adeguato.

Procedere medico:

Abbiamo organizzato una risonanza magnetica della parte dolorosa del fianco destro che sarà effettuata il 30.3.2001 alle ore 13.15 alla Clinica __________.

Procedere amministrativo e professionale:

L'assicurato rimane abile al lavoro nella misura del 50%.

In seguito il procedere dipenderà dal referto della risonanza magnetica, probabil­mente chiusura per causalità estinta." (Doc. _).

                                         L'assicurato, il 30 marzo 2001, è stato poi sottoposto a una risonanza magnetica dell'addome e della parete addominale presso il reparto di radiologia diagnostica e interventistica della Clinica __________.

                                         Dal relativo referto emerge:

"  REFERTO:

regolare visualizzazione delle strutture muscolari della parete addominale. Regolare la muscolatura para-vertebrale.

Normale il muscolo psoas bilaterale.

Fegato e milza senza lesioni patologiche.

Normale morfologia renale bilateralmente  (piccole cisti senza valore patologico).

Non ematomi.

Non lesioni espansive.

CONCLUSIONI:

RM dell'addome e della parete addominale regolare.

In particolare non lesioni riferibili ad ematomi." (Doc. _)

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'insorgente contro la decisione 9 aprile 2001 dell'__________, il medico di circondario ha ancora avuto modo di esprimersi riguardo alle condizioni di salute del ricorrente. Il 29 maggio 2001 egli ha così osservato:

"  (…)

VALUTAZIONE

Durante la caduta del 14.9.2000 l'assicurato ha contusionato fortemente il basso­schiena a destra. Il trauma ha interessato una schiena già fortemente danneggiata in precedenza.

In seguito l'assicurato ha subito una frattura della XII costola a destra (finora mai descritta in nessun referto medico).

I forti dolori iniziali e al fianco destro sono spiegati perfettamente da questa frattura, però dopo un certo periodo la frattura è guarita e anche gli esiti della contusione.

Restano dunque i problemi della spondilosi e di conseguenza la forte riduzione della mobilità a causa degli osteofiti.

Il 2.4.2001 la risonanza magnetica della zona dolorosa tra l'arco costale laterale fino al bacino parte destra risulta completamente normale.

Per questo motivo l'assicurato è stato dichiarato abile al lavoro al 50%.

Per noi più di 6 mesi dopo il trauma la causalità è estinta e ulteriori trattamen­ti vanno a carico della Cassa malati."

(Doc. _)

                               2.7.   Alla luce dei referti medici appena riprodotti, Il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso dal Dr. __________ - specialista nella materia che qui interessa - a mente del quale il nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati da ____________ e l'infortunio del 14 settembre 2000 è estinto.

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (cfr. SVR 2001 IV No 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalla valutazione enunciata dallo specialista in chirurgia ortopedica consultato dall'__________ (cfr. consid. 2.6), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. (dal 1° gennaio 2000 art. 29 Cost.) e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U 356, p. 572).

                                         Nella DTF 125 V 351ss. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Infine, la somma Istanza - in una sentenza dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99, inedita - ha precisato che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente per suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante è che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl., ).

                                         Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).       

                                         Nel caso di specie, inoltre, la tesi difesa dal dr. __________, secondo la quale, visto che la schiena dell'assicurato era già fortemente danneggiata a causa di una spondilosi, lo status quo sine era stato raggiunto e la progredienza dei disturbi ancora 8 mesi dopo l'infortunio era dovuta piuttosto a una malattia, a un decorso morboso, risulta in sintonia con la dottrina medica dominante. Quest'ultima sostiene che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali).

                                         Tale tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale, conformemente all’esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, l’aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un’affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l’apparizione oppure l’ingrandimento di lesioni dopo il trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C. inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall’assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombosacrale cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell’infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985).

                                         Per quanto attiene poi all'argomentazione dell'insorgente relativa al fatto che prima dell'infortunio non accusasse né disturbi, né dolori particolari alla schiena (cfr. consid. 2.5.), va segnalato che la regola "post hoc, ego propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

                                         La giurisprudenza del TFA ha stabilito infatti, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         In simili condizioni, visto che traumi alle parti molli sono suscettibili, tutt'al più, di provocare un peggioramento temporaneo dello stato anteriore del rachide della durata di alcuni mesi dal giorno dell'infortunio, il TCA ritiene che l'__________ abbia correttamente negato il proprio obbligo contributivo posteriormente al 2 maggio 2001.

                                         In effetti, è stato dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.4.1. in fine), che dopo tale data, l'infortunio del 14 settembre 2000 non ha più giocato alcun ruolo causale in relazione ai disturbi lamentati dall'assicurato alla colonna vertebrale lombare, la quale ha raggiunto lo status quo sine (cfr. consid. 2.4.1.).

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare l'impugnata decisione emanata dall'__________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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