RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2001.00037 mm
Lugano 8 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 aprile 2001 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 giugno 1999, __________, all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di operaio, stava procedendo a lavori di pavimentazione sull'__________ in direzione nord, quando è stato investito da un'automobilista che, a causa di una brusca frenata per evitare un tamponamento, aveva perso la padronanza della propria autovettura.
A causa del suddetto sinistro, __________ ha riportato la frattura del malleolo mediale della caviglia destra e delle ustioni da catrame sul viso e gli arti superiori di II grado (cfr. doc. _), lesioni che hanno reso necessario un suo ricovero presso l'Ospedale regionale di __________ (21 giugno-6 luglio 1999) e, successivamente, presso l'Ospedale distrettuale di __________ (6-22 luglio 1999) a scopo riabilitativo.
Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Per tenere conto dei postumi infortunistici, l'Istituto assicuratore, con decisione formale 25 agosto 2000, ha posto __________ al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5% (cfr. doc. _).
Il succitato atto amministrativo è cresciuto in giudicato incontestato (cfr. doc. _).
1.3. In data 8 febbraio 2001, l'__________ ha emanato una seconda decisione formale, mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 25% a far capo dal 1° dicembre 2000 (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'infortunato (cfr. doc. _), l'__________, in data 11 aprile 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
L'Istituto assicuratore, in particolare, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici di cui è portatore __________.
1.4. Con tempestivo ricorso 2 luglio 2001, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli una rendita d'invalidità del 41.53% almeno (cfr. I, p. 3).
Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
Nel suo rapporto il Dott. __________ (doc. _) mette l'accento sullo stato psico-fisico dell'assicurato, ritenendo che l'incidente di cui è stato vittima abbia influenzato non poco la vita del signor __________.
In effetti lo stesso ha attraversato ed è tuttora in un'importante fase depressiva, dovuta sostanzialmente all'incidente, alla situazione socio-economica venutasi a creare, legata anche all'impossibilità di avere un nuovo permesso di lavoro.
A questo riguardo dobbiamo sottolineare che contrariamente a quanto afferma l'__________ occorre tenere conto nella valutazione delle conseguenze invalidanti anche dei disturbi psichici (per i quali l'Istituto nega la causalità adeguata con l'infortunio) e che sono stati accertati dallo specialista Dott. __________ nei rapporti già ricordati.
Occorre, infatti a questo riguardo, sottolineare che l'infortunio subito dall'assicurato deve essere considerato un infortunio particolarmente grave; comunque subordinatamente esso deve essere considerato infortunio di media gravità ma che si avvicina alla categoria superiore (infortunio di grado medio di categoria alta).
Infatti, l'infortunio è sicuramente avvenuto in termini spettacolari e particolarmente drammatici per l'interessato, che ha subito ustioni al viso proprio perché dopo l'investimento è andato a cadere con le mani ed il volto sull'asfalto bollente.
A questo momento vi sono sicuramente diversi fattori che fanno sì che pur trattandosi eventualmente di un infortunio di media gravità - ancorché si sostiene con il presente gravame che si tratti di un infortunio grave - che nel caso concreto occorre ammettere la causalità tra l'evento ed i disturbi psichici lamentati dall'assicurato.
Ricordiamo che all'assicurato è stato negato il rinnovo del permesso stagionale, e che nel suo stato di salute attuale sarà pressoché impossibile trovare un datore di lavoro disposto a sottoporgli un contratto di lavoro nuovo.
Senza questo trauma, oggi il Signor __________ avrebbe avuto diritto al permesso annuale e di conseguenza potrebbe conseguire un reddito ipotetico di fr. 59'862 nel suo settore (paga base fr. 26.- x ore 2064 + 13esima + festivi 3% dati 2001).
Tenendo conto di queste importanti limitazioni, ipotizzando un lavoro leggero ed ausiliario riteniamo che il guadagno massimo che il signor _______ potrebbe conseguire è di fr. 2'700.- x 13 mensilità uguale ad un reddito annuo di fr. 35'000.-.
La perdita finanziaria si aggirerebbe quindi sul 41.53%.
Per quanto necessari, e qualora fosse ritenuto opportuno a Codesto Lodevole Tribunale, si chiede eventualmente che venga ordinata una perizia medica specialistica"
(I).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica (cfr. VI) ed in duplica (cfr. VIII) le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni.
1.7. Con ordinanza 27 agosto 2001, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. X).
1.8. In data 4 dicembre 2001, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XV).
__________ ha preso posizione il 10 dicembre 2001 (cfr. XVI), mentre l'__________, da parte sua, lo ha fatto in data 11 dicembre 2001 (cfr. XVII).
in diritto
2.1. Questa Corte deve preliminarmente valutare se i disturbi psichici di cui è portatore __________, si trovino o meno in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico del 21 giugno 1999.
In secondo luogo, si tratterà di determinare il grado dell'invalidità presentata dall'assicurato.
2.2. Disturbi psichici: causalità con l'infortunio del 21 giugno 1999?
2.2.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e, infine, in DTF 115 V 133, in cui la somma Istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio".
Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio, caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico:
" Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i dolori somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
- infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;
- infortuni di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
- infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:
- se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;
- in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:
- la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
- la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.2.4. In concreto, dalle tavole processuali emerge che, nel passato, sono stati espressi dei pareri divergenti a proposito dell'eziologia delle turbe psichiche presentate dall'assicurato.
Da un lato, il dottor __________, __________ presso il Servizio di psicosomatica della Clinica di riabilitazione di __________ - che ha periziato __________ in occasione della degenza 11 gennaio-2 marzo 2000 - ha constatato uno stato psichiatrico normale:
" (…).
On est face à un homme de petite taille, quelque peu amaigri, vigile, bien orienté, paraissant intelligent. Il est vif et dynamique, offrant un contact facile malgré la barrière linguistique (il s'exprime en italien). Discours cohérent, plutôt logorrhéique centré sur les difficultés existentielles et la solitude. La thymie est normale, le patient nie tout état dépressif actuel. In ne paraît ni tendu, ni angoissé. Pas d'élément en faveur de la lignée psychotique. Il verbalise un sentiment d'injustice et d'abandon depuis qu'il est malade. Il exprime le désir de retravailler le plus vite possible.
En conclusion, l'examen psychiatrique de ce patient s'avère normal dans la mesure où je n'ai pas trouvé d'éléments en faveur d'une psychopathologie significative, ni d'une comorbidité psychiatrique quelconque"
(referto 21.1.2000 accluso al doc. _).
Dall'altro, il dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato, da parte sua, un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici:
" (…).
Il paziente, anamnesticamente, non ha mai presentato in passato degli episodi depressivi o disturbi psichici in generale.
A quanto pare dopo l'incidente del 1999, egli non ha più potuto riprendere la sua abilità lavorativa, non solo a causa dei disturbi fisici; dolori e vari handicap. Durante il nostro colloquio, egli riferisce di presentare delle idee suicidali vaghe, ma che comunque sono assolutamente da prendere in considerazione.
Si notano sentimenti d'insufficienza, di colpa, di vergogna, manifestazioni somatiche dolorose, pianto ed una componente ansiosa già accennata.
Il paziente attualmente sta attraversando un'importante fase depressiva, probabilmente dovuta, dopo un lungo periodo di malattia, anche alla sua situazione socio-economica che è certamente da prendere in considerazione, merita di essere curato adeguatamente e nel caso fosse necessario un ricovero ospedaliero in un luogo specializzato è assolutamente indicato.
Anamesticamente si scopre che negli ultimi mesi, a causa dei suoi dolori e disturbi, abusa anche d'alcol.
In effetti durante il colloquio si sente leggermente l'odore e spesso mi conferma di consumare alcol negli ultimi tempi, a causa delle sue sofferenze, probabilmente come una specie di automedicazione.
Per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica, si tratta di un episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici (ICD10.F32.2), con una prognosi a breve-medio termine non favorevole e come già accennato necessita assolutamente di una cura antidepressiva-ansiolitica rapida che ho già proposto al paziente ed un seguito psichiatrico, con un sostegno regolare.
Ho già prescritto il Saroten come antidepressivo di cui dovrebbe aumentare il dosaggio fino ai 100 mg la sera ed il Seresta 15 mg, a causa dei suoi disturbi del sonno.
Il caso è sicuramente da rivalutare fra qualche mese e nel frattempo bisognerà decidere per un eventuale ricovero ospedaliero per evitare di peggiorare ulteriormente lo stato psichico del paziente"
(rapporto 27.2.2001 accluso al doc. _).
2.2.5. In data 27 agosto 2001, il TCA ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del Prof. dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il perito giudiziario - dopo aver approfonditamente investigato l'assicurato da un profilo psichico - ha posto la diagnosi di, citiamo: "reazione mista ansioso-depressiva con somatizzazioni d'ansia nel quadro di una sindrome da disadattamento (F43.22 sec. ICD10), in paziente con disturbo misto di personalità anancastico, dipendente ed immaturo (F60.5, F60.7 e F60.8 sec. ICD10)" (cfr. XIV, p. 7).
In seguito, egli ha così discusso la fattispecie:
" In questo caso specifico abbiamo dunque a che fare con un paziente che presenta una complessa struttura personologica che ha trovato un suo equilibrio negli anni e che ha permesso al paziente di costituirsi una propria identità e una propria dignità personale, sociale e soprattutto professionale, tale da permettergli il superamento di una lunga serie di circostanze sfavorevoli, delusioni, privazioni, inadeguatezze, vissuti di emarginazione e di impotenza.
Proprio grazie e questa strutturazione personologica egli è quindi riuscito a faticosamente costituirsi un proprio statuto sociorelazionale che ha confermato la sua validità negli anni proprio nella modalità particolare in cui egli è riuscito ad instaurare un rapporto valido e fruttuoso con il suo ultimo datore di lavoro. Purtroppo questa situazione improvvisamente ha presentato l'incognita dell'incidente che ha stravolto letteralmente i punti cardinali e le certezze su cui si è venuta costruendo questa identità di cui si è detto. L'incidente professionale in oggetto ha infatti stravolto ed annullato questa faticosa edificazione venutasi progressivamente erigendo negli anni e per il seguito confermata e avvalorata con uno spirito di sacrificio esemplare. In questa situazione il paziente non ha più avuto i mezzi - soprattutto volitivi ma anche affettivi e cognitivi per ricominciare un cammino che, dal punto di vista del paziente, appare improbo e pieno di pericoli nonché finanche infido. Nella sua modalità di reazione davanti a questo evento egli si è trovato quindi totalmente impreparato, inadeguato, impossibilitato a mobilizzare risorse (che di fatto ora non possiede) nonché intravedere nuove soluzioni o, per lo meno, una nuova possibilità di ricostruzione a livello identitario, sociale, professionale. Più in generale, egli appare totalmente privo della capacità di elaborare una rappresentazione della Realtà che si possa definire rassicurante e gratificante se non anche edificante, giusta e benevolente. Una sindrome da disadattamento questa che esprime il malessere soggettivo con un disturbo emozionale che di per sé interferisce a livello del funzionamento dell'individuo e delle sue rappresentazioni sociali con le manifestazioni cliniche che ben conosciamo e che includono una compromissione a livello dell'umore, che appare depresso, unitamente ad uno stato d'ansia e preoccupazioni con un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione nuova venutasi a creare, a fare progetti per il futuro, continuare nella condizione esistenziale che gli si presenta; il tutto aggravato dal fardello di un'importante compromissione delle sue prestazioni intellettuali, emozionali, volitive e fisiche nelle sue usuali attività quotidiane.
In questo caso specifico i disturbi somatoformi dovuti alla modalità particolare di elaborare il lutto da parte del soggetto appaiono come un'ulteriore aggravante.
Il rapporto di causalità in questo caso è pertanto confermato, la prognosi valetudinaria compromessa durevolmente tenuto conto del danno che, soprattutto dal punto di vista soggettivo, appare immutato e, anzi, a dire del paziente peggiorato nel corso di questi due anni dall'incidente.
Il paziente necessita pertanto un aiuto molto importante (medico-specialistico, sociale e assistenziale) affinché egli possa scongiurare il pericolo di derive psicopatologiche quanto mai pericolose e ulteriormente invalidanti e che potrebbero giungere, se non messe in atto in tempi medio-brevi, anche al passaggio all'atto.
Come già ipotizzato dal collega Dott. __________, sarebbe peraltro opportuno prevedere una presa a carico del paziente dal punto di vista specialistico in ambiente stazionario per un congruo periodo di tempo al fine di poter aiutare il paziente stesso, i famigliari e il medico curante (nella valutazione e presa a carico guidata e mirata del paziente)"
(XIV, p. 7-9).
Per quanto qui d'interesse - trattandosi della questione della causalità - a mente del dottor __________, l'attuale stato psichico dell'assicurato è, con verosimiglianza preponderante, una conseguenza naturale dell'evento infortunistico del giugno 1999:
" 3. I disturbi diagnosticati sono con certezza, o almeno con probabilità preponderante, conseguenza dell'infortunio del 21 giugno 1999?
Sì.
9. Quale valore percentuale deve essere attribuito ai fattori extra-infortunistici per rapporto ai disturbi psichici attuali?
Nessun valore percentuale. D'altra parte - occorre precisare - questa domanda appare impropria in quanto i disturbi psichici attuali sono stati causati proprio dall'infortunio di cui si parla e gli elementi cosiddetti "extra-infortunistici" hanno potuto esprimere la loro azione unicamente in seguito all'infortunio in oggetto.
In assenza di ciò questi cosiddetti "fattori extra-infortunistici" non esprimono la loro valenza patogena e, anzi, possono essere considerati elementi apprezzati, desiderati e valorizzati sia sul piano sociale che sul piano interpersonale e/o professionale"
(XIV, risposta ai quesiti n. 3 di parte ricorrente e n. 9 di parte convenuta - la sottolineatura è del redattore).
Secondo l'esperto designato dal TCA, i disturbi psicogeni di cui è portatore l'insorgente, sono apparsi immediatamente dopo l'evento traumatico del 21 giugno 1999 (cfr. risposta al quesito n. 2 di parte convenuta) e sono causa di una totale incapacità lavorativa (cfr. risposta ai quesiti 6, 7 e 8 di parte ricorrente nonché al quesito n. 7 di parte convenuta).
Sulla scorta delle risultanze della perizia 30 novembre 2001 del Prof. dott. __________ - ricordato ancora che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute (cfr. DTF 112 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, in SZS 2/1994, p. 101) può senz'altro essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra le turbe psicogene di cui soffre il ricorrente e l'evento infortunistico in questione.
2.2.6. Vista la conclusione a cui lo scrivente Tribunale è giunto al precedente considerando, si tratta ora d'esaminare l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. consid. 2.2.3.).
Occorre avantutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.
La dinamica dell'evento traumatico del giugno 1999 risulta chiaramente dal rapporto di polizia del 3 agosto 1999 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:
" La __________ circolava in direzione nord ad una velocità dichiarata di circa 80 km/h.
A causa di un cantiere il traffico era convogliato sulle due corsie di sinistra e lei occupava quella più esterna.
Improvvisamente la vettura che la precedeva frenava.
Onde evitare di tamponarla azionava bruscamente i freni perdendo la padronanza dell'automobile.
Questa sbandava a sinistra. Nel tentativo di correggerne la traiettoria sbandava a destra entrando nella zona di cantiere. Urtava una macchina da lavoro ed investiva quattro operai intenti a posare l'asfalto.
Terminava la sua corsa in contromano, nell'asfalto fresco.
Nella carambola, la macchina di lavoro veniva scaraventata contro l'autocarro che stava scaricando l'asfalto"
(doc. _, p. 10).
Dal certificato 12 agosto 1999 stilato dai medici dell'Ospedale regionale di __________ risulta che l'assicurato, a causa del sinistro, ha lamentato una frattura del malleolo mediale della caviglia destra, nonché delle ustioni di II grado al viso ed agli arti superiori.
Dal profilo terapeutico, __________ è stato essenzialmente sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con 2 viti del malleolo mediale destro. L'assicurato ha peraltro potuto lasciare il suddetto istituto di cura il 6 luglio 1999, in discrete condizioni generali (cfr. doc. _).
Dimesso dal nosocomio bellinzonese, l'insorgente è rimasto degente, durante il periodo 6-22 luglio 1999, presso l'Ospedale distrettuale di __________ per un trattamento riabilitativo. Dal relativo rapporto d'uscita 29 luglio 1999 risulta, segnatamente, che "il decorso è apparso privo di complicazioni. La ferita operatoria è stata spuntata ed è guarita per prima intenzione. Con medicazioni locali con Flammazine all'uscita pressoché totale guarigione anche delle ustioni alla spalla e all'arto superiore di sinistra. All'uscita buona mobilità del ginocchio di destra, persisteva una modica tumefazione e limitazione funzionale della caviglia di destra. Il paziente era ben mobile con 2 stampelle ed era concesso un carico di 10-15 kg a destra" (doc. _).
Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure contrariamente a quanto egli parrebbe pretendere in sede di ricorso (cfr. I, p. 2) - fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria intermedia.
A mero titolo di raffronto, si osserva che la nostra Alta Corte federale ha proceduto ad una identica classificazione in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, riguardante una fattispecie del tutto analoga a quella ora sub judice (cfr. VIII bis). In quel caso, un operaio, che si trovava a lavorare su un cantiere stradale, era stato improvvisamente investito da un'autovettura ed aveva così riportato una frattura della gamba destra.
D'altro canto, il TFA ha parimenti qualificato di grado medio all'interno della categoria degli infortuni di media gravità, il sinistro in cui l'assicurato si è fatto schiacciare il piede destro da un rullo compressore e, in seguito, è caduto nel catrame bollente (cfr. STFA del 19 ottobre 2001 nella causa A., U 18/01).
Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Per ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.
Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409 e RAMI 1993 U166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Per quel che riguarda il criterio della particolare drammaticità delle circostanze concomitanti all'infortunio, attentamente esaminato il contenuto del rapporto di polizia del 3 agosto 1999, al sinistro che ha visto coinvolto __________ non può essere negata una certa drammaticità, specificatamente in ragione delle modalità secondo cui esso é avvenuto nonché del numero delle persone rimaste implicate.
Nondimeno, secondo il TCA, ciò non basta, di per sé, per poter ammettere l'esistenza di un rapporto di causalità adeguata fra l'evento del 21 giugno 1999 ed il danno alla salute psichica. D'altronde, nella documentazione medica agli atti non si fa alcun accenno a sofferenze psichiche che sarebbero direttamente in relazione con le circostanze connesse all'infortunio assicurato (cfr., in questo senso, STFA del 29 settembre 1999 nella causa M.), così come ha pertinentemente osservato l'Istituto assicuratore (cfr. XVII: "… l'assicurato non ha dei flash-back dell'infortunio tanto che l'esperto non ha posto la diagnosi di stato da stress post-traumatico bensì, in sostanza, quella di reazione ansioso-depressiva su problematiche caratteriali pregresse. Ciò parla contro l'esistenza, anche dal lato soggettivo, del carattere impressionante dell'infortunio").
Del resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 17 maggio 1999, così come pure in quella del 19 ottobre 2001, riguardante un operaio caduto nel catrame bollente (cfr. consid. 4b/bb: "Bien que relativement impressionnant, l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement dramatique"), il TFA ha riconosciuto la realizzazione del criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio.
Per quel che concerne gli altri criteri di rilievo, le lesioni patite dall'assicurato (frattura a livello della caviglia destra ed ustioni di II grado al viso e agli arti superiori) non possono essere ritenute gravi e, in particolare, idonee a provocare un'errata elaborazione psichica.
Limitatamente alle sole sequele organiche dell'infortunio del giugno 1999, la cura medica non è stata anormalmente lunga, né l'assicurato ha lamentato dei dolori persistenti. Al proposito, va osservato che, già in coincidenza con la dimissione dall'Ospedale distrettuale di __________ - dunque a distanza di circa un mese dall'infortunio - i medici avevano constatato "… una pressoché totale guarigione (…) delle ustioni alla spalla e all'arto superiore di sinistra" nonché una "… modica tumefazione e limitazione funzionale della caviglia di destra" (cfr. doc. _). Nel prosieguo, l'assicurato ha presentato, sostanzialmente, una persistenza dei dolori a livello della caviglia destra e della spalla sinistra, dolori che si sono rivelati refrattari alle diverse terapie poste in atto dai sanitari (cfr. doc. _: rapporto d'uscita 27.3.2000 della Clinica di riabilitazione di __________). In occasione della visita medica di chiusura, che ha avuto luogo all'inizio del mese di agosto 2000, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha evidenziato la presenza di una discrepanza fra i disturbi soggettivamente accusati da __________ e lo status oggettivo (cfr. doc. _, p. 3: "Sul piano terapeutico il paziente non è stato sottoposto e peraltro non necessita neppure di misure particolari. In __________, autoterapia camminando tutti i giorni nella sabbia della spiaggia. Complessivamente, il reperto clinico effettivamente oggettivabile si presenta nel suo insieme alquanto favorevole, senza rispecchiare in particolare l'intensità dei disturbi e le limitazioni ivi connesse come descritte dal paziente. Per quanto attiene per esempio alla caviglia da notarsi in effetti un'impronta simmetrica delle zone di carico plantare senza segni di risparmio della muscolatura della gamba" - la sottolineatura è del redattore). Se ne deve concludere che, con il trascorrere dei mesi, i provvedimenti terapeutici applicati a __________, in realtà, non erano più (o, nella migliore delle ipotesi, lo erano soltanto in parte) destinati a curare dei disturbi somatici, conseguenze dell’evento infortunistico del giugno 1999 e, come tali, non possono essere qui presi in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza del nesso di causalità. La tesi secondo cui i disturbi lamentati dal ricorrente hanno presto avuto un carattere misto, appare, del resto, chiaramente avallata dal perito giudiziario, lo psichiatra __________, a mente del quale i disturbi psichici sono apparsi immediatamente dopo l'evento traumatico assicurato (cfr. XIV, risposta al quesito n. 2 di parte convenuta). D'altra parte, nella summenzionata sentenza del 17 maggio 1999, la nostra Corte federale ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro (cfr. consid. 8).
Non si può neppure parlare di una cura medica errata che ha notevolmente peggiorato gli esiti del sinistro né di un decorso sfavorevole della cura con rilevanti complicazioni.
Visto quanto precede, questo TCA non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell’incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell’infortunio assicurato. In effetti - a prescindere dalla natura dell’inabilità lavorativa - __________, già all'inizio dell'agosto 2000, è stato giudicato dal medico di circondario dell'__________ in grado di svolgere a tempo pieno un'attività alternativa a quella originariamente esercitata (cfr. doc. _, p. 3s.). A titolo di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 - confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni. Questa Corte è giunta alla medesima conclusione nella sentenza del 2 ottobre 2001 nella causa C., 35.1999.95, riguardante un'assicurata che, a fronte delle sole conseguenze organiche di un infortunio occorsole il 27 dicembre 1995, aveva ritrovato una capacità lavorativa del 50% a far tempo dal 18 novembre 1996, del 75% dal 1° gennaio 1997 e, infine, totale dal 17 marzo 1997.
Concludendo, l’infortunio del 21 giugno 1999 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ ancora attualmente soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può essere ammessa. In siffatte condizioni, è pacifico che l'assicuratore LAINF convenuto non possa venir considerato responsabile per i disturbi psicogeni di cui l'assicurato è portatore.
Ne consegue che questa Corte potrà limitare il proprio esame della fattispecie alle sole sequele somatiche dell'evento traumatico assicurato.
2.3. Rendita d'invalidità
2.3.1. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.3.2. In casu, l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente ritenuto che l'assicurato, a causa dei postumi dell'infortunio del giugno 1999, non è più in grado di riprendere l'esercizio della sua originaria professione di operaio edile.
In occasione della visita medica di chiusura del 9 agosto 2000, il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, ha così valutato l'esigibilità lavorativa:
" ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
In relazione con la frattura malleolare paziente suscettibile di riscontrare delle difficoltà dovendo muoversi per lunghi periodi su terreni sconnessi, rispettivamente declivi, dovendo fare uso di scale a pioli, dovendo trasportare (per la caviglia) o sollevare (per la spalla) frequentemente dei pesi superiori a una trentina di chili (per il trasporto), una ventina di chili per contro per il sollevamento.
Limitazione pure nelle attività lavorative che richiedono movimenti ad ampio raggio della spalla sinistra, così come l'uso di macchinari vibranti, rispettivamente contundenti tenuti con le braccia"
(doc. _, p. 3s.).
Sulla base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico - le quali non hanno peraltro fatto oggetto d'alcuna contestazione da parte del ricorrente l'assicuratore infortuni convenuto ha ritenuto che __________ possa ancora esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività professionali più leggere dal profilo dell'impegno fisico, quali l'impiegato presso la _____, il bobinatore presso la __________, l'operaio addetto al caricamento dei cestelli presso la __________, il custode-fattorino presso la __________ e, infine, l'aiuto-orologiaio presso la __________ (cfr. doc. _).
2.3.3. A mente dell'Istituto assicuratore convenuto, con l'esercizio delle attività enumerate al precedente considerando, il ricorrente potrebbe realizzare un reddito annuo medio pari a fr. 42'500.-- circa (cfr. doc. _, p. 5, pto. 5).
L'insorgente, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l'applicazione di un reddito da invalido di fr. 35'000.-- al massimo (cfr., ad esempio, VI: "Riprendendo i documenti III bis-quater, dobbiamo precisare che il reddito risultante dai calcoli [dalle DPL, n.d.r.] deve comunque essere ridotto tenendo conto delle conseguenze psichiche attestate dal Dott. __________; in questo senso si contesta quanto esposto dall'__________ ai considerandi 2-3-4 in quanto il reddito esigibile ivi menzionato non tiene appunto conto delle conseguenze di carattere psichico. (…). In conclusione, si ribadisce che il secondo elemento di confronto dei redditi (reddito esigibile) deve essere stabilito nell'importo annuo di Fr. 35'000.-- al massimo").
Va immediatamente osservato che, nella misura in cui __________ pretende che nella determinazione del grado d'invalidità si tenga conto dell'inabilità lavorativa provocata dai disturbi psichici, questa sua pretesa si appalesa come manifestamente infondata. In effetti, al considerando 2.2.6., lo scrivente TCA ha già stabilito che le invalidanti turbe psicogene di cui l'assicurato è portatore, non costituiscono una conseguenza adeguata dell'infortunio del 21 giugno 1999 e, come tali, non possono certo impegnare la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto.
2.3.4. Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--
Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).
Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).
In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).
La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B., I 411/98 - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.- (…)
b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite"
(STFA 30.6.2000 succitata).
La nostra Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'_____ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).
La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa L., U181/98, e reca la data del 22 maggio 2001.
Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA del 31 maggio 2001 nella causa M., U 286/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 275/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 279/98, 11 giugno 2001 nella causa M., U 17/99, 11 giugno 2001 nella causa S., U 285/98, 19 giugno 2001 nella causa M. P., U 271/98, 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98, 27 giugno 2001 nella causa B., U 362/98, 28 giugno 2001 nella causa C.-D. C., U 18/99, 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99, 9 luglio 2001 nella causa M., U 142/99, 19 luglio 2001 nella causa T., U 190/99, 27 luglio 2001 nella causa B., U 252/99, 5 ottobre 2001 nella causa B., U 165/00, 5 ottobre 2001 nella causa I., U 91/00, 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 e, infine, 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00.
Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'______, dopo aver anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:
" (…).
Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'_____. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita"
(STFA 22.5.2001 succitata, p. 4ss.).
L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.
2.3.5. Nel caso di specie, __________ è inattivo ormai da alcuni anni. Non è dunque possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.
Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva nel settore privato in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'268.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il 2000 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si raggiunge un reddito mensile di fr. 4'529.-- oppure di fr. 54'348.-per l'intero anno (fr. 4'529.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5, consid. 3a).
L'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto (fr. 42’500.--) appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--).
2.3.6. Va ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.3.4., il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).
A questo preciso proposito, lo scrivente TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute. In questo ordine d'idee, questa Corte, con una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17.4.2001 in re F. B. c/ INSAI e 22.5.2001 in re T. M. c/ SWICA Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al __________, __________ dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)" (cfr. doc. _)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.
Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).
Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".
Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:
" La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:
«(…)
Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.
A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.
Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.
Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.
Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"
Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):
" Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"
(…)"
(STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).
Nel caso sub judice - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re N. R. - a questa Corte parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.
Ora, applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'996.--, importo che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 2.3.5.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 42'500.-considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 45'996.-- leggermente inferiore al 10%).
2.3.7. In esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 42'500.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56'764.65 (cfr. doc. _, p. 5, pto. 5), dato quest'ultimo che non presta il fianco ad alcuna censura - risulta effettivamente essere del 25%.
Se ne deduce, pertanto, che l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ merita d'essere pienamente tutelata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti