Raccomandata
Incarto n. 35.2001.42 mm
Lugano 5 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso dell'11 luglio 2001 interposto da
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 30 aprile 2001 emanata da
__________
rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 24 aprile 2002 /
26 aprile 2002 con cui il ricorso è stato respinto;
richiamato il decreto del 10 aprile 2002 con il quale questa Corte ha posto __________ al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
preso atto che con sentenza del 9 aprile 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;
rilevato che, vincente in causa, __________, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF);
ritenuto che, in simili circostanze, secondo un'affermata giurisprudenza federale, la richiesta di assistenza giudiziaria viene regolarmente dichiarata priva di oggetto (cfr., ad esempio, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02).
Di conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 10 aprile 2002, con il quale a __________ è stata concessa l'assistenza giudiziaria, deve quindi essere revocato;
viste le disposizioni di legge di procedura del 6 aprile 1961
decreta 1. L'_____ verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo